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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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C.M. 13 settembre 1989, n. 304, prot. 1960/B

Attività sportiva scolastica anno 1989-90

1. Si confermano per l'anno scolastico 1989-90 le linee programmatiche e le finalità dell'attività sportiva scolastica enunciate nelle circolari n. 259 del 29 agosto 1987 e n. 226 del 3 agosto 1988 nonché le direttive circa l'organizzazione delle attività, le disposizioni sul personale insegnante, lo svolgimento delle ore di insegnamento complementare e gli altri punti ivi indicati. In tal senso, come già previsto con O.M. 221 del 22 giugno 1989 relativamente alla costituzione dell'organico di fatto e anche al fine di consentire il sollecito avvio delle attività di preparazione degli alunni, i presidi, quali presidenti della giunta esecutiva, possono autorizzare lo svolgimento delle ore complementari di avviamento alla pratica sportiva dall'inizio dell'anno scolastico, fatte salve le successive decisioni degli organi collegiali competenti.
2. Al riguardo appare tuttavia necessario far presente che da un'indagine conoscitiva avviata da questo Ministero per verificare le modalità di svolgimento e i risultati dell'attività sportiva scolastica, sono emersi elementi incongruenti rispetto alle finalità e ai contenuti di detta attività.
3. Proprio alla luce delle risultanze dell'indagine, questo Ministero ritiene di dover richiamare l'attenzione e la responsabilità dei capi d'istituto sui punti sottoindicati, anche in
relazione al disposto dell'O.M. n. 221 del 22 giugno 1989, diramata in esecuzione della Legge 6 ottobre 1988, n. 426, la quale prevede - per determinate fattispecie - l'integrazione delle ore curriculari con le ore di pratica sportiva ai fini della costituzione di posti d'insegnamento.
3.1. L'attività sportiva scolastica, come è stato più volte ribadito, è parte integrante della programmazione didattica ed educativa di cui all'art. 4, lett. a), del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974; in quanto tale essa è tendenzialmente rivolta alla generalità degli alunni, in piena e logica coerenza rispetto ai programmi curriculari. Sono pertanto privilegiate quelle attività più facilmente praticabili in ambito scolastico con particolare riferimento alle strutture disponibili.
3.2. Lo sport scolastico ha carattere formativo e promozionale.
Esso trova il suo naturale punto di riferimento nell'attività interna d'istituto; conseguentemente le fasi selettive di manifestazioni quali i Giochi e i Campionati rappresentano un momento di sintesi e di verifica dell'attività di base, ma in nessun caso esse possono assumere carattere sostitutivo rispetto a questa.
3.3. Al di là degli esiti di partecipazione a manifestazioni extrascolastiche, che costituiscono solo un fatto episodico riservato a pochi tecnicamente più preparati, le attività di avviamento e di pratica sportiva devono necessariamente avere carattere continuativo con l'effettivo coinvolgimento degli alunni dall'inizio alla fine dell'anno scolastico.
Il venir meno di tali presupposti, quale ad esempio un impegno dei docenti funzionale alle sole gare, contravviene ai princìpi anzidetti e non può non determinare l'intervento dei capi d'istituto anche in relazione al rilevante impegno finanziario assunto per detta attività.
Ove conseguentemente debba ricorrersi alla revoca della autorizzazione allo svolgimento di detta attività, si dovrà anche porre in essere una diversa forma di impiego dei docenti limitatamente ai casi di coloro che per effetto dell'O.M. 22 giugno 1989, n. 221, abbiano ottenuto l'utilizzazione anche sulle ore di attività sportiva scolastica.
3.4. Si segnala, inoltre, avuto riguardo a talune indicazioni emerse dalle relazioni ispettive, che non è ammissibile ogni forma di delega a società sportive o a tecnici di dette società in ordine alla preparazione degli studenti alle manifestazioni dei Giochi o dei Campionati studenteschi atteso che, per le ragioni sopra specificate, detta attività ha carattere formativo, e come tale, è espressione della professionalità docente.
4. Per quanto riguarda i Giochi della Gioventù e i Campionati studenteschi si rinvia ai regolamenti dell'anno scolastico 1988-89.
Eventuali modifiche, soprattutto di ordine organizzativo, saranno tempestivamente comunicate.
5. Circa il finanziamento dell'attività sportiva scolastica, ferme restando le possibilità di apporti finanziari o in servizi da parte degli Enti locali, si richiamano in linea generale le indicazioni fornite negli anni decorsi e si ribadisce che l'impegno finanziario del Ministero sarà ripartito in base al numero degli alunni, nonché in considerazione dei programmi presentati.
In relazione a quanto sopra le SS.VV. vorranno predisporre e inviare al Ministero, entro il 20 novembre c.a., un piano organizzativo e finanziario distintamente articolato per le attività a livello d'istituto (con rendicontazione regionale) e per quella a livello provinciale (con rendicontazione centrale). Le SS.VV. vorranno prudenzialmente contenere le previsioni nel limite delle disponibilità avute nel 1989, unendo eventualmente un programma aggiuntivo per l'ipotesi che le disponibilità possano essere maggiori

6. Indipendentemente dalle verifiche che questo Ministero si riserva di disporre, in prosecuzione di quelle già avviate nel decorso anno scolastico, si invitano le SS.VV. a voler richiamare l'attenzione e la vigilanza dei capi d'istituto sul fatto che un rigoroso accertamento in ordine allo svolgimento effettivo della pratica sportiva, secondo le linee sopra enunciate, è condizione essenziale ed imprescindibile per legittimare tale insegnamento supplementare, nonché i relativi oneri finanziari.
Analoghi periodici accertamenti saranno svolti dai capi d'istituto sia sulla consistenza numerica degli alunni coinvolti nell'attività sia, particolarmente, sulle cause d'abbandono della frequenza eventualmente riscontrabile nel prosieguo dell'anno scolastico.
7. A tal fine il registro da impostare per dette attività - previsto da ultimo, al punto 6 lett. b), della C.M. 304/1983 dell'8 novembre 1983 - costituirà documento di riferimento sia formale che di merito nelle verifiche che verranno svolte.


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