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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Circolare Ministeriale 5 maggio 1994, n. 163

Oggetto: Prove musicali esami di licenza media. Scuole medie annesse Conservatori di musica

Relazione quesiti pervenuti vie brevi circa prove materie musicali esami licenza scuole medie annesse conservatori musica, precisasi che, sensi capoverso articolo unico O.M. 25 gennaio 1994, O.M. 19 dicembre 1992, n. 359 e successive disposizioni integrative trovano applicazione anche per anno scolastico 1993/94.

Pertanto disposizioni contenute in ordinanza integrativa O.M. 19 giugno 1993, n. 201, prot. 3584, relativa esami licenza media scuole annesse conservatori decorso anno scolastico, devono intendersi confermate per corrente anno.


Ordinanza Ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359
(Testo coordinato con l'O.M. 12 marzo 1993, n. 73 e con l'O.M. 26 maggio 1993, n. 165)

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di I e II grado. A.S. 1992/93

TITOLO I - SCUOLE ELEMENTARI

Art. 1.- Scrutini ed esami di idoneità

1. Gli scrutini finali per le classi prima, seconda, terza e quarta elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.

2. Gli esami di licenza ed idoneità, che si svolgono in unica sessione, avranno inizio secondo il calendario scolastico.

3. Le domande di partecipazione agli esami di idoneità da parte degli alunni di scuola familiare e privata dovranno essere presentate ai direttori didattici competenti per zona entro il 15 maggio di ciascun anno.

4. Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni effettuate nel corso dell'intero anno dall'insegnante o dagli insegnanti di classe.

5. Gli elementi di valutazione trimestrale o quadrimestrale costituiscono la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio alla classe successiva che sarà documentato con l'apposito attestato distribuito con le schede di valutazione.

6. Nei casi in cui per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia, o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, gli alunni non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, l'insegnante o gli insegnanti ne prendono atto sulla scheda di valutazione e rinviano la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive di cui al comma 1 del successivo art. 7.

7. L'insegnante o gli insegnanti di classe possono, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 517/1977, non ammettere l'alunno alla classe successiva soltanto in casi eccezionali, su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti.

8. A tal fine l'insegnante di classe, quando ritenga di dover proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva, è tenuto a presentare apposita, motivata relazione al consiglio di interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di detto organo sarà fatta menzione sulla scheda e sul foglio di comunicazione, nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva.

Art. 2.- Esami di licenza

1. La classe quinta elementare si conclude con l'esame di licenza che consta di due prove scritte ed un colloquio.

2. Le prove scritte sono intese ad accertare la maturità raggiunta dagli alunni, in relazione all'attività svolta nel corso della frequenza della scuola elementare, sulla base della programmazione didattica predisposta dagli insegnanti di classe. Le due prove riguarderanno, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica. Il colloquio che esclude qualsiasi separata valutazione di singole materie, verterà sull'intera attività svolta nel corso dell'anno scolastico, e sarà inteso ad accertare il livello di maturità raggiunta, in relazione alle possibilità di ciascun alunno.

3. L'esame dovrà tener conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e contenute nella scheda di valutazione.

Art. 3.- Valutazione

1. Il giudizio finale riportato sull'apposito documento scolastico "comunicazione alla famiglia" esclude in ogni caso la valutazione per materia; esso non va motivato e consiste nella indicazione "ammesso" e "non ammesso": a) "alla classe successiva" o b) "al successivo grado dell'istruzione obbligatoria".

2. Il giudizio degli esami di licenza e quello degli scrutini nelle classi ove operano più insegnanti è espresso collegialmente.

Art. 4.- Commissioni d'esame

1. Le commissioni degli esami di licenza sono formate dall'insegnante o dagli insegnanti della classe e da due insegnanti, designati dal collegio dei docenti, e nominati dal direttore didattico.

2. I docenti che abbiano svolto attività didattica di sostegno per l'integrazione scolastica fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazioni periodiche e finali e agli esami di licenza elementare. Tali docenti, ai sensi dell'art. 13 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta.

3. Si richiama la particolare attenzione dei componenti le commissioni di esame sulle indicazioni fornite dagli insegnanti degli alunni riconosciuti portatori di handicap, circa gli interventi integrativi e di sostegno attuati ed i risultati ottenuti, in relazione al livello di profitto ed alle capacità espressive di ciascuno di essi. Per tali alunni saranno predisposte prove di esame differenziate, coerenti con gli insegnamenti svolti, ed idonee a valutare il loro progresso in relazione alle potenziali attitudini ed ai livelli cognitivi ed espressivi di partenza.

