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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Legge Regione Lazio n. 9 del 14 gennaio 1987
(Pubblicata nel B.U. 30 gennaio 1987, n. 0003)

Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11

ARTICOLO 1
Finalita' della legge

La Regione in attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione, dei suoi compiti istituzionali e dei suoi obiettivi programmatici, promuove e favorisce le cooperative integrate con soci lavoratori handicappati, come efficaci strumenti per il reinserimento lavorativo economico e sociale dei cittadini portatori di handicaps.
In particolare la Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo limitatamente alle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, di cooperative integrate di produzione e lavoro ed agricole che abbiano tra le loro finalita' l' inserimento lavorativo di soggetti handicappati.

ARTICOLO 2
Definizione di cooperative integrate

Per cooperative integrate si intendono le imprese cooperative che abbiano fra i loro soci lavoratori una percentuale non inferiore al 30 per cento di cittadini che presentino una riduzione permanente delle proprie capacita' lavorative causate da invalidita' fisiche, psichiche o sensoriali.  Di questa percentuale almeno il 50 per cento deve essere costituito da persone con invalidita' superiore od uguale ai due terzi.

ARTICOLO 3

Per conseguire gli obiettivi di cui al precedente articolo 2 la Regione:

a) concede un contributo per concorrere alla formazione del capitale sociale per un importo non superiore a tre volte la quota del capitale sottoscritto e versato;
b) concede contributi in conto capitale per l' attuazione di progetti di sviluppo in misura non superiore al 50 per cento della spesa totale riconosciuta ammissibile, da erogarsi in rate annuali determinate in relazione alla durata dell' oggetto ed alle caratteristiche degli investimenti;
c) rimborsa le spese sostenute per l' adeguamento del posto di lavoro o per modificazioni di attrezzature e/o strumentazioni resesi necessarie per l' inserimento dei lavoratori portatori di handicaps, fino ad un massimo di 5 milioni;
d) concede contributi commisurati agli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori effettivamente sostenuti, relativi ai lavoratori handicappati;
e) concede borse di lavoro nominative fino ad un importo massimo di L. 5 milioni a soci lavoratori di cooperative integrate od a dipendente delle stesse portatori di handicaps finalizzate in particolare all'avvio di nuove produzioni che richiedono una fase di apprendimento o tirocinio;
f) nell' ambito delle attivita' di formulazione professionale, privilegia i corsi rivolti ai lavoratori handicappati, con specifico riguardo alle esigenze delle cooperative.

ARTICOLO 4

Le cooperative di cui agli articoli precedenti presentano le domande per usufruire delle relative provvidenze entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per l' esercizio 1986 le domande dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) copia dello statuto e del libro soci;
b) della diminuita capacita' lavorativa dei soci portatori di handicaps;
c) certificato di iscrizione all' albo della cooperativa;
d) certificato rilasciato dal tribunale sezione societa' commerciali attestante il libero esercizio della attivita' cooperativa;
e) copia dell' ultimo bilancio se la cooperativa e' stata costituita da oltre un anno.

ARTICOLO 5

Il piano di riparto relativo, predisposto dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, e' approvato dal Consiglio regionale.
Entro il 31 dicembre dell' anno al quale si riferisce il contributo regionale erogato, i  beneficiari dovranno presentare al Presidente della Giunta regionale un resoconto dettagliato sull' impiego del contributo stesso.

ARTICOLO 6

Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1987, la spesa di L. 1.000 milioni.
Le spese conseguenti all' applicazione della presente legge graveranno sui sottoindicati capitoli di nuova istituzione nel bilancio 1987:

- capitolo n. 14111 denominato << Interventi regionali a favore delle cooperative integrate >>, per le spese di gestione di cui all' articolo 3, lettere a) d), e) ed f), della presente legge L. 500.000.000;
- capitolo n. 14112 denominato << Interventi regionali a favore delle cooperative integrate >>, per le spese di investimento di cui all' articolo 3, lettera b) e c), della presente legge L. 500.000.000.

Alla copertura della spesa per l' esercizio 1987 si provvedera' con la legge di bilancio del medesimo anno.
Alla determinazione della spesa per gli anni successivi ed alla relativa copertura finanziaria si provvedera' con legge di bilancio.

ARTICOLO 7

Sono abrogate le norme di cui alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11, non compatibili con la presente legge.

ARTICOLO 8

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


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