Schema Ddl
(approvato dal CdM il 27.11.98)

"Misure urgenti in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta"

Articolo 1
Modifiche all'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890

1. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale. l'agente postale rilascia avviso del deposito mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e provvede, nel giorno successivo, a dare notizia al destinatario delle formalità eseguite e del deposito dell'atto mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Di tali attività, nonché dei motivi che le hanno determinate, è fatta menzione sull’avviso di ricevimento che accompagna il piego e che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego medesimo".
b) Il terzo comma è sostituito dal seguente: "Trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di cui al comma che precede, senza che il destinata rio o un suo incaricato abbia curato il ritiro del piego, l’avviso di ricevimento relativo all'atto notificato è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione al mittente, con l’indicazione ‘piego non ritirato’. Il piego resta in deposito presso l'ufficio Postale a disposizione del destinatario per un periodo di 60 giorni; trascorso tale termine, senza che il destinatario o un suo incaricato abbia provveduto al ritiro, il piego può essere distrutto".
c) Il quarto comma è sostituito dal seguente: ""La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data della spedizione della raccomandata di cui al secondo comma".
d) Il quinto comma è sostituito dal seguente: "Quando il piego risalta ritirato entro il termine di cui al comma precedente, la notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro. In tal caso, l'impiegato postale lo dichiara sul relativo avviso di ricevimento, che datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ha curato il ritiro, è subito spedito al mittente, in raccomandazione".
e) Il sesto comma è sostituito dal seguente: "I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma sono posti a carico del mittente indicato nell'atto giudiziario, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fermo quanto disposto dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156".

Articolo 2
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1998 e in lire 3.184 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (fondo speciale) dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero di grazia e giustizia.

2. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.