Testo risultante dalla pronuncia della commissione sugli emendamenti - 4 novembre 1997


PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE


ART. 1.

1. La parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:




«PARTE SECONDA

ORDINAMENTO FEDERALE DELLA REPUBBLICA

Titolo I

COMUNE, PROVINCIA,REGIONE, STATO

Art. 55.


La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la Capitale della Repubblica.

Art. 56.

Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.
È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge alle Province, alle Regioni o allo Stato, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.
Senza oneri finanziari aggiuntivi possono essere istituite aree metropolitane anche con ordinamenti differenziati. I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.
Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.


Art. 57.

Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Con legge costituzionale possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per le altre Regioni.


Art. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:


a) politica estera e rapporti internazionali;


b) cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;


c) elezioni del Parlamento europeo;


d) difesa e Forze armate;


e) disciplina della concorrenza;


f) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;


g) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;


h) referendum statale;


i) bilancio ed ordinamento tributari e contabili propri;


l) princìpi dell'attività amministrativa statale;


m) pesi, misure e determinazione del tempo;


n) coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;


o) ordine pubblico e sicurezza;


p) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;


q) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;


r) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale;


s) grandi reti di trasporto;


t) poste e telecomunicazioni;


u) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;


v) tutela dei beni culturali ed ambientali.


Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo.
Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione.
Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.
Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province e delle Regioni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.


Art. 59.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Quando un Comune, una Provincia o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.


Art. 60.

Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. Lo Statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli.
Lo Statuto disciplina:


a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;


b) i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale;


c) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province;


d) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di referendum;


e) i princìpi generali dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione;


f) i princìpi generali della contabilità e del bilancio regionale.


La durata della legislatura regionale è fissata in cinque anni.
Nel rispetto dei princìpi di democraticità, rappresentatività e stabilità di governo, la Regione delibera la propria legge elettorale a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale. La legge elettorale può essere sottoposta a referendum popolare nei casi e con le modalità previste dal terzo comma.
La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea regionale.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.


Art. 61.

La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
La legge regionale disciplina le forme e i modi degli accordi della Regione, nelle materie di sua competenza, con Stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere. Tale legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime il proprio preventivo assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.


Art. 62.

I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi approvate dalle due Camere.
I Comuni, le Province e le Regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Essi dispongono, inoltre, di una quota non inferiore alla metà del gettito complessivo delle entrate tributarie erariali, escludendo dal computo le risorse da riservare, anno per anno, alle esigenze indivisibili della comunità nazionale indicate nel comma quarto. Dispongono, infine, di trasferimenti perequativi senza vincoli di destinazione, qualora ricorrano le condizioni previste dal quinto comma.
La partecipazione dei Comuni, delle Province e delle Regioni al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio regionale integra i proventi dei tributi propri, sino al raggiungimento dell'autosufficienza finanziaria per le Regioni con maggiore capacità fiscale per abitante ed in riferimento alle spese per le funzioni ordinarie che Comuni, Province e Regioni devono svolgere. La quota di partecipazione ai tributi erariali così definita è applicata uniformemente a tutte le Regioni. Con la medesima legge sono stabiliti i modi e le forme di collaborazione di Comuni, Province e Regioni all'attività di accertamento dei tributi erariali al cui gettito essi partecipano.
Sono sottratte dal computo dei tributi erariali da ripartire tra Stato, Comuni, Province e Regioni le risorse destinate:


a)
al servizio del debito pubblico;


b)
a far fronte a calamità naturali e ad esigenze connesse alla sicurezza del Paese;


c)
a interventi volti a favorire uno sviluppo economico e sociale equilibrato sul territorio nazionale, secondo quanto deliberato con legge approvata dalle due Camere;


d)
a costituire il Fondo perequativo di cui al quinto comma.


