DdL AC 7307
(Approvato dal Senato il 20 settembre 2000)

Disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il
sostegno e la valorizzazione delle attività musicali

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa la musica popolare contemporanea, aspetto fondamentale della cultura nazionale ed è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana. Per musica popolare contemporanea si intende ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e cameristica.
        2. La disciplina dell'attività musicale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e garantita dall'articolo 33 della Costituzione.
        3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge. Restano ferme le competenze attualmente riconosciute alle regioni con statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 2.

(Interventi pubblici).

        1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali:

                a) tutelano e valorizzano le attività musicali, nelle diverse tradizioni ed esperienze, e ne promuovono lo sviluppo, senza distinzioni di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca;

                b) favoriscono la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali;

                c) assicurano la conservazione del patrimonio storico della musica anche agevolando e promuovendo nuovi talenti e nuove produzioni;

                d) garantiscono e promuovono la sperimentazione e la ricerca;

                e) riconoscono il rilievo e la funzione di promozione della cultura musicale dei soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV;

                f) sostengono gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione e di promozione allo studio dello strumento musicale ed al canto.

        2. Ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, lo Stato, unitamente alle regioni, ai comuni e alle province:

                a) concorre ad elaborare, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, programmi nazionali di presenza delle attività musicali, con l'obiettivo di una equilibrata diffusione dell'offerta musicale sull'intero territorio nazionale, a tal fine favorendo la presenza di attività musicali in località che ne siano prive ed individuando rassegne e festival di elevato valore culturale;

                b) incentiva le attività di produzione musicale nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea di autori, interpreti ed esecutori nazionali, assicurando forme di rappresentazione o esecuzione ed adeguati spazi dedicati alla musica nell'ambito della programmazione delle reti radiotelevisive nazionali con particolare riferimento alle nuove produzioni musicali nazionali, anche attraverso protocolli d'intesa con le reti radiotelevisive nazionali;

                c) promuove e coordina il sistema delle residenze multidisciplinari, di cui al Capo VI.

        3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettera b), lo Stato, unitamente alle regioni, ai comuni e alle province, riconosce e promuove le attività di produzione musicale con caratteristiche di continuità, sulla base e nell'ambito dei seguenti princìpi:

                a) rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed, eventualmente, personale amministrativo con un luogo teatrale ovvero, in casi determinati, con più luoghi teatrali nell'ambito della medesima regione;

                b) produzione musicale propria, sulla base di un organico programma culturale triennale, che tenga conto anche della tradizione musicale italiana e della ricerca e sperimentazione nel campo musicale;

                c) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali, eventualmente comportanti forme di integrazione con altre arti della scena;
                d) priorità dell'assenza di fine di lucro e del reinvestimento nell'attività degli eventuali utili conseguiti;

                e) acquisizione della personalità giuridica di diritto privato;

                f) svolgimento di compiti di formazione di artisti, operatori e tecnici, con carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale, con particolare riguardo alla integrazione della formazione ricevuta presso i conservatori di musica;

                g) creazione di rapporti stabili con le scuole e le università, anche attraverso attività di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura musicali;

                h) continuità degli organici artistici, con prevalenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

        4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali svolgono i compiti di cui ai commi 2 e 3 tramite il Centro nazionale per la musica, secondo la disciplina di cui al Capo II.


Art. 3.

(Compiti dello Stato).

        1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, il Ministero per i beni e le attività culturali:

                a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali, secondo princìpi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità e a favorire il riequilibrio della presenza sul territorio delle strutture, dei soggetti e delle attività musicali;

                b) promuove, secondo modalità stabilite con regolamento adottato di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la diffusione della musica nelle scuole e nelle università, anche attraverso forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie, teatri, artisti ed altri soggetti operanti nel settore musicale;

                c) promuove la diffusione della produzione musicale nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi ed ospitalità reciproche con altre nazioni, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;

                d) promuove l'attività musicale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, anche con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle della devianza, della integrazione e dell'handicap, in accordo con le amministrazioni competenti;

                e) definisce, mediante regolamento adottato di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e previa intesa, per quanto di competenza, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri della formazione dei musicisti, dei cantanti e, in genere, del personale artistico e tecnico e promuove esperienze di formazione culturale e professionale;

                f) al fine di conservare la memoria visiva delle attività musicali, promuove la formazione dell'archivio nazionale della musica in video, di cui all'articolo 156, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, prevedendo una sezione specifica dedicata alla musica popolare contemporanea; a tal fine, la produzione di video musicali potrà usufruire delle forme di incentivazione già previste dalla normativa per il settore cinematografico;

                g) promuove, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di infrastrutture di diverse dimensioni, adattabili ai vari generi musicali, finalizzate alla fruizione della musica, nonché alla ricerca ed alla elaborazione musicale;

                h) promuove, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, corsi e concorsi di alta qualificazione professionale, organizzati da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione ed alla selezione di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, per ogni genere di espressione musicale.


