Ordinanza Ministeriale 30 maggio 1995, n. 185

(O.M. 30 marzo 1991, n. 93, integrata dalle OO.MM. n. 93 del 30 marzo 1992, n. 140 del 8 maggio 1992, n. 152 del 14 maggio 1993, n. 232 del 30 luglio 1993, n. 96 del 17 marzo 1994, n. 179 del 31 maggio 1994, n. 112 del 30 marzo 1995 e n. 185 del 30 maggio 1995)

Personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado. Disciplina delle operazioni aventi effetto limitato ad un solo anno scolastico (adeguamento dell'organico alla situazione di fatto, utilizzazioni, sistemazioni, assegnazioni provvisorie, corsi sperimentali per lavoratori, corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio).
L'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto, l'individuazione e l'utilizzazione dei docenti e del personale educativo di ruolo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado in posizione di soprannumero, l'utilizzazione dei docenti titolari su posti di dotazioni organiche aggiuntive, nonché dei docenti di scuola elementare titolari su posti del contingente provinciale provvisorio l'utilizzazione dei docenti a cui non è stata assegnata una sede di titolarità, la sistemazione dei docenti non di ruolo aventi titolo al mantenimento in servizio sono disciplinate dalle disposizioni che seguono.

 

TITOLO I

CAPO I - Adeguamento dell'organico alla situazione di fatto

Art. 1.- Adempimenti dei capi d'istituto - 1. I capi d'istituto, dopo aver accertato l'avvenuta acquisizione da parte degli studenti del titolo di studio per l'anno scolastico successivo - promozione, idoneità, licenza - e dopo aver accertato se gli alunni valutati negativamente allo scrutinio finale abbiano perfezionato l'iscrizione, provvederanno, nell'ambito della propria competenza, alla formazione delle sezioni, delle classi e delle squadre di Educazione Fisica negli istituti di istruzione secondaria di II grado in modo da costituire, tendenzialmente, le stesse classi previste ai fini della determinazione dell'organico di diritto secondo quanto previsto dalle direttive del Ministro della Pubblica Istruzione n. 309 del 7 novembre 1994 e n. 352 del 13 dicembre 1994 e n. 156 dell'1 maggio 1995.

2. I presidi delle scuole medie effettueranno la ripartizione delle prime classi tra le lingue straniere, tenendo presente che per ogni due prime classi a tempo normale dovrà necessariamente essere impartito l'insegnamento della stessa lingua ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782, mentre per le classi funzionanti a tempo prolungato, si istituisce, in base alle disposizioni vigenti, una cattedra di lingua straniera ogni tre classi.

3. Per le scuole elementari i direttori didattici segnaleranno tempestivamente ai Provveditori agli Studi ogni eventuale necessità di variazione dell'organico.

4. I capi d'istituto, dopo il termine delle attività didattiche e comunque non oltre il 5 luglio, invieranno al Provveditorato agli Studi appositi elenchi (1) nei quali sarà indicato distintamente il numero delle sezioni, delle classi (2) e, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, delle squadre di Educazione Fisica (3) formate e dovranno, altresì, specificare:

A) per la scuola materna:

1) numero e tipologia delle sezioni speciali;

2) numero e tipologia delle sezioni ad indirizzo didattico differenziato;

3) numero e tipologia dei posti di sostegno.

B) Per la scuola elementare:

1) numero dei posti per l'attuazione del tempo pieno confermati dopo la verifica delle condizioni previste dalle lettere A), B) e C) del secondo comma dell'art. 8 della L. 148/1990;

2) numero e tipologia dei posti di scuola speciali e/o classi differenziali;

3) numero e tipologia dei posti di sostegno;

4) numero e tipologia dei posti ad indirizzo didattico differenziato, nonché i posti istituiti per finalità speciali;

5) posti di istruzione per adulti (4).

C) Per la scuola media:

Le cattedre, le cattedre orario, le ore di insegnamento residue alla costituzione delle cattedre e delle cattedre orario, i posti di sostegno (5), il numero degli alunni portatori di handicaps distinti per ciascuna tipologia, le cattedre costituite con classi funzionanti a tempo prolungato e le cattedre miste costituite anche con ore di insegnamento a tempo prolungato.

I presidi delle scuole in cui si attua la sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 419/1974 sono tenuti agli stessi adempimenti.

D) Per gli istituti di istruzione secondaria di II grado valgono le indicazioni di cui alla precedente lettera C) fatta eccezione per le cattedre a tempo prolungato.

Le esigenze di posti di sostegno devono essere segnalate distintamente, oltre che per tipologia, anche per aree disciplinari in relazione al disposto dell'art. 4 del D.M. 26 aprile 1993, n. 132.

5. I direttori didattici e i presidi comunicheranno inoltre al Provveditore agli Studi eventuali progetti finalizzati alla realizzazione delle attività previste alla lettere F e G dell'art. 3 del D.I. n. 132 del 15 aprile 1994 integrato dall'art. 3 del D.I. n. 129 dell'11 aprile 1995 secondo quanto specificato al successivo art. 10. Per l'insegnamento di Educazione Fisica i presidi di tutte le scuole secondarie invieranno entro il 15 luglio una situazione previsionale sullo svolgimento delle attività di pratica sportiva indicate nel successivo art. 2. I direttori didattici faranno pervenire, entro la medesima data, richieste di consulenza di docenti delle scuole secondarie per iniziative motorie nelle scuole del circolo.

6. Tutti i capi d'istituto, poi, debbono contestualmente indicare per ciascuna scuola materna, per ciascuna scuola elementare, per ciascuna scuola media e per ciascun istituto di istruzione secondaria di II grado ed artistica il numero dei docenti di ruolo titolari o in servizio nella scuola elencati nel successivo art. 3, evidenziando i posti vacanti o i docenti in eccedenza rispetto ai posti.

7. Per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica, i docenti dovranno essere indicati con la specificazione della classe di concorso, in conformità al D.M. n. 334 del 24 novembre 1994 e successive integrazioni.

8. Relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica, nei casi in cui sull'organico siano presenti cattedre orario con completamento in altro istituto, occupate da docenti titolari con sede definitiva, i presidi degli istituti di titolarità, al fine di poter accertare se sussistono le condizioni indicate al successivo art. 2 perché le predette cattedre vengano confermate, dovranno accertare preventivamente la disponibilità di ore esistenti presso l'istituto di completamento. A tal fine per l'insegnamento di Educazione Fisica sono disponibili anche le ore di avviamento alla pratica sportiva e di attività sportiva scolastica nonché per gli istituti di istruzione secondaria di II grado, le ore curricolari - indicate nel successivo art. 2 comma 4.

9. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 4, copia conforme degli elenchi compilati e delle eventuali successive variazioni deve essere affissa all'albo della scuola tre giorni prima del loro invio al Provveditore agli Studi e rimanervi esposta per tutto l'anno scolastico. Contestualmente all'affissione all'albo della scuola, i capi d'istituto comunicheranno i dati elaborati ai rappresentanti, eventualmente esistenti presso la scuola o istituto, di quei sindacati che sono presenti nella Commissione Provinciale di cui all'art. 24 della Legge 9 agosto 1978 n. 463.

10. I capi d'istituto sono ritenuti personalmente responsabili di tutti gli adempimenti di cui al presente articolo ed in particolare di quelli relativi all'esattezza e alla tempestività delle segnalazioni.

(1) Per la scuola elementare e materna dovranno essere utilizzati i moduli predisposti per la rilevazione dei dati dal sistema informativo.

(2) I direttori didattici che abbiano precedentemente richiesto eventuali modifiche dell'organico secondo quanto sopra disposto faranno riferimento al nuovo organico eventualmente approvato dal Provveditore. Per le scuole medie i presidi indicheranno, altresì, il numero degli alunni per ciascuna classe.

(3) Distinte in base al sesso degli alunni.

(4) Per le eventuali operazioni relative a tali posti, che per esigenze sopravvenute non siano riconducibili alle disposizioni di cui alla presente O.M., si vedano le disposizioni specifiche emanate al riguardo.

(5) Per i posti sperimentali di scuola media per lavoratori ved. successivo art. 25.

Art. 2.- Adempimenti dei Provveditori agli Studi - 1. Per la scuola materna, secondaria e artistica, i Provveditori agli Studi procederanno preliminarmente alla conferma delle cattedre e dei posti previsti in organico utilizzando tutte le ore di insegnamento segnalate secondo le procedure descritte al precedente art. 1 nonché le ore d'insegnamento resesi disponibili a seguito della trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale. Si atterranno altresì alle disposizioni di cui alle seguenti fasi procedurali, fermo restando che per la scuola elementare la determinazione dei posti va effettuata nei modi già indicati al precedente art. 1 (1):

A) la conferma delle cattedre già previste in organico deve essere disposta sia in presenza di un numero di ore complessivo non inferiore a quello con cui la cattedra è stata costituita in organico sia in caso di contrazione di ore d'insegnamento settimanale fino ad un massimo di quattro. Tale ultima disposizione si applica solo alle cattedre coperte da personale docente di ruolo con sede definitiva che pertanto non verrà individuato come soprannumerario ai sensi del successivo art. 3 e sarà utilizzato, per le ore mancanti, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee nell'istituto dove sono venute meno le ore o, in caso di cattedra orario esterna, nell'istituto ove sussiste la maggiore disponibilità di ore. Negli istituti funzionanti con corsi normali e corsi sperimentali i predetti docenti in servizio nei corsi normali saranno assegnati, ove ne sussista la disponibilità, alle classi funzionanti in corsi sperimentali, e viceversa, preventivamente rispetto all'utilizzazione per lo svolgimento delle supplenze. Il predetto personale potrà completare a domanda l'orario di cattedra, nell'ambito della scuola di titolarità, anche con ore di sostegno che non siano state utilizzate per la formazione di posti in organico di fatto. I docenti in questione non possono viceversa essere utilizzati, per le ore mancanti, nei corsi funzionanti presso le sezioni staccate o le scuole coordinate, site in Comune diverso, dipendenti dalla scuola ove sono venute meno le ore.

Relativamente all'anatomia artistica nei Licei Artistici, in conformità alle istruzioni impartite con C.M. n. 77 del 6 marzo 1995, non verranno prese in considerazione le ore di insegnamento sulle quali sono mantenuti in servizio i docenti di cui all'art. 4 comma 6 del D.M. 334/1994, sempreché tali ore non siano necessarie al fine di evitare la situazione di soprannumerarietà, nell'ambito dell'istituto, ai docenti della classe di concorso 21/A;

B) qualora dopo le operazioni previste dalla lettera A) sussista la necessità di formare ulteriori cattedre, dovranno essere seguiti i criteri stabiliti per l'organico di diritto: precedenza assoluta alla costituzione di cattedre nell'ambito dell'unità scolastica e solo successivamente fra due o tre scuole secondo il criterio della raggiungibilità, attribuzione della cattedra all'istituto con un numero di ore pari alla metà dell'orario della stessa e comunque in presenza di un numero di ore complessivo pari a 18 ore o non inferiore all'orario di cattedra.

2. Le cattedre interne di materie letterarie delle scuole medie possono essere formate anche dividendo le ore di insegnamento delle seconde e delle terze classi.

3. Le ore residue in classi collaterali non utilizzate per la costituzione delle cattedre di cui ai punti A) e B) o comunque non assegnate a personale docente da utilizzare ai sensi della presente ordinanza, saranno conferite, ove possibile, ai docenti in servizio nella scuola con orario di cattedra inferiore alle 18 ore, in conformità delle disposizioni impartite nell'art. 14 - comma 7 - del D.P.R. 399/88 e nella C.M. n. 266 del 23 settembre 1988.

4. Per la costituzione dei posti di insegnamento di Educazione Fisica saranno utilizzate - ferme le istituzionali modalità di attivazione - le sei ore settimanali di avviamento alla pratica sportiva, di cui all'art. 308 terzo comma del D.L.vo 16 aprile 1994 n 297, anche se le stesse sono destinate alla consulenza presso i circoli didattici per iniziative motorie (escluso il coinvolgimento diretto nell'insegnamento), indicate nel successivo art. 16. Si ricorrerà a tali forme di integrazione, per non più di sei ore settimanali, in caso di mancanza di ore curricolari e successivamente alle fasi esposte nei commi precedenti. L'integrazione è tuttavia consentita anche in presenza di dette ore curriculari purché sia possibile assegnare tali ultime ad altri docenti in esubero, e non si ricorra pertanto al conferimento di supplenze, e sempre che da parte del docente interessato venga manifestata espressa disponibilità all'impiego nelle attività extracurricolari sopra indicate. Per l'insegnamento di Educazione Fisica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, successivamente alle fasi precedentemente esposte, la cattedra potrà essere costituita anche con frazioni orarie riferite a squadre di sesso diverso dalle squadre costituenti la cattedra di titolarità

5. L'organico determinato secondo le disposizioni di cui sopra sarà affisso all'albo dei Provveditorati agli Studi.

6. Le autorizzazioni al funzionamento di nuove classi debbono aver luogo prima di procedere alla determinazione dell'organico.

(1) Si debbono, altresì, tener presenti le eventuali altre disposizioni emanate per le scuole elementari, quali quelle relative alle scuole reggimentali, alle scuole carcerarie, ai posti per nomadi, ai posti presso gli istituti ospedalieri, etc.

CAPO II - Individuazione dei docenti soprannumerari. Formazione delle graduatorie e utilizzazione dei docenti

Art. 3.- Individuazione dei docenti soprannumerari. Valutazione dei titoli - 1. Si determina situazione di soprannumero in una scuola (o istituto) ai fini delle utilizzazioni, quando il numero dei posti - ovvero delle cattedre interne e delle cattedre orario esterne, nel caso di istituti di istruzione secondaria e artistica - esistente nell'organico, determinato secondo le disposizioni che precedono, è inferiore al numero dei docenti ivi titolari o che hanno ottenuto il trasferimento annuale ai sensi dell'art. 466 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994.

2. L'individuazione dei docenti da utilizzare deve essere effettuata secondo le disposizioni che seguono.

3. Nelle scuole materne ed elementari la posizione di soprannumero va individuata nell'ambito della scuola o, per le scuole elementari, nell'ambito del plesso, distintamente per le varie tipologie di posto eventualmente ivi esistenti, salvo che per i posti di sostegno della scuola elementare, per i quali la posizione di soprannumero va rilevata a livello di circolo.

4. Nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica, la posizione di soprannumero va individuata nell'ambito delle scuole o istituti con riferimento alle classi di concorso, prescindendo dalla articolazione dell'istituto in sezioni di tipo diverso.

5. Relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola media con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia di posto.

6. Per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, nel caso in cui funzionino corsi diurni e corsi serali, poiché l'organico dei corsi serali va considerato distinto ai fini dei trasferimenti da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento specifico all'organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è determinata nei corsi diurni ovvero con riferimento all'organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è determinata nei corsi serali.

7. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica funzionanti con corsi normali e corsi maxisperimentali, a seguito dell'unificazione dell'organico il soprannumero va individuato con riferimento all'organico complessivo dell'istituto.

8. Nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola, l'individuazione dell'insegnante da utilizzare è effettuata nel seguente ordine:

A) docenti che abbiano ottenuto il trasferimento annuale ai sensi dell'art. 466 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, con decorrenza dall'anno scolastico nel quale si procede alla utilizzazione del soprannumero;

B) docenti che abbiano ottenuto la proroga del trasferimento annuale con decorrenza dall'anno scolastico nel quale si procede alla utilizzazione;

C) docenti, titolari nella scuola, entrati a far parte dell'organico della scuola medesima - sia per trasferimento o passaggio, sia per assegnazione definitiva di sede o nuova nomina - con decorrenza dall'anno scolastico nel quale si procede alla utilizzazione;

D) docenti, titolari nella scuola, entrati a far parte dell'organico della scuola medesima nell'anno o negli anni scolastici precedenti quello di cui al punto C). Vi sono compresi i docenti che, già trasferiti altrove quali soprannumerari, abbiano ottenuto nuovamente, a seguito di successivo trasferimento, la titolarità nella scuola senza che, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, possa considerarsi interrotta la titolarità nella scuola medesima, nonché i docenti provenienti da scuole fuse o soppresse ed aggregate alla scuola in cui si procede all'individuazione del soprannumero. Vi sono, altresì, compresi i docenti di Educazione Fisica che hanno ottenuto il passaggio ex art. 16 della legge 88/1976, i quali sono da considerare già facenti parte dell'organico dell'istituto ottenuto per passaggio qualora titolari nell'istituto stesso in quanto appartenenti al ruolo ad esaurimento.

9. Pertanto, ai fini della scelta del personale da utilizzare, il capo d'istituto è tenuto a procedere alla formazione di una graduatoria comprendente tutti i docenti di cui alla precedente lettera A). Nel caso in cui il numero dei docenti compresi in tale graduatoria sia inferiore al numero dei docenti da utilizzare perché in soprannumero, il capo d'istituto compilerà una seconda graduatoria comprendente tutti i docenti di cui alla precedente lettera B); ove necessario compilerà, quindi, una terza graduatoria comprendente tutti i docenti di cui alla precedente lettera C) e così via (1).

10. Ovviamente, nelle graduatorie comprendenti i docenti di cui ai precedenti punti C) e D) da compilare, ai soli fini delle utilizzazioni, non dovranno essere graduati i docenti che, nell'anno scolastico in cui si procede all'utilizzazione, si trovino nelle posizioni di stato di cui all'art. 466 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e all'art. 111 dell'O.M. n. 285 del 30 ottobre 1990 e successive modifiche ed integrazioni e sulle cui cattedre sono stati effettuati o prorogati trasferimenti annuali.

11. I predetti docenti dovranno viceversa essere inseriti nelle graduatorie, da compilare ai fini dei trasferimenti, a domanda o d'ufficio, dei docenti soprannumerari per l'anno scolastico successivo.

12. Per la compilazione delle predette graduatorie il capo d'istituto terrà conto di tutti i punteggi di cui alle tabelle di valutazione per i trasferimenti d'ufficio (All. 1 per i docenti della scuola materna, elementare e media; All. 2 per i docenti della scuola secondaria di II grado ed artistica).

13. A tal fine il capo d'istituto farà compilare ad ogni docente titolare del posto o della classe di concorso in cui si è determinato il soprannumero una scheda conforme all'allegato 3.

14. Si fa presente che va valutato anche l'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione. Conseguentemente va valutato l'eventuale servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile con effetto dall'anno scolastico per il quale si procede alle utilizzazioni.

15. Per i docenti trasferiti da altra scuola nell'ultimo triennio quali soprannumerari, in sede di formulazione delle graduatorie per l'individuazione dei docenti soprannumerari nella scuola di attuale titolarità, deve essere preso in considerazione, per l'attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato senza soluzione di continuità, il solo servizio prestato in tale ultima scuola, con esclusione di quello relativo alla scuola di precedente titolarità. I predetti docenti hanno titolo infatti alla ricongiunzione dei servizi prestati in entrambe le scuole ai soli fini del trasferimento qualora nella relativa domanda chiedano anche la scuola di precedente titolarità

16. Le esigenze di famiglia da valutarsi dal capo d'istituto devono essere riferite alle situazioni esistenti alla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono le predette operazioni di utilizzazione e riguardano tutte le voci del Titolo II delle tabelle di valutazione citate. Ovviamente, per quanto riguarda l'età, si fa riferimento al 31 dicembre dell'anno in cui viene disposta l'utilizzazione.

17. Le situazioni previste dalle lettere A) e D) di dette tabelle vanno riferite alla sede di titolarità per i docenti di cui alle precedenti lettere C) e D) del presente articolo e alla sede di servizio per i docenti di cui alle lettere A) e B).

18. A titolo esemplificativo, nel caso di soprannumero in una scuola della sede di Roma, ha diritto al punteggio previsto dalla lettera A) il docente il cui coniuge sia residente a Roma. Non spetta viceversa tale punteggio al docente titolare nella stessa scuola il cui coniuge o altro familiare indicato nella citata voce A) sia residente in Comune diverso da quello di Roma.

Pertanto alle situazioni di soprannumero non si applica quanto previsto nel penultimo periodo della nota 7 del Titolo II delle tabelle di valutazione d'ufficio.

19. Il capo d'istituto, qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili, ai fini della individuazione dei docenti in soprannumero, procederà d'ufficio alla attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso.

20. I docenti privi della vista, i docenti handicappati con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648 (art. 21 della L. 104/92), i docenti emodializzati nonché in relazione al disposto dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92, il genitore anche adottivo di minore con handicap in situazione di gravità, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado, l'affidatario di persona handicappata in situazione di gravità purché effettivamente conviventi con l'handicappato, nonché l'handicappato maggiorenne in situazione di gravità non dovranno essere inseriti nelle graduatorie sopra descritte a meno che la contrazione non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie (ad es. soppressione della scuola etc.).

21. Le graduatorie compilate dai capi d'istituto per la individuazione degli insegnanti in soprannumero comprensive anche dei punteggi analitici dovranno essere affisse all'albo della scuola o istituto ovvero della direzione didattica per le scuole materne ed elementari.

22. I capi d'istituto avranno cura di invitare i docenti, che in base alle graduatorie della scuola risulteranno in soprannumero, ad integrare la scheda già compilata per l'individuazione del soprannumero, con l'indicazione delle sedi o delle scuole, ivi compresa quella di titolarità, cui desiderano essere assegnati per l'utilizzazione (2).

23. I nominativi dei docenti risultanti in soprannumero, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno, saranno comunicati dai capi d'istituto ai Provveditori agli Studi, per i conseguenti provvedimenti di utilizzazione, entro il termine che sarà stabilito dagli stessi Provveditori agli Studi (3).

24. Contemporaneamente i capi d'istituto dovranno trasmettere le schede compilate dai docenti risultati in soprannumero, nonché a richiesta degli interessati, la documentazione che dà titolo alle precedenze previste dalla presente ordinanza.

25. I docenti titolari nell'istituto ove si è determinato il soprannumero (precedenti lettere C) e D)), individuati come soprannumerari sull'organico a norma della presente ordinanza, dovranno presentare domanda di trasferimento per l'anno scolastico successivo entro i termini e secondo le modalità indicate nell'O.M. relativa ai trasferimenti e passaggi del personale docente della scuola. Per la scuola elementare e materna si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 10 dell'O.M. n. 285 del 30 ottobre 1990 e successive modifiche e integrazioni.

26. I docenti individuati come soprannumerari ai sensi del presente articolo sono utilizzati a domanda nella scuola di titolarità su posti della medesima tipologia o per le altre attività previste nel quadro delle disponibilità iniziali di cui al successivo art. 10, con precedenza rispetto ai docenti trasferiti dalla stessa scuola nell'ultimo triennio quali soprannumerari. I predetti docenti sono utilizzati altresì, qualora esprimano tale preferenza, sempre nell'ambito della scuola di titolarità, con precedenza rispetto ai docenti trasferiti nell'ultimo triennio quali soprannumerari, anche su posti di sostegno secondo i criteri indicati nei successivi articoli che disciplinano le operazioni su posti di sostegno.

27. Per gli istituti di istruzione secondaria nel caso di contrazione di ore che comporti la trasformazione del posto da cattedra interna a posto-orario esterno, la individuazione del docente da assegnare al predetto posto-orario esterno deve avvenire sulla base di graduatorie formulate ai sensi del presente articolo. Il docente che viene assegnato su cattedra orario esterna, ai sensi del presente comma permane su tale tipo di cattedra anche negli anni scolastici successivi, fino a quando non si venga a determinare la disponibilità di una cattedra interna nell'ambito della scuola.

28. Parimenti, anche in caso di trasformazione delle cattedre interne esistenti nell'ambito dell'istituto (ad esempio, per il docente di italiano e storia, esaurimento delle classi del triennio compensata dall'aumento di classi del biennio, senza completamento, quindi, in altra sede) non potrà non tenersi conto dei criteri fissati per l'individuazione dei docenti soprannumerari - esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia - previa attenta considerazione delle esigenze di continuità didattica, nonché di ogni ulteriore elemento utile inteso ad assicurare la maggiore funzionalità all'istituzione scolastica.

29. I docenti che non trovino nella scuola di titolarità il pieno orario di cattedra possono completare, a domanda, l'orario nella scuola medesima con ore di sostegno che non siano state utilizzate per la formazione di posti in organico. Tali docenti, fermo restando quanto disposto al precedente art. 2, lett. A, per coloro i quali la contrazione di orario non sia superiore a quattro ore settimanali, ove non chiedano o non ottengano il predetto completamento su ore di sostegno, saranno utilizzati secondo le disposizioni generali della presente ordinanza.

30. Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate.

(1) Per i docenti di Educazione Fisica nelle scuole medie e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica verrà compilata, per ciascuna delle categorie previste alle lettere A), B), C) e D), un'unica graduatoria indistintamente in base al sesso.

(2) I docenti delle scuole elementari e materne dovranno utilizzare la modulistica riportata in allegato, finalizzata alla gestione delle domande attraverso il sistema informativo del Ministero della Pubblica Istruzione.

(3) Con riguardo al personale dei Conservatori e delle Accademie, i reclami, di cui al comma 5 dell'art. 11 dell'O.M. permanente sui trasferimenti del personale docente, e le deduzioni formulate dai direttori delle suddette istituzioni scolastiche vanno inviati al Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica.

Art. 4.- Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità Presentazione delle domande - 1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3, comma 26, qualora nella scuola o, per gli insegnanti elementari, nel plesso da cui è stato disposto il trasferimento di un docente quale soprannumerario, si determini, per lo stesso anno scolastico e nei tre anni scolastici successivi, dopo i trasferimenti e i passaggi, per qualunque causa una disponibilità di cattedra o posto orario ovvero di un posto della medesima tipologia (1), il docente trasferito quale soprannumerario, qualora ne faccia richiesta, dovrà essere utilizzato in detta scuola (o plesso), con precedenza assoluta su tutte le altre operazioni di utilizzazione, anche se non è in soprannumero nella scuola in cui è stato trasferito. Per tale operazione possono essere utilizzati tutti i posti disponibili per le operazioni di cui alla presente ordinanza, ivi compresi quelli assegnati per utilizzazione nell'anno scolastico precedente ai docenti titolari sulla dotazione organica provinciale di cui all'art. 3 del D.I. n. 132 del 15 aprile 1994 integrato dall'art. 3 del D.I. n. 129 dell'11 aprile 1995.

2. Con la medesima precedenza assoluta il docente potrà chiedere di essere messo a disposizione della scuola o circolo da cui è stato trasferito quale soprannumerario qualora tale scuola o circolo siano stati individuati dal Provveditore agli Studi nel piano previsto per le attività previste alle lettere F e G dell'art. 3 del D.I. n. 132 del 15 aprile 1994 integrato dall'art. 3 del D.I. n. 129 dell'11 aprile 1995.

3. I predetti docenti possono chiedere altresì l'utilizzazione nella scuola di precedente titolarità anche sui posti indicati al punto 3 - e se trattasi di docenti della scuola secondaria ai punti 2 e 4 -del successivo art. 14, nonché su posti di sostegno. L'utilizzazione sui posti di sostegno è disposta secondo i criteri indicati nei successivi articoli della presente O.M. che disciplinano le operazioni di utilizzazione sui posti di sostegno.

4. Le utilizzazioni sui posti indicati nel precedente comma potranno essere disposte ovviamente solo nell'ipotesi che essi siano presenti nel quadro delle esigenze determinate dal Provveditore agli Studi -in relazione al numero dei docenti da utilizzare- secondo quanto precisato nei successivi artt. 10 e 14.

5. L'utilizzazione prevista nei commi precedenti deve essere disposta, laddove se ne determinino le condizioni, in qualunque fase delle operazioni attinenti alla gestione dell'organico e quindi anche se la disponibilità del posto nella scuola o plesso da cui il docente è stato trasferito quale soprannumerario si determina nel corso delle operazioni successive. Ovviamente la disponibilità che si viene a determinare per effetto di tale operazione non comporta la revisione delle operazioni già effettuate, ma sarà utilizzata per le operazioni ancora da compiersi.