Con legge è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui a favore delle comunità regionali nelle quali la capacità fiscale per abitante sia inferiore a parametri definiti dalla legge stessa, o siano superiori i costi necessari all'erogazione dei servizi cui il Comune, la Provincia e la Regione sono tenuti. Scopo del Fondo è quello di consentire ai Comuni, alle Province e alle Regioni beneficiari, di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità. La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite con legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale.
I beni demaniali appartengono al Comune nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge approvata dalle due Camere allo Stato, alle Regioni o alle Province in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
Le Regioni e gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e rispondono con il loro patrimonio disponibile delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.


Art. 63.

Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante referendum, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.
Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata espressa mediante referendum, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni, con popolazione rispettivamente non inferiore ad un milione di abitanti.
Con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante referendum, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate, espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione.
Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle Province interessate, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere.


Titolo II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Art. 64.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.


Art. 65.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.
Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza e l'integrità.
Vigila sul rispetto della Costituzione.
Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.


Art. 66.

Il Presidente della Repubblica:


a)
presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, istituito con legge approvata dalle due Camere, e ha il comando delle Forze armate;


b)
nomina il Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati;


c) su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri;


d) può chiedere al Primo ministro di presentarsi alla Camera dei deputati, per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia;


e)
autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo;


f) promulga le leggi. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata;


g) emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti del Governo. Può chiederne il riesame; se il Governo li approva nuovamente, il decreto o il regolamento deve essere emanato;


h)
indìce le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione;


i)
indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;


l) può inviare messaggi alle Camere;


m)
dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune;


n)
può concedere grazia e commutare le pene;


o)
decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla legge, che indica i casi nei quali provvede su proposta del Governo;


p)
accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.


Art. 67.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può essere rieletto una sola volta.
Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età egoda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.
Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato, indìce l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da cinquecentomila elettori, o da parlamentari, rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, consiglieri regionali, presidenti di Province e sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge.
I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.
È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.
In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, la legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione. Se l'evento si verifica nel periodo compreso tra il primo turno e il ballottaggio, il procedimento elettorale è riaperto e la nuova elezione è indetta per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di riapertura.
Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente, prestando giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. In caso di elezioni per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati con legge approvata dalle due Camere.


Art. 68.

La legge approvata dalle due Camere prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità.
L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge approvata dalle due Camere.


Art. 69.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indìce entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento.
L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all'unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale.


Art. 70.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indìre le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell'articolo 74. La Camera dei deputati non può essere sciolta nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica. Se il termine ordinario scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.
Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante l'anno che segue le elezioni della Camera dei deputati, qualora siano avvenute successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.
Se il termine della legislatura scade nel penultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, le elezioni della Camera dei deputati sono anticipate del tempo necessario per precedere di dodici mesi l'elezione del Presidente della Repubblica.

Art. 71.

Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento della Camera dei deputati, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi, dei decreti aventi valore di legge e dei regolamenti, la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non preveda la proposta del Governo.


Art. 72.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Con legge costituzionale sono regolate le procedure del giudizio avanti la Corte costituzionale e le sanzioni penali e costituzionali.
Per atti diversi da quelli compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica risponde penalmente, secondo la procedura stabilita con legge costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94.


Titolo III

IL GOVERNO

Sezione I

Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri.

Art. 73.

Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Governo dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle Forze armate, nell'ambito delle norme della Costituzione e della legge.
Il Primo ministro dirige l'azione del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Presenta alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri.
I ministri dirigono i ministeri e le altre unità amministrative alle quali siano preposti, nell'ambito delle direttive del Primo ministro. Rispondono individualmente degli atti di loro competenza.
L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di princìpi stabiliti dalla legge.
I Ministeri possono essere istituiti per le materie riservate alla competenza dello Stato.
La legge approvata dalle due Camere determina la incompatibilità tra cariche di governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici.

Art. 74.