Art. 4.

(Compiti delle regioni).

        1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa ed amministrativa, esclusa ogni gestione diretta ed indiretta delle attività musicali salvo quanto previsto alla lettera f) del presente comma:

                a) elaborano programmi regionali per le attività musicali;

                b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b);

                c) concorrono al sostegno della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri e delle orchestre;

                d) assicurano la distribuzione della musica sul proprio territorio e promuovono l'attività delle orchestre regionali e delle rassegne musicali;

                e) promuovono le tradizioni musicali locali;

                f) partecipano, secondo modalità stabilite dalla legislazione regionale, a forme stabili di attività musicale;

                g) effettuano la vigilanza e il monitoraggio, d'intesa con il Centro nazionale per la musica, circa il perseguimento degli obiettivi programmatici e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio;

                h) concorrono alla programmazione delle residenze multidisciplinari di cui al Capo VI, mediante piani regionali triennali;
                i) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica, per la ricerca, l'elaborazione e la produzione musicale;

                l) favoriscono la conservazione e lo sviluppo dei complessi bandistici e corali amatoriali.

        2. Le regioni definiscono i programmi di cui al comma 1, lettera a), tenendo conto degli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dalle altre regioni nonché dallo Stato e dal Centro nazionale per la musica. I programmi regionali sono trasmessi al Centro nazionale per la musica ai fini delle determinazioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 9, comma 1, lettera a).


Art. 5.

(Compiti dei comuni e delle province).

        1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, i comuni e le province, esclusa ogni gestione diretta ed indiretta delle attività musicali salvo quanto previsto alla lettera b) del presente comma:

                a) concorrono alla definizione dei programmi nazionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);

                b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed alla gestione di eventuali soggetti teatrali stabili ubicati nel proprio territorio;

                c) elaborano proposte per l'individuazione della residenza temporalmente definita di soggetti musicali in spazi ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione dei piani regionali triennali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);

                d) partecipano, anche in forma associata, al sostegno della distribuzione della produzione musicale sul territorio;

                e) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica e per la ricerca e la produzione musicale.

Art. 6.

(Programmazione nazionale
degli interventi pubblici).

        1. La programmazione nazionale degli interventi pubblici per le attività musicali è effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, mediante il coordinamento dei programmi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
        2. L'intervento pubblico per le attività musicali liriche, sinfoniche, corali e cameristiche, nonché di teatro artistico musicale, nel rispetto della libertà dell'espressione artistica, avviene secondo una programmazione triennale dell'allocazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, disciplinato dalla legge 30 aprile 1985, n.163, sulla base di elaborazioni progettuali dei soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV, in applicazione di criteri omogenei determinati con regolamento governativo ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n.203, e successive modificazioni.
        3. L'intervento pubblico per la musica popolare contemporanea avviene attraverso l'allocazione delle risorse del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea di cui all'articolo 23.
        4. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dal Centro nazionale per la musica, previa definizione, con regolamento governativo ai sensi del comma 2 del presente articolo e del comma 2 dell'articolo 23, dei criteri relativi al numero e all'entità massima degli interventi.


Capo II

CENTRO NAZIONALE PER LA MUSICA


Art. 7.

(Costituzione della società).

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali costituisce con atto unilaterale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società per azioni denominata "Centro nazionale per la musica", che acquista la personalità giuridica, in deroga all'articolo 2331 del codice civile, con l'atto di costituzione.
        2. L'atto costitutivo determina il capitale sociale e il numero delle azioni e indica l'amministratore unico della società, che resta in carica fino alla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 12.
        3. La società è regolata dalle disposizioni del codice civile, in quanto non derogate dalla presente legge.


Art. 8.

(Capitale sociale).

        1. All'atto della costituzione del Centro nazionale per la musica il capitale sociale è interamente sottoscritto dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. Il capitale sociale è versato presso l'istituto di emissione entro trenta giorni dall'atto di costituzione. La somma corrispondente al capitale sociale è reperita nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163.
        2. Salvo quanto previsto dal comma 4, le azioni non sono trasferibili.
        3. Non si applica la disposizione dell'articolo 2362 del codice civile.
        4. Le regioni e gli enti locali possono partecipare, anche in forma associata, al capitale sociale. Tale partecipazione avviene mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale sottoscritto dai predetti enti.


Art. 9.

(Oggetto sociale).

