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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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C.M. 15 maggio 1989, n. 171, prot. n. 4277

Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419/74 nelle scuole di ogni ordine e grado

La presente circolare fornisce indicazioni relative alle procedure ed agli adempimenti da seguire per la presentazione di proposte di sperimentazione da attuare, a norma dell'art. 3 del D.P.R n. 419/74, per i vari ordini e gradi di scuola e sostituisce il testo coordinato delle CC.MM. n. 42 del 5 febbraio 1986, n. 246 del 15 settembre 1986 e n. 126 del 30 aprile 1987.
Il presente testo ha validità a tempo indeterminato, fatte salve eventuali successive modifiche ed integrazioni da impartire entro il 30 aprile di ciascun anno.
La sperimentazione, definita dal legislatore delegato quale "espressione dell'autonomia didattica dei docenti", si realizza sostanzialmente, avuto riguardo al supporto legislativo posto dal D.P.R. n. 419, in due diverse forme ed articolazioni, vale a dire nella ricerca di innovazioni metodologiche-didattiche (art. 2) ed in progettazioni più complesse che investono ordinamenti e strutture (art. 3).
L'innovazione didattica, in particolare la sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture, richiede collegamenti socio-culturali risorse strumentali, organizzazione appropriata del servizio scolastico che consentano un corretto avvio dei progetti sperimentali.

Per passare dall'ipotesi sperimentale alla sua attuazione in un quadro di certezza operativa occorre, quindi, che all'atto della sperimentazione stessa sussistano le seguenti condizioni:
a) docenti in possesso di un'adeguata preparazione;
b) locali e attrezzature necessarie.
Nella programmazione dell'attività sperimentale dovrà essere altresì considerata l'opportunità di offrire, a seconda dei vari ordini di scuola, all'atto delle iscrizioni, una esauriente informazione agli allievi ed alle loro famiglie sulle finalità e sugli obiettivi dei progetti. L'Amministrazione provvederà, di norma, a portare a conoscenza degli istituti, entro la data di conferma delle iscrizioni, l'avvenuta approvazione del progetto.

Titolo I - Sperimentazione metodologico-didattica (D.P.R. n. 419/74, art. 2)
L'art. 2 del Decreto delegato n. 419/74 prevede la possibilità di ricerche di innovazioni che, lasciando inalterati strutture ed ordinamenti, incidono soltanto sulla metodologia e sulla didattica della funzione formativa affidata ai docenti.
Per tale tipo di sperimentazione si possono dare due ipotesi:
a) quella che non coinvolge più di un insegnante e non richiede l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica;
b) quella che coinvolge più insegnanti e richiede un intervento straordinario di spesa o, a maggior ragione, implica entrambe queste condizioni.
Per la prima delle due ipotesi, pur non essendo richieste preventive autorizzazioni o approvazioni, è tuttavia auspicabile che si parta sempre dal necessario coordinamento con i vari insegnamenti compresi nel piano di studi, da realizzare nell'ambito del Consiglio di classe o di interclasse, in forme peraltro non episodiche.
Nella seconda delle ipotesi occorre, invece, l'autorizzazione del Collegio dei docenti, il quale, sentito il Consiglio di interclasse o di classe e il Consiglio di istituto, delibera, con la debita motivazione, approvando o respingendo le proposte di sperimentazione, che comunque dovranno armonizzarsi con la programmazione complessiva.
Per le modalità e le competenze relative a questo tipo di sperimentazione si raccomanda l'osservanza delle norme contenute negli artt. 2 e 6, primo comma del D.P.R. n. 419/74 e negli artt. 4 e 6 del D.P.R. n. 416/74.
I Consigli di circolo e di istituto devono essere espressamente convocati dai Direttori e dai Presidi perché esprimano il parere previsto; così pure il Collegio dei docenti, qualora non debba già riunirsi per deliberare su altri argomenti.
Le proposte da presentarsi al Collegio dei docenti e al Consiglio di interclasse e di classe, per le rispettive competenze, dovranno contenere:
1) la particolareggiata indicazione delle finalità cui tendono le innovazioni metodologiche-didattiche proposte;
2) i criteri metodologico-didattici che si intendono seguire;
3) i mezzi da impiegare;
4) i tempi e modi delle verifiche parziali e della verifica finale.

