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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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C.M. 28 settembre 1990, n. 253, prot. 1790/B

Attività sportiva scolastica per l'anno scolastico 1990/91

1. Considerazioni generali
1.1 Questo Ministero, anche al fine di corrispondere alle istanze, manifestatesi nella società, di una maggiore diffusione dello sport fra i giovani, ha sostenuto l'attività sportiva scolastica, in quanto l'attività stessa efficacemente si inserisce nel contesto dell'azione formativa ed educativa della Scuola.
1.2. In questa prospettiva, fin dal 1975, d'intesa con il CONI, è stato proposto alle scuole interessate un progetto (Giochi della Gioventù, e successivamente Campionati Studenteschi) finalizzato, anche con le opportune attenuazione della regolamentazione tecnica, ad una generalizzata attuazione, affidando alla iniziativa del corpo docente il coinvolgimento del maggior numero degli alunni. 1.3. Le esperienze realizzate nel corso degli ultimi anni hanno portato tuttavia ad esiti per alcuni versi contraddittori:
- da una parte si è venuto manifestando un progressivo interesse degli studenti e degli operatori scolastico nei riguardi delle attività sportive. In questo senso, i Giochi della Gioventù e i Campionati Studenteschi hanno costituito strumento utile di diffusione della pratica sportiva tra i giovani;
- per altro verso, nonostante i risultati positivi che pure si sono indubbiamente conseguiti, è doveroso registrare che tale crescita è rimasta in qualche misura fine a se stessa rispetto agli obiettivi prefissati, almeno per due ordini di motivi/ a) difficoltà oggettive a rapportare l'offerta alle esigenze reali dell'utenza, soprattutto a causa della carenza di infrastrutture; b) interpretazione riduttiva della formula di partecipazione alle iniziative programmate, che ha indotto a puntare piuttosto sulla logica dei meccanismi di selezione, che non sull'esigenza di promuovere il massimo coinvolgimento possibile degli alunni.
1.4. Ne è derivata una situazione affatto paradossale, nella quale il "sistema" ha finito per emarginare proprio gli studenti che per ragioni economiche o per carenze tecniche, più avevano diritto di trovare nella Scuola attenzione adeguata e assistenza corrispondente alle loro esigenze.
In questa logica, il risultato di prestigio e la ricerca di performances agonistiche hanno sovente prevalso sulla necessità di ricognizione dei bisogni reali e sull'individuazione delle modalità operative e organizzative per soddisfarli.
1.5. È evidente, al riguardo, che a tutti, in primo luogo agli organi individuali e collegiali competenti e al corpo docente nel suo complesso si pone un dovere di riconsiderazione critica delle esperienze maturate in termini di maggiore coerenza con il ruolo istituzionale e la funzione della Scuola in questo settore.
In tale senso, appunto per assecondare e potenziare tale revisione di orientamento complessivo, questo Ministero ritiene utile proporre alcuni correttivi che contribuiscano a riaffermare la funzione irrinunciabile di servizio sociale ed educativo propria della comunità scolastica: fermi restando il quadro normativo e i riferimenti di ordinamento nei quali le attività sportive nelle scuole trovano opportuna collocazione.
1.6. Mentre si rinvia, per quando concerne i problemi di infrastrutture di cui al punto 1.3.a., anche alle opportunità offerte da intese di collaborazione con enti esterni alla Scuola previste dalla circolare n. 184 del 9 luglio c.a., si segnalano qui di seguito i criteri direttivi e le proposte operative sulle quali le SS.VV. vorranno sensibilizzare i capi di istituto e i docenti interessati, in ordine ai fini e ai contenuti delle attività sportive scolastiche.