        1. Il Centro nazionale per la musica persegue la promozione e la diffusione della cultura musicale e cura il coordinamento delle diverse attività ed iniziative nel settore della musica. Il Centro ha per oggetto sociale:

                a) l'attività di programmazione, a livello nazionale, dell'allocazione delle risorse da destinare alle attività musicali, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera a), e secondo le modalità indicate dall'articolo 6, nonché la conseguente attribuzione ai soggetti destinatari delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo e del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea di cui all'articolo 23;

                b) il sostegno finanziario alle istituzioni musicali nazionali;

                c) la diffusione e lo sviluppo della musica nelle scuole e nelle università, in conformità al regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sulla base di convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali;

                d) la definizione e il coordinamento, unitamente al Centro nazionale per il teatro ove costituito, del sistema delle residenze multidisciplinari di cui al Capo VI, sulla base delle proposte dei comuni e delle province di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonché dei piani regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);

                e) le attività di promozione indicate alle lettere c), d), e) e g) del comma 1 dell'articolo 3, sulla base di convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali ovvero con associazioni private a carattere nazionale che operano nei settori musicali senza fini di lucro;

                f) la diffusione della cultura musicale e l'equilibrata circolazione degli spettacoli sul territorio nazionale, anche tramite le federazioni e le associazioni corali e bandistiche e gli organismi costituiti dai soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività musicali, che siano stati promossi o riconosciuti dalle regioni;

                g) il sostegno all'attività dei soggetti di cui al Capo IV.
        2. Per l'attribuzione delle risorse indicate nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, il Centro nazionale per la musica si avvale della commissione consultiva per la musica, prevista dall'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650, e del comitato per la musica popolare contemporanea di cui all'articolo 25 della presente legge. La composizione della commissione consultiva per la musica è ridefinita con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
        3. All'attività del Centro nazionale per la musica si applicano le disposizioni in tema di accesso ai documenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in quanto compatibili.


Art. 10.

(Organi della società).

        1. Sono organi della società:

                a) il presidente;

                b) il consiglio di amministrazione;

                c) il collegio sindacale;

                d) l'assemblea.

        2. La durata degli organi è di tre anni. Ciascun componente può essere confermato una sola volta e, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.


Art. 11.

(Presidente).

        1. Il presidente:

                a) ha la legale rappresentanza della società e ne promuove le attività;
                b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

                c) assume, nei casi urgenti, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nei trenta giorni successivi;

                d) esercita gli altri compiti attribuitigli dalla legge o dallo statuto.

        2. Lo statuto della società determina gli atti di gestione per i quali il potere di rappresentanza può essere delegato dal presidente al direttore generale.
        3. Il presidente è scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, ai sensi dell'articolo 2380, quarto comma, del codice civile, alternativamente, per un triennio tra i componenti di designazione statale, previsti dall'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il successivo triennio tra i componenti di designazione regionale, previsti dall'articolo 12, comma 3, lettera b).


Art. 12.

(Consiglio di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione della società svolge le attività inerenti ai compiti di cui all'articolo 9, nonché quelle ulteriori ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto.
        2. Il consiglio di amministrazione è composto di dieci membri, compreso il presidente, scelti tra personalità di elevato profilo culturale nel campo della musica, con comprovate capacità organizzative e che non versano in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività inerenti alle competenze del Centro nazionale per la musica.
        3. I membri sono nominati, nel numero di nove, dal Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali, le organizzazioni sindacali e le associazioni più rappresentative di categoria, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, con il rispetto delle seguenti proporzioni:

                a) tre membri sulla base della designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;
                b) tre membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

                c) tre membri sulla base della designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

        4. E' membro di diritto del consiglio di amministrazione il responsabile dell'ufficio competente per le attività di spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali.
        5. I soggetti ai quali spetta il potere di designazione previsto dal comma 3 comunicano all'azionista le proprie designazioni entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Se uno o più componenti vengono a mancare prima della scadenza, il soggetto che li aveva designati comunica le designazioni sostitutive entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la cessazione dalla carica.
        6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, primo periodo, non siano pervenute tutte le designazioni, l'assemblea nomina, in via provvisoria, un amministratore unico, che esercita anche i compiti del presidente e resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. L'amministratore unico è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione in carica designati dal Ministro per i beni e le attività culturali.


Art. 13.

(Assemblea e collegio sindacale).

        1. Lo statuto della società indica il numero dei componenti dell'assemblea, designati in rappresentanza dell'azionista.
        2. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il numero dei sindaci può essere aumentato, in conformità dell'articolo 2397 del codice civile, nel caso indicato dall'articolo 8, comma 4, della presente legge.

Art. 14.

(Direttore generale).