Titolo II - Sperimentazioni di ordinamenti e strutture (D.P.R. n. 419/74, art. 3)
L'art. 3 del Decreto delegato n. 419/74 prevede la possibilità di ricerche ed innovazioni che, oltre ad incidere sulla metodologia e sulla didattica, consentano di introdurre modifiche nell'ordinamento e nella struttura.
Per la scuola dell'obbligo tali piani innovativi di ordinamenti o strutture attuano possibili e diverse modalità di soluzione dei problemi di ordine socio-culturale-ambientale, non risolvibili con i mezzi offerti dall'attuale ordinamento.
Relativamente all'istruzione secondaria di II grado, si considerano sperimentazioni di solo ordinamento (cosiddette sperimentazioni "parziali") quelle che prevedono variazioni ai piani di studio nelle discipline, nei relativi orari e programmi di insegnamento.
Tali sperimentazioni non comportano modifiche nell'esame di maturità, tranne, ovviamente, le variazioni previste nei programmi didattici e la possibilità di includere discipline non contemplate dall'ordinamento tradizionale tra quelle che lo studente può facoltativamente presentare nel colloquio.
Si considerano invece sperimentazioni di struttura (cosiddette sperimentazioni "globali") quelle che, oltre ad incidere sull'ordinamento, prevedono corsi di studio a conclusione dei quali si sostiene un esame di maturità sperimentale e si conseguono titoli non corrispondenti a quelli con i quali terminano i corsi ordinari funzionanti nell'istituto e/o prevedono curricoli "flessibili" con corsi opzionali (esempio biennio unitario sperimentale) ovvero introducono nei piani di studio innovazioni tali da variare sostanzialmente i curricoli originari.
Nell'ambito delle sperimentazioni di cui al presente titolo assumono una particolare connotazione i progetti coordinati di sperimentazione (cosiddetti progetti "assistiti" quali, ad esempio, il progetto '92 per gli istituti professionali ed il progetto IGEA per gli istituti tecnici) che, tra le altre finalità, tendono a sostenere e sviluppare l'innovazione anche nelle aree meno favorite.

Titolo III - Presentazione delle richieste

A) Istruzioni comuni ai vari ordini e gradi di scuola
Le proposte di sperimentazione da attuare nel successivo anno scolastico dovranno essere inviate entro il 30 ottobre di ogni anno alle Direzioni Generali ed Ispettorati e Servizio competenti, ai Provveditori agli studi ed agli IRRSAE competenti per territorio.
Le proposte di sperimentazione sia "parziali" sia "globali", riguardanti tutti gli ordini di scuola, che prevedono modifiche al vigente ordinamento, negli orari e nei programmi di insegnamento dell'educazione fisica, dovranno essere inviate, oltre che alle Direzioni Generali e Ispettorati e Servizio competenti, anche all'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva, che provvede all'eventuale autorizzazione.
Le proposte di sperimentazione possono riguardare:
1) Nuovi progetti, ossia progetti da attuare per la prima volta o ripresentati dopo interruzioni. Per nuovi progetti si intende anche l'aggiunta di un nuovo indirizzo all'interno di un progetto già in atto;
2) Rinnovo con modifiche, ossia riproposizione con modifiche di un progetto già in atto da avviare nelle nuove classi iniziali. Laddove le modifiche si estendono ai cicli già avviati ne deve essere fatta espressa menzione nella richiesta;
3) Rinnovo senza modifiche, ossia riproposizione senza modifiche di un progetto già in atto da avviare nelle nuove classi iniziali. Le nuove richieste di sperimentazione dovranno essere corredate:
a) dalla documentazione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 419/74 come di seguito indicati:
- la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione;
- la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro;
- la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative;
- il preventivo di spesa;
- la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione;
- le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione;
b) dalla delibera del Collegio dei docenti (copia integrale);
c) dalla delibera del Consiglio di Circolo o di Istituto (copia integrale);
d) dalla relazione del direttore didattico e del preside sul progetto presentato;
e) dai prospetti riepilogativi distinti per grado di scuola e, limitatamente alla scuola materna, elementare e media, dalla scheda di rilevazione predisposta dalla B.D.P. di Firenze.
Per le richieste di rinnovo con modifiche, oltre agli elementi sopra indicati, è necessario acquisire anche:
- la valutazione dell'andamento e dei risultati della sperimentazione anche sulla base delle indicazioni degli organi della scuola interessati (Consigli di classe o di interclasse, Collegio dei docenti, Comitato tecnico-scientifico);
- ogni altro elemento idoneo a fornire una puntuale valutazione delle esperienze in atto;
- le motivazioni scientifico-didattiche delle eventuali modifiche che si propongono;
- la descrizione analitica delle variazioni proposte con esplicito raffronto tra il piano di studi in atto e quello che si intende attuare;
- gli anni di corso cui si riferiscono le eventuali modifiche.
Per quanto riguarda le richieste di rinnovo senza modifiche, si fa rinvio alle specifiche, istruzioni contenute nei paragrafi B1; B2; B3

