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PROPOSTA DI LEGGE n.2839

d'iniziativa del deputato PIVETTI

Norme per un ordinamento scolastico pubblico fondato sulla libertà di educazione e di insegnamento e sull'autonomia didattica, organizzativa, finanziaria, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche

Presentata il 5 dicembre 1996

RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - Tenuto conto del concetto di gratuità di cui al secondo comma dell'articolo 34 della Costituzione, ma soprattutto dell'istruzione intesa come "bene pubblico" e come diritto individuale fondamentale; tenuto altresì conto del fatto che "oggi la scuola vive in un regime di falsa gratuità poiché la scuola viene pagata dai cittadini attraverso le tasse che lo Stato raccoglie e poi dovrebbe ridistribuire garantendo la qualità del servizio ed il riequilibrio in favore delle fasce deboli"; non dimenticando che "nella scuola opera un effetto redistributivo perverso, per cui tutti pagano un servizio usufruito da pochi, con uno squilibrio che cresce man mano che si sale verso l'alto": è sembrato opportuno individuare uno strumento di finanziamento del servizio scolastico che le famiglie fossero meglio in grado di manovrare e che potesse meglio garantire la possibilità di scelta effettiva per tutti, a partire dai meno abbienti, per rendere davvero concreto il diritto di libera scelta scolastica ed educativa. Se infatti l'istruzione è, oltre che diritto individuale, anche "bene pubblico", ne discendono alcune conseguenze:

a) è compito pubblico (cioè dello Stato-comunità, della "Repubblica") rendere effettivo per tutti su un piano di parità tale diritto;

b) non è possibile - anzi è illegittimo alla luce della Costituzione - limitare tale libertà introducendo ragioni di disparità economica;

c) è compito dello Stato-comunità, in quanto l'istruzione è "bene pubblico", sostenerne economicamente il conseguimento;

d) è necessario pensare a modi formali ed equitativi per realizzare sia la libertà di scelta sia il sostegno economico;

e) l'obiettivo del servizio è di rendere possibile per ciascuno il conseguimento del "risultato di istruzione";

f) il finanziamento pubblico deve essere indirizzato a quel risultato.

L'autonomia anche finanziaria e gestionale dei singoli istituti scolastici ed educativi, introdotta con l'articolo 4 della legge n. 537 del 1993, apre tutt'intero il servizio di istruzione ai principi della gestione di bilancio e dell'equilibrio economico tra costi e ricavi e tra costi e benefici: ogni istituzione riceve - e gestisce - tante quote di finanziamento-base quanti sono gli alunni che la frequentano. Tutto questo è prassi normale nelle scuole non statali; i principi dell'autonomia finanziaria lo estendono anche alle scuole statali. Da qui è possibile, con l'unificazione dei regimi di gestione, unificare i modi di finanziamento.

La presente proposta di legge non si configura se non del tutto strumentalmente come finanziamento alle scuole in quanto tali: esso è, invece, l'espressione di un auto-finanziamento da parte della comunità nazionale del conseguimento del bene pubblico istruzione e, in specie, da parte delle famiglie, del diritto personale individuale al conseguimento della istruzione come capitale da utilizzare per adempiere al dovere di cui all'articolo 4, secondo comma, della Costituzione. La singola istituzione - statale e non statale - non è destinataria del finanziamento se non in maniera strumentale; essa è in realtà lo strumento di cui il cittadino si serve per conseguire la propria istruzione.

Da qui la libertà di scelta; da qui la totale indifferenza della configurazione giuridica e dell'appartenenza patrimoniale delle singole istituzioni, da qui la necessità, che, semplicemente, le scuole siano approvate o "legalmente riconosciute" o - meglio ancora - ottengano il riconoscimento della "parità". Ciò si verifica se sono certificati precisi ed oggettivi standard formativi con riferimento al momento della conclusione di ogni ciclo scolastico, nonché precisi ed oggettivi standard istituzionali relativi agli strumenti (risorse materiali e risorse umane) da adibire per il conseguimento del minimo risultato di istruzione previsto per ogni ciclo scolastico.

In quest'ottica, la proposta di legge vuole dare risposta anche all'esigenza di un sistema scolastico pubblico attuato con il concorso di ogni risorsa strutturale ed umana possibile sul territorio, sia essa di origine statale e non statale, in grado di concorrere al soddisfacimento delle esigenze delle famiglie e all'effettivo esercizio delle loro responsabilità in ordine al diritto di scelta dell'istituzione scolastica a cui iscrivere i propri figli.

Da qui anche una articolazione dei diritti-doveri inerenti le scuole non statali che intendono aderire al sistema di istruzione pubblica, il tutto in un quadro di ammodernamento del servizio istituzionale scolastico che privilegi l'attenzione alle persone dell'alunno e del docente, prima ancora che alle strutture e che garantisca sia la libertà di insegnamento che la libertà di educazione, anche in risposta ai richiami del dettato costituzionale (articolo 33, quarto comma), della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 19 giugno 1958, della risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 1984, la quale - dopo aver chiamato in causa l'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'articolo 2 del Protocollo addizionale della Convenzione europea del 20 marzo 1952 - conferma i seguenti principi:

a) il diritto alla libera scelta della scuola per i figli da parte dei genitori;

b) il compito dello Stato di consentire la presenza di scuole statali e non statali all'uopo necessarie ed equiparabili;

c) l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile il diritto alla libertà di insegnamento "anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie ... in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti statali corrispondenti".

