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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Ordinanza Ministeriale 6 aprile 1995, n. 117

Norme per la indizione da parte dei provveditori agli studi dei concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, ai sensi dell'art. 557 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297

Premessa

L'O.M. 10 luglio 1991, n. 1995 "Concorso riservato per titoli, integrato da una prova pratica, a posti della IV qualifica e concorso riservato per esami a posti della V qualifica funzionale, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali" è integralmente sostituita dalle disposizioni della presente ordinanza.

 

Art. 1.- Indizione dei concorsi

1. I provveditori agli studi indicono, con periodicità biennale, nelle rispettive province i seguenti concorsi:

a) per titoli, integrati da una prova pratica, per il passaggio dalla III alla IV qualifica funzionale;

b) per esami, per il passaggio dalla IV alla V qualifica funzionale.

2. Non debbono essere indetti i concorsi:

a) per i profili professionali i cui ruoli non risultino istituiti nella provincia;

b) per i profili professionali per i quali non vi siano posti disponibili;

c) per i profili professionali della III qualifica funzionale.

3. I bandi di concorso devono essere inviati ai competenti organi di controllo. In prima applicazione della presente ordinanza tale invio dovrà essere effettuato entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Successivamente l'invio medesimo deve essere effettuato entro il 30 ottobre di ogni biennio a partire dal 30 ottobre 1997.

4. Successivamente i bandi sono pubblicizzati mediante affissione per 30 giorni all'albo degli uffici scolastici provinciali. Contemporaneamente copia dei bandi stessi è inviata, affinché provvedano all'immediata affissione nei rispettivi albi, ai capi degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.

5. L'affissione all'albo degli uffici scolastici provinciali, dal cui giorno iniziale decorre il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (successivo art. 5, comma 2), di norma, non deve avvenire nel periodo compreso tra il 16 luglio e la fine dell'anno scolastico.

 

Art. 2.- Posti da mettere a concorso

1. I posti disponibili per i concorsi riservati, tenuto conto degli adempimenti in materia di assunzione per chiamata diretta, fatti salvi i posti a suo tempo accantonati per i concorsi già precedentemente indetti con decreto del provveditore agli studi, devono essere indicati nei rispettivi bandi di concorso. Relativamente al profilo professionale di collaboratore tecnico, nel limite dei posti messi a concorso, devono essere altresì indicate analiticamente le aree di laboratorio disponibili all'atto della formazione del bando di concorso, avvertendo i candidati che i posti messi a concorso e le aree disponibili sono accantonati e fatti salvi rispetto ai trasferimenti provinciali ed interprovinciali, ma possono venir meno per altre cause (chiusura di laboratori, sistemazione di soprannumerari, ecc.) così come, d'altra parte, all'atto della nomina può risultare una disponibilità di posti in ulteriori aree non indicate nel bando che, nel limite dei posti messi a concorso, può essere utilizzata per le nomine stesse.

Nel caso in cui i posti disponibili, all'atto della predisposizione del bando, siano in numero superiore a quelli da mettere a concorso, la disponibilità per aree è innanzitutto definita in proporzione ai posti disponibili in ciascuna area e, successivamente, dando la preferenza alle aree, tra quelle precedentemente non identificate che risultino più ambite in base ai titoli di studio prodotti dai candidati nella precedente tornata concorsuale.

I posti disponibili per le procedure concorsuali sono assegnati ai concorsi riservati nella misura:

a) del 40% per i profili professionali della IV qualifica funzionale;

b) del 30% per il profilo professionale di coordinatore amministrativo.

2. I posti da prendere in considerazione per le operazioni di cui al comma precedente, salvo diversa espressa disposizione, sono quelli resisi disponibili con riferimento all'organico di diritto dell'anno scolastico in corso al momento dell'emanazione del bando di concorso e dell'anno scolastico immediatamente precedente, i quali anni insieme concorrono a formare il biennio di riferimento. Allo scopo di rendere omogenea la tempistica relativa allo svolgimento dei concorsi in tutti i Provveditorati, nella prima applicazione della presente ordinanza devono essere messi a concorso tutti i posti accantonati per i concorsi riservati con riferimento all'organico di diritto dell'anno scolastico 1993-94 e precedenti (fatti salvi i posti accantonati per le tornate concorsuali già precedentemente bandite con decreto del provveditore agli studi, ancorché tale decreto non sia stato ancora pubblicato all'albo).

3. I posti disponibili presso scuole coordinate di province diverse sono messi a concorso a cura del provveditore agli studi competente per la circoscrizione amministrativa in cui le scuole stesse sono ubicate. Tali posti vanno specificatamente e separatamente indicati nel bando di concorso.

