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Disegno di Legge AC 3461
(approvato dalla Camera il 14 aprile 2003)

Modifiche dell’articolo 117 della Costituzione

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifiche dell’articolo 117 della Costituzione)

1. Dopo il quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

«Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:
        a) assistenza e organizzazione sanitaria;
        b)
organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
        c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
        d) polizia locale».

Articolo 1-bis.
(Regioni a Statuto speciale)

1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.


Ordine del Giorno approvato dal Senato
(5 dicembre 2002)

Il Senato, 
in occasione della votazione del disegno di legge costituzionale n.1187, recante "Modifiche all'articolo 117 della Costituzione";
constata che il disegno di legge in oggetto afferma :"Dopo il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente";
constata che nel secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è affermato che lo stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materia, tra le quali: ordine pubblico e sicurezza (lettera h); determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera m); norme generali sull'istruzione (lettera n);
rileva che il disegno di legge 1187 non abroga nessuna delle disposizioni precedenti;
rileva altresì che del pari il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione onorevole Umberto Bossi, ha affermato in Assemblea, in sede di replica del Governo, nella seduta pomeridiana del 27 novembre 2002: 
''né devoluzione tocca la solidarietà, che è legata all'articolo 119 della Costituzione e non alle competenze esclusive delle regioni, che riguardano il disegno di legge in esame (articolo 117, quarto comma della Costituzione), e neppure tocca i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere 
garantiti sull'intero territorio nazionale, il diritto all'istruzione, l'ordine pubblico e la sicurezza, sui quali lo Stato ha legislazione esclusiva'';
ne prende atto.


Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 117

1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: 

rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; 
commercio con l’estero; 
tutela e sicurezza del lavoro; 
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; 
professioni; 
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; 
tutela della salute; 
alimentazione; 
ordinamento sportivo; 
protezione civile; 
governo del territorio; 
porti e aeroporti civili; 
grandi reti di trasporto e di navigazione; 
ordinamento della comunicazione; 
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; 
previdenza complementare e integrativa; 
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; 
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

4. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

5. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 

7. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. 

8. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. 

9. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 

10. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 

11. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 

12. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.


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