Disegno di Legge 4127 AS
(Comunicato alla Presidenza il 30 giugno 1999)

Ordinamento della scuola non statale

 

CAPO I
DIRITTO ALL'ISTRUZIONE, ALLA EDUCAZIONE ED AL PLURALISMO EDUCATIVO

Art. 1.
(Diritto della persona, dovere e diritto della famiglia e dello Stato)

1. Il diritto della persona all'istruzione ed alla educazione é assicurato dalla famiglia e dalla comunità a norma di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34 della Costituzione e puó essere soddisfatto o nell'ambito familiare, nel rispetto delle norme sull'obbligo di istruzione, o con la scelta di istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali.

Art. 2.
(Libertà di apprendimento)

1. La libertà di apprendimento é riconosciuta come principio fondamentale ed é tutelata anche rispetto alla libertà di insegnamento.

Art. 3.
(Pluralismo dell'offerta e delle istituzioni)

1. Il Servizio scolastico nazionale concorre alla libertà di apprendimento mediante il pluralismo dell'offerta formativa e delle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e della piena libertà delle isti tuzioni scolastiche non statali ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.

2. La Repubblica detta le norme generali sul Servizio scolastico nazionale, ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione.

Art. 4.
(Libertà di istituzione)

1. La Repubblica garantisce il pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il riconoscimento della libertà di istituzione.

2. L'istituzione e la gestione delle scuole non statali sottostanno alle norme generali dell'istruzione di cui alla presente legge.

CAPO II
SCUOLE ED ISTITUTI NON STATALI CHE NON CHIEDONO IL RICONOSCIMENTO LEGALE

Art. 5.
(Istituzione e funzionamento)

1. L'istituzione di scuole o di istituti di istruzione non statali viene comunicata al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.

2. Nella comunicazione, il gestore o il legale rappresentante dell'ente gestore autocertifica la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) il possesso da parte del richiedente della residenza, della maggiore età, nonchè del godimento dei diritti civili e politici;
b) la denominazione, la sede legale, la sede di funzionamento;
c) l'idoneità dei locali destinati alla scuola o all'istituto dal punto di vista igienico, sanitario e della sicurezza;
d) l'adeguatezza degli arredi e delle attrezzature didattiche corrispondenti all'istituzione scolastica;
e) l'adeguata pubblicità dei nomi e dei titoli professionali del personale direttivo e docente.

3. Il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, qualora accerti la mancanza di taluno dei requisiti di cui al comma 2, puó emettere motivato provvedimento di sospensione o di chiusura dell'istituzione scolastica interessata. Contro i provvedimenti del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale é ammesso ricorso al Ministro della Pubblica istruzione entro il termine di trenta giorni.

CAPO III
SCUOLE ED ISTITUTI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI

Art. 6.
(Istituzione e funzionamento)

1. Possono richiedere il riconoscimento legale della propria attività scolastica, nella varia tipologia prevista dal titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le scuole che, oltre alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, soddisfino anche i seguenti requisiti:

a) idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente;
b) accoglienza di alunni forniti di titoli di studio avente valore legale;
c) esistenza dello statuto della scuola;
d) esistenza del progetto educativo;
f) esistenza del piano dell'offerta scolastica;
i) esistenza della carta dei servizi scolastici.

2. Alle scuole di cui al comma 1 é garantita piena libertà di organizzazione e di offerta nell'ambito del pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative e dell'offerta formativa.

3. Il riconoscimento legale é certificato quando il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale verifica che una scuola che ne fa richiesta, oltre ad avere i requisiti previsti negli articoli 5 e 6, commi 1 e 2, della presente legge, assicura standard minimi di qualità del servizio, accertati dal Servizio nazionale di valutazione.

4. Il Servizio nazionale di valutazione é indipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

CAPO IV
SCUOLE PARITARIE

Art. 7.
(Il Servizio scolastico nazionale)

1. Fanno parte del Servizio scolastico nazionale le scuole statali e le scuole paritarie che lo chiedono ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.

2. Oltre ai requisiti richiesti per le scuole, di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, per far parte del Servizio scolastico nazionale alle scuole non statali sono richiesti i seguenti requisiti:

a) la pubblicizzazione del bilancio;
b) l'accoglienza di chiunque ne faccia richiesta, purchè sia in regola con i titoli di studio e ne accetti il progetto educativo;
c) l'accoglienza di studenti portatori di handicap ;
d) l'organizzazione improntata ai princípi della partecipazione scolastica.

3. Le scuole non statali alle quali é riconosciuta la parità sono dette "paritarie", as sumono la denominazione prevista dagli ordinamenti vigenti, accompagnata dal termine "paritaria", e contribuiscono unitamente alle scuole statali alla formazione del Servizio scolastico nazionale.

4. La parità é riconosciuta con decreto del dirigente del competente Ufficio scolastico regionale, al quale é affidata la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte. Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato.

5. Il riconoscimento della parità comporta per gli alunni delle scuole paritarie un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Gli studi compiuti, gli esami sostenuti in tali scuole, le certificazioni ed i diplomi rilasciati hanno valore legale.

6. Le istituzioni paritarie sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato del settore. Tali istituzioni, in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale fornito dei titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati e ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale in possesso dei necessari requisiti.

7. Il servizio prestato dal personale delle scuole paritarie, ivi compreso il personale di cui al comma 6, é riconosciuto a tutti gli effetti alla pari del servizio prestato dal corrispondente personale delle scuole statali e degli enti locali.

Art. 8.
(Interventi finanziari dello Stato)

1. Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti previsti dalla presente legge entro i capitoli di bilancio, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie a partire dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari comun que nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9.

2. Gli studenti che usufruiscono del Servizio scolastico nazionale hanno diritto all'uguaglianza di trattamento, anche economico, indipendentemente dalle istituzioni che decidono di frequentare.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c) , della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Tali interventi, in misura totale nell'intera fase dell'istruzione dell'obbligo, e in misura non inferiore al 70 per cento del costo medio per alunno di scuole statali dello stesso livello nelle restanti scuole materne e scuole ed istituti superiori, sono finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle scuole paritarie alle stesse condizioni economiche previste per le corrispondenti scuole statali, nonchè a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate comunque nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9.