4. I posti già assegnati a concorso riservato e non coperti per mancanza di candidati inclusi in graduatoria devono essere utilizzati per le nomine da effettuare in base alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli e per titoli ed esami di cui all'art. 551 del D.Lvo n. 297/1994 ed in base alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del medesimo D.Lvo.

5. Di anno in anno, i posti da destinare ai concorsi riservati sono utilizzati, innanzitutto, per completare le nomine in ruolo dei vincitori di corrispondenti concorsi riservati, precedentemente indetti, ove dette nomine, da effettuare sull'organico di diritto dell'anno scolastico immediatamente precedente, per carenza di posti disponibili, non siano state disposte, in tutto o in parte, nel numero indicato nel relativo bando di concorso. Gli eventuali residui posti disponibili sono assegnati ai concorsi riservati da indire.

6. Qualora risulti disponibile per i concorsi un unico posto di cuoco, questo deve essere attribuito alternativamente al concorso riservato e al concorso di cui all'art. 554 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297.

 

Art. 3.- Posti di scuole con insegnamento in lingua slovena e posti della provincia di Bolzano

1. I provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia dovranno indicare a parte, nei bandi di concorso, i posti disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena.

2. Gli aspiranti, utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, per ottenere la nomina in tali posti devono possedere almeno una conoscenza di base della lingua slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in un'istituzione scolastica con insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.

3. Della normativa del presente articolo i provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia daranno compiuta esposizione nei bandi di concorso.

4. I candidati che concorrano a posti disponibili nella provincia di Bolzano devono essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

 

Art. 4.- Requisiti di ammissione al concorso

1. I requisiti di ammissione sono:

a) essere inquadrato nei ruoli provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola relativi ai profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella del profilo cui si concorre;

b) essere in possesso dell'idoneità fisica a svolgere le mansioni proprie del profilo cui si concorre;

c) essere in possesso dei titoli di studio o di qualifica richiesti per l'accesso al profilo cui si concorre, previsti dal seguente schema. Nei concorsi riservati per il profilo professionale di collaboratore tecnico (IV qualifica funzionale) si prescinde dal possesso del titolo di studio e dall'attestato di qualifica nei confronti dei candidati che abbiano svolto per almeno tre anni scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, un servizio di ausiliario statale (e/o corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente) con le mansioni di conducente di autoveicoli, fermo restando il requisito del possesso della patente di guida richiesta dal vigente ordinamento (patente di guida "D" accompagnata da certificato di abilitazione professionale). Detto personale ha titolo per ricoprire il posto di collaboratore tecnico per il laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli (art. 17, comma 2, della legge 417/89).

Nei concorsi riservati per il profilo professionale di cuoco (IV qualifica funzionale) si prescinde dal possesso del titolo di studio e dell'attestato di qualifica nei confronti dei candidati che abbiano svolto per almeno tre anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, un servizio statale con le mansioni di aiutante cuoco (art. 17, comma 2, della legge 417/89).

Nei concorsi riservati per il profilo professionale di coordinatore amministrativo (V qualifica funzionale) e di collaboratore amministrativo (IV qualifica funzionale) si prescinde dal possesso del titolo di studio richiesto nei confronti del personale che abbia maturato almeno 5 anni di servizio di ruolo (non si computano i periodi di retrodatazione giuridica della nomina in ruolo nè i periodi di servizio pre ruolo, ancorché riconosciuti ai fini dell'anzianità nel ruolo) prestato senza demerito in profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella del profilo cui si concorre purché detto personale sia in possesso del titolo di studio, richiesto per il ruolo di appartenenza all'epoca dell'inquadramento nel medesimo (o nel ruolo del personale non docente poi confluito nell'attuale ruolo di appartenenza).

Il servizio di ruolo prestato nelle precorse qualifiche del personale non docente è considerato come prestato nel profilo professionale in cui le qualifiche medesime sono confluite.

Schema dei titoli richiesti per l'accesso ai profili professionali

A - Coordinatore amministrativo:

1) diploma di ragioniere e perito commerciale;

2) diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore;

3) diploma di ragioniere e perito commerciale (sez. commercio con l'estero), rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;

4) diploma di analista contabile;

5) diploma di operatore commerciale, rilasciato dagli istituti professionali per il commercio.

B - Collaboratore amministrativo:

1) qualsiasi diploma di qualifica del settore commerciale rilasciato da un istituto professionale, compresi quelli non più previsti nell'attuale ordinamento scolastico e quelli rilasciati dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale;

2) diploma di qualifica di addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo, rilasciato da istituti professionali alberghieri;

3) diploma di istruzione secondaria di I grado integrato da attestato di qualifica specifico rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 (1) (2);

4) qualsiasi diploma di secondo grado che consenta l'iscrizione ad almeno un corso di laurea;

C - Collaboratore tecnico: i titoli di studio, ad indirizzo specifico, di cui all'all. F della presente ordinanza (non soltanto quelli relativi alle aree di laboratorio indicate nel bando di concorso). E' valido, altresì, il diploma di istruzione secondaria di I grado integrato da attestato di qualifica specifico rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 (1) (2).

