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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 
 

XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE AC 3713

d'iniziativa dei deputati

LABATE, MAGNOLFI, GIACCO, VIOLANTE, TURCO, BATTAGLIA, BINDI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, AGOSTINI, BANTI, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOLOGNESI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BRUSCO, BUFFO, BUONTEMPO, BURTONE, CALZOLAIO, CAMO, CAPITELLI, CARBONI, CARLI, CAZZARO, CENNAMO, CEREMIGNA, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, GIULIO CONTI, CORDONI, MAURA COSSUTTA, CRISCI, CRUCIANELLI, DE BRASI, ALBERTA DE SIMONE, DI SERIO, D'ANTONA, DIANA, DUCA, FLUVI, FOLENA, FRANCESCHINI, FRANCI, FRIGATO, FUMAGALLI, GALEAZZI, GALVAGNO, GASPERONI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, INNOCENTI, LA GRUA, LETTIERI, LUCA', LUCIDI, LULLI, LUMIA, LUSETTI, MACCANICO, MANCINI, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARONE, MARTELLA, MAURANDI, MAZZARELLO, MAZZUCA, MEDURI, MEREU, MILANESE, MILIOTO, MOLINARI, MONTECCHI, MORETTI, MOTTA, NIGRA, OLIVERIO, OLIVIERI, OSTILLIO, OTTONE, PANATTONI, PAPPATERRA, PERLINI, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PISAPIA, PISTONE, PREDA, QUARTIANI, RANIERI, RAVA, NICOLA ROSSI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUSCONI, ANTONIO RUSSO, RUSSO SPENA, RUZZANTE, SANDI, SERENI, SPINI, SQUEGLIA, TANONI, TIDEI, TOLOTTI, TRUPIA, TUCCILLO, VALPIANA, VOLPINI, ZANOTTI, ZUNINO

Disposizioni in materia di diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche per i cittadini diversamente abili