La presente proposta di legge intende, quindi, promuovere una politica unitaria circa l'autonomia di scuole statali e di scuole non statali, in un contesto di salvaguardia del pluralismo scolastico delle istituzioni e di orientamento circa il rafforzamento della autonomia di enti e privati, in continuità ed in approfondimento della prospettiva individuata dall'articolo 4 della legge n. 537 del 1993.

La presente proposta di legge consta di 19 articoli suddivisi in tre capi.

Il primo capo è dedicato alla autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo e comprende gli articoli da 1 a 13. All'articolo 1 sono definiti gli obiettivi del sistema di istruzione; all'articolo 2 sono individuate le strutture che concorrono alla realizzazione del sistema; all'articolo 3 sono definiti i principi ed i termini della autonomia delle istituzioni scolastiche; all'articolo 4 i termini della autonomia didattica; all'articolo 5 i termini della autonomia organizzativa; all'articolo 6 i termini della autonomia di ricerca e sviluppo. Negli articoli 7, 8 e 9 sono predisposte norme per la organizzazione dei progetti di istituto. Nell'articolo 10 sono individuati i termini per la determinazione degli standard e la certificazione dei titoli; nell'articolo 11 sono definite le modalità per la organizzazione delle reti di scuole.

Il secondo capo, negli articoli da 12 a 17 affronta le questioni attinenti le risorse finanziarie, il patrimonio e la gestione. Il terzo capo, con gli articoli, 18 e 19, detta norme di attuazione e norme finali per la messa in funzione del nuovo sistema.

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

AUTONOMIA DIDATTICA, ORGANIZZATIVA, DI RICERCA E SVILUPPO

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Obiettivi del sistema di istruzione).

1. Il sistema di istruzione, nel quadro delle finalità indicate dalla legge, svolge le seguenti funzioni:

a) contribuisce allo sviluppo umano, culturale, civile e professionale dei giovani;

b) definisce e realizza, nell'ambito dei piani di studio previsti dall'ordinamento, gli obiettivi educativi e formativi per ciascun grado, ordine, tipo ed indirizzo di scuola e di istituto;

c) determina gli standard per i diversi livelli di istruzione, certifica i titoli di studio e ne garantisce la validità;

d) promuove l'orientamento scolastico e concorre alla promozione dell'orientamento professionale;

e) concorre alla formazione permanente degli adulti;

f) promuove l'evoluzione qualitativa dell'offerta educativa e formativa ed il costante adeguamento degli obiettivi allo sviluppo sociale, civile ed economico del Paese, anche mediante accordi con i soggetti del mondo del lavoro e della produzione;

g) realizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro della libertà d'insegnamento e di apprendimento, tenendo conto altresì del ruolo educativo svolto dalla famiglia;

h) promuove ed assicura la costante valutazione dell'azione educativa e formativa in relazione agli obiettivi da raggiungere;

i) promuove i raccordi internazionali volti a favorire la partecipazione alla più generale evoluzione dei processi educativi e formativi;

l) promuove, nell'ambito dell'Unione europea e in attuazione del principio della sussidiarietà, lo sviluppo della dimensione europea dell'istruzione e favorisce la partecipazione ai programmi ed alle altre azioni di cooperazione comunitaria.

Art. 2.

(Strutture che concorrono alla realizzazione del sistema).

1. Fanno parte del sistema di istruzione nazionale gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, tipo ed indirizzo, statali e non statali, che garantiscono gli standard di cui all'articolo 10.

2. Le scuole non statali e materne, primarie e secondarie istituite o gestite in qualsivoglia forma istituzionale da enti pubblici o privati, da formazioni sociali giuridicamente costituite e da privati, che intendono far parte del sistema di istruzione disciplinato dalla presente legge, devono presentare, all'inizio di ogni ciclo, richiesta scritta al Ministero della pubblica istruzione corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) esistenza di apposito statuto della scuola da cui risultino la titolarità della gestione, la struttura istituzionale, le finalità educative e formative specifiche, l'organizzazione degli studi, gli organi di governo della scuola, l'attivazione di organismi collegiali di partecipazione democratica alla gestione scolastica;

b) conformità dei titoli di studio e di abilitazione del personale direttivo e docente a quanto previsto dalla normativa vigente per il personale di scuola statale corrispondente;

c) possesso da parte degli alunni di un titolo di studio valido per l'iscrizione alle classi frequentate;

d) formazione delle classi secondo un numero minimo e massimo di alunni rapportato alla media degli alunni delle corrispondenti scuole statali del distretto;

e) idoneità dei locali secondo le disposizioni vigenti;

f) disponibilità di attrezzature rispondenti al tipo di scuola attivato;

g) regolamentazione normativa ed economica del personale addetto secondo le prescrizioni di legge e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

h) possesso da parte del gestore o del legale rappresentante dell'ente gestore, nonché da parte del personale direttivo e docente, dei requisiti previsti dal vigente ordinamento.

3. Il Ministero della pubblica istruzione è tenuto ad emanare il decreto di riconoscimento o il provvedimento motivato di diniego, entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta; decorso tale termine, l'eventuale silenzio del Ministero è considerato come accoglimento della domanda, e dunque la richiesta di adesione al sistema di istruzione pubblico è ritenuta accolta. E' fatto salvo il diritto da parte dell'interessato di ricorrere contro il provvedimento negativo. La scuola, così riconosciuta, cessa di far parte del sistema di istruzione per il venir meno dei requisiti di cui al comma 2 in seguito a mancato rinnovo della richiesta di adesione; per comprovate e persistenti carenze di uno o più dei requisiti sopra elencati; per gravi inadempienze o irregolarità di gestione accertate sulla base delle relazioni degli organi di controllo previsti dalla vigente normativa.

