Disegno di legge costituzionale

Ordinamento Federale della Repubblica
(Approvato dal CdM il 9 marzo 1999)

Art. 1

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:

Titolo V - Ordinamento federale della repubblica.

Art. 2

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 114 - La repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo stato.

Art. 3

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 115 - Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Nelle aree metropolitane individuate dalla legge dello stato che stabilisce il numero minimo degli abitanti del comune capoluogo e dell'area metropolitana nel suo complesso, il comune capoluogo e gli altri comuni a esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale e culturale possono costituirsi in città metropolitane a ordinamento differenziato. In tal caso, la stessa legge prevede le modalità per procedere alla soppressione o alla modificazione delle province interessate.

Art. 4

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 116 - Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto-Adige/Sud Tirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La regione Trentino Alto-Adige/Sud Tirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 117 - La potestà legislativa è ripartita fra lo stato e le regioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Spetta allo stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali, rapporti con l'Unione europea; immigrazioni, diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero;
b) rapporti tra la repubblica e le confessioni religiose;
c) difesa e forze armate; armi, munizioni ed esplosivi;
d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento contabile proprio; sistema valutario, sistema tributario statale, perequazione delle risorse finanziarie;
e) organi dello stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
f) ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali;
g) ordine pubblico e sicurezza a esclusione della polizia amministrativa locale;
h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
i) giurisdizione e norme di ordinamento giudiziario relative alle magistrature professionali e onoraria e ai giudici di pace; norme processuali; ordinamento civile, norme penali o che disciplinano misure di sicurezza e misure di prevenzione;
l) determinazione dei livelli di garanzia da assicurare sul territorio nazionale alle prestazioni concernenti i diritti sociali;
m) università;
n) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di province, comuni e città metropolitane;
o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
p) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno.

Spetta allo stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: rapporti internazionali e rapporti con l'Unione europea dello stato e delle regioni; commercio con l'estero, tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela dell'ambiente e distribuzione nazionale dell'energia, previdenza sociale; armonizzazione dei bilanci pubblici e dell'ecosistema tutela dei beni culturali e ambientali; territorio; tutela della salute e assistenza sanitaria; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza sociale; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica.

Spetta inoltre allo stato la potestà legislativa a esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione e di leggi costituzionali.

Lo stato e le regioni disciplinano con legge, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alla regione là potestà legislativa in riferimento a ogni altra materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello stato.

Nelle materie di rispettiva competenza legislativa, la potestà regolamentare spetta agli organi di governo dello stato e delle regioni. La legge statale o regionale può attribuire potestà regolamentare anche ai comuni, alle province e alle città metropolitane. In ogni caso, è demandata ai comuni, alle province e alle città metropolitane la disciplina dell'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi loro spettanti.

Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi.

Art. 6

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 118 - La regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Art. 7

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 119 - Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nell'ambito delle leggi dello stato.

Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane hanno risorse autonome. La legge dello stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi generali determinati con legge dello stato. Possono disporre dei proventi di addizionali e sovraimposte su tributi erariali e di compartecipazioni al relativo gettito riferibile al loro territorio.

Per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinate regioni, province, comuni e città metropolitane.

Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello stato. Essi possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È escluso ogni garanzia dello stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 8

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente;

Art. 120 - La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato, previo assenso del governo nei casi e con le forme disciplinate da legge dello stato.

La regione, nelle materie di sua competenza, provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedure stabilite da legge dello stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza; partecipa, nelle forme e con le modalità stabilite con legge dello stato, alla formazione degli atti dell'Unione europea.

Art. 9

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 121 - Ciascuna regione ha uno statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento in armonia con la Costituzione.

Lo statuto è predisposto dal consiglio regionale, integrato dai presidenti delle province, dai sindaci dei comuni capoluogo e da altri sindaci eletti dai sindaci della regione in modo che, complessivamente, il numero dei rappresentanti delle autonomie territoriali sia pari a quello dei componenti il consiglio regionale. Alla sua approvazione finale provvede il consiglio regionale, nella sua composizione ordinaria, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Lo statuto approvato è sottoposto a referendum popolare e non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli.

Art. 10

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 122 - Lo statuto disciplina:

a) la forma di governo della regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'assemblea regionale, il governo regionale e il presidente della regione;
b) la composizione e il funzionamento del consiglio delle autonomie locali;
c) i casi, le forme e le modalità di scioglimento anticipato dell'assemblea;
d) la formazione delle leggi e degli atti normativi della regione, con particolare riferimento alla partecipazione a. essi delle province, dei comuni e delle città metropolitane;
e) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di referendum;
f) i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.