2. Lo sport scolastico come servizio sociale.
2.1. Le iniziative di promozione dello sport scolastico possono contribuire a qualificare la stessa come referente significativo di aggregazione sociale, luogo privilegiato di esperienze formative e consolidamento di quei valori di civismo e solidarietà tanto più essenziali oggi contro i pericoli dell'isolamento, dell'emarginazione sociale, delle devianze giovanili.
Questo presuppone naturalmente un'organizzazione e gestione delle attività mirata al più ampio coinvolgimento degli alunni e degli studenti.
2.2. Sotto tale profilo, la delibera favorevole all'attività di iniziative sportive da parte dei competenti organi collegiali in tanto può determinare adesione degli alunni, in quanto sia
adeguatamente pubblicizzata e conosciuta dagli interessati e dalle rispettive famiglie, per evitare che le ore supplementari di avviamento alla pratica sportiva non assolvano alla loro essenziale funzione di servizio sociale reso all'utenza.
Occorrerà pertanto porre in essere modalità adeguate di ricognizione dei bisogni e delle eventuali aspettative, suscitando anche l'interesse degli alunni e delle famiglie.
La pubblicizzazione relativa dovrà indicare chiaramente programmi - orari, calendari definiti, sedi di svolgimento delle attività programmate.
Queste ultime, una volta deliberate, saranno tenute ferme con le medesime modalità di svolgimento, salvo casi eccezionali di forza maggiore, da notificare tempestivamente.
2.3. Tale informazione capillare e dettagliata, che la Scuola si impegna ad offrire alle famiglie come condizione preliminare di conoscenza e quindi di possibilità di utilizzazione dei relativi servizi, costituisce anche un modo concreto di coinvolgimento delle famiglie stesse, e di esercizio di partecipazione democratica affinché nei modi previsti dai decreti delegati, sia possibile verificare la reale corrispondenza tra l'apprestamento di tale servizio e il suo concreto svolgimento, nell'interesse di quegli alunni che non abbiano maturato precedenti esperienze nel settore.
2.4. Costituisce inoltre condizione essenziale di tale insegnamento extracurriculare la sua continuità nel corso dell'intero anno scolastico, affinché si possa assicurare:
- un impegno di lavoro, senza soluzioni, in un arco di tempo sufficiente per conseguire risultati apprezzabili;
- l'individuazione, in relazione ai punti di partenza, di una serie di momenti di verifica del lavoro svolto a livello sia di gruppo (confronto reciproco tra i singoli alunni) che individuale
(confronto, scandito nel tempo di ciascun alunno con il suo stesso specifico "percorso").

3. Finalità e contenuti dell'attività sportiva scolastica
3.1. L'avviamento e la pratica dell'attività sportiva, in quanto hanno lo scopo di contribuire alla formazione e alla maturazione della personalità degli alunni, si inseriscono armonicamente nel contesto dell'azione educativa.
Esse tendono ad assecondare nell'allievo la ricerca di una interiore disciplina, ad affinare le sue capacità di rispondere adeguatamente alle diverse sollecitazioni problematiche, a sviluppare l'abitudine alla lealtà, alla socialità e a realizzare una consuetudine di sport attivo.
I tre momenti fondamentali che caratterizzano, pur non esaurendolo, lo sport nelle scuole, possono sinteticamente individuarsi nei termini che seguono:
- attività di promozione generalizzata della pratica sportiva;
- attività sportive competitive;
- attività sportive in ambiente naturale.
Per tutte le attività su indicate costituisce responsabilità primaria dei docenti la ricerca costante dei modi attraverso i quali sia possibile l'assimilazione - da parte degli alunni - di modelli di comportamento coerenti con l'essenza formativa dello sport, anche attraverso il rifiuto critico di possibili atteggiamenti negativi mutabili dall'esterno che possono contraddire apertamente i valori positivi dell'esperienza in atto.