        1. Il direttore generale del Centro nazionale per la musica è nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali, in relazione ai compiti della società, e che non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 12, comma 2.
        2. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta.
        3. La deliberazione del consiglio di amministrazione in ordine al contratto di lavoro del direttore generale è soggetta ad approvazione dell'assemblea.
        4. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della società e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; compie gli atti a lui delegati dal presidente, sulla base dello statuto; svolge ogni altro compito affidatogli dallo statuto o dal consiglio di amministrazione.
        5. La carica di direttore generale è incompatibile con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato e con lo svolgimento di attività professionale. Il dipendente dello Stato o di ente pubblico, ove nominato direttore generale, è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.


Art. 15.

(Proventi).

        1. Il Centro nazionale per la musica, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9, riceve dal Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di apposita convenzione, un contributo di lire 200 milioni per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. A decorrere dall'anno 2003, il contributo è quantificato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. La sede della società è individuata mediante assegnazione, a titolo oneroso, di un idoneo immobile appartenente al demanio dello Stato.
        2. Il Ministro per i beni e le attività culturali può, con proprio decreto, attribuire al Centro nazionale per la musica, per esigenze di funzionamento del medesimo, risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, previsto dalla legge 30 aprile 1985, n.163.
        3. Il Centro nazionale per la musica, fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea, il cui utilizzo è disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.
        4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo, nonché quelle di cui al comma 1 dell'articolo 16, destinate ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività musicali, non concorrono a formare il reddito del Centro nazionale per la musica.
        5. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 200 milioni per l'anno 2000 e a lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


Art. 16.

(Risorse finanziarie destinate
all'attività musicale).

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, effettuata la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n.163, attribuisce al Centro nazionale per la musica la quota delle risorse destinate alla musica lirica, sinfonica e cameristica, connessa allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 9 della presente legge. Resta ferma l'attribuzione della quota di tali risorse direttamente gestita dallo Stato e della quota direttamente destinata alle regioni per le attività di propria competenza e per quelle delegate agli enti locali. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 9 della presente legge relativi alla musica popolare contemporanea, il Centro gestisce, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea.
        2. Per il primo triennio di attività, il Centro nazionale per la musica, nell'ambito della propria programmazione e allocazione delle risorse, tiene conto delle percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività musicali nel triennio precedente la sua costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367, e successive modificazioni.


Art. 17.

(Personale).

        1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Centro nazionale per la musica è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ed è costituito e regolato contrattualmente.
        2. La retribuzione è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
        3. Il contingente di personale del Centro nazionale per la musica è definito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, in misura non superiore alle venti unità.


Art. 18.

(Gestione commissariale ed insolvenza).

        1. Nei casi di gravi e documentate irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci o nel funzionamento del Centro nazionale per la musica, il Ministro per i beni e le attività culturali può revocare gli amministratori e i sindaci ed affidare la gestione della società ad uno o più commissari, comunque in numero non superiore a tre, determinandone i poteri e la durata in carica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2543, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 106 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
        2. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile.
        3. Il Centro nazionale per la musica è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.


Capo III

PROMOZIONE DELLA MUSICA
ITALIANA CONTEMPORANEA


Art. 19.

(Tutela e valorizzazione della musica
italiana contemporanea).

        1. La tutela e la valorizzazione della musica italiana contemporanea, in tutte le sue diverse forme e modalità espressive, costituiscono preminente interesse sociale. La musica italiana contemporanea e la sua esecuzione, produzione e rappresentazione, costituiscono elemento prioritario nella elaborazione dei programmi musicali sviluppati dallo Stato.
        2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di segnalazione al pubblico dei brani musicali che nel corso delle trasmissioni radiotelevisive sono oggetto di promozione pubblicitaria.

Art. 20.

(Strutture per l'esecuzione e l'ascolto
della musica contemporanea).

        1. Lo Stato, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dei comuni e delle province, promuove, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), la presenza sul territorio di strutture variamente dimensionate e polifunzionali per l'esecuzione e l'ascolto della musica contemporanea nonché per la formazione e la didattica, eventualmente dotate di laboratori attrezzati, con strumentazione idonea alla musica elettronica e alla ricerca e sperimentazione, anche tenendo conto delle esigenze dei gruppi di musica popolare contemporanea.
        2. Per la definizione delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo, l'Istituto per il credito sportivo, nell'ambito delle proprie attività disciplinate dalla legge 24 dicembre 1957, n.1295, e successive modificazioni, promuove, con carattere di priorità, la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture sportive, al fine di conseguirne la polifunzionalità, con particolare riferimento allo svolgimento di attività musicali.


Art. 21.

(Promozione della musica lirica, sinfonica, corale e
cameristica contemporanea).

