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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Legge 13 agosto 1980, n. 464

Insegnanti di educazione fisica atleti o tecnici

Art. unico.- Il Ministro della pubblica istruzione può mettere a disposizione del CONI, per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici di livello nazionali in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del CONI.
Il periodo trascorso nella posizione prevista nel precedente comma è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al precedente primo comma si applica nei limiti di durata della nomina.
I posti che si rendono disponibili in applicazione della presente legge possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.


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