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Ordinanza Telegrafica 7 aprile 1992, n. 98

Prot. n. 1029

Modifiche OO.MM. n. 216 e n. 217 del 15/7/1991

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Viste le OO.MM. nn. 216 e 217 del 15/7/1991, concernenti le elezioni dei Consigli scolastici distrettuali e provinciali;

Visti in particolare, l'art. 3, comma 4, dell'O.M. 216 e l'art. 4, comma 3, dell'O.M. 217 anzidette, che stabiliscono il termine di 30 giorni, pena decadenza, entro il quale effettuare le designazioni dei rappresentanti degli Enti, Associazioni, Organizzazioni sindacali e scuole non statali, in seno ai Consigli scolastici distrettuali e provinciali, ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.P.R. 31/5/1974, n. 416;

Considerato che tale termine è stato posto allo scopo di consentire il tempestivo insediamento dei Collegi, ma non può pregiudicare le rappresentanze di tutte le componenti dell'organo;

Visti, inoltre, l'art. 40, comma 4, dell'O.M. 216 e l'art. 38, comma 4, dell'O.M. 217 sopracitati, che prevedono la ripetizione delle elezioni nei seggi contestati, a seguito dell'accoglimento dei ricorsi avverso i risultati elettorali;

Considerato che la ripetizione delle elezioni non risponde ai criteri di economia di cui alla legge 7/8/1990, n. 241, salvo nei casi in cui, per le gravi irregolarità riscontrate, la Commissione elettorale non possa, in via amministrativa, modificare i risultati elettorali, impugnati con ricorso;

Ritenuto che i commi 4 e 3 sopracitati possano generare l'equivoco di estendere a tutti i casi di accoglimento di ricorso la possibilità di ripetere le elezioni;

ORDINA

Art. 1

Nell'art. 3, comma 4, dell'O.M. 216 del 15/7/1991 e nell'art. 4, comma 3, dell'O.M. 217 del 15/7/1991 la dicitura "pena decadenza" è soppressa.

Art. 2

Il comma 4 dell'art. 40 dell'O.M. 216 del 15/7/1991 è così modificato: "In presenza di accoglimento di ricorsi, nei casi in cui, per le gravi irregolarità riscontrate, la Commissione elettorale non possa, in via amministrativa, modificare i risultati elettorali, le elezioni devono essere ripetute, ma soltanto nei seggi contestati e non in tutto il distretto".

Art. 3

Il comma 4, dell'art. 38 dell'O.M. 217 del 15/7/1991 è così modificato: "In presenza di accoglimento di ricorsi, nei casi in cui, per le gravi irregolarità riscontrate, la Commissione elettorale non possa in via amministrativa, modificare i risultati elettorali, le elezioni devono essere ripetute, ma soltanto nei seggi contestati e non in tutta la Provincia".


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