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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Accordo di Interpretazione autentica art. 48, comma 5 del CCNL 4.8.1995 del comparto Scuola
(28 luglio 2005)

In esito alla richiesta di interpretazione autentica presentata del Giudice del Lavoro di Sassari, dott. Giommaria Cuccuru, concernente l’art. 48, comma 5 del CCNL 4.8.1995 del comparto Scuola, in data 28 luglio 2005, alle ore 10.00, le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di accordo.

Premesso che il Tribunale Civile di Sassari -Sezione Lavoro- in relazione alla causa di lavoro, R.G. n. 367/2002, con ordinanza del 7/7/2005 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio le parti firmatarie del CCNL del 4/8/1995 del comparto scuola debbano esprimersi sul “se le parti collettive nel demandare alla contrattazione decentrata di definire le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 33 della legge n. 104/92, abbiano inteso assegnare alla stessa una semplice opera di graduazione fra tutti i soggetti interessati al beneficio (docenti, portatori di handicap e docenti che assistono familiari con handicap), da far valere in sede di mobilità, ovvero abbiano inteso assegnare alla contrattazione decentrata anche la facoltà di individuare le fattispecie cui attribuire le agevolazioni in parola e cioè anche determinare concretamente l’ambito dei titolari dei benefici in parola”;

Considerato che quanto sopra sostanzia una richiesta di interpretazione autentica da rendere ai sensi dell’art. 64 del d.lgs n. 165/2001;

Le parti firmatarie del relativo CCNL sottoscrivono il seguente accordo di interpretazione autentica nel testo che segue:

“L’art. 48, comma 5, del CCNL del 4/8/1995 non ha inteso limitare o condizionare in alcuna maniera la potestà di regolazione da parte del contratto nazionale decentrato della fattispecie in esame. Le parti, quindi, ritengono che il contratto collettivo nazionale decentrato in questione può non solo individuare le fattispecie cui attribuire le agevolazioni previste dall’art. 48, comma 5, del contratto collettivo nazionale, ma anche indicare concretamente i beneficiari delle stesse al fine di agevolare le procedure relative alla mobilità, tenendo conto dell’insieme delle operazioni della mobilità medesima, annuale e definitiva.”

Firmato

Aran, Cgil e Cgil scuola, Cisl e Cisl scuola, Uil e Uil scuola, Gilda Unams, Cisal e Usppi.

 


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