Istituzione della terza fascia dei professori universitari
e altre disposizioni urgenti per le università
(AC. 5980 e 5495)

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

 

Art. 1.
(Professori di terza fascia)

1. È istituita la terza fascia dei professori universitari.
2. I ricercatori universitari di ruolo e coloro che saranno nominati in tal ruolo a seguito di procedure di reclutamento con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché le figure equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono inquadrati a domanda nella terza fascia dei professori universitari, previa verifica positiva, con modalità stabilite dagli atenei, dei titoli scientifici e dell'attività didattica svolta. Le Facoltà indiranno tre sessioni di verifica al fine dell'inquadramento dei ricercatori nella terza fascia dei professori universitari.
3. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, a coloro che saranno inquadrati nella terza fascia docente continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dalla presente legge.
4. Per l'accesso alla terza fascia si applica la procedura di valutazione comparativa prevista per i ricercatori universitari dalla legge n. 210 del 3 luglio 1998, integrata con lo svolgimento di una prova didattica nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia i professori dì terza fascia sono esonerati dalla prova didattica.
5. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g) della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti le procedure per la nomina in ruolo dei professori di prima e seconda fascia, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per la valutazione comparativa per la copertura di posti di prima e seconda fascia, e in genere, quelle relative alle persone dei professori di prima e seconda fascia.
6. Ai professori di terza fascia spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei. È escluso l'elettorato passivo per le cariche direttore, preside di facoltà, direttore di dipartimento.
7. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze Armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori di terza fascia appartenenti al settore scientifico - disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nullaosta del consiglio di facoltà.
8. La Scuola superiore della pubblica istruzione e la Scuola centrale tributaria possono attribuire insegnamenti e attività di ricerca, nell'ambito dei propri fini istituzionali, anche ai professori di terza fascia appartenenti al settore scientifico - disciplinare cui afferiscono le materie di insegnamento e ricerca, previo nullaosta del consiglio di facoltà.

Art. 2.
(Attività didattica)

1. A partire dall'anno accademico 2001-2002 i professori universitari delle tre fasce svolgono ogni anno accademico 500 ore di attività didattica se a regime di tempo pieno, 350 ore se a regime a tempo definito. All'interno di tale impegno didattico i professori dedicano 120 ore, se a tempo pieno, 90 ore se a tempo definito, a lezioni, esercitazioni e seminari ripartite su otto mesi e sulle varie tipologie di corsi di studio, a seconda di quanto richiesto dalle strutture di appartenenza che devono garantire un equilibrata ripartizione dei carichi didattici tra i docenti. Le ore rimanenti per completare l'impegno didattico di cui al primo periodo del presente articolo sono utilizzate per compiti organizzativi e di verifica, per attività di orientamento, di tutorato e assistenza agli studenti, nonché per la partecipazione agli organi delle strutture didattiche.
2. A decorrere dallo stesso anno accademico 2001-2002 sono abrogate le norme che regolano il conferimento delle supplenze, ad eccezione di quelle relative alle supplenze ed agli affidamenti a titolo gratuito.

Art. 3.
(Assegno integrativo per attività didattica)

1. A partire dal 1o gennaio 2002, in corrispondenza dell'aumentato impegno didattico, ai professori delle tre fasce è attribuito un assegno integrativo per l'attività didattica di dieci milioni di lire annui, se a regime di tempo pieno e di cinque milioni di lire annui, se a regime di tempo definito. L'assegno è pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buona uscita e della tredicesima mensilità. Esso è subordinato alla corresponsione dello stipendio ed è ridotto nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.
2. La copertura della spesa, valutata in lire ............ miliardi annui è data dai risparmi sul conferimento delle supplenze per lire ............ miliardi e dal fondo di finanziamento ordinario delle Università per lire 250 miliardi.

Art. 4.
(Contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento)

1. Le università, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparative e la pubblicità degli atti, possono stipulare con laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o un titolo equipollente in Italia o all'estero, contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento.
2. I titolari di contratto, oltre l'attività di ricerca, svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti sotto la responsabilità dei titolari dei corsi di insegnamento.
3. I contratti sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge e dalla normativa vigente per i contratti di formazione e lavoro, in quanto applicabile, i contratti hanno durata triennale, rinnovabili successivamente annualmente per non più di tre anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta dal titolare del contratto. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Ai contratti di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni di cui all'ottavo periodo del comma 6, dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la determinazione del trattamento economico minimo e massimo si provvede con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo dei professori universitari. Dall'anno accademico 2001-2002 sono abolite le borse di studio di cui all'articolo 4 di cui alla legge n. 398 del 1989 e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997. Per la stipula di contratti di cui al presente articolo le Università utilizzano anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999 n. 270, già destinate al cofinanziamento degli assegni di ricerca.
4. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge possono stipulare contratti di ricerca e di avviamento all'attività didattica anche i titolari, per almeno un biennio degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, nonché i laureati in possesso di curriculum scientifico professionale, almeno triennale ritenuto dall'università idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e di insegnamento.

Art. 5.
(Norme finali)

1. Ai professori di seconda fascia è attribuito l'elettorato passivo per tutte le cariche accademiche esclusa quella di Rettore.
2. La lettera b) del comma 4, dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà.
3. Dalla entrata in vigore della presente legge le valutazioni comparative di cui alla legge n. 210 del luglio 1998 per l'accesso al ruolo dei ricercatori sono abolite e i concorsi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, integrati da una prova didattica, qualora banditi dall'università, danno accesso alla terza fascia del ruolo dei professori universitari.
4. Per i professori della prima e della seconda fascia nominati in ruolo provenendo dal ruolo dei professori universitari è abolito il periodo di conferma e di straordinariato.
5. Sono validi gli statuti già approvati dagli atenei che siano conformi alle disposizioni della presente legge e che abbiano riconosciuto ai ricercatori la partecipazione agli organi accademici e l'elettorato attivo e passivo previsti rispettivamente dal presente articolo per i professori di seconda fascia e dall'articolo 1 per i professori di terza fascia.