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Legge 2 aprile 1968, n. 472
(in GU 26 aprile 1968, n. 106)

Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti

Art. 1.

Per il conferimento dei posti di ruolo di cui agli artt. 18 e 19 del D.P.R. 22 giugno 1960, n. 1996, gli aspiranti devono documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f) art. 3 del decreto sopra citato.

Art. 2.

Il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti da almeno un quadriennio, è inquadrato a domanda e previa ispezione disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui al D.P.R. 11 agosto 1966, n. 1369, purché il servizio stesso risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purché possieda il diploma di laurea se trattasi di cattedre di insegnamento o almeno il diploma di qualifica di istituto professionale se trattasi di posti di insegnanti tecnico-pratici. Il personale insegnante, compreso quello dei corsi preparatori, e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, qualora non possieda il necessario titolo di studio, o abbia prestato meno di quattro anni di lodevole servizio, con un minimo di tre anni, potrà essere mantenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico di cui gode.

Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo e non di ruolo a cui detto personale è assegnato. Il predetto personale, qualora per documentata attività lodevolmente svolta presso l'istituto suindicato per almeno un quadriennio, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo dell'istruzione professionale dei sordomuti, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo ai sensi del primo comma del presente articolo dal Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Tutto il personale anzidetto deve, comunque, documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f), art. 3 del D.P.R. 22 giugno 1960, n. 1996.

Art. 3.

L'indennità speciale di cui al D.C.P.S. 3 settembre 1947, n. 1002, è estesa al personale insegnante e non insegnante dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti. Il nuovo trattamento economico conseguente all'applicazione delle norme suindicate decorrerà dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti del capitolo n. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.


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