L'aspirante che chieda l'accesso al posto di collaboratore tecnico per i laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" e "termotecnica e macchine a fluido" dovrà essere in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore, oltre che del titolo di studio e/o dell'attestato di qualifica prescritti dalla presente ordinanza.

I candidati al concorso di collaboratore tecnico per accedere al laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli devono essere in possesso della patente di guida D con relativo certificato di abilitazione oltre che del titolo di studio e/o dell'attestato di qualifica richiesti.

D - Infermiere: diploma di istruzione secondaria di I grado più diploma di infermiere.

E - Cuoco: diploma di qualifica di addetto ai servizi alberghieri di cucina rilasciato da un istituto professionale alberghiero o diploma di istruzione secondaria di I grado integrato da attestato di qualifica specifico rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 (1) (2);

F - I candidati dei concorsi indetti in provincia di Bolzano devono essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

2. Non si applicano le disposizioni relative al limite massimo di età di cui all'art. 2, punto 2, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

3. I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

 

 

NOTA

(1) Gli attestati di qualifica, rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978, devono essere integrati da idonea certificazione, comprovante le materie comprese nel piano di studio. Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati dal provveditore agli studi con le medesime modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di nomine non di ruolo. Non è necessario effettuare una nuova valutazione degli attestati già valutati in sede di inclusione del candidato nella corrispondente graduatoria-supplenze della medesima provincia.

 

 

NOTA

(2) Sono ugualmente validi gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi di leggi regionali, ovvero di norme anteriori all'entrata in vigore della predetta legge n. 845/78. Si applica quanto disposto dalla precedente nota 1.

 

Art. 5.- Presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione, redatta in carta libera, conformemente allo schema unito alla presente ordinanza (all. A) deve essere indirizzata al provveditore agli studi della provincia nei cui ruoli il candidato è inquadrato in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale. Ove si presti servizio presso una scuola coordinata di provincia diversa la domanda deve essere prodotta nella provincia in cui la scuola è ubicata.

2. La domanda deve essere presentata direttamente all'ufficio periferico competente che deve rilasciarne ricevuta, oppure inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 30 giorni dal primo giorno di affissione del bando di concorso all'albo del competente Provveditorato agli studi.

3. Nella domanda gli interessati devono indicare:

a) il cognome e il nome; per le coniugate va indicato il cognome di nascita;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il profilo professionale per il quale si concorre.

Nella domanda i candidati debbono, altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità:

d) di essere personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo in servizio nella medesima provincia cui si concorre;

e) il profilo professionale di appartenenza;

f) l'attuale sede e istituzione scolastica di titolarità;

g) di essere in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso al profilo professionale cui si concorre;

- oppure, in alternativa, di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di I grado e dello specifico attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/1978, o di leggi anteriori, ove previsto;

- oppure, in alternativa, per i concorsi indetti per il profilo professionale di coordinatore amministrativo e di collaboratore amministrativo, di aver prestato senza demerito per almeno 5 anni un servizio di ruolo in profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella del profilo cui si concorre e/o in qualifiche del personale non docente poi confluite nei predetti profili (precedente art. 4, comma 1, lettera c), nonché di essere in possesso del titolo di studio richiesto per il ruolo di appartenenza (o ex ruolo del personale non docente poi confluito nel ruolo di appartenenza) richiesto all'epoca per l'inquadramento nel medesimo;

- oppure, in alternativa, nei concorsi indetti per il profilo di collaboratore tecnico per conseguire l'accesso al laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli, di aver svolto presso le istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno 3 anni scolastici con la qualifica di personale ausiliario statale (e/o con precorse qualifiche del personale non docente equiparate) e con le mansioni di conducente di autoveicoli e di essere in possesso della patente di guida "D" accompagnata da certificato di abilitazione professionale, come richiesto dal vigente ordinamento (precedente art. 4, comma 1, lettera c);

- oppure, in alternativa, per i concorsi indetti per il profilo professionale di cuoco, di aver svolto presso le istituzioni scolastiche statali e con rapporto d'impiego con lo Stato, per almeno 3 anni scolastici le mansioni di aiutante cuoco (precedente art. 4, comma 1, lett. c);

h) gli eventuali titoli di cultura o di servizio valutabili secondo l'annessa tabella D;

i) i titoli di preferenza di cui alla tabella E eventualmente già posseduti al momento di presentazione della domanda;

l) il possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, se il concorso si svolge in provincia di Bolzano.

