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C.M. 29 luglio 1982, n. 246, prot. n. 7152

Determinazione dei posti di insegnamento e criteri per la formazione delle squadre di educazione fisica

Sull'argomento indicato in oggetto sono pervenuti, da parte delle istituzioni dipendenti numerosi quesiti intesi ad avere indicazioni aggiornate, in relazione anche a quanto disposto con la circolare telegrafica n. 287 del 30 settembre 1981.
Tenuto conto di quanto sopra, sembra opportuno fornire in via generale chiarimenti e disposizioni, che assorbono o integrano le istruzioni di cui alle circolari 30 settembre 1974, n. 232 e 8 settembre 1975, n. 239.

1 - Formazione delle squadre di educazione fisica
I termini di riferimento essenziali ai quali le SS.VV. vorranno adeguarsi nella costituzione delle squadre di insegnamento di educazione fisica sono:
- gli artt. 1 e 2 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88 secondo i quali l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole secondarie (compresi i licei artistici e gli istituti d'arte) ed è impartito distintamente agli alunni e alle alunne riuniti in squadre composte da almeno 15 unità;
- le esigenze di contenimento della spesa del bilancio statale.
Tenuti a mente gli anzidetti termini di riferimento le SS.VV. procederanno nei modi che appaiono pedagogicamente più convenienti con riferimento alle situazioni contingenti delle singole scuole, tenendo anche presenti, ove occorra, le seguenti indicazioni sussidiarie:
a) nei casi in cui in una classe il contingente di alunni o di alunne non raggiunga le 15 unità, il contingente stesso dovrà essere riunito con quello di altra classe, avente già o no un numero di alunni o alunne sufficiente per costituire la squadra, purché nel complesso non sia superato il numero massimo previsto dalle disposizioni vigenti per la composizione delle classi.
b) Nel procedere ai raggruppamenti, si dovrà operare preferibilmente per classi parallele e solo eccezionalmente per classi consecutive.
c) Quando si debba operare per classi consecutive, comunque, nella scuola media si eviterà di riunire alunni o alunne di prima con alunni o alunne di terza classe; nelle scuole secondarie superiori si eviterà di riunire alunni o alunne del primo biennio con alunni o alunne del secondo biennio o triennio.
d) Quando in un istituto, il numero degli alunni dello stesso sesso sia di poche unità, dovrà studiarsi la possibilità di aggregarli a squadre di altro istituto, anche di diverso tipo, purché di classi configurativamente parallele o immediatamente precedenti o successive.
e) Allo stesso modo, dovrà studiarsi la possibilità di aggregazione a squadre di altro istituto per gli alunni o alunne di sezioni staccate o scuole coordinate, quando tale diverso istituto sia raggiungibile più facilmente rispetto alla sede centrale dell'istituto di appartenenza.

2 - Costituzione eccezionale di squadre con minor numero di alunni o alunne
Le ipotesi nelle quali si può ritenere consentita la costituzione di squadre aventi meno di 15 alunni o alunne risultano indirettamente da quanto è stato detto finora. Vi si possono aggiungere soltanto i casi del tutto straordinari di situazioni logistiche che possono essere esaminate e risolte solo con la diretta conoscenza delle situazioni stesse: per fare un esempio, piccole scuole o sezioni staccate operanti in località isolate talché risulti impossibile pure disporre l'aggregazione con alunni di altra istituzione scolastica.
Come gli anni passati la competenza a disporre l'autorizzazione alla costituzione di squadre con meno di 15 unità, è rimessa alle SS VV., le quali vorranno inviare al Ministero - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva - copia dei provvedimenti adottati, con esplicita attestazione che la deroga risulta obiettivamente necessaria per rendere effettivo l'obbligo di insegnamento della educazione fisica nei riguardi degli alunni cui la deroga stessa si riferisce.

3 - Conferimento delle nomine
E' noto al Ministero che l'arresto del fenomeno espansivo della scuola, e l'indipendenza, seppure recentemente attenuata, della misura dell'indennità integrativa speciale dall'orario settimanale di servizio, conducono, specialmente nel settore dell'educazione fisica, a istanze e pressioni per la distribuzione degli spezzoni fra più supplenti di quanti sarebbe sufficiente nominare. Le SS.VV. vorranno contrastare col massimo rigore il verificarsi di siffatte situazioni patologiche che comportano ingiustificata dilatazione della spesa, vegliando sulla più scrupolosa applicazione delle disposizioni sulla costituzione dei posti di insegnamento e sul conferimento delle nomine di insegnamento non di ruolo. Anche per non trovarsi esposti a responsabilità di fronte ad accertamenti di irregolarità, che gli ispettori di finanza e quelli del nostro Ministero hanno mandato di compiere, in un momento nel quale il contenimento della spesa pubblica è preciso obiettivo del Governo nell'impegno di rilancio del Paese.


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