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone alle Camere il suo programma.
La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Tale termine è di ventiquattro ore quando la mozione è presentata in occasione dell'esposizione programmatica di cui al precedente comma.
Non sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri.
Il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica nei seguenti casi:


a)
elezione della Camera dei deputati;


b) mancata approvazione, da parte della Camera dei deputati, della fiducia chiesta dal Governo ai sensi del regolamento della Camera dei deputati;


c)
approvazione della mozione di sfiducia di cui al terzo comma.


Il Primo ministro presenta altresì le dimissioni del Governo all'atto dell'assunzione delle funzioni da parte del Presidente della Repubblica.
Comportano dimissioni del Governo le dimissioni o la morte del Primo ministro ovvero il suo impedimento permanente, accertato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.


Art. 75.

Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, insieme a coloro che in tali reati concorrono, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge approvata dalle due Camere.


Sezione II

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, i Comuni, le Province e le Regioni.


Art. 76.


La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, i Comuni, le Province e le Regioni è formata da Ministri, sindaci e presidenti di Regioni e Province. Promuove intese ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di governo e svolge le altre funzioni previste dalla legge.
La Conferenza è presieduta dal Primo ministro, da un Ministro da questi delegato ovvero dal vicepresidente, eletto tra i rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni. È convocata dal Primo ministro, anche su richiesta del vicepresidente.


Titolo IV

IL PARLAMENTO

Sezione I

Le Camere.


Art. 77.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.
La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.


Art. 78.

Il numero dei deputati non può essere inferiore a quattrocento e superiore a cinquecento ed è determinato dalla legge.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.


Art. 79.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di età.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ad ogni Regione sono comunque attribuiti quattro senatori; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.


Art. 80.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla Costituzione.


Art. 81.

L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.


Art. 82.

Ciascuna Camera è convocata dal proprio Presidente e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente della Repubblica o di un quinto dei suoi componenti.


Art. 83.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune possono deliberare, presente la maggioranza dei loro componenti, di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente un terzo dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o i regolamenti delle Camere prescrivano una maggioranza speciale.
I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. Prevede l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni con riserva di tempi e previsione del voto finale.


Art. 84.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere ovvero ad una Camera e ad un'Assemblea regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 89.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la deliberazione o nel caso di decorso del termine l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni.


Art. 85.

Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.


Art. 86.


I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per utilizzare in giudizio conversazioni, comunicazioni o corrispondenza delle quali sono parte componenti delle Camere e per sottoporre i medesimi a forme di intercettazione, registrazione o sequestro di corrispondenza.


Art. 87.


I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere.


Art. 88.

Spetta al Senato della Repubblica l'elezione di cinque giudici della Corte costituzionale, dei componenti di nomina parlamentare dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, nonché ogni elezione o nomina attribuita al Parlamento.
Nei casi stabiliti con legge approvata dalle due Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle Commissioni competenti, sulle proposte di nomina di competenza del Governo.


Art. 89.

Il Senato della Repubblica in sessione speciale è integrato da consiglieri comunali, provinciali e regionali eletti in ciascuna Regione in numero pari a quello dei relativi senatori. La legge stabilisce i criteri per l'elezione dei consiglieri in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza degli enti interessati. I collegi elettorali sono formati rispettivamente da componenti dei consigli comunali, provinciali e regionali, sulla base dei voti espressi per l'elezione dei consigli stessi.
La sessione speciale è convocata per l'esame dei disegni di legge relativi a:


a)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;


b)
coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;


c)
tutela di imprescindibili interessi nazionali nelle materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni;


d)
autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni e conferimento di beni demaniali alle Province, alle Regioni e allo Stato.


I disegni di legge di cui al precedente comma sono esaminati dalle due Camere. La Camera dei deputati delibera in via definitiva sui disegni di legge di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma.
I rappresentanti di cui al primo comma non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.


Sezione II

La formazione delle leggi.


Art. 90.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere.
Sono approvate dalle due Camere le leggi che riguardano:
a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
b) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
c)
elezioni nazionali ed europee;
d)
diritti fondamentali civili e politici e libertà inviolabili della persona;
e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;
f) norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni;
g) concessione di amnistia e di indulto;
h)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province.


