DdL n. 179 as

Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive
MARCHETTI ed altri

 

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo della Repubblica é delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piś decreti legislativi per la riforma delle accademie di belle arti, con l'osservanza dei princķpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro competente in materia di turismo e spettacolo e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), e di una commissione composta da nove rappresentanti delle organizzazioni sindacali piś rappresentative del personale degli istituti di cui al comma 1. Successivamente all'acquisizione dei pareri del CUN e della commissione sindacale dovrą essere acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

 

Art. 2.

(Criteri direttivi per la riforma e l'autonomia delle accademie di belle arti)

1. Per la riforma delle accademie di belle arti, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno attenersi ai seguenti princķpi e criteri direttivi:

a) le accademie di belle arti hanno gestione autonoma e rango di istituti superiori di grado universitario, in conformitą all'ordinamento autonomo delle universitą e degli enti di ricerca di cui al titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, dotati di personalitą giuridica e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, finanziaria e contabile nell'ambito delle vigenti norme; sono sedi primarie della ricerca artistica; promuovono l'esercizio e lo sviluppo delle arti e della comunicazione visiva e presiedono alla formazione necessaria per l'attivitą, le professioni artistiche e l'insegnamento;
b) le accademie di belle arti sono trasformate in istituti superiori delle arti visive, strutturati in facoltą autonome di belle arti; alle accademie, al pari delle universitą, é riconosciuta la potestą di darsi propri statuti e regolamenti interni; gli statuti sono approvati con decreto del Ministro dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN; all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, é aggiunta la laurea in belle arti;
c) a norma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, é istituito l'Istituto superiore delle arti visive (ISAV), cui afferisce il corso di laurea di cui alla lettera b) ;
d) gli istituti superiori delle arti visive concorrono alla preparazione degli studenti ed allo sviluppo culturale ed artistico del Paese anche attraverso forme di collaborazione, da stabilirsi con apposite convenzioni, con universitą e altre istituzioni scientifiche, artistiche e culturali nazionali ed estere, con amministrazioni dello Stato e con enti anche a carattere territoriale; possono, inoltre, stipulare, con i limiti stabiliti dalla legge, contratti di collaborazione a tempo determinato con personalitą italiane e straniere eminenti per qualificazione artistico-professionale.

 

Art. 3.

(Ordinamento degli istituti superiori delle arti visive)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno prevedere per gli istituti superiori delle arti visive un ordinamento di tipo uni versitario, considerando i peculiari aspetti e le specifiche esigenze degli istituti stessi, secondo i seguenti princķpi e criteri direttivi:

a) l'istituzione di un solo corso di laurea in belle arti, con articolazioni dipartimentali, della durata di cinque anni, articolato in un biennio propedeutico e un triennio suddiviso in tre indirizzi, concernenti rispettivamente la progettazione e produzione delle arti, la storia e la didattica delle arti visive e la conservazione, tutela e restauro dei beni artistici e culturali. Le discipline del biennio e del triennio sono teoriche o teorico-pratiche e hanno per fine l'insegnamento e la riflessione estetica e linguistica sull'universo visuale delle arti. Gli insegnamenti del biennio propedeutico sono costituiti da discipline di formazione generale obbligatoria per tutti gli iscritti. Le discipline specifiche del corso di laurea, che comprendono discipline gią attivate nei precedenti piani di studio in vigore nelle accademie, discipline nuove da istituire o anche da seguire presso altre facoltą, sono raggruppate nelle seguenti aree disciplinari, differenziate per omogenei fini di ricerca e sperimentazione artistica in base alla diversitą delle tecniche formali dei linguaggi artistici:

1) arti pittoriche e grafiche;
2) arti plastiche;
3) arti sceniche, teatrali, cinematografiche e ambientali;
4) tecniche e sistemi della comunicazione;
5) teoria e storia delle arti;
6) restauro e conservazione;

b) lo stato giuridico, il reclutamento e il trattamento economico dei docenti, ordinari ed associati, dei ricercatori e del personale non docente, compreso quello con funzioni dirigenziali, quello tecnico, di biblioteca e di museo, con lo stesso assetto vigente per le universitą;
c) l'ordinamento dei ruoli e la strutturazione delle carriere del personale di cui alla lettera b) , disciplinati secondo le norme del corrispondente personale universitario;
d) le modalitą di determinazione degli organici;
e) l'istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento dei seguenti organi di governo degli istituti superiori delle arti visive: il direttore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il consiglio di laurea, il consiglio di dipartimento. É fatta salva la potestą dei singoli istituti superiori delle arti visive di stabilire le competenze e la composizione degli organismi di governo attraverso i propri statuti proposti dal senato accademico, fatte salve le norme vigenti relative agli organismi universitari;
f) le norme relative agli studenti, alla loro iscrizione, ai loro curricula, agli esami, alle tasse, al conseguimento dei titoli accademici, al diritto allo studio.

2. I decreti legislativi dovranno prevedere inoltre procedure di programmazione triennale per lo sviluppo delle istituzioni e per il coordinamento della loro distribuzione nel territorio e dettare norme per il riordinamento dei musei gią esistenti nelle accademie di belle arti e per la istituzione di nuovi musei negli istituti superiori delle arti visive.

