Preintesa - III BOZZA DI ARTICOLATO
(13 gennaio 1999)

Premessa

Il patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, siglato il 22 dicembre scorso, ha confermato l'impegno del Governo per un piano pluriennale di interventi per il potenziamento e la qualificazione della formazione di base assicurata dalla scuola.

Il processo di attuazione dell'autonomia scolastica è in fase avanzata e sono definiti i relativi provvedimenti formali che forniscono strumenti ed opportunità per promuovere e sostenere i processi innovatori attesi.

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha promosso gli atti di sua competenza per l'approntamento dello strumento legislativo necessario per prelevare dalla tabella A del bilancio 1999 gli stanziamenti da destinare alla contrattazione integrativa del personale scolastico per il biennio 1999 - 2000.

In tale contesto, un contratto - scuola che si propone di favorire il cambiamento deve in via prioritaria:

- ridefinire gli istituti normativi del rapporto di lavoro del personale insegnante che lo caratterizzano rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato, allo scopo di rivalorizzarne il ruolo sociale, premiando il pieno espletamento della funzione docente in stretto raccordo con le necessità dell'utenza e del contesto territoriale di riferimento;

- rivisitare ruolo, finalità e sostegno dei processi di formazione e aggiornamento permanenti del personale insegnante, inclusi i docenti assunti tempo determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento;

- ridisegnare il profilo della professione docente, incentivandone l'esercizio in una dimensione collegiale effettivamente partecipata, accentuando la centralità del piano dell'offerta formativa;

- riorientare la formazione del personale ATA ai fini della riclassificazione e mobilità professionale del medesimo, tenendo conto delle specifiche esigenze della scuola autonoma;

- favorire la sperimentazione di assetti flessibili e più efficienti di gestione dell'istituzione scolastica, anche attraverso la semplificazione e la trasparenza delle procedure;

- eliminare gli appesantimenti burocratici che deformano la funzione educativa del docente;

- favorire l'autonomia didattica, fornendo adeguato sostegno alla capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

Conseguentemente, la tornata contrattuale deve proporsi, in particolare, gli specifici obiettivi, di cui ai successivi punti.

Capo I - Norme comuni

ART. 1 - COOPERAZIONE ALL'ADEMPIMENTO

1. La formazione continua in servizio costituisce una risorsa che l'amministrazione scolastica è tenuta a procurare al personale scolastico per migliorarne la qualità professionale e l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di autonomia della scuola prefigurato dalla normativa vigente.

2. Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle opportunità formative da parte del personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento. In ogni caso, saranno assicurate le concrete condizioni di fruibilità legate a specificità territoriali.

3. Allo scopo di realizzare un sistema che coniughi efficienza ed efficacia del servizio e la trasparenza amministrativa in tutte le strutture scolastiche i responsabili delle medesime sono tenuti a compiere gli atti formali necessari per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano l'adempimento degli obblighi dei dipendenti.

Al medesimo scopo deve essere privilegiato l'uso dello strumento della comunicazione collegiale, contenendone la verbalizzazione entro il limite strettamente indispensabile, e deve essere data integrale attuazione alla normativa in materia di semplificazione amministrativa.

4. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati i criteri per l'attivazione di progetti nazionali volti:

- al monitoraggio ed al recupero degli arretrati relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico;

- alla istituzione di un libretto personale informatizzato aggiornabile, contenente tutti i dati concernenti la carriera ed il trattamento economico dell'interessato.

I fondi necessari per l'attuazione dei suddetti progetti graveranno sul fondo generale di cui all'art.......

ART. 2 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE AREE A RISCHIO

1. Il Ministero della PI entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, sentite le organizzazioni sindacati firmatarie e d'intesa con le altre Amministrazioni Pubbliche per il necessario coinvolgimento ai fini dell'attuazione di interventi integrati, individua le zone a rischio di devianza giovanile e criminalità minorile e le aree caratterizzate da abbandoni scolastici superiori alla media nazionale.

2. Le scuole situate nelle predette zone ed aree possono elaborare progetti d'istituto finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico. Saranno finanziati i progetti scelti dal Ministero della P.I. in base alle disponibilità delle risorse complessive previste nella contrattazione integrativa di cui al successivo comma 5 ed ai criteri selettivi ivi individuati.

3. Al personale delle predette scuole si applicano le seguenti disposizioni:

a) corresponsione al personale effettivamente coinvolto nel progetto di istituto di cui al precedente comma di un'indennità mensile accessoria commisurata alle prestazioni esigibili per la durata prevista della realizzazione del progetto stesso;

b) conservazione "ad personam" d'una quota della retribuzione accessoria di cui alla lett. a) nella retribuzione fondamentale del personale che abbia partecipato alla realizzazione del progetto per l'intera durata prevista. La durata minima non può essere inferiore a cinque anni.

4. Per il trasferimento volontario alle scuole di cui sopra sarà prevista un'apposita corsia preferenziale, condizionata alla dichiarazione di disponibilità ad assicurare una permanenza per la durata prevista della realizzazione del progetto di istituto.

5. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati:

ART. 3 - FORMAZIONE AI FINI DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA

1. La transizione del sistema scolastico al regime di autonomia previsto dalla normativa vigente sarà accompagnata da qualificate iniziative di formazione e, ove necessario, di riconversione professionale. Le risorse finanziarie occorrenti saranno determinate in sede di contrattazione decentrata nazionale all'interno delle quantità economiche complessivamente destinate a tali finalità.

Nella predetta sede di contrattazione va riaffermato l'obiettivo prioritario della formazione, da sostenere anche attraverso i processi di qualificazione dell'offerta e da verificare negli esiti, riconducendola alle finalità proprie della maggiore qualificazione e - ove necessario - riconversione professionale, richieste dai processi innovatori in atto allo scopo di potenziare e migliorare la qualità delle prestazioni di servizio, e in primo luogo quelle relative all'esercizio di funzioni di sistema, nonché l'offerta formativa nel territorio, in particolare sia per il recupero degli abbandoni e la prevenzione dell'insuccesso scolastico, sia in relazione all'esigenza di formazione continua e ricorrente degli adulti. A tale fine, l'attività di formazione non va più richiesta per la progressione economica ordinaria.

In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.

2. Allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo qualitativo della spesa, è istituito a livello nazionale un Osservatorio di orientamento e monitoraggio, con la partecipazione di esperti.

Non oltre il 31 dicembre 2000, le parti contraenti valuteranno l'opportunità di una revisione dell'organismo. Nel frattempo, allo scopo di attivare la costruzione di una rete di servizi formativi a livello territoriale, sarà avviato il decentramento funzionale dell'Osservatorio a livello regionale. Articolazione e modalità di composizione dell'Osservatorio saranno stabilite in sede di contrattazione integrativa nazionale, in modo da assicurare la massima funzionalità e snellezza operativa.

3. L'Osservatorio non ha compiti di gestione diretta.

In raccordo coi processi di riforma in atto, la cui evoluzione farà prevedibilmente emergere esigenze di mobilità interna ed esterna al comparto e di acquisizione di competenze nuove, l'Osservatorio definisce:

- le metodologie generali dei moduli formativi corrispondenti al fabbisogno quali-quantitativo di risorse umane e alla loro riconversione professionale;

- i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti alle professionalità necessarie per l'espletamento degli incarichi di cui all'art..... Con riferimento ai medesimi incarichi, contribuisce altresì alla progettazione dei relativi corsi di formazione finalizzata, individuandone gli elementi formativi caratterizzanti e le modalità di certificazione degli stessi;

- le linee generali per la formazione del personale coinvolto nella realizzazione dei progetti di cui all'art.....

L'Osservatorio attua, inoltre, il monitoraggio degli incarichi di cui agli artt....e.... anche ai fini dell'istituzione di anagrafi territoriali degli incarichi stessi, per favorire il trasferimento volontario dei relativi titolari presso le scuole interessate.

4. Determinati gli standard di costo, I'amministrazione scolastica individua, con criteri di trasparenza, i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità a svolgere attività formativa per insiemi omogenei di moduli a livello nazionale, in attuazione degli indirizzi elaborati dall'Osservatorio, e a livello periferico in coerenza con obiettivi e finalità dei progetti di istituto.

5. Gli oneri connessi all'istituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio sono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale e posti a carico delle disponibilità finanziarie complessivamente reperite a tale livello di contrattazione.

ART. 4 - IMPIEGO FLESSIBILE DELLE RISORSE PROFESSIONALI

1. L'attuazione dell'autonomia ed i processi innovatori che interessano il sistema scolastico rendono ineludibile la ridefinizione degli assetti organizzativi secondo criteri di funzionalità e flessibilità nella individuazione e distribuzione delle risorse professionali, anche ai fini della diffusione di esperienze di qualità "eccellenti" e della introduzione di sistemi innovativi.

Nel quadro dei principi posti nel precedente comma le istituzioni scolastiche, singolarmente o in consorzio fra loro, allo scopo di realizzare specifici obiettivi didattici da perseguire nell'arco di almeno un triennio, possono selezionare, mediante separate procedure concorsuali per soli titoli, il personale docente in possesso delle professionalità specifiche ed aggiuntive necessarie per il perseguimento degli obiettivi programmati.

Il personale utilizzabile a tali fini non può eccedere il 5% della dotazione organica di istituto.

La procedura concorsuale deve essere adeguatamente pubblicizzata e puntualmente definita circa gli obiettivi attesi e le competenze richieste; la durata della utilizzazione è correlata alla attuazione del progetto formativo, comunque non superiore ad un sessennio.

La partecipazione alla procedura concorsuale è subordinata all'impegno del docente a non avanzare domande di trasferimento o passaggio ad altra scuola nel periodo di utilizzazione, durante il quale lo stesso docente conserva la titolarità della sede.

3. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti, abbiano necessità di disporre di particolari competenze ed abilità professionali. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal competente capo d'istituto ove non ostino motivate esigenze di servizio.

