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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Ordinanza Ministeriale 26 giugno 1992, n. 215

Applicazione dell'art. 14 della legge 148/90

 

Art. 1.-

1. Scuole parificate elementari sono quelle gestite da enti o associazioni aventi personalità giuridica e riconosciute ad ogni effetto legale mediante apposita convenzione stipulata tra il provveditore agli studi e il rappresentante dell'ente gestore, previo nulla osta da parte del ministro della P.I.

2. Le scuole elementari parificate sono tenute:

a) ad accogliere gratuitamente i bambini soggetti all'obbligo scolastico nel limite delle classi previste dalla convenzione e con priorità per i residenti nella zona di competenza;

b) ad adottare i programmi didattici approvati con D.P.R. n. 104/1985;

c) ad adottare l'orario delle attività didattiche stabilite dall'art. 7 della legge 5 giugno 1990, n. 148;

d) ad utilizzare locali, arredi ed attrezzature didattiche rispondenti ai requisiti di funzionalità, di igiene e di sicurezza richiesti per le scuole elementari di Stato.

Art. 2.-

1. Le iscrizioni degli alunni delle scuole elementari parificate si svolgono secondo le disposizioni impartite dal Ministero della P.I. con C.M. n. 400/1991.

2. Previa intesa col direttore didattico competente, il numero di alunni per classe può, in via eccezionale, superare di qualche unità quello stabilito per le classi delle scuole elementari di Stato.

3. Quanto alle iscrizioni degli alunni ed alla formazione delle classi nelle scuole aventi particolari finalità si richiamano le norme di cui alla C.M. n. 328/1984, alla C.M. n. 250/1985 e C.M. n. 256/1985 nelle parti compatibili, nonché tutte le altre disposizioni legislative e ministeriali riguardanti la materia.

4. Le eventuali attività integrative organizzate in aggiunta all'orario delle attività didattiche di cui al precedente art. 1, II comma, punto c, possono non essere gratuite e ad esse non si applicano i limiti numerici di cui ai commi precedenti.

Art. 3.-

1. L'organizzazione delle attività didattiche è stabilita dall'ente gestore, sentiti i docenti della scuola parificata, tenuto conto delle unità di personale docente riportate dalla convenzione e comunque nel rispetto delle soglie orarie minime settimanali per ciascuna materia previste dall'art. 2 del D.M. 10 settembre 1991 nonché dei tempi stabiliti per l'insegnamento della religione cattolica per gli alunni che se ne avvalgono e di quelli fissati con il D.M. 28 giugno 1991 per la lingua straniera.

2. Qualora tale organizzazione sia conforme a quanto disposto dall'art. 4, III comma, della legge 5 giugno 1990, n. 148, saranno riportate nella convenzione le unità di personale necessario, fermo restando che il contributo ministeriale è rapportato al numero delle classi ed a quello degli alunni complessivamente frequentanti nonché alle esigenze derivanti dall'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.

3. Gli elementi essenziali dell'organizzazione, quali l'assegnazione degli insegnanti alle classi, la ripartizione dei compiti fra più insegnanti in una o più classi, l'orario settimanale delle lezioni e i tempi assegnati a ciascuna disciplina, devono essere comunicati prima dell'inizio dell'anno scolastico al direttore didattico competente per territorio.

4. L'orario delle attività didattiche di cui al precedente art. 1, II comma, punto c), dovrà essere assicurato almeno a partire dalle classi prime e seconde funzionanti nell'anno scolastico 1992-93 ed esteso gradualmente negli anni successivi.

5. L'insegnamento della lingua straniera sarà introdotto secondo i criteri e le modalità stabiliti con il D.M. 28 giugno 1991, ove possa essere affidato ad un insegnante in possesso, oltre che dei requisiti di cui al successivo art. 4, della specifica preparazione richiesta dall'art. 5 del D.M. citato.

Art. 4.-

1. Gli insegnanti delle scuole elementari parificate devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 157 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297.

2. Il rapporto di lavoro degli insegnanti delle scuole elementari parificate riveste natura privatistica ed è disciplinato dai contratti nazionali di lavoro, integrati dal regolamento di ciascuna scuola.

3. La vigilanza sulle scuole elementari parificate è affidata al provveditore agli studi, che la esercita per mezzo del direttore didattico competente per territorio.

Art. 5.-

1. Gli enti e le associazioni che intendono ottenere la parifica della scuola da loro gestita devono presentare domanda, per il tramite del provveditore agli studi, al Ministero della P.I. entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. L'eventuale convenzione decorrerà dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

2. La richiesta di modifica e di integrazione della convenzione, a seguito dell'aumento o della diminuzione del numero delle classi o degli insegnanti, sarà presentata entro il termine di norma stabilito per la conferma delle iscrizioni.

3. La disdetta da parte dell'ente o dell'associazione e la denuncia da parte del provveditore agli studi dovranno essere comunicate almeno tre mesi prima del termine dell'anno scolastico.

