Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

Testo unico

Parte I - norme generali
Titolo IV - Edilizia e attrezzature scolastiche
Art. 89 - Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi

1. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, devono essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:
a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali, sportivi da parte della comunità, secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione della partecipazione alla gestione della scuola;

b) favorisca l'integrazione tra per scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonché la interrelazione tra le diverse esperienze educative;
c) consenta una facile accessibilità alla scuola per le varie età scolari tenendo conto, in relazione ad esse, delle diverse possibilità di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;

d) permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici per l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attività integrative in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle attività didattiche o di ogni altra attività di tempo prolungato.
2. Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni all'aperto.
3. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano per di 20. Alla palestra devono essere annessi i locali per i relativi servizi.

4. Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia e della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.
5. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.
6. Sono privilegiati i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio. A tal fine il ministro della Pubblica Istruzione e il dipartimento per il Turismo e lo Spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri definiscono d'intesa i criteri tecnici a cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonché lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.

7. A norma dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 gli edifici scolastici, e relative palestre e impianti sportivi, devono essere realizzati in conformità alle norme dirette alla eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche.

PARTE II - Ordinamento scolastico
Titolo IV - La scuola media
Capo I - Finalità e ordinamento della scuola media
Art. 162 - Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo

1. Con decreto del ministro della Pubblica Istruzione di concerto con quello del Tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo.
2. Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo, nonché gli obblighi d'insegnamento sono ugualmente stabiliti con decreto del ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con quello del Tesoro.
3. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso.

4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale docente della scuola media, di cui all'articolo 444, comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, di tempo pieno di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio.
5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base di criteri stabiliti con decreto del ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore d'insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari.

T.U.
PARTE II - Ordinamento scolastico
Titolo VII - Norme Comuni
Capo II - Ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica
Art. 306 - Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI

1. Il ministro della Pubblica Istruzione può mettere a disposizione del Comitato Olimpico nazionale italiano.- C.O.N.I.), per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo o non di ruolo di educazione fisica che siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la preparazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del C.O.N.I.

2. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 1 è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
3. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 1 si applica nei limiti di durata della nomina.
4. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.

T.U.
PARTE II - Ordinamento scolastico
Titolo VII - Norme Comuni
Capo II - Ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica
Art. 308 - Ruoli organici e cattedre

1. I docenti di educazione fisica appartengono a distinti ruoli provinciali per la scuola media e per la scuola secondaria superiore.
2. La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche quando essa abbia un numero settimanale di ore di lezione inferiore a 18, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e, comunque, in numero non superiore a tre. In tale caso la cattedra è istituita presso la scuola o istituto avente l'orario più elevato.

3. Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, il docente può assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre sei ore.


La pagina
- Educazione&Scuola©