4. Alle scuole non statali di cui al comma 2 sono riconosciute:

a) la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti, degli esami sostenuti, compresi quelli di accesso ad ogni ordine e grado di scuola statale, e dei titoli rilasciati dalla scuola medesima;

b) la possibilità di realizzare progetti di ricerca, innovazione e sperimentazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, progetti assistiti in conformità a piani didattici nazionali predisposti dal Ministero della pubblica istruzione, altri progetti-pilota elaborati in sede di Unione europea o concordati fra Stato e regioni anche per facilitare la transizione scuola-lavoro;

c) la piena libertà scolastica nell'ambito del dettato costituzionale e della vigente legislazione assicurata dal rispetto dell'autonomia, delle proprie finalità e caratteristiche, dalle strutture e dai programmi coerenti con tali finalità, dalla scelta del personale che condivida le finalità educative della scuola indicate dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e che ne assicuri la corretta attuazione;

d) le facilitazioni tariffarie e fiscali nella misura e con le medesime modalità stabilite per le corrispondenti scuole statali; le provvidenze disposte dagli enti pubblici a favore dell'utenza del servizio scolastico anche al fine della piena realizzazione del diritto allo studio; le medesime condizioni previste dalla legislazione vigente per le corrispondenti scuole statali in ordine agli adempimenti relativi al riconoscimento, al funzionamento e alla vigilanza; le ulteriori agevolazioni previste dalla vigente normativa per particolari forme istituzionali eventualmente adottate quali cooperative, fondazioni, o altre istituzioni.

Art. 3.

(Autonomia delle istituzioni scolastiche).

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, gli istituti o scuole di ogni ordine e grado, tipo e indirizzo di cui all'articolo 2, hanno personalità giuridica e sono ordinati secondo i principi di autonomia didattica, di ricerca e sviluppo, organizzativa e finanziaria fissati dallapresente legge.

Art. 4.

(Autonomia didattica).

1. Per il perseguimento degli obiettivi e nel rispettodegli standard di cui all'articolo 1, ciascuna scuola o istituto aderente al sistema realizza la propria autonomia didattica attraverso:

a) la specificazione e l'integrazione degli obiettivi educativi e formativi nazionali, in relazione anche alle esigenze correlate alla dimensione regionale o locale ed ai bisogni specifici di formazione delle varie categorie di utenti;

b) l'organizzazione e l'adeguamento dei contenuti sulla base di una programmazione didattica e curriculare che, in relazione agli obiettivi da perseguire, tenga conto dei livelli iniziali degli studenti, delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico, al fine di favorire l'efficacia dei processi educativi e formativi;

c) la ricerca, la scelta, l'organizzazione o l'utilizzazione dei metodi e degli strumenti didattici; ivi compresi i libri di testo, in coerenza con gli obiettivi da conseguire;

d) l'organizzazione dell'attività didattica anche per moduli che preveda nell'anno scolastico o nel ciclo degli studi:

1) una diversa distribuzione temporale dei contenuti delle singole discipline;

2) una distribuzione flessibile dell'orario settimanale complessivo e dei singoli insegnamenti, fermo restando, quanto al primo, l'articolazione in media in cinque giorni settimanali e, quanto ai secondi, il rispetto del monte ore annuale di ciascuna disciplina;

3) la creazione di percorsi formativi che coinvolgano più discipline;

e) la progettazione e la realizzazione di percorsi didattici che prevedano lo svolgimento di insegnamenti opzionali o aggiuntivi, nell'ambito degli spazi di flessibilità indicati nei rispettivi ordinamenti, per il miglior raggiungimento degli obiettivi formativi e nei limiti delle disponibilità finanziarie e di personale;

f) la progettazione e la realizzazione di percorsi destinati agli adulti, che possano prevedere il riconoscimento di crediti formativi maturati anche sul lavoro e il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione, al fine di consentire la personalizzazione dei curriculi;

g) la progettazione e la realizzazione, nell'ambito di accordi quadro da stipularsi tra le regioni o gli enti da esse delegati e l'amministrazione scolastica, di percorsi integrati tra diversi sistemi formativi per l'utilizzazione ottimale delle risorse e delle opportunità sia presenti nel territorio sia offerte dai programmi nazionali e comunitari;

h) la progettazione e l'adozione di procedure e strumenti di verifica che consentano, anche in relazione all'organizzazione modulare della didattica, la valutazione della produttività scolastica, nonché del raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi da parte degli studenti, con particolare riferimento alla prevenzione ed al superamento della dispersione, fermo restando, per le valutazioni finali, il riferimento al tipo di prove previsto dai vigenti ordinamenti;

i) ogni altra modalità che sia espressione della libertà progettuale delle scuole, purché coerente con gli obiettivi e gli standard formativi fissati per ciascun grado, ordine, tipo o indirizzo, di scuola o istituto.

Art. 5.

(Autonomia organizzativa).

1. L'autonomia organizzativa è finalizzata all'erogazione dei servizi ispirati ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelte, partecipazione, efficienza ed efficacia. I relativi modelli sono conformati a criteri di flessibilità, di coordinamento e di integrazione delle risorse e devono essere funzionali alle dimensioni dell'istituto, alla diversificazione dei servizi erogati, all'introduzione di tecnologie innovative ed alle esigenze connesse ai rapporti con il contesto esterno.