4. La contrattazione integrativa nazionale individuerà forme di incentivazione anche di tipo economico per le prestazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. Le scuole che realizzano le forme di utilizzazione o collaborazione previste dai precedenti commi 2 e 3 invieranno tempestivamente al provveditore agli studi schede informative in ordine alla tipologia ed alla quantità degli incarichi in tal modo conferiti. Il provveditore stesso trasmetterà tali schede all'Osservatorio di cui all'art.... per le finalità ivi indicate.

ART. 5 - MOBILITA'

1. In sede di contrattazione integrativa nazionale sulla mobilità sarà attribuito un punteggio aggiuntivo di significativa rilevanza:

- per la dichiarata ed effettiva disponibilità alla prestazione continuativa nella scuola e posto o cattedra occupati per almeno un triennio, allo scopo di sostenere i processi di autonomia;

- per la effettiva partecipazione, per almeno tre anni, ai nuovi esami di stato che si svolgeranno a partire dall'anno scolastico 1998-1999.

2. Il personale scolastico che abbia ottenuto il trasferimento a domanda ad una delle scuole o ad uno dei distretti richiesti non può presentare per l'anno scolastico successivo un'ulteriore domanda di trasferimento, salvo il caso di sopraggiunte, gravi e documentate esigenze di salute o di famiglia.

3. Nell'ambito degli istituti di istruzione secondaria di II grado i passaggi fra i diversi tipi e ordini di scuola si effettuano a prescindere dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 411, commi 1,3 e 4 del D. Lgs. n. 297 del 16/4/1994.

4. Per il personale educativo, in sede di contrattazione integrativa nazionale saranno elaborati criteri generali e strumenti operativi adeguati affinché venga contenuta al minimo necessario l'incidenza sulla mobilità della distinzione fra organico del personale maschile e organico del personale femminile e ciò in coerenza con i processi evolutivi di riforma delle istituzioni convittuali.

5. Possono essere disposti i trasferimenti a domanda dei responsabili amministrativi da Accademie e Conservatori alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e viceversa. Tale operazione viene effettuata in fase successiva a quella dei trasferimenti nell'ambito, rispettivamente, delle Accademie e Conservatori e delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

6. Allo scopo di assicurare la necessaria continuità didattica e di assecondare i relativi processi formativi, la conferma a domanda della utilizzazione sui posti che realizzano attività di educazione degli adulti è disposta con precedenza assoluta.

È del pari disposta con precedenza assoluta la utilizzazione a domanda sui predetti posti del personale in possesso di idonei titoli culturali e professionali, subordinatamente all'impegno di produrre domanda di conferma sugli stessi posti per i due anni scolastici successivi.

Art. 6 - MOBILITÀ PROFESSIONALE
COMPARTIMENTALE ED INTERCOMPARTIMENTALE

1. A sostegno dei processi di innovazione che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità professionale, compartimentale ed intercompartimentale, a domanda e d'ufficio, è agevolata dalla seguente disciplina:

a) frequenza di corsi di formazione e riqualificazione, con prove finali selettive, mirati all'assegnazione di posti di lavoro vacanti;

b) rimborsi spese e/o compensi forfettari per l'effettiva frequenza dei corsi anzidetti;

c) priorità nell'assegnazione dei posti di lavoro situati in ambito provinciale

d) indennità forfettaria quale rimborso spese per la prima sistemazione.

2. Il docente che ha frequentato con esito positivo i corsi di cui al precedente comma è tenuto ad accettare la sede di nuova assegnazione relativamente al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.

3. La mobilità di cui al precedente comma 1 è finalizzata al razionale e funzionale utilizzo delle professionalità esistenti. Il medesimo obiettivo, qualora la consistenza della mobilità volontaria risulti inadeguata, sarà realizzato mediante mobilità d'ufficio in ambito prima provinciale e successivamente regionale.

4. Al fine di attivare le procedure per l'attuazione della mobilità intercompartimentale, il Ministero della Pubblica Istruzione segnalerà al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero del Lavoro ed all'Aran il personale risultante comunque eccedentario.

5. Nella sede della annuale contrattazione integrativa nazionale sulla mobilità del personale saranno definiti in modo puntuale i criteri e le modalità operative per quanto riguarda, in particolare, l'individuazione del personale, la misura dei rimborsi, l'informazione al personale sugli elementi essenziali della procedura e dell'eventuale nuovo rapporto di lavoro.

Una quota di fondi da determinare in sede di contrattazione integrativa nazionale deve essere destinata per favorire la mobilità professionale all'interno del comparto, in particolare la riconversione professionale.

6. Per rispondere adeguatamente alle esigenze di attuazione dell'autonomia scolastica, gli organici del personale educativo ed ATA di cui al presente articolo possono essere rideterminati funzionalmente in base a modelli organizzativi anche di carattere innovativo, a livello di singola scuola o provinciale, purché senza oneri aggiuntivi complessivi di spesa. Rientrano in tali ipotesi, a titolo esemplificativo:

- la ridistribuzione del personale fra le scuole di ogni ordine e grado, nonché da e verso i Conservatori e le Accademie;

- la possibilità di destinare unità di personale ATA a consorzi o reti di scuole;

- la modifica dei contingenti e/o delle tipologie di posto.

La contrattazione integrativa nazionale determinerà i criteri generali per la definizione delle procedure di cui al presente comma.