Presentata il 25 febbraio 2003


        Onorevoli Colleghi! - L'applicazione delle tecnologie informatiche e telematiche alle procedure e ai servizi della pubblica amministrazione è da tempo un obiettivo strategico dell'Unione europea e di tutti i suoi Stati membri. Dal Consiglio straordinario di Lisbona fu elaborato il Piano e-Europe, che viene aggiornato costantemente, e che indica a tutti i Paesi dell'Unione i traguardi da realizzare per lo sviluppo della Società della conoscenza.
        L'Italia, in particolare, dove l'apparato dello Stato risente di forti "incrostazioni" burocratiche, può trovare nelle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione non solo il necessario adeguamento strutturale per dare impulso allo sviluppo competitivo del Paese, ma anche uno straordinario veicolo di cambiamento sociale e di democratizzazione.
        Di pari passo con l'entrata in vigore delle leggi sulla trasparenza e la semplificazione (Legge n. 241 del 1990, decreto legislativo n. 29 del 1993, successivamente abrogato e confluito nel decreto legislativo n. 265 del 2001, legge n. 57 del 1997 e legge n. 127 del 1997), negli ultimi anni molte amministrazioni pubbliche, soprattutto a livello regionale e locale, hanno investito nell'implementazione dei propri sistemi di e-Governement per informatizzare procedure e servizi, ottimizzare le risorse e avvicinare gli uffici ai cittadini.
        Importanti risultati sono verificabili grazie al costante monitoraggio delle ricerche Censis-Assinform, secondo le quali le esperienze di governo elettronico sono sempre associate al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della pubblica amministrazione, e al tempo stesso aprono inedite frontiere di equità sociale consentendo una maggiore diversificazione e personalizzazione dei servizi e dunque più alti livelli di qualità.
        L'accesso alle tecnologie info-telematiche si sta configurando dunque come un nuovo diritto di cittadinanza che non può rimanere precluso ad una parte dei cittadini disabili, a cui più di altri le innovazioni devono guardare perché si compia pienamente il processo di integrazione e di equità sociale.
        Le tecnologie della rete, infatti, consentono di coniugare la trasparenza con il rispetto della privacy, che è particolarmente importante nei confronti di tutte le diversità sociali; inoltre, superando le barriere spazio-temporali, sono in grado di eliminare ostacoli e distanze che risultano per i cittadini diversamente abili ulteriori barriere oltre a quelle architettoniche.
        Dunque occorre guardare a queste nuove tecnologie come ad "azioni positive" per i cittadini diversamente abili: da una parte possono rendere pienamente esigibile il diritto di accesso alla pubblica amministrazione, agli enti di pubblica utilità, all'intero sistema dei servizi al cittadino e alla persona; dall'altra possono facilitare e accelerare il complessivo processo di integrazione sociale, culturale e lavorativa.
        La rete, infatti, è uno strumento di conoscenza, di informazione, di dialogo e scambio interattivo, di lavoro e di fruizione di servizi (prenotazioni, pagamenti on line, e-learning, telelavoro); il rapido sviluppo delle tecnologie consente di immaginare uno scenario in cui anche la tutela della salute e la cura stessa si avvarranno sempre di più del supporto elettronico (e-Health) e perfino la partecipazione democratica e l'esercizio dei diritti politici (e-Democracy).
        L'Unione europea ha promosso il 2003 quale Anno europeo delle persone con disabilità e tutti gli Stati membri hanno previsto molteplici iniziative per evitare che sia un'occasione meramente celebrativa, ma possa davvero realizzare, con progetti e con proposte concreti, i princìpi delle pari opportunità e della non disparità di trattamento.
        Le raccomandazioni del piano di azione "Europa 2002" sono state raccolte dall'iniziativa del World Wide Web Consortium, che ha elaborato le linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WAI - Web Accessibility Initiative) a favore dei cittadini disabili.
        Con la presente proposta di legge le recepiamo interamente e le armonizziamo con il nostro ordinamento, pur senza addentrarci in una troppo minuziosa prescrizione tecnica dei supporti hardware e software, che dipendono dalle scelte pregresse di ogni amministrazione e dall'esclusiva determinazione delle regioni, e sono soggetti ad una rapida obsolescenza. Viene dedicata una particolare attenzione ai fruitori dei servizi pubblici, ma anche ai lavoratori della pubblica amministrazione, qualora diversamente abili. In assenza di una Authority indipendente (l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è stata soppressa), si prevede la istituzione di un Osservatorio per la verifica e il monitoraggio costante sullo stato di attuazione della legge.
        L'articolo 1 definisce i princìpi della legge; l'articolo 2 disciplina i soggetti erogatori; l'articolo 3 contiene i princìpi per l'eliminazione delle barriere tecnologiche; l'articolo 4 detta linee guida per l'accesso a portali e a pagine web; l'articolo 5 definisce il rapporto fra la rete e gli equivalenti testuali; l'articolo 6 prescrive i supporti digitali multimediali; l'articolo 7 disciplina le banche dati e le procedure di accesso; l'articolo 8 garantisce il sostegno al lavoratore diversamente abile per l'utilizzo delle tecnologie info-telematiche; l'articolo 9 descrive i programmi di formazione e di qualificazione professionali; l'articolo 10 stabilisce sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni della legge; l'articolo 11 istituisce l'Osservatorio per l'accesso alle tecnologie info-telematiche da parte dei cittadini diversamente abili; l'articolo 12 provvede alla copertura finanziaria della legge.


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Diritto di accesso).

        1. La Repubblica garantisce ai cittadini diversamente abili, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, il diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi di pubblica utilità telematici e multimediali erogati direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione, attraverso la rimozione delle barriere tecno-informatiche.

Art. 2.
(Soggetti erogatori).

        1. Le pubbliche amministrazioni, definite ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici economici, le aziende private concessionarie di servizi pubblici, le aziende appaltatrici di servizi informatici, le aziende esercenti servizi in convenzione con enti pubblici, le banche di interesse nazionale, le casse di risparmio, le aziende municipalizzate regionali, gli enti di assistenza pubblici, le aziende di telecomunicazione a partecipazione di capitale pubblico e gli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o dell'Unione europea, sono tenuti, nell'allestimento e nella gestione di siti, di banche dati e di servizi telematici, ad assicurare il diritto di accesso in conformità a quanto disposto dall'articolo l della presente legge.

Art. 3.
(Eliminazione delle barriere tecno-informatiche).

