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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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C.M. 1 agosto 1981, n. 242, prot. n. 1690/B

Attività sportiva scolastica - A.S. 1981/82

Per la programmazione e l'organizzazione dell'attività sportiva scolastica si fornisce qui di seguito un quadro di indicazioni e di istruzioni relative all'anno scolastico 1981/82.

1. Giochi della Gioventù
Il relativo Progetto Tecnico non presenta innovazioni rispetto al Progetto dello scorso anno. Alcune modifiche ed integrazioni sono state invece apportate ai Regolamenti, che tengono conto di esigenze emerse nella passata esperienza.
Tali modifiche riguardano in particolare:
I) Una nuova normativa, in applicazione del punto 4.3.2 del Progetto Tecnico, relativa alla esclusione dalle manifestazioni dei Giochi della Gioventù dei giovani che abbiano partecipato ad attività indette dalle federazioni sportive. Detta esclusione, per gli appartenenti alle tre categorie ("ragazzi", "allievi" e "juniores"), viene limitata ai giovani che abbiano fatto parte in qualsiasi anno di rappresentative nazionali assolute o giovanili delle federazioni. Per la categoria "juniores" inoltre, sono esclusi dagli sport di squadra (pallacanestro pallamano e pallavolo) tutti giovani tesserati alle federazioni delle rispettive discipline sportive.
II) Conferma del criterio di partecipazione dei giovani alle sole manifestazioni previste per ciascun ordine di scuola (elementare - media - secondaria di II grado), con la possibilità, però, di non escludere dalle manifestazioni della scuola media gli alunni che abbiano più di 14 anni.
III) Nell'atletica leggera viene ripristinata per i giovani della categoria "allievi" la partecipazione alle manifestazioni per squadre rappresentative di istituto, con le stesse modalità previste per i ragazzi della scuola media.
IV) Inclusione nei Regolamenti relativi all'attività della scuola elementare del programma dei giochi acquatici sperimentato nella finale dei Giochi della Gioventù di nuoto del corrente anno.
V) Integrazioni, per una più funzionale attività, delle giurie e degli arbitraggi nonché delle commissioni giudicanti incaricate di esaminare i reclami eventualmente presentati nel corso dello svolgimento delle manifestazioni.
Costituiscono viceversa punti fermi del Progetto i seguenti princìpi già segnalati nella circolare dello scorso anno e che si ripropongono all'attenzione degli operatori scolastici:
a) Nella scuola elementare e nella scuola secondaria le attività dei Giochi si svolgono nell'intero anno scolastico e si concludono al termine dell'anno stesso con manifestazioni di circolo e di istituto.
Tali attività comprendono la preparazione e la formazione delle rappresentative che, nelle date fissate, partecipano alle manifestazioni previste ai vari livelli; ma non si esauriscono nell'impegno riguardante tali rappresentative, in quanto mirano soprattutto al coinvolgimento del più ampio numero possibile di alunni ed alunne.
b) L'attività natatoria nella scuola elementare e fino all'età di 11 anni, per i giovani preparati dalle istituzioni diverse dalla scuola, viene contemplata in forma ludica e propedeutica, sotto la denominazione di "giochi acquatici". Nella scuola secondaria viceversa il nuoto è inserito fra le attività cui la scuola partecipa ufficialmente, nei casi in cui abbia disponibilità di impianti, propri o aperti agli alunni.
c) Le istituzioni diverse dalla scuola partecipano ai Giochi congiuntamente alla scuola (elementare e media), presentando giovani fino all'età di 14 anni relativamente a tutte le attività contemplate nel programma. I Giochi della Gioventù riservati agli alunni delle scuole secondarie superiori comprendono soltanto l'atletica leggera, la ginnastica, il nuoto, la pallacanestro, la pallamano e la pallavolo. Nei riguardi delle predette discipline e dei predetti alunni, i regolamenti di partecipazione e di gara sono uniformati a quelli della Federazione Internazionale dello Sport Studentesco (I.S.F.) allo scopo, sia di inserire un altro elemento - anche modesto - al processo di integrazione della nostra scuola nella comunità internazionale, sia di rendere più agevole la composizione di rappresentative qualificate di alunni alle manifestazioni internazionali indette dalla citata Federazione. Ne consegue, fra l'altro, l'istituzione di un'unica categoria "under 19" per la partecipazione ai giochi di squadra e delle categorie "under 17" (allievi) e "under 19" (juniores) per la partecipazione agli sport individuali.
d) Relativamente all'atletica leggera e alla ginnastica, è soppressa la fase regionale, cosicché i vincitori delle fasi
provinciali accederanno direttamente alla manifestazione nazionale.
Selezioni regionali o interregionali hanno dovuto essere viceversa mantenute necessariamente per le altre discipline e soprattutto per gli sport a squadre.
e) Viene mantenuta per la finale nazionale l'appuntamento al mese di ottobre. Fanno eccezione il nuoto e le altre attività che si svolgono in acqua, per i quali la manifestazione nazionale è anticipata al mese di luglio. Alla manifestazione di ottobre sono ammessi, negli sport di squadra i giovani dell'unica categoria "under 19"; nell'atletica leggera (in pista), nella ginnastica e nel nuoto i giovani della categoria "under 17" delle scuole secondarie di II grado.
f) Viene dato ancora maggior risalto al carattere di festa dello sport giovanile della citata manifestazione nazionale di ottobre sia ampliando il numero dei giovani ammessi alle gare, sia invitandovi anche rappresentanze di alunni delle scuole secondarie che nelle manifestazioni provinciali, indipendentemente dalla vittoria nelle singole gare, hanno conseguito i migliori risultati complessivi per partecipazione, classifica e correttezza sportiva.
g) Restano confermate per il 1982 le disposizioni amministrative circa i fondi che saranno messi a disposizione delle commissioni organizzatrici dal Ministero e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con la precisazione che gli accreditamenti del Ministero ai provveditori agli studi dovranno essere utilizzati di massima a titolo di concorso di spesa per la partecipazione degli alunni alle fasi comunale, distrettuale e provinciale nei casi in cui non sia assicurato in misura sufficiente il finanziamento da parte degli enti locali.
h) Resta confermata, con le stesse modalità applicative dello scorso anno, la possibilità dei provveditori agli studi e dei sovrintendenti scolastici di richiedere, a norma del I comma dell'art 65 del D.P.R. 31 marzo 1974 n. 417, l'autorizzazione ad avvalersi della consulenza tecnica di un insegnante di educazione fisica di ruolo in relazione ai momenti di maggiore impegno della manifestazione. Inoltre gli insegnanti di educazione fisica, eventualmente segnalati dalle competenti commissioni organizzatrici per svolgere compiti di giuria ed arbitraggio nelle manifestazioni dei Giochi, possono essere dispensati dal provveditori agli studi, per il giorno o i giorni di effettivo impiego, dal servizio di insegnamento.