4. La domanda deve recare la data ed essere sottoscritta dal candidato.

5. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa o dal capo dell'istituto dove si presta servizio o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per coloro che prestano servizio militare è valido il visto del comandante del reparto di appartenenza. Per coloro che si trovano all'estero la firma deve essere autenticata dalla competente autorità consolare.

6. Il provveditore agli studi assegna un termine perentorio di 10 giorni, a pena d'esclusione, per la regolarizzazione della domanda priva dell'autentica della firma del candidato o autenticata in modo difforme da quello indicato dal precedente comma e per la regolarizzazione della domanda priva, parzialmente o totalmente, di taluna delle dichiarazioni prescritte. Tale ultima regolarizzazione non è necessaria qualora, dal contesto della domanda stessa o dalla documentazione prodotta, possa evincersi ciò che doveva essere dichiarato.

7. E' sempre in facoltà dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati.

8. Nella domanda deve essere elencata la documentazione che si allega.

9. Nella domanda il candidato deve indicare l'esatto recapito. Ogni variazione del recapito deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata, al competente provveditore agli studi.

10. Qualora s'intenda concorrere per più profili occorre produrre distinte domande.

 

Art. 6.- Norme sulla certificazione

1. I candidati devono allegare alla domanda di ammissione, o inoltrare entro il medesimo termine e con le medesime modalità previsti per la domanda di ammissione:

a) lo specifico attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978 o di leggi precedenti, corredato del relativo piano di studio (se prodotto ai fini dell'ammissione al concorso - precedente art. 5, lettera g), I capoverso);

b) il certificato rilasciato dal competente capo d'istituto attestante lo svolgimento per almeno 3 anni delle mansioni di conducente di autoveicoli con la qualifica di personale ausiliario statale (o precorse corrispondenti qualifiche del personale non docente) accompagnata da copia autentica della patente di guida "D" e certificato di abilitazione professionale, ove necessario ai fini della ammissione al concorso (precedente art. 5, lettera g), III capoverso);

c) il certificato rilasciato dal competente capo di istituto attestante il servizio di aiutante cuoco statale svolto per almeno 3 anni nelle istituzioni scolastiche statali, ove necessario ai fini della ammissione al concorso (precedente art. 5, lettera g), ultimo capoverso);

d) gli eventuali titolo che danno accesso ad ulteriori laboratori/area oltre a quello che è stato dichiarato e prodotto ai fini della ammissione al concorso di collaboratore tecnico;

e) gli eventuali titoli di cultura e di servizio previsti dalla annessa tabella D e di cui si chiede la valutazione ai fini del punteggio.

2. Le dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 3, lett. e), f) nonché il possesso dell'anzianità di 5 anni di ruolo e del titolo relativo al ruolo di appartenenza, di cui al precedente art. 5, lett. g), II capoverso, sono verificati d'ufficio.

Il prescritto attestato di bilinguismo di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 dovrà essere presentato all'atto della nomina in ruolo da parte dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie della provincia di Bolzano.

3. I titoli di preferenza, di cui all'annessa tab. E, devono comunque essere conseguiti entro il 15esimo giorno dalla conclusione di tutte le prove concorsuali e debbono essere presentati o spediti al competente Provveditorato agli studi entro il medesimo termine.

4. Qualora la certificazione da produrre debba essere rilasciata dal medesimo provveditore agli studi cui è indirizzata la domanda di ammissione, è sufficiente che il candidato indichi nella domanda di ammissione il possesso del titolo e gli estremi per la sua identificazione. La certificazione deve essere allegata d'ufficio alla domanda ed è valida a tutti i fini del presente bando.

5. Qualora il possesso di titoli che devono essere oggetto di certificazione da parte dei candidati sia stato dichiarato nella domanda di ammissione, il provveditore agli studi assegna un termine perentorio di 10 giorni per la produzione della richiesta certificazione che risulti totalmente o parzialmente mancante.

Il medesimo termine perentorio è assegnato per la produzione del piano di studio, ove sia stato prodotto un attestato di qualifica che ne sia privo.

6. La certificazione del servizio prestato è valida a tutti i fini della presente ordinanza anche se priva di annotazioni di merito, purché non rechi esplicita menzione di eventuali motivi di demerito.

 

Art. 7.- Norme sui documenti

1. La domanda di ammissione, l'autentica della firma ed i relativi documenti non sono soggetti all'imposta di bollo ma devono essere regolarizzati all'atto della nomina in ruolo da parte dei candidati utilmente collocati in graduatoria.

