DdL n. 2315 as

Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica
SERENA

 

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. In attuazione dell'articolo 33, ultimo comma della Costituzione nonché della legge 9 maggio 1989, n. 168, le competenze relative alle Accademie di belle arti, ai Conservatori di musica, all'Accademia di danza, all'Accademia di arte drammatica, agli Istituti Superiori per le industrie artistiche (ISIA), sono trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sotto il coordinamento di una apposita Direzione generale delle arti. Gli ISIA sono preventivamente inglobati nelle Accademie di belle arti.
2. Il Governo é delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o piú decreti legislativi, per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia di arte drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti superiori per le industrie artistiche con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché il parere di una apposita commissione composta da quindici membri e nominata dal personale delle istituzioni interessate.
4. Il parere di cui al comma 3, richiesto almeno quattro mesi prima della scadenza della delega, si intende favorevolmente acquisito qualora non sia reso entro novanta giorni dalla richiesta.
5. Il Governo é delegato ad adottare, con le medesime modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, un decreto legislativo al fine di determinare le procedure e i tempi di attuazione della autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca, sviluppo e produzione artistica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Saranno altresí precisati e ridefiniti le funzioni e i compiti dei seguenti organi, in continuità con gli indirizzi fin qui seguiti ed in analogia con gli analoghi organismi dell'Università:

a) direttore;
b) direttore amministrativo;
c) direttore di biblioteca;
d) consiglio di amministrazione;
e) collegio dei professori;
f) consiglio di istituto;
g) consiglio degli studenti;
h) consiglio di scuola o di corso;
i) consiglio nazionale dell'arte.

 

Art. 2.

(Studenti, aree disciplinari e titoli di studio)

1. Gli istituti di cui alla presente legge conservano la loro denominazione storica, hanno gestione autonoma e rango di istituti superiori di livello universitario, ai sensi dell'ordinamento autonomo delle università e degli enti di ricerca di cui al titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. Essi sono dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, finanziaria e contabile nell'ambito della vigente legislazione; sono, altresí, sedi primarie della ricerca artistica e promuovono l'esercizio e lo sviluppo delle arti.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono inoltre stabilire, in armonia con le norme comunitarie:

a) i requisiti per l'ammissione degli studenti agli istituti di cui alla presente legge, tenendo conto sia della congruità degli indirizzi e dei corsi di studio frequentati, sia della possibilità di procedere a prove attitudinali, con riferimento alle esigenze del territorio ed alle stime occupazionali europee;
b) le aree disciplinari, intese come insieme di materie fondamentali e complementari, finalizzate ad obiettivi formativi affini, nonché i livelli didattici minimi in materia di frequenza, di prove di valutazione e di anni di corso da includere necessariamente nei curricula dei corsi da attivare nella propria sede, con riferimento anche alle tradizioni artistiche locali ed alle esigenze e prospettive del mondo artistico ed artistico-professionale. I consigli accademici propongono l'articolazione dei corsi di studio e, nella autonomia dei singoli istituti, i piani di studio con i relativi insegnamenti, compresi quelli obbligatori e propedeutici, fondamentali e complementari, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio, i periodi di addestramento e di esperienza professionale, il tutorato, gli obblighi di frequenza, le prove di valutazione degli studenti e le relative commissioni;
c) la completa estensione agli studenti delle norme vigenti per gli studenti delle università in materia di diritto allo studio e di tasse;
d) due livelli di diploma per i diversi indirizzi, ovvero il diploma universitario, al termine di un triennio, e la laurea al termine di un corso completo di studio, con la possibilità di istituzione di corsi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca;
e) periodi di addestramento e di esperienza professionale durante tutto il periodo degli studi.

3. I diplomi universitari e i diplomi di laurea, rilasciati dagli istituti di cui alla presente legge, rientrano fra i titoli tutelati dalla legge 13 marzo 1958, n. 262. Essi hanno valore legale ai fini dell'esercizio della libera professione e sono equiparati alle lauree artistiche riconosciute dalla Comunità europea.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, sono individuati i concorsi e le abilitazioni professionali al cui accesso danno titolo i diplomi di cui al comma 3.

 

Art. 3.

(Reclutamento)

1. Nel rispetto delle diverse tipologie che caratterizzano i singoli istituti, i concorsi a cattedra relativi agli istituti di cui alla presente legge hanno carattere nazionale. Il singolo istituto ha facoltà di scelta dalla graduatoria dei docenti riconosciti idonei con forme concorsuali analoghe a quelle universitarie.
2. Le supplenze sono attribuite dagli organi competenti dei singoli istituti e sono regolate ai sensi della vigente normativa universitaria.

 

Art. 4.

(Elettività del direttore)

1. La carica di direttore degli istituti di cui alla presente legge é elettiva con diritto di elettorato attivo e passivo riservato al personale docente del singolo istituto. Al direttore, che conserva la denominazione storica del suo titolo, competono le funzioni di cui agli articoli 175, 176 e 196 del regolamento approvato con decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.
2. Ai direttori incaricati dei conservatori di musica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e concesso di restare in carica fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, ferma restando l'adozione immediata della elettività per le sedi vacanti.

 

Art. 5.

(Edilizia)

1. L'edilizia inerente agli istituti di cui alla presente legge é regolata dalla legislazione vigente sulla edilizia universitaria.

 

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo l devono prevedere il trasferimento allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e destinati agli istituti di cui alla presente legge.
2. Per quanto di competenza dei singoli istituti, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i fondi di cui al comma I del presente articolo sono trasferiti agli istituti stessi.

 

Art. 7.

(Ammissione degli allievi)

1. Resta in vigore la normativa sulla ammissione degli allievi fino alla istituzione delle scuole di cui all'articolo 8.

 

Art. 8.

(Scuole secondarie di primo e di secondo grado ad indirizzo musicale)

1. I corsi sperimentali ad indirizzo musicale istituiti presso le scuole medie statali sono considerati permanenti ed in organico. Conseguentemente é istituita una apposita classe di concorso dei docenti di materie musicali presso tali corsi, ai fini e per gli effetti del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244. Presso le scuole medie possono altresí essere istituiti corsi ad indirizzo coreutico.
2. Per la fascia scolastica di secondo grado, in coerenza con gli indirizzi prevalenti nella scuola secondaria superiore, sono istituiti presso gli istituti d'arte ed i licei artistici e, ove il territorio ne sia sprovvisto, presso gli istituti professionali ed i licei, appositi corsi ad indirizzo musicale o coreutico secondo criteri che devono essere ispirati per la didattica, le modalità di insegnamento ed i programmi, ai corsi di compimento inferiore funzionanti presso i conservatori di musica e l'Accademia nazionale di danza. É fatta salva la parte concernente le materie di cultura generale, le cui tipologie d'insegnamento restano conformi a quelle adottate presso i licei artistici.