Accordo Integrativo Nazionale

concernente

Criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed ATA necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero

 

L'anno 1999, il giorno 8, il mese di ottobre, in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, in sede di contrattazione integrativa nazionale,

tra

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa nazionale
e
la delegazione sindacale, di cui all’allegato 1,

viene Concordato

Art.1

In attuazione dell’art.2, comma 1, dell’accordo nazionale del settore della scuola per l’attuazione della legge 146/90, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione 99/284-8.1 (seduta del 22/4/99) e allegato al CCNL del 26 maggio 1999, le parti concordano i sotto indicati criteri generali per la determinazione del contingente di personale educativo ed ATA necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero.

1. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.

2. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d’istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, di licenza media, di qualifica professionale e di licenza d’arte, di abilitazione all’insegnamento nel grado preparatorio, esami di stato) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente amministrativo, assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.

3. Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto, è indispensabile la presenza di uno o più collaboratori scolastici.

4. Per garantire la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature laddove l’interruzione del loro funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistenti tecnici appartenenti all’area interessata al servizio da garantire e collaboratori scolastici per le attività connesse.

5. Per garantire la cura e l’allevamento del bestiame nelle aziende agrarie annesse agli istituti tecnici e professionali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente tecnico, collaboratore scolastico tecnico addetto all’azienda agraria, collaboratore scolastico per le attività connesse. Nelle ipotesi di conduzione diretta da parte della scuola dell’impianto di riscaldamento va garantita la presenza del personale in possesso della specifica abilitazione professionale.

6. Per garantire la raccolta, l’allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi è indispensabile la presenza dell’assistente del reparto o del laboratorio e del collaboratore scolastico per consentire l’accesso ai locali interessati agli incaricati delle ditte che eventualmente gestiscono lo smaltimento dei rifiuti a norma di legge.

7. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: responsabile amministrativo, assistente amministrativo, collaboratore scolastico per le attività connesse.

8. Per garantire agli alunni convittori e semi convittori i servizi indispensabili, nelle istituzioni educative, con particolare riguardo alla vigilanza anche nelle ore notturne alla cucina ed alla mensa è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: educatore, cuoco, infermiere, collaboratore scolastico. Il servizio di mensa potrà essere erogato, ove possibile, anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati.

Art.2

1. Il numero delle unità di personale, appartenenti a ciascuna delle figure professionali di cui al precedente art. 1 che, in caso di sciopero, è tenuto a garantire i servizi minimi, viene determinato dal Capo di Istituto in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative, con le modalità di cui all’art. 6 del CCNL del 26 maggio 1999.

Art. 3

1. A norma del comma 3 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione del presente contratto è sottoposta all'autorizzazione del Ministro della Pubblica Istruzione.

2. Subito dopo la sottoscrizione, copia del presente contratto sarà inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, al Ministero del Tesoro ed all'A.RA.N..

3. Il presente contratto la cui validità è disciplinata dall’art. 2 comma 2 dell’allegato al CCNL del 26 maggio 1999 del Comparto scuola sull’attuazione della legge 146/90 diviene efficace e vincolante per le parti solo dopo che, a seguito dell'apposizione del visto, da parte della Ragioneria Centrale, sul provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente, lo stesso venga sottoscritto dalle parti contraenti.

4. Con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai Capi di Istituto la materia sarà oggetto di contrattazione integrativa così come esplicitamente previsto dall’art. 6 comma 5.



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