6. Qualora l'utilizzazione venga richiesta per una stessa scuola o plesso da più docenti trasferiti, nell'ambito del triennio, anche in anni diversi, i docenti medesimi vengono graduati in base al punteggio loro spettante come soprannumerari aggiornato alla data di inizio dell'a.s. in cui si dispone l'utilizzazione. Hanno comunque la precedenza i docenti di cui ai cc. 1 e 3 del successivo art. 8.

7. I predetti docenti, qualora, pur avendolo chiesto, non ottengano l'utilizzazione nella scuola o plesso di precedente titolarità, hanno diritto a partecipare, a domanda, alle operazioni di utilizzazione, per le cattedre e i posti vacanti o per le attività previste alle lettere F e G dell'art. 3 del D.I. n. 132 del 15 aprile 1994 integrato dall'art. 3 del D.I. n. 129 dell'11 aprile 1995 nelle altre scuole o plessi della sede (Comune) di precedente titolarità o, in subordine, in sedi più vicine ad essa di quella di attuale titolarità contestualmente ai docenti individuati come soprannumerari ai sensi dell'art. 3. A tal fine essi verranno graduati in base al punteggio loro spettante come soprannumerari aggiornato alla data d'inizio dell'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni. Anche per le operazioni previste nel presente comma valgono le disposizioni impartite nei precedenti commi 3 e 4.

8. L'esercizio dei diritti previsti nei commi precedenti è subordinato alla condizione che i docenti richiedano in ciascun anno del triennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità. Tale circostanza dovrà pertanto essere attestata dagli interessati, sotto la propria responsabilità, in calce alla domanda di utilizzazione, che dovrà essere presentata entro la data a ciò stabilita con apposita circolare del Provveditore agli Studi.

9. La circostanza che il docente trasferito quale soprannumerario abbia prestato servizio nel triennio, per trasferimento annuale, per assegnazione provvisoria o per utilizzazione, in una scuola o plesso diverso da quello dal quale o al quale è stato trasferito non interrompe la continuità didattica, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, purché il docente abbia richiesto in ciascun anno del triennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità

10. Qualora la scuola di precedente titolarità sia stata soppressa, per beneficiare delle disposizioni contenute nel presente articolo è sufficiente che l'interessato abbia richiesto nel triennio dal trasferimento d'ufficio, successivamente alla soppressione della scuola o plesso di precedente titolarità, il trasferimento a un'altra scuola della sede di precedente titolarità o, in mancanza di altre scuole in tale sede, nel Comune più vicino secondo la tabella di viciniorità (2).

11. Ai fini delle operazioni di utilizzazione relative all'anno scolastico 1995/96 sono da considerare trasferiti nel triennio i docenti trasferiti a decorrere dall'a.s. 1992/93 e negli anni scolastici successivi.

(1) Per medesima tipologia di posto si intende quella cui si accede con lo stesso titolo.

(2) Per la scuola elementare e materna tale plesso o scuola, già riportati nel modulo domanda di trasferimento, dovranno essere riportati nella corrispondente casella delle domande di utilizzazione ai fini del suo inserimento nelle procedure automatiche del sistema informativo.

Art. 5.- Docenti titolari di posti della dotazione organica provinciale determinata ai sensi dell'art. 3 del D.I. 15 aprile 1994 n. 132 integrato dall'art. 3 del D.I. dell'11 aprile 1995 n. 129 - 1. L'utilizzazione del personale assegnato alla dotazione organica di cui all'art. 3 del D.I. n. 132 del 15 aprile 1994 integrato dall'art. 3 del D.I. dell'11 aprile 1995 n. 129 -che nelle disposizioni che seguono viene denominata dotazione organica provinciale- è finalizzata alla realizzazione delle seguenti attività previste dai medesimi art. 3:

A) Copertura delle maggiori esigenze derivanti da eventuali scostamenti tra le classi previste e da quelle effettivamente costituite;

B) Sostituzione degli insegnanti assenti per l'intero anno scolastico o per periodi di durata superiore a cinque mesi, nonché dei docenti esonerati dall'insegnamento per l'esercizio delle funzioni vicarie del capo d'istituto o della vigilanza di sezioni staccate, scuole coordinate, corsi serali e sezioni aggregate a istituti di istruzione di diverso grado, ordine e tipo;

C) Attuazione dei nuovi orientamenti educativi per la scuola materna definiti con il D.M. 3 giugno 1991;

D) Attuazione degli obiettivi formativi fissati, per la scuola elementare, dalle Legge 5 giugno 1990, n. 148, con particolare riguardo allo sviluppo dell'insegnamento della lingua straniera, ivi compresa la formazione dei docenti da destinare a tale insegnamento, ai sensi dell'art. 23, comma 10, 11 e 12 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994;

E) Diffusione di processi di innovazione didattica e sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curriculari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria;

F) Realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;

G) Supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi, con riguardo anche alle specifiche esigenze di coordinamento e progettazione organizzativo-didattica di scuole aggregate a istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine.

2. Per quanto concerne la scuola elementare, l'utilizzazione del personale assegnato alla predetta dotazione organica provinciale è finalizzata a soddisfare prioritariamente le esigenze relative alla estensione dell'insegnamento della lingua straniera sulla base dei piani provinciali predisposti secondo i criteri stabiliti dalle circolari ministeriali n. 116/92 e seguenti, ivi compresa la formazione dei docenti da destinare a tale insegnamento, ai sensi dell'art. 23, comma 10, 11 e 12 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.

3. L'utilizzazione del personale per le attività previste alle lettere F) e G), sopracitate potrà essere disposta entro i limiti indicati al successivo art. 10.

4. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di utilizzazione si impartiscono, per la formazione delle graduatorie provinciali, le seguenti disposizioni concernenti tutti i docenti facenti parte della dotazione organica provinciale, ivi compresi quelli assegnati in soprannumero rispetto al numero di posti della dotazione medesima, nei confronti dei quali occorre adottare all'inizio dell'anno scolastico un nuovo provvedimento di utilizzazione.

5. Tali disposizioni concernono anzitutto i docenti già titolari sui posti della D.O.A. della scuola materna e secondaria ovvero di posti del C.P.P. della scuola elementare che dall'1 settembre 1994 sono transitati sui posti della dotazione organica provinciale e che non possano essere confermati nella scuola o plesso in cui sono stati utilizzati l'anno scolastico precedente, per mancanza di posto disponibile, secondo quanto precisato nella nota (1) del successivo art. 9, ovvero non chiedano la conferma dell'utilizzazione nella predetta scuola o plesso, nonché i docenti che nell'anno scolastico precedente abbiano usufruito dell'assegnazione provvisoria. Esse non si riferiscono ovviamente, in quanto nei loro confronti non occorre procedere ad utilizzazione, ai docenti che, nell'anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni, hanno ottenuto il trasferimento annuale o la proroga di detto trasferimento su una cattedra o un posto di organico sede, a meno che non siano individuati come soprannumerari, nella scuola o plesso in cui hanno ottenuto il trasferimento annuale, in conformità delle disposizioni impartite nel precedente art. 3. Tali disposizioni si applicano anche alle lavoratrici madri per le quali sia venuto meno il diritto ad usufruire della precedenza prevista dal successivo art. 8.

6. Le disposizioni che seguono riguardano inoltre tutti i docenti che hanno acquisito la titolarità sulla dotazione organica provinciale, con decorrenza dall'inizio dello stesso anno scolastico in cui si procede alle operazioni di utilizzazione, sia per trasferimento, sia per assegnazione definitiva di sede o nuova nomina

7. Ai fini delle utilizzazioni i Provveditori agli Studi compileranno pertanto 2 distinte graduatorie provinciali (1):

A) La prima graduatoria comprenderà indistintamente i docenti già facenti parte delle dotazioni organiche aggiuntive, poi divenute provinciali nell'anno o negli anni scolastici precedenti, ivi compresi i docenti già titolari dei posti del contingente provinciale provvisorio della scuola elementare e che dall'1 settembre 1994 sono transitati sulla dotazione organica provinciale nei confronti dei quali occorre procedere ad una nuova utilizzazione secondo quanto detto nei precedenti commi, i docenti che hanno ottenuto il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo sulla dotazione organica provinciale, anche in soprannumero rispetto al numero dei posti della dotazione medesima, a decorrere dall'anno scolastico in cui si procede all'utilizzazione, nonché quelli che con la medesima decorrenza hanno ottenuto, sui posti della dotazione organica provinciale il trasferimento annuale o la proroga di detto trasferimento ai fini della formulazione della graduatoria i docenti già facenti parte della dotazione organica provinciale verranno graduati in base al punteggio loro attribuito nella graduatoria predisposta a norma degli artt. 10, lettera B), e 11, lettera C), dell'O.M. n. 285 del 30 ottobre 1990, e successive modifiche ed integrazioni (ivi compresi i punteggi relativi alle esigenze di famiglia di cui alle lettere B) e C) del Titolo II). Per i docenti neo-trasferiti si avrà riguardo al punteggio loro attribuito, ai fini del trasferimento, relativo esclusivamente al titolo I, lettere A), A1), B e B1), Titolo II, lettere B e C), e Titolo III della tabella di valutazione dei trasferimenti. Detti docenti, qualora abbiano conseguito nell'intervallo di tempo intercorrente fra il termine di scadenza per la presentazione della domanda di trasferimento ed il 15 febbraio, uno o più dei titoli sopraindicati potranno, previa documentazione del possesso dei titoli medesimi, chiederne la valutazione, per il conseguente aggiornamento del punteggio, con l'istanza contenente l'indicazione delle preferenze ai fini dell'utilizzazione. Parimenti si procederà nei confronti dei docenti che hanno ottenuto il passaggio di cattedra o di ruolo. Essi pertanto potranno chiedere, esibendo la relativa documentazione, la valutazione anche dei titoli previsti alle lettere B) e C) del Titolo II della tabella di valutazione dei trasferimenti e possedute alla data del 15 febbraio. Per i docenti che sono stati assegnati sulla dotazione organica provinciale per effetto di passaggio di ruolo i punteggi previsti dal Titolo I della tabella di valutazione (anzianità di servizio) sono attribuiti nella misura spettante nel nuovo ruolo di appartenenza.

B) La seconda graduatoria comprenderà tutti i docenti che hanno acquisito la titolarità su posti della dotazione organica provinciale a seguito di assegnazione definitiva di sede con effetto dallo stesso anno scolastico per il quale si procede alle utilizzazioni, ma che sono stati immessi in ruolo nell'anno o negli anni scolastici precedenti. Essi verranno graduati, ai fini delle utilizzazioni, nello stesso ordine secondo il quale hanno conseguito la titolarità del posto di dotazione organica aggiuntiva o di contingente provinciale provvisorio della scuola elementare.

8. Le suddette graduatorie devono essere affisse all'albo dell'ufficio scolastico provinciale.

9. Ai fini dell'utilizzazione i docenti di cui al presente articolo dovranno inviare al Provveditore agli Studi, entro la data da questi stabilita con apposita circolare, una istanza nella quale indicheranno le sedi e le scuole cui desiderano essere assegnati (2).

10. In mancanza di tale istanza l'utilizzazione sarà disposta d'ufficio (3).

11. Il termine di cui al precedente comma 9 vale anche per la presentazione della domanda di conferma dell'utilizzazione da parte dei docenti già titolari di posti di dotazione organica aggiuntiva o di contingente provinciale provvisorio e transitati sulla dotazione organica provinciale che ritrovino la disponibilità del posto nella scuola o plesso di precedente utilizzazione.

(1) Per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica distintamente per ciascuna classe di concorso.

(2) I docenti della scuola elementare e materna presenteranno le domande utilizzando l'apposita modulistica attinente alla utilizzazione.

(3) Per la scuola elementare e materna l'utilizzazione d'ufficio operata tramite le procedure automatiche sarà effettuata sui comuni della provincia considerati in ordine di vicinanza a partire dal comune capoluogo di provincia.

Qualora l'interessato presenti l'istanza di cui al precedente comma 9, ha facoltà di indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, il comune (o il distretto se compreso in un comune) rispetto al quale intende sia applicato l'ordine di vicinanza per la predetta utilizzazione d'ufficio.

Art. 6.- Docenti che hanno ottenuto il trasferimento per compensazione da altra provincia - Formazione delle graduatorie provinciali - Indicazione delle preferenze - 1. I Provveditori agli Studi compileranno nell'ambito provinciale e, relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica, per ciascuna classe di concorso una graduatoria comprendente tutti i docenti trasferiti per compensazione da altra provincia che non abbiano già ottenuto la sede definitiva; in tale graduatoria, che deve essere affissa all'albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale, i docenti medesimi saranno graduati in base al punteggio loro attribuito ai fini del trasferimento.

2. Ai fini dell'utilizzazione si applicano i commi 9 e 10 del precedente articolo 5.

Art. 7.- Utilizzazione docenti soprannumerari - Formazione delle graduatorie provinciali - 1. Provveditori agli Studi compileranno, per ciascuna tipologia di posto o per ciascuna classe di concorso, un'unica graduatoria nella quale saranno inseriti, con gli stessi punteggi già attribuiti dai capi di istituto, tutti i docenti titolari di organico sede nella provincia dichiarati in soprannumero ai sensi del precedente art. 3.

2. In tale graduatoria saranno compresi anche i docenti titolari di organico sede che - avendo ottenuto, a decorrere dall'anno in cui si procede all'utilizzazione, il trasferimento annuale o la proroga di detto trasferimento sempre su cattedra di organico sede - vengano individuati come soprannumerari nell'istituto in cui hanno ottenuto detto trasferimento ai sensi del citato art. 3. La suddetta graduatoria deve essere affissa all'albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

3. In tale graduatoria saranno compresi anche gli insegnanti, trasferiti quali soprannumerari nell'anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni e nei tre anni scolastici precedenti, i quali chiedano l'utilizzazione, oltre che nella scuola o plesso da cui sono stati trasferiti, anche nelle altre scuole o plessi della sede (comune) di precedente titolarità e, in subordine, in sedi più vicine ad essa della sede di attuale titolarità

4. L'utilizzazione sarà disposta in base all'ordine di graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse dai docenti interessati.

Art. 8.- Precedenze a favore di particolari categorie - Modalità di assegnazione della sede di utilizzazione e di assegnazione provvisoria - 1. Le operazioni di cui ai punti da 2 a 13 del successivo art. 9 nei confronti dei docenti privi della vista saranno disposte con precedente rispetto a tutte le operazioni sull'organico, ad eccezione delle operazioni di cui al punto 1 del medesimo art. 9 e sempre ovviamente secondo l'ordine indicato nel predetto articolo. Le stesse operazioni verranno disposte quindi nei confronti dei docenti emodializzati e dei destinatari dell'art. 21 della legge 104/92 (handicappati con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950, n. 648) e, in subordine, nei confronti del genitore anche adottivo di minore con handicap in situazione di gravità (1), del coniuge, del parente o affine entro il terzo grado e dell'affidatario di persona handicappata in situazione di gravità (1), nonché l'handicappato maggiorenne in situazione di gravità (1), in relazione al disposto dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della medesima legge. Si procederà, infine, nei confronti del restante personale, compreso quello appartenente alle categorie contemplate ai commi successivi del presente articolo. Per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie da fuori provincia i docenti di cui ai commi 5 e 7 del citato art. 33 della legge 104/92 possono usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui sono effettivamente conviventi con l'handicappato; analoga disposizione vale anche per i soggetti di cui al comma 6 del citato art. 33, relativamente al comune di residenza. L'ordine sopra descritto si applica anche alle operazioni previste ai successivi articoli 23, 24 e 24 bis, fermo restando che l'assegnazione sui posti di sostegno del personale specializzato precede sempre quella del personale non specializzato.

2. I docenti che chiedono di fruire delle precedenze indicate al precedente comma devono allegare la documentazione prevista dall'art. 16 dell'O.M. n. 285 del 30 ottobre 1990 e successive modifiche e integrazioni.

3. Nell'ambito di ciascuna delle operazioni di cui al successivo art. 9, fermo restando l'ordine di gestione ivi stabilito e comunque nell'ambito di ciascuna graduatoria formulata ai sensi della presente ordinanza per le utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e sistemazioni sarà data la precedenza, indipendentemente dal punteggio, alle seguenti categorie:

1) Personale che ha bisogno, per gravissimi motivi di salute -da comprovare secondo quanto previsto al precedente comma 2- di particolari cure a carattere continuativo praticabili solo nella sede richiesta.

2) Lavoratrici madri con prole di età superiore ad un anno. L'età deve essere documentata con atto anagrafico. Della precedenza prevista al presente punto può usufruire anche il lavoratore padre che documenti che la madre del bambino non sta usufruendo dei benefici previsti dalla legge 1204/71.

4. Le situazioni che danno titolo alle precedenze previste nel presente articolo devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda, ad eccezione dello stato di lavoratrice madre. E' necessario infatti, perché l'interessata possa usufruire del diritto di precedenza, che tale situazione sussista alla data di inizio dell'anno scolastico. Al fine del riconoscimento del diritto di precedenza, qualora alla data di scadenza per la presentazione della domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria il parto non sia ancora avvenuto, l'interessata dovrà allegare alla domanda certificazione medica, rilasciata dalla U.S.L. di appartenenza, contenente l'indicazione della data presuntiva del parto e inviare successivamente la certificazione attestante la nascita del figlio che sia ovviamente avvenuta in data antecedente all'inizio dell'anno scolastico. Quanto sopra disposto vale anche in caso di adozione, affidamento preadottivo o affidamento sempre che il relativo provvedimento venga adottato prima dell'inizio dell'anno scolastico e che a tale data il figlio abbia età inferiore ad un anno.

5. In caso di concorrenza fra più docenti aventi titolo alla medesima precedenza, essa sarà determinata dal punteggio e, a parità di punteggio, dall'età

6. In base al disposto dell'art. 1, V comma, della legge 10 marzo 1987 n. 100 e dell'art. 10, secondo comma, del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella legge 402/87, i coniugi conviventi rispettivamente del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza hanno titolo, all'atto del trasferimento del coniuge - qualora il coniuge venga trasferito d'autorità - nell'ambito di ciascuna delle fasi di operazione di assegnazione provvisoria (rispettivamente nell'ambito della provincia o da fuori provincia) alla precedenza sugli altri aspiranti, subordinatamente alle categorie di cui ai commi precedenti Per fruire di tale precedenza i docenti interessati dovranno allegare alla domanda di assegnazione provvisoria una dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge, dal quale risulti che il medesimo è stato trasferito nella nuova sede di autorità indipendentemente dal periodo di permanenza trascorso nella precedente sede di servizio.

(1) Le situazioni previste dagli artt. 21 e 33 della legge 104/92, le situazioni di gravità nonché i requisiti richiesti per la dimostrazione della convivenza vanno accertati con riferimento a quanto previsto dall'art. 16 dell'O.M. 285 del 30 ottobre 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.- Ordine delle operazioni - 1. Le operazioni di utilizzazione, sistemazione e assegnazione provvisoria dei docenti di cui alla presente ordinanza saranno disposte nel seguente ordine:

1) Utilizzazione a domanda dei docenti già titolari su posti di organico sede, trasferiti a decorrere dallo stesso anno scolastico o dai tre anni scolastici precedenti in quanto soprannumerari in altre scuole o su posti di dotazione organica aggiuntiva, o del contingente provinciale provvisorio della scuola elementare nella scuola o plesso in cui erano titolari per la stessa classe di concorso o la stessa tipologia di posto. In caso di soppressione della scuola di precedente titolarità il diritto di utilizzazione con precedenza assoluta spetta, qualora l'interessato ne faccia richiesta, per altra scuola della sede di precedente titolarità o, in mancanza, per la sede più vicina secondo le tabelle di viciniorità (1);

2) Conferma a domanda dell'utilizzazione dei docenti di posti della dotazione organica provinciale nella scuola o plesso in cui sono stati utilizzati nell'anno scolastico precedente (2);

3) Utilizzazione dei docenti titolari su posti di organico sede della provincia individuati come soprannumerari ai sensi del precedente art. 3 nonché utilizzazione a domanda dei docenti trasferiti d'ufficio quali soprannumerari a decorrere dallo stesso anno scolastico o dai tre anni scolastici precedenti, che abbiano chiesto e non ottenuto l'utilizzazione di cui al precedente punto 1, in altre scuole o plessi della sede (comune) di precedente titolarità o, in subordine, in sedi più vicine ad essa della sede di attuale titolarità (3);

4) Per la scuola elementare, assegnazioni e conferme, a domanda, degli insegnanti elementari titolari di posti dell'organico sede sui posti non compresi nelle previsioni organiche (reggimentali, per nomadi, per adulti, per i minori ricoverati in istituti ospedalieri, ecc. É) o su eventuali posti dell'organico, ivi compresi quelli del ruolo speciale carcerario, rimasti disponibili per le operazioni di cui alla presente ordinanza. Ovviamente ai posti di ruolo speciale carcerario possono aspirare solo insegnanti elementari di ruolo forniti di apposito titolo;

5) Utilizzazione dei docenti indicati alla lettera A) dell'art. 5.

6) Utilizzazione dei docenti indicati alla lettera B) dell'art. 5.

7) Assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia dei docenti titolari di posti di organico sede ovvero di posti di dotazione organica provinciale.

8) Utilizzazione dei docenti trasferiti da altra provincia per compensazione con effetto dall'anno scolastico per il quale si procede alle operazioni di cui alla presente ordinanza.

9) Proroghe e nuove utilizzazioni a domanda e d'ufficio fino alla concorrenza del numero di utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente e che si rendono necessarie in relazione al permanere delle situazioni di soprannumero, secondo l'ordine indicato al successivo art. 11.

10) Assegnazione della sede provvisoria ai docenti nominati in ruolo a decorrere dal medesimo anno scolastico.

11) Sistemazione dei docenti di educazione musicale ed educazione fisica non di ruolo non licenziabili aventi titolo all'immissione in ruolo, in servizio o trasferiti nella provincia, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 27 e seguenti.

12) Nuova utilizzazione a domanda nell'ambito della provincia dei docenti appartenenti ad altro ruolo ovvero ad altra classe di concorso con situazione di soprannumero;

13) Nuova utilizzazione d'ufficio nell'ambito della provincia dei docenti soprannumerari appartenenti ad altro ruolo ovvero ad altra classe di concorso;

14) Nuova utilizzazione a domanda da fuori provincia di docenti titolari in scuole dello stesso grado, per la stessa o per altre classi di concorso con situazioni di soprannumero;

15) Assegnazione provvisoria di docenti di ruolo titolari in altra provincia di posti di organico sede ovvero di posti di dotazioni organiche aggiuntive e del contingente provinciale provvisorio della scuola elementare, nonché per la scuola materna ed elementare, degli insegnanti, privi di sede definitiva che abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 8, comma 17, dell'O.M. n. 285 del 30 ottobre 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

16) Nuove utilizzazioni a domanda da fuori provincia di docenti appartenenti ad altro ruolo con situazione di soprannumero.

2. Dopo le operazioni previste al precedente punto 1 si procederà secondo quanto disposto al comma 1 del precedente art. 8, alle operazioni di cui ai punti da 2 a 13 nei confronti dei docenti privi della vista, e quindi nei confronti dei docenti emodializzati e dei destinatari dell'art. 21 della legge 104/92. Successivamente si procederà alle medesime operazioni nei confronti dei docenti destinatari dell'art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/92 e infine nei confronti degli altri docenti. Lo stesso ordine verrà osservato per le operazioni di cui ai pp. 14, 15 e 16.

3. I docenti che abbiano titolo ad essere presi in considerazione nel corso di più operazioni nell'ambito della provincia, qualora vengano soddisfatti, per una delle preferenze espresse, nel corso di una operazione precedente, non vengono più presi in considerazione nel corso delle operazioni successive.

4. Viceversa i docenti utilizzati nell'ambito della provincia di titolarità, qualora, avendone titolo, abbiano presentato domanda di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria per sede di altra provincia, concorreranno ugualmente all'utilizzazione e/o all'assegnazione provvisoria nella provincia richiesta.

5. Le operazioni di cui ai precedenti punti 2), 5) e 6) si riferiscono anche ai docenti che si trovano in posizione di soprannumero rispetto al numero di posti della dotazione organica provinciale (4).

6. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate di norma per convocazione (4).

(1) La presente operazione è comunque subordinata all'eventuale utilizzazione nella scuola di titolarità del docente individuato come soprannumerario ai sensi del precedente art. 3.

(2) La conferma nell'ambito dello stesso plesso o scuola può essere disposta, sempre per lo stesso tipo di cattedra o posto, anche sui posti indicati al p. 3 - e, se trattasi di docenti di scuola secondaria, ai pp. 2 e 4 - del successivo art. 14, purché tali posti siano inseriti nel quadro delle esigenze determinato dal Provveditore agli Studi in relazione al numero dei docenti da utilizzare. Per i docenti di scuola materna, elementare e media la conferma può essere disposta anche per posti di sostegno a condizione che gli interessati siano in possesso del prescritto titolo. La conferma può avvenire infine anche per le attività previste alle lettere F) e G) dell'art. 3 del D.I. n. 132 del 15 aprile 1994 integrato dall'art. 3 del D.I. n 129 dell'11 aprile 1995 sia che il docente fosse utilizzato nell'anno scolastico precedente su cattedra o posto sia che fosse utilizzato per le attività predette.

(3) Il docente di scuola elementare e materna che intenda avvalersi di tale possibilità dovrà farne richiesta barrando l'apposita casella del modulo domanda. Le sedi più vicine di cui al punto in esame saranno considerate dalle procedure automatiche quelle riportate nell'elenco delle preferenze, esaminate nell'ordine espresso dal docente.

(4) Con l'eccezione delle operazioni riguardanti i docenti delle scuole elementari e materne le quali, a decorrere dall'anno scolastico 1993/94, sono effettuate con l'ausilio di procedure automatiche del sistema informativo, nonché delle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria da fuori provincia.

Art. 9bis.- Insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare - Conferma e assegnazione dei docenti che operano come specialisti - 1. Le assegnazioni dei docenti specialisti di cui alla C.M. n. 116 del 21 aprile 1992, prot. n. 1356, e successive modifiche, possono avvenire nell'ambito delle classi del plesso di titolarità oppure nell'ambito delle classi di altri plessi del circolo di titolarità, ovvero in un altro circolo della stessa provincia. A tal fine i docenti interessati sono tenuti a produrre richiesta di conferma o dichiarazione di disponibilità

2. Prima di procedere alle nuove assegnazioni per l'insegnamento della lingua straniera nell'ambito del circolo o in un circolo diverso da quello di titolarità, i Provveditori agli Studi disporranno le conferme dei docenti, assegnati come specialisti negli anni scolastici precedenti ai quali era stato chiesto l'impegno di assicurare la continuità dell'insegnamento della lingua straniera per almeno un triennio e l'assegnazione dei docenti specialisti che abbiano perso il posto a causa della soppressione delle classi o del plesso dove operavano come specialisti. Qualora i docenti specialisti perdenti posto di utilizzazione siano più di uno devono essere graduati secondo le modalità indicate al successivo V comma. Le nuove assegnazioni in circoli diversi da quello di titolarità, ovvero nell'ambito dello stesso circolo, saranno disposte dai Provveditori agli Studi.

3. Gli insegnanti specialisti che intendano essere assegnati in plessi o circolo diversi da quelli in cui sono stati assegnati nell'anno scolastico precedente, per progetti istituiti ex-novo o per progetti resisi eventualmente disponibili possono presentare apposita richiesta. Tale richiesta potrà essere accolta a condizione che venga assicurata la continuità del progetto di insegnamento della lingua nelle classi ad essi precedentemente assegnate.

