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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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C.M. 14 settembre 1960, n. 361, prot. n. 10244

Esoneri dalle lezioni di educazione fisica

Risulta a questo Ministero che le istruzioni emanate con C.M. n. 401 del 3 ottobre 1959 in merito alla concessione degli esoneri dalle lezioni di educazione fisica, non hanno avuto uniforme ed esatta applicazione in tutte le sedi.
Nel richiamare l'attenzione sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle istruzioni di cui trattasi, si ritiene opportuno precisare alcune modalità, ai fini di una più completa disciplina della materia.
Gli alunni che intendano essere esonerati in tutto o in parte dalle lezioni di educazione fisica, devono presentare istanza in carta legale, sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci, al capo d'istituto, unitamente alla domanda d'immatricolazione o d'iscrizione alle varie classi e comunque entro il 30 settembre.
Successivamente, potranno essere presentate domande di esonero per cause di impedimento sopraggiunto o rivelatesi nel corso dell'anno scolastico.
All'istanza, nella quale deve essere indicato il motivo che determina la richiesta, non occorre allegare alcun documento dimostrativo dell'infermità o imperfezione che costituisce impedimento alla frequenza delle lezioni. Gli attestati e referti sanitari eventualmente allegati hanno soltanto valore indicativo e non esimono il capo d'istituto, al quale spetta esclusivamente concedere l'esonero, dal disporre, salvo nei casi di impedimento manifesto, gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 3 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88. (P. 519)
Gli accertamenti sono affidati al sanitario preposto al gabinetto medico della scuola. Per le scuole del capoluogo, sfornite di gabinetto medico proprio, gli accertamenti sono effettuati dal sanitario preposto al gabinetto del Provveditorato, ove esista.
In ogni altro caso, gli accertamenti sono eseguiti da un sanitario di fiducia del capo d'istituto.
All'istanza di esonero deve essere allegata la ricevuta del versamento, eseguito secondo le modalità stabilite dal capo d'istituto, della somma corrispondente all'onorario della visita
medica che, in ogni caso, non può essere superiore a lire 500.
E' in facoltà del capo d'istituto dispensare dal versamento gli alunni di disagiate condizioni economiche, qualora la spesa relativa possa essere assunta dalla Cassa scolastica, ai sensi dell'art. 3 della legge sopraindicata (La Cassa scolastica è stata soppressa).
L'esonero è concesso per malattie, menomazioni funzionali o malformazioni per le quali l'esecuzione di esercizi compresi nei programmi sia ritenuta nociva o, comunque, controindicata.
Per le malformazioni di lieve entità, o vizi di atteggiamenti riducibili, non deve essere concesso l'esonero quando l'alunno possa frequentare il corso di ginnastica correttiva istituito per la scuola o istituto cui appartiene.
I candidati esterni agli esami, compresi quelli di maturità ed abilitazione, devono presentare l'eventuale istanza di esonero congiuntamente alla domanda di ammissione agli esami, seguendo le modalità stabilite per gli alunni interni.
Nel caso che l'impedimento intervenga durante la sessione degli esami, la domanda deve essere presentata appena esso si manifesti; e ove si tratti di esami di maturità od abilitazione, deve essere rivolta al presidente della commissione esaminatrice, che prenderà le determinazioni del caso, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti, seguendo le modalità sopraindicate.
Contro la decisione del capo d'istituto è ammesso ricorso al provveditore agli studi entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
Ai fini della decisione dei ricorsi, il provveditore agli studi, ove ne ravvisi la necessità può disporre accertamenti di controllo, affidandoli a sanitari di sua fiducia, senza onere per gli interessati.


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