        1. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono definite le modalità per lo svolgimento di un concorso annuale di composizioni operistiche, sinfoniche, corali e cameristiche, con determinazione della misura del riconoscimento economico da assegnare e delle condizioni per la loro rappresentazione.
        2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, si provvede al bando di unconcorso annuale per giovani compositori, cantanti ed esecutori, nei settori della musica lirica, sinfonica, corale, cameristica e di teatro artistico musicale in genere, ai quali assegnare un riconoscimento economico ed assicurare condizioni di utilizzazione presso i soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV.
        3. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n.492, il parere della commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650.
        4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163.


Art. 22.

(Istituzione di un circuito nazionale
sinfonico infantile).

        1. Per favorire l'educazione e la divulgazione dell'esperienza interpretativa musicale a livello capillare, il Centro nazionale per la musica, sulla base di convenzioni stipulate con le istituzioni scolastiche e con i vari soggetti, anche privati, che operino nel settore musicale, può promuovere e coordinare l'istituzione di un circuito nazionale sinfonico infantile, costituito da piccoli complessi organizzati di bambini e ragazzi, che svolgano attività di intepretazione musicale con carattere di continuità, per lo studio e l'esecuzione della musica in tutti i suoi generi e in tutte le sue varie forme espressive, dalla musica classica al jazz, alla musica popolare.

Art. 23.

(Promozione della musica popolare
contemporanea).

        1. E' istituito il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea, con lo scopo di promuovere le attività di esecuzione, sperimentazione, formazione e ricerca nel campo della musica popolare contemporanea.
        2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle finanze sono disciplinati il numero, le categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

                a) promozione dell'attività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo, in particolare, l'attività di orchestre, cori e gruppi giovanili e di altri complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati all'innovazione ed al pluralismo creativo;

                b) promozione della ricerca nel campo della composizione, della esecuzione e degli studi musicali;

                c) promozione di festival nazionali ed internazionali di musica popolare contemporanea;

                d) promozione all'estero della musica popolare contemporanea italiana anche attraverso la partecipazione ad eventi fieristici internazionali;

                e) incentivazione di progetti di elevato impegno culturale nel settore fonografico e nella editoria musicale, con particolare riguardo alla sperimentazione ed alla ricerca svolte da autori, interpreti ed esecutori nazionali, nonché alle realizzazioni di produttori indipendenti.

        3. Il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea è gestito, in base a convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali, dal Centro nazionale per la musica.


Art. 24.

(Modalità di finanziamento del Fondo
per la promozione della musica popolare
contemporanea).

        1. Al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 23 si provvede con la metà degli importi delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate per reati di pirateria musicale in ordine ai quali la Società italianadegli autori ed editori (SIAE) ha operato per l'individuazione dei colpevoli.
        2. Al finanziamento del Fondo si provvede altresì con le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4.
        3. Per la rappresentazione o esecuzione di brevi composizioni o di brani staccati di opere musicali di pubblico dominio in occasione di manifestazioni e di trattenimenti a pagamento, è dovuto un diritto da chi rappresenta o esegue le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali di tutti i Paesi. Tale diritto è corrisposto alla SIAE con le modalità, nelle misure e alle condizioni previste per le opere amministrate dalla Società stessa, la quale provvede a riversarlo al Fondo.
        4. Per la disciplina del diritto sul pubblico dominio musicale si applicano le disposizioni della legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni, nonché del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n.1369, e successive modificazioni.


Art. 25.

(Comitato per la musica popolare
contemporanea).

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, per la definizione degli indirizzi e delle attività relative alla musica popolare contemporanea, si avvale di un comitato consultivo, composto da cinque esperti del settore, di elevata qualificazione professionale.
        2. Per il funzionamento del comitato di cui al comma 1 si provvede con disponibilità individuate dal Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 23.


Capo IV

SOGGETTI DELLA ATTIVITA' MUSICALE


Art. 26.

(Fondazioni lirico-sinfoniche).

        1. Le fondazioni lirico-sinfoniche, risultanti dalla trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, sono disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni.


Art. 27.

(Teatri storici).

        1. La qualifica di "teatro storico" è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della regione e del comune in cui il teatro ha sede, sentita la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
        2. Sono definiti teatri storici le persone giuridiche private, caratterizzate dalla stabilità del luogo teatrale di svolgimento della propria attività, con riferimento ad una accertata e significativa tradizione di produzione e presenza musicale.
        3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:

                a) individuazione di uno specifico luogo teatrale destinato alla produzione di opere, di concerti e, eventualmente, di altre attività musicali;
                b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica e delle scelte culturali, nonché l'assenza di fini di lucro;

                c) presenza di un direttore artistico, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

                d) entità dell'apporto dei soggetti partecipanti, complessivamente non inferiore alla misura annuale previamente definita dal Centro nazionale per la musica, con propria deliberazione.