4. Gli insegnanti specialisti, comunque trasferiti e che non siano stati interessati dalle operazioni di conferma, al fine di assolvere l'impegno di assicurare la continuità dell'insegnamento della lingua straniera per almeno un triennio, possono presentare apposita richiesta per essere utilizzati su progetti istituiti ex-novo o resisi eventualmente disponibili.

5. Nel caso di concorrenza tra più docenti che aspirano ad essere assegnati nel proprio circolo di titolarità o in un circolo diverso, si terrà conto, dopo le operazioni di conferma, prioritariamente delle titolarità nel circolo e successivamente dell'anzianità di servizio, valutata secondo le previsioni di cui al Titolo 1 dell'all. A) dell'O.M. n. 285 del 30 ottobre 1990 e successive modifiche ed integrazioni. Non trovano applicazione le precedenze di cui all'art. 8 della presente O.M.

6) Le operazioni di conferma e di nuova assegnazione saranno effettuate per convocazione.

7) I posti dei docenti titolari di sede confermati o assegnati come specialisti, sono disponibili per le operazioni di cui alla presente O.M. e vanno, pertanto, inseriti nel quadro delle disponibilità iniziali previste dai successivi artt. 10 e 14.

8) Il servizio di insegnamento della lingua come specialista non interrompe la continuità didattica relativa al plesso di titolarità

Art. 9ter.- Utilizzazione in altra classe di concorso del personale destinatario della procedura di cui all'art. 482 D.L.vo 297/94 - 1. Il personale che, sulla base dei criteri indicati dal Consiglio nazionale con i pareri espressi nell'adunanza del 16 maggio 1995, abbia titolo al passaggio, in attuazione della procedura prevista dall'art. 482 D.L.vo 297/94, ad altra classe di concorso potrà, a domanda, essere utilizzato sulle disponibilità di tale ultima classe con precedenza rispetto alle utilizzazioni del personale proveniente da altra classe di concorso o da altro ruolo.

2. Nell'ambito di tale categoria ha la precedenza, ai fini dell'utilizzazione sulle disponibilità verificatesi in organico di fatto nell'istituto di titolarità, con riferimento all'anno scolastico 1994/95, per la classe di concorso alla quale ha titolo al passaggio, il personale inserito nella graduatoria d'istituto compilata ai fini dei passaggi di cui trattasi.

3. Analogamente, il personale che abbia ottenuto il passaggio, ai sensi del citato art. 482 D.L.vo 297/94, qualora sia individuato quale soprannumerario ai sensi dell'art. 3 della presente ordinanza, ha la precedenza ai fini dell'utilizzazione nell'istituto di titolarità, con riferimento all'anno scolastico 1994/95, per le disponibilità accertate nella classe di concorso di provenienza.

Art. 10.- Ricognizione dei posti disponibili ed effettuazione delle operazioni - 1. Il Provveditore agli Studi, prima di dar corso alle operazioni di cui al precedente art. 9 effettuerà una ricognizione di tutti i posti disponibili, distinti secondo le tipologie elencate nel successivo art. 14.

2. A tale data il Provveditore agli Studi dovrà aver inoltre definito anche il piano delle attività per la realizzazione delle finalità previste alle lettere F) e G) dell'art. 3 del D.I. n. 132 del 15 aprile 1994 integrato dall'art. 3 del D.I. n. 129 dell'11 aprile 1995 da attivare nei limiti previsti nei commi successivi del presente articolo. Tale piano di attività contribuirà a determinare insieme all'elenco delle cattedre e posti disponibili indicati al successivo articolo 14 il quadro delle disponibilità iniziali.

3. Per la realizzazione delle attività previste alle citate lettere F) e G) possono essere attivati i progetti nel limite del 15 per cento dei posti della dotazione organica provinciale di cui al precedente art. 5. Tale percentuale dovrà essere determinata distintamente per gradi di istruzione senza aver riguardo, per la scuola secondaria, alla distinzione in classi di concorso. Per quanto concerne la scuola elementare l'utilizzazione del personale assegnato alla predetta dotazione organica provinciale è finalizzata all'attuazione di progetti formativi corrispondenti, entro il limite suddetto, a specifiche esigenze didattiche e sociali con particolare riguardo alla dispersione scolastica, agli alunni con difficoltà di apprendimento, agli alunni extracomunitari e alle attività di cui agli artt. 126, comma 1 e 130, comma 1 del D.L.vo n. 297/1994. Va comunque assicurata la prosecuzione delle iniziative per il recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi, soprattutto nelle province in cui tali fenomeni assumono particolare rilevanza, destinando a tal fine un numero di posti almeno pari a quelli utilizzati per i relativi progetti nell'anno scolastico 1994/95.

4. Con precedenza rispetto a tutte le altre operazioni previste dalla presente Ordinanza possono essere utilizzati per la realizzazione delle attività previste alle lettere F) e G), qualora ne facciano domanda, i docenti titolari o in servizio nelle scuole che siano autorizzati ad attivarle secondo il quadro delle disponibilità iniziali di cui al precedente comma 2. Tale assegnazione può avvenire per l'intero orario di cattedra ovvero anche solo per parte di esso a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra. Occorre altresì che venga fatta salva la continuità didattica.

5. Laddove il numero dei posti d'insegnamento e delle attività sopraindicate sia inferiore a quello dei docenti da utilizzare il quadro delle disponibilità iniziali dovrà comprendere anche le cattedre e i posti disponibili nelle scuole di altro ordine e grado ai fini delle utilizzazioni d'ufficio previste dal successivo art. 11 Sempre che ne sussista l'esigenza in relazione al numero dei docenti da utilizzare, il Provveditore agli Studi, tenendo conto anche delle esigenze delle scuole e delle preferenze espresse dagli interessati, determinerà il quadro complessivo delle disponibilità comprendendovi anche il piano delle utilizzazioni per le attività previste dall'art. 5 del D.L. 323/88, convertito dalla legge 426/88, nonché il piano delle messe a disposizione per le supplenze brevi previste dal successivo art. 15. La determinazione dei criteri generali per la definizione del predetto quadro delle disponibilità è effettuata mediante contrattazione decentrata a livello provinciale.

6. La disponibilità iniziale, insieme alla data di accertamento della disponibilità medesima, verrà resa nota tramite affissione all'albo dei Provveditorati, dopo averlo portato a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399. Insieme al quadro delle disponibilità iniziali dovrà essere affisso un calendario di massima delle operazioni di utilizzazione. Il predetto calendario potrà subire modifiche solo in relazione ad esigenze organizzative e tecniche degli Uffici Scolastici provinciali.

7. Per la copertura delle cattedre o posti che vengono a rendersi disponibili in data successiva all'inizio dell'anno scolastico non possono essere utilizzati i docenti assegnati alle attività previste alle lettere F) e G) dell'art. 3 del D.I. n. 132 del 15 aprile 1994 integrato dall'art. 3 del D.I. n. 129 dell'11 aprile 1995, e dall'art 5 del D.L. 323/88 convertito in legge 426/88 nonché i docenti di educazione fisica impegnati nelle attività di pratica sportiva di cui all'art. 2, comma 4 e all'art. 16 della presente O.M. pertanto, una volta attivate, non possono essere interrotte per soddisfare esigenze di copertura di posti successivamente resisi disponibili.

8. Il Provveditore agli Studi procederà, quindi, all'effettuazione delle operazioni elencate nel precedente art. 9 tenendo presente quanto segue, nonché, in particolare, le disposizioni di cui al successivo Cap. III del presente titolo I.

9. Fatte salve le operazioni di assegnazione provvisoria, che possono essere disposte solo su posti, cattedre e posti orario disponibili per l'intero anno scolastico, le altre operazioni possono essere disposte, in relazione alla preferenze espresse dagli interessati, per qualunque tipo di posto accertato disponibile, purché il numero dei docenti da utilizzare sia superiore o uguale al numero dei posti disponibili.

10. Qualora invece il numero dei docenti da utilizzare o sistemare risulti inferiore al numero dei posti disponibili, le operazioni di utilizzazione e sistemazione dovranno essere effettuate in modo che la disponibilità residua si riferisca a posti il cui conferimento per supplenze comporti un minor aggravio di spesa per l'erario dello Stato.

11. Pertanto potranno essere effettuate utilizzazioni su posti conferibili per supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche solo qualora sia garantita, in relazione al numero dei docenti da utilizzare, la copertura di tutti i posti conferibili per supplenza annuale.

12. Parimenti potranno essere effettuate operazioni su posti di cui al punto 2 del successivo art. 14 solo qualora il numero dei docenti da utilizzare sia superiore al numero dei posti disponibili di cui al punto 1. Potranno effettuarsi operazioni su posti di cui al punto 3 solo qualora il numero dei docenti sia superiore al numero dei posti disponibili di cui ai punti 1 e 2 e così via.

13. Nell'ambito dei posti di cui ai punti 2 e seguenti del suddetto art. 14, in conformità ai criteri sopraindicati, potranno essere effettuate assegnazioni su posti con minore consistenza oraria e/o con minore durata della disponibilità solo a condizione che sia garantita la copertura dei posti con maggiore consistenza orario e/o con maggiore durata della disponibilità

14. In particolare nell'ipotesi in cui si debba operare una scelta fra uno spezzone ed altro spezzone orario con maggiore consistenza oraria e minore durata della disponibilità o viceversa, si dovrà procedere in modo da garantire la copertura in via prioritaria dello spezzone che comporta maggiore onere di spesa.

15. Ad eccezione che per le operazioni di utilizzazione previste al punto 1) dell'art. 9, l'eventuale ulteriore disponibilità che si determini successivamente alla ricognizione delle disponibilità iniziali e nel corso dello svolgimento delle operazioni non comporta il rifacimento delle operazioni già effettuate.

16. Tale disponibilità ulteriore deve essere pertanto utilizzata per le operazioni ancora da disporsi.

17. Si sottolinea peraltro che l'utilizzo di tale ulteriore disponibilità deve essere sempre effettuato nell'osservanza dei criteri indicati intesi ad assicurare che al termine delle operazioni l'eventuale disponibilità residua riguardi i posti di minore consistenza oraria e minore durata della disponibilità

18. Ove lo ritengano più opportuno ai fini di una maggiore celerità delle operazioni, i Provveditori agli Studi, fino a quando non vengano introdotte procedure automatizzate, possono procedere alla convocazione degli interessati per l'assegnazione della sede di utilizzazione.

Art. 11.- Utilizzazione in altro ruolo o in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di soprannumero - 1. Sottolineata la stretta correlazione dell'istituto dell'utilizzazione con i corsi di riconversione professionale, di cui all'art. 473 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, ed attuati con D.M. n 231 del 23 luglio 1994, unitamente all'altro adempimento della ridefinizione della tipologia delle classi di concorso, attuato con D M. n. 334 del 24 novembre 1994 - si individuano nel complesso di tali istituti gli strumenti propedeutici necessari per realizzare la mobilità professionale da settori della scuola che presentano realtà di esubero del personale ad aree ove esistono situazioni di disponibilità

2. Premesso che le operazioni di utilizzazioni vengono finalizzate alla mobilità professionale secondo quanto indicato nel precedente comma, vengono individuati i criteri che privilegino l'operazione di utilizzazione a domanda nell'ambito della provincia dei docenti appartenenti a ruoli in esubero, sicché l'operazione di utilizzazione d'ufficio assume una funzione residuale.

3. Le proroghe e le nuove utilizzazioni in altro ruolo o in altra provincia avverranno pertanto secondo la seguente disciplina.

4. Il personale docente delle scuole materne, che appartenga a ruolo ove sussista situazione di soprannumero, può presentare domanda di utilizzazione, nei limiti del riassorbimento del soprannumero, purché sia provvisto di diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole elementari. Il predetto personale può chiedere di essere utilizzato altresì, sempre nei limiti del riassorbimento del soprannumero, se fornito del prescritto titolo di studio, nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

5. Il personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la completa attuazione del nuovo ordinamento, con riferimento anche all'introduzione in esso prevista dell'insegnamento di una lingua straniera, si avranno situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, potrà chiedere di essere utilizzato, nei limiti del riassorbimento del soprannumero, nelle scuole materne, nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso per le quali il predetto personale sia provvisto del prescritto titolo di studio.

6. Il personale docente delle scuole medie e degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, può presentare domanda di utilizzazione, ricorrendo le situazioni di soprannumerarietà specificate ai precedenti commi, e sempre nei limiti del riassorbimento del soprannumero, nell'ambito dell'istruzione secondaria, in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, sia superiore che inferiore, in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di titolarità purché sia provvisto del prescritto titolo di studio. Il predetto personale può presentare domanda di utilizzazione, alle medesime condizioni, anche su posti della scuola elementare e materna.

7. Ai fini della presentazione della domanda di utilizzazione di cui al presente articolo il docente si intende appartenere a ruolo con situazione di soprannumero qualora nel ruolo medesimo, - e, per i docenti della scuola secondaria, nella classe di concorso di titolarità - dopo il completamento delle operazioni di trasferimento e passaggio il numero complessivo dei docenti di ruolo sia superiore a quello delle cattedre e posti presenti in organico.

8. Al fine di mettere il personale in condizione di conoscere se ricorrano per il ruolo, e la classe di concorso di appartenenza, le condizioni per poter presentare la predetta domanda di utilizzazione, il sistema informativo del Ministero, non appena concluse le operazioni di mobilità, provvederà a comunicare a ciascun Provveditore agli Studi tutti i dati, relativi alla provincia, concernenti i gradi di scuola e le classi di concorso con situazioni di soprannumero, dati che dovranno essere affissi all'albo dell'ufficio stesso con un congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della presentazione della domanda di utilizzazione.

9. Poiché peraltro la situazione attinente all'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto può subire variazioni rispetto alla situazione concernente la previsione dell'organico, si considera non sussistente la situazione di soprannumerarietà e pertanto non si procede ad utilizzazione in altro ruolo o altra classe di concorso solo se i docenti interessati, possono essere utilizzati nell'ambito del ruolo e della classe di concorso di appartenenza per l'intero anno scolastico e per l'intero orario di cattedra.

10. I docenti appartenenti a ruoli, ovvero a classi di concorso, ove sussistono situazioni di soprannumero possono presentare domanda di utilizzazione anche in una provincia da loro scelta, diversa da quella di titolarità, per gli insegnamenti di cui sono titolari ovvero per altri ordini e gradi di scuola e per altre classi di concorso. Nella domanda di utilizzazione, che dovrà essere inviata in copia anche al Provveditore della sede di titolarità, il docente dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità di appartenere a ruolo con situazione di soprannumero.

11. L'effettiva adozione del provvedimento di utilizzazione è subordinata peraltro al permanere della situazione di soprannumero nel ruolo, ovvero nella classe di concorso di appartenenza, secondo quanto precedentemente precisato. Il Provveditore agli Studi, cui la domanda di utilizzazione è stata presentata, all'atto dell'adozione del provvedimento, dovrà richiedere pertanto ed acquisire, con il mezzo più celere possibile, conferma della permanenza della situazione di esubero nella provincia di titolarità del richiedente.

12. I docenti utilizzati nell'anno scolastico precedente ai sensi del presente articolo, qualora persistano le situazioni numeriche di soprannumerarietà che hanno determinato l'utilizzazione, possono presentare domanda di proroga dell'utilizzazione indicando la scuola nella quale sono stati utilizzati.

13. Il termine per la presentazione della domanda di utilizzazione prevista ai precedenti commi, sia nell'ambito della provincia di titolarità, che per altra provincia, anche per i posti di sostegno, è fissato, per i docenti appartenenti a qualunque grado e ordine di scuola, al 21 agosto (1).

14. Le proroghe e le nuove utilizzazioni sono disposte secondo l'ordine delle operazioni indicato al precedente art. 9 e in conformità delle seguenti disposizioni.

15. Qualora per l'accesso al tipo di posto richiesto sia prescritto il possesso dell'abilitazione specifica, le operazioni di utilizzazione, saranno disposte, nell'ordine, prima nei confronti dei docenti che siano in possesso di tale abilitazione e poi nei confronti dei docenti forniti del solo titolo prescritto per l'accesso all'insegnamento richiesto. A tal fine per i posti di insegnamento e le classi di concorso per le quali è richiesto il titolo di abilitazione saranno compilate due distinte graduatorie comprendenti rispettivamente una i docenti abilitati e l'altra quelli sforniti del titolo di abilitazione nelle quali i docenti saranno collocati nell'ordine sulla base dei titoli posseduti di cui alla tabella di valutazione per i trasferimenti a domanda con esclusione delle esigenze di famiglia. Per gli altri posti e le altre classi di concorso sarà formulata un'unica graduatoria.

16. Per le utilizzazioni nelle scuole secondarie di I e II grado, ove in sede di mobilità professionale sono previsti i passaggi sia di cattedra che di ruolo, allo scopo di finalizzare specificatamente le utilizzazioni a tali passaggi, nell'ambito di ciascuna delle graduatorie previste al precedente comma i docenti provenienti dallo stesso ruolo (docenti laureati ovvero docenti diplomati) e da scuole dello stesso grado precederanno, a prescindere dal punteggio loro attribuito, quelli provenienti da altro ruolo o da scuole di grado diverso.

17. Le operazioni di utilizzazione a domanda dei docenti titolari nella provincia in altro ruolo ovvero in altra classe di concorso saranno disposte prima di procedere a tutte le operazioni di utilizzazione, previste dalla presente O.M., relative ai ruoli e alle classi di concorso di cui sono titolari i docenti che hanno chiesto l'utilizzazione.

18. Qualora dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione a domanda persistano ancora situazioni di soprannumero del personale da utilizzare rispetto al numero dei posti disponibili le utilizzazioni in questione saranno disposte anche d'ufficio nei soli confronti dei docenti individuati come soprannumerari, che non sia stato possibile utilizzare nel ruolo o nella classe di concorso di titolarità. L'utilizzazione d'ufficio non può essere disposta pertanto nei confronti dei docenti titolari di posti di dotazione organica provinciale che non risultino in soprannumero rispetto al contingente di dotazione organica provinciale fissato annualmente nella provincia per il ruolo e la classe di concorso di appartenenza.

19. Le utilizzazioni d'ufficio degli insegnanti elementari soprannumerari potranno essere disposte solo in scuole e istituti di istruzione secondaria di I e II grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Parimenti solo nell'ambito della scuola secondaria e artistica potranno essere disposte le utilizzazioni d'ufficio dei docenti delle predette scuole secondarie ed artistiche. Entro tale ambito le utilizzazioni d'ufficio potranno essere disposte anche per le scuole di grado inferiore.

20. Le utilizzazioni d'ufficio saranno disposte secondo lo stesso ordine indicato per le utilizzazioni a domanda. Le utilizzazioni d'ufficio dei docenti sforniti del titolo di abilitazione saranno disposte tenendo presente, ove possibile, le preferenze espresse dagli interessati tra gli insegnamenti per i quali sono in possesso del titolo prescritto.

21. Successivamente alle operazioni di utilizzazione, a domanda e d'ufficio, dei docenti titolari nella provincia si procede alle operazioni da fuori provincia nel seguente ordine:

1) Utilizzazioni a domanda da fuori provincia di docenti titolari in scuole nello stesso grado per la stessa o altre classi di concorso;

2) Assegnazioni provvisorie da fuori provincia;

3) Utilizzazioni a domanda da fuori provincia dei docenti appartenenti ad altro ruolo.

22. Il personale docente appartenente al ruolo dei docenti diplomati della scuola secondaria di II grado, che non possa essere utilizzato nell'ambito della classe di concorso o del ruolo di appartenenza, può essere utilizzato nel ruolo dei docenti laureati, purché sia in possesso dello specifico titolo di abilitazione o di studio, secondo i criteri sopra precisati, sia a domanda che d'ufficio. L'utilizzazione dal ruolo dei docenti laureati a quello dei diplomati può avvenire viceversa solo a domanda.

23. Il personale utilizzato a domanda o d'ufficio in altro ruolo, pur continuando a percepire la retribuzione spettantegli in relazione al ruolo di appartenenza assume gli obblighi di servizio (orario, programmazione, partecipazione agli organi collegiali, etc.) specifici del ruolo in cui è utilizzato.

24. I docenti utilizzati, a domanda o d'ufficio, per insegnamenti diversi da quelli di cui sono titolari e che siano sforniti del prescritto titolo di abilitazione, i quali chiedano di partecipare al corso di riconversione professionale di cui all'art. 473 del D.L.vo n 297/1994 per il conseguimento del titolo di abilitazione richiesto per le cattedre o posti sui quali sono utilizzati, hanno diritto ad essere ammessi a frequentare il predetto corso di riconversione professionale con priorità rispetto a tutti gli altri richiedenti.

25. Qualora persistano le situazioni numeriche di soprannumerarietà che hanno determinano nell'anno scolastico precedente utilizzazioni in altro ruolo o in altra classe di concorso ovvero in altra provincia, le stesse sono prorogate anche d'ufficio, nell'anno scolastico successivo secondo le modalità che seguono.

26. Al fine di favorire la continuità didattica le proroghe, sia a domanda che d'ufficio, sono disposte prioritariamente nella scuola di utilizzazione dell'anno scolastico precedente e in subordine, in mancanza di disponibilità nella predetta scuola, in altra scuola o sede secondo le preferenze espresse dagli interessati.

27. Allo scopo inoltre di privilegiare le operazioni a domanda, si procede innanzitutto alle utilizzazioni a domanda, effettuando fino alla concorrenza del numero di utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente, nell'ordine:

1) Proroghe a domanda delle utilizzazioni dei docenti che sono stati ammessi a partecipare ai corsi di riconversione professionale per la classe di concorso per la quale i medesimi sono stati utilizzati.

2. Nuove utilizzazioni a domanda dei docenti che sono stati ammessi a partecipare ai corsi di riconversione professionale per la classe di concorso in cui chiedono di essere utilizzati.

3. Proroghe a domanda delle utilizzazioni dei docenti che pur essendo provvisti del titolo di studio prescritto, non sono stati ammessi a partecipare ai corsi di riconversione professionale.

4. Nuove utilizzazioni a domanda dei docenti che hanno titolo a partecipare ai costi di riconversione professionale per la classe di concorso in cui chiedono di essere utilizzati.

5. Qualora dopo le operazioni a domanda persistano ancora situazioni di soprannumerarietà si procede, nei confronti dei soli docenti soprannumerari, alle proroghe d'ufficio di cui ai punti 1) e 3) e successivamente alle nuove utilizzazioni d'ufficio di cui ai punti 2) e 4) sempre nel limite del numero di utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente. Nei casi in cui, per impedimenti organizzativi, non siano realizzate attività di riconversione professionale verrà rispettato lo stesso ordine delle operazioni di proroghe e di nuove utilizzazioni, prima a domanda e poi d'ufficio, fino alla concorrenza del numero di utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente. Qualora dopo le operazioni a domanda persistano ancora situazioni di soprannumerarietà si procede, nei confronti dei soli docenti soprannumerari, alle proroghe e alle nuove utilizzazioni d'ufficio sempre nel limite del numero di utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente.

28. Quindi si procede all'assegnazione della sede provvisoria nei confronti dei docenti di nuova nomina.

29. Nel caso che residuino posti disponibili dopo le operazioni predette saranno disposte ulteriori utilizzazioni che si rendano necessarie a fronte di situazioni di soprannumerarietà determinatesi nel nuovo anno scolastico, dando sempre la precedenza alle operazioni a domanda, che, nel caso di attività di riconversione professionale, si riferiscono ai punti 2) e 4) del precedente comma 27.

(1) Per quanto concerne la documentazione da allegare alla domanda di utilizzazione si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'O.M. n 285 del 30 ottobre 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.- Utilizzazioni degli insegnanti tecnico pratici anche in provincia diversa da quella di titolarità - 1. Gli insegnanti tecnico pratici, individuati come soprannumerari ai sensi del precedente art. 3 che non sia stato possibile utilizzare sui posti del successivo art 14, neanche in altro ruolo o altra provincia ai sensi del precedente art. 11, potranno essere utilizzati a domanda, purché in possesso di titoli ritenuti idonei, nei laboratori di informatica degli istituti di istruzione secondaria di II grado, ivi inclusi laboratori attivati con la sperimentazione dell'introduzione dell'informatica nei programmi di matematica e fisica nel biennio della scuola secondaria superiore. La predetta utilizzazione può essere disposta a domanda anche nei confronti di insegnante tecnico-pratico non in soprannumero sempreché sia in possesso di titoli idonei e a condizione che sia garantita la sua sostituzione con insegnante tecnico pratico, anche appartenente ad altra classe di concorso purché in possesso del titolo di studio richiesto, che non sia stato possibile utilizzare per le operazioni di copertura dei posti vacanti.

2. Gli insegnanti tecnico pratici utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità per le attività connesse al piano nazionale per l'informatica possono essere confermati a domanda nelle stesse attività per l'anno scolastico successivo a condizione che chiedano e non ottengano il trasferimento e/o l'assegnazione provvisoria nella provincia di utilizzazione e sempreché per effetto di tale conferma la percentuale di soprannumerarietà per la classe di concorso interessata non scenda al di sotto del 5 per cento rispetto all'organico sede della provincia di titolarità

3. Fatte salve le conferme di cui al precedente capoverso non possono essere disposte a decorrere dall'anno scolastico 1992/93, nuove utilizzazioni di insegnanti tecnico pratici in provincia diversa da quella di titolarità in soprannumero.

4. Il Provveditore agli Studi della sede di titolarità, cui l'interessato deve avere inviato per conoscenza nei termini previsti dalla presente ordinanza, copia della domanda di assegnazione provvisoria, è tenuto a comunicare al Provveditore agli Studi della sede richiesta, con la massima tempestività, se ricorra o meno la condizione prevista al precedente comma 2.

5. Il Provveditore agli Studi, nella definizione del quadro provinciale complessivo delle esigenze attinenti l'attività didattica sulla cui base disporre le messe a disposizione del personale insegnante tecnico pratico in soprannumero che non sia stato possibile utilizzare, anche ai sensi del precedente art. 11 sulle disponibilità accertate, nonché per lo svolgimento delle attività previste alle lettere F) e G) dell'art. 3 del D.I. n. 132 del 15 aprile 1994 integrato dall'art. 3 del D.I. n. 129 dell'11 aprile 1995, ovvero ai sensi dei precedenti commi, valuterà anche le proposte di utilizzazione dei presidi degli istituti tecnici e professionali riguardanti:

A) lo sdoppiamento delle classi quando queste siano formate da più di 15 alunni e la struttura del laboratorio non sia tale da consentire l'utilizzo delle attrezzature a tutti gli alunni, durante le ore di esercitazione per le quali non sia prevista le compresenza con il docente teorico;

B) la realizzazione di progetti, deliberati dal collegio dei docenti, relativi ad attività di coordinamento e di supporto della programmazione didattica, in particolare, in funzione del raggiungimento dei nuovi obiettivi previsti nell'attuazione dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici industriali e degli istituti professionali, nonché delle sperimentazioni assistite. Si indicano a tal fine, a titolo meramente esemplificativo, le necessità di costante collegamento fra scuola e mondo del lavoro, le esigenze di coordinamento ai fini di programmazione degli interventi del personale esperto, le esigenze collegate alla realizzazione dei programmi finanziati con il fondo sociale europeo, le esigenze di coordinamento ai fini di un più corretto e proficuo utilizzo delle attrezzature informatiche, le esigenze di funzionamento degli uffici tecnici.

6. Il docente utilizzato ai sensi del precedente comma dovrà nell'ambito dell'istituto presso il quale svolge la propria attività provvedere anche alle sostituzioni del personale assente nei casi in cui non sia prevista la nomina del supplente temporaneo o non sia possibile la sostituzione con altro personale a disposizione.