        1. Qualsiasi attività di progettazione, di allestimento e di gestione di siti, di banche dati e di servizi info-telematici posta in essere dai soggetti di cui all'articolo 2 deve essere uniformata ai seguenti princìpi generali:
                a) indipendenza dal dispositivo, intesa quale insieme di procedure che consentano l'accesso ai sistemi informatici, ai servizi telematici e ai supporti contenenti informazioni digitalizzate di interesse sociale e culturale da parte di tutti i cittadini, tenuto conto delle diverse tipologie delle apparecchiature possedute dagli stessi, che possono variare per dimensioni, capacità, velocità, architettura, sistema operativo, interfaccia utente, dispositivi di interazione con il sistema nonché con l'informazione e la sua fruizione, prevedendo apposite vie di accesso alternative;
                b) presentazione equivalente, intesa come organizzazione delle informazioni e delle procedure di accesso ai sistemi, alle reti e ai prodotti di cui alla lettera a) finalizzata a consentire la distribuzione e la separazione fra il contenuto di informazione e la sua presentazione. Il contenuto di informazione deve, altresì, essere sempre disponibile secondo modalità alternative di presentazione; permettendo l'accesso alle informazioni stesse sia con interfacce grafiche e basate su dispositivi di puntamento, sia attraverso interfacce testuali, con comandi a tastiera, con terminali di diversa risoluzione, con terminali gsm e computers palmari e da automobile, con lettori di schermi collegati a dispositivi speciali con emulatori di mouse e di tastiera, con cannucce a soffio, con dispositivi di telecomando, e con ogni altra modalità di presentazione fruibile dai diversi utenti. Tenuto conto che il contenuto informativo deve essere veicolabile attraverso differenti canali sensoriali, le immagini e i suoni rilevanti ai fini dell'informazione e delle procedure di accesso devono, inoltre, essere sempre associati a riferimenti testuali e descrittivi, che ne chiariscono o sostituiscono la funzione. Ove risulti indispensabile per rendere comprensibile e fruibile l'informazione o il servizio, il contenuto testuale può essere arricchito, specificato o chiarito con immagini e con suoni, con animazioni, con filmati, e con quanto altro è reso disponibile dalla tecnologia attuale;
                c) flessibilità e semplicità d'uso, intese come insieme di procedure di accesso ai sistemi informatici e alle reti di elaboratori che devono tenere conto dei diversi tempi di interazione con il sistema da parte degli utenti davanti alle apparecchiature differenziate, di molteplici dispositivi utilizzati per l'interazione, al traffico a carico delle infrastrutture di telecomunicazione, nonché alle esigenze particolari legate alle specifiche condizioni dei cittadini diversamente abili. A tali fini i soggetti di cui all'articolo 2 devono prevedere procedure il più possibile indipendenti dalla temporizzazione degli eventi e dotate di sistemi di sincronizzazione delle modalità alternative di presentazione; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle procedure non standard.

Art. 4.
(Linee guida per l'accesso a portali e pagine web accessibili).

        1. Per l'accessibilità ai portali e alle pagine web, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, i soggetti erogatori di cui all'articolo 2 in conformità alle linee guida sull'accessibilità dei contenuti, previste nella raccomandazione del 5 maggio 1999 del World Web Consortium (W3C) formulano apposite linee guida sulla base dei seguenti criteri:
                a) fornire alternative equivalenti al contenuto acustico e visivo;
                b) non fare affidamento unicamente sul colore nella presentazione delle informazioni e nelle procedure di accesso;
                c) usare in maniera appropriata i marcatori di formato dei dati e dei protocolli standard di trasporto multimediale, tenendo conto che tali marcatori non sono supportati da tutti i sistemi;
                d) evitare l'uso di sigle e di acronimi ovvero, qualora tale soluzione non sia possibile, mostrarli con caratteri chiari;
                e) fornire descrizioni atte a favorire l'esplorazione non visiva di dati mostrati in maniera tabellare, utilizzando meccanismi descrittivi e che consentano anche una esplorazione seriale;
                f) garantire che l'utente possa tenere sotto controllo i cambiamenti di presentazione nel corso dell'interazione con il sistema;
                g) garantire l'indipendenza dai dispositivi;
                h) prevedere soluzioni che garantiscono comunque la compatibilità con interfacce e con dispositivi di programmi per la navigazione in rete nelle versioni non aggiornate;
                i) fornire informazione per la contestualizzazione e l'orientamento;
                l) fornire chiari meccanismi di navigazione;
                m) garantire documenti chiari e semplici.

Art. 5.
(Equivalenti testuali).