2. L'autonomia organizzativa si esplica nei seguenti ambiti:

a) articolazione degli organi collegiali, ed in particolare del collegio dei docenti, secondo modelli organizzativi idonei a facilitare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

b) creazione di strutture di supporto alla progettazione formativa ed alla valutazione del servizio erogato, con specifico riferimento al progetto di istituto, secondo criteri mirati alla utilizzazione e valorizzazione delle risorse professionali disponibili, sia interne che esterne, in particolare nell'ambito del servizio ispettivo;

c) articolazione, ove non già previsto dai vigenti ordinamenti, dei cicli formativi in classi o gruppi o altri moduli organizzativi, ferme restando le dotazioni di organico disponibili;

d) realizzazione di attività formative e di prestazioni di servizi utili a terzi, finanziate con le risorse erogate da terzi, che siano compatibili con l'attività didattica;

e) l'eventuale utilizzazione dei locali, delle strutture e dei laboratori, al di fuori delle ore destinate alla didattica, in relazione alle esigenze espresse dalla comunità scolastica e locale;

f) disciplina, nel rispetto del calendario scolastico determinato in ogni regione, delle modalità di organizzazione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, dell'orario di lezione giornaliero e di apertura della scuola in relazione alle attività programmate, della durata effettiva di ogni unità di lezione, fermi restando per i docenti gli obblighi di servizio per attività di insegnamento previsti dalle norme contrattuali;

g) individuazione ed attribuzione al personale docente di specifiche funzioni di referenza, collaborazione, di coordinamento o di altre connesse ai servizi erogati;

h) vigilanza degli alunni e della loro frequenza, con particolare attenzione alle situazioni di disagio individuale;

i) disciplina dei rapporti tra scuola e famiglia;

l) collegamenti funzionali, anche attraverso una razionale utilizzazione del personale, tra l'ufficio di direzione o di presidenza e i plessi, le succursali, le scuole coordinate e le sezioni staccate, in relazione ai servizi didattici, amministrativi e tecnici.

3. Le scuole o istituti possono operare attraverso accordi o convenzioni con altre istituzioni scolastiche, anche di ordine e grado diversi, con enti locali e con altri soggetti pubblici e privati.

4. Le scuole o istituti possono altresì aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la promozione di progetti mirati in funzione al riequilibrio a favore di aree dove esistano specifiche situazioni di svantaggio sociale, economico e culturale.

5. Con apposito regolamento interno di istituto sono definiti i criteri e le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa. Il regolamento è adottato dal consiglio di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dal comitato dei genitori, dal comitato degli studenti e dal collegio dei docenti.

Art. 6.

(Autonomia di ricerca e sviluppo).

1. L'autonomia di ricerca e sviluppo è finalizzata a sostenere i processi di innovazione del sistema, attuati ai vari livelli territoriali, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa.

2. L'aggiornamento culturale e professionale, la ricerca didattica, la progettazione degli interventi formativi, la sperimentazione delle tecnologie didattiche, l'acquisizione di documentazione e la valutazione dei processi e dei risultati formativi sono aspetti essenziali dell'esercizio della professionalità docente attraverso i quali si esplica l'autonomia di ricerca e sviluppo, che costituisce uno strumento significativo per il miglioramento della qualità del servizio scolastico.

3. Ai fini di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche promuovono scambi di esperienze e di informazioni nell'ambito delle specifiche azioni comunitarie e di quelle coordinate dagli organi del sistema di valutazione.

4. A livello di reti di scuole sono costituiti, nell'ambito di una programmazione provinciale promossa dal provveditore agli studi, laboratori territoriali di ricerca e sviluppo in collegamento con gli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE), università e soggetti pubblici e privati, che per esperienza e competenza possano offrire qualificati servizi. I laboratori territoriali svolgono, in particolare, il ruolo di centri per:

a) la formazione in servizio del personale scolastico;

b) la documentazione secondo standard da definire a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche in rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;

c) l'assistenza alla progettazione formativa ed alla valutazione.

5. A livello di scuola od istituto, l'autonomia di ricerca e sviluppo è finalizzata soprattutto a sostenere:

a) il pieno raggiungimento degli standard formativi definiti a livello nazionale;

b) la dimensione collegiale ed organizzativa dell'attività docente;

c) la personalizzazione degli insegnamenti e degli apprendimenti, per prevenire e contenere la dispersione scolastica ed il disagio giovanile, nell'ambito delle attività previste dal progetto educativo di istituto;

d) lo sviluppo dell'organizzazione modulare della didattica, anche per facilitare i rientri formativi degli adulti.

6. Per l'attuazione delle attività previste nel presente articolo possono essere stipulati accordi e onvenzioni con gli IRRSAE, università e soggetti pubblici e privati, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, ivi comprese quelle comunitarie.

Art. 7.

(Progetto di istituto)

1. Nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 1, ciascuna scuola o istituto programma la propria attività per cicli formativi attraverso il progetto complessivo quale documento che esplicita, anche all'esterno, l'offerta formativa e le relative strategie, in relazione ai bisogni, alle domande ed agli obiettivi di formazione.