2. Avviamento alla pratica sportiva nella scuola
I Giochi della Gioventù costituiscono l'espressione più nota e rilevante dell'attività sportiva scolastica; non l'esauriscono tuttavia, sia perché l'adesione ai Giochi è rimessa alla libera determinazione dei consigli di circolo e di istituto, sia perché l'attività sportiva scolastica comprende pure attività o forme di svolgimento delle attività, diverse da quelle contemplate nei Giochi.
Con riferimento ai Giochi e con riferimento alle altre attività, si ribadisce l'impegno di coinvolgimento del maggior numero possibile di alunni nell'avviamento alla pratica sportiva. Allo scopo di dare incentivo alle relative iniziative, e di realizzare un momento di
verifica del lavoro svolto, si suggerisce ai collegi dei docenti e ai consigli di istituto di programmare per la fine del periodo delle lezioni una giornata di festa dello sport scolastico, con la massima possibile partecipazione dell'intero corpo docente, e delle famiglie.
In tale giornata il capo di istituto o il professore vicario potrebbe consegnare degli attestati di merito sportivo a tutti gli alunni e le alunne che nelle attività formative fondamentali si siano distinti per impegno e risultati. I consigli scolastici distrettuali, nella competenza del potenziamento dello sviluppo delle attività sportive destinate agli alunni, possono trovare modi e spazi di partecipazione all'iniziativa nell'ambito della loro autonomia decisionale, che il Ministero non vuol limitare con indicazioni predeterminate.


3. Finanziamento dell'attività sportiva scolastica
Le attività programmate delle scuole devono trovare la loro normale fonte di finanziamento sui fondi dei bilanci deliberati dai consigli d'istituto. Eventuali integrazioni saranno disposte da questo Ministero su proposta dei provveditori agli studi (sul cap. 3052) per sopperire alle maggiori spese che le scuole dovessero sostenere per la partecipazione a manifestazioni interscolastiche ed extrascolastiche indette da autorità scolastiche o da enti locali, nonché per le attività sportive scolastiche organizzate nei mesi
estivi (v. punto 4.d.).
Altri finanziamenti potranno essere disposti in favore dei provveditori agli studi per iniziative organizzate a livello provinciale e interprovinciale.
In relazione a quanto è detto sopra, i provveditori medesimi vorranno predisporre ed inviare al Ministero entro il 30 novembre p.v. un piano organizzativo e finanziario distintamente articolato per le attività a livello scolastico e per quelle a livello provinciale.
Valgono al riguardo le precisazioni contenute nella circolare ministeriale 7 luglio 1980, n. 2127/B. Non essendo ancora noti in forma certa gli stanziamenti di cui si potrà disporre nell'anno 1982, sia da parte del Ministero sia da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, i provveditori vorranno prudenzialmente contenere le previsioni nel limite delle disponibilità avute nel 1981, unendo eventualmente un programma aggiuntivo per l'ipotesi che le disponibilità possano essere maggiori.