7. Nel caso in cui nella scuola dalla quale il personale docente è stato trasferito quale soprannumerario si verifichi disponibilità per effetto delle disposizioni dettate al precedente comma 5, il predetto personale, qualora ne faccia richiesta, sarà utilizzato in tale scuola con precedenza assoluta ai sensi del precedente art. 4.

8. I capi di istituto procedono, nella fase dell'assegnazione dei docenti alle classi, in caso di posti costituiti con un numero di ore superiore alle 18, all'attribuzione al personale insegnante tecnico pratico messo a disposizione ai sensi del precedente comma 5 di parte delle ore costituenti il posto, salvaguardando in ogni caso l'unitarietà dell'insegnamento della singola classe e fermo restando l'obbligo di completamento dell'orario di servizio secondo le priorità previste dall'art. 14 del D.P.R. 399/88. I capi di istituto, inoltre, in applicazione della delibera del collegio dei docenti prevista dal precedente comma 5 punto B), che abbia individuato specifiche professionalità ai fini della realizzazione dei progetti proposti, procedono all'attribuzione di ore di insegnamento al personale a disposizione secondo i criteri sopraindicati anche in caso di posti costituiti con 18 ore.

Art. 13.- Utilizzazioni sulle attività di coordinatore dei servizi di biblioteca e di orientamento scolastico, per i docenti di scuola secondaria di II grado e artistica, sulle attività di operatore tecnologico e psicopedagogico, per i docenti di scuola elementare e media e sulle attività di operatore psicopedagogico per i docenti della scuola materna - 1. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 6 agosto 1988 n. 323, convertito con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988 n. 426, nei limiti del 20 per cento del personale soprannumerario i docenti delle scuole e istituti di istruzione secondaria di II grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, possono essere utilizzati per le attività di coordinatore dei servizi di biblioteca e dei servizi di orientamento scolastico e quelli della scuola elementare e media per le attività di operatore tecnologico e psicopedagogico.

2. La percentuale di personale da destinare alle attività sopraindicate deve essere determinata dai Provveditori agli Studi distintamente per ciascun grado di scuola, senza tener conto tuttavia, per la scuola secondaria di I e II grado, della ripartizione per classi di concorso. Ai fini della determinazione numerica del personale soprannumerario si dovrà avere riguardo, per ciascun grado di scuola e ciascuna classe di concorso, alla differenza tra il numero complessivo dei docenti di ruolo, ivi compresi quelli titolari su posti della dotazione organica provinciale, e il numero complessivo delle cattedre e dei posti risultanti dall'adeguamento della dotazione organica provinciale. Nell'effettuazione del computo per la determinazione numerica del soprannumero non si terrà conto dell'organico dei posti di sostegno e dei docenti titolari sui posti medesimi.

3. L'effettiva utilizzazione del personale docente nelle attività sopraindicate è comunque subordinata, per ciascun grado di scuola e ciascuna classe di concorso, alla preventiva copertura di tutte le cattedre e posti di cui al successivo art. 14, ivi compresi i posti di sostegno, in conformità delle disposizioni contenute nei successivi artt. 23, 24 e 24bis.

4. Una volta avviate, le attività relative alle figure professionali, comunque, non possono essere interrotte per soddisfare esigenze di copertura di posti resisi disponibili solo successivamente.

5. Ai fini della utilizzazione delle predette attività, i docenti debbono presentare domanda in carta libera al Provveditore agli Studi, per il tramite del capo d'istituto, precisando, oltre alla sede di titolarità, il tipo di attività prescelto, la sede o le sedi di preferenza, nonché i titoli culturali e professionali posseduti, di cui all'allegata tabella di valutazione (all. 10).

6. La domanda deve essere presentata entro il termine che sarà stabilito, con propria circolare, da ciascun Provveditore agli Studi.

7. Per ogni tipo di attività viene formulata una graduatoria provinciale. L'accesso alle graduatorie per coordinatori dei servizi di orientamento scolastico e per coordinatori dei servizi di biblioteca è consentito a coloro che sono in possesso di diploma di laurea, nella graduatoria relativa alla figura dell'operatore psicopedagogico possono essere inclusi solo coloro che sono in possesso della laurea in psicologia, pedagogia, filosofia ad indirizzo psicopedagogico e sociologia ad indirizzo psicopedagogico ovvero coloro che, essendo laureati in qualsivoglia disciplina, sono in possesso del diploma di specializzazione conseguito in corsi post-universitari ad indirizzo psicopedagogico. Le predette graduatorie, nonché quella relativa alla figura di operatore tecnologico, saranno formulate sulla base dei punteggi spettanti ai sensi dell'allegata tabella di valutazione (all. 10).

8. I docenti inclusi nella graduatoria provinciale, titolari nella scuola individuata quale sede dell'attività, hanno la precedenza assoluta -a prescindere quindi dalla posizione occupata in graduatoria- per l'utilizzazione nella stessa scuola per le suddette attività; in caso di concorrenza fra più aventi titolo, la precedenza è data dal punteggio attribuito in graduatoria provinciale.

9. La domanda di utilizzazione per le predette attività può essere prodotta sia da docenti titolari di posti di organico sede sia da docenti titolari della dotazione organica provinciale anche se non sono individuati come soprannumerari per l'anno scolastico in cui si effettuano le utilizzazioni; essa, tuttavia, potrà essere presa in considerazione nei limiti dei contingenti numerici e alle condizioni previste ai precedenti commi 2 e 3 e sempre che il docente possa essere sostituito da altro personale in situazione di soprannumerarietà o comunque di esubero e non si faccia ricorso a personale supplente.

10. In relazione al disposto dell'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che prevede la partecipazione di un insegnante operatore psico-pedagogico alla definizione del piano educativo individualizzato per l'alunno portatore di handicap, in analogia anche a quanto previsto dall'art. 5 della legge 426/88 per la scuola dell'obbligo, i docenti della scuola materna possono essere utilizzati nel limite del 10% del personale soprannumerario, per le attività di operatore psico-pedagogico. Tali utilizzazioni avverranno secondo i criteri e sulla base dei titoli previsti nel presente articolo per la figura dell'operatore psico-pedagogico della scuola elementare e media.

11. Le utilizzazioni per le attività di cui al presente articolo, sempreché inserite nel quadro delle esigenze di cui al precedente art 10, dei docenti della scuola materna ed elementare dovranno essere disposte precedentemente alle altre operazioni di utilizzazione effettuate con il supporto delle procedure automatiche. I Provveditori agli Studi dovranno pertanto comunicare al sistema informativo i nominativi di tali docenti affinché i posti di titolarità dei medesimi, qualora disponibili, possano essere assegnati alle operazioni di cui agli artt. 9 e 23 della presente O.M

Art. 14.- Posti disponibili - 1. Le operazioni di cui al precedente art. 9, ad eccezione di quelle di assegnazione provvisoria, da disporsi solo sui posti di cui al punto 1) del presente articolo, possono essere disposte sui seguenti tipi di posti:

1) Posti (per le scuole materne ed elementari) e cattedre o posti orario (per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica) che siano vacanti o possano considerarsi disponibili per l'intero anno scolastico. A titolo esemplificativo possono considerarsi disponibili i posti dei docenti che: siano stati assegnati su classi ove si effettuano esperienze di integrazione scolastica, abbiano ottenuto l'assegnazione provvisoria in altra sede, siano stati incaricati della presidenza o siano stati totalmente esonerati dall'insegnamento quali collaboratori del capo d'istituto, siano stati utilizzati per le attività previste dall'art. 456 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, sono stati mantenuti ad esaurimento ai sensi dell'art. 63 della legge 270/82 o siano stati comunque esonerati totalmente dal servizio a norma di disposizione di legge e che non siano stati coperti per effetto dei trasferimenti annuali (1);

2) Per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica: spezzoni orario che non hanno concorso a costituire cattedre o posti orario o che sono disponibili per l'intero anno scolastico perché il docente titolare è stato parzialmente esonerato dal servizio a norma di disposizioni di legge. Detti spezzoni, per i quali non è stata possibile nella fase precedente un'associazione ai fini della formazione di posto orario, vanno aggregati, tenendo conto di criteri di viciniorità, al fine di costituire raggruppamenti orario quanto più possibile vicini all'orario di cattedra (2);

3) Posti, cattedre o posti orario non disponibili per l'intero anno scolastico ma disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi;

4) Per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica: spezzoni orario non disponibili per l'intero anno scolastico ma disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi. Per quanto concerne la possibilità di un aggregamento di detti spezzoni si fa riferimento a quanto precisato nel precedente punto 2);

2. Sui posti della dotazione organica provinciale non può essere effettuata nessuna delle operazioni elencate nel precedente art. 9.

(1) Qualora il docente titolare cessi per qualunque motivo, nel corso dell'anno scolastico, dalla posizione di stato che ha determinato la disponibilità del posto o della cattedra per le operazioni previste dalla presente ordinanza, il medesimo sarà utilizzato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 15.

(2) Per l'insegnamento di educazione fisica negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado vengono aggregati anche spezzoni orario riferiti a squadre di sesso diverso.

Art. 15.- Criteri generali per l'impiego del personale - Utilizzazione del personale pure parzialmente a disposizione - 1. I Provveditori agli Studi, sulla base di un organico piano di utilizzazione definito in conformità delle disposizioni impartite al precedente art. 10, disporranno i provvedimenti di utilizzazione sui posti e per le attività individuate nel piano medesimo, nonché qualora il predetto piano lo preveda in relazione al numero dei docenti da utilizzare. I provvedimenti di messa a disposizione per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti (1) o per attività inerenti al funzionamento di organi collegiali.

2. In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato -Sez. VI- n 181 del 19 febbraio 1994, nei confronti dei coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, per i quali ricorrano le condizioni per l'applicazione della legge 100/87 e che abbiano chiesto e non ottenuto l'assegnazione provvisoria nella sede (comune) di servizio del coniuge per mancanza di posti disponibili, l'utilizzazione nella predetta sede viene disposta anche per le attività previste alle lettere F) e G) dell'art. 3 del D.I. n. 132 del 15 aprile 1994 integrato dall'art. 3 del D.I. n. 129 dell'11 aprile 1995 e dell'art. 5 del D.L. 323/88 convertito dalla legge 426/88 se presenti nel quadro complessivo delle esigenze ovvero sotto forma di messa a disposizione. L'utilizzazione su sede viciniore viene disposta solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

3. Parimenti si procederà ad una messa a disposizione, ai sensi del precedente primo comma, nei confronti del predetto personale, qualora il trasferimento d'autorità del coniuge intervenga dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria o dopo l'inizio dell'anno scolastico, sempre che non sia reperibile al momento una cattedra vacante nella sede in cui il coniuge è stato trasferito.

4. Il provvedimento di messa a disposizione, anche in corso d'anno, viene adottato anche nei confronti del personale esistente rientrante nelle categorie sopraindicate, mantenuto in servizio ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge 270/82, che non ha potuto presentare domanda di trasferimento o che, pur avendola presentata, non ha ottenuto il trasferimento interprovinciale.

5. Nel provvedimento di messa a disposizione dovrà essere indicata la scuola dalla quale il docente amministrativamente dipende.

6. Per il personale della scuola materna ed elementare sarà indicata la scuola ove ha sede la direzione didattica del circolo presso il quale il docente è messo a disposizione, nelle scuole materne ed elementari, nelle quali funzionino rispettivamente sezioni con turno antimeridiano e pomeridiano e sezioni di tempo pieno, il direttore didattico, all'inizio dell'anno scolastico, stabilirà se la messa a disposizione si intende per le supplenze relative al turno antimeridiano o pomeridiano. L'assegnazione al turno potrà essere variata nel corso dell'anno scolastico, in presenza di esigenze di servizio, previo avviso al docente interessato.

7. Per la scuola secondaria e artistica nei confronti dei docenti messi a disposizione si provvederà, all'inizio dell'anno scolastico, a una definizione di massima dell'orario di servizio che potrà essere modificata in qualunque momento in presenza di esigenze di servizio nelle scuole in cui il docente può essere utilizzato e previo preavviso all'interessato.

8. L'utilizzazione del predetto personale avverrà, per le esigenze sopraindicate, prioritariamente nell'ambito della scuola o, per la scuola materna ed elementare nel comune ove ha sede la scuola (o, qualora il comune comprenda più circoli didattici, nel circolo didattico) di assegnazione e successivamente nelle altre scuole dello stesso grado o circoli didattici del distretto in cui rientra la scuola, che verrà indicata nel provvedimento di messa a disposizione purché la distanza fra le due scuole non sia superiore a 30 km, a quella cioè fissata per la costituzione delle cattedre orario nella scuola secondaria. Nel provvedimento di assegnazione alla scuola o plesso sede del circolo didattico dovranno essere indicate altresì sulla base della tabella di viciniorità, due scuole o plessi, fra quelli compresi nel distretto, presso i quali il docente dovrà essere impegnato in via prioritaria, per la copertura delle supplenze brevi, rispetto alle altre scuole o plessi compresi nel distretto medesimo. I predetti docenti sono utilizzati nella scuola dalla quale amministrativamente dipendono, oltre che per la sostituzione dei docenti di tutte le materie alle condizioni previste dalla normativa vigente, per la sostituzione dei docenti della stessa classe di concorso, ovvero di classe di concorso per la quale sono in possesso del titolo di studio, anche per i periodi di assenza del titolare per i quali è prevista dalla normativa vigente la nomina del supplente da parte del capo di istituto. Parimenti sono utilizzati sui posti di sostegno se in possesso del titolo di specializzazione ovvero anche in mancanza del titolo di specializzazione qualora la supplenza venga altrimenti conferita a personale non di ruolo non specializzato. L'utilizzazione nell'ambito del distretto viene disposta per i periodi di assenza del titolare che comportino la nomina del supplente e riguarda la sostituzione di docenti dello stesso ruolo e della stessa classe di concorso, ovvero di classe di concorso per la quale i docenti da utilizzare sono in possesso del titolo di abilitazione o, in subordine, del titolo di studio, qualora la supplenza sia altrimenti conferita a personale non di ruolo non abilitato.

9. Tale ambito di utilizzazione costituisce la sede di assegnazione del docente. Pertanto, ai sensi del comma 12 dell'art. 455 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, i docenti titolari di posti dotazione organica provinciale, con esclusione di quelli in soprannumero rispetto alla dotazione organica provinciale, non possono essere spostati da tale sede di assegnazione dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni.

10. I docenti assegnati sui posti indicati nei punti 2) e seguenti del precedente art. 14 -fermo restando per quelli assegnati su spezzone orario l'obbligo del completamento d'orario, ove possibile- restano a disposizione della scuola o circolo didattico di assegnazione per le ore mancanti per il raggiungimento dell'orario d'obbligo o per i periodi di mancato servizio effettivo d'insegnamento, per le esigenze dell'istituto stesso indicate al precedente I comma.

11. In subordine, in mancanza di personale in servizio nella scuola o circolo didattico o di personale messo a disposizione ai sensi del precedente primo comma, essi possono essere utilizzati anche per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle altre scuole o circoli didattici del distretto di assegnazione alle condizioni e secondo le modalità indicate nel precedente comma 8.

12. L'utilizzazione di cui al comma precedente può essere disposta ovviamente solo nel periodo di mancato servizio effettivo d'insegnamento nella scuola o circolo didattico di assegnazione o per le ore mancanti al raggiungimento dell'orario d'obbligo sempre che tale completamento d'orario non comporti il turbamento nell'assetto didattico e nell'orario delle lezioni che è stato fissato nelle due scuole all'inizio dell'anno scolastico e salvaguardi il piano per la copertura delle supplenze brevi nella scuola di assegnazione.

13. I Provveditori agli Studi comunicheranno tempestivamente ai capi d'istituto delle scuole interessate l'elenco nominativo dei docenti da utilizzare ai sensi dei precedenti commi, distinguendo quelli messi a disposizione da quelli assegnati su spezzoni orario o posti disponibili per un periodo inferiore all'anno scolastico e precisando, per i docenti messi a disposizione, la scuola o il circolo didattico indicato nel provvedimento di messa a disposizione.

14. Qualora dopo la conclusione di tutte le operazioni sopracitate si dovessero rendere disponibili posti di cui al precedente art. 14, per la copertura dei posti medesimi nell'ambito di tutta la provincia dovrà essere, prioritariamente, utilizzato il personale messo a disposizione ai sensi del presente articolo previa revoca della messa a disposizione, qualora si tratti di disponibilità di durata inferiore all'anno scolastico, al termine della supplenza il docente utilizzato per la supplenza medesima viene nuovamente messo a disposizione presso la scuola indicata nel provvedimento adottato all'inizio dell'anno scolastico.

15. Premesso che a norma dell'art. 461 del D.L.vo n. 297/1994, non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, i docenti messi a disposizione dei circoli e delle scuole ai sensi del presente articolo, salvo quanto precedentemente precisato per i docenti titolari di posti della dotazione organica provinciale, possono essere assegnati anche successivamente a detto termine su posti di cui al precedente art. 14, qualora alla data in cui si verifica la disponibilità non siano impegnati in attività di effettivo insegnamento.

16. Qualora essi siano impegnati per una supplenza di breve durata, l'opportunità di assegnare i predetti docenti su posti di cui al precedente art. 14 è rimessa alla valutazione del Provveditore agli Studi tenuto conto della consistenza oraria del posto che si rende disponibile, della durata della disponibilità nonché delle esigenze della continuità didattica.

17. Si procederà, invece, comunque, ove possibile, al completamento dell'orario di insegnamento nei confronti dei docenti utilizzati o sistemati per orario inferiore a quello d'obbligo; tale completamento d'orario va disposto per le scuole individuate con i criteri di viciniorità indicati al precedente comma 8.

18. Per la scuola materna, occorre evitare l'abbinamento delle sezioni anche in caso di assenza temporanea del titolare. In ogni caso, non è consentito affidare ad un solo docente un numero di bambini superiore a quello massimo previsto per la costituzione di una sezione.

19. Per le sezioni di scuola materna statale funzionanti anche con turno pomeridiano, nei casi di temporanea impossibilità di funzionamento dei posti di insegnamento relativi ai turni pomeridiani, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni, a causa del ritardato avvio ovvero per cessazione anticipata del servizio di refezione scolastica, il personale docente non impegnato per tali motivi in attività di servizio è utilizzato per supplenze esclusivamente nell'ambito del comune di titolarità ovvero nell'ambito del circolo didattico della scuola di titolarità, qualora il comune comprenda più circoli didattici.

(1) Per l'insegnamento di educazione fisica negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado la sostituzione avrà luogo anche per ore riferite a squadre di sesso diverso dalle squadre costituenti la cattedra di titolarità

Art. 16.- Utilizzazione dei docenti di educazione fisica - 1. I docenti di educazione fisica, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 del precedente art. 15, sia di ruolo che non licenziabili, potranno essere utilizzati anche nelle seguenti attività di insegnamento extracurriculare, purché prestino almeno 6 ore di insegnamento curriculare o per altrettante ore rimangano a disposizione per le attività di cui al precedente art. 15:

A) organizzazione dei campionati studenteschi e dei giochi della gioventù

B) avviamento alla pratica sportiva e attività sportiva promozionale;

C) consulenza presso i circoli didattici -esclusa ogni diretta assunzione dell'insegnamento- per la partecipazione ai giochi della gioventù o per altre iniziative intese a favorire l'educazione motoria.

Art. 16bis.- Utilizzazione del personale educativo delle istituzioni educative - Nelle istituzioni educative, qualora si determini situazione di soprannumero a norma dell'art. 3, primo comma, il capo d'istituto procede alla compilazione di una graduatoria del personale educativo individuato come soprannumerario. Per la formazione della predetta graduatoria il capo d'istituto terrà conto di tutti i punteggi di cui alla tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio (tabella G allegata all'O.M. 19 novembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni). I Provveditori agli Studi compileranno nell'ambito provinciale un'unica graduatoria nella quale saranno inseriti, con gli stessi punteggi già attribuiti dai capi d'istituto, tutti gli istitutori dichiarati soprannumerari ai sensi del citato art. 3. L'utilizzazione sarà disposta ai sensi dell'art. 73 della legge 270/82, in base all'ordine di graduatoria, prioritariamente nelle istituzioni educative della provincia o su posti di sostegno della scuola elementare, nel caso di personale educativo fornito di titoli culturali, professionali e di specializzazione, ovvero presso l'Ufficio scolastico provinciale, tenendo conto delle preferenze espresse dagli istitutori interessati. Trascorso un triennio, qualora persistano le situazioni numeriche di soprannumerarietà che hanno determinato l'utilizzazione, i Provveditori agli Studi procederanno secondo le disposizioni di cui al già citato art. 73, VI comma, della legge 270/82.

Art. 17.- Utilizzazioni del personale docente, assistente e accompagnatori al pianoforte nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti, nell'ambito dello stesso istituto - 1. L'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto per i conservatori di musica, le accademie di belle arti e le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, a norma dell'art. 265 del D.L vo 297/1994, rientra nella competenza del Ministero della P.I. -Ispettorato per l'istruzione artistica- cui dovranno essere indirizzate tutte le richieste secondo le istruzioni impartite con provvedimento separato.

2. L'utilizzazione dei docenti, assistenti e accompagnatori al pianoforte che, sulla base delle classi autorizzate, risulteranno in soprannumero, verrà disposta dai direttori. Le utilizzazioni del predetto personale nello stesso istituto di appartenenza saranno disposte su cattedre e su posti disponibili nel seguente ordine: A) per insegnamento di titolarità; B) per insegnamento corrispondente; C) per insegnamento affine. Le utilizzazioni sub B) e sub C) saranno disposte su domanda degli interessati e sulla base delle tabelle di corrispondenza e affinità appositamente predisposte.

3. Successivamente i direttori prenderanno in considerazione eventuali richieste di utilizzazione prodotte da personale soprannumerario per insegnamenti diversi da quello di titolarità e da quelli dichiarati corrispondenti o affini, tenuto conto delle competenze e dei titoli artistico-culturali e professionali dei richiedenti medesimi. I direttori disporranno tali utilizzazioni previo giudizio di idoneità espresso da una commissione composta dal direttore che la presiede e da cinque insegnanti, designati dal collegio dei docenti, di cui almeno uno titolare dell'insegnamento richiesto, ricorrendo, ove necessario, a docenti titolari in altri istituti.

4. Le utilizzazioni di cui ai commi precedenti dovranno avvenire secondo quanto disposto dall'art. 59 U.C. e dall'art. 53 quinto comma della legge 20 maggio 1982, n. 270.

5. Nell'eventualità che l'utilizzazione del docente non fosse possibile neanche su cattedre di materie affini, o corrispondenti (O M. 5 luglio 1988) il docente medesimo dovrà essere utilizzato, sempre con provvedimento del direttore dell'istituto, per l'insegnamento di altra materia per la quale sia in possesso di titolo di studio o di idoneità attestata dal direttore medesimo che, in tale ultima ipotesi, avrà cura di sentire preventivamente la commissione di cui al precedente comma 3.

6. Qualora non sia possibile l'utilizzazione ai sensi del comma precedente per assoluta indisponibilità dei posti, il docente rimarrà a disposizione dell'istituto per l'espletamento delle attività, che saranno programmate nell'istituto medesimo di concerto con il collegio dei docenti.

7. In caso di docente soprannumerario che è impossibile utilizzare per l'insegnamento di titolarità, neppure su cattedra disponibile "ad annum", è consentita l'utilizzazione in un istituto di altra provincia anche sulle cattedre riservate ai futuri concorsi, a condizione che l'interessato presenti apposita istanza al direttore dell'istituto richiesto corredata dal nulla osta del capo dell'istituto di titolarità

8. Tale utilizzazione dovrà avvenire in coda alle operazioni di utilizzazione dei docenti dell'istituto richiesto e prima delle assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo.

9. Al termine delle operazioni di cui sopra, i direttori dei conservatori di musica e delle varie accademie comunicheranno, con il mezzo più rapido, al ministero della pubblica istruzione -ispettorato per l'istruzione artistica- tutti i provvedimenti adottati e le cattedre rimaste vacanti e, conseguentemente, disponibili per le assegnazioni provvisorie.

10. I provvedimenti di utilizzazioni disposti dai capi di istituto sono da considerarsi atti definitivi e, pertanto, non soggetti a ricorso gerarchico in opposizione, ma esclusivamente a ricorso giurisdizionale al TAR o a ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Art. 18.- Utilizzazione del personale docente, assistenti e accompagnatori al pianoforte nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti, in altri istituti - 1. Esaurite le operazioni di cui al precedente articolo i direttori prenderanno in esame le richieste di utilizzazione di personale soprannumerario proveniente da altri istituti. Tali utilizzazioni saranno disposte su cattedre e posti disponibili nel seguente ordine: A) per insegnamento di titolarità; B) per insegnamento corrispondente; C) per insegnamento affine; D) per insegnamenti diversi da quelli dichiarati corrispondenti o affini.

2. I direttori degli istituti richiesti disporranno le utilizzazioni sub B) e sub C) sulla base delle apposite tabelle di corrispondenza e affinità; e le utilizzazioni sub D), tenuto conto delle competenze e dei titoli artistico-culturali e professionali dei richiedenti medesimi. Le utilizzazioni sub D) saranno disposte previo giudizio di idoneità espresso da una commissione composta dal direttore dell'istituto richiesto e da cinque insegnanti, designati dal collegio dei docenti, di cui uno almeno titolare dell'insegnamento richiesto, ricorrendo, ove necessario, a docenti titolari in altri istituti.

Art. 19.- Modalità e termini per le utilizzazioni - 1. Sulla base dell'organico i direttori, individuati i soprannumerari, secondo le vigenti disposizioni, provvederanno alle relative notifiche.

2. Il personale interessato potrà entro dieci giorni dalla data di notifica presentare al direttore di istituto di appartenenza domanda di utilizzazione, anche per altri istituti dello stesso tipo, specificando l'insegnamento richiesto. Qualora l'insegnamento richiesto sia diverso da quello di titolarità e da quelli dichiarati corrispondenti o affini, l'interessato dovrà produrre la documentazione relativa ai titoli artistico-culturali e professionali

3. I direttori disporranno le utilizzazioni prima nei confronti del personale soprannumerario dello stesso istituto e successivamente nei confronti di quello proveniente da altri istituti, secondo l'ordine fissato nel precedente articolo.

4. Per ogni tipo di utilizzazione, in presenza di più concorrenti, il provvedimento sarà adottato sulla base del ponteggio assegnato nella graduatoria dei soprannumerari e, a parità di punteggio, sulla base dell'età

5. I direttori nel trasmettere le domande di utilizzazione presso altri istituti dovranno attestare il punteggio conseguito dagli interessati nella graduatoria dei soprannumerari, nonché l'impossibilità di utilizzazione nell'ambito dell'istituto di appartenenza.

6. I direttori avranno cura di provvedere alla formulazione delle graduatorie concernenti i vari tipi di utilizzazione di aspiranti provenienti da altri istituti entro il 15 novembre, entro il 30 novembre dovrà essere comunicato al Ministero della pubblica istruzione -Ispettorato per l'istruzione artistica- l'esito delle operazioni anche se negativo.

Art. 20.- Dotazioni organiche aggiuntive regionali di discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata - 1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza riferite ai docenti degli istituti di istruzione secondaria ed artistica si applicano integralmente anche ai docenti di discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. Ultimate da parte dei singoli Provveditori agli Studi le operazioni di assegnazione di sede definitiva nei confronti di tutti i docenti aventi titolo, ciascun Provveditore agli Studi riassegnerà nominativamente i docenti titolari di D.O.A., graduati con le modalità stabilite nella presente ordinanza, al proprio contingente provinciale secondo la ripartizione delle D.O.A., già effettuata al momento della determinazione dell'organico relativo all'anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni. L'operazione comprenderà anche i docenti trasferiti sulla D.O.A.R.