4. Attività di promozione generalizzata della pratica sportiva.
4.1. I programmi didattici per la scuola elementare di recente approvazione hanno ampiamente sottolineato il valore educativo della espressione corporea e della attività fisica.
Per tutti gli alunni sulla Scuola Elementare sono stati individuati i seguenti obiettivi, legati alla educazione motoria:
- sviluppo di capacità percettive;
- consolidamento degli schemi motori individuali;
- sviluppo dei comportamenti relazionali e sociali;
- integrazione della comunicazione fisica con altri tipi di linguaggio o abilità.
La Scuola Elementare, pertanto, favorisce tutte le attività motorie e di gioco - sport, per un ampliamento della base fisica dei singoli alunni. Anche al fine di evitare ogni prematuro avviamento alle discipline sportive, la Scuola Elementare realizza, in una prospettiva realmente formativa, attività polivalenti, giochi di squadra, attività sportive significative, che configurano lo "specifico intervento educativo teso a cogliere i veri significati sociali e culturali dello sport".
Tali attività, per il contenuto educativo generale che comportano, e per l'arricchimento delle esperienze motorie individuali che realizzano, non devono avere carattere di discontinuità e di episodicità, ma vanno inserite nella normale programmazione didattica curriculare ed adeguate alle effettive esigenze e disponibilità degli alunni e della scuola.
4.2. Sia per le scuole medie, che per il biennio della Secondaria superiore, i regolamenti dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi si articolano, pur nella unitarietà progettuale, peraltro da tempo sottolineata, in due momenti: di cui il primo è fondamentalmente promozionale e generalizzato, e perciò risulta intrinsecamente e non solo cronologicamente propedeutico al successivo.
Il primo tempo si sostanzia nella proposta di prove di facile praticabilità da parte di tutti gli alunni, i cui contenuti sono rapportati ai programmi vigenti, alle infrastrutture sportive scolastiche e alla professionalità dei docenti.
La facilità delle prove, è altresì stata dettata dall'intento di suscitare progettualità alternative, mirate alle singole realtà ed esigenze territoriali.
4.3. Dette attività vengono proposte alla libera adesione delle scuole interessate quali parti integranti, come sopra precisato, della formula di svolgimento dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi di cui esprimono, rimarcandoli, gli aspetti più incisivamente promozionali.
4.4. Proprio tenendo conto delle situazioni oggettive e soggettive presenti nelle varie province, le prove indicate non esauriscono, si ribadisce, il ventaglio delle opzioni possibili, in relazione alle situazione data, ma hanno carattere meramente indicativo e orientativo. Le eventuali variazioni di programma, come puntualizzato nei rispettivi regolamenti, competono alle Commissioni provinciali.

5. Attività sportive competitive.
5.1. Restano sostanzialmente fermi - almeno per il prossimo anno scolastico - i regolamenti delle attività competitive dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi, salvo alcuni aggiustamenti dettati dall'esperienza dell'anno decorso.

6. Attività sportive in ambiente naturale.
6.1. Già da diversi anni questo Ministero ha sollecitato l'avvio di iniziative in questo settore che costituiscano risposta qualificata a significative esigenze sociali.
6.2. In particolare, con circolare n. 217 datata 17 luglio 1987 veniva ribadita la possibilità di corrispondere il compenso previsto per l'avviamento alla pratica sportiva, fino al limite delle sei ore settimanali, ai docenti di educazione fisica impegnati nei campeggi estivi e in iniziative analoghe, eventualmente concordate con gli enti locali, finalizzate al coinvolgimento di quei giovani che nel periodo delle vacanze estive non hanno alternative che rimanere nelle sedi di residenza.
6.3. Per tali attività di particolare rilevanza e utilità sociale, questo Ministero conferma integralmente quanto previsto nella richiamata circolare, sia in ordine al conferimento delle ore ai docenti interessati, sia per quanto riguarda limiti di applicabilità.
6.4. Si sottolinea l'importanza di iniziative scolastiche mirate in tale settore, per le quali questo Ministero, ove richiesto, non mancherà di offrire - come avvenuto per il passato - contributi finanziari che, pur di entità non rilevante, verranno comunque commisurati alle attività programmate e alle disponibilità di bilancio.

