Ministero degli Affari Esteri

CONTRATTO DECENTRATO RELATIVO ALLA MOBILITA' DEL PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO ALL'ESTERO ANNO SCOLASTICO 1998/1999

 

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1) Il presente contratto decentrato si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane e straniere all'estero compresi i Corsi ex art.636 D.L.vo 297/94 e le SS.SE.

2) Il presente contratto disciplina la mobilita' del personale direttivo, docente, lettori ed a.t.a. per l'anno scolastico 1998/99 secondo le disposizioni contenute nell'art.6 dell'Accordo, successivo al CCNL Comparto Scuola, e sottoscritto l'11/12/96.
Tutte le operazioni di cui al presente contratto, comprese quelle effettuate con calendario australe, si intendono riferite per gli effetti giuridici al calendario scolastico boreale (1 settembre/31 agosto)

3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

4) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita Circolare Ministeriale.
Le annesse tabelle sono parte integrante del presente contratto.

 

Art. 2 - Disponibilita' per i trasferimenti e termine delle operazioni

1) Sono considerati disponibili per i trasferimenti i posti di contingente vacanti all'inizio di ogni anno scolastico, a seguito dei provvedimenti di restituzione ai ruoli a qualunque titolo. Sono considerati inoltre disponibili i posti di contingente di nuova istituzione.

2) Non sono considerati disponibili per i trasferimenti i posti che si rendono eventualmente vacanti dopo il termine delle operazioni, che si intendono concluse con l'emanazione del provvedimento di cui alla circolare ministeriale di attuazione del presente contratto.

 

Art. 3 - Trasferimenti d'ufficio e a domanda

1) I trasferimenti d'ufficio e a domanda avvengono nell'ambito delle istituzioni scolastiche della stessa o altra tipologia, escluse le Scuole Europee, ovvero da corsi a scuole e viceversa, e della stessa area linguistica o di altra area per la quale sia stata conseguita l'idoneita' nelle prove di selezione ex art.64O, D.L.vo 297/94.

2) Le disposizioni sulle operazioni relative ai movimenti da e per le Scuole Europee sono disciplinate dal successivo art.6.

3) Può presentare domanda di trasferimento, fatto salvo quanto riportato nei successivi artt. 8 e 9 per il personale in servizio all'estero come lettore presso Universita' straniere, il personale scolastico che si trovi almeno nel terzo anno scolastico di servizio all'estero nell'attuale sede e possa prestare servizio tre anni scolastici di servizio nella nuova sede.
Per il personale che presta servizio in emisfero australe, il computo dei tre anni scolastici si effettua con riferimento alla data di inizio dell'anno scolastico metropolitano cui si riferisce il provvedimento di destinazione all'estero.
Nel caso di intervenuto trasferimento d'ufficio per perdita di posto, non si interrompe la continuità del triennio.

4) L'attribuzione delle sedi di trasferimento a domanda avviene in base al punteggio assegnato in conformita' della relativa tabella, fatto salvo quanto riportato nei successivi artt. 8 e 9 per il personale in servizio all'estero come lettore presso Universita' straniere.

5) Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, qualora sia stata rilevata in tempo utile, deve essere disposto in conformità alle risultanze degli accertamenti sulla natura e grado di incompatibilità.

 

Art. 4 - Precedenze

1) Il personale in servizio in sedi classificate come particolarmente disagiate ha la precedenza assoluta nei trasferimenti a domanda, fatto salvo quanto riportato nei successivi artt. 8 e 9 per i lettori.

2) Nel caso in cui a seguito di modifica dell'elenco delle sedi particolarmente disagiate, non spetti più la precedenza assoluta nei movimenti, all'interessato va attribuita la maggiorazione del punteggio di cui alla lettera d) - ANZIANITA' DI SERVIZIO - della tabella allegata, relativamente al periodo in cui la sede era considerata particolarmente disagiata.

 

Art. 5 - Individuazione perdenti posto

1) A seguito di soppressione di posto, nell'ambito delle revisioni annuali del contingente di cui all'art. 640, comma 12 D.L.vo 297/94, sara' individuato presso le sedi interessate il personale considerato come perdente posto per l'anno scolastico successivo, con riferimento alla specifica scuola o Circoscrizione Consolare per i corsi o insegnamento prestato, mediante apposita graduatoria formulata dal Capo d'istituto ovvero, ove non sia presente personale direttivo di ruolo, dal Console, secondo la specifica tabella dei punteggi.
E' individuato come perdente posto il personale della specifica funzione, cui è attribuito minore punteggio.

2) Nei confronti del personale suddetto si procedera', di conseguenza, al trasferimento d'ufficio.