Sono altresì approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo.


Art. 91.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascuna Assemblea regionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.


Art. 92.
La legge regola le procedure con cui il Governo propone alle Camere la codificazione delle leggi vigenti nei diversi settori.
I regolamenti delle Camere prevedono l'improcedibilità dei disegni di legge che intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi.


Art. 93.

I disegni di legge sono esaminati dalla Camera dei deputati, e, se approvati, sono trasmessi al Senato della Repubblica.
Il Senato, a richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva.


Art. 94.

Quando i disegni di legge devono essere approvati dalle due Camere, sono presentati al Senato della Repubblica quelli di iniziativa delle Assemblee regionali e di iniziativa popolare.
Se la Camera che esamina per seconda tali disegni di legge li approva in un testo diverso da quello approvato dall'altra Camera, le disposizioni modificate sono assegnate a una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.
Il testo adottato dalla Commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale.


Art. 95.

Ogni disegno di legge presentato o trasmesso ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione, composta in modo da ri-specchiare la proporzione dei gruppi, e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in Commissione è sottoposto alla Camera per l'approvazione dei singoli articoli senza dichiarazione di voto nonché per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.
Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, secondo modalità stabilite dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso il termine, ciascuna Camera deliberi sul testo proposto o accettato dal Governo articolo per articolo e con votazione finale.


Art. 96.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione ovvero entro il termine più breve da esse stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.


Art. 97.

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.
La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.
La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.
È altresì indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo.
La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.
Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini elettori.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.


Art. 98.

L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di princìpi e criteri direttivi, per la durata massima di due anni e con previsione dei relativi oneri finanziari.
Nelle materie non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può adottare regolamenti. Nelle medesime materie la legge, con determinazione dei principi essenziali di disciplina della materia, può autorizzare i regolamenti ad abrogare e modificare norme di legge.
Con regolamento si provvede altresì all'esecuzione e all'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
Con legge approvata dalle due Camere sono stabiliti i procedimenti di formazione e le modalità di pubblicazione dei regolamenti.


Art. 99.

In casi straordinari di necessità ed urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di carattere specifico, di contenuto omogeneo e di immediata applicazione, concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie, al di fuori delle materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.
Tali provvedimenti non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, riportare in vigore disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale salvo che per vizi del procedimento, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.
Il giorno stesso della sua emanazione il decreto è presentato per la conversione in legge alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge dalla Camera dei deputati, il cui regolamento assicura che entro tale termine si proceda alla votazione finale. I decreti non possono essere modificati se non per la copertura degli oneri finanziari.
La Camera dei deputati può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.


Art. 100.

Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra, conferisce al Governo i poteri necessari e stabilisce, ove occorra, di prorogare la durata delle Camere.
La Camera dei deputati delibera, su proposta del Governo, l'impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali per le finalità consentite dalla Costituzione.


Art. 101.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.


Art. 102.

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che importano modificazioni di leggi o dispongono su materie riservate alla legge.
Il Governo deposita gli altri trattati presso la Camera dei deputati e, per le rispettive attribuzioni, presso il Senato della Repubblica.
Un terzo dei componenti di ciascuna Camera può chiedere, entro trenta giorni, che le Camere deliberino sull'autorizzazione alla ratifica.
Il Governo informa periodicamente le Camere sui negoziati in corso, salvo che l'interesse della Repubblica non ne imponga la riservatezza.


Art. 103.

Le Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare altre leggi. La legge di bilancio stabilisce l'equilibrio annuale e pluriennale dei conti dello Stato e per il complesso delle amministrazioni pubbliche. Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze finanziarie eccezionali. Le proposte di modifica al bilancio e agli altri disegni di legge che costituiscono la decisione annuale di finanza pubblica sono ammesse nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Le leggi in materia di contabilità pubblica non possono essere modificate da leggi di spesa o di entrata.
Le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri indicano i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione nell'osservanza dei limiti stabiliti per il ricorso all'indebitamento con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, le Camere possono approvare disposizioni che comportino maggiori oneri a maggioranza assoluta dei componenti.