 

Art. 4.

(Insegnamenti, corsi di studio, diplomi e lauree)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno attenersi, in materia di insegnamenti, di corsi di studio e di diplomi di laurea, ai seguenti princķpi e criteri direttivi:

a) gli insegnamenti comuni e specifici da impartire in ogni singolo indirizzo, nel biennio e nel triennio, sono stabiliti dal relativo consiglio di laurea, con l'approvazione del senato accademico;
b) i corsi di studio di ciascun indirizzo degli istituti superiori delle arti visive, della durata di cinque anni, si concludono con il conseguimento del diploma di laurea con specificazione di indirizzo;
c) é indicato, in linea di massima, il numero degli insegnamenti istituiti in ciascun indirizzo degli istituti superiori delle arti visive. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta dalla presente legge, ciascun istituto superiore delle arti visive stabilisce gli insegnamenti di indirizzo da attivare nella propria sede, con riferimento anche alle tradizioni artistiche locali ed alle esigenze e prospettive del mondo artistico ed artistico-professionale;
d) gli insegnamenti specifici e comuni da impartire in ogni singolo indirizzo sono fissati negli statuti degli istituti superiori delle arti visive.

 

Art. 5.

(Accesso agli istituti superiori delle arti visive e riconoscimento dei titoli di studio)

1. Nei decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno essere previsti, in conformitą all'ordinamento universitario:

a) le modalitą di ammissione degli studenti, anche stranieri;
b) il riconoscimento del valore di laurea ai titoli di studio conseguiti ai sensi dei precedenti ordinamenti, previo esame integrativo.

 

Art. 6.

(Rappresentanze nel Consiglio universitario nazionale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno prevedere, in relazione alla riforma delle accademie di belle arti ai sensi della presente legge, l'integrazione del CUN, con un numero rappresentativo di membri eletti dal personale docente e non docente e dagli studenti degli istituti superiori delle arti visive.

 

Art. 7.

(Edilizia)

1. Gli oneri relativi all'edilizia, all'arredamento e alle dotazioni didattiche delle acca demie di belle arti sono a carico dello Stato, il quale provvede con appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica e da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

 

Art. 8.

(Norme transitorie)

1. Il personale docente titolare e assistente di ruolo in servizio presso le accademie di belle arti alla data di entrata in vigore della presente legge é posto in un ruolo ad esaurimento.
2. I docenti di ruolo, con almeno otto anni di anzianitą di servizio, previo apposito giudizio riservato di idoneitą sull'attivitą didattica, artistica, critica e scientifica svolta, sono trasferiti nei ruoli dei professori universitari ordinari di prima fascia in posti corrispondenti o affini istituiti negli istituti superiori delle arti visive secondo quanto previsto dalla presente legge. I docenti che non superano il giudizio di idoneitą a professore ordinario di prima fascia sono sottoposti al giudizio di idoneitą per professore associato di seconda fascia. I docenti che non superano tale giudizio di idoneitą sono trasferiti nel ruolo dei ricercatori universitari.
3. I giudizi di idoneitą per professori ordinari e per professori associati sono formulati da apposita commissione composta da almeno sette membri, di cui fanno parte professori ordinari dell'universitą e artisti di chiara fama, che svolgono attivitą artistica, scientifica e critica in tutti i campi delle arti visive.
4. I docenti di ruolo con meno di otto anni di anzianitą di servizio, previo apposito giudizio riservato di idoneitą sull'attivitą didattica, artistica e scientifica svolta, sono trasferiti nei ruoli dei professori universitari associati di seconda fascia, in posti corrispondenti o affini istituiti negli istituti superiori delle arti visive secondo quanto previsto dalla presente legge. I docenti che non superano positivamente il giudizio di ido neitą sono trasferiti nel ruolo dei ricercatori universitari, e possono concorrere alla successiva tornata concorsuale.
5. Il ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti é soppresso. Gli assistenti di ruolo, previo apposito giudizio riservato di idoneitą, sono trasferiti nei ruoli dei professori associati, in posti corrispondenti o affini istituiti negli istituti superiori delle arti visive secondo quanto previsto dalla presente legge. Gli assistenti che non superano positivamente il giudizio di idoneitą sono trasferiti nel ruolo dei ricercatori universitari.
6. I docenti supplenti, incaricati annuali e gli assistenti non di ruolo, che hanno prestato servizio nelle accademie di belle arti per almeno tre anni, sono immessi in ruolo secondo le modalitą previste dagli ordinamenti delle accademie di belle arti, e sono abilitati a sostenere i rispettivi giudizi di idoneitą secondo le norme di cui al presente articolo.
7. Nei riguardi del personale non docente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno prevedere le modalitą di inquadramento nei nuovi ruoli, analoghi a quelli del personale non docente delle universitą, garantendo in ogni caso il riconoscimento del servizio prestato nei ruoli di provenienza e la conservazione delle posizioni economiche e di carriera.

 

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.