        4. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e il comune in cui il teatro ha sede e verificato il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, procede, ogni tre anni, alla conferma della qualifica di teatro storico.
        5. In via transitoria, per il primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di teatro storico è attribuita ai soggetti già titolari della qualifica di "teatro di tradizione" ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n.800.


Art. 28.

(Attività dei teatri storici).

        1. I teatri storici hanno il compito di promuovere, agevolare e diffondere attività musicali nell'ambito della regione di appartenenza, favorendo altresì la formazione del pubblico nel campo della cultura musicale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera g).
        2. La produzione musicale dei teatri storici si svolge sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale, elaborati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c). Essa è svolta nella sede istituzionale del teatro, con possibilità di ulteriori rappresentazioni od esecuzioni nei teatri della regione.
        3. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività dei teatri storici e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma 2; incentiva altresì i programmi che prevedono produzioni musicali concordate tra più teatri storici, al fine di conseguire una complessiva razionalizzazione della produzione.


Art. 29.

(Festival nazionali ed internazionali).

        1. La qualifica di "festival nazionale o internazionale", relativamente ad attività musicali senza distinzioni di genere, è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di requisiti previamente definiti con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:

                a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato del soggetto organizzatore o carattere di associazione senza fini di lucro con almeno tre anni di attività;

                b) programmazione artistica di elevato livello, con priorità per la produzione musicale autonoma;

                c) presenza di un direttore artistico stabile e qualificato, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

                d) valorizzazione e diffusione di opere, interpreti, esecutori, compositori, strumenti e generi musicali di ogni epoca, sulla base di un organico e definito progetto culturale di durata triennale;

                e) tradizione culturale del festival, nell'ambito del settore musicale di competenza, nonché suo radicamento territoriale.

        3. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il parere della commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650, ovvero del comitato per la musica popolare contemporanea previsto dall'articolo 25 della presente legge.
        4. Per le attività dei festival nazionali e internazionali, il Centro nazionale per la musica eroga un finanziamento integrativo rispetto al contributo degli enti pubblici territoriali, con esclusivo riferimento alle spese occorrenti per l'effettivo svolgimento delle manifestazioni.


Art. 30.

(Istituzioni concertistico-orchestrali).

        1. La qualifica di "istituzione concertistico-orchestrale" è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della regione in cui ha sede l'istituzione, sentita la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650.
        2. Sono definiti istituzioni concertistico-orchestrali i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere e diffondere la produzione musicale, prioritariamente nel territorio della regione in cui hanno la sede.
        3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:

                a) personalità giuridica di diritto privato o carattere di associazione senzafine di lucro con almeno tre anni di attività;

                b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica e delle scelte culturali;

                c) presenza di un direttore artistico;

                d) entità dell'apporto dei soggetti partecipanti, nonché, eventualmente, delle somme comunque ricevute da enti pubblici territoriali e di quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività, complessivamente non inferiore alla misura annuale previamente definita dal Centro nazionale per la musica, con propria deliberazione;

                e) personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

        4. L'attività delle istituzioni concertistico-orchestrali si svolge sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale, elaborati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b).
        5. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività delle istituzioni concertistico-orchestrali e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma 4.
        6. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, le istituzioni concertistico-orchestrali, già riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n.800, sono autorizzate a destinare a tale scopo una quota non superiore al 2 per cento delle sovvenzioni pubbliche ricevute per i due trienni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
        7. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la regione in cui l'istituzione ha sede e verificato il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, procede, ogni tre anni, alla conferma della qualifica di istituzione concertistico-orchestrale.
        8. In via transitoria, per il primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale è attribuita ai soggetti già titolari di tale qualifica, ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n.800.


Art. 31.

(Associazioni musicali).

        1. La qualifica di "associazione musicale" è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e il comune in cui ha sede l'associazione, sulla base di requisiti previamente definiti con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:

                a) personalità giuridica di diritto privato o carattere di associazione senza fini di lucro e con almeno tre anni di attività;

                b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà della espressione artistica e delle scelte culturali;

                c) presenza di un direttore artistico, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

                d) definizione dell'attività minima, con indicazione del numero indispensabile di manifestazioni da programmare, sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale;

                e) tradizione culturale dell'attività pregressa e radicamento territoriale dell'associazione, nonché attività di ricerca e didattica.

        3. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il parere della commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650, ovvero del comitato per la musica popolare contemporanea previsto dall'articolo 25 della presente legge.
        4. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività delle associazioni musicali e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma 2, lettera d). A tal fine eroga un finanziamento integrativo rispetto al contributo degli enti pubblici.
        5. In favore delle associazioni musicali con personalità giuridica di diritto privato che ottengono la qualifica di cui al comma 1 del presente articolo, si applica quanto disposto dall'articolo 30, comma 6.