I prospetti riepilogativi e le schede di rilevazione, predisposte dalla BDP di Firenze, relativi alle richieste di sperimentazione dovranno essere trasmessi anche all'Ufficio Studi.
Qualora ai sensi dell'art. 3 i progetti vengano presentati dagli IRRSAE e dai Consigli Scolastici distrettuali, dovranno essere corredati dalla documentazione attestante l'adesione delle istituzioni scolastiche presso le quali la sperimentazione si attuerà (delibera del Collegio dei docenti, del Consiglio di Istituto o di Circolo e la relazione del Preside o del Direttore didattico).
Gli IRRSAE invieranno entro il 15 dicembre di ogni anno alle Direzioni Generali o agli Ispettorati o Servizio competenti di questo Ministero il motivato parere tecnico previsto dal comma 4 dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 419/74.
Entro la medesima data i Provveditori agli studi formuleranno motivate valutazioni in merito alle proposte pervenute. Dette valutazioni saranno inviate ai suddetti Uffici centrali insieme al
parere del Consiglio Scolastico Provinciale, il quale a norma del punto a) dell'art. 15 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, si pronuncerà sulla attivazione degli indirizzi sperimentali, esclusivamente sulla base delle considerazioni formulate in funzione di un piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche sperimentali e non sperimentali.
Le Istituzioni scolastiche riconosciute sperimentali, ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74, dovranno fornire alle Direzioni Generali e Servizio competenti ed all'Ufficio Studi significative documentazione sui risultati conseguiti, al fine di consentire un'approfondita valutazione dell'andamento didattico-organizzativo della sperimentazione.
Per i programmi di assistenza e di verifica della sperimentazione si fa rinvio a quanto indicato nelle istruzioni particolari.
B) Istruzioni particolari
B1) Scuola materna ed elementare
Le proposte di sperimentazione, che interessino sia la scuola materna sia la scuola elementare, dovranno essere trasmesse, distintamente corredate da tutti gli elementi richiesti, al Servizio per la Scuola materna ed alla Direzione Generale dell'istruzione elementare.
Si raccomanda che le proposte di sperimentazione si presentino come autentiche innovazioni, non attuabili nell'ambito delle previsioni dell'art. 2 del D.P.R. n. 419/74, dell'art. 1 della Legge n. 820/1971, dell'art. 2 della Legge n. 517/77, dell'art. 14 sesto comma della Legge n. 270/82 o nell'ambito dei nuovi moduli didattici sperimentali, introdotti con CC.MM. n. 288/87 e n. 143/88.
I progetti di sperimentazione dovranno essere corredati dalla unita scheda di rilevazione, predisposta in collaborazione con la Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze, compilata in ogni sua parte. Tale scheda non è sostitutiva del progetto stesso.
Si precisa che le proposte di rinnovo con o senza modifiche dovranno essere presentate annualmente corredate da tutti gli elementi richiesti per i nuovi progetti.
Si richiama, inoltre, la necessità che sia assicurata una qualificata e continua assistenza tecnico-didattica da parte degli Ispettori tecnici alle sperimentazioni autorizzate, allo scopo di valutare il reale stato di funzionamento delle attività sperimentali.
Le relazioni dovranno essere inviate al Servizio per la Scuola Materna e alla Direzione Generale Istruzione Elementare.
B2) Scuola secondaria di primo grado
Si raccomanda che i progetti presentati riportino dettagliatamente distinte le spese occorrenti per il personale da quelle per il funzionamento.
Si richiede pertanto, che i progetti siano corredati dall'allegato prospetto riepilogativo, predisposto dalla Direzione Generale Istruzione secondaria di primo grado.
I rinnovi senza modifiche devono essere corredati solo dalle delibere del Collegio dei docenti, del Consiglio di Istituto e della relazione del preside oltre che del prospetto riepilogativo di cui
sopra.
B3) Scuola secondaria di secondo grado
L'elevato numero delle sperimentazioni e delle innovazioni, già attuate nella scuola secondaria superiore, in attesa della riforma legislativa, richiede una semplificazione delle procedure di annuale autorizzazione al rinnovo senza modifiche dei cicli già avviati e l'adozione di programmi mirati di verifica ed assistenza.
Pertanto l'autorizzazione al rinnovo senza modifiche dei nuovi cicli di sperimentazione deve considerarsi automatica, salvo diverso esplicito provvedimento ministeriale, ovvero motivate delibere negative del Collegio dei docenti o del Consiglio di Istituto delle scuole interessate.
Ciascun Istituto interessato al rinnovo del ciclo adotterà le predette delibere ed invierà comunicazione delle determinazioni assunte dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto agli uffici sopra indicati.
Le delibere degli Organi collegiali summenzionati dovranno essere integralmente trasmesse solo se negative o, in caso, si intenda chiedere l'autorizzazione ad iniziare un ciclo diverso da quello già autorizzato (rinnovo con modifiche).
La procedura automatica di autorizzazione al rinnovo senza modifiche non si applica alle istituzioni scolastiche non statali.
Lo stato di funzionamento delle sperimentazioni autorizzate sarà rilevato con criteri e modalità precisati da annuali programmi di assistenza e verifica, realizzati anche in collaborazione con la Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze.
Per la disciplina sulla formazione delle classi sperimentali o sulla definizione dei relativi organici, si fa rinvio alle specifiche disposizioni vigenti in materia, in particolare al D.L. 6 agosto 1988, n. 323 convertito in Legge 6 ottobre 1988, n. 426 e relative disposizioni applicative.

