CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE
LA MOBILITA' DEL PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI

 

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 3, il mese di Giugno, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale

ED

i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti dall'allegato 1 al presente contratto,

 

VIENE CONCORDATO

il seguente contratto nazionale decentrato concernente la mobilità del personale delle

ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI

 

- ART.1 -

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

1. IL PRESENTE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO SI APPLICA AL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DIPENDENTE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI ED APPARTENENTE AL COMPARTO DI CUI ALL'ART.9 DEL D.P.C.M. 30 DICEMBRE 1993 N.593.

2. IL PRESENTE CONTRATTO DISCIPLINA LA MOBILITA' DEL PERSONALE DI CUI ALL’ ART. 32, COMMA 2, DEL C.C.N.L. 94/97 E DEL PERSONALE DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1 DELL’ ACCORDO SUCCESSIVO PER ACCADEMIE E CONSERVATORI PER L’ ANNO ACCADEMICO 1998/1999, SECONDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI SEGUENTI ED HA VALIDITA’ FINO AL 31 OTTOBRE 1998.

3. GLI EFFETTI GIURIDICI DECORRONO DALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO CHE S'INTENDE AVVENUTA AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI NEGOZIALI.

4. LE CONNESSE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CONTRATTO SONO DEFINITE CON APPOSITE ORDINANZE MINISTERIALI DA EMANARSI ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI STIPULAZIONE DI CUI AL COMMA 3.

 

TITOLO I

PERSONALE DIRETTIVO DEI CONSERVATORI

 

- ART. 2 -

TRASFERIMENTI A DOMANDA - DESTINATARI

1. I TRASFERIMENTI A DOMANDA AVVENGONO NELL'AMBITO DELLE ISTITUZIONI ALLA CUI DIREZIONE SI ACCEDE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE A CONCORSO, TENUTO CONTO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO A CIASCUN ASPIRANTE IN CONFORMITA' ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, ALLEGATE AL PRESENTE ACCORDO. POSSONO PARTECIPARE AL MOVIMENTO I DIRETTORI DI RUOLO.

 

- ART. 3 -

DISPONIBILITA' PER I TRASFERIMENTI

1. SONO CONSIDERATI DISPONIBILI AI FINI DEI PREDETTI TRASFERIMENTI I SEGUENTI POSTI DI DIRETTORE:

A) LE DIREZIONI VACANTI O CHE SI RENDERANNO VACANTI PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI TITOLARI DALL'INIZIO DI CIASCUN ANNO ACCADEMICO. AI SENSI DEL IV COMMA DELL'ART.509 DEL D.L.VO N.297/94, LA RICHIESTA DI PERMANENZA IN SERVIZIO PREVISTA DAL III COMMA DELLO STESSO ARTICOLO, DEVE ESSERE PRODOTTA A PENA DI DECADENZA, ENTRO IL 31 MARZO DELL'ANNO DI COMPIMENTO DEL 65° ANNO DI ETA';
B) LE DIREZIONI CHE DOVESSERO ESSERE EVENTUALMENTE ISTITUITE ENTRO IL 28 FEBBRAIO O COMUNQUE ENTRO LA DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI DI MOVIMENTO;
C) LE DIREZIONI CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI PER EFFETTO DEL MOVIMENTO;
D) LE DIREZIONI CHE SI DOVESSERO RENDERE VACANTI A QUALSIASI ALTRO TITOLO ENTRO LA DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI DI MOVIMENTO .

 

- ART. 4 -

TITOLI DI SERVIZIO

1. IL PUNTEGGIO RELATIVO ALL'ANZIANITA' DI SERVIZIO DI CUI ALLA LETT.A) DEL TITOLO I DELLA TABELLA (ALLEGATO A) VA ATTRIBUITO PER OGNI ANNO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO NEL RUOLO DIRETTIVO DI ATTUALE APPARTENENZA.
ANALOGAMENTE E' VALUTATO IL SERVIZIO PRESTATO COME INCARICATO PURCHE' L'INCARICO SIA CORRISPONDENTE AL RUOLO DI ATTUALE TITOLARITA'. NON SONO VALUTABILI LE FRAZIONI INFERIORI A 180 GIORNI E L'ANNO ACCADEMICO CORRENTE.

2. PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PREVISTO PER LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO PRESTATO; SEMPRE NEL RUOLO DIRETTIVO ININTERROTTAMENTE PER ALMENO UN TRIENNIO (LETTERE B, C PUNTO 1 DELLA TABELLA), DEVONO CONCORRERE, PER GLI ANNI CONSIDERATI, LA TITOLARITA' NEL RUOLO DI ATTUALE APPARTENENZA E LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO, CHE DEVE PERDURARE NELL'ANNO IN CORSO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, PRESSO LA STESSA ISTITUZIONE DI TITOLARITA', CON ESCLUSIONE SIA DEL PERIODO DI SERVIZIO DA INCARICATI DELLA ISTITUZIONE, SIA DEL PERIODO COPERTO DA DECORRENZA GIURIDICA RETROATTIVA ALLA NOMINA, NONCHE' DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA O DI TRASFERIMENTO ANNUALE. IL PUNTEGGIO IN QUESTIONE, INVECE, VA ATTRIBUITO IN TUTTI I CASI IN CUI IL PERIODO DI MANCATA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO NELLA SCUOLA DI TITOLARITA' E' RICONOSCIUTO A TUTTI GLI EFFETTI DALLE NORME VIGENTI COME SERVIZIO DI ISTITUTO, VALIDAMENTE PRESTATO NELLA MEDESIMA ISTITUZIONE ( A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO IL PUNTEGGIO PER LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO VIENE ATTRIBUITO NEI CASI DI CONGEDI ED ASPETTATIVE PER MOTIVI DI SALUTE, PER GRAVIDANZA E PUERPERIO, PER MANDATO POLITICO, ESONERI SINDACALI ETC.).

 

- ART. 5 -

ESIGENZE DI FAMIGLIA

1. IL PUNTEGGIO PER IL RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE, AI GENITORI O AI FIGLI SARA' ATTRIBUITO SOLO SE SARA' ALLEGATO UN CERTIFICATO DI RESIDENZA DELLA PERSONA ALLA QUALE SI RICHIEDE IL RICONGIUNGIMENTO. IN TALE CERTIFICATO DOVRA' ESSERE PRECISATA LA DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA, CHE DEVE ESSERE ANTERIORE DI ALMENO TRE MESI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DELL'O.M. CONCERNENTE L'INDICAZIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

2. DOVRA', INOLTRE, ESSERE ALLEGATA UNA DICHIARAZIONE PERSONALE, REDATTA AI SENSI DELL'ART.20 DELLA LEGGE 4/1/1968, N.15 DALLA QUALE RISULTI IL GRADO DI PARENTELA CHE INTERCORRE TRA IL RICHIEDENTE E LA PERSONA CUI INTENDE RICONGIUNGERSI.

3. ANALOGAMENTE CON DICHIARAZIONE PERSONALE PUO' ESSERE COMPROVATA L'ESISTENZA DI UN FIGLIO MAGGIORENNE AFFETTO DA INFERMITA' O DIFETTO FISICO O MENTALE CHE SIA CAUSA DI INIDONEITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA A PROFICUO LAVORO.

4. TALE STATO DOVRA' ESSERE DOCUMENTATO CON APPOSITA CERTIFICAZIONE SANITARIA RILASCIATA DAGLI ORGANI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA 7 AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO.

5. LA MANCATA PRECISAZIONE DELLA DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA SUL CERTIFICATO O L'OMESSA PRESENTAZIONE DI CUI SOPRA, ESCLUDE LA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.

6. DAL REQUISITO DELLA RESIDENZA SI PRESCINDE QUANDO SI CHIEDE IL RICONGIUNGIMENTO AL FAMIGLIARE DESTINATO A NUOVA SEDE PER MOTIVI DI LAVORO NEI TRE MESI ANTECEDENTI ALLA DATA DI EMANAZIONE DELL'ORDINANZA. IN TAL CASO, PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO, DOVRA' ESSERE PRESENTATA UNA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE ATTESTI TALE CIRCOSTANZA.

7. RELATIVAMENTE ALLA LETTERA D) PUNTO II - IL RICOVERO PERMANENTE DEL FIGLIO, DEL CONIUGE O DEGLI ALTRI FAMIGLIARI MINORATI, DEVE ESSERE DOCUMENTATO CON CERTIFICATO RILASCIATO DALL'ISTITUTO DI CURA.

8. LA NECESSITA' DI CURE CONTINUATIVE, INVECE, DEVE ESSERE DOCUMENTATA CON CERTIFICATO RILASCIATO DALLE COMPETENTI UNITA' SANITARIE LOCALI.

9. DALLA CERTIFICAZIONE SI DOVRA' RILEVARE SE L'ASSIDUITA' DELLA TERAPIA SIA TALE DA COMPORTARE NECESSARIAMENTE LA RESIDENZA NELLA PROVINCIA NEL CUI AMBITO SI TROVA DELL'ISTITUTO DI CURA.

10. L'INTERESSATO DOVRA', INOLTRE, COMPROVARE CON DICHIARAZIONE PERSONALE CHE IL FIGLIO, IL CONIUGE O GLI ALTRI FAMIGLIARI MINORATI POSSONO, ESSERE ASSISTITI SOLO NELLA PROVINCIA RICHIESTA PER TRASFERIMENTO, IN QUANTO NELLA SEDE DI TITOLARITA' NON ESISTE UN ISTITUTO DI CURA NEL QUALE I MEDESIMI POSSANO ESSERE ASSISTITI.

11. NELL'AMBITO DELLA VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DI FAMIGLIA, SI PRECISA CHE I PUNTEGGI RIFERITI " AL FIGLIO " SI INTENDONO ESTESI ANCHE AI FIGLI ADOTTIVI, IN AFFIDAMENTO PRE-ADOTTIVO OVVERO IN AFFIDAMENTO.