Art. 104.

Sono presentati alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, finanza e tributi, contabilità pubblica e coordinamento della finanza statale, regionale e locale, fondi perequativi.
I disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica integrato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni.
Sulle modifiche proposte dal Senato della Repubblica delibera in via definitiva la Camera dei deputati.


Art. 105.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede per iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti, nei limiti e con le modalità previsti dal proprio regolamento.
Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi.
Le Commissioni di inchiesta del Senato della Repubblica procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


Titolo V

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AUTORITÀ DI GARANZIA E ORGANI AUSILIARI

Sezione I

Le pubbliche amministrazioni.


Art. 106.

Le pubbliche amministrazioni operano nell'interesse dei cittadini, secondo principi di imparzialità, ragionevolezza e trasparenza. Sono distinte dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
Le pubbliche amministrazioni, salvo i casi previsti dalla legge per ragioni di interesse pubblico, agiscono in base alle norme del diritto privato. Sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato a terzi, secondo le regole del diritto civile.
L'organizzazione delle pubbliche amministrazioni è disciplinata da regolamenti, statuti e atti di organizzazione individuati dalla legge istitutiva, in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. L'organizzazione dell'amministrazione statale è disciplinata con regolamenti del Governo.
I procedimenti amministrativi sono disciplinati con regolamenti, sulla base di principi generali stabiliti con legge approvata da entrambe le Camere. Sono garantiti la conclusione del procedimento entro un termine congruo e con decisione espressa e motivata o con accordo; il diritto all'informazione e all'accesso ad atti e documenti e la partecipazione dei cittadini; l'individuazione del responsabile del procedimento; i rimedi sostitutivi in caso di inerzia.


Art. 107.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono al servizio della Repubblica. È garantita la pari opportunità tra donne e uomini.
I funzionari pubblici sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla rilevazione dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa.
Agli impieghi si accede mediante concorsi o altre procedure selettive, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità ed efficienza.
Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano, salvo che per determinate categorie indicate dalla legge, le leggi generali sul rapporto di lavoro, sulla rappresentanza sindacale e la contrattazione collettiva e sulla tutela giurisdizionale. Promozioni e retribuzioni sono stabilite anche in base al merito e alla produttività individuali.


Art. 108.

Con legge approvata dalle due Camere si possono stabilire limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
I pubblici impiegati che sono membri del Parlamento o delle Assemblee regionali non possono conseguire promozioni se non per anzianità.


Sezione II

Autorità di garanzia e organi ausiliari.


Art. 109.

Per l'esercizio di funzioni di garanzia o di vigilanza in materia di diritti e libertà garantiti dalla Costituzione la legge può istituire apposite Autorità.
Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle Autorità di garanzia e di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta.


Art. 110.

La Banca d'Italia svolge le sue funzioni in materia monetaria e di vigilanza sul sistema creditizio in condizioni di autonomia e indipendenza.


Art. 111.

La legge può istituire l'ufficio del Difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione.


Art. 112.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.


Art. 113.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.
La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere e alle Assemblee regionali sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
L'Avvocatura dello Stato rappresenta, patrocina ed assiste in giudizio le amministrazioni dello Stato e svolge le altre funzioni stabilite dalla legge.


Titolo VI

PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA


Art. 114.

L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di unificazione europea; promuove e favorisce un ordinamento fondato sui principi di democrazia e di sussidiarietà.
Si può consentire a limitazioni di sovranità con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. La legge è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un terzo dei componenti di una Camera o ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.


Art. 115.