2. Il progetto di istituto, che evidenzia l'identità educativa e formativa di ciascun istituto o scuola, contiene i seguenti elementi:

a) le tipologie dei percorsi formativi offerti;

b) le modalità attraverso cui garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi determinati a livello nazionale;

c) l'eventuale ampliamento del piano curriculare degli studi con insegnamenti alternativi o aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);

d) gli ambiti di flessibilità curriculare, anche in relazione ad obiettivi connessi ad esigenze locali;

e) la periodizzazione interna del calendario scolastico e delle valutazioni;

f) le modalità di organizzazione delle attività didattiche, con particolare riferimento ai criteri di flessibilità e modularità;

g) le procedure di valutazione, finalizzate anche a promuovere le capacità di autovalutazione degli studenti;

h) l'indicazione delle iniziative finalizzate a garantire pari opportunità agli studenti e di riequilibrio delle situazioni di disagio e di svantaggio;

i) le eventuali offerte aggiuntive di opportunità culturali e formative finalizzate all'integrazione curriculare;

l) l'eventuale realizzazione di attività formative e di prestazione dei servizi, autofinalizzati, utili a terzi;

m) le eventuali attività finalizzate alla formazione continua e al rientro degli adulti nei sistemi formativi;

n) le eventuali attività da svolgere in collegamento con altre scuole, anche nell'ambito di reti transnazionali;

o) l'eventuale utilizzazione dei locali, delle attrezzature e dei laboratori, al di fuori delle ore destinate alla didattica;

p) l'individuazione delle risorse occorrenti e delle modalità di acquisizione e di organizzazione delle medesime, da determinare per ciascun esercizio finanziario;

q) l'indicazione di eventuali servizi specifici quali quello di mensa o di trasporto;

r) le modalità di comunicazione con le famiglie e con l'utenza in genere;

s) ogni altro elemento formativo caratterizzante.

Art. 8.

(Definizione del progetto di istituto)

1. Il consiglio di istituto fissa annualmente, per ciascun ciclo formativo, gli indirizzi generali del progetto di istituto, sulla base delle risultanze di una conferenza che, procedendo dalla valutazione dell'attività svolta nel precedente anno scolastico, opera la ricognizione delle esigenze formative espresse da tutte le componenti e delle risorse disponibili.

2. In coerenza con gli indirizzi generali fissati dal consiglio di istituto, il collegio dei docenti, attraverso le strutture di supporto ed i moduli organizzativi nei quali è articolato, anche sulla base delle proposte dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe, elabora il progetto.

3. Il coordinatore amministrativo può partecipare alle riunioni del collegio dei docenti destinate all'elaborazione ed alla definizione del progetto, con funzione consultiva in ordine ai problemi organizzativi e finanziari derivanti dall'attuazione del progetto stesso.

4. Sulla proposta del collegio dei docenti, il consiglio di istituto delibera l'adozione del progetto, motivando eventuali decisioni negative o modifiche rispetto alle richieste espresse dalle varie componenti ed evidenziando le attività che richiedono l'assegnazione di risorse professionali e finanziarie aggiuntive.

5. Il progetto di istituto è inviato al provveditore agli studi per l'approvazione qualora comporti l'attribuzione di risorse professionali e finanziarie aggiuntive. Il progetto di istituto è altresì sottoposto alla valutazione di un apposito comitato tecnico-scientifico e diviene efficace se entro trenta giorni dal ricevimento non è formulata una motivata richiesta di riesame.

Art. 9.

(Valutazione del progetto di istituto).

1. A conclusione di ciascun ciclo, il progetto di istituto è valutato dal consiglio di istituto, sulla base di specifiche relazioni presentate dal collegio dei docenti, dal comitato degli studenti e da quello dei genitori, in merito ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

2. L'attività complessiva svolta, i risultati raggiunti, anche con riferimento agli standard formativi definiti a livello nazionale, i metodi seguiti, le risorse e gli esiti della valutazione del progetto di istituto, nonché l'apprezzamento da parte degli utenti, sono illustrati dal preside o dal direttore didattico, con un ocumentato rapporto annuale da presentare in una apposita conferenza, alla quale sono invitate a partecipare tutte le componenti che hanno formulato le indicazioni sul piano.

Art. 10.

(Determinazione degli standard e certificazione dei titoli).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati, in relazione a ciascun grado, ordine, tipo e indirizzo di scuola o istituto:

a) gli standard formativi con riferimento al momento della conclusione di ogni ciclo scolastico. Gli standard definiti, che sono soggetti di periodica revisione, costituiscono i parametri sia per l'autovalutazione degli istituti, sia per il sistema nazionale di valutazione, sia per gli esami finali;

b) le modalità di certificazione dei titoli di studio, in modo da rendere trasparenti le competenze da acquisire a conclusione di ciascun ciclo di studi;

c) gli spazi di flessibilità, coerenti con gli obiettivi generali, per la realizzazione dei percorsi opzionali o aggiuntivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4;

d) i criteri e le modalità di valutazione dei segmenti formativi svolti dagli alunni al di fuori della classe o dell'istituto scolastico di appartenenza.

2. Il regolamento di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

(Reti di scuole).

1. Al fine di svolgere con maggiore efficacia funzioni e servizi determinati o per progetti di interesse comune, sulla base di definiti obiettivi, anche nell'ambito di programmi locali, nazionali o trasnazionali, possono essere realizzate, previa delibera del consiglio di istituto, forme di coordinamento delle attività delle scuole, che comportano l'integrazione delle rispettive risorse professionali, finanziarie e strumentali, attraverso idonee modalità organizzative definite in relazione allo specifico progetto.

2. Le convenzioni o gli accordi stipulati dalle singole istituzioni per costituire reti di scuole, in relazione a progetti definiti, devono essere comunicati al provveditore agli studi e divengono esecutivi se, entro trenta giorni, non vengono formulati, per il riesame da parte dell'istituto, rilievi di legittimità o concernenti la coerenza con gli obiettivi formativi.

3. Il provveditore agli studi promuove, sentite le associazioni dei genitori riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali maggiormente rappresentative, ed il consiglio scolastico provinciale, forme di aggregazione tra istituzioni scolastiche, finalizzate a configurare la dimensione ottimale per la gestione degli organici e del personale, rispettando le identità culturali, educative e formative di ciascuna, e privilegiando in ogni caso le aggregazioni che hanno gli stessi obiettivi formativi.