 

- ART.6 -

TITOLI DI MERITO

1. PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI CUI ALLE LETTERE A) ED A1) DEL TITOLO III DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE (ALLEGATI A E B), OCCORRE UNA DICHIARAZIONE DELL'ASPIRANTE AL TRASFERIMENTO DA CUI SI EVINCE LA SUA INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA DI MERITO DI PUBBLICI CONCORSI ORDINARI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA CARRIERE DIRETTIVA E/O ISPETTIVA.

2. L'ATTESTAZIONE DELLA QUALIFICA DI OTTIMO RIPORTATA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO DOVRA' ESSERE FATTA DALL'INTERESSATO CON APPOSITA DICHIARAZIONE PERSONALE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'.

3. PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELLE LETTERE C) E D) DEL TITOLO III DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE (ALLEGATI A E B) L'ASPIRANTE AL TRASFERIMENTO, IN LUOGO DELL'ATTESTAZIONE RILASCIATA DALLE COMPETENTI AUTORITA', POTRA' PRODURRE APPOSITA DICHIARAZIONE PERSONALE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' DA CUI SI EVINCE L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI PRESSO LA QUALE SONO STATI CONSEGUITI I TITOLI, LA FACOLTA' E L'ANNO ACCADEMICO DEL CONSEGUIMENTO. PER I DIPLOMI POST-UNIVERSITARI DI PERFEZIONAMENTO E/O DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, DEVONO ESSERE PRECISATI INOLTRE LA DURATA E L'INDICAZIONE CHE IL DIPLOMA STESSO E' PREVISTO DAGLI STATUTI UNIVERSITARI. ANALOGA PROCEDURA SARA' PREVISTA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DAI CONSERVATORI DI MUSICA E DALLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI.

 

- ART.7 -

ORDINE DELLE OPERAZIONI

1. LE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO SARANNO DISPOSTE A LIVELLO NAZIONALE IN UN'UNICA FASE. GLI ASPIRANTI AL TRASFERIMENTO CONCORRERANNO AL MOVIMENTO ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DEL PUNTEGGIO A LORO ATTRIBUITO SECONDO LE TABELLE ALLEGATE.

 

- ART.8 -

TRASFERIMENTI ANNUALI

1. I TRASFERIMENTI A DOMANDA DEL PERSONALE DIRETTIVO PREVISTI DALL'ART.466 DEL D.L.VO 297/94, SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO.

2. I DIRETTORI DI RUOLO CHE NE FACCIANO ESPRESSA RICHIESTA NELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO, SONO AMMESSI ALLA PROCEDURA DEI TRASFERIMENTI DI DURATA ANNUALE SUBORDINATAMENTE AL NON SODDISFACIMENTO DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO.

3. SONO, ALTRESI', AMMESSI A PARTECIPARE AL TRASFERIMENTO ANNUALE - FACENDONE OVVIAMENTE ESPLICITA RICHIESTA - I DIRETTORI CHE ABBIANO PARTECIPATO AL TRASFERIMENTO A DOMANDA E NON SIANO STATI SODDISFATTI.

4. E' ESCLUSO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO ANNUALE IL PERSONALE DIRETTIVO IN POSIZIONE DI COMANDO, DI COLLOCAMENTO FUORI RUOLO O DI ESONERO DAL SERVIZIO DI DURATA ANNUALE, COINCIDENTE CON L'ANNO SCOLASTICO CUI SI RIFERISCE IL TRASFERIMENTO.

5. IL MEDESIMO PERSONALE HA TITOLO COMUNQUE A PARTECIPARE AL TRASFERIMENTO DEFINITIVO E L'EVENTUALE RICHIESTA DI TRASFERIMENTO ANNUALE ESPRESSA NELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO E' DA CONSIDERARSI NULLA.

6. SONO DISPONIBILI AI FINI DELLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO ANNUALE I POSTI DIRETTIVI VACANTI PER L'ANNO SCOLASTICO CUI SI RIFERISCE LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO, IN QUANTO I RISPETTIVI TITOLARI SIANO NELLA SEGUENTE POSIZIONE:

1 - COLLOCAMENTO FUORI RUOLO PER DESTINAZIONE ALL' ESTERO CHE NON COMPORTI LA PERDITA DELLA TITOLARITA' DEL POSTO;
2 - COLLOCAMENTO FUORI RUOLO AD ALTRO TITOLO CHE NON COMPORTI COMUNQUE LA PERDITA DELLA TITOLARITA' DEL POSTO,
3 - INCARICO DI MISSIONE ALL'ESTERO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO;
4 - UTILIZZAZIONE DISPOSTA AI SENSI DELL'ART.456 DEL D.L.VO N.297/94;
5 - COMANDO PREVISTO DA LEGGI SPECIALI;
6 - ESONERO SINDACALE;
7 - ESONERO DAL SERVIZIO PER INCARICO PREVISTO DALL'ART. 453 DEL D.L.VO N. 297/94;
8 - ESONERO DAL SERVIZIO PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE ISPETTIVO , DIRETTIVO E DOCENTE;
9 - MANTENIMENTO IN SERVIZIO, AD ESAURIMENTO DEI COMPITI, PREVISTO DALL'ART.458 DEL D.L.VO 297/94;
10 - ESONERO PER L'ACCETTAZIONE DI INCARICO DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO;
11 - ASPETTATIVA PER MANDATO PARLAMENTARE O MANDATO AMMINISTRATIVO CHE COMPORTI ESONERO DAL SERVIZIO.