4. L'importo documentato degli oneri sostenuti dalle famiglie di scuole statali e paritarie per l'acquisto di libri di testo, di sussidi didattici di uso personale, per trasporti scolastici e per altre spese scolastiche non coperte dagli interventi finanziari statali o di enti locali é oggetto di credito di imposta in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva e comunque nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9.

5. Le somme di cui al comma 3 sono destinate ai genitori degli alunni delle scuole paritarie e, previo loro esplicito assenso, sono accreditate presso le scuole stesse, che attestano la frequenza degli alunni, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico in corso.

6. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con handicap.

Art. 9.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.
(Norma transitoria)

1. Gli interventi economici di cui all'articolo 8 potranno essere erogati con gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo.

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DISEGNO DI LEGGE 4127 AS
Ordinamento della scuola non statale

EMENDAMENTI
- NdR: dei seguenti emendamenti sono alla fine approvati solo l'1.100 (Ulteriore nuovo testo 2) e l'1.100/58 (Nuovo testo) -

 

Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e all'istruzione (4127)
(Nuovo titolo)

 

ARTICOLO 1
Capo I
DIRITTO ALL'ISTRUZIONE, ALLA EDUCAZIONE
ED AL PLURALISMO EDUCATIVO

Art. 1.
(Diritto della persona, dovere
e diritto della famiglia e dello Stato)

1. Il diritto della persona all'istruzione ed alla educazione è assicurato dalla famiglia e dalla comunità a norma di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34 della Costituzione e può essere soddisfatto o nell'ambito familiare, nel rispetto delle norme sull'obbligo di istruzione, o con la scelta di istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali.

(*) Approvato l'emendamento sostitutivo 1.100 (Ulteriore nuovo testo 2).

 

EMENDAMENTI

 

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il diritto della persona all'istruzione ed alla educazione è assicurato dalla famiglia e dalla comunità a norma di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34 della Costituzione e può essere soddisfatto o nell'ambito familiare, nel rispetto delle norme sull'obbligo di istruzione, o con la scelta di istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali».
1.100/1
Asciutti, Bevilacqua, Toniolli, Tarolli, Marri, Pace, Ronconi

 

All'emendamento 1.100, al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole degli enti locali. In attuazione dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, lo Stato e gli Enti locali devono ogni anno promuovere tutte le necessarie iniziative per istituire le scuole pubbliche necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata a soddisfare le esigenze della popolazione. Le scuole paritarie private sono espressione della libera iniziativa dei privati e come tali si aggiungono al sistema nazionale di istruzione».
1.100/2
Salvato, Carcarino

 

All'emendamento 1.100, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al sistema nazionale di istruzione, a cui a norma dell'articolo 33, secondo capoverso della Costituzione, la Repubblica è primariamente tenuta a provvedere, assicurandogli l'adeguato sviluppo, si affiancano le scuole paritarie, promosse e gestite da enti locali e da privati».
1.100/3
Masullo

 

All'emendamento 1.100, al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «dalle scuole paritarie private e».
1.100/4
Cò, Crippa, Russo Spena

 

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere le parole: «private e degli enti locali».
1.100/5
Asciutti, Bevilacqua, Toniolli, Tarolli, Marri, Pace, Ronconi

 

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1.100/6
Lorenzi, Brignone, Peruzzotti, Colla

 

All'emendamento 1.100, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «espansione» aggiungere le parole: «e la qualità».
1.100/7
Brignone

 

All'emendamento 1.100, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita» con le altre: «necessaria risposta al bisogno d'istruzione permanente e ricorrente lungo l'intera vita della persona».
1.100/8
Masullo

 

All'emendamento 1.100, al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, il Governo e gli Enti locali devono, ogni anno, promuovere tutte le iniziative per l'istituzione delle scuole pubbliche necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata a soddisfare le esigenze dei cittadini».
1.100/9
Cò, Crippa, Russo Spena

 

All'emendamento 1.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le scuole private, ancorchè paritarie, sono espressioni delle libere iniziative dei privati e pertanto assumono un carattere aggiuntivo al sistema scolastico nazionale».
1.100/10
Cò, Crippa, Russo Spena

 

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La libertà di apprendimento è riconosciuta come principio fondamentale ed è tutelata anche rispetto alla libertà di insegnamento».
1.100/11
Asciutti, Bevilacqua, Toniolli, Tarolli, Marri, Pace, Ronconi

 

All'emendamento 1.100, al comma 2, sopprimere le parole: «comprese quelle degli enti locali».
1.100/12
Cò, Crippa, Russo Spena

 

All'emendamento 1.100, al comma 2, sopprimere le parole: «a partire dalla scuola per l'infanzia».
1.100/13 (Testo corretto)
Salvato, Carcarino

 

All'emendamento 1.100, al comma 2, sostituire le parole: «corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione» con le seguenti: «corrispondono alle norme generali dell'istruzione».
1.100/14
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

 

All'emendamento 1.100, al comma 2, sopprimere le parole: «sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie».
1.100/15 (Testo corretto)
Salvato, Carcarino, Mele

 

All'emendamento 1.100, al comma 2, sopprimere le parole: «sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie».
1.100/16
Cò, Crippa, Russo Spena

 

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il servizio scolastico nazionale concorre alla libertà di apprendimento mediante il pluralismo dell'offerta formativa e delle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e della piena libertà delle istituzioni scolastiche non statali ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione. La Repubblica detta le norme generali sul servizio scolastico nazionale, ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione».
1.100/17
Asciutti, Bevilacqua, Toniolli, Tarolli, Marri, Pace, Ronconi

 

All'emendamento 1.100, al comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Alle scuole paritarie è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico, alla condizione che nel progetto educativo e nella pratica dell'insegnamento siano altrettanto pienamente condivisi i princìpi di libertà sanciti dalla Costituzione repubblicana».
1.100/18
Masullo

 

All'emendamento 1.100, al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «private».
1.100/19
Brignone

 

All'emendamento 1.100, al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «private».
1.100/20
Masullo

 