3. Inoltre, ferma restando la titolarità del proprio contingente provinciale di D.O.A.R., a richiesta degli interessati e condizionatamente all'effettiva disponibilità di cattedre e cattedre orario sull'organico nella provincia richiesta, potrà essere predisposta l'utilizzazione in provincia diversa da quella di appartenenza, esclusivamente sul piano regionale, da parte del Provveditore agli Studi a cui è indirizzata la richiesta.

9. A tal fine i docenti interessati potranno proporre apposita istanza entro il 10 agosto.

CAPO III - Adeguamento dell'organico alla situazione di fatto nei posti di sostegno, nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e nei posti di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento del diploma di licenza elementare assegnazione docenti

Art. 21.- Posti di sostegno - 1. I posti di sostegno all'interno della stessa scuola o fra più scuole sono costituiti secondo gli stessi criteri stabiliti per la determinazione degli organici.

2. Eventuali situazioni eccezionali e contingenti che si verifichino nelle scuole elementari e che non rientrino nell'ambito dei suddetti provvedimenti generali dovranno immediatamente essere rappresentate ai competenti uffici di questo Ministero giustificando eventuali necessarie deroghe ai criteri generali stabiliti per la istituzione dei relativi posti.

3. Una volta formati i posti all'interno di ogni scuola, saranno costituiti i posti su più scuole secondo il seguente ordine:

a) conferma del posto esterno occupato dal docente titolare indipendentemente dal numero di alunni portatori di handicap presenti nella scuola di titolarità, a condizione che, complessivamente tra le scuole interessate, non vi siano meno di quattro alunni portatori di handicap;

b) nuova formazione dei posti esterni (1) in scuole ove sia necessario salvaguardare il posto a docente titolare sul sostegno con completamento in altre scuole viciniori;

c) eventuale formazione di nuovi posti esterni.

4. Fermi restando i criteri di cui ai commi precedenti, qualora si verifichino situazioni residuali che non possano concorrere numericamente alla costituzione di un posto, i provveditori potranno eccezionalmente e responsabilmente formare raggruppamenti di 2 o 3 alunni frequentanti scuole diverse, sempre che le scuole siano facilmente raggiungibili.

5. In ogni caso, il provveditore agli studi formulerà un organico piano di intervento nell'ambito della provincia, in modo da pervenire ad una razionale programmazione dell'attività di sostegno che tenga conto delle effettive esigenze didattiche e della collocazione territoriale degli interventi stessi.

6. I posti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria di II grado compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono costituiti nelle istituzioni scolastiche alle quali siano iscritti studenti portatori di handicap, distintamente per tipo di patologia ed area disciplinare, in relazione alle effettive esigenze accertate e documentate, sulla base dei profili dinamico-funzionali dei singoli alunni e dei piani educativi individualizzati, approvati dai competenti organi collegiali di ciascun istituto, o di certificazioni sanitarie e attestazioni socio-psico-pedagogiche sostitutive, in via provvisoria, della suddetta documentazione; possono essere, altresì costituiti, secondo gli stessi criteri generali sopra indicati, posti tra più scuole dello stesso grado, nei limiti stabiliti ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo.

7. I posti di cui al precedente comma 6 debbono essere, di norma, costituiti entro il limite massimo complessivo della relativa dotazione provinciale, determinata ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.I. 15 aprile 1994 n. 132 integrato dall'art. 2, comma 3, del D.I. 11 aprile 1995, n. 129 è rimessa, peraltro, alla competenza e responsabilità dei provveditori agli studi, nel caso di maggiori inderogabili esigenze, la costituzione degli ulteriori posti effettivamente necessari, previa rigorosa valutazione delle richieste avanzate dai capi di istituto.

(1) Vale a dire: trasformazione di posti interni in posti esterni o ristrutturazione di posti esterni esistenti.

Art. 22.- Individuazione dei docenti soprannumerari su posti di insegnamento costituiti con attività di sostegno nella scuola media - 1. Devono considerarsi soprannumerari sull'organico adeguato alla situazione di fatto i docenti di ruolo trasferiti o assegnati su posti costituiti con attività di sostegno, che non trovino nella scuola di titolarità o di servizio un posto di sostegno interno od esterno costituito secondo quanto stabilito al precedente articolo 21

2. La posizione dei soprannumerari va individuata nell'ambito della scuola di titolarità con riferimento alle singole tipologie di posto di sostegno.

3. A tal fine il capo di istituto, nel caso di concorrenza fra più insegnanti di ruolo, è tenuto a procedere alla formulazione di una graduatoria e a tutti i successivi adempimenti di competenza secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 3.

Art. 23.- Conferimento, nella scuola materna ed elementare, dei posti di sostegno, di scuola speciale, di classi differenziali o per l'insegnamento nei corsi sperimentali di istruzione elementare presso gli istituti penali minorili, nonché dei posti ad indirizzo didattico differenziato.

a) assegnazione dei docenti di scuola elementare titolari dei posti di sostegno del circolo ai plessi. L'assegnazione ai plessi, dove i posti funzionano, dei docenti titolari sui posti di sostegno del circolo, viene effettuata dal direttore didattico secondo le disposizioni che seguono:

1) i docenti, già titolari di detti posti nei plessi, mantengono il diritto all'assegnazione sugli stessi, salvo che non abbiano chiesto lo spostamento in un altro plesso del circolo;

2) in caso di concorrenza fra più aspiranti allo stesso plesso, i medesimi verranno assegnati in base al titolo di specializzazione che deve corrispondere al tipo posto e, a parità di titoli, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della presente O.M.

b) conferimento, nella scuola materna ed elementare, dei posti di sostegno, di scuola speciale, di classi differenziali o per l'insegnamento nei corsi sperimentali di istruzione elementare presso gli istituti penali minorili, nonché dei posti ad indirizzo didattico differenziato.

1. Per l'utilizzazione sui posti di scuola speciale, di sostegno, di classi differenziali o per l'insegnamento nei corsi sperimentali di istruzione elementare presso gli istituti penali minorili, nonché sui posti ad indirizzo didattico differenziato è richiesto il relativo titolo di specializzazione.

2. Le operazioni di utilizzazione sui posti di sostegno previsti dall'organico adeguato alla situazione di fatto, determinato secondo i criteri del precedente art. 21, saranno disposte con precedenza rispetto a tutte le operazioni di cui all'art. 9 della presente O.M. ad eccezione della utilizzazione d'ufficio dei docenti non specializzati che avverrà contestualmente alle operazioni di utilizzazione sui posti comuni.

1) utilizzazione a domanda dei docenti di ruolo già titolari sui posti di cui al primo comma, trasferiti a decorrere dallo stesso anno scolastico o dai tre anni scolastici precedenti in quanto soprannumerari in altre scuole o su posti della dotazione organica aggiuntiva o, per la scuola elementare, su posti del contingente provinciale provvisorio, nella scuola in cui erano titolari per la stessa o per altra tipologia di posto per la quale gli interessati siano in possesso del titolo di specializzazione. In caso di soppressione della scuola di precedente titolarità il diritto di utilizzazione con precedenza assoluta spetta, qualora l'interessato ne faccia richiesta, per altra scuola della sede di precedente titolarità o, in mancanza, per la sede più vicina secondo la tabella di viciniorità

2) utilizzazione dei docenti titolari sui posti in questione della provincia individuati come soprannumerari ai sensi del precedente art 3, nonché utilizzazione a domanda dei docenti trasferiti d'ufficio quali soprannumerari, a decorrere dallo stesso anno scolastico o dai tre anni scolastici precedenti e che abbiano chiesto e non ottenuto l'utilizzazione di cui al precedente punto 1, in altre scuole o plessi della sede (comune) di precedente titolarità, o, in subordine, in sedi più vicine ad essa della sede di attuale titolarità: i predetti soprannumerari possono essere utilizzati su posti anche di tipologia diversa da quella di titolarità per la quale siano in possesso del titolo di specializzazione;

3) per la scuola elementare l'utilizzazione, d'ufficio, tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati, dei docenti di ruolo delle scuole aventi particolari finalità, che siano stati individuati come soprannumerari nell'ambito delle scuole predette. L'utilizzazione dovrà essere disposta sui posti di sostegno di tipo corrispondente al titolo di specializzazione conseguito;

4) conferma, a domanda, dei docenti utilizzati nell'anno scolastico precedente e forniti del prescritto titolo di specializzazione. La conferma sarà disposta prioritariamente nel posto e nel plesso nel quale sono stati utilizzati nell'anno scolastico precedente e, in subordine, in posto di tipologia diversa disponibile nello stesso plesso a condizione che gli interessati siano in possesso del corrispondente titolo di specializzazione;

5) assegnazione provvisoria dei docenti titolari di posti di cui al primo comma nella provincia;

6) utilizzazione a domanda nella scuola di titolarità degli insegnati in possesso del prescritto titolo di specializzazione titolari su posti di tipo comune, che siano stati individuati come soprannumerari rispetto all'organico adeguato alla situazione di fatto e in subordine degli insegnanti in possesso del prescritto titolo di specializzazione e titolari di posti di tipo comune, trasferiti quali soprannumerari ad altre scuole a decorrere dallo stesso anno scolastico o dai tre anni scolastici precedenti nella scuola della quale erano titolari di posto di tipo comune. Nel caso di concorrenza, i docenti di cui al presente punto saranno inseriti in un'unica graduatoria in base al punteggio;

7) nuove utilizzazioni, a domanda, dei docenti forniti del prescritto titolo di specializzazione, ivi compresi gli insegnanti che conseguono il titolo di specializzazione nei corsi gestiti dall'amministrazione ai sensi dell'art. 14 della legge 270/82 in epoca successiva al termine per la presentazione delle domande di trasferimento e di assegnazione provvisoria, ma in tempo utile per le operazioni della presente ordinanza. L'attribuzione della sede di utilizzazione a quest'ultima categoria di docenti dovrà essere disposta, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati, nell'ambito del distretto prescelto;

8) assegnazione della sede provvisoria ai docenti titolari dei posti di cui al primo comma, trasferiti da altra provincia per compensazione con effetto dall'anno scolastico per il quale si procede alle operazioni di cui alla presente ordinanza;

8) bis

a) proroga e nuova utilizzazione a domanda nell'ambito della provincia, fino alla concorrenza del numero di utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente e che si rendono necessarie in relazione al permanere delle situazioni di soprannumero dei docenti specializzati appartenenti a ruoli diversi, in possesso del titolo di studio richiesto per accedere all'insegnamento rispettivamente nella scuola elementare e nella scuola materna;

b) proroga e nuova utilizzazione a domanda dei docenti specializzati appartenenti allo stesso ruolo in altra provincia fino alla concorrenza del numero di utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente e che si rendono necessarie in relazione al permanere della situazione di soprannumero;

c) proroga e nuova utilizzazione a domanda da fuori provincia dei docenti specializzati provenienti da altro ruolo fino alla concorrenza del numero di utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente e che si rendono necessarie in relazione al permanere delle situazioni di soprannumero;

d) proroga e nuova utilizzazione d'ufficio nella scuola elementare, fino alla concorrenza del numero di utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente e che si rendono necessarie in relazione al permanere delle situazioni di soprannumero, dei docenti di scuola materna specializzati titolari nella provincia;

9) assegnazione della sede provvisoria ai docenti nominati in ruolo per i suddetti posti a decorrere dal medesimo anno scolastico in relazione a disponibilità determinatesi successivamente al 31 marzo nonché agli insegnanti privi di sede definitiva che abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 8, comma 17, dell'O.M. n. 285 del 30 ottobre 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

10) utilizzazione d'ufficio nell'ambito della provincia dei docenti specializzati appartenenti allo stesso ruolo individuati come soprannumerari;

11) utilizzazione a domanda nell'ambito della provincia dei docenti specializzati appartenenti a ruoli diversi con situazione di soprannumero in possesso del titolo di studio richiesto per accedere all'insegnamento, rispettivamente nella scuola elementare e nella scuola materna;

12) utilizzazione d'ufficio nella scuola elementare dei docenti di scuola materna specializzati, in possesso del diploma di istituto magistrale, individuati come soprannumerari nella stessa provincia;

13) utilizzazione a domanda dei docenti specializzati appartenenti allo stesso ruolo in altra provincia in cui c'è situazione di soprannumero;

14) assegnazione provvisoria da fuori provincia dei docenti titolari sui posti di cui al X comma del presente articolo, o su posti di tipo comune, in possesso del prescritto titolo di specializzazione che abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento o che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 37;

15) per la scuola elementare, utilizzazione a domanda del personale educativo ed assistente in posizione soprannumeraria, in possesso dei titoli culturali professionali e di specializzazione;

16) utilizzazione a domanda da fuori provincia dei docenti specializzati provenienti da altro ruolo ove vi sia situazione di soprannumero in possesso del titolo di studio prescritto;

3. l'utilizzazione d'ufficio sui posti di sostegno può essere disposta solo se il possesso da parte del docente da utilizzare del titolo di specializzazione richiesto risulta agli atti dell'ufficio che deve disporre il provvedimento di utilizzazione;

4. una volta compiute le utilizzazione, a domanda e d'ufficio, del personale in possesso del titolo di specializzazione, dai posti rimasti ancora disponibili deve essere detratto un numero di posti pari a quello dei docenti specializzati aspiranti a supplenze annuali;

5. ai posti eventualmente eccedenti tale accantonamento, sono assegnati docenti di ruolo sforniti del titolo di specializzazione nel seguente ordine:

a) insegnanti titolari su posto di tipo comune della medesima scuola individuati come soprannumerari rispetto all'organico adeguato alla situazione di fatto che esprimano tale preferenza e in subordine insegnanti trasferiti ad altre scuole nell'ultimo triennio in quanto perdenti posto di tipo comune che abbiano richiesto l'utilizzazione nella scuola di precedente titolarità

b) insegnanti di ruolo, ivi compresi i docenti titolari dei posti della dotazione organica provinciale della scuola elementare, e soprannumerari, che abbiano documentato la frequenza dei corsi di specializzazione gestiti dall'amministrazione ai sensi dell'art. 14 della legge 270/82, che ne facciano domanda;

c) insegnanti di ruolo, ivi compresi i docenti titolari dei posti della dotazione organica provinciale della scuola elementare e soprannumerari, privi di titoli di specializzazione che abbiano già prestato servizio per almeno un anno scolastico su posti di sostegno, che ne facciano domanda;

d) insegnati di ruolo, ivi compresi i docenti titolai dei posti della dotazione organica provinciale della scuola elementare, e soprannumerari, in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti prima della entrata in vigore del D.P.R. 970/75 e non riconosciuti dal medesimo D.P.R. 970/75 o da successive norme di legge, che ne facciano domanda;

e) insegnanti di ruolo, ivi compresi i docenti titolari dei posti della dotazione organica provinciale della scuola elementare, e soprannumerari, privi di titolo di specializzazione, che ne facciano domanda;

f) insegnanti di ruolo in posizione soprannumeraria in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 970/75 e non riconosciuti dal medesimo D.P.R. o da successive norme di legge, d'ufficio;

g) insegnanti di ruolo in posizione soprannumeraria, privi di titolo, d'ufficio;

h) docenti non specializzati provenienti da altri ruoli della medesima provincia ove vi siano situazioni di soprannumero che siano in possesso del prescritto titolo di studio per accedere rispettivamente all'insegnamento nella scuola elementare e nella scuola materna che ne facciano domanda;

i) limitatamente alla scuola elementare, docenti di scuola materna non specializzati, in possesso del diploma di istituto magistrale individuati come soprannumerari nella stessa provincia, d'ufficio;

l) docenti nominati in ruolo ai sensi dell'art. 8 bis della legge 426/88 e assegnati a provincia diversa rispetto a quella di frequenza -da documentarsi adeguatamente- dei corsi biennali di specializzazione previsti dal testo coordinato dell'O.M. n. 162/88 e successive modifiche ed integrazioni, che ne facciano domanda. Nella presente categoria viene data la precedenza a coloro che hanno superato tutti gli esami del primo anno dei corsi e, in subordine, a coloro che hanno dimostrato di avere precedenti esperienze sul sostegno. L'utilizzazione riguarda ovviamente la provincia di frequenza del corso di specializzazione;

m) docenti non specializzati dello stesso ruolo provenienti da altra provincia ove vi sia situazione di soprannumero che ne facciano domanda;

n) docenti non specializzati provenienti da altro ruolo e da altra provincia ove vi sia situazione di soprannumero in possesso del prescritto titolo di studio, che ne facciano domanda;

6. Le assegnazione d'ufficio di cui alle lettere f) e g) confronti degli insegnanti soprannumerari collocati nella parte terminale della graduatoria, iniziano dal primo degli insegnanti compresi nella fascia corrispondente al numero dei posti di sostegno ancora da coprire. Anche nel disporre le utilizzazioni dei docenti provenienti da altri ruoli sarà data la precedenza nell'ordine: a coloro che documentino la frequenza del corso biennale di specializzazione di cui al D.P.R. 970/75 e, in subordine, a coloro che siano in possesso del titolo di specializzazione conseguiti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 970/75 e non riconosciuti dal medesimo D.P.R. o da successive norme di legge.

7. I provveditori agli studi conferiscono quindi i posti in questione ai supplenti annuali specializzati per i quali è stato disposto l'accantonamento numerico di cui al precedente quarto comma.

8. Nell'ambito delle operazioni di utilizzazione nella scuola materna di docenti provenienti da altro ruolo sarà data la precedenza ai docenti forniti dell'abilitazione specifica.

9. Nel caso in cui, esaminate tutte le precedenti categorie, vi siano posti ancora vacanti, si procede alla nomina di insegnanti non di ruolo privi di titolo.

10. Per la copertura dei posti relativi ai corsi sperimentali di scuole elementari funzionanti presso gli istituti penali minorili i provveditori utilizzano docenti di ruolo che ne facciano domanda e che abbiano conseguito il titolo specifico rilasciato al termine dei corsi istituiti d'intesa con il Ministero di Grazia e Giustizia.

11. In mancanza di detto personale, i provveditori utilizzano, a domanda, docenti di ruolo forniti, nell'ordine, di uno dei seguenti requisiti:

a) precedente servizio d'insegnamento prestato presso gli istituti penali minorili o nel settore del recupero dei minori disadattati;

b) diploma di laurea in pedagogia, psicologia o sociologia;

c) diploma di specializzazione ex art. 8 D.P.R. 31 ottobre 1975, n 970. Qualora gli insegnanti di ruolo in possesso dei requisiti sopra indicati non siano in numero sufficiente per la copertura dei posti, i provveditori procedono alla nomina di docenti non di ruolo, iscritti nella graduatoria provinciale per le supplenze nella scuola elementare, in possesso del titolo di cui al 1 comma (o, in mancanza, in possesso del diploma di specializzazione ex art. 8 D.P.R. 970/75).

12. Le operazioni di cui al presente articolo non disposte con procedure automatizzate saranno effettuate, di norma, per convocazione secondo le modalità di cui all'art. 13 dell'O.M. 6 dicembre 1998, n. 356.

13. Le utilizzazioni, disposte anche a domanda, sui posti di cui al primo comma del presente articolo, non interrompono la continuità didattica.

14. I provveditori agli studi nel disporre le operazioni di utilizzazione devono avere una particolare attenzione per le situazioni di handicap più gravi in modo da assegnare, possibilmente, ai posti di sostegno istituiti nelle scuole, in relazione alle situazioni medesime, docenti che siano in possesso del titolo di specializzazione.

15. Con riguardo alle operazioni di utilizzazione dei docenti provenienti da altri ruoli o da altra provincia si richiamano, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le disposizioni impartite nel precedente articolo 11, ivi comprese quelle riguardanti il termine e le modalità per la presentazione delle domande.

Art. 24.- Modalità di conferimento dei posti di sostegno nella scuola media - 1. Le operazioni di utilizzazione sui posti di sostegno previsti dall'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 21 saranno disposte con precedenza rispetto a tutte le operazioni di cui all'art. 9 della presente O.M., ad eccezione delle utilizzazioni d'ufficio dei docenti non specializzati che avverranno contestualmente alle operazioni di utilizzazione sui posti comuni. Le predette operazioni saranno disposte nel seguente ordine:

a) utilizzazione a domanda dei docenti di ruolo già titolari su posti di sostegno, trasferiti a decorrere dallo stesso anno scolastico o dai tre anni scolastici precedenti, in quanto soprannumerari, in altre scuole, nella scuola in cui erano titolari per la stessa tipologia di posto o per altra tipologia per la quale gli interessati siano in possesso del titolo di specializzazione. In caso di soppressione della scuola di precedente titolarità il diritto di utilizzazione con precedenza assoluta spetta, qualora l'interessato ne faccia richiesta, per altra scuola della sede di precedente titolarità o, in mancanza, per la sede più vicina seconda la tabella di viciniorietà

b) utilizzazione dei docenti titolari su posti di sostegno della provincia individuati come soprannumerari, ai sensi del precedente art. 22, nonché utilizzazione, a domanda dei docenti trasferiti d'ufficio quali soprannumerari a decorrere dallo stesso anno scolastico o dai tre anni scolastici precedenti e che abbiano chiesto e non ottenuto l'utilizzazione di cui alla precedente lettera a), in altre scuole della sede (comune) di precedente titolarità o, in subordine, in sedi più vicine ad essa della sede di attuale titolarità. L'utilizzazione potrà essere disposta anche su posto di tipologia diversa rispetto a quella di titolarità per la quale gli interessati siano in possesso del titolo di specializzazione. Qualora non siano disponibili posti di insegnamento costituiti con attività di sostegno, i docenti soprannumerari saranno inseriti nelle graduatorie predisposte ai fini di cui al punto 3 dell'art. 9 e saranno utilizzati su posti previsti nell'organico determinato ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza;

c) utilizzazione d'ufficio, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati, dei docenti di ruolo delle scuole medie aventi particolari finalità, ai quali non sia stato possibile assegnare la sede definitiva nell'ambito di tale scuola o che siano stati individuati come soprannumerari sempre nell'ambito delle scuole medie predette. L'utilizzazione dovrà essere disposta su posti di sostegno di tipo corrispondente al titolo di specializzazione conseguito; qualora non siano disponibili posti di insegnamento costituiti con attivitàsostegno i docenti soprannumerari saranno inseriti nelle graduatorie predisposte ai fini di cui al punto 3 dell'art. 9 e saranno utilizzati su posti previsti nell'organico determinato ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza. Ciò in conseguenza del disposto di cui al D.M. 28 febbraio 1985, che ha stabilito la validità delle abilitazioni all'insegnamento nelle scuole speciali secondo le tabelle di corrispondenza annesse allo stesso D.M.;

d) assegnazioni provvisorie di docenti titolari di posti di sostegno nella provincia. L'assegnazione provvisoria potrà essere disposta anche su posti di tipologia diversa da quella di titolarità per la quale gli interessati siano in possesso del titolo di specializzazione che dovrà essere presentato al provveditore agli studi, nella cui circoscrizione rientrano le sedi richieste, entro il 1 settembre di ogni anno. In tal senso è modificato il secondo comma dell'art. 85 dell'O.M. n. 285 30 ottobre 1990 e successive modifiche ed integrazioni. In ciascuna delle fasi di cui alle successive lettere E - F - G - H - I - L - N, devono essere effettuate prioritariamente le proroghe delle utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente;

e) utilizzazione a domanda nella scuola di titolarità dei docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione titolari su posto normale, che siano stati individuati come soprannumerari rispetto all'organico adeguato alla situazione di fatto, e in subordine nella scuola di precedente titolarità dei docenti trasferiti quali soprannumerari ad altre scuole a decorrere dallo stesso anno scolastico o dai tre anni scolastici precedenti;

f) utilizzazione a domanda nell'ambito della provincia dei docenti delle scuole di I grado di ruolo e non di ruolo non licenziabili che siano in possesso del titolo di specializzazione ovvero lo conseguono nei corsi gestiti dall'amministrazione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 270/82 in data successiva a quella di scadenza per la presentazione delle domande di trasferimento e di assegnazione provvisoria ma in tempo utile per le operazioni di cui trattasi. L'attribuzione della sede di utilizzazione a quest'ultima categoria di docenti dovrà essere disposta, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati, nell'ambito del distretto prescelto;

g) utilizzazione d'ufficio in ambito provinciale dei docenti della scuola media, in possesso del titolo di specializzazione, secondo l'ordine sottoindicato, con l'avvertenza che la scelta della sede avverrà nell'ordine inverso qualora per la copertura dei posti debbano essere utilizzati anche i docenti di cui ai punti b) e c):

a) docenti non licenziabili che non trovano sistemazione per l'insegnamento di appartenenza;

b) titolari della dotazione organica provinciale;

c) docenti titolari su posti di organico sede individuati come soprannumerari;

h) utilizzazione a domanda nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti, in possesso del titolo di specializzazione, provenienti da altri ruoli ove vi sia situazione di soprannumero;

i) utilizzazione d'ufficio nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti, in possesso del titolo di specializzazione, provenienti da altri ruoli che siano stati individuati come soprannumerari;

l) utilizzazione a domanda da altra provincia dei docenti di ruolo della scuola media, in possesso del titolo di specializzazione, che appartengono a classi di concorso con situazioni di soprannumero;

m) assegnazione provvisoria da altra provincia dei docenti di ruolo della scuola media;

n) utilizzazione a domanda da altra provincia dei docenti specializzati provenienti da altri ruoli ove vi sia situazione di soprannumero.

2. L'utilizzazione d'ufficio sui posti di sostegno può essere disposta solo se il possesso da parte del docente da utilizzare del titolo di specializzazione richiesto risulta agli atti dell'ufficio che deve disporre il provvedimento di utilizzazione.

3. I provveditori agli studi, una volta compiute le precedenti operazioni, avranno cura di rideterminare in via definitiva e accantonare un numero di posti di sostegno pari a quello dei docenti specializzati aspiranti a supplenze su posti di sostegno della scuola media. Qualora tali docenti risultino inclusi anche negli elenchi degli aspiranti a supplenze sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado, i provveditori agli studi procederanno ad un contingentamento complessivo di posti nei due gradi di scuola tale da evitare la duplicazione degli accantonamenti. Tale contingente complessivo di posti sarà ripartito tra le scuole secondarie di I e II grado in misura direttamente proporzionale alla disponibilità dei posti accertata in ciascuno dei predetti gradi di scuola.

4. Ai posti eventualmente eccedenti tale accantonamento, saranno assegnati a domanda o d'ufficio docenti sforniti di titolo di specializzazione, nell'ordine sottoindicato:

1) a domanda

a) docenti titolari su posto normale della medesima scuola individuati come soprannumerari rispetto all'organico adeguato alla situazione di fatto e in subordine docenti trasferiti quali soprannumerari ad altre scuole a decorrere dallo stesso anno scolastico o dai tre anni scolastici precedenti, nella scuola nella quale erano titolari di posto normale;

b) docenti titolari di posti di organico sede e di dotazione organica provinciale. In caso di eccedenza del numero degli aspiranti rispetto al numero dei posti disponibili, va comunque assicurata l'utilizzazione dei docenti appartenenti a classi di concorso con personale in esubero;

c) docenti individuati come soprannumerari;

d) docenti non licenziabili.

2) D'ufficio

a) docenti non licenziabili che non trovano sistemazione per l'insegnamento di appartenenza;

b) docenti individuati come soprannumerari.

3) A domanda

a) utilizzazione a domanda nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti non specializzati provenienti da altri ruoli ove vi sia situazione di soprannumero;

b) utilizzazione d'ufficio nell'ambito della provincia di titolarità di docenti non specializzati provenienti da altri ruoli che siano stati individuati come soprannumerari;

c) docenti nominati in ruolo ai sensi dell'art. 8 bis della legge 426/88 e assegnati a provincia diversa rispetto a quella di frequenza -da documentare adeguatamente- dei corsi biennali di specializzazione previsti dal testo coordinato dell'O.M. 162/88 e successive modifiche e integrazioni. L'utilizzazione riguarda ovviamente la provincia di frequenza del corso di specializzazione;

d) utilizzazione a domanda da altra provincia dei docenti di ruolo della scuola media non specializzati appartenenti a classi di concorso ove vi sia situazione di soprannumero;

e) utilizzazione a domanda da altra provincia dei docenti non specializzati provenienti da altri ruoli ove vi sia situazione di soprannumero.