2. I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale o in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici o fotografici di cui alla tabella B annessa al D.P.C.M. 3 agosto 1962 (in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 20 marzo 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

3. Sono soggetti alla legalizzazione -secondo le modalità indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15- le firme sugli atti e sui documenti di cui agli artt. 16 e 17 della legge medesima e precisamente:

a) le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio, da prodursi agli uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola, sono legalizzate dalla competente autorità scolastica provinciale;

b) le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Agli atti e documenti sopra indicati redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli Affari esteri. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

4. I provveditori agli studi assegnano un termine perentorio di 10 giorni per la regolarizzazione dei documenti esibiti in copia priva di autentica o autenticata in modo difforme da quanto prescritto dai precedenti commi.

5. E' sempre in facoltà dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

 

Art. 8.- Esame delle domande di ammissione

1. Le domande di ammissione al concorso, per quanto attiene alla regolarità formale e ai requisiti di accesso, sono esaminate a cura dei competenti uffici periferici.

2. Ai fini dell'accesso al concorso e, per il profilo di collaboratore tecnico, anche ai fini dei titoli di accesso a posti di laboratorio (all. F) non è necessario effettuare una nuova valutazione degli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge 845/78, qualora essi siano stati già valutati in occasione dell'inserimento del candidato nella graduatoria provinciale per le supplenze del medesimo profilo e della medesima provincia in cui si concorre, essendo sufficiente acquisire agli atti del concorso tale valutazione a cura dell'ufficio.

Le medesime disposizioni si applicano agli attestati di qualifica rilasciati ai sensi di leggi regionali o di norme anteriori all'entrata in vigore della legge n. 845/1978.

 

Art. 9.- Inammissibilità della domanda ed esclusione dal concorso

1. Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 2 del precedente art. 5, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

2. Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento, fino all'approvazione in via definitiva della graduatoria concorsuale da parte del provveditore agli studi, l'esclusione dei candidati che:

a) risultino privi dei requisiti di cui rispettivamente al precedente art. 4;

b) abbiano formulato nella domanda di ammissione affermazioni non veritiere o abbiano prodotto documenti non veritieri;

c) non abbiano regolarizzato nel termine di 10 giorni la domanda di ammissione priva dell'autentica della firma ovvero con autentica non effettuata secondo le forme prescritte;

d) non abbiano regolarizzato entro il termine di 10 giorni la domanda priva totalmente o parzialmente di alcuna delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettere d), e), f), g), l) del precedente art. 5, qualora ciò che deve essere dichiarato non risulti dal contesto della domanda stessa oppure dalla documentazione validamente prodotta o allegata d'ufficio;

e) non abbiano prodotto la certificazione prescritta per l'ammissione al concorso neanche nel termine di 10 giorni di cui al comma 5 del precedente art. 6 oppure non abbiano regolarizzato la certificazione prescritta per l'ammissione prodotta in copia non autenticata o autenticata in modo difforme dalle disposizioni in materia, sempreché non si tratti di certificazioni che devono essere rilasciate dal medesimo Provveditorato agli studi cui è indirizzata la domanda di ammissione al concorso.

 

Art. 10.- Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal provveditore agli studi, secondo le specifiche modalità dettate dall'art. 555 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297 e secondo le norme generali in materia di concorsi pubblici di cui all'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

2. Le funzioni segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica inquadrato in un profilo professionale della VII qualifica funzionale.

3. Qualora venisse a mancare uno dei membri il provveditore agli studi lo sostituirà con altra persona appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni di esame fino ad allora espletate.

4. Per le prove pratiche la commissione sarà integrata da membri aggiunti, esperti nelle materie oggetto delle prove stesse.

 

Art. 11.- Prove pratiche dei concorsi per il passaggio alla IV qualifica funzionale e valutazione dei titoli

1. La prova pratica si svolge presso istituti scolastici o istituzioni educative statali dotati delle strutture idonee all'espletamento delle attività oggetto della prova stessa.

2. La prova pratica di cui al precedente comma, specificata nell'allegato B, annesso alla presente ordinanza, è diretta ad accertare le attitudini del candidato all'espletamento delle mansioni proprie del ruolo cui aspira.

3. La prova pratica si intende superata qualora il candidato abbia complessivamente riportato una votazione di almeno 30 su 50.

4. La valutazione dei titoli ha luogo nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso, anteriormente allo svolgimento della prova pratica.

5. La valutazione dei titoli si esprime in cinquantesimi ed è effettuata nei limiti del punteggio appresso indicato:

- per titoli di cultura: fino ad un massimo di 25 punti;

- per titoli di servizio: fino ad un massimo di 25 punti.

6. I criteri per la valutazione dei titoli sono indicati nella tabella di cui all'allegato D.

7. Per quanto riguarda il concorso a posti di collaboratore tecnico, trattandosi, in base al vigente ordinamento, di concorso per il ruolo e non di concorso per aree di laboratorio, le prove pratiche devono essere formulate tenendo conto delle aree di laboratorio corrispondenti ai titoli di studio prodotti dai candidati e non delle aree di laboratorio indicate nel bando di concorso.