All'emendamento 1.100, al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «L'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana, quale che sia il progetto educativo della scuola paritaria. Le scuole private paritarie adeguano il loro progetto educativo agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti, anche in materia culturale e pedagogica didattica, previste per la scuola pubblica».
1.100/21
Cò, Crippa, Russo Spena

 

All'emendamento 1.100, al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «Tenuto conto del progetto educativo della scuola».
1.100/22 (Testo corretto)
Salvato, Carcarino

 

All'emendamento 1.100, al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.
1.100/23
Lorenzi, Brignone, Peruzzotti, Colla

 

All'emendamento 1.100, al comma 3, al terzo periodo sopprimere le parole: «svolgendo un servizio pubblico».
1.100/24
Cò, Crippa, Russo Spena

 

All'emendamento 1.100, al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «svolgendo un servizio pubblico».
1.100/25
Salvato, Carcarino, Mele

 

All'emendamento 1.100, al comma 3, terzo periodo sopprimere le parole: «accettandone il progetto educativo».
1.100/26
Cò, Crippa, Russo Spena

 

All'emendamento 1.100, al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «accettandone il progetto educativo».
1.100/27
Salvato, Carcarino

 

All'emendamento 1.100, al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «accettandone» con l'altra: «conoscendone».
1.100/28
Masullo

 

All'emendamento 1.100, al comma 3, sopprimere il quarto periodo.
1.100/29
Salvato, Carcarino

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Repubblica garantisce il pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il riconoscimento della libertà di istituzione. L'istituzione e la gestione delle scuole non statali sottostanno alle norme generali dell'istruzione di cui alla presente legge».
1.100/30
Asciutti, Bevilacqua, Toniolli, Tarolli, Marri, Pace, Ronconi

 

All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «un progetto educativo» fino a: «alle disposizioni vigenti».
1.100/31
Lorenzi, Brignone, Peruzzotti, Colla

 

All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera a) sostituire le parole: «agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti» con le parole: «al progetto educativo».
1.100/32
Brignone

 

All'emendamento 1.100, al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) forme di partecipazione democratica dei docenti, allievi e famiglie al funzionamento della scuola;».
1.100/33
Brignone

 

Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel rispetto del modello educativo e organizzativo delle scuole non statali».
1.100/34
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

 

All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera d), dopo le parole: «tutti gli studenti» inserire la seguente: «abilitati», sostituire inoltre le parole da: «purchè in possesso», fino a: «intendono frequentare», con le seguenti: «accettando il progetto educativo e l'ordinamento dell'istituto».
1.100/35
Lorenzi, Brignone, Peruzzotti, Colla

 

All'emendamento 1.100, al comma 4, sopprimere la lettera f).
1.100/42
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

 

Al comma 4, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) l'organica costituzione di corsi completi: tranne che in fase di istituzione di corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;».
1.100/36
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

 

All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera f), dopo la parola: «istituzione» inserire le seguenti: «o di esaurimento»
1.100/37
Brignone

 

All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera f) dopo la parola: «completi» aggiungere: «almeno per due terzi calcolati per difetto».
1.100/38
Brignone

 

All'emendamento 1.100, al comma 4, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:

«g) tutto il personale docente delle scuole paritarie, senza alcuna eccezione deve essere in possesso del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento e deve essere assunto e retribuito sulla base dei contratti collettivi di lavoro del settore. Non sono consentite prestazioni svolte da personale docente privo di tali requisiti».
1.100/39
Cò, Crippa, Russo Spena

 

All'emendamento 1.100, al comma 4, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente;».
1.100/40
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

 

All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «o di un regolare contratto di assunzione stipulato antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge».
1.100/41
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

 

All'emendamento 1.100, al comma 4, sopprimere la lettera h).
1.100/43
Brignone

 

All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera h), sostituire le parole: «personale dirigente e insegnante» con le seguenti: «personale dirigente, docente e non docente».
1.100/44
Salvato, Carcarino, Mele

 

All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera h), sostituire le parole: «rispettino i contratti collettivi» con le seguenti: «si ispirino ai contratti».
1.100/45
Lorenzi, Brignone, Peruzzotti, Colla

 

All'emendamento 1.100, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

«5. Il mantenimento dei requisiti di cui al comma 4 è verificato annualmente da un nucleo di tre o più ispettori scolastici estratti a sorte fra tutti quelli in servizio presso la sovrintendenza di competenza.
6. Contro la revoca dell'ammissione disposta dal Provveditore agli studi è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione».
1.100/46
Lorenzi, Brignone, Peruzzotti, Colla

 

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'istituzione di scuole o di istituti di istruzione non statali viene comunicata al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.
Nella comunicazione, il gestore o il legale rappresentante dell'ente gestore autocertifica la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) il possesso da parte del richiedente della residenza, della maggiore età, nonchè del godimento dei diritti civili e politici;
b) la denominazione, la sede legale, la sede di funzionamento;
c) l'idoneità dei locali destinati alla scuola o all'istituto dal punto di vista igienico, sanitario e della sicurezza;
d) l'adeguatezza degli arredi e delle attrezzature didattiche corrispondenti all'istituzione scolastica;
e) l'adeguata pubblicità dei nomi e dei titoli professionali del personale direttivo e docente.

Il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, qualora accerti la mancanza dei requisiti di cui al precedente periodo, invita il gestore o il legale rappresentante dell'ente gestore ad adeguarvisi entro un termine perentorio di 90 giorni, trascorsi i quali emette provvedimento motivato di chiusura dell'istituzione scolastica interessata.
Contro i provvedimenti del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione entro un termine di trenta giorni dalla emissione del provvedimento».
1.100/47
Asciutti, Bevilacqua, Toniolli, Tarolli, Marri, Pace, Ronconi

 

All'emendamento 1.100, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1.100/48
Salvato, Carcarino

 

All'emendamento 1.100, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1.100/48a
Masullo

 

All'emendamento 1.100, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1.100/49
Cò, Crippa, Russo Spena

 

All'emendamento 1.100, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «di relativi titoli scientifici e professionali» con le altre: «dei titoli accademici e professionali prescritti per le specifiche funzioni didattiche da assolvere».
1.100/50
Masullo

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Passigli.