5. Nelle operazioni di utilizzazione dei docenti provenienti da altri ruoli coloro che sono in possesso del titolo di abilitazione per accedere alle scuole medie sono utilizzati con precedenza rispetto a coloro che sono in possesso del solo titolo di studio.

6. I provveditori procederanno quindi al conferimento dei posti sostegno ai supplenti annuali specializzati per i quali è stato effettuato l'accantonamento di cui al precedente comma 3.

7. Sulle eventuali ulteriori disponibilità residue saranno conferite nomine per supplenze annuali ai docenti inclusi nelle apposite graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze annuali, sprovvisti del titolo di specializzazione.

8. Nell'ambito di ciascuna categoria di docenti di ruolo da utilizzare non specializzati sarà data la precedenza a coloro che documentino la frequenza del corso biennale di specializzazione di cui al D.P.R. 970/75 e, in subordine di aver maturato esperienza diretta sui posti di sostegno.

9. Fatta eccezione per le utilizzazioni da fuori provincia le assegnazioni di cui al presente articolo sono effettuate, per convocazione, secondo le modalità di cui all'art. 13 dell'O.M. 6 dicembre 1988 n. 356.

10. I docenti di scuola media, di cui al presente articolo, titolari nella provincia dovranno presentare apposita domanda entro il 10 agosto; per i docenti provenienti da altri ruoli o da altra provincia che chiedono l'utilizzazione si fa rinvio a quanto disposto nel precedente art. 11. Tali domande saranno trasmesse immediatamente dal preside dove gli interessati prestano servizio al provveditore agli studi competente.

11. I docenti che abbiano titolo ad essere presi in considerazione nel corso di più operazioni nell'ambito della provincia qualora vengano soddisfatti, per una delle preferenze espresse, nel corso di una operazione precedente, non vengono più presi in considerazione nel corso delle operazioni successive, salvo quanto disposto dal punto d) del primo comma.

12. Nella domanda i docenti indicheranno le generalità, il possesso del titolo di specializzazione o del diploma con valore di abilitazione ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, l'anzianità nell'attività di sostegno e l'anzianità di servizio di ruolo, le sedi e le scuole alle quali desiderano essere assegnati.

13. I docenti di cui al presente articolo, con esclusione di docenti titolari su posti di sostegno o di scuole speciali, saranno graduati, nell'ambito di ciascuna categoria, sulla base dell'anzianità di servizio nell'attività di sostegno.

14. Le utilizzazioni, disposte anche a domanda, sui posti di sostegno non interrompono la continuità didattica.

15. I provveditori agli studi nel disporre le operazioni di utilizzazione dovranno avere una particolare attenzione per le situazioni di handicap più gravi in modo da assegnare possibilmente ai posti di sostegno istituiti nelle scuole in relazione alle situazioni medesime docenti che siano in possesso del titolo di specializzazione.

16. Con riguardo alle operazioni di utilizzazione dei docenti provenienti da altri ruoli o da altra provincia si richiamano, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le disposizioni impartite nel precedente art. 11.

Art. 24 bis.- Conferimento dei posti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria di II grado - 1. Nei posti di sostegno costituiti presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica saranno utilizzati innanzitutto i docenti che, per effetto di trasferimento o passaggio ovvero per nuova nomina, abbiano acquisito la titolarità sui posti di sostegno della dotazione organica provinciale determinata ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D I. 15 aprile 1994, n. 132 integrato dall'art. 2, comma 3, del D.I. 11 aprile 1995, n. 129. I predetti docenti saranno graduati ai fini dell'utilizzazione secondo i criteri indicati nel precedente art. 5 e saranno assegnati alle scuole in base alle preferenze espresse.

2. L'utilizzazione del predetto personale nella scuola assegnata nell'anno scolastico precedente è prorogata d'ufficio negli anni scolastici successivi a meno che i docenti stessi non chiedano ed ottengano l'utilizzazione su posti di sostegno di altre scuole e istituti.

3. Sui posti che residuano dopo la precedente operazione sono utilizzati gli altri docenti di ruolo della provincia in possesso del titolo di specializzazione, nel seguente ordine:

1) docenti di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica a domanda;

2) docenti di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, titolari di posti della dotazione organica provinciale e, in subordine docenti titolari di organico sede individuati come soprannumerari, d'ufficio; qualora si debba ricorrere anche a docenti titolari di organico sede soprannumerari, le operazioni di utilizzazioni d'ufficio saranno disposte cominciando da questi ultimi;

3) docenti provenienti da altri ruoli ove vi sia situazione di soprannumero; a domanda;

4) docenti provenienti da altri ruoli, individuati come soprannumerari, d'ufficio:

4. Nell'ambito della categoria prevista dal precedente punto 1) saranno utilizzati con precedenza assoluta, qualora ne facciano domanda, i docenti titolari nella scuola ove viene disposta l'utilizzazione individuati come soprannumerari rispetto all'organico adeguato alla situazione di fatto e, in subordine, i docenti trasferiti dalla scuola medesima nell'ultimo triennio quali soprannumerari.

5. Nell'ambito delle categorie previste ai precedenti punti 3 e 4 i docenti in possesso del titolo di abilitazione per accedere alle scuole di istruzione secondaria di II grado ed artistica precederanno quelli in possesso del solo titolo di studio.

6. Conclude le operazioni di utilizzazioni dei docenti specializzati nell'ambito della provincia, saranno disposte le utilizzazioni a domanda da fuori provincia dei docenti specializzati nel seguente ordine:

a) docenti di ruolo negli istituti d'istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti a classi di concorso con situazioni di soprannumero;

b) docenti provenienti da altri ruoli con situazioni di soprannumero dando la precedenza ai docenti abilitati.

7. Dopo tali operazioni i provveditori agli studi accantoneranno un numero di posti di sostegno pari a quello dei docenti inclusi negli elenchi degli aspiranti a supplenza sui posti di sostegno negli istituti d'istruzione secondaria di II grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in possesso del titolo di specializzazione. Qualora tali docenti risultino presenti anche negli elenchi degli aspiranti a supplenze sui posti di sostegno della scuola media, i provveditori agli studi procederanno ad un contingentamento complessivo di posti nei due gradi di scuola tale da evitare la duplicazione degli accantonamenti. Tale contingente complessivo di posti sarà ripartito tra le scuole secondarie di I e II grado in misura direttamente proporzionale alla disponibilità dei posti accertata in ciascuno dei predetti gradi di scuola.

8. Nell'ambito di ciascuna delle fasi previste nei precedenti commi saranno disposte prima le proroghe e successivamente le nuove utilizzazioni. I docenti provenienti da altri ruoli in possesso dell'abilitazione precederanno comunque quelli sforniti di tale titolo.

9. Sui posti eventualmente eccedenti tale accantonamento verranno disposte nell'ordine le utilizzazioni a domanda e d'ufficio dei docenti sforniti del titolo di specializzazione secondo i criteri indicati per le utilizzazioni a domanda e d'ufficio dei docenti specializzati. Le utilizzazioni d'ufficio dei docenti non specializzati vengono disposte peraltro nei confronti dei soli docenti individuati come soprannumerari. Sarà data comunque la precedenza a docenti appartenenti ad un'area disciplinare diversa da quella ove è accertata la disponibilità del posto, che siano forniti del titolo di specializzazione, e che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito dell'area disciplinare di appartenenza, rispetto a docenti appartenenti all'area per la quale occorre disporre l'utilizzazione ma sforniti del titolo di specializzazione.

10. Nell'ambito di ciascuna categoria di docenti di ruolo non specializzati da utilizzare sarà data la precedenza a coloro che documentano la frequenza del corso biennale di specializzazione di cui al D.P.R. 970/75 e, in subordine, di aver maturato esperienza diretta sui posti di sostegno.

11. Ai fini delle operazioni previste nei precedenti capoversi i docenti di ruolo verranno graduati, nell'ambito di ciascuna categoria, sulla base dell'anzianità di servizio maturata nell'attività di sostegno. A parità di anzianità di servizio nell'attività di sostegno o in mancanza di tale servizio i docenti verranno graduati sulla base della complessiva anzianità di ruolo e, in subordine, a parità di anzianità di ruolo, in base all'età

12. Tutte le operazioni di utilizzazione sopra previste, nonché l'accantonamento di posti per i docenti non di ruolo forniti del titolo di specializzazione saranno effettuate per aree disciplinari in relazione alla classe di concorso di titolarità ovvero, per i docenti provenienti da altro ruolo e per quelli non di ruolo, in relazione alla classe di concorso cui da accesso il titolo di abilitazione o il titolo di studio posseduto.

13. I docenti in possesso del titolo di specializzazione monovalente dovranno essere assegnati ai posti per i quali sono in possesso del titolo di specializzazione.

14. I provveditori agli studi nel disporre le operazioni di utilizzazione dovranno avere una particolare attenzione per le situazioni di handicap più gravi in modo da assegnare possibilmente ai posti di sostegno istituiti nelle scuole di relazione alle situazioni medesime docenti che siano in possesso del titolo di specializzazione.

15. Con riguardo alle operazioni di utilizzazioni di docenti provenienti da altri ruoli o da altra provincia si richiamano, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le disposizioni impartite nel precedente art. 11.

Art. 25.- Corsi sperimentali di scuola media per lavoratori - 1. I corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, di cui all'art. 169 del D.L.vo 297/94, saranno regolati dalle disposizioni contenute nella O.M. 15 giugno 1993, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sulla base dell'organico, il provveditore agli studi procederà all'individuazione dei docenti soprannumerari secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 3. Il personale così individuato come soprannumerario sarà utilizzato con precedenza nell'ambito del distretto di titolarità nel seguente ordine:

1) su posti di insegnamento costituiti sui corsi per lavoratori;

2) su altri posti di insegnamento disponibili al momento delle operazioni.

3. Lo stesso ordine viene seguito per le utilizzazioni su distretti viciniori, a meno che l'interessato non chieda di essere utilizzato prioritariamente nei corsi per lavoratori. In tale ultima ipotesi l'assegnazione sul corso per lavoratori, anche sui distretti viciniori, sarà disposta con precedenza rispetto all'assegnazione su altri posti di insegnamento nell'ambito del distretto.

4. In mancanza di posti di insegnamento l'utilizzazione sarà disposta con i criteri e le modalità di cui al precedente art. 15.

Art. 26.- Corsi di istruzione per adulti preordinati al conseguimento del diploma di scuola elementare - 1. I provveditori agli studi sono autorizzati ad istituire con propri decreti entro il 4 agosto di ogni anno corsi statali di istruzione per adulti di età superiore al 15esimo anno, che non abbiano conseguito il diploma di licenza elementare, nel limite numerico corrispondente all'organico, stabilito ai sensi della C.M. n. 324 del 29 novembre 1990 e delle successive CC.MM. n. 55 del 5 marzo 1991 e n. 388 del 16 dicembre 1991. Entro la suddetta data, pertanto, dovranno essere presentate le domande di iscrizione ai corsi da parte degli adulti interessati alla frequenza.

2. In sede di istituzione dei corsi i provveditori agli studi verificheranno la rispondenza della situazione prevista al momento della determinazione dell'organico di diritto, alla reale situazione di fatto, tenendo presenti -sulla base dell'esperienza dei decorsi anni nonché di ogni altro possibile elemento di valutazione- le effettive esigenze del settore.

3. I provveditori agli studi potranno istituire eventuali ulteriori corsi, senza alcuna preventiva autorizzazione ministeriale e dopo attenta e responsabile valutazione delle situazioni, per esigenze sopravvenute, solo nel caso in cui ciò non comporti in ciascuna provincia un aumento del numero dei posti.

4. Ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 14, I e II comma, del D.L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 con la quale si interpreta l'art. 15, IX comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, è possibile procedere alla nomina di supplenti sempre che tutti i docenti di ruolo privi di sede siano stati utilizzati per l'intera durata dell'anno scolastico.

5. I corsi di alfabetizzazione saranno regolati dalle disposizioni di carattere generale contenute nell'O.M. del 20 luglio 1983, n. 194 con le modifiche ed integrazioni contenute nelle CC.MM. n. 223 del 29 luglio 1986, n. 312 del 21 ottobre 1991.

6. Per la copertura dei posti di attività di istruzione per adulti, rimasti vacanti successivamente alle operazioni relative ai trasferimenti o istituiti successivamente a seguito dell'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto, si applicano le disposizioni di carattere generale contenute nella presente ordinanza.

7. Nei confronti dei docenti individuati come soprannumerari sui posti di istruzione per adulti istituiti successivamente a seguito dell'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto, le operazioni di utilizzazione nell'ambito del distretto di titolarità precedono quelle nell'ambito dei distretti viciniori, e sono disposte nell'ordine, prima sui posti per gli adulti, poi su quelli di tipo comune. Lo stesso ordine viene seguito per l'utilizzazione nei distretti viciniori, a meno che l'interessato non chieda di essere utilizzato prioritariamente sui posti per adulti. In tale ultima ipotesi l'assegnazione sui posti per l'istruzione degli adulti, anche nei distretti viciniori, sarà disposta con precedenza rispetto all'assegnazione sui posti di tipo comune nell'ambito del distretto.

CAPO IV - Sistemazione e utilizzazione dei docenti non di ruolo non licenziabili e del personale "esperto"

Art. 27.- Disposizioni relative alla utilizzazione del personale docente non di ruolo nelle scuole secondarie avente titolo al mantenimento in servizio - 1. I provveditori agli studi debbono procedere all'utilizzazione dei docenti che hanno titolo al mantenimento in servizio ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ivi compresi quelli che hanno conseguito l'abilitazione nella sessione riservata cui sono stati ammessi per effetto dell'art. 11, comma 3 ter della legge 27 dicembre 1989, n. 417.

2. I docenti medesimi devono essere mantenuti in servizio per lo stesso numero di ore prestate nel precedente anno scolastico fatto salvo il diritto al completamento d'orario da effettuarsi sulle disponibilità esistenti prima del conferimento delle supplenze annuali. Per i docenti di educazione fisica si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, e all'art. 2, comma 4.

3. I docenti di educazione fisica e di educazione musicale hanno diritto al mantenimento in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dagli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e dall'art. 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326.

4. I docenti di cui ai precedenti commi trasferiti da altra provincia ai sensi dell'O.M. n. 285 del 30 ottobre 1990 e successive modifiche ed integrazioni saranno sistemati con le procedure previste dal successivo art. 28.

5. I docenti di cui al presente articolo, che accettino una qualsiasi supplenza annuale ovvero interrompano il rapporto d'impiego esistente, decadono dal diritto al mantenimento in servizio e degli effetti ad esso conseguenziali.

Art. 28.- Docenti non di ruolo di educazione fisica ed educazione musicale beneficiari degli artt. 43 e 44 della legge n. 270/82 - 1. Tutti i docenti di educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge n. 270/82 devono essere sistemati annualmente a prescindere dalla circostanza che ritrovino o meno il posto occupato nell'anno scolastico precedente.

2. I docenti devono essere graduati sulla base della complessiva anzianità di servizio. Debbono essere valutati anche il diploma di abilitazione e il titolo di studio, secondo i criteri stabiliti dalla tabella di valutazione allegata alla O.M. 371 del 29 ottobre 1994 che disciplina il conferimento delle supplenze annuali (1).

3. Ai fini della sistemazione di cui ai precedenti commi i predetti docenti dovranno compilare la scheda di cui all'allegato 8 e presentarla entro il 10 agosto al capo d'istituto, il quale la invierà immediatamente al competente provveditore agli studi con il proprio visto dopo aver verificato che è stata compilata in ogni sua parte.

4. La compilazione delle schede sarà effettuata dal capo di istituto in base agli atti in suo possesso, qualora non vi abbiano provveduto gli interessati. Nel caso di docenti in servizio su più scuole la scheda medesima verrà compilata dal capo d'istituto ove il docente presta servizio per un maggior numero di ore, ovvero, in caso di parità di ore, dal capo d'istituto della scuola indicata per prima nel provvedimento di nomina di sistemazione, previa intesa con i capi di istituto delle altre scuole.

5. I provveditori agli studi compileranno le graduatorie relative ai docenti di cui al precedente I comma sulla base di schede pervenute e le pubblicheranno all'albo dell'ufficio entro il 20 agosto.

6. Gli interessati potranno produrre reclamo avverso dette graduatorie entro 5 giorni dalla pubblicazione.

7. I provveditori agli studi, esaminati i reclami pervenuti, provvederanno alla pubblicazione delle graduatorie definitive entro il 31 agosto.

8. Per quanto attiene all'insegnamento dell'educazione fisica debbono essere compilate graduatorie distinte per classe di concorso, e non più per sesso, con riferimento all'insegnamento prestato dai docenti nell'anno scolastico precedente.

(1) E' valutabile il servizio riferito a qualsiasi materia d'insegnamento, anche se prestato senza il prescritto titolo di studio.

Art. 29.- Docenti trasferiti da altra provincia - 1. I docenti mantenuti in servizio trasferiti da altra provincia ai sensi dell'O.M n. 285 del 30 ottobre 1990 e successive modifiche e integrazioni devono essere iscritti in coda alle annuali graduatorie di cui al precedente articolo, secondo la categoria di appartenenza con il punteggio acquisito nella graduatoria della provincia di provenienza.

2. A tal fine i predetti docenti debbono presentare entro il 1 settembre una dichiarazione con la quale attestano, sotto la propria personale responsabilità, il punteggio acquisito nella graduatoria di provenienza. Il conseguimento del titolo di abilitazione deve essere attestato da idonea certificazione da presentare entro il medesimo termine del 1 settembre.

3. Gli aspiranti che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della partecipazione a concorsi a cattedre, le cui graduatorie sono state approvate e non ancora registrate, possono presentare apposita dichiarazione redatta sotto la propria personale responsabilità, da cui risulti la votazione conseguita nelle sole prove d'esame nonché gli estremi di approvazione della graduatoria.

Art. 30.- Utilizzazione dei docenti non sistemabili per mancanza di posti - 1. I docenti di cui ai precedenti articoli che non sia stato possibile sistemare per mancanza di posti, sono mantenuti in servizio e sono retribuiti per il numero di ore settimanali di insegnamento per il quale erano in servizio nell'anno precedente.

2. I predetti docenti sono utilizzati nell'ambito provinciale secondo i criteri previsti per il personale docente di ruolo.

Art. 31.- E' stato soppresso.

TITOLO II - Assegnazioni provvisorie

CAPO I - Assegnazioni provvisorie dei docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica

Art. 32.- Presentazione delle domande di assegnazione provvisoria da parte dei docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica - 1. I docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica e delle Accademie e Conservatori, per i quali non è previsto che la richiesta di assegnazione provvisoria sia formulata contestualmente a quella di trasferimento, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria entro il 10 agosto.

2. A norma dell'art. 475 del D.L.vo 297/94 la richiesta di assegnazione provvisoria può essere avanzata solo per i seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili (1) e ai genitori anziani;

- per gravi esigenze di salute.

3. Si considerano anziani i genitori di età superiore a 65 anni ovvero quelli inabili (1) a carico. Le gravi esigenze di salute dell'aspirante all'assegnazione provvisoria sono limitate alle sole ipotesi previste dai commi 1 e 3, punto 1, del precedente art. 8.

4. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta, per uno dei motivi sopra indicati, dal personale docente che abbia chiesto il trasferimento per lo stesso anno scolastico e non lo abbia ottenuto per nessuna delle sedi richieste.

5. Non possono pertanto chiedere l'assegnazione provvisoria i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento, definitivo o annuale, per una qualunque delle sedi richieste. Non possono parimenti chiedere l'assegnazione provvisoria i docenti che hanno ottenuto la proroga del trasferimento annuale.

6. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia e possono essere espresse, relativamente alla provincia richiesta, solo le preferenze già espresse nella domanda di trasferimento.

7. Qualora l'assegnazione venga richiesta per più di una provincia o per sedi diverse da quelle richieste per trasferimento, le domande prodotte sono nulle.

8. Può altresì chiedere l'assegnazione provvisoria, sempre per una sola provincia e per non più di 15 sedi, il personale docente che non abbia chiesto il trasferimento per lo stesso anno scolastico, qualora sia sopraggiunto uno dei motivi di cui al secondo comma del presente articolo, che deve essere congruamente documentato.

9. Parimenti il personale che abbia chiesto il trasferimento per lo stesso anno scolastico, sia che l'abbia ottenuto, sia che non lo abbia ottenuto, può chiedere, sempre per una sola provincia e per non più di 15 sedi, l'assegnazione provvisoria anche a sedi diverse da quelle richieste per trasferimento, qualora sia sopraggiunto uno dei motivi, da documentare, di cui al secondo comma che giustifichino la richiesta di assegnazione provvisoria (2). Quanto precede vale anche per il docente che ha ottenuto la proroga del trasferimento annuale.

10. A norma dell'art. 475, comma 5, ultimo periodo, del D.L.vo 297/94 i docenti trasferiti d'ufficio quali soprannumerari, ivi compresi quelli trasferiti su posti di dotazione organica provinciale, possono chiedere l'assegnazione provvisoria, sempre per una sola provincia e per non più di 15 sedi, indipendentemente dai motivi di cui al secondo comma del presente articolo.

11. I predetti docenti, qualora abbiano ottenuto nel medesimo anno scolastico il trasferimento annuale o la proroga di detto trasferimento, possono chiedere l'assegnazione provvisoria solo per motivi sopravvenuti di cui al secondo comma del presente articolo.

12. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nei confronti dei docenti di nuova nomina.

13. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito della sede (Comune) di titolarità

14. Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità con la sede non può ottenere l'assegnazione provvisoria per la sede dalla quale è stato trasferito.

15. Le domande di assegnazione provvisoria, redatte su carta semplice, devono essere presentate al Provveditore agli Studi nella cui circoscrizione rientrano le sedi richieste, entro i termini fissati dal primo comma del presente articolo. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro tali termini.

16. Qualora l'assegnazione provvisoria sia richiesta per provincia diversa da quella della sede di titolarità, l'interessato deve presentare, entro la medesima scadenza, copia della domanda stessa al Provveditore agli Studi della provincia di appartenenza.

17. Il personale docente può chiedere l'assegnazione provvisoria per altra classe di concorso, in alternativa a quella di titolarità per la quale sia ammesso il passaggio a norma dell'art. 471 del D.L vo 297/94 e per la quale l'aspirante abbia i requisiti richiesti per il passaggio medesimo.

18. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono anche al personale titolare sulla dotazione organica provinciale.

(1) L'inabilità deve essere totale e permanente.

(2) Es. trasferimento del coniuge -successivo alla scadenza dei termini per la revoca della domanda di trasferimento- in sede diversa da quella richiesta per trasferimento.

Art. 33.- Documentazione da allegare alla domanda di assegnazione provvisoria - 1. Il personale docente che chiede l'assegnazione provvisoria ai sensi dell'art. 475 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 deve documentare, a pena di esclusione, di aver titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria per uno dei motivi di cui al secondo comma del precedente art. 32. I docenti, che chiedono l'assegnazione provvisoria ai sensi del comma 5, ultimo periodo, del citato articolo 475 devono allegare una documentazione con cui attestano sotto la propria responsabilità che sono stati trasferiti d'ufficio quali soprannumerari a decorrere dallo stesso anno scolastico.

2. Alla domanda di assegnazione provvisoria deve altresì essere allegata la documentazione attestante il possesso dei titoli valutabili a norma della allegata tabella di valutazione nonché una dichiarazione, redatta dall'interessato sotto personale responsabilità, che non è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria ad altro Provveditore agli Studi e, per il personale che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, che le sedi richieste per assegnazione provvisoria corrispondono a quelle già richieste per trasferimento. Il personale che chiede di usufruire di una delle precedenze di cui al precedente art. 8 deve produrre, inoltre, la relativa documentazione.

3. L'insegnante che richiede l'assegnazione provvisoria per cattedre appartenenti a classe di concorso diversa da quella di titolarità, per la quale sia ammesso il passaggio, dovrà documentare, a pena di esclusione, il possesso dell'abilitazione, ove richiesta per ottenere il passaggio.

4. Gli aspiranti all'assegnazione provvisoria devono presentare la documentazione in carta semplice. Sono ammesse le copie fotostatiche non autenticate purché l'interessato abbia dichiarato sulle copie stesse, sotto la propria personale responsabilità, che sono in tutto conformi agli originali presentati a suo tempo con la domanda di trasferimento.

5. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1980, n. 15, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 34.- Graduatorie per le assegnazioni provvisorie e precedenze - 1. Al fine di procedere alle operazioni di assegnazione provvisoria i Provveditori agli Studi formeranno per ciascuna classe di concorso due distinte graduatorie nelle quali saranno inseriti, rispettivamente, nella prima tutti i docenti aspiranti all'assegnazione provvisoria titolari nella provincia e nella seconda tutti i docenti aspiranti all'assegnazione provvisoria provenienti da altre province.

2. I predetti docenti saranno inseriti nelle rispettive graduatorie secondo i punteggi loro spettanti ai sensi della tabella allegata alla presente ordinanza.

3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria sarà data la precedenza alle categorie indicate nel precedente art. 8, secondo i criteri illustrati nel medesimo articolo.

4. A parità di punteggio la precedenza è determinata dall'età. Le graduatorie compilate come sopra saranno affisse all'albo del Provveditorato agli Studi.

5. Non sono consentite assegnazioni provvisorie su posti di dotazione organica provinciale.

Art. 35.- Assegnazioni provvisorie del personale docente, assistente ed accompagnatori al pianoforte nei Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti - 1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano ai docenti, assistenti e accompagnatori al pianoforte delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di musica salvo quanto appresso disposto.

2. Le assegnazioni provvisorie sono disposte dal Ministero, ultimate le operazioni di utilizzazione da parte dei direttori, nel seguente ordine:

A) assegnazioni provvisorie per lo stesso insegnamento di titolarità

B) assegnazioni provvisorie su insegnamenti dichiarati corrispondenti;

C) assegnazioni provvisorie su insegnamenti dichiarati affini.

3. Potranno altresì essere disposte assegnazioni provvisorie sulla base delle competenze e dei titoli artistico-culturali e professionali dei richiedenti.

4. Per tutti i tipi di assegnazione provvisoria sarà determinante il punteggio previsto dalle tabelle di valutazione dei titoli concernenti le assegnazioni provvisorie. I titoli soggettivi di cui al precedente comma quattro costituiscono presupposto essenziale per l'esame della domanda di assegnazione provvisoria.

5. Le domande di assegnazione provvisoria di cui al comma secondo dovranno essere indirizzate, tramite l'istituto di servizio, al Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro il 10 agosto.

6. Le domande di assegnazione provvisoria di cui al comma terzo dovranno essere presentate, tramite l'istituto di servizio, al direttore dell'istituto richiesto, dopo la conclusione delle operazioni ministeriali concernenti le assegnazioni provvisorie di cui al terzo comma. A dette domande dovranno essere allegate sia la documentazione riguardante i titoli artistico-culturali e professionali, sia quella attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 475 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994.

7. Relativamente alle assegnazioni provvisorie di cui al precedente comma terzo il direttore dell'istituto richiesto sottoporrà le domande, per il giudizio di idoneità, ad una commissione costituita dal direttore stesso, che la presiede, e da cinque docenti designati dal collegio dei docenti di cui almeno uno titolare dell'insegnamento richiesto, ricorrendo, ove necessario, a docenti titolari di altri istituti. Acquisito il giudizio di idoneità ed attribuito il punteggio previsto dalla tabella di valutazione dei titoli, i direttori disporranno le assegnazioni provvisorie per gli aventi diritto. Tali provvedimenti saranno trasmessi per la ratifica al Ministero della Pubblica Istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica.