4. La domanda, in conformità delle vigenti norme sul bollo, deve contenere una dichiarazione di impegno ad osservare quanto disposto dal precedente art. 1, II comma, ed essere corredata dai seguenti documenti:

- documento comprovante il possesso della personalità giuridica da parte dell'ente richiedente, corredato dallo statuto e dall'atto costitutivo;

- per gli enti religiosi, nulla osta della competente autorità ecclesiastica; per gli istituti gestiti da enti locali, deliberazione consiliare o deliberazione di giunta con ratifica consiliare e dell'organo di controllo previsto dalla legge;

- certificazione prefettizia relativa all'ente gestore ed al rappresentante legale che attesti la insussistenza di fatti di delinquenza di tipo mafioso o di pericolosità sociale di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, e legge 12 luglio 1991, n. 203. La suddetta certificazione, per le nuove parificazioni e per i cambi di gestione, dovrà essere presentata prima della stipula della convenzione. Per quanto concerne le convenzioni, ivi comprese quelle in atto, che prevedono l'erogazione di contributi ministeriali, le scuole elementari parificate sono tenute a presentare la certificazione suddetta all'inizio di ciascun anno scolastico. e, comunque, antecedentemente alla erogazione del primo rateo del contributo statale. Restano escluse dall'obbligo di presentazione del suddetto documento, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 10 sexies, le pubbliche amministrazioni che gestiscano scuole parificate.

Ai sensi della normativa sopra richiamata, trascorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza alla Prefettura per il rilascio della certificazione ed in attesa che quest'ultima pervenga alla amministrazione, i gestori interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione prefettizia medesima con la dichiarazione di cui alla normativa in questione, sottoscritta con firma autenticata secondo le modalità previste dall'art. 20 della legge n. 15/1968. E' comunque fatta salva, ai sensi della citata normativa, la facoltà dell'amministrazione, che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive, di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla Prefettura territorialmente competente;

- certificato di vigenza nella carica del rappresentante legale dell'ente;

- dichiarazione del rappresentante legale da cui risulti che non esistono per lo stesso incompatibilità con altri incarichi;

- planimetria dei locali recante la firma del tecnico che l'ha eseguita, con l'indicazione dei dati di iscrizione all'albo professionale;

- certificato di abitabilità dei locali rilasciato dal comune, con destinazione compatibile con l'uso scolastico. Nel caso di cambiamento di destinazione d'uso e di ritardo nel rilascio di detto documento i gestori dovranno esibire una perizia tecnica giurata;

- certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali ad uso scolastico rilasciato dall'ufficiale sanitario, ad esclusione degli edifici con abitabilità ad uso scolastico;

- certificato di sicurezza antincendi dei locali, rilasciato dal corpo dei VV.FF.;

- certificato di prevenzione di infortuni, ex art. 328 n. D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 rilasciato dalla U.S.L.;

- prospetto con l'indicazione del numero degli alunni iscritti a ciascuna classe;

- prospetto nominativo del personale docente da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 157 del Reg. Gen. 26 aprile 1928, n. 1297;

- contratto collettivo nazionale di lavoro regolante il rapporto di lavoro del personale docente e copia del contratto individuale di assunzione per i lavoratori dipendenti.

5. Il provveditore agli studi, effettuati i controlli della documentazione predetta e gli accertamenti del caso, avvalendosi anche degli ispettori tecnici, trattiene la documentazione e trasmette la domanda al Ministero entro il 15 aprile accompagnandola con la relazione riguardante l'esito dell'ispezione e con un proprio circostanziato rapporto che si concluderà con un esplicito parere di merito.

6. Non appena il Ministero avrà fornito il suo nulla osta ed indicato l'ammontare del contributo da erogare, il provveditore stipulerà la convenzione utilizzando in linea di massima il modello allegato che fa parte integrante della presente ordinanza.

7. Copia della convenzione sarà immediatamente inviata al direttore didattico competente per territorio ai fini della vigilanza.

Art. 6.-

1. L'apertura delle scuole elementari private rimane disciplinata dall'art. 106 del R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, e dagli artt. da 237 a 241 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 e successive modificazioni.

2. L'obbligo di conformarsi di massima ai programmi ed agli orari vigenti per le scuole pubbliche, previsto dall'art. 237, III comma, del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, per effetto dell'art. 14, II comma, della legge n. 148/1990 è limitato agli obiettivi dei programmi, con esclusione degli orari.

3. Coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione ad aprire scuole private devono comunicare al direttore didattico, all'inizio di ciascun anno scolastico, il calendario e l'orario settimanale delle lezioni, nonché ogni altra variazione intervenuta rispetto all'anno precedente.