7. Nei confronti del personale che abbia fruito della mobilità professionale di cui al presente articolo è applicabile l'istituto della restituzione al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa, anche d'ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Capo II - Norme di area

Sezione I - Dirigenti scolastici

ART. 7 - I DIRIGENTI SCOLASTICI

1. Fino all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai capi d'istituto, restano ferme nel primo biennio contrattuale 1998-99 le norme contenute nel capo II, sezione I del CCNL 4-8-1995. Nell'attuale fase transitoria, i capi di istituto eserciteranno le proprie funzioni in un rapporto di stretta finalizzazione all'ingresso delle istituzioni scolastiche nel regime di autonomia previsto dalla normativa vigente valorizzando le competenze acquisite nei corsi obbligatori di cui al D. L.vo 59/1997.

2. Il Capo d'istituto può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, della collaborazione di docenti da lui individuati. La scelta è effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dell'incarico correlata alla responsabilità sugli esiti dell'incarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico, nonché sulla base di motivazioni congrue e trasparenti avuto riguardo sia agli obiettivi da perseguire sia alle competenze professionali disponibili.

3. Ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati ed i reggenti, spetta una indennità accessoria mensile. Il relativo importo sarà determinato in sede di contrattazione integrativa nazionale, che potrà definire anche maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla dimensione degli istituti. La stessa contrattazione potrà determinare compensi annuali aggiuntivi per i capi di istituto che abbiano superato positivamente le verifiche periodiche di cui all'art. 36, commi 1 e 2 del CCNL 4-8-1995. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte con una quota del Fondo generale di cui all'art....

4. Sulla base degli indirizzi e delle scelte di carattere organizzativo e finanziario deliberati dal consiglio di istituto, il capo di istituto predispone gli strumenti attuativi del piano dell'offerta formativa della scuola.

5. Ai fini di quanto previsto al comma precedente, in relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al funzionamento dei servizi scolastici, il capo di istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico, previa convocazione di una apposita riunione, consulta il personale ATA.

Sezione II - Personale docente

ART. 8 - LA PROFESSIONE DOCENTE

1. La centralità della funzione docente deve trovare più pregnante espressione e compimento nella dimensione collegiale che caratterizza la piena attuazione dell'autonomia scolastica.

2. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo- relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.

3. La prestazione dovuta si articola in attività d'insegnamento e in attività, individuali e collegiali, funzionali all'insegnamento.

L'attività di insegnamento si realizza nel rapporto educativo diretto con gli alunni, per le discipline curricolari o opzionali e per gli altri momenti formativi previsti - anche in forme integrate interistituzionali - dal piano dell'offerta formativa, relativamente ai quali l'attività può non essere incardinata in una classe purché sia dallo stesso piano chiaramente definita quanto a obiettivi, destinatari, tempi, risorse e verifica dei risultati attesi.

4. Le attività funzionali all'insegnamento comprendono in particolare:

- la preparazione dell'attività didattica, ivi comprese le attività formative programmate dal collegio dei docenti nell'ambito ed in coerenza col piano dell'offerta formativa;

- la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti e degli altri organi collegiali previsti dalla normativa vigente;

- scrutini ed esami;

- i rapporti periodici con le famiglie degli alunni

5. Le istituzioni scolastiche potranno prevedere in forma sperimentale la possibilità che i docenti svolgano, anche in qualità di liberi professionisti, attività didattiche rivolte al pubblico, con esclusione degli alunni interni all'istituto per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dovranno precisare anche il regime delle responsabilità.

6. I docenti, nella loro dimensione collegiale, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico e culturale di riferimento.

7. Nelle istituzioni convittuali e in quelle scolastiche con convitti annessi, il piano dell'offerta formativa di cui al precedente comma, comprendente anche l'offerta di servizi convittuali, è redatto dai docenti collegialmente con il personale educativo.

8. Per realizzare gli obiettivi sopra indicati, nei periodi intercorrenti tra l'inizio delle attività didattiche e l'avvio delle lezioni e tra la fine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, il personale docente è impegnato nell'elaborazione e definizione del piano dell'offerta formativa ed in attività di verifica e valutazione dell'applicazione del piano stesso. Negli stessi periodi potranno essere attuati anche interventi didattici ed educativi integrativi, previsti dal piano dell'offerta formativa e da norme speciali, ed attività di formazione e di aggiornamento.

ART. 9 - ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE

1. L'orario di lavoro dei docenti, definito nei limiti e con le articolazioni indicate nei commi che seguono, è coordinato dal Capo d'Istituto, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, in modo da finalizzarlo alla valorizzazione delle risorse umane per il miglioramento dell'efficacia formativa della scuola.

2. L'obbligo di insegnamento è definito in 25 ore settimanali nella scuola materna, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

3. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari vanno aggiunte 2 ore da dedicare alle necessità derivanti dalla gestione dell'organico funzionale, e, successivamente, alla programmazione didattica, da attuarsi in incontri collegiali dei docenti assegnati alle stesse classi in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa può essere destinata, previa programmazione, a supplenze e\o ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione, le predette ore saranno totalmente destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino a un massimo di 5 giorni nell'ambito plesso di assegnazione.