 

Art. 6 - Personale in servizio presso le Scuole Europee

1) Per il personale destinato presso le Scuole Europee il trasferimento d'ufficio è effettuato solo su posti disponibili presso altre Scuole Europee.
Qualora non vi fossero posti vacanti, il trasferimento ad istituzione di altra tipologia è disposto, a condizione che il personale si trovi nel quinquennio iniziale di permanenza all'estero. In tal caso il periodo complessivo di permanenza in servizio all'estero non puo' superare il settennio previsto dall'art.643, D.L.vo 297/94.

2) Con le medesime condizioni e modalita' di cui al precedente punto 1 - comma I - sono disposti i trasferimenti a domanda.

 

Art. 7 - Ordine delle operazioni

1) Le operazioni relative ai trasferimenti d'ufficio precedono quelle per trasferimenti a domanda e sono disposte secondo il seguente ordine:
a) Il personale individuato come perdente posto ai sensi del precedente art.5 è trasferito d'ufficio, secondo le modalita' di cui al successivo punto 2. La non accettazione del trasferimento comporta la restituzione ai ruoli metropolitani.
b) i trasferimenti d'ufficio, per soppressione di posto, sono disposti nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o, in subordine di una circoscrizione consolare limitrofa. Successivamente possono disporsi per aree linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneita' nelle prove di selezione e, comunque, dopo la conclusione delle corrispondenti procedure di mobilità di ufficio nell'ambito della circoscrizione o dell'area linguistica interessata. Detti trasferimenti possono avvenire in subordine anche presso le Scuole Europee, purché l'interessato sia in possesso della relativa idoneità e si trovi nel primo biennio di servizio all'estero. In tal caso l'interessato presterà un periodo di servizio presso la Scuola Europea di un solo quinquennio, previa intesa su tale limite temporale con la Direzione della Scuola Europea stessa.
Una volta esperite tutte le possibilita' precedentemente indicate, detti trasferimenti potranno avvenire anche per altro emisfero.

2) Le operazioni di trasferimento a domanda sono disposte secondo il seguente ordine:
a) Trasferimenti su istituzioni della stessa o altra tipologia (da scuola a corsi e viceversa ovvero da una ad altra Scuola Europea), appartenente alla medesima area linguistica e su sedi dello stesso emisfero.
b) Trasferimenti su istituzioni della stessa o altra tipologia (da scuola a corsi e viceversa ovvero da una ad altra Scuola Europea), appartenenti ad altra area linguistica, purché ne sia stata conseguita la relativa idoneità, in sedi dello stesso emisfero.
c) Trasferimenti su sedi di altro emisfero.
d) Per quanto attiene i trasferimenti dei lettori, stante la specificita' del loro servizio, è fatto salvo quanto riportato nei successivi articoli 8 e 9.

 

Art. 8 - Lettori di ruolo destinati presso le Università straniere

1) Si premette che le operazioni di trasferimento dei lettori sono condizionate dalla specificità della funzione, che richiede, anche in caso di trasferimento d' ufficio, l'espressione del gradimento da parte delle Autorità accademiche locali. Si richiede, pertanto, al lettore il vincolo di prestare un periodo di servizio continuativo per almeno tre anni nella stessa sede.

2) Il personale perdente posto (per soppressione del lettorato, revoca del gradimento, incompatibilita'), può presentare domanda trasferimento pur non avendo maturato il triennio di servizio nella stessa sede. Qualora la domanda venga accolta, detto personale dovrà garantire - nell'ambito del periodo massimo di servizio all'estero - un triennio di servizio presso l'Università di nuova destinazione. Nel caso in cui non venga presentata domanda di trasferimento, o la stessa non possa essere soddisfatta, si procederà al trasferimento d'ufficio con le medesime modalità previste dal punto 1, b) dell'art.7.

3) Nel caso di trasferimento d'ufficio, il triennio di permanenza nella sede può essere ridotto ad un biennio in relazione al gradimento espresso in tal senso dall'Università di nuova destinazione.

4) Il trasferimento può essere disposto, in subordine, anche per le aree linguistiche o geografiche diverse, per le quali sia stata conseguita la specifica idoneità.

 

Art. 9 - Ordine delle operazioni di trasferimento dei lettori:

Le operazioni di trasferimento dei lettori verranno effettuate secondo il seguente ordine:
1) Trasferimenti del personale individuato come perdente posto, che ha presentato la domanda di trasferimento, impegnandosi a garantire un triennio di servizio, nell'ambito del proprio periodo massimo di servizio all'estero.

2) Trasferimenti d'ufficio del personale individuato come perdente posto che non abbia presentato domanda di trasferimento o che, pur avendola presentata, non sia stato soddisfatto.

3) Trasferimenti a domanda del personale in servizio in sedi classificate come particolarmente disagiate, che abbia maturato il triennio di servizio nella medesima sede.

4) Trasferimenti a domanda del personale che ha maturato il triennio di servizio nella medesima sede.

5) Le domande di trasferimento presentate a norma dei precedenti punti 1 e 4, verranno rispettivamente analizzate secondo l'ordine previsto dal precedente art.7 per i trasferimenti a domanda.