Capo V.

FORMAZIONE


Art. 32.

(Istituzioni di alta formazione musicale).

        1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per le materie di rispettiva competenza, sono individuate e riconosciute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituzioni di alta formazione musicale che concorrono, in virtù della loro alta tradizione culturale e della loro comprovata specializzazione, alle finalità di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), fatte salve le specifiche competenze dei conservatori di musica.
        2. Il decreto di cui al comma 1 determina altresì le condizioni generali per il riconoscimento delle istituzioni di alta formazione musicale, sulla base dei seguenti criteri:

                a) organizzazione di corsi di qualificazione professionale di musicisti, con particolare riferimento alle pratiche di insieme, corali ed orchestrali, di cantanti e di altre figure professionali connesse con la produzione musicale;

              b) presenza di una propria produzione, quale elemento di necessario completamento dei corsi di qualificazione, anche con costituzione di propri complessi organizzati di musicisti e coristi;

                c) elaborazione di corsi di approfondimento, anche con riferimento alla storiografia ed agli studi musicali in genere;

                d) sussistenza della personalità giuridica di diritto pubblico o privato o carattere di associazione senza fini di lucro;
                e) svolgimento pregresso di attività nel campo della formazione per almeno tre anni.

        3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per le materie di rispettiva competenza, verificato il possesso dei requisiti previsti dal comma 2, procede, ogni tre anni, alla conferma del riconoscimento concesso ai sensi del comma 1.
        4. Per l'individuazione delle istituzioni di alta formazione musicale, e per quanto previsto dal comma 3, il Ministro per i beni e le attività culturali si avvale di un comitato consultivo da esso nominato, composto da cinque alte personalità della cultura musicale. A tale comitato possono essere altresì affidati compiti consultivi per la definizione di quanto previsto dall'articolo 21.
        5. Il Ministro per i beni e le attività culturali assicura forme di ausilio economico integrativo alle istituzioni di alta formazione musicale, provvedendo con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163. Il Ministro promuove inoltre forme di collaborazione tra le medesime istituzioni ed i soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV, ai fini della integrazione dell'attività formativa con lo svolgimento di attività professionale.


Art. 33.

(Compiti di formazione delle fondazioni
lirico-sinfoniche).

        1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per le materie di rispettiva competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti delle fondazioni lirico-sinfoniche concernenti la formazione di musicisti, cantanti e tecnici, prevedendo anche modalità integrative dell'attività di formazione svolta dai conservatori di musica e tenuti presenti i possibili sbocchi professionali degli artisti.
        2. Le fondazioni lirico-sinfoniche possono elaborare programmi di formazione professionale dei cantanti, dei musicisti, dei tecnici e delle figure organizzative, anche nel quadro dei programmi delle regioni e dell'Unione europea.
        3. I soggetti di cui al comma 2 programmano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza, nonché ad incentivare la presenza dei giovani e degli studenti alle rappresentazioni.


Capo VI

SISTEMA DELLE RESIDENZE
MULTIDISCIPLINARI


Art. 34.

(Definizione di residenza multidisciplinare).

        1. Sono residenze multidisciplinari i teatri storici, i teatri municipali e tutte le strutture polivalenti ovvero l'insieme di più teatri nell'ambito di un territorio definito, caratterizzati dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno solare, di attività di produzione e distribuzione teatrale, lirica, corale, musicale e di danza.
        2. L'attività delle residenze multidisciplinari si svolge sulla base di progetti triennali che determinano, per ogni anno del triennio, il numero di rappresentazioni ed esecuzioni ed il periodo di apertura della sede o delle sedi teatrali, comunque non inferiore ad otto mesi.
        3. Le rappresentazioni e le esecuzioni previste dai progetti triennali di cui al comma 2 devono essere effettuate da soggetti previamente convenzionati con il soggetto gestore del teatro, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera d).

Art. 35.

(Sistema delle residenze multidisciplinari).

        1. Il sistema delle residenze multidisciplinari è definito e coordinato dal Centro nazionale per la musica, unitamente al Centro nazionale per il teatro, ove costituito, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d). A tal fine i Centri individuano, con cadenza triennale, le residenze da promuovere tenuto conto:

                a) dell'apporto finanziario garantito dai comuni e dalle regioni;

                b) delle esigenze di presenza culturale nel territorio, a fini di riequilibrio dell'offerta;

                c) della valenza culturale dei progetti di cui all'articolo 34, comma 2;

                d) della intervenuta ammissione al contributo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, e successive modificazioni.