4. Organizzazione dell'attività sportiva nelle scuole
Valgono anche per l'anno 1981-82 i punti fondamentali delle direttive impartite a questo proposito negli anni scorsi:
a) opportunità di costituire in ogni scuola un comitato tecnico sportivo in cui sia assicurata la presenza di docenti di educazione fisica;
b) possibilità che le attività deliberate dai consigli d'istituto si svolgano anche in corsi articolati per specialità comprendenti alunni di classi diverse, secondo modalità determinate nell'ambito della programmazione educativa di cui all'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, e nello spirito delle disposizioni contenute nella Legge 4 agosto 1977, n. 517;
c) possibilità che i consigli di istituto, di intesa con i collegi dei docenti e in armonia con quanto è detto nella precedente lett. b), deliberino la costituzione di corsi misti maschili e femminili, per quelle attività nelle quali le metodiche di preparazione e le forme di svolgimento sono simili per l'uno e per l'altro sesso;
d) possibilità di organizzare attività sportive nei mesi estivi in conformità di quanto è stato previsto con la circolare prot. n. 1551/B del 4 luglio 1981.

5. Iniziative promozionali delle attività motorie nella scuola elementare
Resta pure confermata per l'anno scolastico 1981-82 la possibilità di utilizzare di professori di educazione fisica, al di fuori del loro orario scolastico, nei circoli didattici aderenti ai Giochi della Gioventù, con compiti di consulenza degli insegnanti elementari (esclusa ogni diretta assunzione dell'insegnamento agli alunni).
Questa forma di utilizzazione dei professori di educazione fisica presuppone, oltre ad una loro particolare attitudine nel settore, l'assenso dei capi di istituto interessati e l'autorizzazione del provveditore agli studi al quale i consigli di circolo faranno pervenire le loro richieste.
Gli insegnanti di educazione fisica che abbiano interesse ad essere utilizzati nei modi anzidetti devono presentare al provveditore agli studi un'istanza corredata del nulla osta del proprio capo di istituto.

6. Svolgimento di ore di insegnamento complementare
Anche per l'anno scolastico 1981-82 i professori di educazione fisica impegnati nelle attività connesse coi Giochi della Gioventù sono autorizzati a svolgere insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva fino al limite di 6 ore settimanali, sia che tale insegnamento si svolga nelle direzioni didattiche, sia che si svolga nelle scuole medie o nelle scuole secondari superiori. Analoga autorizzazione vale per gli insegnanti impegnati in attività che si svolgono nei mesi estivi. Negli altri casi restano fermi i consueti
limiti di due ore nella scuola media e quattro nella scuola secondaria superiore, fatta salva nella scuola media la possibilità di portare a tre le ore settimanali qualora tale impegno sia inserito nella programmazione educativa deliberata dal collegio dei docenti, ai sensi dell'art. 15 della citata legge n. 517.
E' essenziale comunque un rigoroso accertamento sullo svolgimento effettivo di tale insegnamento. A tal fine i capi di istituto vorranno impiantare un registro nel quale saranno indicati: i nomi dei professori autorizzati allo svolgimento dell'insegnamento complementare; la determinazione del numero di ore settimanali; i giorni della settimana (e l'eventuale località diversa della scuola) stabiliti per tale insegnamento; i nomi degli alunni ai quali l'insegnamento stesso è impartito. Il registro costituirà documento di riferimento negli accertamenti che il Ministero si riserva di svolgere, nonché in quelli che vorranno disporre direttamente i provveditori agli studi, anche facendo ricorso all'art. 119 del D.P.R 31 maggio 1974, n. 417.

7. Relazioni finali
A conclusione dell'anno scolastico ciascuna scuola ed istituto dovrà inviare al provveditorato agli studi una schematica relazione sull'attività svolta, sulla base dell'unito modello. Ciascun provveditorato, a sua volta, trasmetterà a questo Ministero entro il 30 novembre una sintesi delle relazioni ricevute dalle scuole della provincia utilizzando uno schema analogo a quello predisposto per le scuole, integrandolo, secondo quanto previsto al punto 3 con i dati relativi alle attività organizzate e svolte dallo stesso provveditorato.

Schema di relazione finale

Relazione annuale sull'attività sportiva d'istituto
Anno scolastico 198.....

Scuola
............... di ..................
popolazione scolastica: - alunni n...... - alunne n......

1) Dati sulle discipline praticate al di fuori dei Giochi della
Gioventù: ...........................
..........
..........
- Hanno partecipato alle attività: - alunni n....... - alunne n...
...

2) Manifestazioni finali di istituto effettuate: ..............
..........

3) Dati sui Giochi della Gioventù:
- discipline sportive cui ha partecipato: ............
.........

- alunni che hanno effettuato la preparazione: - alunni n......
alunne n......

4) Eventuali altre notizie ed osservazioni: ...........
...........

Il Preside ..............

Data, ..............