7. LE PREDETTE POSIZIONI SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEL TRASFERIMENTO ANNUALE SOLO SE DERIVANTI DA ATTI DISPOSITIVI ADOTTATI ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE DI ACQUISIZIONE DELLE DISPONIBILITA' DI MOVIMENTO SECONDO QUANTO STABILITO DALLA APPOSITA O.M. SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DIRETTIVO.

8. LA SEDE ANNUALE DI TRASFERIMENTO COME SOPRA DETERMINATA E' SUSCETTIBILE OVVIAMENTE DI VARIAZIONE A SEGUITO DI EVENTUALE TRASFERIMENTO DEFINITIVO O DI PASSAGGIO OTTENUTO DAL TITOLARE.

9. SONO ALTRESI' DISPONIBILI I POSTI DI PROVENIENZA DEI DIRETTORI CHE CONSEGUANO IL TRASFERIMENTO ANNUALE.

10. I DIRETTORI SODDISFATTI IN SEDE DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO SONO ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO ANNUALE.

11. I TRASFERIMENTI DI DURATA ANNUALE SONO DISPOSTI SUCCESSIVAMENTE AI TRASFERIMENTI DEFINITIVI E SECONDO I MEDESIMI CRITERI CHE PRESIEDONO A TALI MOVIMENTI. L'ORDINE DELLE PREFERENZE, PUNTUALI O TERRITORIALI, E IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE STESSE E' QUELLO INDICATO SUL MODULO - DOMANDA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO.

12. IL PERSONALE CHE CONSEGUE IL TRASFERIMENTO ANNUALE CONSERVA LA TITOLARITA' DELLA SEDE DI PROVENIENZA CUI RISULTA ASSEGNATO.

13. L'EVENTUALE VENIR MENO DELLA DISPONIBILITA' INIZIALE CHE HA DATO ORIGINE AL TRASFERIMENTO ANNUALE NON HA ALCUN RIFLESSO SUI TRASFERIMENTI ANNUALI GIA' EFFETTUATI E COMPORTA LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE CHE CESSA DALLA POSIZIONE DI COMANDO, ESONERO, COLLOCAMENTO FUORI RUOLO ETC. E LA SUA UTILIZZAZIONE IN VIA PRIORITARIA, IN CASO DI DISPONIBILITA', SU POSTO DIRETTIVO AFFIDATO AD INCARICO O REGGENZA.

14. IL TRASFERIMENTO ANNUALE GIA' DISPOSTO E' PROROGATO D'UFFICIO QUALORA LA VACANZA ANNUALE CHE L'HA DETERMINATO SI PROTRAGGA ANCHE PER L'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO A SEGUITO DI ATTO DISPOSITIVO ADOTTATO ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE DI ACQUISIZIONE DELLE DISPONIBILITA' DI MOVIMENTO.

15. L'ULTERIORE RICHIESTA DI TRASFERIMENTO ANNUALE ESPRESSA NEL MODULO - DOMANDA VERRA' ESAMINATA SOLTANTO NEL CASO VENISSERO MENO I PRESUPPOSTI PER LA DISPOSIZIONE DELLA PROROGA D'UFFICIO.

16. I BENEFICIARI DELLE PRECEDENZE PREVISTE PER L'ASSISTENZA AI PARENTI HANDICAPPATI, CHE ABBIANO CONSEGUITO IL TRASFERIMENTO ANNUALE, PER OTTENERE LA PROROGA DI DETTO TRASFERIMENTO DEBBONO PRESENTARE, ANNUALMENTE, - IN ANALOGIA A QUANTO AVVIENE PER IL TRASFERIMENTO DEFINITIVO CONDIZIONATO - LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL'ART.17 DEL PRESENTE CONTRATTO, ATTESTANTE LA PERMANENZA DEI REQUISITI CHE DANNO TITOLO ALLA RELATIVA PRECEDENZA.

17. E' AMMESSA LA RINUNCIA ALLA PROROGA D'UFFICIO, PURCHE' VENGA PRESENTATA ISTANZA ENTRO LO STESSO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO BARRANDO L'APPOSITA CASELLA DEL MODULO - DOMANDA. IN TAL CASO IL DIRETTORE VIENE RESTITUITO AL POSTO DI TITOLARITA'.