4. Le commissioni di esame nelle scuole elementari parificate dovranno essere composte dall'insegnante di classe e da due insegnanti nominati dal direttore didattico statale, su designazione del collegio dei docenti delle stesse scuole parificate.

5. Nel caso eccezionale in cui gli insegnanti della scuola parificata fossero di numero inferiore a tre saranno integrati secondo le necessità, da uno o due insegnanti nominati dal direttore didattico su designazione del collegio dei docenti del circolo statale competente.

6. La partecipazione degli insegnanti alle commissioni d'esame costituisce obbligo di servizio irrinunciabile ai sensi dell'art. 2, lettera e), del D.P.R. n. 417/1974.

7. La commissione d'esame opera collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore tra i propri membri.

Art. 5.- Scuola familiare e privata autorizzata - Esami di idoneità e licenza

1. Per scuola familiare si intende l'attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi. Gli alunni che assolvono l'obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare di Stato, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia.

2. Gli alunni di scuola privata autorizzata sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola elementare di Stato del circolo nell'ambito del quale si trova la scuola privata.

3. Gli esami di licenza si svolgono dinanzi alle commissioni istituite nella scuola statale, e con le stesse modalità previste per gli alunni di scuola statale.

4. Nei casi eccezionali in cui gli alunni privatisti fossero molto numerosi, allo scopo di far terminare in ogni caso le operazioni di esame entro e non oltre l'ottavo giorno dall'inizio delle prove, possono essere formate altre commissioni composte da tre insegnanti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

5. Gli esami di idoneità si svolgono davanti ad uno degli insegnanti della classe della scuola statale, nominato dal direttore didattico. Gli esami consistono in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica, ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.

6. La domanda di iscrizione agli esami, in carta semplice, deve essere corredata del programma dell'attività svolta.

7. Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta, e quinta, e la iscrizione agli esami di licenza per l'ammissione al successivo grado della istruzione obbligatoria, è consentita agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo anno di età.

Art. 6.- Commissioni d'esame nelle scuole private autorizzate

1. La direzione della scuola privata autorizzata, che presenti agli esami non meno di 50 alunni, può chiedere al direttore didattico competente che gli esami si svolgano presso la sede della scuola privata. In tal caso allo svolgimento di tutte le operazioni di esame, che si tengono davanti alle commissioni di esame di licenza istituite nella scuola statale, o ai maestri nominati dal direttore didattico, per gli esami di idoneità, parteciperà l'insegnante della classe di appartenenza dei candidati, la cui presenza si deve intendere motivata da ragioni psicopedagogiche, per assicurare la continuità del momento dell'esame con il processo educativo sviluppato nel corso dell'anno scolastico.

2. E' vietata la corresponsione, ai membri delle commissioni esaminatrici, da parte delle scuole private, di compensi diversi dalle eventuali indennità di missione e del rimborso delle spese di viaggio.

Art. 7.- Prove suppletive

1. Le prove suppletive di licenza elementare per gli alunni che non abbiano potuto partecipare alla ordinaria sessione d'esame o che, per comprovati motivi, non abbiano potuto completare le prove durante la sessione d'esame, dovranno essere espletate prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

2. Le prove suppletive per gli alunni delle classi prima, seconda, terza e quarta, per i quali non sia stato possibile esprimere la valutazione finale, saranno svolte sulla base del programma della classe, e tenendo conto delle situazioni particolari che hanno determinato la mancata valutazione finale. E' da tenere presente, anche in questa sede, l'eccezionalità della non ammissione alla classe successiva.

3. I commissari d'esame per le prove suppletive di licenza ed idoneità sono quelli inizialmente nominati.

TITOLO II - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Artt. 8-10.- (Omissis)

TITOLO III - SCUOLE MEDIE ANNESSE AI CONSERVATORI DI MUSICA E AGLI ISTITUTI D’ARTE

Art. 11.- (Omissis)

TITOLI IV - ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Art. 12.- Scrutini finali

1. Gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado hanno luogo e sono pubblicati entro il termine stabilito dal calendario scolastico.

2. Gli alunni delle classi, dalle quali si ottiene la promozione per effetto dello scrutinio finale, sono dichiarati approvati nelle materie in cui riportano la sufficienza, purché ottengano non meno di 8/10 in condotta; sono ammessi alla riparazione per le materie in cui non conseguono voto di approvazione, qualunque sia il numero di tali materie; sono esclusi dalla sessione di riparazione e, quindi, dichiarati non promossi, se abbiano riportato meno di 6/10 in condotta, o, a giudizio inappellabile del consiglio di classe, abbiano rivelato nel complesso delle discipline insufficienze molto gravi.