 

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere dopo le parole: «a contratti» le seguenti: «di collaborazione professionale e».
1.100/51
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

 

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Possono richiedere il riconoscimento legale della propria attività scolastica, nella varia tipologia prevista dal titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le scuole che, oltre alle condizioni di cui al comma 5, secondo periodo, soddisfino i seguenti requisiti:

a) idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente;
b) accoglienza di alunni forniti di titoli di studio avente valore legale;
c) esistenza dello statuto della scuola;
d) esistenza del progetto educativo;
e) esistenza del piano dell'offerta scolastica;
f) esistenza della carta dei servizi scolastici.

Alle scuole di cui al primo periodo è garantita piena libertà di organizzazione e di offerta nell'ambito del pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative e dell'offerta formativa.
Il riconoscimento legale è certificato quando il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale verifica che una scuola che ne fa richiesta, oltre ad avere i requisiti previsti nei commi 5 e 6, primo e secondo periodo, della presente legge, assicura standard minimi di qualità del servizio, accertati del Servizio nazionale di valutazione.
Il Servizio nazionale di valutazione è indipendente dal Ministero della pubblica istruzione».
1.100/52
Asciutti, Bevilacqua, Toniolli, Tarolli, Marri, Pace, Ronconi

 

All'emendamento 1.100, al comma 6, sostituire le parole: «Il Ministero della pubblica istruzione», con le altre: «Una Commissione di garanzia di cinque autorevoli competenti, nominata ogni tre anni dal Ministro per la pubblica istruzione».
1.100/53
Masullo

 

All'emendamento 1.100, al comma 6, dopo le parole: «possesso e» aggiungere le seguenti: «, con cadenza triennale,».
1.100/54
Brignone

 

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione. Alla medesima data, resteranno abrogate le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e pertanto tutte le scuole non statali non potranno che essere o paritarie o non paritarie».
1.100/55
Masullo

 

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Fanno parte del Servizio scolastico nazionale le scuole statali e le scuole paritarie che lo chiedono ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione. Oltre ai requisiti richiesti per le scuole, di cui ai commi 5 e 6 della presente legge, per far parte del Servizio scolastico nazionale alle scuole non statali sono richiesti i seguenti requisiti:

a) la pubblicizzazione del bilancio;
b) l'accoglienza di chiunque ne faccia richiesta, purché sia in regola con i titoli di studio e ne accetti il progetto educativo;
c) l'accoglienza di studenti portatori di handicap;
d) l'organizzazione improntata ai principi della partecipazione scolastica.

Le scuole non statali alle quali è riconosciuta la parità sono dette |paritarie|, assumono la denominazione prevista dagli ordinamenti vigenti, accompagnata dal termine |paritaria|, e contribuiscono unitamente alle scuole statali alla formazione del Servizio scolastico nazionale.
La parità è riconosciuta con decreto del dirigente del competente ufficio scolastico regionale, al quale è affidata la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte. Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato.
Il riconoscimento della parità comporta per gli alunni delle scuole paritarie un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Gli studi compiuti, gli esami sostenuti in tali scuole, le certificazioni ed i diplomi rilasciati hanno valore legale.
Le istituzioni paritarie sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato del settore. Tali istituzioni, in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale fornito dei titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati e ricorrere anche a contratti in prestazione d'opera di personale in possesso dei necessari requisiti.
Il servizio prestato dal personale delle scuole paritarie, ivi compreso il personale di cui al precedente periodo, è riconosciuto a tutti gli effetti alla pari del servizio prestato dal corrispondente personale delle scuole statali e degli enti locali».
1.100/56
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

 

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti previsti dalla presente legge entro i capitoli di bilancio, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari comunque nei limiti di spesa previsti dal comma 9. Gli studenti che usufruiscono del Servizio scolastico nazionale hanno diritto all'uguaglianza di trattamento, anche economico, indipendentemente dalle istituzioni che decidono di frequentare. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al primo periodo del presente articolo sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Tali interventi, in misura totale nell'intera fase dell'istruzione dell'obbligo, e in misura non inferiore al 70 per cento del costo medio per alunno di scuole statali dello stesso livello nelle restanti scuole materne e scuole ed istituti superiori, sono finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle scuole paritarie alle stesse condizioni economiche previste per le corrispondenti scuole statali, nonché a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate comunque nei limiti di spesa previsti dal comma 9. L'importo documentato degli oneri sostenuti dalle famiglie di alunni di scuole statali e paritarie per l'acquisto di libri di testo, di sussidi didattici di uso personale, per trasporti scolastici e per altre spese scolastiche non coperte dagli interventi finanziari statali o di enti locali è oggetto di credito di imposta in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva e comunque nei limiti di spesa previsti dal comma 9.
Le somme di cui al terzo periodo sono destinate ai genitori degli alunni delle scuole paritarie e, previo loro esplicito assenso, sono accreditate presso le scuole stesse, che attestano la frequenza degli alunni, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico in corso. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con handicap».
1.100/57
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

 

All'emendamento 1.100, al comma 8, dopo le parole: «senza fini di lucro», inserire le seguenti: «, che ne abbiano i requisiti in base alle norme vigenti,».
1.100/58 (Nuovo testo)
Pagano

 

All'emendamento 1.100, al comma 8, dopo le parole: «il trattamento fiscale», aggiungere le seguenti: «inclusi gli obblighi e gli oneri».
1.100/59
Salvato, Carcarino

 

All'emendamento 1.100, sostituire i commi 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«9. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge lo stanziamento iscritto alla unità previsionale di base 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è incrementato della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato».
1.100/60
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

 

All'emendamento 1.100, sostituire i commi 9, 10 e 11 con i seguenti:

«9. Al fine di garantire un'effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie, tutte le istituzioni della fascia dell'obbligo facenti parte del sistema nazionale ricevono per il loro funzionamento un contributo ordinario dallo Stato ed un contributo perequativo dalle regioni.
10. Il contributo ordinario, sotto forma di buono, è assegnato dal Ministero della pubblica istruzione alle famiglie e, secondo le indicazioni di queste, accreditato alle istituzioni scolastiche.
11. L'ammontare del buono è determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base del costo medio per studente delle scuole elementari e medie statali.
11-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni fissano con legge i criteri e le modalità di attribuzione del contributo perequativo a tutte le istituzioni scolastiche che operano in situazioni di particolare svantaggio».
1.100/61
Lorenzi, Brignone, Peruzzotti, Colla

