TESTO UNIFICATO DEL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3399-3477-3554-3644-3672

Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari

Art.1

1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari, è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento. Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere banditi nuovi concorsi soltanto per posti del ruolo di cui al comma 1.
3. Ai professori ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per i professori ordinari e associati in materia di stato giuridico, fatto salvo quanto disposto ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, nonchè quelle vigenti per i ricercatori in materia di trattamento economico.
4. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa e compatibilmente con le esigenze della medesima, nonchè assicurando la piena utilizzazione del corpo docente, le strutture didattiche attribuiscono ai professori ricercatori, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di corsi di studio, con riferimento a tutte le attività in essi ricomprese, ovvero regolari attività didattiche pienamente funzionali agli obiettivi formativi di un corso di diploma, di laurea, di specializzazione o di dottorato di ricerca.
5. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca; non partecipano alle deliberazioni relative ai professori associati ed ordinari per quanto concerne la destinazione dei posti di ruolo, i trasferimenti e le questioni attinenti alle persone.
6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, ovvero in ogni caso in cui il numero dei professori ricercatori sia superiore ai componenti di una delle altre due fasce, gli statuti prevedono che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori dei casi di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce e da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento.
7. Ai professori ricercatori è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per le cariche di preside di facoltà e di rettore. I professori ricercatori hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonchè il coordinamento dei gruppi di ricerca.
8. A ciascuna delle tre fasce del ruolo dei professori universitari si accede con le procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, applicandosi per i professori ricercatori le disposizioni ivi previste per i ricercatori.
9. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà.

Art. 2

1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, danno priorità alla concessione di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché, al fine di conseguire un'equilibrata composizione del ruolo dei professori, al reclutamento di professori ordinari e associati, ai sensi della citata legge n. 210 del 1998.

Art. 3

1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per la carica di rettore.