3. Per la formulazione dei giudizi e per l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano le norme di cui all'art. 79 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, sostituito dall'art. 2 del R.D. 21 novembre 1929, n. 2049, facendo presente che le deliberazioni eventualmente adottate in difformità dalle norme suindicate devono essere considerate illegittime.

4. Negli istituti professionali, in sede di scrutini finali, alle materie di insegnamento costituenti nel loro insieme, come indicato nel quadro orario, un unico gruppo (esempio: tecnica amministrativa aziendale, tecnica professionale, ecc.) viene assegnato un voto unico. In caso di insufficienza di profitto in una o più materie costituenti il gruppo, l'allievo deve, però sostenere l'esame di riparazione soltanto nella materia o nelle materie in cui ha riportato l'insufficienza. In tal caso non si assegnano voti, ed a settembre, dopo le prove di riparazione, si assegna il voto unico complessivo, tenendo conto del giudizio espresso, in sede di scrutini finali, sulla parte del gruppo ritenuta positiva. L'eventuale attività svolta presso aziende dagli alunni interni, che per le sue caratteristiche possa configurarsi come attività didattica, sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione.

5. Le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari, sono valutate come attività didattica.

6. Le commissioni giudicatrici, in sede di sessione di riparazione per gli alunni interni, sono costituite dai competenti consigli di classe.

7. Per la valutazione degli alunni portatori di handicap si rinvia al successivo art. 13.

8. Si richiama particolare attenzione sulle disposizioni di cui al precedente comma terzo, per quanto riguarda le assenze degli alunni, il cui numero non è per se stesso preclusivo della valutazione del profitto in sede di scrutini finali, purché il giudizio favorevole possa essere desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, svolti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o il quadrimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni.

9. A norma dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, modificato dal R.D. 21 novembre 1929, n. 2049, quando per una o più materie si giudichi di non poter assegnare un voto a causa di assenze, il consiglio di classe decide, caso per caso, circa lo svolgimento dello scrutinio per le medesime materie. Le assenze per motivi di culto sono da considerarsi giustificate. La delibera con la quale si decide di ammettere o non ammettere allo scrutinio, in relazione alle assenze, va motivata, e di essa va fatto cenno nel verbale della seduta.

Art. 13.- Valutazione degli alunni portatori di handicap

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non può procedersi ad alcuna valutazione differenziata pur tenendo conto del Piano educativo individualizzato a suo tempo predisposto è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile con un colloquio o con prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni con handicap psichico la valutazione per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che svolge nei confronti dell'allievo deve comunque aver luogo. Il consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano educativo individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei termini previsti dalla C.M. n. 258/1983, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento conseguiti anche attraverso attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi in relazione agli obiettivi prefissati dal Piano educativo individualizzato e, quindi, valuta se e a quale livello gli stessi siano stati raggiunti.

3. Ove il consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici e formativi propri del corso di studi seguito previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità del precedente art. 12.

4. Qualora, invece, i risultati prefissati dal Piano educativo individualizzato o dai programmi semplificati e diversificati non siano stati raggiunti, il consiglio di classe fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, delibera in alternativa:

a) l'ammissione alla classe successiva, senza l'obbligo di attribuzione di voti, se ritiene che il rapporto con la classe sia particolarmente utile al processo di formazione dell'allievo. Qualora, durante il successivo anno scolastico, vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali, il consiglio di classe delibera in conformità del precedente art. 12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione derivanti da una frequenza ultra annuale;

b) la ripetenza della classe frequentata con conseguente revisione degli obiettivi del Piano educativo individualizzato. Non potrà, comunque, essere preclusa ad un alunno portatore di handicap l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe.

5. Il consiglio di classe può deliberare l'ammissione alla classe successiva senza obbligo di attribuzione di voti, anche nel caso in cui i risultati prefissati dal Piano educativo individualizzato siano stati raggiunti ma non corrispondano agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali.

6. In sede di valutazione per l'ammissione agli esami di qualifica, di licenza o di maturità, gli alunni in situazioni di handicap psichico, non ammessi a detti esami, potranno ripetere l'ultimo anno del corso di studi frequentato, ovvero richiedere il rilascio dell'attestato di frequenza di cui alla C.M. n. 262/1988, che, pur non producendo effetti legali, potrà essere utilizzato per l'accesso alla formazione professionale, previe intese dei provveditori agli studi con le regioni.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nella circolare n. 262 del 22 settembre 1988, paragrafi n. 6) svolgimento dei programmi, n. 7) prove scritte grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) valutazione.

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art. 16 della legge quadro, i consigli di classe presenteranno alle commissioni giudicatrici un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste dal medesimo articolo di legge, daranno indicazioni concrete sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo.