Ministero della Pubblica Istruzione
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Giochi della gioventù 1982 - Progetto tecnico

1.- Obiettivi e organizzazione

I Giochi della Gioventù 1982 sono promossi dal ministero della Pubblica Istruzione e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano con la collaborazione delle regioni, delle province, dei comuni, delle organizzazioni sportive, delle organizzazioni sindacali degli organi collegiali della scuola, nell'intento di sviluppare iniziative intese a suscitare organi collegiali della scuola, nell'intento di sviluppare iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine alle attività sportive, considerate come fattore di formazione umana e di crescita civile e sociale, mezzo di svago, fonte di salute. Le relative manifestazioni costituiscono il momento di verifica delle attività svolte ed occasione di sollecitazione e sensibilizzazione alla pratica sportiva nella comunità. In questo quadro, la finale nazionale, che si tiene in autunno, rappresenta la conclusione delle attività svolte nell'anno precedente e insieme festa dello sport giovanile in coincidenza con l'apertura del nuovo anno scolastico.

2.- Partecipazione della scuola
2.1. La scuola statale e non statale partecipa ai Giochi con tutte le classi di ogni ordine e grado di istruzione.
2.2. La partecipazione delle singole scuole è deliberata dai competenti consigli di circolo o di istituto.
2.3. Nelle manifestazioni dei Giochi della Gioventù gli alunni e le alunne di tutte le classi della scuola elementare svolgono attività di base preordinata ad un organico complesso di prove di successione (percorso misto), il gioco polivalente "quattro porte" ed i "giochi acquatici". Gli alunni delle quarte e quinte classi espletano il programma attinente al percorso misto e al "gioco quattro porte" e, ove possibile, ai "giochi acquatici", possono partecipare anche alle seguenti attività:
un triathlon comprendente prove di corsa, salto e lancio; attività ginnico espressive; calcio a sette su campo ridotto; minibasket; minihandball; minivolley; rugby educativo. La scelta delle attività integrative è deliberata dal consiglio di circolo.
2.4. Gli alunni e le alunne della scuola secondaria partecipano ai Giochi della Gioventù con le seguenti attività: atletica leggera (individuale e per squadre di istituto); ginnastica artistica e ginnastica ritmica sportiva (individuale e per squadre di istituto); nuoto, pallacanestro, pallamano, pallavolo.
2.5. Ai fini di cui al precedente punto 2.4, gli alunni e le alunne della scuola secondaria, sono inseriti nelle seguenti categorie: ragazzi (12, 13 e 14 anni di età), allievi (15, 16 e 17
anni di età), juniores (18 e 19 anni di età).
Gli alunni e le alunne dai 15 ai 19 anni di età nei giochi di squadra sono compresi in un'unica categoria "under 19". Eventuali deroghe sono indicate nei "Programmi" di cui al successivo punto 4.3.
2.6. Le scuole elementari e le scuole medie che partecipano ai Giochi, in aggiunta rispettivamente al percorso misto, al gioco "quattro porte", e, ove possibile, ai "giochi acquatici" nonché all'atletica leggera e ad almeno una delle altre attività di cui al punto 2.4, possono partecipare alle attività di cui al successivo punto 5.1. Tale partecipazione è subordinata alla disponibilità di attrezzature idonee e di docenti specificamente preparati, nonché alla presenza di un sufficiente numero di alunni interessati alle attività stesse. La scelta delle attività di cui sopra è deliberata dal consiglio d'istituto.
2.7. Fino alla fase comunale e/o distrettuale, gli alunni e le alunne delle scuole elementari e secondarie possono partecipare a più attività, fatta salva la partecipazione rispettivamente al percorso misto e all'atletica leggera. Nelle fasi successive a quella comunale e/o distrettuale, ogni alunno o alunna può partecipare soltanto a due attività, una delle quali può essere un gioco a squadre.
2.8. Gli alunni delle scuole elementari e secondarie che hanno aderito ai Giochi sono preparati nell'intero anno scolastico dagli insegnanti elementari e dai professori di educazione fisica. La preparazione ha carattere continuativo, indipendentemente dalla ammissione o no alle manifestazioni successive a quelle di circolo o di istituto, ed è programmata anche in vista della partecipazione ai Giochi dell'anno successivo. Ove possibile, tale preparazione prosegue anche nel periodo estivo.
2.9. I contenuti programmatici dei Giochi trovano fondamento nella attività motoria di base, formativa e funzionale, destinata a tutti gli alunni, che si svolge nelle lezioni di educazione fisica. Tali contenuti si sviluppano poi, nella scuola elementare nell'ambito delle attività integrative scolastiche e nella scuola secondaria nell'ambito delle attività complementari di avviamento alla pratica sportiva.
2.10. Soltanto gli alunni che hanno svolto attività di circolo e di istituto possono prendere parte alle successive manifestazioni dei Giochi.

3.- Partecipazione di istituzioni diverse dalla scuola

3.1. Le istituzioni diverse dalla scuola partecipano ai Giochi della Gioventù con le stesse modalità stabilite nel precedente paragrafo 2, relativamente alle categorie giovanissimi (7, 9, 10 e 11 anni di età) e ragazzi (12, 13 e 14 anni di età).
3.2. Relativamente alle categorie anzidette, esse svolgono le attività di cui ai punti 2.3, 2.4 e 5.1.
3.3. I ragazzi presentati dalle istituzioni diverse dalla scuola devono risiedere nello stesso comune in cui ha sede l'istituzione per la quale partecipano.
3.4. Quando la scuola (statale o non statale) partecipa ai Giochi relativamente alle discipline per le quali la scuola stessa è iscritta, l'alunno non può partecipare ai Giochi con istituzioni diverse dalla scuola. Qualora un plesso o una sezione staccata abbiano sede in un comune diverso e non partecipino ai Giochi, gli alunni possono parteciparvi con istituzioni diverse dalla scuola.

