Comunicazione IEFS 25 novembre
1998, prot. n. 4285/A1
Oggetto: Nuovi Esami di Stato: risposte a quesiti
Sono pervenuti a questo Ufficio quesiti e richieste
di chiarimento relativi all'esame di Stato (L.425/1997 e Regolamento -
D.P.R. 23.7.1998) ed in particolare:
- se l'educazione fisica può essere oggetto della 3^ prova;
- se l'educazione fisica può essere oggetto del colloquio
pluridisciplinare;
- se il docente di educazione fisica può essere nominato Presidente
della Commissione di esame;
- se il docente di educazione fisica può far parte della
Commissione di esame;
- se i crediti formativi possono essere presi in considerazione per
l'attribuzione del credito scolastico;
- se il voto di educazione fisica deve essere preso in
considerazione per la determinazione della media e, quindi, per
l'attribuzione del credito scolastico.
Al fine di rispondere compiutamente ai quesiti, si ritiene
indispensabile un rapido richiamo di alcuni punti della precitata
normativa
L. 425 del 10.12.1997
- Art. 2, 5° comma (abbreviazione corso di studi), dove è previsto
la possibilità di una abbreviazione degli studi per gli
alunni".....che, nello scrutinio finale per la promozione
all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in
ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina
concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica):
nella fattispecie ciò significa che il principio della valutazione
non si applica solo alla classe quinta ma alle tre classi terminali
delle scuole secondarie di secondo grado, a tutte le materie ed a
tutti gli alunni in quanto anche quelli esonerati devono essere
valutati, per quanto previsto dalla C.M. 216 del 17.7.1987.
- Art. 3, 1° comma (prove scritte) dove è previsto che "...la
terza a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo
anno di corso": come peraltro chiaramente espresso nell'art. 1
del D.M. 357/1998.
- Art. 3, 3° comma (colloquio) dove è previsto che "Il
colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare
attinenti ai programmi ed al lavoro didattico dell'ultimo anno di
corso": come ribadito nel D.M. 358/1998, per ciò che concerne
la suddivisione di tutte le materie in aree disciplinari, sia per la
correzione degli elaborati che per lo svolgimento del colloquio:
"Considerato che l'educazione fisica per finalità, obiettivi e
contenuti specifici può trovare collocazione sia nell'area
umanistica che in quella scientifico-tecnologica, si rimette
all'autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati
enunciati, l'assegnazione della stessa all'una o all'altra delle
aree succitate".
- Art. 4, 2° comma, (Presidente), dove è previsto che il
Presidente della Commissione di esame può essere scelto "tra i
docenti della scuola secondaria superiore".
- Art. 4, 2° comma, (commissione di esame), dove è previsto che i
membri esterni sono nominati "tra i docenti della scuola
secondaria superiore".
- Art. 5, 1° comma: "Il Consiglio di classe attribuisce a ogni
alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno
degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito
per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico.
D.P.R. 323 del 23.7.1998
- Art. 2, 2° comma (abbreviazione corso di studi, dove è previsto
che "Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il
corrispondente esame di stato gli alunni che, nello scrutinio finale
per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di
otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare
disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti
delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica"; la
normativa relativa agli esoneri, già richiamata, è rappresentata
dalla C.M. 216 del 17.7.1987.
- Art. 3, 7° comma (candidati esterni), dove è previsto che i
candidati esterni sostengono l'esame preliminare "davanti al
consiglio di classe dell'istituto statale collegato alla commissione
alla quale il candidato è stato assegnato".
- Art. 4, 4° comma (prove scritte) dove è previsto che "...la
terza a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare ...
omissis ... la capacità del candidato di utilizzare ed integrare
conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di
corso": concetto, come detto, chiaramente espresso nell'art. 1
del precitato D.M. 357/1998.
- Art. 4, 5° comma (colloquio) dove è previsto che "Il
colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare
attinenti ai programmi ed al lavoro didattico dell'ultimo anno di
corso".
- Art. 5, 7° comma (colloquio), dove è previsto che "Il
colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di
esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale,
scelti dal candidato".
- Art. 9, 4° comma, (Presidente), dove è previsto che il
Presidente della Commissione di esame può essere scelto "tra i
docenti della scuola secondaria superiore".
- Art. 9, 5° comma, (commissione di esame), dove è previsto che i
membri esterni sono nominati "tra i docenti della scuola
secondaria superiore"; e che i membri interni "sono
designati ... tra i docenti delle materie non affidate ai membri
esterni, appartenenti al consiglio di classe".
- Art. 11, 1° comma (credito scolastico), dove è prevista
l'assegnazione di "un apposito punteggio per l'andamento degli
studi, denominato credito scolastico".
- Art. 11, 2° comma (credito scolastico), dove è previsto che il
credito scolastico comprende "eventuali crediti formativi"
e che "è attribuito sulla base dell'allegata tabella a) e
della nota in calce alla medesima".
- Art. 12, 1° comma (credito formativo), dove è previsto che
"il Ministro individua le tipologie di esperienze che danno
luogo al credito formativo con proprio decreto"; tale
individuazione è stata fatta con D. M. 452 del 12.11.1998, ove è
previsto che "le esperienze che danno luogo all'acquisizione di
crediti formativi ... sono acquisite al di fuori della scuola di
appartenenza ... in ambiti ... legati alla formazione della persona
ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi,
in particolare ... omissis ... allo sport".
- Tabella A, nota (crediti scolastici), dov'è previsto che M
rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale
di ciascun anno.
E' appena il caso di ricordare che l'esame di stato,
per effetto della precitata normativa, di quella successivamente emanata
e di quella in corso di emanazione, ha subito profonde modifiche
rispetto all'esame di maturità; tra esse non può non evidenziarsi la
pari dignità formativa e la valenza culturale di tutte le materie che
costituiscono il curricolo delle diverse tipologie di istruzione
secondaria di secondo grado.
Per questo motivo ed in relazione alla normativa
richiamata, ne deriva la conseguenza di una risposta positiva ai quesiti
ed alle richieste di chiarimento pervenuti all'Ispettorato per
l'Educazione Fisica e Sportiva di questo Ministero, nel senso che:
- l'educazione fisica può essere oggetto della 3^ prova scritta e
del colloquio pluridisciplinare;
- il docente di educazione fisica può essere nominato Presidente o
componente della commissione per l'esame di stato, sia in qualità
di membro esterno che interno;
- che i crediti formativi sportivi possono essere presi in
considerazione per l'attribuzione del credito scolastico;
- che il voto di educazione fisica deve essere preso in
considerazione per la determinazione della media al fine
dell'attribuzione del credito scolastico.
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