        1. I soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a garantire, nella erogazione di servizi per via telematica, e su supporti digitali e multimediali, l'accesso ai contenuti testuali, fornendo comunque una versione alternativa priva di riferimenti a elementi di presentazione, tenendo conto dell'ampia fruibilità e privilegiando l'uso di dispositivi di accesso seriali quali, in particolare, i dispositivi vocali e in braille utilizzati dai non vedenti.
        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, in particolare ai seguenti contenuti:
                a) modulistica, istruzioni per il suo uso e relativo materiale informativo;
                b) documentazione e informazione sulle procedure di accesso ai servizi informatici e alle banche dati di pubblico interesse;
                c) atti privati e contrattuali di pubblico interesse;
                d) dati statistici di monitoraggio dei servizi e degli enti;
                e) materiale didattico destinato ai docenti e agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare attenzione al materiale destinato alla scuola d'obbligo e ai soggetti diversamente abili.

Art. 6
(Supporti digitali multimediali).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e informativo, al materiale didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado, ai dati e alle pubblicazioni telematiche anche periodiche, destinati al pubblico o di pubblica utilità, in formato digitale, su supporti multimediali acquistati, distribuiti o posti in vendita dai soggetti di cui all'articolo 2.
        2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche, devono prevedere, altresì, la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni diversamente abili e agli insegnanti di sostegno.

Art. 7.
(Banche dati e procedure di accesso).

        1. Le procedure e gli interfaccia con le banche dati di pubblica utilità devono consentire un uso agevole, garantendo l'indipendenza dai dispositivi e dalle apparecchiature degli utenti, nonché accessi alternativi semplificati strutturati in base alle esigenze specifiche dei cittadini diversamente abili.
        2. Nella erogazione dei servizi telematici si devono altresì prevedere procedure alternative all'interazione telematica privilegiando l'uso di procedure teleassistite tramite operatore.
        3. Le modalità di prelievo dalle banche dati pubbliche devono garantire la possibilità di richiedere e di ricevere dati attraverso media alternativi, favorendo l'utilizzo della posta elettronica, anche in combinazione con la posta cartacea.

Art. 8.
(Sostegno al lavoratore diversamente abile).

        1. Il lavoratore diversamente abile deve poter accedere e operare con tecnologie info-telematiche, attraverso l'ausilio di tecnologie assistite, compatibili con il tipo di patologia e con il grado di disabilità.
        2. I soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a garantire ai propri dipendenti diversamente abili l'integrazione nel processo di sviluppo dei servizi info-telematici, in particolare nelle forme di telelavoro.
        3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle reti INTRANET, realizzate dai soggetti di cui all'articolo 2.

Art. 9.
(Formazione e riqualificazione professionale).

        1. I programmi di formazione professionale attuati dai soggetti di cui all'articolo 2 indirizzati al personale informatico o aventi per oggetto l'uso di tecnologie digitali e di reti di elaboratori, devono essere redatti in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge, al fine di garantire a tutti gli utenti l'accesso ai servizi tecno-informatici, indipendentemente dalla presenza di eventuali patologie costituenti ostacolo all'utilizzo dei servizi stessi.
        2. Le regioni, in accordo con i soggetti di cui all'articolo 2 e in attuazione della potestà legislativa loro attribuita ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, provvedono con appositi provvedimenti alla redazione di piani per la riqualificazione dei lavoratori diversamente abili e dei lavoratori appartenenti alle altre categorie protette ai sensi della legislazione vigente, al fine di garantire loro opportunità di carriera e di crescita professionale.
        3. Le regioni, in accordo con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, provvedono a realizzare appositi corsi di formazione e di aggiornamento all'uso delle nuove tecnologie, nonché degli ausili informatici e dei servizi telematici indirizzati agli operatori sociali e agli insegnanti di sostegno.

Art. 10.
(Sanzioni).

        1. Ai provvedimenti amministrativi connessi alla tutela degli interessi legittimi di cui alla presente legge, si applicano i termini, le procedure e le sanzioni previsti dal Capo I e dagli articoli 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
        2. In caso di violazione alle disposizioni di cui alla presente legge comportante un danno ingiusto ad altri, si applica la disciplina prevista dall'articolo 2043 del codice civile o, in presenza di illecito contrattuale, la disciplina prevista dall'articolo 1218 del medesimo codice, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni.
        3. La responsabilità penale per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si rendono colpevoli di atti omissivi in relazione alle disposizioni di cui alla presente legge è disciplinata ai sensi dell'articolo 323 del codice penale.
        4. Le gare di appalto per la progettazione, l'allestimento e la manutenzione di siti informatici, per lo sviluppo di applicazioni software nonché per la concessione di servizi telematici, devono prevedere apposite modalità attuative conformi alle disposizioni di cui alla presente legge.
        5. Ai progettisti di siti informatici e ai soggetti responsabili del loro allestimento nonché dello sviluppo e del collaudo di applicazioni software per le opere realizzate non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, intendendosi comprese tra le barriere architettoniche le barriere tecno-informatiche.