Art. 7.-

1. Lo schema di convenzione allegata fa parte integrante della presente ordinanza.


Schema di convenzione

Norma transitoria.- Al fine di corrispondere a quanto stabilito dall'art. 14 della legge 5 giugno 1990, n. 148, le convenzioni di parifica in atto nell'anno scolastico 1991-92 saranno adeguate entro il termine di cui all'art. 5, II comma, della presente ordinanza al nuovo schema di convenzione allegato.

Convenzione per la parificazione della scuola elementare gestita in .................... (1) dall'ente .........................

Visto l'art. 95 del R.D. 5 febbraio 1928, n. 577;

visto l'art. 2 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1196;

visti gli artt. 156 e segg. del Reg. Gen. 26 aprile 1928, n. 1297;

vista la legge 5 giugno 1990, n. 148;

vista l'O.M. n. 215 del 26 giugno 1992 applicativa dell'art. 14 della legge n. 148/1990;

vista la nota n. .............. con la quale è stato comunicato il nulla osta del Ministero della P.I.;

Tra il provveditore agli studi ................... (2) e l'ente gestore ................ (2) nella persona del rappresentante legale ..................... (3) si è convenuto quanto appresso:

Art. 1 - Le .............. (4) classi elementari gestite in ............... (1) dall'ente ............ sono riconosciute parificate.

Art. 2 - L'ente si obbliga:

a) ad accettare i bambini soggetti all'obbligo scolastico, gratuitamente, favorendo prioritariamente i residenti nel territorio di .................. (1) entro i limiti numerici previsti dall'art. 2, II comma, della O.M. 215 del 26 giugno 1992;

b) ad adottare i programmi didattici approvati con D.P.R. n. 104/1985 e l'orario delle attività didattiche previsto dall'art. 7 della legge n. 148/1990; le eventuali attività integrative in orario aggiuntivo possono non essere gratuite;

c) ad utilizzare locali, arredi ed attrezzature didattiche rispondenti ai requisiti di funzionalità di igiene e di sicurezza richiesti per le scuole elementari di Stato;

d) ad adibire all'insegnamento maestri forniti dei requisiti prescritti dall'art. 157 del Reg. Gen. 26 aprile 1928, n. 1297,............. (5), nonché, per quanto concerne l'insegnamento della lingua straniera nell'orario curricolare, docenti in possesso della specifica preparazione richiesta dall'art. 5 del D.M. 28 giugno 1991 (6);

e) a non far funzionare nella scuola altre classi oltre quelle parificate con la presente convenzione, fatta eccezione per i casi in cui si inizi o si estingua un corso di parifica.

Art. 3 - Il rapporto di lavoro degli insegnanti delle scuole elementari parificate riveste natura privatistica ed è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, integrati dal regolamento interno di ciascuna scuola.

Art. 4 - Le ................ (4) classi parificate sono soggette alla vigilanza del provveditore agli studi, che la esercita per il tramite del direttore didattico competente per territorio.

Art. 5 - Il Ministero della P.I. si impegna a corrispondere, nei limiti dello stanziamento di bilancio, sull'apposito capitolo di spesa, all'ente gestore il contributo annuo di lire ..............., avuto riguardo al numero degli alunni, delle classi e dell'eventuale impiego di insegnanti di sostegno per gli alunni portatori di handicap. Tale contributo sarà pagato a rate trimestrali.

Art. 6 - Per l'aumento o la diminuzione del numero delle classi, rispetto le situazioni previste inizialmente, l'ente stipulerà con il competente provveditore agli studi un atto modificativo della presente convenzione.

Si provvederà analogamente in caso di variazione del contributo e del numero degli insegnanti.

Art. 7 - Gli insegnanti delle classi elementari parificate devono essere iscritti agli istituti di previdenza ed assistenza, ai sensi delle vigenti disposizioni. La spesa per l'iscrizione del personale insegnante delle classi elementari parificate alla Cassa per le pensioni degli insegnanti delle scuole elementari parificate è sostenuta integralmente dall'ente gestore, salvo rivalsa, da parte dell'ente, della quota a carico del personale medesimo, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Art. 8 - La presente convenzione ha valore per l'anno scolastico ............... e per un massimo di 9 anni e si considera tacitamente rinnovata all'inizio di ogni anno scolastico successivo, salvo che intervenga disdetta o denuncia nei termini di cui all'art. 160 del Reg. Gen. 26 aprile 1928, n. 1297; le spese per la registrazione del presente atto sono a carico dell'istituto o dell'ente gestore.

(1) Comune o frazione o circolo didattico dove funziona la scuola parificata.

(2) Aggiungere l'indicazione del codice fiscale del provveditore agli studi e l'ente gestore.

(3) Nome e cognome del rappresentante legale.

(4) Numero delle classi.

(5) Per le scuole speciali indicare il titolo di specializzazione previsto dal D.P.R. 970 del 31 ottobre 1975.

(6) Vedi art. 3, V comma, O.M. n. 215/1992.


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