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C.M. 3 novembre 1992, n. 311, prot. 1365/B3

Infortuni di educazione fisica: estensione degli artt. 4 e 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30.6.1965 N. 1124

Con circolare n. 237 prot. 123/42 dei 18.9.79 furono impartite disposizioni di massima circa l'applicazione degli artt. 4 - Punto 5 - e 30 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Al riguarda è sorta - com'è noto - questione in ordine alla applicabilità della normativa richiamata, agli infortuni che accadono durante le ore curriculari di educazione fisica.

In merito l'I.N.A.I.L., dopo aver assunto un orientamento contrario, ne ha recentemente affermato la estensibilità con l'obbligo, quindi, della denuncia, in caso di infortunio a docenti di educazione fisica e di allievi che attendono le relative lezioni.

Tale orientamento e stato confermato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella propria veste di organo di indirizzo e di coordinamento, il cui parere questo Ministero ha ritenuto opportuno acquisire.

Premesso quanto sopra deve ormai considerarsi definita la questione nel senso, nel senso che le Autorità Scolastiche dipendenti, hanno l'obbligo - per legge - di procedere alla denuncia all'I.N.A.I.L. per le fattispecie suindicate e di porre in essere gli adempimenti previsti dalla richiamata circolare n. 237 del 18 settembre 1979.

Non appare superfluo sottolineare che l'area di copertura I.N.A.I.L. è circoscritta, con esclusione di ogni altra ipotesi, soltanto agli infortuni che si verificano durante le ore curriculari di educazione fisica e che diano luogo a morte o inabilità permanente totale o parziale a partire dall'11° punto percentuale di cui alla tabella allegata al D.P.R. più volte citato.

Per tali infortuni, le prestazioni previste, sono le seguenti:
1) rendita per inabilità permanente
2) assegno per l'assistenza personale continuativa
3) rendita ai superstiti in caso di morte
4) fornitura degli apparecchi di protesi

Solo per gli studenti lavoratori è prevista, inoltre, un indennità giornaliera in caso di inabilità temporanea.

Da quanto sopra rappresentato, considerata l'area di intervento della copertura I.N.A.I.L., riferita esclusivamente all'ambito della lezione curriculare e limitatamente ai casi di morte e invalidità permanente, a partire dall'11° punto in poi, restano ferme le istruzioni impartite con circolare n. 279 prot. 891/B3 del 14 settembre 1991 in ordine alla copertura volontaria di tutti i rischi connessi all'espletamento dell'attività sportiva, con riferimento alle gite e passeggiate scolastiche, a tutte le attività ricreative di carattere ginnico-sportivo, che si svolgono in pre-scuola, interscuola ecc…, comprese le attività complementari aventi carattere integrativo ed extra curriculare, all'insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva nella scuola media e della pratica sportiva stessa nelle scuole di 2° grado, ai viaggi esterni ed interni, connessi allo svolgimento delle suddette attività, ecc...

Si pregano le SS.LL. di voler dare, opportuna tempestiva diffusione alle direttive impartite con la presente circolare.


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