Art. 11.
(Osservatorio per l'accesso alle tecnologie info-telematiche da parte dei cittadini diversamente abili).

        1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali, è istituito l'Osservatorio per l'accesso alle tecnologie info-telematiche da parte dei cittadini diversamente abili, di seguito denominato "Osservatorio".
        2. L'Osservatorio è composto da tre membri designati da ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1, da sette membri designati dalla Consulta permanente delle associazioni dei disabili e delle loro famiglie e da cinque membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
        3. L'Osservatorio elabora linee guida per i soggetti di cui all'articolo 2, finalizzate, in particolare, all'adeguamento e all'informazione delle tecniche info-telematiche, in conformità a quanto disposto dalla presente legge. L'Osservatorio provvede, altresì, al periodico aggiornamento delle linee guida sulla base degli sviluppi tecnologici e delle evoluzioni dell'iniziativa web accessibile.
        4. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali, e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede al monitoraggio dell'attuazione delle linee guida di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie
Ufficio Stampa e del Portavoce

Disegno di legge Stanca
“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”

 

SCHEDA

Il disegno di legge Stanca vuole favorire l’accesso dei disabili agli strumenti informatici, evitando che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione, forse ancora più pericolose di quelle tradizionali, ed anzi promuovendo l’uso delle medesime come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni.

Le disposizioni che si propongono sono del tutto in sintonia con indicazioni provenienti dall’Unione europea, che ha proclamato il 2003 “Anno europeo del disabile”.

·        Finalità Del Disegno Di Legge

Primo obiettivo del provvedimento è rendere accessibili i siti internet e comunque tutti i “ rapporti telematici” tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Con questo complesso di norme si intende recepire nell’ordinamento i principi necessari a garantire la diffusione delle tecnologie che facilitano il rapporto tra disabili e società della informazione.

Per questo motivo, per la prima volta, un testo di legge definisce ed individua espressioni quali:

·        “Accessibilità Informatica” con ciò intendendo la proprietà dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità

·        “Tecnologia Assistiva”, intesa come gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono al disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio dovute alla sua specifica disabilità, di accedere alle informazioni e servizi erogati dai sistemi informatici. 

·        Cosa Prevede Il Disegno Di Legge

La rapidità con la quale le tecnologie e in particolare quelle informatiche progrediscono ha suggerito di predisporre un testo flessibile che si potesse agevolmente conformare allo sviluppo di tutte le tecnologie a favore dei disabili.

Evitando di far assumere al provvedimento lo scarno valore di “dichiarazione di principi”, sono stati introdotti una serie di obblighi per le amministrazioni pubbliche statali e per i soggetti che erogano pubblici servizi, in regime di concessione con le medesime amministrazioni statali.

 

Articolo 1

Enuncia gli obiettivi e le finalità del provvedimento, distinguendo – nell’ambito di un generico accesso dei disabili alle risorse informatiche, che viene solo promosso – un diritto di accesso ai servizi informatici della pubblica amministrazione statale, che viene invece garantito.

 

Articolo 2

Contiene le definizioni di “accessibilità” e di “tecnologie assistive”, assegnando a queste due espressioni il significato che è loro comunemente attribuito nella pubblicistica di settore.

 

Articolo 3

Affronta il problema dei limiti della accessibilità ovvero della individuazione dei casi in cui sarebbe irragionevole pretendere l’accessibilità o almeno la piena accessibilità. Si ricordi che anche la normativa sulla abolizione delle barriere architettoniche prevede esplicitamente deroghe per immobili particolari, ai quali possono accedere solo addetti ai lavori, immobili che per le loro finalizzazioni (ad esempio, immobili militari) non possono non essere costruiti in modo tale da presentare barriere architettoniche (si veda, in particolare, il comma 1 dell’articolo 19 del DPR n. 503 del 1996). Un discorso simile non può non essere fatto anche per le barriere informatiche.

Si pensi, ad esempio, ad un programma informatico per l’addestramento al volo per piloti di aereo o anche ad un programma il cui scopo sia appunto quello di selezionare in relazione alla capacità di superare alcune difficoltà.