4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'obbligo di insegnamento frontale del personale assegnato sulla base dell'organico funzionale è articolato in corrispondenza con le esigenze di flessibilità del piano dell'offerta formativa della scuola. A tal fine, sulla base del monte ore complessivo annuo determinato con riferimento all'obbligo di 18 ore settimanali e nell'ambito delle dotazioni del personale in servizio, la programmazione deliberata dal collegio docenti può prevedere:

a - unità didattiche di durata anche inferiore o superiore ai 60 minuti, che comunque non comportino nell'ambito di ciascuna settimana una prestazione di servizio - aggiuntiva alle 18 - in misura superiore a 6 ore o a 6 unità didattiche.

b - l'utilizzazione di una parte dell'orario obbligatorio per lo svolgimento di funzioni (ivi comprese quelle di studio e di ricerca) o di attività di insegnamento non collegate direttamente alla classe (ad esempio, per gruppi di livello, sportelli, insegnamento individualizzato, interventi didattici ed educativi integrativi e di recupero; attività aggiuntive d'insegnamento volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta formativa);

c - il superamento dell'orario d'obbligo annuale, limitatamente ad un numero predeterminato di docenti da retribuire con il compenso aggiuntivo di cui all'ultimo comma.

5. Nel programmare la ripartizione oraria individuale del monte ore annuo su base plurisettimanale, deve tenersi conto in ogni caso dell'esigenza di garantire la qualità dell'insegnamento da svolgere e il tempo-scuola minimo da assicurare agli studenti, graduabile in relazione all'utenza e alla tipologia dei processi di insegnamento-apprendimento, ivi compreso il monte ore annuo disciplinare previsto dai programmi .

6. Per le attività di carattere collegiale funzionali all'insegnamento, con esclusione di scrutini ed esami, è stabilito un monte ore annuo non superiore a 40. Per le attività formative programmate dal collegio dei docenti è stabilito un monte ore annuo non inferiore a 20. Alle altre attività collegiali è destinato un monte ore annuo non inferiore a 30 ore.

7. In quanto oggettivamente documentate e autorizzate compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio d'insegnamento ovvero il monte ore annuo delle attività di cui al comma 4, lettera c)), sono retribuite con una maggiorazione percentuale del trattamento economico tabellare in godimento inclusa l'IIS.

ART. 10 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, dal quale è possibile trarre certificate competenze da valorizzare per l'espletamento di funzioni specifiche.

Tali funzioni possono riguardare sia aspetti dell'attività gestionale - organizzativa sia ambiti di intervento pedagogico - didattico. La prima tipologia di funzioni rientra nella competenza del capo d'istituto ed è individuata dal medesimo ai fini dell'esercizio delegato. La seconda è identificata dal collegio dei docenti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, ferme restando le attribuzioni degli altri organi collegiali e dello stesso capo d'istituto. Quest'ultima, in via esemplificativa, consiste nel:

- coordinamento didattico di dipartimento;

- coordinamento della formazione didattica dei nuovi assunti;

- coordinamento delle attività finalizzate all'attuazione del diritto alla studio e\o di sostegno ad allievi in posizioni svantaggiate;

- coordinamento, promozione di attività di ricerca, produzione di materiali utili per la didattica;

- coordinamento e promozione di rapporti inter-istituzionali.

In sede di prima applicazione e, comunque, non oltre l'a.s. 2000-2001, il collegio docenti, ai fini dell'accesso agli incarichi, determina contestualmente e puntualmente, oltre agli obiettivi, le competenze professionali specifiche necessarie per il perseguimento di tali obiettivi, gli standard operativi, i parametri di valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico.

Successivamente alla predetta data, l'accesso a tali incarichi è riservato ai docenti che abbiano frequentato appositi corsi di formazione con prove selettive d'ingresso e finali, organizzati dall'Amministrazione della P.I. o sottoposti, per quanto concerne la qualità della formazione, alla vigilanza da parte dell'Amministrazione stessa, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Osservatorio di cui all'art. 3.

2. Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni menzionate nel comma 1, ivi compresi quelli conferiti dal dirigente scolastico, sostituiscono precedenti, analoghi incarichi e non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento. Le ore di esonero dall'insegnamento complessivamente messe a disposizione della scuola in base alla normativa vigente possono essere redistribuite in maniera funzionale per l'espletamento degli incarichi anzidetti.

3. Le scuole invieranno tempestivamente al competente provveditore agli studi - che le trasmetterà subito all'Osservatorio di cui all'art ….. - schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti e ciò per il monitoraggio previsto da detto articolo.

4. La contrattazione integrativa nazionale determina, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 16, le retribuzioni accessorie dovute per l'espletamento degli incarichi (liquidabili anche in unica soluzione), il numero degli incarichi complessivamente conferibili, i criteri generali e le procedure di conferimento. Requisito essenziale sarà poi la dichiarata disponibilità a permanere nella scuola per almeno un triennio.

5. L'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini dell'accesso agli incarichi in altre scuole e, più in generale, nell'Amministrazione scolastica, nonché ai fini dell'accesso alla dirigenza scolastica.