Per lo stesso motivo il candidato che abbia presentato titoli di studio che danno accesso a più aree di laboratorio deve essere ammesso a sostenere una unica prova pratica con riferimento ad una unica area di propria scelta.

 

Art. 12.- Prove di esame per il passaggio alla V qualifica funzionale

1. L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio.

2. Una delle due prove scritte ha per oggetto "elementi di diritto pubblico"; l'altra è diretta all'accertamento delle cognizioni tecniche necessarie allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di coordinatore amministrativo e può consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica.

3. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento scolastico e della pubblica istruzione.

4. Gli argomenti delle prove scritte e del colloquio sono scelti tra quelli indicati nel programma annesso alla presente ordinanza (all. C), a cura della commissione esaminatrice, la quale stabilisce anche se formulare una delle prove per quesiti a risposta sintetica.

5. La commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova scritta ad eccezione della prova ove questa consista in quesiti a risposta sintetica. Se gli esami hanno luogo in più di un edificio, il sorteggio del tema da svolgere viene effettuato nell'edificio dove è insediata la commissione.

6. I candidati sono ammessi al colloquio qualora abbiano riportato nelle due prove scritte una media di almeno 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

7. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6 decimi.

8. Nessun punteggio è assegnato per i titoli di cultura o di servizio come indicato dal comma 2, dell'art. 557 del D.Lvo n. 297/1994.

 

Art. 13.- Svolgimento delle prove di esame

1. Le prove pratiche previste per il passaggio alla IV qualifica funzionale, nonché le prove scritte inerenti al concorso per il passaggio alla V qualifica funzionale si svolgono nelle sedi e nei giorni stabiliti dai provveditori agli studi con avviso da affiggersi all'albo del Provveditorato agli studi e nelle scuole sedi di distretto entro il 30esimo giorno dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

2. Le predette prove devono avere inizio entro e non oltre il 60esimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

3. Il primo giorno di svolgimento delle prove scritte del concorso per il passaggio alla V qualifica funzionale, la commissione esaminatrice provvederà al sorteggio che determinerà l'ordine delle convocazioni dei candidati per il colloquio. A partire dal medesimo giorno l'esito del sorteggio deve essere pubblicizzato mediante affissione all'albo del Provveditorato e di tutte le sedi di svolgimento delle prove scritte.

4. Le prove scritte si svolgono secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 3 maggio 1994, n. 487.

5. Il calendario dei colloqui deve essere pubblicizzato con le medesime forme e modalità del bando di concorso almeno 20 giorni prima dell'inizio dei medesimi.

6. Le prove pratiche, scritte ed i colloqui non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività ebraiche o valdesi (art. 6 del D.P.R. n. 487/1994).

7. I candidati ammessi al colloquio, a cura del competente provveditore agli studi, sono singolarmente convocati per il giorno e l'ora fissati dalla commissione giudicatrice, con lettera raccomandata, almeno 20 giorni prima dello svolgimento del colloquio. Nella lettera di convocazione è data comunicazione della sede in cui si svolgerà il colloquio, nonché dei voti riportati nelle prove scritte.

8. I candidati, nel periodo di tempo intercorrente fra la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale e l'inizio delle medesime, possono chiedere al presidente della commissione di prendere visione dei propri elaborati e del relativo verbale per le parti che li concernono nonché di richiedere copia di tali parti. Analogamente i candidati entro 10 giorni dalla data in cui hanno sostenuto la prova orale o la prova pratica e comunque non oltre il termine dei lavori della commissione giudicatrice, possono chiedere al presidente della medesima di prendere visione del verbale per la parte che li concerne e richiederne copia. La richiesta sarà soddisfatta nella sede in cui la commissione è insediata entro il termine di durata dei propri lavori. All'adempimento provvede il segretario della commissione. Per ogni altro adempimento circa il procedimento di accesso ai documenti e atti di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

 

Art. 14.- Graduatorie

1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito nel modo seguente:

- per i profili professionali della IV qualifica funzionale le graduatorie sono formate per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica secondo l'ordine della valutazione complessiva, da esprimersi in centesimi, costituita dalla somma del punteggio attribuito ai titoli e del punteggio attribuito alla prova pratica, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'allegata tabella E;

- per il passaggio alla V qualifica funzionale la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva, da esprimersi in ventesimi, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'allegata tabella E.

2. Nella graduatoria relativa al profilo professionale di collaboratore tecnico, a fianco dei nominativi dei candidati, al relativo punteggio deve essere indicato anche il titolo (uno o più) di accesso a posti di laboratorio, fatto valere nel concorso medesimo (è sufficiente l'indicazione del codice del titolo di studio di cui all'allegato F).