 

Articolo 4

Riunisce tutte le disposizioni recanti obblighi specifici per le pubbliche amministrazioni statali. In particolare, il comma 1 individua i soggetti destinatari degli obblighi, affiancando alle pubbliche amministrazioni statali in senso stretto i soggetti che erogano pubblici servizi, anche in sintonia con gli orientamenti comunitari.

I commi 2 e 3 disciplinano due differenti ipotesi. La regola generale, stabilita dal comma 2, impone di prendere adeguatamente in considerazione le caratteristiche della accessibilità, in tutte le procedure per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici.

Il comma 3 prevede invece che, nel caso particolare della realizzazione o della modifica di un sito Internet della pubblica amministrazione, i requisiti di accessibilità diventano condizione di legittimità. Poiché i siti Internet vengono prodotti o modificati con notevole frequenza, per ovviare alla rapidissima obsolescenza tecnica, tipica delle strumentazioni informatiche, è presumibile che la norma sia sufficiente a far sì che, nell’arco di poco tempo, tutti i siti Internet delle pubbliche amministrazioni statali si rivelino accessibili per i disabili.

Nei commi 4 e 5 dell’articolo, in riferimento a contributi pubblici statali, già previsti dalla normativa, per l’acquisto di materiale informatico da parte di privati, si considera, in generale, il carattere di accessibilità del materiale motivo sufficiente a giustificare una preferenza (comma 4) ovvero condizione necessaria (comma 5) quando il materiale sia specificamente destinato ai disabili.

Il comma 5 comporta il positivo effetto di indurre la pubblica amministrazione a verificare, prima della concessione del contributo, che il materiale informatico sia effettivamente adeguato all’uso che di esso il lavoratore disabile dovrà fare.

Il comma 6, infine, obbliga le pubbliche amministrazioni statali a porre a disposizione del dipendente disabile la necessaria strumentazione informatica. La disposizione intende più che altro richiamare le amministrazioni al rispetto di un obbligo che costituisce anche una regola di funzionalità e di buon senso: sarebbe infatti del tutto illogico assegnare ad un lavoratore disabile delle mansioni, senza gli strumenti informatici che ne rendano concretamente possibile l’effettivo esercizio.

 

Articolo 5

Prevede che i datori di lavoro mettano a disposizione attrezzature tali da permettere alla persona con handicap lo svolgimento delle attività sul luogo di lavoro, dotandosi di tecnologie ad hoc per specifiche disabilità e agevolando, in tal modo, la sua integrazione nella società.

 

Articolo 6

Consente al soggetto privato di chiedere una valutazione da parte del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie sul livello di accessibilità dei loro siti Internet o del materiale informatico da loro prodotto o distribuito. Valutazione che poi il soggetto potrà eventualmente sfruttare anche a fini pubblicitari.

 

Articolo 7

Riconosce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie competenze molte incisive, oltre al potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della legge.

In particolare, di concerto con i ministeri di volta in volta interessati, promuove progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento ed alla diffusione delle tecnologie assistive e per l’accessibilità; l’erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari; il dialogo ed il confronto fra associazioni di disabili, amministrazioni pubbliche, operatori economici e imprese fornitrici di hardware  e software, anche per la proposta di nuove iniziative.

Il DIT, definisce - di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica - gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni statali nello sviluppo dei sistemi informatici nonché l’introduzione delle problematiche di accessibilità nei programmi di formazione del personale.

 

Articolo 8

Prevede che le problematiche della accessibilità siano inserite tra le materie di studio a carattere fondamentale, nell’ambito delle attività di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali.

 

Articolo 9

Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, è autorizzato ad emanare un decreto che stabilirà i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità, nonché le metodologie e i relativi programmi di valutazione per la verifica della stessa accessibilità.

 

Articolo 10

Prevede l’emanazione di un regolamento governativo di attuazione, per disciplinare le modalità con cui può essere reso noto il possesso del requisito della accessibilità e i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota l’accessibilità del proprio sito.

Si tratta di una sorta di “bollino blu”: il responsabile del sito o del prodotto informatico, dopo aver controllato, anche con un programma automatico di valutazione, l’accessibilità del materiale, potrà fregiarsi di uno specifico simbolo, esponendosi peraltro alla possibilità di controlli successivi da parte della pubblica autorità. Il “bollino blu” costituisce un’attestazione di qualità, ma anche di benemerenza, che potrà essere sfruttata a fini pubblicitari e, quindi, funzionare come potente fattore di stimolo.


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