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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Legge 8 agosto 1996, n. 426
(in GU 17 agosto 1996, n. 192)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 2, 1º marzo 1996, n. 100, e 29 aprile 1996, n. 237.

 


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(in GU 17 agosto 1996, n. 192)

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Capo I
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DI IMPEGNI INTERNAZIONALI

Art. 1.

1. E' prorogata fino al 30 giugno 1996 la partecipazione italiana alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria e fino al 31 dicembre 1996 la permanenza in loco di quattro unita' del Comando della Guardia di finanza per la chiusura delle operazioni stesse, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni, oltre alla spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996, per l'immediato rientro in Italia dei mezzi navali e dei materiali impiegati nello svolgimento della missione. Ove necessario, il comandante generale della Guardia di finanza e' autorizzato, in deroga alle norme di contabilita' di Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, e' prorogata fino al 31 dicembre 1996.

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 690 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nordorientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembte 1996.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1995 in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, 15 febbraio 1995, n. 51, nonche' quelli iscritti al capitolo 1116 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

2. Le somme iscritte in conto residui ai capitoli 4480, 4481, 4482, 4483 e 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1995, nonche' quelle iscritte in conto residui nei capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate nell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

Art. 4.

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data 31 dicembre 1995, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998.

1-bis. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri puo' avvalersi di ulteriori unita' di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta, in posizione di comando per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine di cui al comma 1.

1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 4451 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 31 dicembre 1996 ovvero, se piu' ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso e' fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la pianta organica del personale.

2-bis. Per l'erogazione delle borse di studio, in conformita' con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e' autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere.

Art. 5.

1. Per la partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio nei territori della ex-Jugoslavia (Missione di monitoraggio delle Comunita' europee - ECMM) fino al 31 dicembre 1996, e' autorizzata la spesa valutata in lire 23.500 milioni nell'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-bis. E' prorogata, fino al 22 gennaio 1997, la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della UEO nella citta' di Mostar, autorizzata dal decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito dalla legge 7 giugno 1995, n. 222, limitatamente ad un contingente di 10 unita' di militari dell'Arma dei carabinieri.

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, pari a lire 287 milioni per l'anno 1996 e a lire 40 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2-quater. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. E' autorizzata la spesa di lire 2.760 milioni per l'anno 1996, di cui lire 2.000 milioni quale contributo italiano all'organizzazione del Vertice mondiale sull'alimentazione, e lire 760 milioni per l'organizzazione del Forum Mediterraneo.

2. Con scambio di note la FAO e il Governo italiano istituiranno un Comitato misto incaricato di concordare e di predisporre il programma di attivita' per lo svolgimento del Vertice sull'alimentazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2.760 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' integrato di duecento unita'. Tale disponibilita', nell'ambito del contingente medesimo, e' esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalita' nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessita' operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dall'accordo di Shengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 7.700 milioni per l'anno 1996, in lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire 12.200 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applica al Ministero degli affari esteri.

Capo II
PROGRAMMI PROMOSSI DALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 9.

1. Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal Comitato direzionale, anche relativamente al personale italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative o con altri enti italiani senza fini di lucro per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri si fa carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi di tale personale solo qualora non vi provvedano detti organismi internazionali.

Art. 10.

1. Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, approvati dal Comitato direzionale, prima del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti alla data di approvazione e definite nelle apposite delibere del Comitato direzionale.

2. In relazione ai programmi di cui al comma 1, sono altresi' ammissibili alla rendicontazione le spese che risultino effettuate prima del perfezionamento dell' iter amministrativo del programma cui si riferiscono, oppure in presenza di variazioni del piano finanziario, non preventivamente autorizzate, ovvero spese effettuate con spostamento di fondi da altri capitoli operato senza la previa autorizzazione, e, ove la spesa riguardi costruzioni e attrezzature, in mancanza di una previa valutazione di congruita', tali spese possono essere riconosciute a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti, le relative attivita' realizzate siano funzionali ai predetti obiettivi e il loro costo complessivo sia congruo.

3. I contributi e i finanziamenti alle organizzazioni non governative idonee sono erogati in una o piu' rate anticipate. In caso di rateizzazione, l'erogazione delle rate successive alla prima e' subordinata al riconoscimento delle spese presentate alla rendicontazione, relative alle rate precedenti, spese che sono ammesse o respinte entro sessanta giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, in attesa del completamento dell'analisi del rendiconto, l'Amministrazione puo' procedere comunque all'erogazione relativa alla parte rendicontata. L'organizzazione non governativa e' tenuta alla restituzione proporzionale delle spese eventualmente non ammesse alla rendicontazione, restituzione che e' detratta da altre eventuali erogazioni dovute alla medesima organizzazione non governativa, anche relative a differenti iniziative.

4. Possono essere ammessi a finanziamenti parziali anche i programmi di organizzazioni non governative italiane cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 11.

1. Nel caso di calamita' naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunita' colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, su richiesta del direttore generale, autorizza con apposita procedura d'urgenza il programma d'intervento volto ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata. Dell'intervento viene data immediata comunicazione al Parlamento. Il direttore generale delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e modalita', ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse impiegate.

2. Il Ministro degli affari esteri o un suo delegato, autorizza, con apposita procedura d'urgenza, il pagamento, a valere sulle disposizioni accreditate al Ministero degli affari esteri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, ad enti italiani o stranieri, ivi comprese le organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza finalita' di lucro delle spese per l'attuazione degli interventi nelle repubbliche sorte nei territori della ex-Jugoslavia di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso, della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


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