Le Camere concorrono a definire gli indirizzi di politica europea; a tal fine il Governo informa periodicamente le Camere dei procedimenti di formazione delle norme e degli atti comunitari.
Le Camere esprimono parere preventivo al Governo sulle designazioni agli organi delle istituzioni dell'Unione europea.


Art. 116.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza e nei modi stabiliti dalla legge, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e provvedono alla loro attuazione ed esecuzione.
La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato.


Titolo VII

LA GIUSTIZIA

Sezione I

Gli organi.


Art. 117.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.


I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
I magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da ogni potere e godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Tali norme assicurano altresì il coordinamento interno dell'ufficio del pubblico ministero ed il coordinamento, ove necessario, delle attività investigative tra gli uffici del pubblico ministero.


Art. 118.

La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.


Art. 119.

La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei Tribunali regionali di giustizia amministrativa e della Corte di giustizia amministrativa sulla base di materie omogenee indicate dalla legge riguardanti l'esercizio di pubblici poteri.
Il giudice amministrativo giudica altresì della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge. La legge determina i titolari dell'azione di responsabilità.
I tribunali militari sono istituiti solo in tempo di guerra ed hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. La legge assicura che il relativo procedimento si svolga comunque nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.


Art. 120.

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.
Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge.
I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti rispettivamente dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.
Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e presentare proposte e richieste.
Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa.
Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.
Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.
I membri elettivi dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né ricoprire cariche pubbliche.


Art. 121.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite e il Consiglio superiore della magistratura amministrativa esercitano le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, il tirocinio, le assegnazioni alle due diverse funzioni e i relativi passaggi rispettivamente per i giudici ordinari e i magistrati del pubblico ministero e per i magistrati amministrativi. I Consigli possono esprimere pareri sui disegni di legge di iniziativa del Governo prima della loro presentazione alle Camere, quando ne venga fatta richiesta dal Ministro della giustizia, e non possono adottare atti di indirizzo politico.
Spettano a ciascuna sezione del Consiglio superiore della magistratura ordinaria e al Consiglio superiore della magistratura amministrativa le funzioni amministrative riguardanti l'aggiornamento professionale, i trasferimenti, le promozioni e le relative assegnazioni, rispettivamente, dei giudici ordinari, dei magistrati del pubblico ministero e dei magistrati amministrativi.


Art. 122.

Spettano alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari ed amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.
La Corte è formata da nove membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa.
Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite elegge sei componenti, di cui quattro tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero e due tra quelli designati dal Senato della Repubblica. Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di cui due tra quelli eletti dai giudici ed uno tra quelli designati dal Senato della Repubblica.
La Corte elegge un presidente tra i componenti eletti tra quelli designati dal Senato della Repubblica.
I componenti della Corte non partecipano alle attività dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica sino alla scadenza di questi.
La legge disciplina l'attività della Corte e può prevederne l'articolazione in sezioni.


Art. 123.

L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata da un Procuratore generale eletto dal Senato della Repubblica a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a giudice della Corte costituzionale. L'ufficio di Procuratore generale è incompatibile con qualsiasi altra carica o professione. La legge ne assicura l'indipendenza da ogni potere.
Il Procuratore generale è nominato per quattro anni, non è rieleggibile e nei quattro anni successivi alla cessazione delle funzioni non può ricoprire alcuna carica pubblica.
La legge disciplina l'organizzazione dell'ufficio del Procuratore generale anche ai fini dell'attività ispettiva propedeutica all'azione disciplinare.
L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio ovvero su richiesta del Ministro della giustizia, del Procuratore generale della Corte di cassazione o dei Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa.
Il Procuratore generale riferisce annualmente alle Camere sull'esercizio dell'azione disciplinare.


Art. 124.

