ATTO DI INDIRIZZO SULLE SEQUENZE CONTRATTUALI PREVISTE DALL’ART.18 DEL CCNL 2000-2001 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA

Il comitato di settore per il comparto scuola nell’esercizio delle competenze inerenti la contrattazione collettiva all’art.61, e dell’art. 46, comma 2, del dlgs 29/93 e successive modifiche e integrazioni impartisce all’Aran i seguenti indirizzi per le trattative relative alle sequenze contrattuali previste dall’art.18 del CCNL 2000-2001 per il personale del comparto scuola.

L’articolo 18 del CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola individua una serie di materie da regolamentare con successivi accordi.

La finalità consiste nel consentire al comparto di avere un quadro contrattuale compiuto sia sul versante del raccordo con accordi quadro, la cui conclusione sia avvenuta dopo la sottoscrizione del CCNL 1998 - 2001, che in base a specifiche esigenze.

Con il presente Atto di Indirizzo si forniscono all’Aran, alcuni orientamenti sui contenuti ed i tempi della contrattazione.

TEMPI

Preliminarmente si evidenzia l’esigenza che l’Aran organizzi lavori in modo tale da giungere alla stipulazione degli accordi su tutte le materie non oltre il 30 giugno prossimo venturo, in considerazione della necessità che l'avvio del nuovo anno scolastico avvenga nella pienezza degli istituti contrattuali.

A tal fine l’Aran potrà procedere a trattative separate su alcune delle specifiche materie, oggetto della sequenza di cui all'art.18 e, pertanto, concludere accordi anche su singole materie, anche in tempi diversi.

MATERIE

Telelavoro e lavoro temporaneo.
Su queste materie sono stati sottoscritti recentemente accordi quadro fra l'Aran e le Confederazioni. La trattativa di comparto dovrà verificare le eventuali condizioni di applicabilità alle specifiche condizioni operative della scuola, disciplinando eventualmente modalità applicative idonee.

Arbitrato e conciliazione.
La materia assume particolare rilievo per il comparto scuola, non solo per la notevole quantità di atti che riguardano, con cadenza annuale, il personale della scuola (mobilità, utilizzazioni temporanee, ecc.) e conseguentemente per la rilevante attività legata al contenzioso che ne deriva, ma soprattutto perché occorre anche in questo comparto dare concreta e piena applicazione alle clausole contrattuali dell’accordo quadro. Le previsioni di tale accordo, operative dal 1 gennaio 2001, anche in assenza di una specifica disciplina contrattuale di comparto, sono allo stato immediatamente applicabili in alternativa ai rimedi amministrativi, laddove gli stessi siano ancora esperibili per espressa previsione legislativa. La contrattazione dovrà pertanto fare chiarezza e ricondurre le ricorribilità degli atti di gestione del personale, che non sono più qualificabili come atti amministrativi, ma come atti di diritto privato all’esclusiva competenza del giudice ordinario, operando in tal modo la piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro. In tale contesto dovranno essere recepiti senza deroghe i principi dell’accordo quadro su conciliazione ed arbitrato, considerando come condizione obbligatoria di procedibilità il tentativo di conciliazione.

Congedi per motivi di studio.
La contrattazione, secondo quanto stabilito al II° comma dell'art.12 del Contratto relativo al II° biennio, dovrà disciplinare criteri e modalità per la fruizione dei congedi per la formazione di cui all’art.5 della Legge 8 marzo 2000, n. 53. Si dovrà tener conto che l'attuazione della Legge di riordino dei cicli pone l'esigenza, già oggetto di precedenti Intese fra il Ministero della Pubblica Istruzione e le Organizzazioni Sindacali, di riconoscere facilitazioni al personale diplomato che intenda completare il percorso universitario e a quanti frequentano i corsi di laurea in scienze della formazione o le scuole di specializzazione all'insegnamento.

Banca delle ore.
Va verificata l’applicabilità al personale docente ed Ata della disciplina contrattuale già introdotta in materia nel comparto Università e Ministeri.

Contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro.
L’Aran dovrà attuare quanto previsto dall’art.71, comma 3, del Dlgs 30 marzo 2001, che ha affidato alla fonte negoziale la disapplicazione delle disposizioni generali e speciali del pubblico impiego che risultano incompatibili con la stipula dei contratti quadro o nazionali, ed a tal fine si richiamano gli indirizzi già formulati nella riunione dell’organismo di coordinamento dei comitati di settore in data 26 aprile u.s., evidenziando la particolare rilevanza di tale contrattazione ne comparto scuola, ove molti istituti (sanzioni disciplinari, supplenza, mobilità…) sono ancora regolamentati da una disciplina "pubblicistica" precedente all’entrata in vigore del Dlgs 80/98, disciplina gravata dall’esperibilità di rimedi amministrativi, espressamente richiamati come vigenti solo per una fase transitoria. La riforma degli organi collegiali, ormai di imminente attuazione (art.8 Dlgs 233/99) impone di eliminare le incongruenze attualmente esistenti tra atti di gestione di natura privatistica e e loro ricorribilità con strumenti amministrativi (ricorsi gerarchici…) affidando alla contrattazione la rivisitazione in chiave privatistica della disciplina, in linea con quanto già accaduto negli altri comparti, prevedendo ove necessario forme anche transitorie, legate alla prima attuazione della disciplina contrattuale di forme di tutela professionale che garantiscano la libertà di insegnamento. In tale contesto la contrattazione dovrà chiarire per esempio che gli atti con i quali si conferiscono incarichi di supplenza, non sono più gravabili con i ricorsi amministrativi, considerato che l’entrata in vigore del CCNL 1998-2001 ha fatto venir meno la possibilità di applicare la disciplina prevista in materia dal Dlgs 297/94.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla materia della mobilità, la cui specifica disciplina (Dlgs 35/93), espressamente richiamata dal Dlsg 80/98 (art.45, comma 7) non determina come effetto automatico l’impugnabilità dei relativi atti in sede amministrativa, in assenza di espressa disposizione legislativa o contrattuale in tal senso, né tantomeno può ingenerare dubbi sulla natura di atti di diritto privato degli atti di gestione del personale. La contrattazione dovrà pertanto fare chiarezza nel rispetto del principio stabilito dall’art.16 comma 4, del Dlgs 29/93 "gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti… non sono suscettibili di ricorso gerarchico", adottando soluzioni che potrebbero anche configurare, in una fase di prima applicazione, un sistema di tutela interno all’amministrazione, che non potrà essere configurato come esercizio di autotutela, (tipica espressione del potere amministrativo) ma più correttamente come revisione del potere di gestione, esercitato su iniziativa dell’interessato, secondo modalità procedimentali disciplinate dalla contrattazione.
E’ evidente che l’atto di revisione della determinazione dirigenziale, nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo ed attività di gestione, non potrà essere attribuita all’organo politico, ma dovrà essere incardinata, nella competenza del dirigente generale competente.
La complessità della materia da disciplinare e la rilevante quantità di istituti da "rivisitare", nonché il rispetto dei tempi assegnati alla contrattazione per l’attuazione dell’art.71 del Dlgs 30 marzo 2001 (6 mesi), potrebbero determinare la necessità di operare una prima "contrattualizzazione" di alcuni istituti con limitate modifiche rispetto alla disciplina "pubblicistica", considerato che peraltro, come espressamente evidenziato nell’atto di indirizzo del 26 aprile, "gli accordi stipulati per rispondere ad esigenze di certezza normativa sulle fonti regolatrici del rapporto non possono comportare oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quali derivanti dalle norme vigenti che dovranno essere oggetto di disapplicazione espressa."

Accademie e Conservatori.
Si richiama gli indirizzi già formulati con la direttiva in data relativa al II biennio economico, evidenziando l’esigenza di dare attuazione agli istituti contrattuali del II biennio del comparto scuola anche al personale delle Accademie e dei Conservatori (ad es.: il passaggio dei responsabili amministrativi, che hanno superato il corso di formazione per il passaggio all'area d), all'inquadramento dei Direttori dei servizi) e la necessità di disciplinare la contrattazione integrativa del nuovo comparto in previsione delle imminenti elezioni delle RSU.

Personale ATA.
In base alla previsione del comma III dell'art.18, l’Aran potrà completare la disciplina dell’accordo del 20 luglio 2000 recepita con Decreto Interministeriale (Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con Funzione Pubblica, Interni e Tesoro) e nei limiti delle disponibilità finanziarie con la costituzione per l’area C) per l’area amministrativa e tecnica del personale proveniente dagli Enti Locali estendendone l'applicazione anche al personale delle stesse aree già in servizio presso il Ministero della P.I.

Testo coordinato dei CCNL 1994-97 e 1998-2001.
Esigenze di razionalizzazione e semplificazione impongono di procedere rapidamente alla definizione di tale accordo, considerando improcrastinabile l’esigenza di coordinare, senza innovare, in un unico testo contratti successivi, sequenze ed interpretazioni autentiche.
Le parti procederanno a sistematizzare l’attuale disciplina contrattuale, disapplicando le norme contrattuali successivamente modificate, coordinando gli articoli ed i rinvii e modificando la numerazione degli stessi. Sarà estremamente utile che tale operazione di risistematizzazione della disciplina contrattuale siano accompagnate da una chiara indicazione di tutte le somme che confluiscono sul fondo dell’istituzione scolastica.
In conseguenza della costituzione dell'area contrattuale dei Dirigenti Scolastici il testo coordinato non dovrà contenere la normativa di area.
Analoga previsione riguarderà, in relazione al Contratto 2002 - 2005, il personale delle Accademie e dei Conservatori.
Si richiama l'inderogabile esigenza che il Testo coordinato della normativa contrattuale venga ultimato in modo tale da poter essere portato a conoscenza delle istituzioni e del personale prima dell'avvio dell'anno scolastico 2001/'02.

FINANZIAMENTO

La contrattazione potrà utilizzare l’eventuali economie contrattuali delle risorse del CCNL del II biennio economico e l’eventuale risorse derivanti da economie della contrattazione del personale del settore Stato del quadriennio 1998/2001, qualora non ancora utilizzate.

Roma, 12 giugno 2001