Art. 11 - TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO
ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITÀ' DOCENTE

1. Ciascun docente, decorsi almeno 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, può richiedere la valutazione della propria qualità professionale.

2. A tal fine, in ciascuna provincia e per raggruppamenti di cattedra individuati per aree omogenee, saranno avviate procedure secondo i seguenti criteri:

a) la procedura è concorsuale per titoli;

b) la selezione è effettuata da commissioni provinciali nominate dal provveditore e composte da ispettori tecnici, presidi ed esperti esterni;

c) La procedura concorsuale si articola nella valutazione del servizio positivamente valutato ai sensi delle disposizioni vigenti, di titoli culturali e professionali, di pubblicazioni e lavori originali e nell'esito positivo di prove, scritta ed orale, sulle competenze disciplinari, pedagogiche e metodologico - didattica; la partecipazione al concorso potrà essere supportata dalla frequenza di appositi corsi organizzati dall'Amministrazione;

d) il riconoscimento della particolare qualità professionale potrà essere conferito, con un'unica procedura concorsuale da attivarsi entro il l999, fino ad un massimo del 5% del personale docente di ruolo con decorrenza 31-12-1999, fino ad un altro massimo del 5% con decorrenza 31-12-2000 e fino ad un altro massimo del 5% con decorrenza 31-12-2001. Successivamente a tale data, con le stesse procedure concorsuali e con cadenza biennale, possono essere conferiti i posti resisi disponibili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale che fruisce del riconoscimento previsto dal presente articolo, in modo che venga assicurato il mantenimento della predetta quota del 15%;

e) il docente che abbia ottenuto il predetto riconoscimento ha diritto ad una maggiorazione pari al …….% del differenziale tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore. La maggiorazione costituisce una componente del trattamento economico accessorio;

f) lo stesso docente ogni sei anni dovrà produrre un'articolata relazione sull'attività didattica, di studio e di ricerca ulteriormente svolta; tale attività è oggetto di valutazione da parte delle commissioni di cui alla successiva lettera g). La valutazione positiva è condizione per acquisire titolo ad identica maggiorazione percentuale anche nella posizione stipendiale successiva a quella in godimento prevista nella progressione economica ordinaria. Detta maggiorazione cessa anche in caso di mancata richiesta. Decorso un quadriennio il docente può presentare una nuova relazione che, in caso di valutazione positiva delle attività documentate, determinerà la ripresa della maggiorazione di cui alla precedente lettera e);

g) le commissioni previste alla precedente lettera f)) sono costituite presso le segreterie tecniche regionali degli ispettori tecnici su nomina del sovrintendente scolastico regionale. 3. La contrattazione integrativa nazionale fisserà gli ulteriori criteri operativi della procedura di cui al presente articolo.

Sezione III - Personale ATA

ART. 12 - AREA E FUNZIONI

1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, anche in rapporto di collaborazione con i capi di istituto e con il personale docente.

2. Il personale di cui al comma precedente è collocato nella distinta area del personale A.T.A.

ART. 13 - IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA

1. Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dovrà essere definito, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di responsabile della direzione dei servizi di segreteria nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

2. A tale profilo si accede con il possesso di diploma di laurea in discipline giuridiche, economiche, amministrative o organizzative. In prima applicazione, vi può accedere il personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio alla data del presente contratto nelle scuole di ogni ordine e grado e nei Conservatori ed Accademie, previa frequenza di apposito corso di formazione ed aggiornamento con prova selettiva finale. Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale negli istituti secondari superiori già dotati di autonomia amministrativo-contabile in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, possono essere previsti percorsi formativi più abbreviati. Si applica, in proposito, la disciplina di cui all'art.25 ter, comma 5, del D. Lgs. 29/1993, come integrato dal D. Lgs. 59/1998, per i lavoratori in particolari posizioni.

3. Contenuti e modalità operative dei corsi di formazione sono definiti attraverso contrattazione integrativa nazionale. Sono del pari definiti con contrattazione integrativa nazionale i criteri e le modalità di sostituzione del responsabile della direzione dei servizi di segreteria, che sarà affidata per reggenza o per incarico a personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei necessari titoli professionali.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo può trovare applicazione quanto previsto al successivo art. 18, comma 4.

ART. 14 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA

1. Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative è articolato in quadro aree comprendenti ciascuna una o più categorie e profili professionali:

• Nel primo biennio contrattuale ai direttori amministrativi delle Accademie e dei Conservatori ed ai responsabili Amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado è corrisposta una indennità di amministrazione, determinata in sede di contrattazione integrativa nazionale, avuto riguardo, in particolare, alla tipologia ed alla dimensione dell'istituzione scolastica. La predetta indennità di amministrazione sarà corrisposta al responsabile della direzione dei servizi generali ed amministrativi, allorché avrà piena attuazione l'autonomia scolastica e la operatività di tale profilo professionale;

• profili collocati nelle aree secondo l'allegato A) descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. All'interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse.

2. Ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita.

3. In tutti i casi di mobilità verticale, il personale ATA ha titolo al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo maturato nella carriera immediatamente inferiore nella misura del 50%, prevista dall'art. 569, comma 2, del TU approvato con DPR 297/1994.