L'assemblea regionale è eletta per cinque anni.

Il presidente della regione, salvo che lo statuto regionale disponga altrimenti, è eletto a suffragio universale e diretto; in tal caso, il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta.

Con decreto motivato del presidente della repubblica sono disposti lo scioglimento dell'assemblea regionale e la rimozione del presidente della regione che abbiamo compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Il decreto è emanato sentita una commissione di deputati e senatori costituita per le questioni regionali nei modi stabiliti con legge dello stato.

Art. 11

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 123 - Presso ogni regione è istituito il consiglio delle autonomie locali, regolato dallo statuto.

Del consiglio fanno parte, in numero complessivo non superiore a quello dei componenti l'Assemblea regionale, i presidenti delle province, i sindaci dei comuni capoluogo e altri sindaci della regione scelti nei modi indicati dallo statuto.

Il consiglio delle autonomie locali si esprime su:

a) le modifiche dello statuto;
b) il bilancio di previsione e il rendiconto consultivo;
c) le leggi in materia di ordinamento e di funzioni degli enti territoriali;
d) le norme e gli atti in materia di ripartizione delle risorse e dei trasferimenti regionali;
e) gli altri provvedimenti eventualmente indicati dallo statuto.

Art. 12

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 124 - Il governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione ovvero violi la Costituzione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello stato leda la sfera di competenza della regione stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Art. 13

1. Il primo comma dell'artico10125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Gli atti delle regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

Art. 14

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 126 - La legge dello stato istituisce, presso ciascuna regione, il consiglio regionale di giustizia. I consigli sono composti per due terzi da giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nella regione e per un terzo da avvocati e rappresentanti delle comunità locali eletti dall'assemblea regionale.

Spettano al consiglio regionale di giustizia, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le nomine e le revoche, le assegnazioni, i provvedimenti disciplinari e gli altri provvedimenti concernenti lo stato dei giudici di pace. Spettano altresì al consiglio regionale di giustizia l'organizzazione e funzionamento degli uffici dei giudici di pace.

Gli uffici dei giudici di pace, la loro circoscrizione e la relativa pianta organica sono stabiliti dalla legge regionale.

Gli altri uffici giudiziari sono istituiti e soppressi con le modalità stabilite da legge dello stato, sentita comunque la regione interessata..

Art. 15

1. L'articolo 127 della costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 127- I deputati regionali non possono appartenere contemporaneamente a più assemblee regionali, né a un assemblea regionale e al parlamento nazionale o europeo.

I deputati regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Art. 16

1. L'articolo 128 della costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 128- Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative, salvo che sia diversamente disposto con legge per assicurarne l'esercizio unitario.

Art. 17

1. L'articolo 129 della Costituzione è sostituito dal seguente.

Art. 129. Per i comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati in zone montane, la legge promuove l'esercizio, anche parziale, delle funzioni mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai comuni.

Art. 18

1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 130 - Gli atti delle province, dei comuni e delle città metropolitane non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

Art. 19

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 131 - Le regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige/Sud Tirol, Umbria, Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste e Veneto.

Forme e condizioni particolari di autonomia possono essere stabilite anche per le regioni a statuto ordinario, con legge approvata su iniziativa della regione interessata, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 117, 118 e 119.

La legge è approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle camere, sulla base di intesa con la regione interessata ed è sottoposta a referendum, limitato ai cittadini elettori della regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 20

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 132 - Con legge costituzionale, sentite le rispettive assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle regioni interessate espressa mediante referendum si può disporre la fusione di regioni esistenti.

Con la legge costituzionale, sentita l'assemblea regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione delle regioni interessate espressa mediante referendum, si può modificare la denominazione delle regioni esistenti e si possono creare nuove regioni. Ciascuna delle regioni create a seguito di mutamenti territoriali deve avere una popolazione non inferiore a un milione di abitanti.

Con legge dello stato, sentite le rispettive assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei comuni interessati espressa mediante referendum, si può consentire che comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione e aggregati a un'altra.

Con legge regionale con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei comuni interessati espressa mediante referendum si possono istituire nuovi comuni per scorporo da comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dallo stato. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione..

Art. 21

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 133 - Con legge di ciascuna regione interessata, su iniziativa delle province o di almeno dieci comuni o città metropolitane, si possono istituire nuove province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nei limiti stabiliti dalla legge dello stato.



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