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C.M. 28 luglio 1979, n. 195, prot. n. 2781

Criteri per la formazione delle squadre di educazione fisica ed attività di integrazione scolastica per l'anno 1979/80

1) La prudente e responsabile interpretazione data alle SS.VV. ai criteri in base ai quali si rende necessario derogare a quanto disposto dall'articolo 2 legge 1958/88, sulla costituzione di squadre di educazione fisica, al fine di assicurare l'obbligatorietà del relativo insegnamento, induce questo Ministero a confermare, anche per il prossimo anno scolastico, le disposizioni impartite in materia con C.M. n. 200 del 21 agosto 1978.
Naturalmente corre l'obbligo di ribadire che l'apprezzamento delle situazioni di fatto da parte delle SS.VV. non potrà prescindere dall'effettivo stato di necessità, tale da non consentire altra soluzione conforme a quanto prescritto dal citato articolo 2 legge 88

2) Per quanto riguarda i casi di richiesta di costituzione di squadre di insegnamento miste maschili e femminili si comunica che, per esigenze di gradualità nella sperimentazione e di preliminare approfondita verifica delle esperienze in corso:
a) non sono consentite deroghe all'art. 1 della legge 1958/88 circa l'insegnamento distinto per sesso nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
b) relativamente alle scuole medie, saranno prese in considerazione soltanto le richieste relative alla prosecuzione delle iniziative già autorizzate lo scorso anno e quelle già in possesso del Ministero per le quali è in corso l'istruttoria.


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