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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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C.M. 18 marzo 1994, n. 97

Piano ispettivo; sperimentazione ed avviamento alla pratica sportiva

Questo Ministero, Ispettorato educazione fisica, ha assecondato da anni - come è noto alle SS.LL. - iniziative di sperimentazione ex art. 3 D.P.R. n. 419/1974 aventi ad oggetto sia i contenuti specifici dell'educazione fisica sia più ampi progetti di carattere interdisciplinare.
È di tutta evidenza che l'evoluzione e l'esito di dette sperimentazioni possono essere positivamente influenzati da un'adeguata assistenza da parte degli ispettori tecnici del settore in grado di assicurare, per l'esperienza acquisita, ogni più utile suggerimento in ordine alla metodologia e agli itinerari didattici che ne costituiscono l'oggetto.
In tal senso si pregano le SS.LL., previe le eventuali occorrenti intese nell'ambito delle rispettive competenze, di voler considerare, nella predisposizione del piano ispettivo, l'opportunità di utilizzare preferibilmente ispettori della disciplina, perché possano apportare la necessaria opera di assistenza e consulenza alle sperimentazioni in corso e ove occorra riferire sulle stesse, ai fini della necessaria valutazione anche in vista della loro prosecuzione.
A tale riguardo si unisce l'elenco dei progetti sperimentali sin qui autorizzati.
Con l'occasione si richiama anche l'attenzione delle SS.LL. su quanto in più circostanze rappresentato nelle annuali circolari concernenti la pratica sportiva scolastica in ordine alla esigenza di disporre sistematiche verifiche sulle modalità di svolgimento delle ore soprannumerarie, sul livello di coinvolgimento degli studenti e sul rispetto delle procedure e dei limiti ivi previsti.
Significativa potrà essere anche una attenta ricognizione intesa alla individuazione di eventuali cause di mancata adesione o di abbandono della pratica sportiva da parte degli alunni anche in relazione ad eventuale disaffezione derivante, per ipotesi, da richieste o aspirazioni degli studenti sottovalutate o disattese, o a carenza di infrastrutture.
Attenta considerazione dovrà essere, inoltre, riservata:
a) alla individuazione dei casi di mancata adesione dei docenti alle iniziative extracurricolari soprattutto ove essa sia dovuta a impegni extrascolastici, sia pure debitamente e motivatamente autorizzati;
b) alla rilevazione, anche ai fini delle necessarie più puntuali istruzioni, di quelle iniziative aggiuntive di attività sportive, introdotte sia in orario curricolare che extracurricolare; specie quando esse risultino sostitutive della lezione curricolare o determinino oneri, per gli alunni, incompatibili particolarmente con la gratuità dell'istruzione dell'obbligo.


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