 

All'emendamento 1.100, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: «della spesa sostenuta» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di tali diritti».
1.100/62
Cò, Crippa, Russo Spena

 

All'emendamento 1.100, al comma 9, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «sostenuta e».
1.100/63
Tarolli, Ronconi, Asciutti, Bevilacqua

 

All'emendamento 1.100, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle spese eventualmente sostenute per l'iscrizione e la frequenza delle scuole private».
1.100/64 (Nuovo testo)
Salvato, Carcarino, Mele

 

All'emendamento 1.100, al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «di pari importo eventualmente».
1.100/65
Tarolli, Ronconi, Asciutti, Bevilacqua, Costa

 

All'emendamento 1.100, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «per ordine e grado di istruzione», aggiungere le seguenti: «e rapportate alle effettive spese sostenute dalle medesime famiglie sia nelle scuole statali che nelle scuole paritarie».
1.100/66
Tarolli, Ronconi, Asciutti, Bevilacqua, Costa

 

All'emendamento 1.100, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «per ordine e grado di istruzione», aggiungere le seguenti: «e tali comunque da permettere, a regime l'assolvimento gratuito dell'obbligo scolastico secondo il dettato costituzionale».
1.100/67
Asciutti, Bevilacqua, Ronconi, Pace, Tarolli, Marri, Toniolli

 

All'emendamento 1.100, al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione proporrà al Parlamento un disegno di legge per stabilire i criteri della ripartizione di tali somme e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddittuali delle famiglie da determinarsi a norma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per l'indicazione del loro utilizzo, in modo da favorire le famiglie in condizioni disagiate. Tali benefici devono essere rapportati esclusivamente al reddito e, quindi, erogati in misura egualitaria».
1.100/68
Cò, Crippa, Russo Spena

 

All'emendamento 1.100, sopprimere il comma 10.
1.100/69
Cò, Crippa, Russo Spena

 

All'emendamento 1.100, al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «della detrazione fiscale», con le seguenti: «del credito d'imposta».
1.100/70
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

 

All'emendamento 1.100, sopprimere il comma 11.
1.100/71
Cò, Crippa, Russo Spena

 

All'emendamento 1.100, al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: «sono realizzati» fino a «svantaggiate» con le altre: «saranno erogati con gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge in vigore, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo».
1.100/72
Tarolli, Ronconi, Asciutti, Bevilacqua

 

All'emendamento 1.100, sopprimere il comma 13.
1.100/73
Cò, Crippa, Russo Spena

 

All'emendamento 1.100, al comma 13, sostituire le parole da: «gli stanziamenti iscritti» fino alla fine con le seguenti «lo stanziamento iscritto all'unità previsionale di base 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è incrementato della somma di lire 340 miliardi in favore dello sviluppo del sistema prescolastico degli enti locali».
1.100/74
Salvato, Carcarino

 

All'emendamento 1.100, sopprimere il comma 15.
1.100/75
Cò, Crippa, Russo Spena

 

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. All'onere complessivo di lire 300 miliardi derivante dai commi 9 e 10 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente |Fondo speciale| dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione».
1.100/76
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

 

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dei commi 9 e 10, pari a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente |Fondo speciale| dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1.100/77 (Nuovo testo)
Asciutti, Bevilacqua, Toniolli, Pace, Tarolli, Marri, Ronconi

 

All'emendamento 1.100, al comma 16, sopprimere le parole:
«, 10, 11».
1.100/78
Cò, Crippa, Russo Spena

 

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Gli interventi economici di cui ai commi 12, 13 e 14 potranno essere erogati con gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo».

Conseguentemente sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Norme per la parità scolastica»
1.100/79
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Ronconi, Pace

 

All'emendamento 1.100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano regolano la materia di cui alla presente legge nei limiti dei propri statuti, delle relative norme di attuazione e delle deleghe legislative in vigore».
1.100/80
Pinggera, Thaler Ausserhofer

 

All'emendamento 1.100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. La provincia autonoma di Bolzano regola la materia di cui alla presente legge nei limiti del proprio statuto, delle relative norme di attuazione e delle deleghe legislative in vigore».
1.100/81
Pinggera, Thaler Ausserhofer

 

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, Titolo VIII del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dal suddetto decreto legislativo e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinarsi a norma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.
12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.
14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente |Fondo speciale| dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente |Fondo speciale| dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente sopprimere i capi e sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione».
1.100 (Ulteriore nuovo testo 2)
Biscardi, Pagano, Bergonzi, Angius, Meluzzi, Manieri, Napoli Roberto, Occhipinti, Elia, Pieroni, Monticone

(*) Modifica apportata in coordinamento.

 

EMENDAMENTI E ARTICOLI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 1.100 INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLATO

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

«Art. 1. - (Sistema nazionale dell'istruzione dell'obbligo) - 1. In attuazione degli articoli 3, 30, 33 e 34 della Costituzione, tutte le scuole, istituti di educazione e ogni altra istituzione educativa della fascia dell'obbligo che abbia i requisiti di cui ai commi 7, 8 e 9 della presente legge, costituiscono il sistema nazionale dell'istruzione dell'obbligo ed alle attività da esse svolte è riconosciuto il carattere di pubblico servizio.
2. Al fine di garantire un'effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie, tutte le istituzioni della fascia dell'obbligo facenti parte del sistema nazionale ricevono per il loro funzionamento un contributo ordinario dallo Stato e un contributo perequativo dalle regioni.
3. Il contributo ordinario, sotto forma di buono, è assegnato dal Ministero della pubblica istruzione alle famiglie e, secondo le indicazioni di queste, accreditato alle istituzioni scolastiche.
4. L'ammontare del buono è determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base del costo medio per studente delle scuole elementari e medie statali.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni fissano con legge i criteri e le modalità di attribuzione del contributo perequativo a tutte le istituzioni scolastiche che operano in situazione di particolare svantaggio.
6. È riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica, degli esami e dei titoli di studio rilasciati da tutte le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale.
7. I soggetti pubblici o privati che chiedono l'ammissione al servizio nazionale debbono dimostrare il possesso di tutti i requisiti di qualità indicati dal Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. L'ammissione è concessa dal provveditore agli studi sentito il parere della regione, degli enti locali e del consiglio scolastico provinciale.
9. Contro il diniego è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione.
10. Il mantenimento dei requisiti di qualità di cui ai commi 7, 8 e 9 è verificato annualmente da un nucleo di tre o più ispettori scolastici estratti a sorte fra tutti quelli in servizio presso la sovrintendenza di competenza.
11. Contro la revoca dell'ammissione disposta dal provveditore agli studi è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione.
12. In osservanza del principio della gratuità della scuola dell'obbligo non è ammessa alcuna tassa o contributo a carico delle famiglie.
13. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, la presente legge si applica a partire dall'anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore iniziando dalle classi prime di tutti gli ordini di scuola; la sua applicazione è successivamente estesa anno per anno, sino al completamento dei cicli di studio.
14. All'onere finanziario, determinato in lire 197 miliardi per ciascuno dei primi tre anni di applicazione e in lire 97 miliardi per il quarto e quinto anno, si provvede mediante riduzione dei capitoli di bilancio relativi alla spesa per il personale del Ministero della pubblica istruzione per un pari ammontare, in corrispondenza del calo demografico previsto nel 5, 6 per cento all'anno».