4.- Disposizioni comuni
4.1. Assistenza sanitaria
4.1.1. Per tutti i partecipanti ai Giochi è prescritto
l'accertamento della idoneità generica alla pratica sportiva. Detta idoneità, ai sensi di Legge, potrà essere certificata dal personale e dalle strutture pubbliche convenzionate (ufficiali sanitari, medici condotti, medici scolastici, medici di fiducia segnalati all'U.S.L. e dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana).
4.1.2. A partire dalle fasi comunale e distrettuale (comprese) a tutte le manifestazioni dei Giochi assiste un medico incaricato dalle rispettive commissioni organizzatrici.
4.2. Assicurazione
4.2.1. Tutti i partecipanti ai Giochi, compresi gli insegnanti, sono assicurati gratuitamente presso la Sportass. L'assicurazione copre pure i rischi derivanti da responsabilità civile nella quale possono incorrere gli insegnanti e gli organizzatori, sia nel corso della preparazione dei giovani, sia nel corso delle gare (nei riguardi degli alunni preparati dalla scuola l'assicurazione è estesa anche alla preparazione che si attua durante le ore di lezione di educazione fisica).
4.2.2. L'assicurazione di cui al punto precedente è incorporata nella "carta di partecipazione" rilasciata ai giovani partecipanti ai Giochi ed ai loro preparatori. Limitatamente alle attività che si svolgono nell'ambito dei circoli didattici e delle scuole secondarie, gli alunni e gli insegnanti sono assicurati mediante l'invio di appositi elenchi firmati dal direttore didattico o dal preside alla commissione provinciale di cui al successivo punto 7.4.
4.3. Norme di partecipazione alle manifestazioni dei Giochi 4.3.1. Dalle manifestazioni successive a quelle di circolo e di istituto, per partecipare ai Giochi è indispensabile l'apposita "carta di partecipazione". Nella manifestazione provinciale e in quelle successive la "carta di partecipazione" deve essere accompagnata da un documento personale di identità.
4.3.2. Sono esclusi dalle manifestazioni dei Giochi della Gioventù i giovani che in gare ufficiali abbiano conseguito risultati di qualificato livello tecnico e che abbiano partecipato a campionati nell'ambito delle attività organizzate dalle Federazioni Sportive.
L'esclusione non opera per le attività che si svolgono nell'ambito dei circoli didattici e delle scuole secondarie e per le specialità appositamente contemplate nei "Programmi" di cui al punto 4.3.3.
4.3.3. Le caratteristiche specifiche delle attività programmatiche dei Giochi e i relativi regolamenti sono indicati a parte in appositi "Programmi".
4.4. Iniziative di sostegno
4.4.1. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti di giuria e arbitraggio nelle manifestazioni dei Giochi, le commissioni organizzatrici, in collaborazione con gli organismi scolastici e con le Federazioni sportive nazionali interessate, possono organizzare appositi corsi a livello scolastico, interscolastico, comunale, distrettuale e provinciale.
4.4.2. Al fine di facilitare l'organizzazione delle
manifestazioni, le commissioni stesse possono indire, autorizzare corsi per operatori e animatori sportivi, che vengono organizzati dalle forze sportive operanti nel territorio.
4.4.3. All'atto dell'iscrizione ai Giochi ogni scuola può segnalare alunni, docenti e genitori preparati nel corso dell'anno scolastico ai compiti di giuria, arbitraggio e organizzazione delle manifestazioni.

5.- Altre discipline comprese nei giochi
5.1. Oltre alle attività di cui ai punti 2.3 e 2.4 i Giochi comprendono per le categorie giovanissimi e ragazzi rispettivamente le seguenti altre:
giovanissimi: baseball e softball, canoa e canottaggio, ciclismo, hockey su prato, pattinaggio a rotelle, scherma, sport del ghiaccio, sport invernali, tamburello, tennis, tennis-tavolo, tiro con l'arco, vela
ragazzi: baseball e softball, calcio, canoa e canottaggio, ciclismo, golf, hockey su prato, nuoto pinnato, nuoto sincronizzato, pallanuoto, pattinaggio a rotelle, pentathlon moderno, rugby, scherma, sport del ghiaccio, sport invernali, tamburello, tennis, tennis-tavolo, tiro con l'arco, tuffi, vela.
I Giochi possono comprendere inoltre attività di spiccato carattere promozionale, formativo e sportivo rispondenti a tradizioni folkloristiche.