18. LA RINUNCIA NON PRECLUDE, COMUNQUE, LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE ENTRO LO STESSO TERMINE DOMANDA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO O DI ALTRO TRASFERIMENTO ANNUALE. IN TAL CASO NON SARA' CONSIDERATA VALIDA, AI SOLI FINI DEL TRASFERIMENTO ANNUALE, LA PREFERENZA DI SEDE PER LA QUALE IL DIRETTIVO HA RINUNCIATO ALLA PROROGA; VERRANNO INVECE CONSIDERATE VALIDE LE PREFERENZE PUNTUALI ESPRESSE PER ALTRE ISTITUZIONI.

19. L'EVENTUALE CONSEGUIMENTO DEL TRASFERIMENTO DEFINITIVO PER L'ANNO SCOLASTICO PER IL QUALE AVREBBE DOVUTO ESSERE DISPOSTA LA PROROGA D'UFFICIO COMPORTA L'AUTOMATICO VENIR MENO DEL PROVVEDIMENTO DI PROROGA.

 

ALLEGATI

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO

 

ALLEGATO A

TABELLA PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA DEL PERSONALE DIRETTIVO

 

I - ANZIANITA' DI SERVIZIO:

A) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO NEL RUOLO DI APPARTENENZA (1) PUNTI 6
B) PER IL SERVIZIO PRESTATO NEL RUOLO DI APPARTENENZA SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' NEGLI ULTIMI TRE ANNI ACCADEMICI NELLA SEDE DI ATTUALE TITOLARITA' (2) IN AGGIUNTA A QUELLO PREVISTO DALLA LETTERA A)  

 

 

PUNTI 6

C) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRESTATO NEL RUOLO DI APPARTENENZA SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' NELLA SEDE DI ATTUALE TITOLARITA' (2) (IN AGGIUNTA A QUELLO PREVISTO DALLA LETTERA A)

OLTRE IL TRIENNIO

OLTRE IL QUINQUENNIO

 

 

 

PUNTI 2

PUNTI 3

 

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA:

A) PER IL RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE OVVERO, NEL CASO DI DIRETTORI SENZA CONIUGE O SEPARATI GIUDIZIALMENTE O CONSENSUALMENTE CON ATTO OMOLOGATO DAL TRIBUNALE, PER RICONGIUNGIMENTO AI GENITORI O AI FIGLI (3):  

 

 

PUNTI 6

B) PER OGNI FIGLIO DI ETA' INFERIORE A SEI ANNI (4) PUNTI 4
C) PER OGNI FIGLIO DI ETA' SUPERIORE AI SEI ANNI, MA CHE NON ABBIA SUPERATO IL 18° ANNO DI ETA' (4) OVVERO PER OGNI FIGLIO DI ETA' SUPERIORE AI 18 ANNI AFFETTO DA INFERMITA' O DIFETTO FISICO O MENTALE CHE SIA CAUSA DI INIDONEITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA A PROFICUO LAVORO:  

 

 

 

PUNTI 3

D) PER LA CURA E L'ASSISTENZA DEI FIGLI MINORATI FISICI, PSICHICI O SENSORIALI, TOSSICODIPENDENTI OVVERO DEL CONIUGE O DEL GENITORE TOTALMENTE E PERMANENTEMENTE INABILE AL LAVORO, CHE POSSONO ESSERE ASSISTITI SOLTANTO NEL COMUNE RICHIESTO (5).  

 

 

PUNTI 6

 

III - TITOLI:

A) PER OGNI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA DI MERITO DI PUBBLICI CONCORSI ORDINARI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLA SCUOLA, COMPRESA L'INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA CHE HA DATO LUOGO ALL'ATTUALE NOMINA.

E, COMUNQUE, FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 9

 

 

 

 

PUNTI 3

A1) PER OGNI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA DI MERITO DI PUBBLICI CONCORSI ORDINARI PER L'ACCESSO AL RUOLO DELLA CARRIERA ISPETTIVA DELLA SCUOLA

E, COMUNQUE, FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 8

 

 

PUNTI 4

B) PER OGNI QUALIFICA DI OTTIMO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO, NEL RUOLO DI APPARTENENZA (6) PUNTI 1
C) PER OGNI LAUREA O DIPLOMA DI ACCADEMIA DI BELLE ARTI O DI CONSERVATORIO DI MUSICA PUNTI 3
D) PER DIPLOMA POST - UNIVERSITARIO DI PERFEZIONAMENTO E/O DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE CONSEGUITO IN CORSI ALMENO ANNUALI PREVISTI DAGLI STATUTI DELLE UNIVERSITA' STATALI, LIBERE OVVERO DA ISTITUTI UNIVERSITARI STATALI O PAREGGIATI NONCHE' PER LE SPECIALIZZAZIONI O PERFEZIONAMENTI CONSEGUITI AI SENSI DELLA LEGGE 19.11.1990, N.341, ARTT.4, 6 E 8:

PER OGNI CORSO ANNUALE DI DURATA NON INFERIORE ALLE 350 ORE ......................................................................................................

