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C.M. 6 giugno 1995, prot. n. 1702/A2

Valutazione dell'insegnamento dell'Educazione fisica

Pervengono numerosi quesiti in merito ai criteri da adottare relativamente alla valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica, con particolare riferimento ai programmi sperimentali del biennio e del triennio della suola secondaria superiore di cui al D.I 9 marzo 1994.
Perplessità sono sorte, infatti, in quanto, come è noto, per ciò che concerne l'anzidetta disciplina nel quadro orario settimanale di cui al decreto citato viene indicata una prova pratica ed una orale.
Ciò ha provocato disorientamento tra i capi di istituto e i docenti interessati che hanno interpretato in senso letterale e prescrittivo detta indicazione, con la conseguenza che sono state impartite istruzioni da parte dei presidi ai docenti della disciplina di procedere alle valutazioni mediante l'espressione di due voti, di cui uno per le prove pratiche e l'altro per quelle orali.
Tale interpretazione non appare corretta, in quanto non tiene nel dovuto conto il quadro complessivo dei nuovi programmi allegato allo stesso decreto interministeriale, in particolare per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute relativamente alle finalità dell'educazione fisica, agli obiettivi di apprendimento e ai contenuti della stessa disciplina.
Tanto meno tiene conto del paragrafo riguardante specificamente le "verifiche" nel quale all'ultimo comma è detto testualmente: "il docente può far ricorso, oltre che alla pratica delle attività sportive individuali e di squadra, a prove di valutazioni ormai note, anche orali, e/o a prove multiple per la valutazione di qualità e funzioni diverse".
Da ciò si evince che la scelta delle prove, ai fini della valutazione stessa è lasciata alla discrezionalità del docente, la quale potrà utilmente esplicarsi in relazione, alla concreta situazione degli alunni e alla valorizzazione peculiare di uno o di altro aspetto dei contenuti dei nuovi programmi.
Non vi è alcun dubbio a questo proposito che, ove il docente sia in presenza di alunni non valutabili sotto un profilo pratico-operativo, perché esonerati.


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