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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Legge 30 marzo 2001 n.125
(in GU 18 aprile 2001, n. 90)

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

 

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto - Definizioni)

1. La presente legge reca norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcoldipendenti, ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui problemi dell'alcolismo nei Paesi della Comunità, della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l'abuso di alcol, e delle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità, con particolare riferimento al piano d'azione europeo per l'alcol di cui alla risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a Copenaghen dal Comitato regionale per l'Europa della Organizzazione stessa, ed alla Carta europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995.

2. Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

Art. 2.
(Finalità)

 

1. La presente legge:

a. tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

b. favorisce l'accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;

c. favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

d. promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati;

e. favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati.

Art. 3.
(Attribuzioni dello Stato)

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato ed alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle previsioni del piano sanitario nazionale, sono definiti:

a. i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi;

b. gli standard minimi di attività dei servizi individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate alla lettera a);

c. i criteri per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo modalità che garantiscano l'elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale;

d. le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti opportuni affinché siano intensificati i controlli sulle strade durante le ore in cui è maggiore il rischio di incidenti legati al consumo e all'abuso di alcol, dotando gli addetti ai controlli di attrezzature idonee, secondo una distribuzione territoriale sufficiente a garantire un'attività di controllo continuativa.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano erogati a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso o anticraving dell'alcolismo, per i quali è necessaria la prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti in classe H, sono dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici.

4. Per la realizzazione delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per la realizzazione delle attività di informazione e di prevenzione di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 4.
(Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati)

1. È istituita la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata "Consulta", composta da:

a. il Ministro per la solidarietà sociale, che la presiede;

b. tre membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di problemi alcolcorrelati;

c. quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d. il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un suo delegato;

e. un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo presidente;

f. due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta delle associazioni di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;

g. due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande alcoliche;

h. due membri designati dal Ministro della sanità;

i. due membri designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

j. il presidente della Società italiana di alcologia o un suo delegato.

2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.

3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) ed h), è designato un membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere b), c), f) e g).

4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Consulta.

5. La Consulta:

a. collabora nella predisposizione della relazione prevista dall'articolo 8, esaminando, a tale fine, i dati relativi allo stato di attuazione della presente legge e quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b. formula proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi definiti dall'articolo 1 nei rispettivi ambiti di competenza;

c. collabora con enti ed organizzazioni internazionali che si occupano di alcol e di problemi alcolcorrelati, con particolare riferimento all'Organizzazione mondiale della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal Ministro della sanità;

d. fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro ambito attinente all'alcol e ai problemi alcolcorrelati in riferimento alle finalità della presente legge.

6. Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta è autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 5.
(Modifiche agli ordinamenti didattici universitari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario relativi alle professioni sanitarie o a quelle ad indirizzo sociale e psicologico nonché del corso di laurea in medicina e chirurgia possono essere modificati allo scopo di assicurare, quale corso di studio, l'apprendimento dell'alcologia.

Art. 6.
(Modifiche al codice della strada)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati";

b. all'articolo 186, comma 4, le parole: "In caso di incidente o" sono soppresse.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, emanati ai sensi dell'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvede all'integrazione dei programmi di esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti nonché dei programmi di esame per il conseguimento della patente di guida al fine di assicurare un'adeguata informazione sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, una modifica al comma 1 dell'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che preveda la modifica della concentrazione alcolemica portandola da 0,8 grammi per litro a 0,5 grammi per litro.

Art. 7.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, sono aggiunte, in fine, le parole: "con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l'eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale".

Art. 8.
(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge, predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

Capo II
COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO
Art. 9.
(Attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle risorse destinate all'assistenza sanitaria rese disponibili dal Fondo sanitario nazionale, alla programmazione degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, all'individuazione dei servizi e delle strutture, anche ospedaliere e universitarie, incaricati della realizzazione degli interventi stessi, compresi quelli per il trattamento in fase acuta dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, nonché alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori del settore, in base ai principi stabiliti dalla presente legge ed alle previsioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Ministero della sanità sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.

Art. 10.
(Intervento ospedaliero)

1. Il trattamento dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati è svolto nelle apposite unità operative collocate presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private appositamente accreditate, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché presso le aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

Art. 11.
(Strutture di accoglienza)

1. Nell'ambito della loro programmazione socio-sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le strutture esistenti, possono realizzare, a seconda delle esigenze del territorio definite dalle regioni e dalle province stesse, strutture di accoglienza per pazienti alcoldipendenti che, nella fase successiva a quella acuta, necessitano di osservazione e cure prima dell'invio al trattamento domiciliare o in day-hospital.

2. La permanenza presso le strutture di cui al comma 1 non può essere superiore a trenta giorni.

Art. 12.
(Collaborazione con enti ed associazioni)

1. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali ed i servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati possono svolgere la loro attività avvalendosi, anche mediante apposita convenzione, di enti ed associazioni pubbliche o private che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Capo III
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 13.
(Disposizioni in materia di pubblicità)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della produzione, tenuto conto anche dell'esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di origine controllata, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.

2. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che:

a. sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;

b. attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità;

c. rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.

3. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.

4. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

5. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande superalcoliche:

a. sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;

b. nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

7. La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.

Art. 14.
(Vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade)

1. È vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con la zione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

Art. 15.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


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