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione e disciplina del bonus per la parità nell'istruzione dell'obbligo».
1.200
Lorenzi, Brignone, Peruzzotti

All'emendamento 1.101, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole degli enti locali. In attuazione dell'articolo 33, secondo comma della Costituzione, lo Stato e gli enti locali devono ogni anno promuovere tutte le necessarie iniziative per istituire le scuole pubbliche
necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata a soddisfare le esigenze della popolazione. Le scuole paritarie private sono espressione della libera iniziativa dei privati e come tali si aggiungono al sistema nazionale di istruzione».
1.101/1
Salvato, Carcarino

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita».
1.101
Biscardi, Pagano, Monticone, Meluzzi, Napoli Roberto, Manieri, Bergonzi, Elia, Occhipinti, Pieroni, Angius

Al comma 1, sostituire le parole: «2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34» con le altre: «3, 30, 33 e 34».
1.102
Passigli

 

ARTICOLO 2
Art. 2.
(Libertà di apprendimento)

1. La libertà di apprendimento è riconosciuta come principio fondamentale ed è tutelata anche rispetto alla libertà di insegnamento.

 

EMENDAMENTO

Al comma 1, sostituire le parole: «anche rispetto alla libertà di insegnamento» con le altre: «nei limiti del rispetto dei princìpi costituzionali».
2.100
Passigli

 

ARTICOLO 3
Art. 3.
(Pluralismo dell'offerta e delle istituzioni)

1. Il Servizio scolastico nazionale concorre alla libertà di apprendimento mediante il pluralismo dell'offerta formativa e delle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e della piena libertà delle istituzioni scolastiche non statali ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.
2. La Repubblica detta le norme generali sul Servizio scolastico nazionale, ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione.

 

EMENDAMENTI

All'emendamento 3.100, al comma 1, sopprimere le parole: «a partire dalla scuola per l'infanzia».
3.100/1
Salvato, Carcarino

All'emendamento 3.100, al comma 1, sopprimere le parole: «, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie».
3.100/2
Salvato, Carcarino, Mele

All'emendamento 3.100, al comma 1, sopprimere le parole: «, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie».
3.100/3
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

All'emendamento 3.100, al comma 2, primo periodo sopprimere la parola: «private».
3.100/4
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

All'emendamento 3.100, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, tenuto conto del progetto educativo della scuola,».
3.100/5
Salvato, Carcarino

All'emendamento 3.100, al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «, svolgendo un servizio pubblico,».
3.100/6
Salvato, Carcarino, Mele

All'emendamento 3.100, al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «accettandone il progetto educativo».
3.100/7
Salvato, Carcarino

All'emendamento 3.100, al comma 2, sopprimere il quarto periodo.
3.100/8
Salvato, Carcarino

All'emendamento 3.100, al comma 2, sopprimere il quinto periodo.
3.100/9
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:

«Art. 3. - 1. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli Enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui all'articolo 5 (em. 5.100).
2. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico - didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa».
3.100 (Testo corretto)
Biscardi, Pagano, Monticone, Meluzzi, Napoli Roberto, Manieri, Bergonzi, Elia, Occhipinti, Pieroni, Angius

Sopprimere il comma 2.
3.101
Passigli

 

ARTICOLO 4
Art. 4.
(Libertà di istituzione)

1. La Repubblica garantisce il pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il riconoscimento della libertà di istituzione.
2. L'istituzione e la gestione delle scuole non statali sottostanno alle norme generali dell'istruzione di cui alla presente legge.

 

Al comma 1, aggiungere in fine: «nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione».
4.100
Passigli

 

ARTICOLO 5
Capo II
SCUOLE ED ISTITUTI NON STATALI CHE NON CHIEDONO
IL RICONOSCIMENTO LEGALE
Art. 5.
(Istituzione e funzionamento)

1. L'istituzione di scuole o di istituti di istruzione non statali viene comunicata al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.
2. Nella comunicazione, il gestore o il legale rappresentante dell'ente gestore autocertifica la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) il possesso da parte del richiedente della residenza, della maggiore età, nonché del godimento dei diritti civili e politici;
b) la denominazione, la sede legale, la sede di funzionamento;
c) l'idoneità dei locali destinati alla scuola o all'istituto dal punto di vista igienico, sanitario e della sicurezza;
d) l'adeguatezza degli arredi e delle attrezzature didattiche corrispondenti all'istituzione scolastica;
e) l'adeguata pubblicità dei nomi e dei titoli professionali del personale direttivo e docente.

3. Il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, qualora accerti la mancanza di taluno dei requisiti di cui al comma 2, può emettere motivato provvedimento di sospensione o di chiusura dell'istituzione scolastica interessata. Contro i provvedimenti del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al Ministro della Pubblica istruzione entro il termine di trenta giorni.

