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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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C.M. 21 ottobre 1982, n. 345

Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1983-1984

Con la presente circolare si forniscono istruzioni relative alla procedura ed agli adempimenti da seguire per la presentazione di proposte di sperimentazione da attuare nell'anno scolastico 1983-1984 a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974.
Nel diramare le suddette istruzioni si richiama, per gli istituti di istruzione sec. sup., quanto già segnalato con C.M. 370/1981 circa la particolare considerazione nella quale verranno tenute le iniziative orientate nella prospettiva della Riforma, nonché quelle che prevedono la realizzazione di forme di integrazione delle attività scolastiche con esperienze di lavoro.
Permanendo, inoltre, una concentrazione delle iniziative sperimentali in corso di attuazione nell'area centro-settentrionale, si ribadisce l'opportunità che gli IRRSAE delle Regioni meridionali ed insulari svolgano opera promozionale nelle zone ove sino ad oggi non si è manifestata adeguata capacità di proposta, assicurando nel contempo la propria assistenza tecnica agli Organi collegiali interessati.

Presentazione delle proposte

a) I Presidi o i Direttori Didattici invieranno, entro il 15 dicembre 1982, agli IRRSAE, ai Provveditorati agli Studi, alle Direzioni Generali, agli Ispettorati, al Servizio per la Scuola Materna competenti ed all'Ufficio Studi e Programmazione di questo Ministero le proposte di sperimentazione concernenti:
1) nuovi progetti;
2) proposte di nuovi indirizzi sperimentali;
3) rinnovi con modifiche di progetti autorizzati;
4) rinnovi senza variazioni di progetti in atto.
Le proposte di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere corredate dalla documentazione prevista dall'art. 3 del D.P.R. n. 419 e da una relazione riassuntiva, a firma del Preside o del Direttore Didattico, secondo lo schema di cui all'unito allegato A.
Per gli istituti di istruzione secondaria superiore, la suddetta relazione dovrà comprendere tutti i dati indicati nell'unito allegato B.
Le proposte di cui al precedente punto 4) saranno, invece, corredate soltanto dalla menzionata relazione del Preside o del Direttore Didattico, nella quale dovrà essere esplicitamente dichiarato che il progetto proposto non presenta variazione alcuna, nonché dei verbali del collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto contenenti le relative delibere.
Una copia dei progetti di sperimentazione, che prevedono modifiche dei vigenti programmi ed orari di lezione dell'insegnamento di educazione fisica, dovrà essere inviata dall'Ispettorato per l'Educazione fisica e sportiva.
I progetti che comportano modifiche dei programmi e degli orari di lezione dell'insegnamento di religione dovranno essere preventivamente corredati dal parere della competente Autorità
Ecclesiastica.
Nel formulare dette proposte gli istituti interessati dovranno tenere presente quanto disposto dalle CC.MM. n. 27 del 25 gennaio 1977, e n. 189 del 25 luglio 1979, circa il numero minimo di allievi richiesto per l'attivazione delle opzioni, degli indirizzi e delle classi.
b) Gli IRRSAE invieranno, entro il 31 gennaio 1983, alle Direzioni Generali, agli Ispettorati, al servizio per la scuola Materna competenti ed all'Ufficio Studi e Programmazione di questo Ministero il motivato parere tecnico previsto dal comma 4 dell'art. 3 del citato D.P.R. 419/1974. Entro la data medesima, i Provveditori agli Studi invieranno ai suddetti Uffici Centrali il parere del Consiglio Scolastico Provinciale, il quale, a norma del punto a) dell'art. 15 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, si pronuncerà sull'attivazione degli indirizzi sperimentali, esclusivamente sulla base di considerazioni formulate in funzione di un piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche sperimentali e non sperimentali.
Al fine di consentire che l'iter del procedimento amministrativo relativo alle suddette proposte possa concludersi prima della chiusura delle iscrizioni, garantendo così l'ordinato avvio dell'anno scolastico nelle classi sperimentali, si rappresenta la necessità che i termini indicati alle precedenti lettere a) e b) siano rigorosamente osservati.

Istruzioni particolari per la provincia di Bolzano

In applicazione delle norme previste dall'art. 15 del D.P.R. 761/1981, i Presidi o i Direttori Didattici delle istituzioni scolastiche ubicate in provincia di Bolzano invieranno le proposte di sperimentazione, nei termini e secondo le modalità previste alla precedente lettera a), alla locale Provincia nonché, per le scuole in lingua italiana, alla Sovrintendenza Scolastica, o, per le scuole in lingua tedesca, all'Intendenza Scolastica.
La presente circolare non riguarda le esperienze di integrazione scolastica nelle scuole secondarie di I grado per le quali saranno emanate apposite istruzioni.

