Disegno di Legge AC 5029
(Testo approvato dalla 7a Commissione Camera il 14 settembre 1999)

Interventi nel settore della formazione nelle arti musicali, visive e coreutiche

Art. 1.
(Attivazione di corsi e indirizzi musicali e coreutici nella scuola secondaria)

1. Nella scuola media e negli istituti di istruzione secondaria superiore sono attivati, a decorrere dall'anno scolastico 1998-1999, corsi e indirizzi musicali e coreutici, previa ridefinizione dei piani di studio e degli orari delle materie di insegnamento con le modalità previste dall'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in modo da assicurare un'offerta formativa distribuita su tutto il territorio nazionale. I predetti corsi e indirizzi assorbono le analoghe iniziative in atto, a carattere sperimentale, nella scuola media, negli istituti di istruzione secondaria superiore e nei conservatori di musica. I corsi ed indirizzi coreutici sono attivati tenuto conto dell'offerta formativa di livello superiore.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, previa attivazione, per la scuola media, della procedura di cui all'articolo 405 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, bandisce un concorso speciale per titoli per l'assegnazione delle cattedre disponibili per gli insegnamenti musicali nella fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, riservato al personale docente che ha svolto l'insegnamento nelle iniziative sperimentali in atto nella scuola media per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nell'ultimo triennio, e in possesso del diploma di conservatorio e dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola media. Le cattedre sono assegnate salvaguardando, per quanto possibile, la continuità didattica nell'insegnamento svolto dai vincitori del concorso.

3. Fino all'approvazione della legge quadro in materia di riordino dei cicli scolastici, all'insegnamento nei corsi e indirizzi di cui al comma 1, da attivare negli istituti di istruzione secondaria superiore, si provvede con personale assunto con rapporto a tempo determinato, in possesso del corrispondente diploma di conservatorio. Analogamente si provvede per l'assunzione del personale docente nei corsi coreutici da attivare nella scuola media.

4. Per la fruizione degli spazi necessari allo svolgimento dei corsi e indirizzi di cui al comma 1 e il reperimento dei relativi strumenti e attrezzature didattiche l'istituzione scolastica interessata stipula, ove necessario, un'apposita convenzione con il conservatorio di musica più vicino.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabilite le norme per la prosecuzione degli studi musicali e coreutici per gli alunni che hanno seguito i corsi e indirizzi di cui al comma 1.

Art. 2.
(Interventi di sostegno di istituti ed enti)

1. Per sostenere gli istituti ed enti non statali che svolgono attività di alta formazione, promozione, ricerca e sviluppo nel sett.ore delle arti visive e musicali è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sono stabiliti i criteri per l'individuazione degli istituti ed enti destinatari dei contributi e per l'assegnazione dei contributi stessi, con priorità per gli istituti ed enti di riconosciuta rilevanza in ambito nazionale e internazionale, per quelli funzionanti in ambiti territoriali dove non esiste una corrispondente offerta formativa statale e per quelli che integrino la medesima offerta formativa.
Lo schema di decreto ministeriale di cui al presente comma è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Al fine di assicurare il funzionamento del conservatorio di musica "G. Rossini" di Pesaro, è assegnato alla provincia di Pesaro e Urbino un contributo di lire 418 milioni per l'anno 1998 e di lire 500 milioni annue, a decorrere dall'anno 1999, per le spese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e ad integrazione delle somme occorrenti per le altre spese già previste dall'articolo 8 della convenzione annessa al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996. Le disponibilità eventualmente eccedenti, alla fine di ogni esercizio, gli oneri predetti possono essere destinate, nell'esercizio successivo, a spese per lavori di restauro dell'edificio e di conservazione dei beni mobili, di proprietà della "Fondazione Gioacchino Rossini" di Pesaro.

4. La "Fondazione Giacchino Rossini", la provincia di Pesaro e Urbino e il Ministero della pubblica istruzione disciplinano, con apposita convenzione, tutti i rapporti conseguenti all'assegnazione in uso al conservatorio di musica "G. Rossini", per il suo funzionamento amministrativo e didattico, dei beni di cui al comma 3. Dalla data di stipulazione della predetta convenzione cessa di avere efficacia la convenzione di cui al comma 3.

Art. 3.
(Norma di copertura)

1. All'onere derivante dall'articolo 1, valutato in lire 35 miliardi e 734 milioni annue a decorrere dal 1998, ed all'onere di cui all'articolo 2, comma 1, pari a lire 5 miliardi, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, nonché a quello relativo all'articolo 2, comma 2, pari a lire 418 milioni, per l'anno finanziario 1998, e a lire 500 milioni annui e comma 3-bis, pari a 150 milioni per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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