4. Anche al di fuori delle ipotesi previste dai commi 1, 2 e 3, possono essere promossi accordi di programma per il coordinamento di attività di comune interesse, che coinvolgano, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni dell'utenza e del volontariato.

Capo II

RISORSE FINANZIARIE, PATRIMONIO E GESTIONE

Art. 12.

(Autonomia finanziaria).

1. Le istituzioni scolastiche ed educative organizzano e amministrano le entrate e le spese nello svolgimento delle attività didattiche ed amministrative al fine del conseguimento degli obiettivi definiti nel progetto di istituto.

2. Le entrate comprendono:

a) entrate da trasferimenti costituite:

1) dal contributo finanziario ordinario, previsto secondo le modalità di cui all'articolo 14, per il funzionamento amministrativo e didattico, e per il pagamento degli assegni principali ed accessori al personale direttivo, docente e non docente;

2) dal contributo statale perequativo a sostegno delle situazioni particolari di squilibrio territoriale;

3) da altri conferimenti statali, annuali o pluriennali, per specifiche finalità;

4) da erogazioni delle regioni e degli enti locali, comprese quelle finalizzate all'assistenza scolastica ed alla realizzazione del diritto allo studio;

5) da finanziamenti per partecipazioni a progetti comunitari o internazionali;

b) entrate contributive costituite:

1) dai proventi di tasse di iscrizione e frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di tasse di esame e di diploma, di contributi degli alunni;

2) dai proventi di contributi di soggetti pubblici e privati, compreso il finanziamento di progetti mirati e borse di studio;

c) entrate diverse costituite:

1) da proventi per convenzioni con enti locali e con terzi, aventi ad oggetto prestazioni di servizi o utilizzazione di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità dell'istituto;

2) da proventi per vendita di prodotti di lavorazione ed esercitazioni;

3) da proventi derivanti dell'impiego o alienazione di beni patrimoniali di cui la scuola ha la proprietà, da redditi patrimoniali;

4) da finanziamenti derivanti da convenzioni con altre scuole, anche di ordine e grado diverso, per l'esercizio associato di servizi o attività comuni, comprese iniziative di aggiornamento del personale dipendente;

5) da donazioni, eredità, legati;

6) da acquisizioni derivanti da forme di autofinanziamento compatibili con gli obiettivi formativi della scuola.

3. Le spese comprendono:

a) l'area delle spese obbligatorie per stipendi ed assegni accessori al personale dipendente e relativi oneri

riflessi, per imposte e tasse;

b) l'area delle spese per il funzionamento amministrativo e didattico;

c) l'area delle spese per la realizzazione di progetti e programmi mirati;

d) l'area delle spese per servizi svolti da terzi o in forma associata con altre scuole, anche di ordine e grado diverse;

e) l'area delle spese in conto capitale.

4. L'accettazione di legati o donazioni è soggetta alla sola autorizzazione del provveditore agli studi, previa acquisizione, per i beni mobili ed immobili, della valutazione del servizio tecnico erariale del Ministero delle finanze territorialmente competente. Per i beni mobili di modesto valore e, comunque, fino a concorrenza di lire 10 milioni, nonché per le somme di denaro, si prescinde dalla predetta autorizzazione.

5. Gli atti di donazione a favore delle istituzioni scolastiche ed educative sono esenti dal pagamento di imposte e tasse di qualunque tipo.

6. Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di legati si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di avviso ai successibili, di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive modificazioni.

7. Salvo il regime di entrate per trasferimenti a destinazione vincolata, le istituzioni scolastiche ed educative esplicano l'autonomia nella programmazione delle risorse acquisibili e nella loro destinazione dell'assolvimento delle finalità istituzionali, secondo le decisioni deliberate in sede di approvazione del bilancio.

8. L'esplicazione dell'autonomia finalizzata e gestionale persegue la piena realizzazione degli obiettivi di istituto, in conformità dei principi di corretta ed economica gestione delle risorse, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

9. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, redatto in termini di competenza. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

Formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale e relativi riscontri sono disciplinati con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 13.

(Stanziamenti, contributi e conferimenti statali).

1. Gli stanziamenti, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a), numero 1), per il funzionamento amministrativo e didattico, e per il pagamento degli assegni principali ed accessori del personale dirigente, docente e non docente, delle istituzioni scolastiche ed educative previsti nel bilancio dello Stato, sono annualmente assegnati dal Ministero della pubblica istruzione ai provveditorati agli studi e da questi ultimi alle istituzioni scolastiche.

2. Il contributo perequativo, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a), numero 2), rapportato al numero degli alunni, è ripartito tenendo conto delle seguenti situazioni di eventuali squilibri territoriali:

a) squilibri connessi a situazioni di disagio, di svantaggio, di abbandono scolastico e di devianza minorile;

b) squilibri relativi ai livelli di redditività delle famiglie e delle imprese;

c) squilibri relativi ai costi e all'efficacia complessiva nell'erogazione di servizi pubblici, anche in relazione a specifiche caratteristiche geografiche.

3. I conferimenti statali, annuali e pluriennali, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), numero 3), rapportati al numero degli alunni, sono stanziati, nel quadro del servizio di istruzione, per:

a) innovazioni e sperimentazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

b) interventi nei rapporti tra scuola e famiglia e tra scuola e territorio correlati alle esigenze culturali e socio-economiche dell'ambiente;

c) attività di orientamento scolastico e professionale e di raccordo tra scuola e lavoro;

d) inserimento e recupero di soggetti svantaggiati;

e) attuazione di progetti e di piani predisposti dalla Unione europea.

