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C.M. 5 gennaio 1977, n. 2, prot. 20

Accompagnamento e controllo alunni durante lo spostamento dalle aule scolastiche alla palestra

Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti concernenti il problema del controllo e dell'accompagnamento degli alunni durante il loro spostamento dalla sede scolastica alla palestra, ubicata fuori dall'edificio scolastico.

In particolare, si chiede se tale incarico compete al personale docente di educazione fisica o al personale ausiliario di cui al primo comma dell'art. 7 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.

Antecedentemente all'emanazione dei decreti delegati sulla materia in questione erano in vigore solo generiche disposizioni contenute nella C.M. n. 321 prot. 5083 del 10 ottobre 1963, in base alle quali l'accompagnamento degli alunni dalle aule alle palestre e viceversa, nell'ambito dell'istituto o anche fuori dell'edificio competeva agli insegnanti di educazione fisica o ai bidelli, secondo le prescrizioni del regolamento interno, o in mancanza, del preside.

Il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, all' art. 6 lett. a) attribuisce alla competenza del Consiglio di circolo o istituto, in sede di adozione del regolamento in terno di "stabilire le modalità per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima".

Nell'ipotesi in cui la palestra non sia ubicata nello stesso stabile ove ha sede la scuola, il regolamento di cui sopra, dovrà espressamente prevedere le modalità di accompagnamento e vigilanza degli alunni.

Tale compito potrà essere svolto a giudizio di questo Ministero dai docenti anche, se necessario, di diverse discipline di insegnamento, che siano a disposizione della scuola sia per completamento dell'orario di cattedra sia per l'espletamento delle 20 ore mensili per le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola.

In caso di particolari necessità tali mansioni possono venire svolte dal personale ausiliario di cui al primo coma dell'art. 7 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.

In relazione ad eventuali rischi di responsabilità civili, in caso di incidenti in itinere il personale preposto a tali compiti può essere assicurato.

Si rammenta al riguardo, ove i consigli d'istituto approvassero tale iniziativa, la possibilità di fruire delle garanzie predisposte da questo Ministero di concerto con l'Assicuratrice Italiana e comunicate alle SS.VV. con circolari ministeriali n. 192 del 12 luglio 1975, prot. n.1476 e 191 del 27 luglio 1976 prot. 1214.

La spesa della polizza può essere imputata al bilancio dei singoli istituiti

Si prega di voler fornire un cortese cenno di ricezione.


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