 

EMENDAMENTI

All'emendamento 5.100, al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «alle scuole non statali», aggiungere: «e a quelle degli enti locali».
5.100/1
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

All'emendamento 5.100, al comma 1, sopprimere la lettera c).
5.100/2
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

All'emendamento 5.100, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente,».
5.100/3
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

All'emendamento 5.100, al comma 1, sopprimere la lettera h).
5.100/4
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

All'emendamento 5.100, al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «personale dirigente e insegnante», con le seguenti: «personale dirigente, docente e non docente».
5.100/5
Salvato, Carcarino

All'emendamento 5.100, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
5.100/6
Salvato, Carcarino

Sostituire gli articoli 5 e 6 con il seguente:

«Art. 5. - 1. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 (em. 3.100):

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) la organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

2. Le istituzioni di cui all'articolo 3 (em. 3.100) sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
3. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità».
5.100 (Testo corretto)
Biscardi, Pagano, Monticone, Meluzzi, Napoli Roberto, Manieri, Bergonzi, Elia, Occhipinti, Pieroni, Angius

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «l'idoneità» con le altre: «la certificazione dell'idoneità».
5.101
Passigli

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «e dei titoli professionali del personale direttivo e docente», con le altre: «e il possesso da parte del personale direttivo e docente di titoli professionali equipollenti a quelli necessari per la direzione e l'insegnamento negli istituti di istruzione statali».
5.102
Passigli

Al comma 3, sostituire le parole da: «può emettere», fino alla fine del comma con le seguenti: «invita il gestore o il legale rappresentante dell'ente gestore ad adeguarvisi entro un termine perentorio di 90 giorni, trascorsi i quali emette provvedimento motivato di chiusura dell'istituzione scolastica interessata. Contro il provvedimento del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione entro il termine di trenta giorni dalla emissione del provvedimento».
5.103
Bevilacqua, Marri, Pace

Al comma 3, sostituire le parole: «può emettere», con le altre: «emette».
5.104
Passigli

 

ARTICOLO 6
Capo III
SCUOLE ED ISTITUTI NON STATALI
LEGALMENTE RICONOSCIUTI
Art. 6.
(Istituzione e funzionamento)

1. Possono richiedere il riconoscimento legale della propria attività scolastica, nella varia tipologia prevista dal titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le scuole che, oltre alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, soddisfino anche i seguenti requisiti:

a) idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente;
b) accoglienza di alunni forniti di titoli di studio avente valore legale;
c) esistenza dello statuto della scuola;
d) esistenza del progetto educativo;
e) esistenza del piano dell'offerta scolastica;
f) esistenza della carta dei servizi scolastici.

2. Alle scuole di cui al comma 1 è garantita piena libertà di organizzazione e di offerta nell'ambito del pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative e dell'offerta formativa.
3. Il riconoscimento legale è certificato quando il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale verifica che una scuola che ne fa richiesta, oltre ad avere i requisiti previsti negli articoli 5 e 6, commi 1 e 2, della presente legge, assicura standard minimi di qualità del servizio, accertati dal Servizio nazionale di valutazione.
4. Il Servizio nazionale di valutazione è indipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

 

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire le parole: «le scuole che», con le altre: «solo quelle scuole che».
6.100
Passigli

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) qualificazione professionale del personale direttivo e docente equipollente a quella richiesta nei corrispondenti istituti di istruzione statali;».
6.101
Passigli

Sopprimere il comma 2.
6.102
Passigli

 

ARTICOLO 7
Capo IV
SCUOLE PARITARIE
Art. 7.
(Il Servizio scolastico nazionale)

1. Fanno parte del Servizio scolastico nazionale le scuole statali e le scuole paritarie che lo chiedono ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.
2. Oltre ai requisiti richiesti per le scuole, di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, per far parte del Servizio scolastico nazionale alle scuole non statali sono richiesti i seguenti requisiti:

a) la pubblicizzazione del bilancio;
b) l'accoglienza di chiunque ne faccia richiesta, purché sia in regola con i titoli di studio e ne accetti il progetto educativo;
c) l'accoglienza di studenti portatori di handicap;
d) l'organizzazione improntata ai princìpi della partecipazione scolastica.

3. Le scuole non statali alle quali è riconosciuta la parità sono dette «paritarie», assumono la denominazione prevista dagli ordinamenti vigenti, accompagnata dal termine «paritaria», e contribuiscono unitamente alle scuole statali alla formazione del Servizio scolastico nazionale.
4. La parità è riconosciuta con decreto del dirigente del competente Ufficio scolastico regionale, al quale è affidata la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte. Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato.
5. Il riconoscimento della parità comporta per gli alunni delle scuole paritarie un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Gli studi compiuti, gli esami sostenuti in tali scuole, le certificazioni ed i diplomi rilasciati hanno valore legale.
6. Le istituzioni paritarie sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato del settore. Tali istituzioni, in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale fornito dei titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati e ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale in possesso dei necessari requisiti.
7. Il servizio prestato dal personale delle scuole paritarie, ivi compreso il personale di cui al comma 6, è riconosciuto a tutti gli effetti alla pari del servizio prestato dal corrispondente personale delle scuole statali e degli enti locali.

 

EMENDAMENTI

All'emendamento 7.100, al comma 1, dopo le parole: «non statali», aggiungere: «e degli enti locali».
7.100/1
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi

All'emendamento 7.100, al comma 2, dopo le parole: «il trattamento fiscale», aggiungere le seguenti: «inclusi gli obblighi e gli oneri».
7.100/2
Salvato, Carcarino

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - 1. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, Titolo VIII del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
2. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dal decreto legislativo n. 460 del 1997 e successive modificazioni.
7.100
1Biscardi, Pagano, Monticone, Meluzzi, Napoli Roberto, Manieri, Bergonzi, Elia, Occhipinti, Pieroni, Angius

Al comma 1, sopprimere le parole: «, quarto comma,».
7.101
Passigli

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «diritto privato del settore» aggiungere le seguenti: «che non potranno contemplare condizioni peggiorative di quelle in vigore per il personale delle scuole statali».
7.102
Passigli

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
7.103
Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «avvalersi di prestazioni volontarie di personale fornito dei titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati e».
7.104
Passigli

