C.M. 13 settembre 1989, n. 304, prot.
1960/B
Attività
sportiva scolastica anno 1989-90
1. Si confermano
per l'anno scolastico 1989-90 le linee programmatiche e le finalità
dell'attività sportiva scolastica enunciate nelle circolari n. 259 del
29 agosto 1987 e n. 226 del 3 agosto 1988 nonché le direttive circa
l'organizzazione delle attività, le disposizioni sul personale
insegnante, lo svolgimento delle ore di insegnamento complementare e gli
altri punti ivi indicati. In tal senso, come già previsto con O.M. 221
del 22 giugno 1989 relativamente alla costituzione dell'organico di
fatto e anche al fine di consentire il sollecito avvio delle attività
di preparazione degli alunni, i presidi, quali presidenti della giunta
esecutiva, possono autorizzare lo svolgimento delle ore complementari di
avviamento alla pratica sportiva dall'inizio dell'anno scolastico, fatte
salve le successive decisioni degli organi collegiali competenti.
2. Al riguardo appare tuttavia necessario far presente che da
un'indagine conoscitiva avviata da questo Ministero per verificare le
modalità di svolgimento e i risultati dell'attività sportiva
scolastica, sono emersi elementi incongruenti rispetto alle finalità e
ai contenuti di detta attività.
3. Proprio alla luce delle risultanze dell'indagine, questo Ministero
ritiene di dover richiamare l'attenzione e la responsabilità dei capi
d'istituto sui punti sottoindicati, anche in
relazione al disposto dell'O.M. n. 221 del 22 giugno 1989, diramata in
esecuzione della Legge 6 ottobre 1988, n. 426, la quale prevede - per
determinate fattispecie - l'integrazione delle ore curriculari con le
ore di pratica sportiva ai fini della costituzione di posti
d'insegnamento.
3.1. L'attività sportiva scolastica, come è stato più volte ribadito,
è parte integrante della programmazione didattica ed educativa di cui
all'art. 4, lett. a), del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974; in quanto
tale essa è tendenzialmente rivolta alla generalità degli alunni, in
piena e logica coerenza rispetto ai programmi curriculari. Sono pertanto
privilegiate quelle attività più facilmente praticabili in ambito
scolastico con particolare riferimento alle strutture disponibili.
3.2. Lo sport scolastico ha carattere formativo e promozionale.
Esso trova il suo naturale punto di riferimento nell'attività interna
d'istituto; conseguentemente le fasi selettive di manifestazioni quali i
Giochi e i Campionati rappresentano un momento di sintesi e di verifica
dell'attività di base, ma in nessun caso esse possono assumere
carattere sostitutivo rispetto a questa.
3.3. Al di là degli esiti di partecipazione a manifestazioni
extrascolastiche, che costituiscono solo un fatto episodico riservato a
pochi tecnicamente più preparati, le attività di avviamento e di
pratica sportiva devono necessariamente avere carattere continuativo con
l'effettivo coinvolgimento degli alunni dall'inizio alla fine dell'anno
scolastico.
Il venir meno di tali presupposti, quale ad esempio un impegno dei
docenti funzionale alle sole gare, contravviene ai princìpi anzidetti e
non può non determinare l'intervento dei capi d'istituto anche in
relazione al rilevante impegno finanziario assunto per detta attività.
Ove conseguentemente debba ricorrersi alla revoca della autorizzazione
allo svolgimento di detta attività, si dovrà anche porre in essere una
diversa forma di impiego dei docenti limitatamente ai casi di coloro che
per effetto dell'O.M. 22 giugno 1989, n. 221, abbiano ottenuto
l'utilizzazione anche sulle ore di attività sportiva scolastica.
3.4. Si segnala, inoltre, avuto riguardo a talune indicazioni emerse
dalle relazioni ispettive, che non è ammissibile ogni forma di delega a
società sportive o a tecnici di dette società in ordine alla
preparazione degli studenti alle manifestazioni dei Giochi o dei
Campionati studenteschi atteso che, per le ragioni sopra specificate,
detta attività ha carattere formativo, e come tale, è espressione
della professionalità docente.
4. Per quanto riguarda i Giochi della Gioventù e i Campionati
studenteschi si rinvia ai regolamenti dell'anno scolastico 1988-89.
Eventuali modifiche, soprattutto di ordine organizzativo, saranno
tempestivamente comunicate.
5. Circa il finanziamento dell'attività sportiva scolastica, ferme
restando le possibilità di apporti finanziari o in servizi da parte
degli Enti locali, si richiamano in linea generale le indicazioni
fornite negli anni decorsi e si ribadisce che l'impegno finanziario del
Ministero sarà ripartito in base al numero degli alunni, nonché in
considerazione dei programmi presentati.
In relazione a quanto sopra le SS.VV. vorranno predisporre e inviare al
Ministero, entro il 20 novembre c.a., un piano organizzativo e
finanziario distintamente articolato per le attività a livello
d'istituto (con rendicontazione regionale) e per quella a livello
provinciale (con rendicontazione centrale). Le SS.VV. vorranno
prudenzialmente contenere le previsioni nel limite delle disponibilità
avute nel 1989, unendo eventualmente un programma aggiuntivo per
l'ipotesi che le disponibilità possano essere maggiori
6.
Indipendentemente dalle verifiche che questo Ministero si riserva di
disporre, in prosecuzione di quelle già avviate nel decorso anno
scolastico, si invitano le SS.VV. a voler richiamare l'attenzione e la
vigilanza dei capi d'istituto sul fatto che un rigoroso accertamento in
ordine allo svolgimento effettivo della pratica sportiva, secondo le
linee sopra enunciate, è condizione essenziale ed imprescindibile per
legittimare tale insegnamento supplementare, nonché i relativi oneri
finanziari.
Analoghi periodici accertamenti saranno svolti dai capi d'istituto sia
sulla consistenza numerica degli alunni coinvolti nell'attività sia,
particolarmente, sulle cause d'abbandono della frequenza eventualmente
riscontrabile nel prosieguo dell'anno scolastico.
7. A tal fine il registro da impostare per dette attività - previsto da
ultimo, al punto 6 lett. b), della C.M. 304/1983 dell'8 novembre 1983 -
costituirà documento di riferimento sia formale che di merito nelle
verifiche che verranno svolte.
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