9. I docenti di sostegno, a norma dell'art. 13, comma sesto, della legge quadro, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione nei confronti degli alunni in situazione di handicap, per quanto riguarda lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Artt. 14-25.- (Omissis)

TITOLO V - SCRUTINI FINALI ED ESAMI NELLE CLASSI SPERIMENTALI

Artt. 26-31.- (Omissis)

TITOLO VI

Art. 32.- Disposizioni generali

1. Ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Ai sensi del D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel casi in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

2. Per tutti gli esami disciplinati dai titoli I, II, III, IV, e V della presente ordinanza, la riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte. I candidati che per motivi di culto non intendano sostenere prove d'esame nei giorni stabiliti dal relativo calendario, possono essere ammessi a sostenere le prove medesime in un giorno successivo, prima della conclusione della sessione d'esame. E' data facoltà alle competenti commissioni di deliberare il rinvio al giorno successivo non festivo dello svolgimento della prova scritta per l'intera classe frequentata dagli anzidetti candidati.

3. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti e nelle scuole magistrali convenzionate, si applicano, inoltre, le norme di cui all'O.M. 30 gennaio 1984.

Artt. 33-37.- (Omissis)

TITOLO VII - ESAMI DI MATURITÀ, DI LICENZA LINGUISTICA, DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE DEL GRADO PREPARATORIO

Art. 38.- Disposizioni particolari per le scuole magistrali

1. Per le scuole magistrali convenzionate il termine di presentazione delle domande di iscrizione all'esame di abilitazione è fissato al 30 gennaio.

2. Il termine per la presentazione della domanda da parte dei candidati che, avendo superato, nei precedenti anni scolastici, le sole prove culturali, devono sostenere, presso la stessa scuola, la prova di lezione pratica, secondo il programma prescritto dal R.D. 11 agosto 1993, n. 1286 (allegato C), è fissato alla data del 30 gennaio, sia per le scuole magistrali statali, sia per le scuole magistrali convenzionate.

3. Eccezionalmente, per gravi e documentati motivi, si può consentire che la prova di lezione pratica abbia luogo presso altra scuola magistrale. La relativa domanda deve essere presentata al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale competente, entro il 30 gennaio; la precitata domanda deve essere corredata da certificazione, in carta semplice, rilasciata dalla scuola, attestante il superamento delle prove culturali e l'anno scolastico in cui furono sostenute le citate prove culturali. Eventuali domande tardive possono essere presentate alla Direzione generale competente entro il termine del 31 marzo e in caso di gravi e documentate ragioni che ne giustificano il ritardo.

4. Il diploma di abilitazione sarà in ogni caso rilasciato dalla scuola magistrale dove i candidati sosterranno le prove culturali dopo che alla scuola stessa sarà stato comunicato l'esito della predetta prova.

5. Sono ammessi alla prima sessione degli esami di abilitazione:

a) gli alunni che abbiano riportato nello scrutinio finale una media di voti in tutte le materie non inferiore a 5/10 e non meno di 6 in condotta. Qualora queste condizioni non sussistano, gli alunni sono ammessi a sostenere gli esami soltanto nella sessione autunnale;

b) i candidati che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventunesimo anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore.

6. I candidati che abbiano sostenuto alla sessione estiva un esame di maturità potranno chiedere di essere ammessi, nella sessione autunnale, agli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, presentando domanda entro il 23 agosto.

7. I candidati privatisti che devono sostenere la sola prova di lezione pratica e che partecipano agli esami di maturità nell'unica sessione annuale potranno, entro la stessa data del 23 agosto, chiedere di sostenere la suddetta prova pratica nella seconda sessione.

8. Nei casi predetti gli interessati dovranno giustificare la mancata presentazione della domanda di ammissione agli esami della prima sessione con idoneo documento rilasciato dalla scuola presso la quale hanno sostenuto gli esami di maturità.

9. I candidati privatisti possono sostenere gli esami di abilitazione anche presso le scuole magistrali non statali autorizzate, ai sensi dell'art. 137 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, al rilascio del titolo legale di abilitazione.

10. Al limite di 80 candidati, fissato nel precedente articolo 37, non sono sottoposte le scuole magistrali convenzionate per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 10 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984.

Artt. 39-50.- (Omissis)

Art. 51.- Prove d'esame per i candidati portatori di handicap

1. La commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal consiglio di classe e indicata nel precedente art. 13 può predisporre, ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti, come previsto dalla C.M. 16 giugno 1983, n. 163. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di maturità.

2. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, grafiche e del colloquio, previsti dal terzo comma dell'art. 16 della legge quadro, non possono comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.


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