Decreto Legge 2 novembre 1998, n. 376

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale

 

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale per consentire al corretta gestione finanziaria degli enti locali per il corrente esercizio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

Il seguente decreto-legge

 

Articolo 1

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 1999 degli enti locali è differito al 31 dicembre 1998. Sono altresì differiti al 31 dicembre 1998: il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all’anno 1999 ed il termine di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, per il solo anno 1998.

Articolo 2

1. Per l’anno 1998 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell’imposta comunale sugli immobili, a seguito dell’attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, viene assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati , dell’imposta comunale sugli immobili dell’anno 1993 con l’aliquota al 4 per mille e quello dell’anno 1998 anch’esso calcolato con l’aliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendersi al netto del contributo minimo garantito, previsto dall’articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni. A tale fine è autorizzata per l’anno 1998 la spesa di lire 15 miliardi a favore dei comuni. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3

1. Il contributo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell’area napoletana e palermitana, è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l’anno 1998. All’erogazione del contributo integrativo per l’importo di 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo, provvede il Ministero dell’interno entro trenta giorni dall’assegnazione dei fondi. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4

1. L’articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, come sostituito dall’articolo 49, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è sostituito dal seguente:

"1. L’applicazione delle prescrizioni di cui all’articolo 9 decorre dal 2.000. A tali fini gli enti locali iscrivono nell’apposito intervento di ciascun servizio l’importo dell’ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell’articolo 71: a) per il 2000 il 6 per cento del valore; b) per il 2001 il 12 per cento del valore; c) per il 2002 il 18 per cento del valore; d) per il 2003 il 24 per cento del valore".

Articolo 5

1.Relativamente all’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

2. Il termine del 1° gennaio 1999 di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, è differito al 1° gennaio 2000. Per l’anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti soldi urbani adottati per le tariffe vigenti nell’anno 1998.

Articolo 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentata alle Camere per la conversione in legge.