7. Ore eccedenti di pratica sportiva scolastica
7.1. Secondo quanto precisato nelle precedenti circolari annuali, i dicenti di educazione fisica nell'esercizio della loro libertà di insegnamento possono trovare spazi, modi e tempi adeguati di svolgimento della pratica sportiva, nell'ambito delle normali ore curriculari, in coerenza del resto con quanto previsto dai vigenti programmi di insegnamento.
7.2. In aggiunta a tali spazi operativi resta ferma la possibilità, per ciascun docente interessato, di svolgere, in base alla attuale normativa, 6 ore complementari di pratica sportiva per le iniziative indicate al punto 3; nondimeno con una articolazione che, considerato anche il diverso numero degli alunni destinatari, tenga conto di una necessità di riconversione delle relative modalità di svolgimento, meglio attenta ai bisogni e alle aspettative degli alunni tecnicamente e fisicamente meno provveduti. In tal senso, almeno due terzi delle ore complementari svolte da ciascun docente dovranno essere dedicate all'attività di promozione prevista al punto 4 della presente circolare.
7.3. In altri termini i docenti possono scegliere di svolgere solo attività promozionale; non possono invece scegliere - almeno per la scuola media e per il primo biennio della Secondaria superiore - attività esclusivamente competitive, come avvenuto per il passato;
ove scelgano di svolgere anche tali attività potranno dedicare ad esse in ogni caso solo un terzo delle ore prestate.

8. Finanziamento dell'attività sportiva scolastica.
8.1. Ferme restando le possibilità di apporti finanziari o di servizi da parte del CONI, Enti locali e di ogni altro organismo interessato, si richiamano in linea generale le indicazioni fornite negli anni decorsi e si ribadisce che l'impegno finanziario del Ministero sarà ripartito in base al numero degli alunni, nonché in considerazione dei programmi presentati.
8.2. In relazione a quanto sopra le SS.LL. vorranno predisporre e inviare al Ministero, entro il 20 novembre, un piano organizzatorio e finanziario distintamente articolato per le attività a livello d'istituto (con rendicontazione regionale) e per quella a livello provinciale (con rendicontazione centrale). Le SS.LL. vorranno prudenzialmente contenere le previsioni nel limite delle disponibilità ottenute nel 1990, unendo eventualmente un programma aggiuntivo per l'ipotesi che le disponibilità possano essere maggiori


9. Accertamenti e verifiche
9.1. Indipendentemente dalle verifiche che questo Ministero si riserva di disporre, in prosecuzione di quelle già avviate nel decorso anno scolastico, si invitano le SS.LL. a voler richiamare l'attenzione e la vigilanza dei capi d'istituto sul fatto che un rigoroso accertamento in ordine allo svolgimento effettivo della pratica sportiva, secondo le linee sopra enunciate, è condizione essenziale e imprescindibile per legittimare tale insegnamento supplementare, nonché i relativi oneri finanziari.
9.2. Analoghi periodici accertamenti saranno svolti dai capi d'istituto sia sulla consistenza numerica degli alunni coinvolti nell'attività, sia, particolarmente, sulle cause d'abbandono della frequenza eventualmente riscontrabile nel prosieguo dell'anno scolastico.
A tal fine il registro da impostare per dette attività - previsto da ultimo, al punto 6 lett. b) della C.M. dell' 8 novembre 1983, n. 304, costituirà documento di riferimento sia formale che di merito nelle verifiche che verranno svolte.

10. Disposizioni di rinvio.
10.1. Ferme restando le linee programmatiche e le finalità dell'attività sportiva scolastica, di cui ai punti precedenti della presente circolare, si confermano le direttive circa l'organizzazione delle attività, le disposizioni sul personale insegnante, le ore soprannumerarie ai coordinatori e agli altri insegnanti distaccati nei servizi periferici, secondo quanto enunciato in particolare nelle circolari n. 310 del 1984, n. 259 del 1987 e n. 226 del 1988. Si precisa inoltre, in relazione ai quesiti pervenuti, che ai docenti accompagnatori delle rappresentative studentesche nelle sedi di svolgimento delle gare compete il trattamento di missione. 10.2. Come già previsto con O.M. del 30 aprile 1990, n. 115, relativamente alla costituzione dell'organico di fatto e anche al fine di consentire il sollecito avvio delle attività di preparazione degli alunni, i presidi possono autorizzare lo svolgimento delle ore complementari di avviamento alla pratica sportiva dall'inizio dell'anno scolastico, fatte salve le successive decisioni degli organi collegiali competenti.
Si pregano le SS.LL. di voler dare opportuna tempestiva, diffusione alla presente circolare.


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