ART. 15 - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto è inserito nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante l'attribuzione dell'area e della posizione al suo interno secondo la tabella …… di corrispondenza, senza incremento di spesa.

2. Le dotazioni organiche del personale ATA restano invariate e i relativi contingenti sono attribuiti con i medesimi criteri e senza incremento di spesa, ai nuovi livelli ed aree in base all'allegata tabella ........

3. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali interne alle singole amministrazioni indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale.

Capo III - Aspetti economico-retributivi generali:

ART. 16

Il contratto prevede il finanziamento dei seguenti istituti economici:

A) il recupero generalizzato dell'inflazione programmata del trattamento economico fondamentale;

B) una retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione dell'autonomia, così articolata:

a) una quota distribuita in via generalizzata;

b) una ulteriore quota al personale direttamente impegnato nell'a.s. 1999-2000 nell'attuazione di iniziative funzionali alla sperimentazione dell'autonomia;

c) estensione della quota sub b) al personale direttamente impegnato nell'attuazione dell'autonomia nel 2000.

C) una maggiorazione retributiva, di carattere accessorio, conseguente all'accertamento delle competenze acquisite ed alla valutazione della qualità delle prestazioni rese da corrispondere, a regime e con verifiche periodiche, al personale docente nella misura non superiore al 15%; la predetta maggiorazione consiste in una somma commisurata al …..% del differenziale tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore.

2. Per quanto concerne il finanziamento di cui al punto A), saranno utilizzate le disponibilità previste dalla legge finanziaria 1998 per i rinnovi contrattuali.

3. Per quanto riguarda il finanziamento di cui ai punti B) e C) si provvederà mediante le seguenti risorse:

a) le risorse derivanti dai risparmi conseguenti al passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista dal DPR 399/1988 a quella vigente, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 27, comma 4, e 77 del CCNL del 1995;

b) la risorse previste nella misura dello 0,8% dall'art.2, comma 8, Legge finanziaria 1999;

c) le risorse che risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1999 e successivi, relative al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui alle pertinenti Unità Previsionali di Base;

d) le risorse che risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1999 e successivi, di cui al cap. 1294 (UPB 2.1.3.3);

e) l'accantonamento iscritto nella tabella A della Legge finanziaria 1999 sotto il Ministero della Pubblica Istruzione con la finalizzazione "Compensi incentivanti e riqualificazione professionale" per un importo complessivo di L. 2.700 miliardi riferito al triennio 1999-2001.

f) recupero dell'inflazione programmata sull'accessorio.

Nell'ambito della disponibilità di cui al presente comma sarà assegnata una quota pari al 40% alle finalità di cui al punto B.

Capo IV

Art. 17

Il CCNL dovrà porre particolare attenzione nell'adeguare la normativa sulle relazioni sindacali all'obiettivo della piena attuazione dell'autonomia scolastica in un quadro di semplificazione e di trasparenza dei rapporti fra amministrazione e OO.SS., avendo riguardo nel contempo alle esigenze dei fruitori del servizio scolastico.

Saranno in particolare puntualmente individuate le sedi e le materie per l'esercizio dei diritti sindacali di contrattazione decentrata, informazione e concertazione.

Art. 18

Le parti procederanno, con sequenza predeterminata e secondo cadenze concordate, al completamento della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, mediante il recupero alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente CCNL e l'eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare, nonché con l'individuazione delle materie demandate alla contrattazione integrativa.

Art. 19

Sarà prevista la piena contrattualizzazione dei criteri di erogazione di qualsiasi ulteriore somma destinata dallo Stato a compensare attività del personale della scuola, da realizzare in sede di contrattazione integrativa ed attuativa del CCNL; quest'ultima dovrà comunque contenere la disciplina fondamentale riguardante lo svolgimento dell'attività stessa.


ALLEGATO ART. 14 - PERSONALE ATA

TABELLA DEI REQUISITI CULTURALI
PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ATA

Direttore amministrativo (nei Conservatori di musica e nelle Accademie):

- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime, titoli equipollenti.

 

Responsabile della direzione dei servizi generali e amministrativi:

- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.

 

Responsabile amministrativo:

- a) diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;

- b) diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali.

I titoli elencati sono validi purché congiunti a uno dei corrispondenti titoli di specializzazione:

- diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario);

- corsi di formazione professionale regionali di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine di corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo contabili e di durata non inferiore a 600 ore.

- diploma universitario relativo a corsi specifici.

In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valida la laurea specifica (giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie).

In caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario, e' valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a) e b), la laurea anche in discipline non specifiche.

 

Bibliotecario (nei Conservatori di musica):

- diploma finale di istituto di istruzione secondaria di secondo grado congiunto ad attestato professionale in archivistica o biblioteconomia.

 

Assistente amministrativo:

- a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende);

- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978. In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valido un diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari.

 

Assistente tecnico:

- a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;

- b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;

- c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.

In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lettere a), b), c), è valido qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.

 

Cuoco:

- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.