Le nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio.
Tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura ordinaria li assegna all'esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa valutazione di idoneità.
Il passaggio tra l'esercizio delle funzioni giudicanti e del pubblico ministero è successivamente consentito a seguito di concorso riservato, secondo modalità stabilite dalla legge.
In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario.
Le norme sull'ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina di magistrati onorari per materie e per funzioni attribuite a magistrati di primo grado ovvero per giudizi di sola equità.
Su designazione dei Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione e della Corte di giustizia amministrativa, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Le norme sull'ordinamento giudiziario disciplinano le modalità con cui componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti possono essere designati dal Consiglio superiore della magistratura amministrativa all'ufficio di consiglieri della Corte di giustizia amministrativa.
Le norme sull'ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri gradi della giurisdizione.


Art. 125.

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono inamovibili.
Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie del contraddittorio stabiliti dai rispettivi ordinamenti giudiziari o con il loro consenso.
La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici ordinari e amministrativi ed i magistrati del pubblico ministero si attengono ai princìpi di responsabilità, correttezza e riservatezza.
L'ufficio di giudice ordinario e amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. Fermo il divieto per i giudici ordinari e amministrativi e per i magistrati del pubblico ministero di svolgere attività arbitrali o di controllo e di essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, la legge può stabilire i casi in cui ad essi è consentito svolgere attività diverse da quelle d'ufficio.
I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono partecipare alle competizioni elettorali nella regione in cui hanno esercitato le loro funzioni negli ultimi cinque anni nè essere assegnati, per i successivi cinque anni, a sedi comprese nelle regioni nel cui territorio siano stati candidati o eletti.


Art. 126.

Le norme sugli ordinamenti giudiziari ordinario ed amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge.
La legge assicura l'indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.


Art. 127.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. La legge ne stabilisce le modalità.


Art. 128.

Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi ed esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari.
Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.


Sezione II

Norme nella giurisdizione.


Art. 129.

Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale.
Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività.
Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.
Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono.


Art. 130.

La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata.
La legge assicura che la custodia cautelare in carcere venga eseguita in appositi istituti.
Le legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.


Art. 131.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze è ammesso il ricorso in cassazione nei casi previsti dalla legge, che assicura comuque un doppio grado di giudizio. Contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari.


Art. 132.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale ed a tal fine avvia le indagini quando ha notizia di un reato.


Art. 133.

Nei confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, anche cautelare, con le modalità stabilite dalla legge.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione e disporre altri strumenti di reintegrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.


Titolo VIII

GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I

La Corte costituzionale.


Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:


a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;


b) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione dell'amministrazione statale;


c) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;


d) sui conflitti di attribuzione in cui siano parti Comuni e Province, nei casi e con le modalità stabiliti con legge costituzionale;


e) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;


f) sui ricorsi in materia di elezione del Presidente della Repubblica e delle relative cause di ineleggibilità e incompatibilità;


g) sui ricorsi in materia di elezione dei componenti delle due Camere, nei casi stabiliti dalla Costituzione;


h) sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge e dei referendum sulle proposte di legge di iniziativa popolare;


i) sui ricorsi per la tutela, nei confronti dei pubblici poteri, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, secondo condizioni, forme e termini di proponibilità stabiliti con legge costituzionale.


Art. 135.

La Corte costituzionale è composta da venti giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; cinque giudici sono nominati dal Senato della Repubblica; cinque giudici sono nominati da un collegio formato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni che integrano il Senato della Repubblica in sessione speciale.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o presso Autorità di garanzia e di vigilanza.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in caso di rielezione.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con qualunque carica pubblica elettiva, con l'esercizio di qualsiasi professione e con ogni altra carica ed ufficio.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Corte può organizzarsi in sezioni.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, ventuno membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Senato della Repubblica compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.


Art. 136.

Le decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, di un atto avente forza di legge o di un regolamento, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno.
La sentenza è comunicata alle Camere, al Governo ed alle Assemblee regionali interessate, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.

La legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale.
La legge costituzionale stabilisce altresì condizioni, limiti e modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi, per violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, da parte di un quinto dei componenti di una Camera.
Con legge sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.


Sezione II

Revisione della Costituzione.

Leggi costituzionali.


Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.


Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.»