3. Le graduatorie di merito sono depositate per 10 giorni nella sede dell'ufficio scolastico che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali; del deposito è dato avviso mediante l'affissione all'albo.

Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro 15 giorni dal primo giorno di affissione all'albo del predetto avviso, presentare reclamo scritto esclusivamente per errori materiali od omissioni al provveditore agli studi il quale, esaminati i reclami, può rettificare, anche d'ufficio, le graduatorie senza dare comunicazione agli interessati.

4. Successivamente, il provveditore agli studi, riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali compiute, approva in via definitiva con proprio decreto la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei, dandone pubblicità mediante affissione all'albo per giorni 30.

5. Per quanto riguarda i collaboratori tecnici la dichiarazione dei vincitori non viene effettuata e sono nominati in base alla graduatoria e nel limite dei posti messi a concorso, coloro che abbiano prodotto il titolo di accesso corrispondente ad un'area disponibile (fra quelle a suo tempo accantonate e quelle di recente disponibilità), secondo la tabella (allegato F) allegata al bando di concorso, o, se più favorevole al candidato, secondo la tabella di corrispondenza per le nomine non di ruolo vigente all'atto della nomina.

6. Le graduatorie sono trasmesse, unitamente agli atti del concorso, ai competenti organi di controllo.

 

Art. 15.- Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso o l'esclusione dal concorso è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della P.I., Direzione generale del personale e degli AA.GG. ed amministrativi, Div. VIII, per il tramite del provveditore agli studi, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R.

2. Avverso i provvedimenti adottati su ricorso gerarchico ovvero contro il silenzio dell'amministrazione è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R.

3. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dal concorso, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti con riserva nelle graduatorie di merito. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta la nomina che sarà effettuata nei confronti dei soli candidati iscritti a pieno titolo.

4. Avverso le graduatorie di merito, approvate in via definitiva con decreto del provveditore agli studi, è ammesso soltanto ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i soli vizi di legittimità.

 

Art. 16.- Norme finali di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato contenute nelle norme vigenti in materia.

2. Ai fini della presente ordinanza il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle precorse qualifiche del personale non docente delle scuole di cui al D.P.R. n. 420/1974 è considerato come servizio prestato nei corrispondenti profili professionali di cui all'art. 546 del D.Lvo n. 297/1994 nei quali le medesime sono confluite.

3. Tutti gli allegati della presente ordinanza ne costituiscono parte integrante.

4. La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 1996, Rg. 1, fg. 79.

ALLEGATO A
[Omissis]

ALLEGATO B

Prova pratica dei concorsi riservati ai profili professionali della IV qualifica funzionale

La prova pratica consiste:

a) in un esperimento diretto ad accertare le capacità tecniche, organizzative e di orientamento del candidato relativamente alla sfera delle mansioni e dei compiti del ruolo per il quale l'aspirante concorre;

b) in risposte scritte a quesiti di carattere pratico che la commissione formulerà in forma elementare, diretti ad accertare la conoscenza da parte del candidato dei suoi compiti, delle sue responsabilità e del rapporto di servizio.

Per collaboratore amministrativo l'esperimento di cui alla lettera a) è costituito da una prova di dattilografia che consiste in un saggio di copiatura o dettatura di un brano, della lunghezza non inferiore a 20 righe, scelto dalla commissione e diretto ad accertare la correttezza nonché la rapidità nella esecuzione; i quesiti di cui alla lettera b) devono concernere anche l'organizzazione e le evidenze contabili del magazzino.

ALLEGATO C

Programma delle prove scritte per gli aspiranti al profilo di coordinatore amministrativo della V qualifica funzionale

I prova

a) Elementi di diritto costituzionale.

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi.

Gli organi costituzionali dello Stato e loro funzioni: il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Corte costituzionale, la Magistratura.

b) Elementi di diritto amministrativo.

Gli atti amministrativi: nozione, perfezione, efficacia, vizi.

Amministrazione diretta, centrale e periferica; enti autarchici; organi attivi, consultivi e di controllo.

Il rapporto di impiego presso la pubblica amministrazione: concetto, costituzione, svolgimento ed estinzione.

Diritti soggettivi e interessi legittimi.

Giustizia amministrativa: opposizione, ricorso gerarchico e ricorso straordinario al Capo dello Stato; ricorso ai T.A.R. e al Consiglio di Stato.

II prova

a) Organizzazione e compiti degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche ed educative.

Iscrizione, frequenza e trasferimenti degli alunni.

Tasse e contributi scolastici - esoneri e rimborsi.

Rilascio certificati e diplomi.

Archivio e protocollo della corrispondenza.

