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Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1996, n. 293

Prot. n. 3025

Numero dei presentatori delle liste dei candidati nelle elezioni degli Organi collegiali della scuola

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni degli Organi collegiali della scuola a livello di circolo e di istituto;
Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 216, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni dei Consigli scolastici distrettuali;
Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 217, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni dei Consigli scolastici provinciali;
Vista l'ordinanza ministeriale 28 giugno 1995, n. 225, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
Vista l'ordinanza ministeriale 30 novembre 1995, n. 363, con la quale, in base alle disposizioni dell'art. 2, commi n. 3/bis e n. 3/ter, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, sono stati rideterminati i parametri relativi al numero di elettori necessario per la presentazione delle liste di candidati nelle elezioni degli Organi collegiali della scuola;
Ritenuto di apportare alcune modifiche alle disposizioni della citata O.M. n. 363/95, al fine di rendere più rappresentative le liste concorrenti a livello nazionale e di favorire la partecipazione alle elezioni dei Consigli di circolo-istituto, dei Consigli scolastici distrettuali e del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
Ritenuto opportuno di riunire in un unico testo tutte le disposizioni impartite con le ordinanze ministeriali sopracitate, inerenti al numero di elettori necessario per la presentazione delle liste di candidati in occasione delle elezioni degli Organi collegiali della scuola;

ORDINA

Art. 1
All'art. 32 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascuna lista può essere presentata:

a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.»

Art. 2
All'art. 26 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 216, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto disposto dai commi successivi, ciascuna lista può essere presentata:

a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 1.000, ma superiori a 200;
d) da almeno 40 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 1.000.»

Art. 3
All'art. 25 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 217, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«1. Salvo quanto disposto dai commi successivi, ciascuna lista può essere presentata:

a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 1.000, ma superiori a 200;
d) da almeno 40 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 10.000, ma superiori a 1.000;
e) da almeno 200 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 10.000.»

Art. 4
All'art. 24 dell'ordinanza ministeriale 28 giugno 1995, n. 225, i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«2. Ciascuna lista può essere presentata:

a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 1.000, ma superiori a 200;
d) da almeno 40 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 10.000, ma superiori a 1.000;
e) da almeno 400 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 10.000. I 400 elettori presentatori di lista devono avere la propria sede di servizio in almeno 20 differenti province appartenenti ad almeno 5 diverse Regioni.»

Art. 5
Sono abrogate le disposizioni dell'ordinanza ministeriale 30 novembre 1995, n. 363.


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