6.- Fasi di svolgimento dei giochi
6.1. Nella scuola elementare e nella scuola secondaria le attività dei Giochi della Gioventù sono svolte nell'intero anno scolastico e si chiudono, a conclusione dello stesso anno, con manifestazioni di circolo e di istituto.
Nell'ambito di tali attività è compresa la preparazione e la formazione delle rappresentative che, nelle date indicate nell'apposito calendario, partecipano alle manifestazioni previste ai vari livelli.
6.2. Per le rappresentative designate dai circoli didattici e per
quelle designate dalle istituzioni diverse dalla scuola relativamente alla categoria giovanissimi, i Giochi della Gioventù comprendono in successione manifestazioni comunali e distrettuali. Dove il territorio comunale è ripartito in più distretti la fase distrettuale precede quella comunale.
6.3. Per le rappresentative designate dalle scuole secondarie e per quelle designate dalle istituzioni diverse dalla scuola relativamente alla categoria ragazzi, i Giochi della Gioventù
comprendono in successione manifestazioni comunali, distrettuali e provinciali. Dove il territorio comunale è ripartito in più distretti, la fase distrettuale precede quella comunale.
6.4. Le modalità di svolgimento delle manifestazioni sono stabilite dalle commissioni di cui al successivo paragrafo 7.
6.5. I Giochi della Gioventù si concludono con manifestazioni nazionali, intese come feste dello sport giovanile.
6.6. Le manifestazioni nazionali comprendono: relativamente agli alunni delle scuole medie ed ai giovani della categoria ragazzi presentati da istituzioni diverse dalla scuola tutte le specialità di cui ai punti 2.4 e 5.1; relativamente agli alunni presentati da scuole secondarie superiori le attività di cui al precedente punto 2 4. Per l'atletica leggera, la ginnastica e il nuoto la partecipazione è ammessa fino all'età di 17 anni, conformemente ai criteri stabiliti, per le manifestazioni sportive scolastiche internazionali dall'I.S.F.
6.7. Ai fini dell'ammissione alle manifestazioni nazionali, per alcune discipline sportive possono essere previste regionali e/o interregionali.
6.8. Alle manifestazioni provinciali, alle selezioni regionali e/o interregionali e alla manifestazione nazionale partecipano gli alunni e le squadre delle scuole o delle altre istituzioni che nella fase precedente hanno conseguito i risultati migliori.
6.9. Alla manifestazione nazionale d'autunno sono invitate inoltre rappresentative di scuole secondarie che nelle manifestazioni provinciali, indipendentemente dall'ammissione alla finale nazionale, hanno conseguito i migliori risultati complessivi per partecipazione, rendimento in gara, correttezza sportiva.