Titolo IV - Istruzioni particolari per le Regioni a normativa speciale
A) Istruzioni per la regione autonoma Valle d'Aosta
In applicazione delle norme previste dall'ultimo comma dell'art. 33 della Legge 16 maggio 1978 n. 196 e dell'art. 14 della Legge Regionale 25 agosto 1980, n. 43, i presidi ed i direttori didattici delle istituzioni scolastiche ubicate nella Regione autonoma Valle d'Aosta invieranno le proposte di sperimentazione, nei termini e con le modalità già indicate, all'Assessorato Regionale alla P.I. e al locale IRRSAE per il prescritto parere. Tale parere sarà inoltrato da parte dell'IRRSAE all'Assessore alla P.I. nel termine sopra specificato.
B) Istruzioni per la provincia autonoma di Bolzano
In applicazione delle norme previste dall'art. 27 del D.P.R. 20 febbraio 1983, n. 89, i presidi delle Istituzioni scolastiche ubicate in provincia di Bolzano invieranno le proposte di sperimentazione, nei termini e secondo le modalità già indicate, alla locale Provincia nonché, per le scuole di lingua italiana, alla Sovrintendenza Scolastica e, per le scuole in lingua tedesca e le scuole delle località ladine alle rispettive Intendenze Scolastiche.
C) Istruzioni per la provincia autonoma di Trento
In applicazione della norma prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 405/88, i presidi e i direttori didattici delle Istituzioni scolastiche ubicate in provincia di Trento invieranno le proposte di sperimentazione, nei termini e secondo le modalità già indicate, salvo diverse disposizioni, al Provveditore agli studi che le trasmetterà alla Provincia con le opportune osservazioni ed indicazioni entro il 15 dicembre di ogni anno.


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