PER OGNI CORSO BIENNALE. DI DURATA NON INFERIORE ALLE 700 ORE...............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

PUNTI 1

PUNTI 2

 

 

I TITOLI RELATIVI ALLE LETTERE C) E D) ANCHE CUMULABILI TRA DI LORO SONO VALUTATI FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 6.

 

NOTE ALLEGATO A

(1) IL RUOLO DI APPARTENENZA VA RIFERITO RISPETTIVAMENTE:

A)RUOLO DEI DOCENTI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI

B)RUOLO DEGLI ASSISTENTI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI

C)RUOLO DEI DOCENTI DEI CONSERVATORI DI MUSICA

D)RUOLO DEGLI ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA.

(2) IL PUNTEGGIO VA ATTRIBUITO SOLTANTO SE LA SEDE DI TITOLARITA' GIURIDICA E LA SEDE IN CUI L'INTERESSATO HA PRESTATO SERVIZIO CONTINUATIVO COINCIDONO PER IL PERIODO CONSIDERATO.

NON VA VALUTATO L'ANNO SCOLASTICO IN CORSO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

(3) IL PUNTEGGIO SPETTA SOLO PER LA SEDE PRESENTE NEL COMUNE DI RESIDENZA DEI FAMILIARI O NELLA PROVINCIA OVE E' SITUATO IL PREDETTO COMUNE A CONDIZIONE CHE ESSI, ALLA DATA DI EMANAZIONE DELL'ORDINANZA, VI RISIEDANO EFFETTIVAMENTE CON ISCRIZIONE ANAGRAFICA DA ALMENO TRE MESI. LA RESIDENZA DELLA PERSONA ALLA QUALE SI CHIEDE IL RICONGIUNGIMENTO DEVE ESSERE DOCUMENTATA CON CERTIFICATO ANAGRAFICO NEL QUALE DOVRA' ESSERE INDICATA LA DECORRENZA DELLA ISCRIZIONE STESSA O CON DICHIARAZIONE PERSONALE DA APPORSI IN CALCE AL CERTIFICATO DI RESIDENZA PER GLI USI CONSENTITI DALL’ ART. 2 LEGGE N. 127 15/5/1997.

DALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA SI PRESCINDE QUANDO SI TRATTI DI RICONGIUNGIMENTO AL FAMILIARE TRASFERITO PER SERVIZIO NEI TRE MESI ANTECEDENTI ALLA DATA DI EMANAZIONE DELL'ORDINANZA. I PUNTEGGI PER LE ESIGENZE DI FAMIGLIA DI CUI ALLE LETTERE A), B), C), D) SONO CUMULABILI TRA LORO.

IL PUNTEGGIO DI RICONGIUNGIMENTO SPETTA ANCHE NEL CASO IN CUI NEL COMUNE DI RESIDENZA DEL FAMILIARE O NELLA PROVINCIA OVE E' SITUATO IL COMUNE DI RESIDENZA NON VI SIANO ISTITUZIONI RICHIEDIBILI. IN TAL CASO IL PUNTEGGIO SARA' ATTRIBUITO PER LA PROVINCIA PIU' VICINA A QUELLA IN CUI E' SITUATO IL COMUNE DI RESIDENZA DEL FAMILIARE, PURCHE' COMPRESA TRA LE PREFERENZE ESPRESSE.

(4) AI FINI DELLA CONSIDERAZIONE DEL FIGLIO COME INFERIORE AI SEI ANNI O CHE NON ABBIA SUPERATO IL DICIOTTESIMO ANNO DI ETA' SI TERRA' CONTO DELLA SEGUENTE PRESCRIZIONE: IL COMPIMENTO DI SEI ANNI E DICIOTTO ANNI CHE AVVENGA NELL'ARCO DI TEMPO A PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CUI VENGONO DISPOSTI I TRASFERIMENTI COMPORTA COMUNQUE L'ATTRIBUZIONE RISPETTIVAMENTE DI PUNTI 4 E PUNTI 3.
(5)

A)

B)

 

 

C)

IL PUNTEGGIO E' ATTRIBUITO NEI SEGUENTI CASI:

FIGLIO MINORATO, OVVERO CONIUGE O GENITORE, RICOVERATI PERMANENTEMENTE IN UN ISTITUTO DI CURA;

FIGLIO MINORATO, OVVERO CONIUGE O GENITORE BISOGNOSI DI CURE CONTINUATIVE PRESSO UN ISTITUTO DI CURA DA COMPORTARE DI NECESSITA' LA RESIDENZA NELLA PROVINCIA IN CUI E' SITUATO L'ISTITUTO MEDESIMO:

FIGLIO TOSSICODIPENDENTE SOTTOPOSTO AD UN PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO DA ATTUARE PRESSO LE STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE, DI CUI AGLI ARTT.114, 118 E 122 D.P.R. 9.10.1990 N.309, PROGRAMMA CHE COMPORTI DI NECESSITA' IL DOMICILIO NELLA PROVINCIA IN CUI E' UBICATA LA STRUTTURA STESSA, OVVERO, PRESSO LA RESIDENZA ABITUALE CON L'ASSISTENZA DEL MEDICO DI FIDUCIA COME PREVISTO DALL'ART.122, COMMA 3, DEL CITATO D.P.R. N.309/1990.