Registri obbligatori.

b) Attribuzioni amministrativo-contabili e responsabilità:

- del consiglio di circolo e di istituto;

- della giunta esecutiva;

- del capo d'istituto;

- del segretario.

Bilancio di previsione - conto consuntivo.

Scritture e documenti contabili.

Convenzione di cassa.

c) Acquisto attrezzature didattiche, scientifiche e materiali di consumo - modalità e competenze.

d) Liquidazione degli stipendi e degli assegni accessori al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (di ruolo e non di ruolo).

Previdenza e assistenza.

Programma del colloquio

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sui seguenti argomenti:

- competenze e ordinamento dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione periferica della P.I.;

- le scuole: nozione sul loro ordinamento;

- organi collegiali della scuola: elementi essenziali;

- diritti, doveri e trattamento economico del personale della scuola;

- oneri degli enti locali per il funzionamento della scuola.

 

ALLEGATO D

Tabella di valutazione dei titoli

Concorso riservato a posti dei profili professionali della IV qualifica funzionale

1 - Diploma di istruzione secondaria di I grado, oppure qualsiasi diploma di qualifica o di maturità previsti per l'accesso al profilo (si valuta solamente il titolo più favorevole) (1);

punti: la media dei voti riportati espressa in decimi (comprese le frazioni di punto) escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta.

2 - Per i titoli di cui al punto precedente non valutati perchè non più favorevoli (si valuta un solo titolo): punti 4

3 - Idonei in un concorso riservato per il medesimo ruolo per cui si concorre: punti 7

3 - Idoneità in concorso pubblico per esami o prove pratiche, a posti di ruolo in qualifiche funzionali corrispondenti o superiori (ex carriera esecutiva o superiore) bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta un solo titolo): punti 4

B) Titoli di servizio (fino ad un massimo di punti 25)

4 - Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole e negli istituti statali, nei convitti statali o negli educandati femminili dello Stato, nei medesimi profili professionali cui si concorre o nelle precorse qualifiche del personale non docente rispettivamente corrispondenti.

(Il servizio prestato dai collaboratori amministrativi in sostituzione dei coordinatori amministrativi assenti, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 6 maggio 1985, n. 323 convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426 (art. 582, comma 3, del citato D.Lvo n. 297/1994), è computato totalmente o parzialmente come servizio prestato in qualità di coordinatore amministrativo oppure di collaboratore amministrativo secondo quanto risulta più favorevole al candidato, evitando ogni duplicazione di valutazione del medesimo periodo di servizio. (2) (3) (4) (5). Per ogni anno di servizio: punti 2,50

5 - Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nel profilo professionale di aiutante cuoco nei convitti statali e negli educandati femminili dello Stato, limitatamente al profilo professionale di cuoco (2) (3) (5). Per ogni anno di servizio: punti 2,50

6 - Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo, prestato nelle scuole, negli istituti statali, nei convitti statali e negli educandati femminili dello Stato in profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola di qualifiche funzionali superiori, pari o immediatamente inferiori a quella del profilo cui si concorre (2) (3) (4) (5). Per ogni anno di servizio: punti 2

7 - Altro servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali o nei patronati scolastici, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi CRACIS (2) (5). Per ogni anno di servizio: punti 0,50

 

 

NOTA

(1) Ove la valutazione sia espressa in giudizi si assegnerà il seguente punteggio:

sufficiente: punti 6

buono: punti 7

distinto: punti 8

ottimo: punti 10

 

 

NOTA

(2) Il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego è considerato come servizio effettivo prestato nel profilo professionale corrispondente al rapporto medesimo.

Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego è considerato come servizio prestato alle dirette dipendenze dell'amministrazione statale.

 

 

NOTA

(3) Il servizio prestato nelle precorse qualifiche del personale non docente (D.P.R. n. 420/1974) si considera come prestato nei profili professionali in cui le medesime qualifiche sono confluite.

 

 

NOTA

(4) Il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche statali alle dirette dipendenze degli enti locali, si considera, ai fini del punteggio, come prestato nei corrispondenti profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola.

 

 

NOTA

(5) L'anno intero di servizio è computabile secondo il calendario. Le frazioni di anno si sommano e si dividono per 12. Le frazioni di mese si sommano e si dividono per 30. L'eventuale residua frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero.

 

ALLEGATO E

Preferenze

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titolo la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.

 

ALLEGATO F

Tabella di corrispondenza titoli-laboratori

Ai fini del concorso è integralmente richiamata la tabella vigente per le nomine non di ruolo alla data del decreto di indizione del concorso.

Ai fini della nomina in ruolo si applica la tabella più favorevole al candidato fra quella precedentemente indicata e quella vigente all'atto della nomina.


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