8. Per tutti i tipi di assegnazione provvisoria gli interessati potranno produrre istanza in carta semplice nel limite di 15 preferenze, anche per sedi appartenenti a province diverse.

9. La concessione dell'assegnazione provvisoria, per le cattedre funzionanti presso le sezioni staccate per non vedenti, è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, del titolo di specializzazione previsto all'art. 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975 n. 970.

Art. 36.- Assegnazioni provvisorie dei docenti di Educazione Fisica - 1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sulle assegnazioni provvisorie si applicano anche ai docenti di Educazione Fisica in servizio nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica con le seguenti integrazioni.

2. Il personale docente di Educazione Fisica di cui al precedente comma può chiedere l'assegnazione provvisoria anche per la classe 30/A (Educazione Fisica nella scuola media) qualora l'aspirante sia in possesso della prescritta abilitazione all'insegnamento.

CAPO II - Assegnazioni provvisorie dei docenti delle scuole materne, elementari e medie

Art. 37.- Assegnazioni provvisorie per sopravvenuti motivi dei docenti titolari nelle scuole materne, elementari e medie - 1. Per i docenti delle scuole materne ed elementari valgono le disposizioni impartite con gli artt. 36 e 61 dell'O.M. n. 285 del 30 ottobre 1990, concernente i trasferimenti e passaggi del personale docente, e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto disposto per detti docenti nei successivi quarto e quinto comma.

2. Per i docenti di scuola media l'assegnazione provvisoria per motivi sopravvenuti -motivi tassativamente contemplati dall'art. 475 del D.L.vo n. 297/1994 ed indicati nel precedente art. 32, comma secondo- può essere richiesta per sedi di una sola provincia sia dai docenti che non abbiano proposto domanda di trasferimento sia dai docenti che abbiano chiesto il trasferimento, l'abbiano o no ottenuto

3. In tal caso l'assegnazione provvisoria può essere richiesta anche per sedi diverse da quelle indicate nella domanda di trasferimento.

4. I docenti trasferiti d'ufficio in quanto soprannumerari, ivi compresi quelli trasferiti su posti della dotazione organica provinciale possono, per lo stesso anno scolastico, chiedere l'assegnazione provvisoria prescindendo dai motivi di cui al precedente secondo comma, a norma dell'art. 475, comma 5, ultimo periodo, del D.L.vo 297/1994. I predetti docenti, qualora abbiano ottenuto nel medesimo anno scolastico il trasferimento annuale o la proroga di detto trasferimento, possono chiedere l'assegnazione provvisoria solo per motivi sopravvenuti di cui al II comma del presente articolo.

5. Gli aspiranti alla assegnazione provvisoria per sopravvenuti motivi sono tenuti a produrre i documenti comprovanti i titoli giustificativi della richiesta di assegnazione in carta semplice o a integrare la documentazione già prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

6. I docenti di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per motivi sopravvenuti entro il 10 agosto. La predetta istanza deve essere presentata al Provveditore agli Studi nella cui circoscrizione rientrano le sedi richieste. Qualora la assegnazione provvisoria sia richiesta per provincia diversa da quella della sede di titolarità l'interessato deve presentare, entro le scadenze sopraindicate, copia della domanda stessa al Provveditore agli Studi della provincia di appartenenza.

7. Per i docenti di Educazione Fisica sarà compilata unica graduatoria indipendentemente dal sesso di appartenenza. Gli stessi, comunque, qualora siano in possesso della prescritta abilitazione all'insegnamento, possono chiedere l'assegnazione provvisoria anche per la classe 29/A (Educazione Fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado), a norma dei precedenti articoli 32 e seguenti.

CAPO III - Disposizioni comuni

Art. 38.- Assegnazioni provvisorie da fuori provincia - 1. I provvedimenti di assegnazione provvisoria da fuori provincia debbono essere adottati entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni stabilito per la provincia di titolarità del docente avente titolo all'assegnazione provvisoria.

Art. 39.- Docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale - 1. Le disposizioni contenute nel presente titolo riguardano anche i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 40.- E' stato soppresso.

TITOLO III - Utilizzazione dei docenti di Educazione Tecnica e di Educazione Fisica nella scuola media

Art. 41.- 1. L'art. 3 del D.L. 6 agosto 1988, n. 323, convertito in legge 6 ottobre 1988, n. 426, dispone che le cattedre di Educazione Tecnica e di Educazione Fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non, rispettivamente, per gruppi e per squadre distinte in base al sesso degli alunni.

2. A partire dall'anno scolastico 1989/90 i Provveditori agli Studi effettueranno, pertanto, la determinazione delle cattedre di Educazione Tecnica e di Educazione Fisica nelle scuole medie, comprese quelle funzionanti con classi a tempo prolungato, secondo le procedure e le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della presente O.M..

Art. 42.- 1. Il Provveditore agli Studi determinerà l'eccedenza numerica dei docenti di Educazione Tecnica e dei docenti di Educazione Fisica nelle scuole medie, di ruolo nella provincia, rispetto alle cattedre e posti d'insegnamento funzionanti nell'organico della provincia. Avuto riguardo a tale eccedenza e alle ipotesi di utilizzazione di cui agli articoli successivi del presente titolo, nell'ambito delle risorse disponibili è mantenuto l'assetto organizzativo già previsto dal D.M. 22 luglio 1983 per il tempo prolungato. In subordine, laddove le disponibilità esistenti non consentano per il tempo prolungato il mantenimento del modello secondo il succitato D.M., deve essere configurato, sempre nell'ambito delle risorse disponibili, un organico di Educazione Tecnica e Educazione Fisica determinato sulla base di un docente ogni 6 classi maggiorato almeno del 50 per cento.

Art. 43.- 1. Ferma restando la titolarità giuridica nella scuola di appartenenza di tutti i docenti, compresi quelli individuati come soprannumerari ai sensi dell'art. 11 -comma 20- dell'O.M. n. 285 del 30 ottobre 1990 e successive modifiche e integrazioni ai fini della utilizzazione del personale in eccedenza rispetto all'organico, il Provveditore agli Studi individuerà i posti disponibili, le ore disponibili di Educazione Tecnica e di Educazione Fisica derivanti dall'applicazione dell'art. 7 della legge n. 554/88 (tempo parziale), le esigenze di cui agli artt. 10, 13 e 14 della presente O.M., ivi comprese quelle relative ai progetti finalizzati alla realizzazione delle attività previste alle lettere F) e G) dell'art. 3 del D.I. n. 132 del 15 aprile 1994 integrato dall'art. 3 del D.I. n. 129 dell'11 aprile 1995 e alle attività di operatore tecnologico e di operatore psicopedagogico di cui all'art. 5 della legge 426/88, i posti di sostegno determinati a norma dell'art. 21 della presente O.M. nonché per l'insegnamento di Educazione Fisica, le ore delle attività di cui all'art. 16 della presente O.M. e le forme di utilizzazione presso gli uffici scolastici provinciali determinate ai sensi del successivo art. 48, comma 8.

2. Per l'utilizzazione dei docenti sui posti di sostegno, ai docenti di Educazione Tecnica sarà riservato un contingente di posti commisurato al rapporto fra il numero dei docenti di Educazione Tecnica in eccedenza e il numero complessivo dei docenti in soprannumero delle altre discipline; il contingente di cui sopra dovrà essere determinato distintamente per ciascuna delle operazioni alle quali essi hanno titolo a partecipare ai sensi dell'art. 24 della presente O.M.. Con i medesimi criteri sarà fissato un contingente di posti da destinare all'utilizzazione dei docenti di Educazione Fisica.

Art. 44.- 1. Il Provveditore agli Studi comunicherà ai capi d'istituto contestualmente all'organico determinato ai sensi del precedente art. 41, i posti di operatore tecnologico, di operatore psicopedagogico e quelli relativi alle attività previste alle lettere F) e G) dell'art. 3 del D.I. n. 132 del 15 aprile 1994 integrato dall'art. 3 del D.I. n. 129 dell'11 aprile 1995, istituiti presso ciascuna scuola.

Art. 45.- 1. I capi d'istituto, sulla base di tutte le disponibilità comunicate dal Provveditore agli Studi, di cui al precedente art. 44, inviteranno tutti i docenti di ruolo di Educazione Tecnica e di Educazione Fisica titolari nella scuola, compresi quindi anche quelli che non siano stati individuati come soprannumerari ai sensi dell'art. 11 -comma 20- dell'O.M. 285 del 30 ottobre 1990, e successive modifiche ed integrazioni che abbiano interesse ad essere utilizzati nella stessa scuola o per attività diverse dall'insegnamento (1), a formulare apposita istanza. L'assegnazione a tali attività sarà effettuata dai capi d'istituto nel limite numerico dei docenti che risultano in esubero rispetto all'organico di Educazione Tecnica o, rispettivamente, di Educazione Fisica della scuola.

2. Nel procedere a tale operazione i capi d'istituto terranno conto delle richieste e della graduatoria predisposta secondo i criteri fissati dall'art. 3 della presente ordinanza con esclusione della valutazione delle esigenze di famiglia.

3. Per l'insegnamento di Educazione Fisica, ai fini dell'utilizzazione dei docenti in esubero nell'ambito di ciascuna scuola media, il capo d'istituto potrà utilizzare sui posti costituiti secondo i criteri previsti dal precedente art. 2, comma 4, anche i docenti che non siano stati individuati come soprannumerari, che ne abbiano fatta esplicita richiesta.

(1) Posti di operatore tecnologico e psicopedagogico e attività previste alle lettere F) e G) dell'art. 3 del D.I. n. 132 del 15 aprile 1994 integrato dall'art. 3 del D.I. n. 129 dell'11 aprile 1995

Art. 46.- 1. I capi d'istituto, una volta concluse tutte le operazioni di cui al precedente art. 45, qualora permanga una situazione di esubero rispetto all'organico di Educazione Tecnica o di Educazione Fisica, inviteranno i docenti che non siano stati già utilizzati a produrre istanza al Provveditore agli Studi intesa ad ottenere l'utilizzazione su posti di sostegno o per insegnamenti per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione o del prescritto titolo di studio, sia nella scuola media di titolarità che in altre scuole anche di grado diverso ovvero per attività diverse dall'insegnamento in scuole diverse da quella di titolarità Nell'istanza dovrà essere indicato l'ordine preferenziale delle scuole e/o dei distretti e/o dei Comuni, cui i docenti desiderano essere assegnati nonché gli insegnamenti e le attività di cui al presente articolo per i quali intendono essere utilizzati.

2. I capi d'istituto invieranno ai Provveditori agli Studi le istanze, corredate da un elenco nominativo, dei predetti docenti, titolari nella scuola, e dei docenti utilizzati nel corrente anno scolastico nella stessa scuola a seguito di soppressione della scuola di titolarità, con l'indicazione per ciascuno di essi del punteggio attribuito secondo quanto disposto dall'art. 11 -lettera B- dell'O.M. n. 285/90 e successive modifiche e integrazioni, con esclusione della valutazione delle esigenze di famiglia; invieranno inoltre un prospetto contenente le disponibilità distinte per tipologia, residuate dopo le operazioni previste dall'art. 45.

Art. 47.- 1. Il Provveditore agli Studi compilerà una graduatoria provinciale nella quale saranno inclusi i docenti di Educazione Tecnica e di Educazione Fisica di cui al precedente art. 46, nell'ordine determinato dal punteggio comunicato dai capi d'istituto; disporrà quindi, qualora sussista la disponibilità del posto, la conferma dei docenti nella scuola diversa da quella di titolarità nella quale gli stessi sono stati utilizzati nell'anno scolastico precedente, e successivamente l'utilizzazione secondo le preferenze espresse e nell'ordine della graduatoria entro il limite massimo delle situazioni di esubero rispetto all'organico di Educazione Tecnica e di Educazione Fisica in ciascuna scuola di provenienza.

2. Le assegnazioni sui posti di sostegno previste dal presente articolo saranno effettuate nell'ambito delle operazioni di assegnazione a domanda di cui all'art. 24 della presente O.M..

3. Successivamente il Provveditore agli Studi disporrà l'utilizzazione dei docenti della dotazione organica provinciale, ivi compresi quelli assegnati in soprannumero sulla dotazione medesima.

Art. 48.- 1. Concluse tutte le operazioni di cui ai precedenti articoli, il Provveditore agli Studi procederà, per convocazione, mediante l'impiego dei docenti di Educazione Tecnica e di Educazione Fisica nelle scuole medie titolari di posti della dotazione organica provinciale.

A) Alla copertura delle cattedre e dei posti di Educazione Tecnica e di Educazione Fisica di cui all'art. 14 della presente O.M.;

B) alla copertura dei posti di sostegno;

C) alla copertura dei posti e delle cattedre disponibili nell'ambito delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria di I e II grado a condizione del possesso dell'abilitazione o del titolo di studio valido per l'accesso ai rispettivi ruoli;

D) alle messe a disposizione e alle utilizzazioni per le attività di cui agli artt. 15 e 16 della presente O.M. ivi comprese le supplenze brevi anche in sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti fino a 10 giorni.

2. Premesso che l'obiettivo prioritario da realizzare nella determinazione delle esigenze di cui alla precedente lettera D) dovrà essere quello di una equilibrata ripartizione del personale di Educazione Tecnica e di Educazione Fisica su tutto il territorio provinciale, tale determinazione è demandata al Provveditore agli Studi, previa valutazione delle singole realtà locali, mediante contrattazione decentrata a livello provinciale.

3. Nel caso in cui il quadro complessivo delle esigenze predette richieda l'impiego di un maggior numero di docenti rispetto a quelli indicati al precedente primo comma, dovrà farsi ricorso al personale di Educazione Tecnica e di Educazione Fisica individuato come soprannumerario, a tal fine deve essere utilizzata la graduatoria dei soprannumerari formulata rispetto all'organico ed aggiornata al 31 agosto dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni a cura del sistema informativo, secondo quanto previsto dall'art. 11 -la lettera B- dell'O.M. n. 285 del 30 ottobre 1990 e successive modifiche ed integrazioni. La predetta graduatoria dovrà essere ulteriormente aggiornata, se necessario, con l'inserimento dei nominativi dei docenti che, non individuati come soprannumerari rispetto alle previsioni dell'organico, vengono a trovarsi in posizione di soprannumero rispetto all'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto delle scuole di titolarità e con il depennamento di coloro che viceversa non sono più in posizione di esubero nella scuola dopo le operazioni di cui ai precedenti artt. 45 e 47. I docenti di cui al presente comma saranno ovviamente utilizzati con priorità rispetto ai docenti di cui al primo comma.

4. L'assegnazione ai posti di sostegno prevista dal presente articolo sarà effettuata nell'ambito delle operazioni di assegnazione d'ufficio di cui all'art. 24 della presente O.M., prioritariamente nella scuola di titolarità e possibilmente nell'ambito del distretto della scuola di appartenenza.

5. Successivamente e nel medesimo ordine delle operazioni sopra determinato, il Provveditore agli Studi procederà all'utilizzazione dei docenti di Educazione Fisica non di ruolo non licenziabili, i quali non abbiano trovato sistemazione a norma dell'art. 28 della presente ordinanza.

6. A differenza di quanto previsto nei precedenti artt. 45 e 46 per le utilizzazioni a domanda, ai fini delle utilizzazioni previste dal presente articolo i docenti saranno graduati con l'intero punteggio loro attribuito nella graduatoria interna d'istituto, comprensiva quindi anche della valutazione delle esigenze di famiglia

7. Le utilizzazioni previste dal presente articolo qualora le disponibilità da coprire siano in numero inferiore ai docenti da utilizzare, saranno disposte nei confronti dei docenti collocati nella parte terminale della graduatoria iniziando dal primo degli insegnanti compresi nella fascia corrispondente al numero delle disponibilità da coprire.

8. Il Provveditore agli Studi potrà procedere all'utilizzazione dei docenti di Educazione Fisica, ritenuti particolarmente idonei, con compiti di collaborazione all'organizzazione dell'attività sportiva scolastica, nei limiti di un'unità per provincia e di due nei capoluoghi di regione, estensibili in ambedue i casi fino ad un massimo di tre, in base alla consistenza numerica di partecipazione delle istituzioni scolastiche ai giochi della gioventù o ai campionati studenteschi e alle specifiche esigenze territoriali. Tali utilizzazioni potranno riguardare docenti che non si trovino in situazioni di esubero, purché sia possibile sostituire gli interessati con docenti in esubero onde evitare il conferimento delle supplenze. Gli interessati potranno presentare apposita istanza in tal senso.

9. In ogni caso il Provveditore agli Studi dovrà tener conto del disposto di cui all'art. 520 del D.L.vo 297/1994, secondo il quale il conferimento delle supplenze è consentito qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docenti di ruolo delle dotazioni organiche aggiuntive o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero. Pertanto tutte le attività diverse dall'insegnamento, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10 per le attività di cui alle lettere F) e G) dell'art. 3 del D.I. n. 132 del 15 aprile 1994 integrato dall'art. 3 del D.I. n. 129 dell'11 aprile 1995, e gli assetti organizzativi che non siano pienamente rispondenti a quanto disposto dall'art. 3, II comma, della legge n. 426/88, potranno essere autorizzati a condizione che sia soddisfatto l'obbligo di sostituzione di docenti assenti con personale in servizio e fermo restando il divieto di assunzione di docenti non di ruolo.

Art. 49.- 1. Concluse le operazioni indicate negli artt. 41 e seguenti, il capo d'istituto convoca il collegio dei docenti per l'approvazione di eventuali progetti sulla base delle proposte presentate dai docenti di Educazione Tecnica e per deliberare la ripartizione dell'orario di insegnamento fra i docenti della stessa disciplina titolari nella scuola e non utilizzati per le attività di cui all'art. 5 della legge n. 426/88, per le attività di cui alle lettere F) e G) dell'art. 3 del D.I. n. 132 del 15 aprile 1994 integrato dall'art. 3 del D.I. n. 129 dell'11 aprile 1995, per posti di sostegno o per insegnamenti diversi da quelli di titolarità, o nei confronti dei quali non sia stato adottato un provvedimento di messa a disposizione ai sensi del primo comma del precedente art. 15 e del primo comma, lettera D), del precedente art. 48.

2. La ripartizione dell'orario di cattedra sarà effettuato garantendo, in ogni caso, ai docenti che, pur titolari nella scuola, siano in esubero, un minimo di 6 ore settimanali d'insegnamento. Il docente titolare di cattedra orario con completamento in altra scuola presterà servizio nella sola scuola di titolarità qualora nella scuola di completamento ci sia personale in esubero e si debba pertanto procedere alla ripartizione di ore prevista dal presente comma.

3. Lo svolgimento delle attività connesse al funzionamento degli organi collegiali e delle eventuali altre attività approvate dal collegio dei docenti è comunque subordinato all'obbligo di completare l'orario di cattedra, esclusivamente nella scuola di titolarità sia con eventuali ore di insegnamento ad alunni portatori di handicaps, residuate dopo il conferimento delle supplenze al personale non di ruolo specializzato, sia con la sostituzione dei docenti di Educazione Tecnica, nonché dei docenti di discipline diverse, assenti sino a dieci giorni.

L'utilizzazione può essere disposta, sempre fino al completamento dell'orario di cattedra, per periodi superiori a 10 giorni anche su classe di concorso diversa da quella di titolarità per la quale gli interessati sono in possesso dell'abilitazione o del titolo di studio, ovvero su posti di sostegno se in possesso del titolo di specializzazione o, anche in mancanza di tale titolo, qualora la supplenza sia conferita altrimenti a personale non di ruolo non specializzato.

4. Le disposizioni che precedono valgono anche per i docenti di Educazione Fisica nelle scuole medie, sia di ruolo che non licenziabili, i quali si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo. Per gli stessi docenti il completamento fino all'orario di cattedra sarà effettuato anche con le attività di cui all'art. 16 della presente ordinanza.

Art. 50.- 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni generali contenute nella presente O.M..

2. Per quanto riguarda l'assegnazione sui posti di sostegno si richiamano in particolare le disposizioni di cui all'art. 24 dell'ordinanza medesima.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 51.- Presentazione di reclami e ricorsi - 1. Contro le graduatorie formulate dai capi d'istituto in caso di soprannumero ai fini della scelta del personale da utilizzare è ammesso reclamo al Provveditore agli Studi entro 5 giorni dalla notifica della posizione di soprannumero.

2. Il capo d'istituto, per il cui tramite sia stato avanzato il reclamo, deve trasmetterlo al Provveditore agli Studi, con le proprie osservazioni, entro cinque giorni dalla data di presentazione.

3. Nel caso in cui il predetto reclamo sia prodotto direttamente al Provveditore agli Studi questi deve acquisire tempestivamente le osservazioni del capo d'istituto in merito al reclamo stesso.

4. Il Provveditore agli Studi deve decidere in ordine ai predetti reclami, ove possibile, prima dell'inizio delle operazioni di utilizzazione.

5. La decisione del Provveditore agli Studi in merito al reclamo è atto definitivo e, pertanto, non impugnabile con ricorso gerarchico (1).

6. I provvedimenti adottati da parte dei Provveditori agli Studi a norma della presente ordinanza sono atti definitivi e, pertanto, non impugnabili con ricorso gerarchico (1).

7. Avverso i provvedimenti predetti è ammesso peraltro presentare, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento, reclamo al Provveditore agli Studi per la correzione di eventuali errori materiali. Parimenti è consentito presentare reclamo ai Provveditori agli Studi avverso le graduatorie provinciali dei soprannumerari, per la correzione di eventuali errori materiali, entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.

8. I Provveditori agli Studi potranno rettificare d'ufficio tenendo conto anche dei reclami degli interessati eventuali errori materiali in ordine ai provvedimenti di cui al comma precedente.

(1) E' pertanto consentito ricorso in via giurisdizionale o straordinario al capo dello Stato.

Art. 52.- Scambio di posto tra coniugi - 1. A conclusione di tutte le operazioni di cui alla presente ordinanza potranno essere esaminate eventuali richieste di scambio di posto tra coniugi ambedue docenti di scuola materna o di scuola elementare.

2. Lo scambio è effettuabile a condizione che gli interessati risultino entrambi assegnati a posti della stessa tipologia e può essere disposto anche tra posti situati nello stesso Comune.

3. Parimenti può procedersi in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi docenti di scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado, a condizione che entrambi siano assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso.

4. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno per il quale viene disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa sede.

5. Le eventuali domande dovranno pervenire al Provveditore agli Studi competente almeno 5 giorni prima della data di inizio dell'anno scolastico.

6. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse province le domande dovranno essere presentate, entro la medesima data, ad entrambi i Provveditori interessati che le esamineranno di concerto.

7. Nella domanda gli interessati dovranno indicare la rispettiva posizione di ruolo e il posto cui sono assegnati per l'anno in cui chiedono di scambiare la sede.

8. Ai fini della certificazione dello stato di coniugati, in sostituzione delle certificazioni anagrafiche, è ammessa la dichiarazione personale ai sensi della legge n. 15 del 1968.

9. Le domande possono essere sottoscritte da entrambi i coniugi e le firme debbono essere autenticate dal capo dell'istituto cui gli stessi sono assegnati al momento della richiesta.

10. Lo scambio di posto fra coniugi titolari in province diverse deve essere disposto entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni fissato per entrambe le province interessate al movimento.

Art. 53.- Disposizioni finali - 1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità a tempo indeterminato, fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero essere disposte entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Trova applicazione l'art. 597 del D.L.vo 297/1994.

Allegato 1

Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria di I grado

I - Anzianità di servizio:

A) Per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1): punti 6

A1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A): punti 6

B) Per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera (4): punti 3

B1) Per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B): punti 3

B2) Per la scuola elementare, per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B) e B1) rispettivamente):

- se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità punti 0.5

- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità: punti 1

C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B e B1): punti 2

C1) Per la scuola elementare:

- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93, come docente "specializzato per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, C): punti 1.5

- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, C): punti 3

D) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (6) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B e B1): punti 1

II - Esigenze di famiglia

A) Per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7): punti 6

B) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8): punti 4

C) Per ogni figlio di età superiore a sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero senza limite, qualora si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (8): punti 3

D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel Comune richiesto (9): punti 6

III - Titoli

A) Per ogni promozione di merito distinto: punti 3

B) Per l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (10): punti 12

C) Specializzazioni ovvero perfezionamenti conseguiti in corsi post-universitari di durata non inferiore ad un anno, previsti dagli Statuti ovvero dall'art. 4 ovvero art. 6 della legge 19 novembre 1990 n. 341, attivati dalle Università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di Educazione Fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente

Per ogni corso di durata annuale: punti 2

Per ogni corso di durata pluriennale: punti 5

D) Per ogni diploma di laurea, di Accademia di Belle Arti, di Conservatorio di Musica, di Istituto Superiore di Educazione Fisica, di vigilanza scolastica (12) conseguito oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza: punti 5

E) Per il conseguimento del titolo di "Dottorato di ricerca": punti 5

F) Docenza nei corsi, compresi nel piano nazionale o provinciale, di aggiornamento sui problemi pedagogico-didattici della sperimentazione educativa e/o nei corsi, compresi nel piano nazionale o provinciale, di aggiornamento relativi agli insegnamenti impartiti nella scuola di titolarità organizzati dall'amministrazione scolastica, ivi compresi gli IRRSAE e l'Università, per ogni corso di docenza: punti 1

Fino ad un massimo di: punti 2

G) Frequenza di corsi, compresi nel piano nazionale o provinciale, di aggiornamento sui problemi pedagogico-didattici della sperimentazione educativa e/o di corsi, compresi nel piano nazionale o provinciale, di aggiornamento o di richiamo relativi agli insegnamenti impartiti nella scuola di titolarità organizzati dall'amministrazione scolastica, ivi compresi gli IRRSAE e l'Università, per ogni corso di frequenza: punti 0.5

Fino ad un massimo di: punti 1

H) Per la scuola elementare, per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal Ministero, con la collaborazione dei Provveditori agli Studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (IRRSAE, CEDE, BDP) e dell'Università: punti 1

I titoli relativi a C), D), E), F), G) e H), anche cumulabili tra loro, sono valutati fino ad un massimo di: punti 10

Allegato 2

Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra del personale docente dell'istruzione secondaria superiore ed artistica

I - Anzianità di servizio:

A) Per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1): punti 6

A1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A): punti 6

B) Per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera (4): punti 3

B1) Per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di primo grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B): punti 3

B2) Per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1) : punti 3

C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1 e B2): punti 2

D) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (6) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1 e B2): punti 1

II - Esigenze di famiglia

A) Per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7): punti 6

B) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8): punti 4

C) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età, ovvero senza limite, qualora si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (8): punti 3

D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel Comune richiesto (9): punti 6

III - Titoli Generali:

A) Per ogni promozione per merito distinto: punti 3

B) Per l'inclusione nella graduatoria di merito, in pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie e artistiche (10): punti 12

C) Specializzazioni ovvero perfezionamenti conseguiti in corsi post-universitari di durata non inferiore ad un anno, previsti dagli Statuti ovvero dall'art. 4 ovvero art. 6 della legge 19.11.1990 n. 341, attivati dalle Università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di Educazione Fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente

Per ogni corso di durata annuale: punti 2

Per ogni corso di durata pluriennale: punti 5

D) Per ogni diploma di laurea, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di Musica, di Istituto Superiore di Educazione Fisica, conseguito oltre il titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza: punti 5

E) Per il conseguimento del titolo di "Dottorato di ricerca": punti 5

F) Docenza nei corsi, compresi nel piano nazionale o provinciale, di aggiornamento sui problemi pedagogico-didattici della sperimentazione educativa e/o nei corsi, compresi nel piano nazionale o provinciale, di aggiornamento sulle discipline insegnate nell'istituto di titolarità organizzati dall'amministrazione scolastica, ivi compresi gli IRRSAE e l'Università, per ogni corso di docenza: punti 1

Fino ad un massimo di: punti 2

G) Frequenza di corsi, compresi nel piano nazionale o provinciale, di aggiornamento sui problemi pedagogico-didattici della sperimentazione educativa e/o di corsi, compresi nel piano nazionale o provinciale, di aggiornamento nelle discipline insegnate nell'istituto di titolarità organizzati dall'amministrazione scolastica, ivi compresi gli IRRSAE e l'Università, per ogni corso di frequenza: punti 0.5

Fino ad un massimo di: punti 1

I titoli relativi a C), D), E), F) e G), anche cumulabili tra loro, sono valutati fino ad un massimo di: punti 10

Note comuni alle tabelle dei trasferimenti d'ufficio dei docenti delle scuole materne, elementari, medie e degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:

A) Alla scuola materna;

B) alla scuola elementare;

C) alla scuola media;

D) agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della legge 1 marzo 1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

(3) La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

Nella stessa misura è valutato anche il servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19 giugno 1970 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970 n. 576 e successive integrazioni.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della legge 1 marzo 1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa.

Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati

(5) Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato dall'art. 17 comma 10 dell'O.M. permanente sui trasferimenti del personale docente (diritto di rientro nel triennio del personale trasferito in quanto soprannumerario). Per i docenti d'istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(6) Il punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato dall'art. 17 comma 10 dell'O.M. permanente sui trasferimenti del personale docente (diritto di rientro nel triennio del personale trasferito in quanto soprannumerario).

Per i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda. Per sede si intende Comune.

(7) Il punteggio spetta per il Comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel Comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del Comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e Comune) che comprenda le predette scuole.

I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D), sono cumulabili fra loro.

(8) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

A) Figlio minorato, ovvero coniuge o genitore ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

B) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo;

C) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(10) E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. I concorsi a posti di personale ispettivo e direttivo sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella L 30 marzo 1976, n. 88 il concorso a cattedre di Educazione Fisica, indetto con il D.M. 5 maggio 1973 -i cui atti sono stati approvati con D.M. 28 febbraio 1980- è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di I grado.

(11) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella L. 30 novembre 1973, n. 766 le denominazioni di Università, Ateneo, Politecnico, Istituto d'istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle Università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

(12) Tale diploma costituisce titolo valutabile per il personale insegnante della scuola materna ed elementare.

Vedi tabella n. 1.1

(1) Le donne coniugate indicheranno esclusivamente il proprio cognome di nascita.

(2) Specificare il ruolo di appartenenza (scuola materna, elem. etc.).

(3) Per i soli docenti di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

(4) Indicare gli estremi del concorso ordinario o della legge in base alla quale è stata conseguita la nomina nel ruolo di attuale appartenenza.

(5) Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno d'insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della legge 1 marzo 1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Per ogni anno di servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(6) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di attuale appartenenza Nella stessa misura è valutato anche il servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576 e successive integrazioni. Sempre nella misura prevista dalla presente voce va valutato il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa.

Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno d'insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della legge 1 marzo 1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito delle residenza in sede.

Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati La retrodatazione giuridica della nomina operata per effetto di un giudicato va, invece, indicata nella precedente lettera A).

(6 bis) La presente voce riguarda solo i docenti della scuola secondaria superiore ed artistica.

(7) Il punteggio va attribuito soltanto se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per tutto il periodo considerato. Il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato dall'art. 17, comma 10, dell'O.M. 300/86 e successive integrazioni e modifiche (diritto di rientro nel triennio del personale trasferito in quanto soprannumerario). Il punteggio di cui alla presente lettera C) si cumula con quello di cui alle lettere precedenti. Il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità

(8) Il punteggio va attribuito soltanto se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato dall'art. 17, comma 10, dell'O M. 300/86 e successive integrazioni e modifiche (diritto di rientro nel triennio del personale trasferito in quanto soprannumerario). Per sede si intende comune. Il punteggio di cui alla presente lettera D) non si cumula con quello previsto dalla lettera C); si cumula, invece, con quello di cui alle altre lettere precedenti. Il servizio deve essere, altresì, prestato nella classe di concorso di attuale titolarità

(9) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'utilizzazione. Si considerano anche i figli che compiono i sei anni ovvero i diciotto entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'utilizzazione.

(10) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo.

(11) E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. I concorsi a posti di personale ispettivo e direttivo sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88, il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con D.M. 5 maggio 1973 -i cui atti sono stati approvati con D.M. 28 febbraio 1980- è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di I grado.

(12) I titoli relativi alle lettere C), D), E), F), G) e H), anche cumulabili tra loro, sono valutati fino a un massimo di punti 10.

(13) Possono essere valutati non più di 2 corsi per un totale di punti 2.

(14) Possono essere valutati non più di 2 corsi per un totale di punti 1.

(15) Tale diploma costituisce titolo valutabile per il personale insegnante della scuola materna ed elementare.

Allegato 4

Modulo domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per la scuola elementare - Modello U2

Allegato 5

Modalità di compilazione della domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per la scuola elementare (Allegato 4)

1. Avvertenze generali

Il modulo comprende nove sezioni da compilare a cura dell'aspirante al movimento:

Sezione A - Richiesta di utilizzazione o assegnazione provvisoria

Sezione B - Dati del docente

Sezione C - Punteggio per l'utilizzazione e condizione di soprannumerarietà

Sezione D - Precedenze ex art. 8 O.M.

Sezione E - Utilizzazione con precedenza

Sezione F - Esigenze di famiglia

Sezione G - Altre indicazioni

Sezione H - Tipologie di posto

Sezione I - Preferenze

La Sezione C, la Sezione E e la Sezione G, sono valide solo per le domande di utilizzazione; la Sezione F è valida solo per le domande di assegnazione provvisoria.

Nella compilazione del modulo è necessario rispettare le seguenti norme generali:

il modulo deve essere compilato appena, scrivendo in stampatello;

le indicazioni numeriche vanno riportate allineando le cifre a destra nei relativi spazi (esempio: la data 3 giugno 1958 va indicata "3" "6" "1958");

nei casi in cui sia richiesta l'espressione della volontà dello scrivente contrassegnare la casella "SI" per rispondere affermativamente ovvero contrassegnare la casella "NO" per rispondere negativamente. Si ricorda che, qualora vengano contrassegnate entrambe le caselle ovvero nessuna delle due, le risposte verranno considerate come date in senso negativo;

nei casi in cui sia richiesto di fornire una indicazione barrando un'apposita casella, questa va contrassegnata con una croce ben visibile.

nei paragrafi che seguono, per ognuna delle sezioni, verranno fornite istruzioni dettagliate relativamente alla compilazione dei punti salienti.

2. Sezione A - Richiesta di utilizzazione o assegnazione provvisoria

Barrare la casella relativa al tipo di movimento cui si intende partecipare.

Riportare la provincia per cui si richiede l'assegnazione provvisoria nella forma:

Sigla automobilistica della provincia (per Roma utilizzare RM);

Nome della provincia per esteso.

3. Sezione B - Dati anagrafici

Trascrivere, nelle relative caselle, i dati anagrafici e di ruolo richiesti dalle diciture; in particolare, nella compilazione delle seguenti caselle, è necessario attenersi alle norme sotto riportate: provincia di nascita.

Riportare, nelle relative caselle, la sigla automobilistica ed il nome della provincia di nascita; per chi è nato a Roma utilizzare come sigla automobilistica "RM", per chi è nato fuori dal territorio nazionale utilizzare la sigla "EE" e scrivere nella casella adiacente (contraddistinta dalla dicitura "provincia per esteso") la dizione "Nato all'estero".

Comune e plesso di titolarità

Nel caso di docente privo per qualsiasi motivo del plesso di titolarità queste caselle non vanno compilate.

L'insegnante titolare su posto di dotazione organica provinciale dovrà riportare esclusivamente la dicitura "dotazione organica provinciale" comune e plesso di servizio.

Riportare il plesso ed il comune ove l'insegnante presta servizio in riferimento all'anno scolastico entro il quale il medesimo docente presenta la domanda in oggetto.

Nel caso di docente neo nominato, che non abbia svolto servizio in qualità di supplente annuale nel presente anno scolastico, non compilare le caselle.

Nel caso di docente che non svolge attività di insegnamento, indicare l'ufficio presso cui presta servizio.

4. Sezione C -

Casella 1

Riportare il punteggio spettante al docente ai fini del movimento di utilizzazione.

Casella 2

Il docente che partecipa all'utilizzazione come soprannumerario in organico di fatto deve barrare la casella "SI", altrimenti deve barrare la casella "NO".

5. Sezione D - Precedenze ex art. 8 O.M.

Casella 3

Il docente che intende usufruire della precedenza prevista per i non vedenti (art. 8 O.M.) deve barrare la casella con il "SI" altrimenti barrare la casella con il "NO".

Casella 4

Il docente che intende usufruire della precedenza per non autonomi o con protesi agli arti inferiori e per gli emodialitici, deve barrare la casella con il "SI" altrimenti barrare la casella con il "NO".

Casella 5

Il docente che intende usufruire della precedenza di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 Legge 104/92, deve barrare la casella con il "SI" altrimenti la casella con il "NO".

Casella 6

Riportare la denominazione del comune nel quale è possibile praticare le particolari cure a carattere continuativo necessarie per la salute del docente.

Casella 7

Il docente che intende usufruire della precedenza di lavorat. madre/padre avente un figlio di età inferiore ad un anno, deve barrare la casella con il "SI" altrimenti la casella con il "NO".

Casella 8

Tale casella va contrassegnata in senso affermativo dai docenti che intendono avvalersi della precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. ed è valida solo per le domande di assegnazione provvisoria.

La validità delle suddette precedenze è condizione alla presentazione della specifica documentazione di cui all'art. 8 dell'O M.

6. Sezione E - Utilizzazioni con precedenze

Casella 9

Riportare il codice del plesso da cui il docente e stato trasferito nell'ultimo triennio in quanto perdente posto. Nel caso in cui tale plesso risulti soppresso nella casella andrà riportato il codice del comune cui apparteneva il plesso.

Qualora nel suddetto comune non esistano altri plessi richiedibili dall'interessato, il medesimo potrà indicare, agli stessi fini, il comune più vicino secondo criteri di viciniorità

Casella 10

Riportare il punteggio con cui il docente partecipa all'utilizzazione sul plesso di precedente titolarità. Su tale plesso valendo la continuità didattica ivi maturata, tale punteggio potrà essere diverso da quello indicato tramite la casella 1.

Casella 11

Riportare il codice del plesso su cui il docente è stato utilizzato nel precedente anno scolastico e sul quale ha diritto alla conferma.

7. Sezione F - Esigenze di famiglia

Casella 12

Riportare la denominazione del comune di residenza del coniuge ovvero dei figli o dei genitori degli insegnanti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale.

Qualora nel comune di ricongiungimento non esistano istituzioni scolastiche richiedibili l'insegnante potrà indicare il comune più vicino secondo i criteri di viciniorità

Casella 13

Riportare il numero dei figli che non abbiano compiuto i sei anni di età alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le assegnazioni provvisorie.

Casella 14

Riportare il numero dei figli di età superiore ai sei anni ma che non abbiano superato il diciottesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le assegnazioni provvisorie, ovvero dei figli maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro.

Casella 15

Riportare la denominazione del comune di cura e assistenza dei figli minorati fisici, psichici, sensoriali o tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti solo nel suddetto comune.

8. Sezione G - Altre indicazioni

Casella 16

Il docente che intende partecipare alla messa a disposizione deve barrare la casella con il "SI", altrimenti la casella con il "NO".

Casella 17

Il docente che intende partecipare all'utilizzazione anche sui posti di durata compresa tra i cinque e i dodici mesi deve barrare la casella con il "SI", altrimenti quella con il "NO".

Casella 18

Il docente che intende essere utilizzato sulle attività previste dalle lettere F) e G) dell'art. 3 D.I. n. 132 del 15 aprile 1994 deve barrare la casella con il "SI", altrimenti la casella con il "NO".

Casella 19

Il docente che intende partecipare all'utilizzazione sui posti di insegnamento della lingua straniera deve barrare la casella (le caselle) relativa alla lingua (alle lingue) che intende insegnare.

Casella 20

Il docente che intende partecipare all'utilizzazione sui posti previsti dalla Legge 426/88 deve barrare la casella con il "SI", altrimenti quella con il "NO".

9. Sezione H - Tipologie di posto

Casella 21

Barrare la casella (le caselle) relative al titolo (ai titoli) di specializzazione posseduti dal docente per l'insegnamento su posti di tipo speciale o di tipo di sostegno. Nel caso di titolo polivalente bisogna barrare tutte e tre le caselle.

Casella 22

Barrare la casella (le caselle) relativa al titolo (ai titoli) di specializzazione posseduti dal docente per l'insegnamento su posti ad indirizzo didattico differenziato.

Casella 23

Barrare la casella (le caselle) relativa alla tipologia (alle tipologie) di posto su cui si desidera ottenere il movimento. Qualora la sezione non venga compilata il movimento si intende richiesto per i soli posti di tipo comune. Per richiedere posti di istruzione per adulti, si barri la casella "Comune - Istruzione per adulti" se si vuole che ognuna delle proprie preferenze venga trattata prima sui posti comuni e poi su quelli di istruzione per adulti. Se si barra la casella "Istruzione per adulti - Comune" le preferenze vengono trattate tutte prima sui posti d'istruzione per adulti e poi su quelli di tipo comune.

Nel caso in cui vengano contrassegnate entrambe le caselle, ovvero nessuna delle due, si intende non espresso alcun gradimento per i posti di istruzione per adulti.

Casella 24

Barrare una o più delle tre caselle per richiedere i posti di sostegno, quelli speciali e/o quelli ad indirizzo didattico differenziato.

10. Sezione I - Preferenze

Modalità di compilazione delle preferenze compilare questa sezione trascrivendo, per qualsiasi preferenza da esprimere (plesso, comune, distretto, provincia) il relativo codice riportato negli elenchi ufficiali.

Nel caso il docente abbia diritto a precedenza e/o punteggi aggiuntivi su plessi o comuni, da lui precedentemente indicati nelle sezioni D, E, F del modulo domanda, tali plessi o comuni devono essere espressi come preferenze (sia attraverso una preferenza puntuale, sia attraverso una preferenza sintetica comprensiva del plesso e/o comune).

Il docente che intenda usufruire del trattamento in subordine alla richiesta della scuola di precedente titolarità su sedi viciniori, deve esprimere tali sedi tra le preferenze nell'ordine di gradimento e successivamente a quella coincidente con il plesso di precedente titolarità

Per un docente individuato quale soprannumerario il rientro nel plesso di titolarità può avvenire se nel corso delle operazioni di mobilità viene a riassorbirsi la predetta situazione di soprannumerarietà, ad esempio per effetto di un docente dello stesso plesso che ottiene l'assegnazione provvisoria in altra sede.

Si ricorda che non possono essere espresse preferenze relative alla dotazione organica provinciale.

Casella 25

Indicare il codice del comune o del distretto da cui il docente desidera che inizi lo scorrimento della catena di viciniorità nel caso di non soddisfacimento delle preferenze espresse.

Allegato 6

Modulo domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per la scuola materna - Modello U1

Allegato 7

Modalità di compilazione della domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per la scuola materna

(Allegato 6)

1. Avvertenze generali

Il modulo comprende nove sezioni da compilare a cura dell'aspirante al movimento:

Sezione A - Richiesta di utilizzazione o assegnazione provvisoria

Sezione B - Dati del docente

Sezione C - Punteggi per l'utilizzazione e condizione di soprannumerarietà

Sezione D - Precedenze ex art. 8 O.M.

Sezione E - Utilizzazioni con precedenza

Sezione F - Esigenze di famiglia

Sezione G - Altre indicazioni

Sezione H - Tipologie di posto

Sezione I - Preferenze

La Sezione C, la Sezione E e la Sezione G, sono valide solo per le domande di utilizzazione; la Sezione F è valida solo per le domande di assegnazione provvisoria.

Nella compilazione del modulo è necessario rispettare le seguenti norme generali:

il modulo deve essere compilato appena, scrivendo in stampatello;

le indicazioni numeriche vanno riportate allineando le cifre a destra nei relativi spazi (esempio: la data 3 giugno 1958 va indicata " 3" e " 6" "1958"); nei casi in cui sia richiesta l'espressione della volontà dello scrivente contrassegnare la casella "Sì" per rispondere affermativamente ovvero contrassegnare la casella "No" per rispondere negativamente. Si ricorda che, qualora vengano contrassegnate entrambe le caselle ovvero nessuna delle due, le risposte verranno considerate come date in senso negativo;

nei casi in cui sia richiesto di fornire una indicazione barrando un'apposita casella, questa va contrassegnata con una croce ben visibile.

Nei paragrafi che seguono, per ognuna delle sezioni, verranno fornite istruzioni dettagliate relativamente alla compilazione dei punti salienti.

2. Sezione A - Richiesta di utilizzazione o assegnazione provvisoria

Barrare la casella relativa al tipo di movimento cui si intende partecipare.

Riportare la provincia per cui si richiede l'assegnazione provvisoria nella forma:

sigla automobilistica della provincia (per Roma utilizzare RM);

nome della provincia per esteso.

3. Sezione B - Dati anagrafici

Trascrivere, nelle relative caselle, i dati anagrafici e di ruolo richiesti dalle diciture; in particolare, nella compilazione delle seguenti caselle, è necessario attenersi alle norme sotto riportate:

provincia di nascita.

Riportare, nelle relative caselle, la sigla automobilistica e il nome della provincia di nascita; per chi è nato a Roma utilizzare la sigla automobilistica "RM", per chi è nato fuori dal territorio nazionale utilizzare la sigla "EE" e scrivere nella casella adiacente (contraddistinta dalla dicitura "provincia per esteso") la dizione "nato all'estero".

Comune e scuola di titolarità

Nel caso di docente per qualsiasi motivo privo di scuola di titolarità queste caselle non vanno compilate.

L'insegnante titolare su posto di dotazione organica provinciale dovrà riportare esclusivamente la dicitura "dotazione organica provinciale".

Comune e scuola di servizio.

Riportare la scuola e il comune ove l'insegnante presta servizio in riferimento all'anno scolastico entro il quale il medesimo docente presenta la domanda in oggetto.

Nel caso di docente neonominato, che non abbia svolto servizio in qualità di supplente annuale nel predetto anno scolastico, non compilare le caselle.

Nel caso di docente che non svolge attività di insegnamento, indicare l'ufficio presso cui presta servizio.

4. Sezione C - Punteggio per l'utilizzazione

Casella 1

Riportare il punteggio spettante al docente ai fini del movimento di utilizzazione.

Casella 2

Il docente che partecipa all'utilizzazione come soprannumerario in organico di fatto deve barrare la casella "Sì", altrimenti deve barrare la casella "No".

5. - Sezione D - Precedenze ex art. 8 O.M.

Casella 3

Il docente che intende usufruire della precedenza prevista per i non vedenti (art. 8 O.M.) deve barrare la casella "Sì", altrimenti barrare la casella con il "No".

Casella 4

Il docente che intende usufruire della precedenza prevista per i non autonomi o con protesi agli arti inferiori e per gli emodialitici, deve barrare la casella "Sì", altrimenti barrare la casella con il "No".

Casella 5

Il docente che intende usufruire della precedenza di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 Legge 104/92 deve barrare la casella "Sì", altrimenti barrare la casella con il "No".

Casella 6

Riportare la denominazione del comune nel quale è possibile praticare le particolari cure a carattere continuativo necessarie per la salute del docente.

Casella 7

Il docente che intende usufruire della precedenza di lavorat. madre/padre avente un figlio di età inferiore ad un anno, deve barrare la casella "Sì", altrimenti barrare la casella con il "No".

Casella 8

Tale casella va contrassegnata in senso affermativo dai docenti che intendono avvalersi della precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. ed è valida solo per le domande di assegnazione provvisoria.

La validità delle predette precedenze è condizionata alla presentazione della specifica documentazione di cui all'art. 8 dell'O M.

6. Sezione E - Utilizzazioni con precedenze

Casella 9

Riportare il codice della scuola da cui il docente è stato trasferito nell'ultimo triennio in quanto perdente posto. Nel caso in cui tale scuola risulti soppressa nella casella andrà riportato il codice del comune cui apparteneva la scuola.

Qualora nel suddetto comune non esistano altri istituzioni scolastiche richiedibili dall'interessato, il medesimo potrà indicare, agli stessi fini, il comune più vicino secondo criteri di viciniorità

Casella 10

Riportare il punteggio con cui il docente partecipa all'utilizzazione della scuola di precedente titolarità. Su tale scuola valendo la continuità didattica ivi maturata, tale punteggio potrà essere diverso da quello indicato tramite la casella 1. "Sezione 1 - Preferenze".

Casella 11

Riportare il codice della scuola su cui il docente è stato utilizzato nel precedente anno scolastico e sulla quale ha diritto alla conferma.

7. Sezione F - Esigenze di famiglia

Casella 12

Riportare la denominazione del comune di residenza del coniuge ovvero dei figli o dei genitori degli insegnanti senza coniugi o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale.

Qualora nel comune di ricongiungimento non esistano istituzioni scolastiche richiedibili l'insegnante potrà indicare il comune più vicino secondo i criteri di viciniorità

Casella 13

Riportare il numero dei figli che non abbiano compiuto i sei anni di età alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le assegnazioni provvisorie.

Casella 14

Riportare il numero dei figli di età superiore ai sei anni ma che non abbiano superato il diciottesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le assegnazioni provvisorie, ovvero dei figli maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro.

Casella 15

Riportare la denominazione del comune di cura e assistenza dei figli minorati fisici, psichici, sensoriali o tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti solo nel suddetto comune.

8. Sezione G - Altre indicazioni

Casella 16

Il docente che intende partecipare alla messa a disposizione deve barrare la casella "Sì", altrimenti barrare la casella con il "No".

Casella 17

Il docente che intende partecipare all'utilizzazione anche sui posti di durata compresa tra i cinque e i dodici mesi deve barrare la casella "Sì", altrimenti barrare la casella con il "No".

Casella 18

Il docente che intende essere utilizzato sulle attività previste alle lettere F) e G) dell'art. 3 D.I. n. 132 del 15 aprile 1994 deve barrare la casella "Sì", altrimenti barrare la casella con il "No".

Casella 19

Il docente che intende partecipare all'utilizzazione sui posti previsti dall'art. 13 comma 10, della presente O.M., deve barrare la casella "Sì", altrimenti barrare la casella con il "No".

9. Sezione H - Tipologie di posto

Casella 20

Barrare la casella (le caselle) relative al titolo (ai titoli) di specializzazione posseduti dal docente per l'insegnamento sui posti di tipo speciale o di tipo sostegno. Nel caso di titolo polivalente bisogna barrare tutte e tre le caselle.

Casella 21

Barrare le caselle relative ai titoli di specializzazione posseduti dal docente per l'insegnamento su posti ad indirizzo didattico differenziato.

Caselle 22-23

Barrare la casella (le caselle) relative alla tipologia (alle tipologie) di posto su cui si desidera ottenere l'utilizzazione. Qualora la sezione non venga compilata il movimento si intende richiesto per i soli posti di tipo comune.

10. Sezione I - Preferenze

Modalità di compilazione delle preferenze

Compilare questa sezione trascrivendo per qualsiasi tipo di preferenza da esprimere (scuola, comune, distretto, provincia) il relativo codice riportato negli elenchi ufficiali.

Nel caso il docente abbia diritto a precedenza e/o punteggi aggiuntivi su scuole o comuni, da lui precedentemente indicati nella sezione D, E, F del modulo domanda, tali scuole o comuni devono essere espressi come preferenze (sia attraverso una preferenza puntuale, sia attraverso una preferenza sintetica comprensiva della scuola e/o comune).

Il docente che intenda usufruire del trattamento in subordine alla richiesta della scuola di precedente titolarità su sedi viciniori, deve esprimere tali sedi tra le preferenze nell'ordine di gradimento e successivamente a quella coincidente con la scuola di precedente titolarità

Per un docente individuato quale soprannumerario il rientro nella scuola di titolarità può avvenire se nel corso delle operazioni di mobilità viene a riassorbirsi la predetta situazione di soprannumerarietà, ad esempio per effetto di un docente della stessa scuola che ottiene l'assegnazione provvisoria in altra sede.

Si ricorda che non possono essere espresse preferenze relative alla dotazione organica provinciale.

Casella 24

Indicare il codice del comune o del distretto da cui il docente desidera che parta lo scorrimento della catena di viciniorità nel caso di non soddisfacimento delle preferenze espresse.

Allegato 8

Scheda per la sistemazione degli insegnanti di educazione fisica e di educazione musicale destinatari

degli artt. 43 e 44 della legge 270/82

Cognome (1) .............. Nome ............. Data di nascita .... ...... Luogo di nascita ...........

Insegnante di

Educazione fisica ............... (2)

Educazione musicale ............

abilitato con votazione di ............ su ................

scuola o istituto in cui presta servizio nell'anno scolastico in corso

Servizi prestati:

anno scolastico ......... dal ............. al ............

anno scolastico ......... dal ............ al ............. anno scolastico .......... dal ......... al ......... sedi e/o scuole in cui preferirebbe essere sistemato:

1) .............

2) .............

3) .............

Etc............ (3)

Data .............

Firma ............... (Visto del capo di istituto)

Indirizzo: ............... Tel.: .....

NOTE

(1) Le insegnanti coniugate indicheranno esclusivamente il proprio cognome di nascita

(2) Cancellare la dicitura che non interessa e specificare se trattasi di educazione fisica nella scuola media o negli istituti di II grado, o se trattasi di educazione musicale nella scuola media o negli istituti di II grado.

(3) Senza limite numerico.

Allegato 9

Tabella di valutazione dei titoli per le assegnazioni provvisorie

A) Per ricongiungimento al coniuge o per ricongiungimento alla famiglia per le esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani (di età superiore ai 65 anni) (1) (2) (3): punti 6

B) Per ogni figlio che non abbia compiuto 6 anni di età (4): punti 4

C) Per ogni figlio di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18esimo anno di età (4) ovvero senza limite, qualora si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro: punti 3

D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5): punti 6

NOTE

(1) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore del lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorità, purché comprese tra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto o comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra loro.

(2) L'inabilità deve essere totale e permanente.

(3) Si considerano anziani i genitori di età superiore ai 65 anni (v. nota 4). Ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota (5).

(4) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria. Si considerano anche i figli che compiono i sei anni ovvero i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.

(5) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

A) Figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverato permanentemente in un istituto di cura;

B) Figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognoso di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo.

C) Figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Allegato 10

Tabella valutazione titoli per la formazione delle graduatorie provinciali per l'utilizzazione delle nuove figure professionali

Titolo I - Come da allegato 1, ad esclusione delle esigenze di famiglia che non vengono valutate

Titolo II

A) Laurea (*): punti 24

B) Corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati dall'amministrazione o da altri enti ai sensi del D.P.R. n. 399/88, della durata di almeno 80 ore: punti 24

C) Corsi di formazione e/o aggiornamento di cui alla precedente lettera B), della durata di almeno 40 ore: punti 12

D) Corsi di formazione e/o aggiornamento di cui alla precedente lettera B), della durata di almeno 20 ore: punti 6

E) Corsi di formazione e/o aggiornamento di cui alla precedente lettera B), della durata di almeno 12 ore: punti 3

F) Per ogni anno di servizio svolto nella figura professionale relativa alla graduatoria nella quale è stata chiesta l'inclusione: punti 6

(*) Il punteggio previsto dalla presente lettera viene attribuito solo per l'inserimento nella graduatoria relativa alla figura professionale dell'operatore tecnologico.