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C.M. 19 ottobre 1990, n. 272, prot. n. 3030/151/BN

Attività di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 - Anno scolastico 1991/92

Nel confermare le istruzioni precedentemente impartite con la C.M. n. 171 del 15 maggio 1989 nella materia indicata in oggetto, si forniscono le seguenti ulteriori istruzioni per l'anno scolastico 1991/92. I provveditori agli studi sono pregati di portarle a conoscenza delle proprie circoscrizioni territoriali con la massima urgenza.
Il termine di presentazioni da parte delle scuole di ogni ordine e grado delle proposte di sperimentazione di ordinamento e struttura o solo di ordinamento, comprese le proposte relative al piano nazionale dell'informatica, quelle afferenti a discipline comuni del biennio delle scuole secondarie di secondo grado, nonché le proposte per i corsi sperimentali a indirizzo musicale nelle scuole medie è fissato unitariamente al 15 novembre 1990.
Per le modalità di presentazione delle proposte in questione e per i destinatari delle medesime si confermano le disposizioni impartite con la citata C.M. n. 171 del 15 maggio 1989, eccezione fatta per le richieste di rinnovo senza modifiche presentate da scuole di istruzione secondaria di primo grado che debbono essere trasmesse ai provveditori agli studi entro il predetto termine. I rinnovi senza modifiche si intendono autorizzati, salvo diverso esplicito provvedimento ministeriale o motivate delibere negative degli organi collegiali delle scuole interessate. Si segnala pertanto la necessità che i provveditori agli studi predispongano prospetti distinti per ordine di scuola e per tipo di richiesta (nuovi progetti, rinnovi con modifiche, rinnovi senza modifiche).
I predetti elenchi e i prescritti pareri debbono pervenire agli uffici interessati entro il 31 dicembre 1990. Entro lo stesso termine deve pervenire il motivato parere degli I.R.R.S.A.E.; ai sensi del comma 4 art. 3 del D.P.R. 419/74.
Quanto alle indicazioni relative ai singoli ordini di scuola si precisa:
a) Scuola elementare.
I nuovi progetti debbono riguardare aspetti di organizzazione e funzionamento didattico non riconducibili all'assetto già previsto dalla legge di riforma dell'ordinamento.
b) Scuola secondaria di I grado.
I provveditori agli studi debbono comunicare a questo ministero eventuali casi in cui la prosecuzione è interrotta. Relativamente ai progetti di introduzione nei piani di studio della seconda lingua straniera, si indica la necessità di precedere un numero di ore di lezione pari a quello della lingua straniera (3 ore) con lezioni di durata oraria di sessanta minuti, nonché l'avvio con inizio dalla prima classe in vista della prosecuzione nelle classi successive e, a conclusione, lo svolgimento di regolari prove di esami di licenza.
c) Scuola secondaria di secondo grado.
Per quanto riguarda le sperimentazioni parziali afferenti a singole discipline, si raccomanda di avanzare proposte coerenti con gli orari e i programmi previsti dalla C.M. n. 109 del 19 aprile 1990.


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