7.- Commissioni organizzatrici

7.1. Fase di circolo o di istituto
7.1.1 La preparazione e l'organizzazione dei Giochi a livello di circolo e di istituto è affidata ai rispettivi consigli i quali possono costituire un comitato tecnico-organizzativo per l'attuazione dei seguenti compiti:
a) inviare l'adesione, a firma del direttore didattico o del preside, alle commissioni comunale, distrettuale e provinciale e al provveditorato agli studi;
b) coordinare tutte le attività dei Giochi a livello di circolo odi istituto anche in relazione alle disponibilità degli impianti sportivi necessari;
c) compilare gli elenchi degli allievi e degli insegnanti per la copertura assicurativa e trasmetterli alla commissione provinciale;
d) ritirare dalla commissione comunale e compilare le carte di partecipazione ai Giochi destinate agli allievi ammessi alla manifestazione comunale e/o distrettuale e restituirne tempestivamente la parte di competenza alla commissione provinciale;
e) formulare il programma ed organizzare le attività, le gare ed i tornei di circolo e di istituto assicurando l'allestimento dei campi di gara, l'assistenza sanitaria e quanto altro possa concorrere alla buona riuscita delle manifestazioni; costituire le giurie con alunni,
genitori, insegnanti, ecc.;
f) inviare alla commissione comunale le iscrizioni ed organizzare la partecipazione degli alunni del circolo o dell'istituto alla fase comunale e distrettuale.
7.2. Commissione comunale
7.2.1. Nell'ambito di ciascun comune l'organizzazione dei Giochi è andata alla commissione comunale che, in collaborazione con i consigli scolastici distrettuali, svolge anche un'azione promozionale nei confronti dello sport. La commissione svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) promuove iniziative tendenti a suscitare l'interesse degli organi competenti ai problemi connessi con lo svolgimento dei Giochi, soprattutto per quanto riguarda impianti, attrezzature e finanziamenti e si adopera affinché vengano adottate soluzioni adeguate alle esigenze locali;
b) raccoglie le adesioni delle scuole e delle altre istituzioni ai Giochi, informandone tempestivamente la commissione provinciale;
c) coordina tutte le attività dei Giochi, sia a livello di plesso, di circolo o di istituto, sia a livello distrettuale (quando il comune comprende uno o più distretti) e comunale, anche in relazione alla disponibilità degli impianti sportivi necessari;
d) distribuisce le carte di partecipazione ai Giochi, le convalida e ne invia tempestivamente la parte di competenza alla commissione provinciale;
e) formula il programma delle manifestazioni distrettuali (quando il comune comprende uno o più distretti) e comunali ed organizza le relative gare, curando l'allestimento dei campi, l'assistenza sanitaria, i servizi d'ordine e quanto altro possa concorrere alla buona riuscita delle manifestazioni, costituisce inoltre le giurie di gara, ricorrendo anche a persone non ufficialmente riconosciute dalle federazioni sportive (alunni, genitori, insegnanti, ecc.) purché sufficientemente esperte;
f) adotta iniziative per la formazione di operatori ed animatori sportivi, giudici di gara ed arbitri;
g) controlla lo svolgimento delle manifestazioni distrettuali (quando il comune comprende uno o più distretti) e comunali, anche per quanto attiene alla composizione delle squadre, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti e nomina nel suo seno una commissione giudicante per l'esame in unica istanza di eventuali ricorsi circa l'ammissibilità dei partecipanti;
h) invia alla commissione distrettuale o provinciale e al provveditore agli studi i risultati delle manifestazioni comunali e le iscrizioni alle manifestazioni distrettuali o provinciali;
i) organizza la partecipazione delle squadre ammesse alle manifestazioni distrettuali o provinciali;
l) delibera in merito all'impiego di eventuali fondi.
7.2.2. La commissione comunale è composta:
a) dal Sindaco o da un assessore da lui delegato che ne promuove la costituzione e la presiede;
b) dai presidenti dei consigli scolastici distrettuali, fra i quali nella prima seduta viene scelto il vice presidente vicario della commissione, nei casi in cui il comune comprenda più distretti;
c) da un preside, da un direttore didattico, che fungono da vice presidenti, da due insegnanti di educazione fisica e da due maestri elementari designati dal provveditore agli studi;
d) da un presidente di consiglio di circolo e da un presidente di consiglio di istituto designati dal provveditore agli studi;
e) da un rappresentante del CONI designato dal presidente del Comitato Provinciale del CONI;
f) da rappresentanti delle forze sportive locali, sino ad un massimo di cinque, designati dal rappresentante del CONI;
g) da un medico designato dal medico provinciale (o dall'assessorato alla sanità della provincia);
h) ha delegati, sino ad un massimo di cinque, degli enti di promozione designati dagli stessi;
i) da rappresentanti, sino ad un massimo di quattro, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
l) da un rappresentante della stampa locale anche con funzioni di addetto stampa. Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata dalla commissione.
7.2.3. La commissione nomina nel suo seno una giunta esecutiva.
Costituisce gruppi di lavoro, presieduti da componenti della giunta, con compiti tecnico-organizzativi. La commissione può avvalersi di esperti.
7.3. Commissione distrettuale
7.3.1. Quando un distretto scolastico comprende più comuni, viene costituita una commissione distrettuale allo scopo di organizzare e curare lo svolgimento dei Giochi, nonché di consentire una incisiva aggregazione ed integrazione di tutte le componenti sociali presenti nel territorio. Ove sia ritenuto opportuno sul piano organizzativo, previa intesa degli stessi Enti locali interessati, la fase distrettuale può sostituire la fase comunale.
7.3.2. La Commissione distrettuale è composta:
a) dal presidente del consiglio scolastico distrettuale che ne promuove la costituzione e la presiede;
b) dai sindaci dei comuni inclusi nel territorio o da assessori da loro delegati, tra i quali, nella prima seduta, viene scelto il vice presidente della commissione;
c) dai componenti la giunta esecutiva del distretto, ove costituita;
d) dai membri di cui alle lettere c) e seguenti del precedente punto 7.2.2.
7.3.3. Per le competenze valgono le indicazioni previste per le Commissioni comunali.
7.4. Commissione provinciale
7.4.1. Nell'ambito di ciascuna provincia, l'organizzazione dei Giochi è affidata alla commissione provinciale che svolge i seguenti compiti:
a) intraprende e mantiene opportuni contatti con le autorità, con la stampa, ecc., ai fini del più ampio interessamento alla manifestazione ed appoggio alle iniziative.