        2. Possono partecipare al sistema delle residenze multidisciplinari i teatri o altre strutture:

                a) ubicati in comuni che garantiscano un apporto all'iniziativa in misura non inferiore a quella previamente definita, con propria deliberazione, dai Centri di cui al comma 1, e che non siano già sede di ente lirico o istituzione concertistica assimilata;

                b) che ottemperino ai requisiti di pro-
duzione minima previamente definiti, con propria deliberazione, dai Centri di cui al comma 1;

                c) che non abbiano un proprio organico artistico;

                d) che stipulino convenzioni triennali, non immediatamente rinnovabili, con compagnie di danza e di prosa, con orchestre e con altri soggetti in grado di assicurare la produzione o distribuzione di attività musicali con carattere di continuità.

        3. Con accordo stipulato tra i Centri di cui al comma 1, la regione, il comune o i comuni interessati, il soggetto gestore del teatro storico o del teatro municipale, nonché gli altri soggetti di cui al comma 2, lettera d), sono definiti i reciproci diritti ed obblighi per il periodo di residenza.
        4. I Centri di cui al comma 1 promuovono il sistema delle residenze multidisciplinari, oltre che ai sensi dell'articolo 36 della presente legge, con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e di danza, nonché per la parte relativa al teatro di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163. A tal fine, i Centri stipulano protocolli di intesa volti a coordinare le rispettive attività.


Art. 36.

(Conto speciale per l'agevolazione del sistema delle
residenze multidisciplinari).

        1. Nell'ambito del fondo di intervento istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n.819, è istituito un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multidisciplinari, di cui all'articolo 35 della presente legge, avente ad oggetto il finanziamento dell'attività dei teatri ammessi al sistema, nonché dei soggetti che stipulano convenzioni nell'ambito del sistema stesso.
        2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

                a) le condizioni ed i requisiti soggettivi degli operatori da ammettere al finanziamento;

                b) il limite massimo del finanziamento concedibile ed i criteri di priorità nella concessione;
                c) gli obblighi posti a carico degli operatori per l'accesso al finanziamento.

        3. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
        4. Per la costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1 è destinata la somma di lire 6 miliardi, mediante individuazione, effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle disponibilità esistenti nel medesimo fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n.819.


Capo VII

NORME FINALI


Art. 37.

(Delega al Governo per la disciplina dell'attività di
agente di spettacolo).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un decreto legislativo contenente la disciplina dell'attività di agente di spettacolo, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:

                a) definizione dell'agente di spettacolo, quale soggetto che svolge un'attività nel territorio dello Stato consistente nella prestazione di agente teatrale, assistenza, organizzazione, produzione, gestione, consulenza, tutela e rappresentanza in favore di artisti dello spettacolo;

                b) istituzione del registro nazionale degli agenti di spettacolo, tenuto presso il Ministero per i beni e le attività culturali, i cui oneri, anche di gestione, restano ad esclusivo carico degli iscritti;

                c) possibilità di iscrizione nel registro dei cittadini italiani, dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, ed eventualmente degli stranieri residenti in Italia, anche con previsione di distinte sezioni e requisiti di accesso;

                d) previsione che l'iscrizione nel registro sia subordinata al superamento di un esame di idoneità, indetto con le forme e le modalità stabilite dalla commissione di cui alla lettera e), prevedendo distinte sessioni per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea;

                e) istituzione della commissione nazionale per il registro degli agenti di spettacolo, avente compiti di regolamentazione e di vigilanza in ordine al corretto svolgimento dell'attività da parte degli iscritti al registro, anche mediante l'adozione di codici deontologici, con disciplina della sua composizione e delle relative modalità di funzionamento; alle relative spese si provvede con i contributi degli iscritti al registro;

                f) definizione degli illeciti disciplinari degli agenti di spettacolo ed attribuzione alla commissione di cui alla lettera e) del potere di applicazione delle sanzioni disciplinari della radiazione dal registro e della censura, con disciplina del relativo procedimento in modo da assicurare il contraddittorio con l'interessato;

                g) affidamento alla commissione di cui alla lettera e) di compiti di organizzazione di attività associative, di formazione iniziale e aggiornamento professionale degli iscritti e di promozione dell'attività degli agenti di spettacolo in Italia e all'estero;

                h) previsione della forma scritta, a pena di nullità, per ogni contratto concluso tra l'agente di spettacolo e gli artisti;

                i) obbligo dell'agente di conservare il segreto sulle notizie riguardanti gli artisti in favore dei quali egli svolge la propria attività, conosciute nell'esercizio o a causa di questa.


Art. 38.

(Abrogazioni).

        1. Sono abrogate le disposizioni del titolo III della legge 14 agosto 1967, n.800, ad eccezione dell'articolo 40, nonché, alla scadenza del terzo anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367, le disposizioni del titolo II della medesima legge n.800 del 1967.