 

Infermiere:

- diploma di infermiere professionale.

 

Collaboratore scolastico:

- diploma di scuola media.

 

Aiutante cuoco:

- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della L. 845 del 1987.

 

Guardarobiere:

- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della L. 845 del 1978.

 

Addetto alle aziende agrarie:

- a) diploma di scuola media.

- b) attestato di qualifica specifica.

 

Per il personale ATA che, in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi.

 

TABELLA DEI PROFILI PROFESSIONALI

1.1 profili professionali del personale ATA sono individuati dal presente articolo.

Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla precedente tabella.

 

I/1: Profilo: Direttore amministrativo (per i Conservatori e le Accademie) Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. E' funzionario delegato. Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione, di cui è segretario, e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; firma tutti gli atti di sua competenza. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi per svolgere attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli Istituti di istruzione artistica.

 

II/1: Profilo: Responsabile della direzione dei servizi generali e amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale.

Firma tutti gli atti di sua competenza. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi per svolgere attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

L'espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell'istituzione scolastica, in particolare del piano dell'offerta formativa.

 

III/1: Profilo: Responsabile amministrativo

Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni. Svolge attività di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e generali; è consegnatario dei beni mobili; sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di funzionario delegato. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto.

 

IV/1: Profilo: Assistente amministrativo

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.

Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale librario. Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Può svolgere: attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee; attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali. In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.

 

IV/2 Profilo: Bibliotecario nei Conservatori di musica

E' addetto ai servizi di biblioteca, all'inventariazione, alla classificazione ed allo studio dei fondi (raccolta di materiali e di documentazioni) esistenti, cura la conservazione del materiale affidato. E' responsabile dell'integrità del materiale bibliotecario affidatogli.

 

IV/3 Profilo: Assistente tecnico

Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede:

- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;

- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l’ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. (Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.

 

IV/4: Profilo: Cuoco

Esegue attività lavorativa richiedente specifica formazione professionale, conoscenza di strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini di valutazione e capacità di utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di procedure tecniche. Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali e tecniche specifiche a tutte le operazioni preliminari connesse e conseguenti alla preparazione, al confezionamento dei pasti, alla conservazione delle vivande della istituzione scolastica a cui è addetto, impiegando macchinari, strumentazioni e utensileria specifica di cui cura l'ordinaria manutenzione. In particolare provvede:

- alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali sulla base delle tabelle dietetiche;

- alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche del trattamento alimenti;

- allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzionamento della cucina.

Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di cucina.

 

IV/5: Profilo: Infermiere

Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni, dalla normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento dell'attività paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle istituzioni convittuali del sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale di tipo specialistico. E' addetto alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria garantendone l'efficienza e la funzionalità. In particolare:

- provvede con responsabilità diretta alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;

- pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione eventualmente necessarie;

 

V/1: Profilo: Collaboratore scolastico

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

In particolare svolge le seguenti mansioni:

- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;

- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche;

- custodia e sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola;

- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici; - compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina; -lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar; - servizi esterni inerenti la qualifica.

Può, infine, svolgere:

- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili;

- attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonché ai servizi di mensa;

- assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi ausilio materiale nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno di tali strutture e nell'uscita da esse, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;

- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purché provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e ascensori.

In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento; a tali iniziative partecipano, con priorità, i modelli viventi nominati nei ruoli previsti per il presente profilo ai sensi dell'art.275, comma 7, del TU approvato con DPR 297/1994.

 

V/2: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico

Esegue nell'ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure operative a carattere tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica, con autonomia di esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite.

Articolazioni del profilo:

a) - aiutante cuoco:

collabora con il cuoco nella preparazione dei pasti, nella conservazione delle derrate alimentari e nella distribuzione dei cibi.

Provvede, inoltre:

- al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la preparazione dei pasti;

- alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature, utilizzando apparecchi anche automatici; - all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;

- alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina e mensa.

b) - guardarobiere:

esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la conservazione e la cura del corredo degli alunni e del convitto.

Provvede inoltre:

- alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;

- alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e al mantenimento in efficienza del materiale; - alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è affidato; - allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al funzionamento del guardaroba. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di guardaroba.

c) - addetto alle aziende agrarie:

esegue attività di supporto alle professionalità specifiche dell'azienda agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.

In particolare, può essere addetto:

- alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla raccolta dei prodotti;

- al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione; - alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature, materiale e prodotti, secondo le modalità prescritte;

- al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla o altra struttura tecnico-scientifica;

- alla conduzione di macchinari agricoli, purché provvisto di apposita patente, se necessaria;

- ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione dell'azienda.

TABELLA DELLA CORRISPONDENZA
TRA AREE E PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ATA

Nuove aree

Profili professionali previsti dal CCNL 4-8-1995

   

D

Direttore amministrativo

 

Responsabile della direzione dei servizi amministrativi

C

Responsabile amministrativo

 

Bibliotecario

 

Assistente amministrativo

B

Assistenti tecnico

 

Cuoco

 

Infermiere

 

Guardarobiere

A

Aiutante tecnico

 

Addetto alle aziende agrarie

 

Collaboratore scolastico