b) coordina l'attività delle commissioni comunali e distrettuali e ne favorisce - ove necessario - la costituzione;
c) adotta iniziative per la formazione di operatori e animatori sportivi, giudici di gara e arbitri;
d) raccoglie la documentazione sulle adesioni dei comuni, delle scuole e delle altre istituzioni e sulle manifestazioni organizzate a livello comunale e distrettuale, informandone la commissione regionale e il gruppo di lavoro costituito nell'ambito del Comitato permanente;
e) provvede alla consegna alle commissioni comunali e distrettuali del materiale propagandistico, tecnico ed organizzativo;
f) facilita lo svolgimento delle gare organizzate a livello comunale e distrettuale;
g) stabilisce le attività da svolgere nelle manifestazioni provinciali, salvo quelle a cui la scuola partecipa ai sensi dei precedenti punti;
h) organizza le manifestazioni provinciali, rendendone tempestivamente noti programmi e norme alle commissioni comunali e distrettuali, nomina nel suo seno una commissione giudicante per l'esame in unica istanza di eventuali ricorsi circa l'ammissibilità dei partecipanti;
i) invia alla commissione regionale ed al gruppo di lavoro costituito nell'ambito del Comitato permanente i risultati delle manifestazioni provinciali e le statistiche delle attività comunali e provinciali;
l) invia alla commissione regionale le iscrizioni delle squadre ammesse ed organizza la partecipazione delle stesse alla manifestazione regionale;
m) delibera in merito alla assegnazione del materiale sportivo, nonché all'impiego dei fondi assegnati per l'organizzazione delle manifestazioni dal Comitato permanente e da Enti locali.
7.4.2. La Commissione provinciale è composta:
a) dal provveditore agli studi, che ne promuove la costituzione e la presiede;
b) dal presidente del Comitato provinciale del CONI (vice presidente vicario);
c) dall'assessore della provincia competente per lo sport (vice presidente);
d) dal presidente del consiglio scolastico provinciale (vice presidente);
e) dal coordinatore di educazione fisica (vice presidente);
f) da un ispettore tecnico periferico nominato dal provveditore;
g) dal medico provinciale o da un medico dello stesso ufficio da lui delegato;
h) da quattro insegnanti di educazione fisica e da quattro insegnanti elementari in servizio nelle scuole della provincia, nominati dal provveditore agli studi;
i) dai rappresentanti provinciali delle federazioni di quelle discipline sportive a cui la scuola partecipa ai sensi dei precedenti punti 2;
l) da tre rappresentanti dei comuni della provincia, designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
m) da delegati, fino ad un massimo di cinque, degli enti di promozione sportiva designati dagli stessi;
n) da rappresentanti, fino ad un massimo di quattro, delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
o) da un rappresentante locale dell'Unione Stampa Sportiva Italiana anche con funzioni di addetto stampa;
p) dal segretario onorario del Comitato provinciale del CONI con funzioni di segretario.
7.4.3. La Commissione nomina nel suo seno una giunta esecutiva.
Costituisce gruppi di lavoro presieduti da componenti della giunta, con compiti tecnico-organizzativi. La Commissione può avvalersi di esperti.
7.5. Commissione regionale
7.5.1. Nell'ambito di ciascuna regione, l'organizzazione dei Giochi è affidata alla commissione regionale che svolge i seguenti compiti:
a) promuove iniziative tendenti a suscitare la collaborazione delle autorità ai fini della migliore riuscita dei Giochi nell'ambito del territorio regionale;
b) collabora con le commissioni provinciali e mantiene con esse contatti continui;
c) stabilisce le attività da svolgere nelle selezioni regionali e/o interregionali;
d) organizza le selezioni regionali e/o interregionali rendendone tempestivamente noti programmi e norme alle commissioni provinciali, nomina nel suo seno una commissione giudicante per l'esame in unica istanza di eventuali ricorsi circa l'ammissibilità dei partecipanti;
e) invia all'organizzazione centrale dei Giochi i risultati delle rassegne regionali e le relative statistiche;
f) delibera in merito all'impiego dei fondi assegnati sia dagli enti locali, sia dall'organizzazione centrale dei Giochi.
7.5.2. La commissione regionale è composta:
a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato che ne promuove la costituzione e la presiede;
b) dal delegato regionale del CONI (vice presidente);
c) dal Sovrintendente scolastico regionale (vice presidente);
d) dagli assessori regionali competenti per lo sport, la pubblica istruzione e la sanità;
e) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione
Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
f) da un rappresentante delle province, designato dall'Unione Province d'Italia (U.P.I.);
g) dai rappresentanti regionali delle federazioni di quelle discipline sportive a cui la scuola partecipa ai sensi dei precedenti punti;
h) dai presidenti provinciali del CONI della regione;
i) da un ispettore tecnico periferico designato dal sovrintendente scolastico regionale, sentiti i provveditorati agli studi della regione;
l) da un sanitario con qualificazione in campo medico-sportivo designato dall'assessorato regionale della sanità;
m) dai coordinatori di educazione fisica dei capoluoghi di provincia della regione;
n) da quattro insegnanti di educazione fisica in servizio in scuole della regione designati dal sovrintendente scolastico regionale sentiti i provveditorati agli studi interessati;
n) da quattro insegnanti di educazione fisica in servizio in scuole della regione designati dal sovrintendente scolastico regionale sentiti i provveditorati agli studi interessati;
o) da delegati, sino ad un massimo di cinque, degli enti di promozione sportiva designati dagli stessi;
p) di rappresentanti, sino ad un massimo di quattro, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
q) da un rappresentante dell'Unione Stampa Sportiva Italiana anche con funzioni di addetto stampa;
r) dal segretario onorario della delegazione regionale del CONI, con funzioni di segretario.
7.5.3. La Commissione nomina nel suo seno una giunta esecutiva.
Costituisce gruppi di lavoro, presieduti da componenti della giunta, con compiti tecnico-organizzativi. La commissione può avvalersi di esperti. Comitato permanente M.P.I.-CONI
7.6. A livello nazionale sovraintende ai Giochi della Gioventù il Comitato permanente di coordinamento istituito fra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il CONI. Detto Comitato può a tal fine costituire un apposito gruppo di lavoro.


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