(6) LO STESSO PUNTEGGIO E' ATTRIBUITO PER IL CORRISPONDENTE PERIODO TRASCORSO IN POSIZIONI GIURIDICHE RICONOSCIUTE COME SERVIZIO D'ISTITUTO.

 

TITOLO II

PERSONALE DOCENTE

 

PREMESSA

 

NELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E NEI CONSERVATORI DI MUSICA LA MOBILITÀ SI ARTICOLA IN MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE, QUEST'ULTIMA PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI CHIEDERE ED OTTENERE I PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO, MEDIANTE VALUTAZIONE DEI TITOLI ARTISTICI E PROFESSIONALI.

 

ART. 9

DESTINATARI

1) LE DISPOSIZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI CONTENUTE NEL PRESENTE TITOLO SI APPLICANO AI DOCENTI DI RUOLO CON SEDE DEFINITIVA, NONCHÉ A QUELLI IMMESSI IN RUOLO SENZA SEDE DEFINITIVA, I QUALI POSSONO PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO CONTESTUALMENTE AI DOCENTI DI RUOLO CON SEDE DEFINITIVA.

2) I DOCENTI SENZA SEDE DEFINITIVA, QUALORA NON OTTENGONO NESSUNO DEI MOVIMENTI RICHIESTI, SARANNO ASSEGNATI IN SEDE DEFINITIVA SUI POSTI RESIDUATI DOPO I TRASFERIMENTI E I PASSAGGI DI CATTEDRA O POSTO E I PASSAGGI DI RUOLO, CON PRECEDENZA RISPETTO AGLI ALTRI DOCENTI AVENTI TITOLO ALL’ ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA DALL’ANNO CUI SI RIFERISCONO I TRASFERIMENTI.

 

CAPO 1

DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E PASSAGGI

 

ART.10

1) AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA' PER I MOVIMENTI SI DOVRA' TENERE CONTO DELLE VACANZE DETERMINATESI ENTRO LA DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI DI MOVIMENTO INDICATA NELLA O.M. SULLA MOBILITA’ E COMUNICATE, A CURA DELL’ ISPETTORATO , AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DI QUESTO MINISTERO, NEL TERMINE PREVISTO DALLA O.M. SULLA MOBILITA’.

2) AI SENSI DEI COMMI 4 E 5 DELL'ART 509. DEL D.LV.O 297/94 LA RICHIESTA DI PERMANENZA IN SERVIZIO PREVISTA DAL 3 COMMA DELL'ART. 509 DEL D.L.VO 297/94, DEVE ESSERE PRODOTTA, PENA DI DECADENZA, ENTRO IL 31 MARZO DELL'ANNO DI COMPIMENTO DEL 65MO ANNO DI ETA'.

3) SONO UTILIZZABILI AI FINI DEI TRASFERIMENTI LE CATTEDRE ED I POSTI COMPRESI NELLA PIANTA ORGANICA RELATIVA ALL'ORGANICO DI DIRITTO STABILITO CON APPOSITO D.I.. E VALIDO PER L'ANNO DAL QUALE DECORRONO I MOVIMENTI MEDESIMI.

4) NON SONO CONSIDERATI DISPONIBILI, AI FINI DEI MOVIMENTI, LE CATTEDRE E POSTI DI INSEGNAMENTO EVENTUALMENTE AUTORIZZATI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI DI MOVIMENTO PREVISTA NELLA O.M. SULLA MOBILITA’.

5)LE CATTEDRE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 4 NON SONO DISPONIBILI NEPPURE PER LE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI SEDE A DECORRERE DALL'INIZIO DELL'ANNO SUCCESSIVO E PERTANTO POTRANNO ESSERE UTILIZZATE SOLO PER GLI ADEMPIMENTI IL CUI EFFETTO E' LIMITATO AD UN SOLO ANNO.

6)SUL NUMERO COMPLESSIVO DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI IN ORGANICO DI DIRITTO, FATTI SALVI GLI ACCANTONAMENTI DESTINATI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI NEGLI ANNI PRECEDENTI, SONO DETERMINATI, PER OGNI CLASSE DI CONCORSO, I CONTINGENTI DA DESTINARE ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE (50% DEL TOTALE, SECONDO LE ALIQUOTA SOTTO INDICATE

PASSAGGI DI CATTEDRA E DI POSTO 50% DELLA QUOTA

PASSAGGI DI RUOLO 50% DELLA QUOTA

7)NELLA RIPARTIZIONE DEI POSTI TRA RECLUTAMENTO E MOBILITÀ PROFESSIONALE LE FRAZIONI INFERIORI ALL’UNITÀ SONO DESTINATE ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE. NELLA RIPARTIZIONE DEI POSTI TRA PASSAGGI DI CATTEDRA O DI POSTO E PASSAGGI DI RUOLO, LE FRAZIONI INFERIORI ALL’UNITÀ SONO DESTINATE AI PASSAGGI DI RUOLO.