Al comma 7, sopprimere le parole: «ivi compreso il personale di cui al comma 6,».
7.105
Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 7, sostituire le parole: «ivi compreso il personale di cui al comma 6» con le altre: «ad eccezione del personale di cui al comma 6».
7.106
Passigli

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «, purchè siano stati adempiuti tutti gli obblighi contributivi relativi a tale servizio».
7.107
Passigli

 

ARTICOLO 8
Art. 8.
(Interventi finanziari dello Stato)

1. Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti previsti dalla presente legge entro i capitoli di bilancio, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie a partire dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari comunque nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9.
2. Gli studenti che usufruiscono del Servizio scolastico nazionale hanno diritto all'uguaglianza di trattamento, anche economico, indipendentemente dalle istituzioni che decidono di frequentare.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Tali interventi, in misura totale nell'intera fase dell'istruzione dell'obbligo, e in misura non inferiore al 70 per cento del costo medio per alunno di scuole statali dello stesso livello nelle restanti scuole materne e scuole ed istituti superiori, sono finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle scuole paritarie alle stesse condizioni economiche previste per le corrispondenti scuole statali, nonché a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate comunque nei limiti di spesa previsti dall'artico-
lo 9.
4. L'importo documentato degli oneri sostenuti dalle famiglie di scuole statali e paritarie per l'acquisto di libri di testo, di sussidi didattici di uso personale, per trasporti scolastici e per altre spese scolastiche non coperte dagli interventi finanziari statali o di enti locali è oggetto di credito di imposta in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva e comunque nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9.
5. Le somme di cui al comma 3 sono destinate ai genitori degli alunni delle scuole paritarie e, previo loro esplicito assenso, sono accreditate presso le scuole stesse, che attestano la frequenza degli alunni, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico in corso.
6. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con handicap.

 

EMENDAMENTI

All'emendamento 8.100, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle spese eventualmente sostenute per l'iscrizione e la frequenza delle scuole private».
8.100/1
Salvato, Carcarino, Mele

All'emendamento 8.100, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione.», con le seguenti: «in misura totale della spesa sostenuta nell'intera fase dell'istruzione dell'obbligo, e in misura non inferiore al 70 per cento del costo medio per alunno di scuole statali dello stesso livello nelle restanti scuole materne e scuole ed istituti superiori.».

Conseguentemente sostituire il comma 4 dell'emendamento 8.100 con il seguente:

«4. È autorizzata la spesa di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 2000.».

Conseguentemente sostituire il comma 4 dell'emendamento 9.100 con il seguente:

«4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8, pari a lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente |Fondo speciale| dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni».
8.100/2
Asciutti, Bevilacqua, Toniolli, Tarolli, Marri, Pace, Ronconi

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. - 1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle Regioni da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le Regioni e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinarsi a norma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
2. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le Regioni disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dall'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 4.
3. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna Regione in materia di diritto allo studio.
4. È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e lire 120 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.
8.100
Biscardi, Pagano, Monticone, Meluzzi, Napoli Roberto, Manieri, Bergonzi, Elia, Occhipinti, Pieroni, Angius

Sopprimere il comma 1.
8.101
Passigli

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli alunni delle scuole paritarie rientrano nelle competenze di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio».
8.102
Cò, Crippa, Russo Spena

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli alunni delle scuole paritarie, meritevoli e in condizioni economiche disagiate, godono degli stessi diritti al sostegno da parte dello Stato riservati agli alunni della scuola pubblica in uguali condizioni».
8.103
Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 3, sopprimere le parole: «comma 1 del».
8.104
Passigli

Al comma 3, sopprimere le parole da: «a garantire alle famiglie» fino a: «scuole statali, nonchè».
8.105
Passigli

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La gratuità dei libri di testo nella fascia scolastica è garantita anche agli alunni delle scuole paritarie».
8.106
Cò, Crippa, Russo Spena

All'articolo 8, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In caso di insufficienza delle risorse di cui all'articolo 9, gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono proporzionalmente ridotti entro i limiti delle somme disponibili».
8.200
Vegas, Tarolli, Asciutti, Bevilacqua, Ronconi, Pedrizzi, Toniolli, Zanoletti

Sopprimere il comma 5.
8.107
Passigli

Sopprimere il comma 5.
8.108
Cò, Crippa, Russo Spena

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni, alle scuole paritarie che, in quanto tali, sono obbligate ad accogliere gli alunni con handicap».
8.109
Cò, Crippa, Russo Spena

All'articolo 8, comma 6, sostituire la parola: «assicura» con le seguenti: «può assicurare, entro i limiti delle risorse disponibili».
8.201
Vegas, Tarolli, Asciutti, Bevilacqua, Ronconi, Pedrizzi, Toniolli, Zanoletti

 

ARTICOLO 9
Art. 9.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

EMENDAMENTI

All'emendamento 9.100, al comma 1, sostituire le parole da: «gli stanziamenti iscritti» fino alla fine con le seguenti: «lo stanziamento iscritto all'unità previsionale di base 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è incrementato della somma di lire 340 miliardi in favore dello sviluppo del sistema prescolastico degli enti locali».
9.100/1
Salvato, Carcarino

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.
2. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
3. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000-2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente |Fondo speciale| dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8 (em. 8.100), pari a lire 40 miliardi per l'anno 2000 e lire 120 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente |Fondo speciale| dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 40 miliardi per l'anno 2000 e 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a lire 50 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
9.100 (Testo corretto)
Biscardi, Pagano, Elia, Occhipinti, Bergonzi, Napoli Roberto, Monticone, Manieri, Meluzzi, Pieroni, Angius

All'articolo 9, sostituire le parole: «1999, 2000 e 2001» con le seguenti: «2000 e 2001».
9.200
Vegas, Tarolli, Asciutti, Bevilacqua, Ronconi, Pedrizzi, Toniolli, Zanoletti

Sostituire il titolo con il seguente:

«Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione».
Tit.1
Biscardi, Pagano, Monticone, Napoli Roberto, Bergonzi, Manieri, Elia, Occhipinti, Meluzzi, Pieroni, Angius

 

ARTICOLO 10
Art. 10.
(Norma transitoria)

1. Gli interventi economici di cui all'articolo 8 potranno essere erogati con gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo.



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