DdL n. 2967 as

Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori
SALVATO e CAPALDI

 

CAPO I

ISTITUZIONE DELLO PSICOLOGO SCOLASTICO

 

Art. 1.

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura dello psicologo scolastico al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore.

Art. 2.

1. Lo psicologo instaura con lo studente un rapporto professionale individuale.
2. Lo psicologo partecipa, al pari degli altri insegnanti, agli organi collegiali della scuola ed in particolare al collegio dei docenti, ai consigli di classe e d'istituto, all'assemblea degli insegnanti .
3. Il direttore didattico o il preside possono avvalersi della consulenza e del parere dello psicologo.

Art. 3.

1. Lo psicologo scolastico svolge le seguenti funzioni:

a) informazione rivolta agli studenti su temi riguardanti lo sviluppo psicologico dell'età evolutiva;
b) rapporto individuale con ogni allievo per il sostegno alla formazione della sua personalità;
c) individuazione di soggetti con problemi di ordine psicologico e loro sostegno e assistenza;
d) collaborazione con gli insegnanti di sostegno;
e) consulenza e informazione rivolta agli insegnanti sugli aspetti psicologici relativi alla fascia d'età dei loro alunni;
f) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per lo sviluppo dei figli ed il rapporto genitori-figli.

Art. 4.

1. Lo psicologo accede a tutte le informazioni in possesso della scuola relative allo studente.
2. Lo psicologo puó convocare i genitori, effettuare visite ed organizzare colloqui con la famiglia e con ogni altra persona ritenga significativa per lo sviluppo dell'interessato, anche senza il tramite della direzione scolastica.

Art. 5.

1. La famiglia puó chiedere l'intervento dello psicologo in ogni momento della vita scolastica dell'interessato.

Art. 6.

1. Alla fine di ogni trimestre o quadrimestre, lo psicologo elabora un profilo per ogni studente. Tale profilo viene inviato a tutti gli insegnanti della classe e puó contenere anche suggerimenti psicopedagogici.

Art. 7.

1. Lo psicologo di classe ha diritto di voto nella valutazione degli alunni.

Art. 8.

1. Possono accedere alla professione di psicologo scolastico i laureati nei seguenti indirizzi:

a) psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
b) psicologia clinica;

2. Le Facoltà possono integrare il piano di studi degli indirizzi di cui al comma 1 con discipline necessarie all'attuazione della presente legge.

Art. 9.

1. Il Ministero della pubblica istruzione emana appositi bandi di concorso per il reclutamento degli psicologi scolastici.
2. L'attività dello psicologo scolastico si svolge in 35 ore settimanali.

Art. 10.

1. Lo stipendio dello psicologo scolastico, fatte salve le migliori condizioni definite in sede contrattuale, è pari a quello dello psicologo presente nelle istituzioni ospedaliere.

 

CAPO II

TRIENNIO DI SPERIMENTAZIONE

 

Art. 11.

1. Il Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'anno scolastico 1998-1999, organizza una sperimentazione scolastica, interessante almeno 10.000 studenti, della durata di tre anni, destinata alla istituzione dello psicologo scolastico.
2. Nell'ambito della sperimentazione di cui al comma 1, nella scuola dell'obbligo e nella scuola secondaria superiore è prevista la presenza di uno psicologo ogni ottanta alunni.
3. Nella scuola dell'infanzia viene nominato uno psicologo per scuola.

Art. 12.

1. Per la sperimentazione della presente legge viene istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, un Comitato scientifico di verifica, cosí composto:
a) cinque psicologi del corso di laurea in Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, eletti dagli insegnanti della materia di tutte le università italiane, nel loro seno;
b) tre docenti di pedagogia eletti con le stesse modalità;
c) un sociologo dell'educazione, eletto con le stesse modalità;
d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, che lo presiede;
e) un rappresentante di ogni regione sede di sperimentazione;
f) un rappresentante dell'Ordine degli psicologi, scelto dall'Ordine stesso.

Art. 13.

1. Compiti del Comitato scientifico di verifica sono:

a) definire i criteri di analisi comparativa sul campo, confrontando le classi in cui è stato inserito lo psicologo con altre;
b) verificare i risultati della sperimentazione e trarne le conclusioni tecnico-scientifiche;
c) formulare eventuali proposte di modifica o integrazione della presente legge.

Art. 14.

1. La sperimentazione avverrà in tre regioni italiane, privilegiando quelle che ne abbiano fatto richiesta e che siano, comunque, una del Nord, una del Centro e la terza del Mezzogiorno d'Italia.

Art. 15.

1. Entro il 15 settembre di ciascun anno della sperimentazione, il Ministro presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione della legge.

Art. 16.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dal termine della sperimentazione, un decreto legislativo istitutivo del ruolo dello psicologo scolastico, secondo i principi ed i criteri direttivi della presente legge, fatta salva la possibilità di determinare diversamente da quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, il rapporto numerico tra psicologo scolastico e alunni, sulla base delle effettive necessità emerse nel corso della sperimentazione.

Art. 17.

1. All'onere derivante dal presente disegno di legge, quantificato in 30 miliardi annui per il triennio 1998-2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.