4. Gli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione garantiscono, compatibilmente con l'approvazione definitiva del bilancio di previsione dello Stato, l'erogazione del contributo ordinario e perequativo e la piena disponibilità delle risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario.

Art. 14.

(Determinazione del contributo di funzionamento).

1. E' riconosciuto ai genitori degli alunni o a chi ne fa le veci, il diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica ed educativa presso la quale iscrivere i propri figli; pari diritto è riconosciuto agli studenti per quanto riguarda la scelta dell'istituzione scolastica ed educativa di ordine secondario superiore.

2. Le istituzioni scolastiche ed educative ricevono il contributo di funzionamento di cui all'articolo 13 in ragione del numero degli alunni, determinato in base alle effettive iscrizioni al 31 ottobre di ogni anno, per l'anno scolastico in corso.

3. L'ammontare unitario del contributo di cui al comma 2 è stabilito annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo sulla base del costo per alunno determinato statisticamente per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario immediatamente precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico concluso il 31 agosto dell'anno immediatamente precedente, aumentato del tasso programmato di inflazione. Con le medesime modalità è stabilito il contributo annuo per studente da erogare alle università, tenuto conto delle normative di settore.

Art. 15.

(Tasse scolastiche e contributi alunni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione e frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e dalle tasse di esame e diploma sono acquisiti direttamente ai bilanci delle istituzioni scolastiche ed educative.

2. Negli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e limitatamente agli alunni frequentanti il triennio finale, il consiglio di istituto può deliberare il versamento annuale obbligatorio di contributi in misura non superiore al doppio dell'importo complessivo annuo delle tasse di iscrizione e frequenza, finalizzati esclusivamente al funzionamento amministrativo e didattico.

3. La misura dei contributi obbligatori resta ferma per almeno un intero ciclo triennale di studio. Possono essere previste forme di esonero totale o parziale e misure rapportate a fasce di reddito del nucleo familiare dello studente, per la salvaguardia del diritto allo studio.

Art. 16.

(Patrimonio).

1. Le istituzioni scolastiche ed educative sono titolari del proprio patrimonio che comprende beni immobili, beni mobili, beni materiali ed immateriali ed ogni altro diritto patrimoniale a norma del codice civile.

2. I beni già appartenenti al patrimonio dello Stato in uso alle istituzioni scolastiche che acquistano la personalità giuridica sono trasferiti al patrimonio delle istituzioni medesime, con vincolo di destinazione, ove esistente. I trasferimenti di beni immobili sono effettuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Il provvedimento costituisce titolo per la trascrizione dei beni, che avviene con esenzione da ogni onere relativo a imposte e tasse.

3. Il patrimonio è strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali e la sua gestione è svolta con criteri di economicità, trasparenza ed efficacia.

Art. 17.

(Capacità negoziale).

1. Le istituzioni scolastiche ed educative, in quanto dotate di personalità giuridica, sono centri di imputazione degli effetti giuridici prodotti dalla attività negoziale svolta ai sensi del presente articolo.

2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali ed entro i limiti di esplicazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria ad esse spettanti ai sensi della presente legge, le istituzioni scolastiche ed educative possono stipulare con soggetti esterni, pubblici e privati:

a) contratti attivi, contratti passivi per opere, acquisizione di beni e servizi, mutui e locazioni temporanee;

b) convenzioni per la gestione diretta dei servizi cui sono obbligati gli enti locali, compresa la manutenzione ordinaria, relativamente agli stabili, agli arredi ed all'attrezzatura degli edifici;

c) convenzioni per impiego di strutture e di personale della scuola nell'ambito di progetti di azioni formative, educative e culturali aperte al territorio;

d) convenzioni per lo svolgimento di servizi e l'utilizzazione di strutture, in forma consorziata con altre scuole ed al fine di realizzare l'integrazione di risorse finanziarie e strumentali;

e) contratti di diritto privato aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale rese da personale docente per attività extracurriculari. Agli oneri derivanti da tali contratti può farsi fronte entro i limiti di entrate proprie, escluso ogni impiego di entrate derivanti da trasferimenti.

3. La stipulazione di contratti e convenzioni, ad esclusione dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi, deve essere preceduta da apposita deliberazione del consiglio di istituto che indica:

a) il fine che si intende perseguire;

b) l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali;

c) la modalità di scelta del contratto, da individuare secondo le disposizioni in vigore per i contratti dello Stato.

4. Il capo di istituto, sulla base degli indirizzi generali o, nei casi previsti dal comma 3, sulla base delle specifiche deliberazioni espresse in materia dal consiglio di istituto, stipula i contratti e le convenzioni, assicurando gli adempimenti relativi alla verifica dei costi anche su base comparativa secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 9. Contratti e convenzioni sono eseguibili dalla data di stipulazione. Lo stipulante è responsabile della conformità alla deliberazione di cui al comma 3.

5. Contratti e convenzioni aventi ad oggetto le strutture o i beni del patrimonio della scuola ed eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere sottoposti, successivamente alla stipulazione, all'approvazione del consiglio di istituto. In tale caso le obbligazioni giuridiche scaturenti dal contratto o convenzione si perfezionano alla data della deliberazione collegiale di approvazione.

6. Nello svolgimento dell'attività contrattuale relativa a lavori e forniture di beni e servizi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa comunitaria vigente nell'ordinamento giuridico interno.

7. Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 9, stabilisce ogni altro adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale, nonché modalità e procedure per il controllo dei costi anche su base comparativa.

8. Schemi tipo per la stipula delle convenzioni di cui al comma 2, lettere c) e d), sono predisposti con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione. Negli schemi tipo delle convenzioni relative a prestazioni rese dal personale della scuola per conto terzi sono stabiliti i criteri generali di ripartizione dei proventi e le misure percentuali minime e massime dei compensi spettanti al personale sulla base dell'impegno lavorativo temporale e delle qualifiche di appartenenza.

Capo III

NORME DI ATTUAZIONE E NORME FINALI

Art. 18.

(Gradualità di attribuzione dell'autonomia).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, i criteri generali e i parametri di riferimento per la definizione di piani provinciali di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche. Con lo stesso decreto sono, altresì, stabiliti i tempi di realizzazione dei piani provinciali, non superiori comunque a tre anni, assicurando la necessaria gradualità nell'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. Il decreto di cui al comma 1 inoltre:

a) individua i parametri minimi e massimi di utenza necessari per raggiungere o mantenere la personalità giuridica, indicanti le possibili differenziazioni, in relazione a particolari situazioni territoriali, demografiche, sociali, culturali, linguistiche, ovvero in relazione ad indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell'ambito nazionale o regionale;

b) prevede casi in cui possono essere costituite istituzioni di istruzione secondaria polivalenti mediante l'aggregazione o l'attivazione di scuole di diverso ordine e tipo, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte;

c) prevede casi nei quali, nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle zone a rischio di devianza minorile e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche e socio-culturali possono essere istituite unità scolastiche per la formazione generale di base, comprensive di scuole materne, elementari e secondarie di primo grado;

d) assicura prioritariamente la prosecuzione del funzionamento delle scuole interne agli istituti educativi.

3. Il provveditore agli studi, sentiti gli organi collegiali territoriali competenti in materia e gli enti locali interessati, trasmette il piano provinciale al dipartimento regionale del Ministero della pubblica istruzione entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il dirigente del dipartimento regionale adotta nei successivi novanta giorni i necessari provvedimenti in conformità alle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 1, dopo aver acquisito il parere della regione, o sulla base di accordo di programma con la regione medesima, ove tempestivamente stipulato ai sensi del comma 4.

4. I dipartimenti regionali del Ministero della pubblica istruzione stipulano con le regioni accordi di programma aventi ad oggetto una distribuzione territoriale dell'offerta scolastica che garantisca un'efficace ed adeguata presenza di opportunità scolastiche, anche in relazione agli obiettivi della programmazione economica di ciascuna regione.

5. Le modalità per la definizione degli accordi di programma di cui al comma 4, i criteri generali ed i parametri di riferimento sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 19.

(Piano di razionalizzazione).

1. I piani provinciali di razionalizzazione di cui all'articolo 18 hanno l'obiettivo di assicurare alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado le dimensioni ottimali per l'efficace esercizio dei poteri di autonomia didattica, organizzativa, finanziaria, di ricerca e sviluppo disciplinati dalla presente legge.

2. I piani sono altresì finalizzati alla ridistribuzione territoriale degli insediamenti scolastici, al fine di garantire la corrispondenza tra domanda ed offerta di istruzione e di educazione da determinare in base alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche e socio-culturali del territorio, alla popolazione scolastica prevedibile, alla ripartizione degli alunni in fasce di età e di gradi di scolarità, al numero dei portatori di handicap iscritti alle singole istituzioni scolastiche, alla diffusione di scuole del medesimo grado, ordine e tipo nei diversi ambiti territoriali.

3. Le funzioni direttive ed amministrative delle unità scolastiche aggregate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere b) e c), sono unificate secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le scuole interne ad istituti di educazione statali non hanno personalità giuridica distinta dagli istituti di appartenenza e la relativa popolazione scolastica è considerata nella sua entità complessiva.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono emanate le disposizioni necessarie a raccordare l'attuazione dell'autonomia con l'elezione dei nuovi organi collegiali e con la predisposizione dei necessari strumenti amministrativo-contabili.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo teso a razionalizzare e a unificare le normative inerenti lo stato giuridico del corpo docente, con particolare riguardo:

a) ai criteri di mobilità del personale direttivo e docente, con possibilità di passaggio tra le diverse scuole statali e non statali, con la sola condizione di condividere le finalità educative della scuola a cui si chiede la destinazione, in base ad assunzione diretta e con inalterato il rispetto dei diritti previdenziali ed assistenziali, di ordinamento a ruolo e curriculari, acquisiti precedentemente;

b) al riconoscimento del servizio eventualmente prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in scuole non statali che aderiscono al sistema di istruzione pubblica, ai fini delle graduatorie e della partecipazione alle abilitazioni ed ai concorsi;

c) alle modalità di riscatto pensionistico del servizio eventualmente prestato dai soggetti di cui alla lettera b) presso le scuole non statali che aderiscono al sistema di istruzione pubblica;

d) ai criteri di ricostruzione delle carriere per il personale delle scuole non statali in conformità ai ruoli del servizio scolastico pubblico e alle facilitazioni tutte previste dalle norme attualmente in vigore per il personale delle scuole statali;

e) al riconoscimento dello stato giuridico agli insegnanti di religione impegnati nel sistema di istruzione pubblica di cui alla presente legge, al fine di garantire loro stabilità nel rapporto di lavoro e trattamento equipollente a quello garantito ai docenti delle altre discipline scolastiche.