Allegato A

Condizioni generali di carattere strutturale

I) Argomenti a sostegno delle richieste di rinnovo e/o prosecuzione (con o senza modifiche).

1) Elementi che confermano (o meno) la validità dell'ipotesi sperimentale in atto e conseguenti motivazioni che ne consigliano (o meno) la richiesta di rinnovo e/o di prosecuzione.
2) Descrizione degli obiettivi raggiunti sul piano generale (eventuali difficoltà incontrate (di impostazione - di organizzazione - strutturali, etc.) e vantaggi conseguiti).
3) Criteri e procedure impegnati per la verifica dei livelli di profitto e per la valutazione della personalità degli alunni (allegare eventuali strumenti di verifica, schede di valutazione e ogni altra documentazione in materia).
4) Argomenti a chiarimento delle eventuali variazioni proposte.
5) Atteggiamento del corpo docente di fronte all'iniziativa sperimentale. Attività svolta dal Comitato scientifico-didattico.
6) Iniziative di aggiornamento degli insegnanti e relative modalità
7) Atteggiamento delle famiglie e degli alunni nei riguardi delle attività sperimentali (anche attraverso eventuali risultanze degli incontri collegiali).
8) Rapporti con altri Istituti che attuano iniziative di sperimentazione, con gli Enti locali, con il Consiglio scolastico distrettuale, con l'Amministrazione scolastica centrale e periferica. Eventuali iniziative realizzate. Eventuali proposte.
9) I locali, le attrezzature e il materiale didattico, scientifico e bibliografico, di cui ha potuto disporre l'attività sperimentale.
10) I costi della sperimentazione rapportati a quelli normali (distinti per attrezzature, per sussidi, per il personale).
11) Eventuali altre spese da dover affrontare: per nuove attrezzature e/o per adeguare quelle esistenti; per eventuali altri sussidi didattici; per il personale docente e per gli esperti.
12) Anno scolastico entro il quale si prevede la conclusione della sperimentazione.

II) Argomenti a sostegno delle richieste di autorizzazione di nuovi progetti (secondo art. 3 del D.P.R. 419/1974).

1) Il problema che intende affrontare la nuova ipotesi di ricerca sperimentale.
2) La formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro, riferita specificamente al problema di cui al punto precedente.
3) Individuazione ed esplicitazione degli strumenti e delle condizioni organizzative (locali, laboratori, aule speciali, attrezzature, sussidi didattici, ecc.).
4) Piani di studio e piani curricolari delle singole discipline.
5) Preventivi di eventuali spese: per attrezzature e sussidi didattici; per insegnamenti non previsti nei piani dei corsi tradizionali; per materie elettive (a carico del bilancio di Istituto); per attività para ed extrascolastiche e di sostegno.
6) Ipotesi di procedimenti metodologici (per le singole discipline; per aree culturali e professionali; tenendo conto dei ritmi di apprendimento).
7) Modalità di verifica dei risultati e loro pubblicizzazione.
8) Progetti di attività di programmazione e di aggiornamento.
9) Programmi di incontro con altri Istituti che praticano la sperimentazione; di ricorso a gruppi di controllo; di iniziative di collaborazione con centri di ricerca scientifica sui problemi
dell'educazione e con il mondo del lavoro.
10) Durata prevista per l'attuazione del progetto sperimentale.

III) Proposte di modifiche "in itinere".

La eventualità che un progetto di sperimentazione scolastica debba essere parzialmente modificato "in itinere" può verificarsi, sia per cause tecniche intrinseche all'ipotesi stessa e sia per imprevisti cambiamenti della situazione reale in cui si deve operare.
Mentre da un lato si invitano gli operatori a procedere con molta cautela e decidersi ai cambiamenti solo dopo le necessarie prove, effettuate in condizioni controllate che permettano la valutazione di tutte le possibili variabili, dall'altro non si può non convenire che, il più delle volte, è meglio rimuovere al più presto ogni eventuale ostacolo che impedisca di raggiungere l'obiettivo, piuttosto che rischiare il fallimento dell'iniziativa.
Pertanto, allo scopo di mettere gli organi tecnici, sia centrali che periferici, in condizione di acquisire la necessaria informazione sulle situazioni che concorrono a determinare le politiche "in itinere" dei progetti e di poter conseguentemente valutarne la fondatezza, in funzione della relativa approvazione, di richiedere che ogni modifica (di orari, di piani di studio, di contenuti culturali e professionali, di caratterizzazione di indirizzi, etc.) sia ampiamente motivata e, possibilmente, documentata con i risultati delle verifiche che hanno indotto a proporre i cambiamenti. Senza le suddette motivazioni, le proposte non potrebbero essere prese in alcuna considerazione.


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