8)LA DISPONIBILITÀ RESIDUA DI CATTEDRE E POSTI PER ESAURIMENTO DELLE SPECIFICHE GRADUATORIE RELATIVE AI PASSAGGI DI CATTEDRA O DI POSTO E DI RUOLO E’ DESTINATA AL RECLUTAMENTO.

 

ART.11

DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA' PER I TRASFERIMENTI ANNUALI

1.SONO DISPONIBILI, AI FINI DEL TRASFERIMENTO ANNUALE, LE CATTEDRE ED I POSTI DI ORGANICO SEDE, LASCIATI DI FATTO VACANTI DA TITOLARI CHE SI TROVANO IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

A) UTILIZZAZIONI DISPOSTE AI SENSI DELL'ART. 456 DEL D.L.VO N. 297/94;

B) COMANDI PREVISTI DA DECRETI DELEGATI E DA LEGGI SPECIALI;

C) ESONERI SINDACALI AI SENSI DEL D.P.C.M. N. 770/94;

D) COLLOCAMENTO FUORI RUOLO PER DESTINAZIONE ALL'ESTERO O AD ALTRO TITOLO, CHE NON COMPORTI LA PERDITA DELLA TITOLARITA' ;

E) ESONERI PER INCARICHI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO;

F) ESONERI DAL SERVIZIO PER INCARICHI PREVISTI DALL'ART.453 DEL D.L.VO N. 297/94;

G) ESONERI PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA;

H) ESONERI PER INCARICHI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO;

I) ASPETTATIVE PER MANDATO PARLAMENTARE E MANDATO AMMINISTRATIVO CHE COMPORTI ESONERO DAL SERVIZIO;

2. LE PREDETTE POSIZIONI DETERMINANO LA DISPONIBILITA' DELLA SEDE PER I TRASFERIMENTI ANNUALI QUANDO CONCORRONO LE SEGUENTI CONDIZIONI:

a)CHE TALI POSIZIONI NON PREVEDANO LA PERDITA DELLA TITOLARITA' DELLA SEDE:

b) CHE SIANO STATI ADOTTATI I RELATIVI ATTI DISPOSITIVI PRIMA DELL'INIZIO DELLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO E CIOE' NEI TERMINI STABILITI DALL'O.M. SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI..

c) CHE ABBIANO UNA DURATA DI ALMENO UN ANNO SCOLASTICO.

3 SONO ALTRESI' DISPONIBILI, PER IL MEDESIMO FINE, I POSTI DI ORGANICO DI PROVENIENZA DEI DOCENTI CHE ABBIANO OTTENUTO IL TRASFERIMENTO ANNUALE

4.IL NUMERO DEI POSTI REPERITI AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO E' TOTALMENTE DISPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 466 DEL D.L.VO N, 297/94, PER I TRASFERIMENTI ANNUALI.

5 LA SEDE DETERMINATA COME DISPONIBILE, SECONDO I PRECEDENTI CRITERI, AI FINI DEI TRASFERIMENTI ANNUALI, E' SUSCETTIBILE OVVIAMENTE DI VARIAZIONE A SEGUITO DELL'EVENTUALE TRASFERIMENTO DEFINITIVO OTTENUTO DAL TITOLARE.

 

-ART.12 -

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI

IL MOVIMENTO DEI TRASFERIMENTI SI ATTUA SECONDO LE SEGUENTI FASI:

1^ FASE NAZIONALE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA-

2^ FASE NAZIONALE DEI TRASFERIMENTI D'UFFICIO-

3^ FASE NAZIONALE MOBILITA’ PROFESSIONALE-

1^ FASE . PARTECIPA ALLA PRIMA FASE TUTTO IL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 9 , COMMA 1 DEL PRESENTE ACCORDO CHE NE FACCIA DOMANDA. IL PERSONALE INDIVIDUATO COME SOPRANNUMERARIO DEVE PRESENTARE DOMANDA DI TRASFERIMENTO

2^FASE SULLE CATTEDRE E SUI POSTI RESIDUATI DOPO I MOVIMENTI DI CUI ALLA PRIMA FASE, L'ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA PROCEDERA' AI TRASFERIMENTI D'UFFICIO.

1) IL PERDENTE POSTO CHE PRESENTA DOMANDA DI TRASFERIMENTO PUO' CONDIZIONARLA AL PERMANERE DELLA PROPRIA POSIZIONE DI SOPRANNUMERARIETA', RISPONDENDO NEGATIVAMENTE ALLA DOMANDA CONTENUTA NELL'APPOSITA CASELLA DEL MODULO DOMANDA, OVVERO NON CONDIZIONARLA, DESIDERANDO PARTECIPARE COMUNQUE AL MOVIMENTO.

2) IN ENTRAMBI I CASI ESSO PARTECIPA ALLE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO CON LE MODALITA' E I PUNTEGGI PREVISTI PER I MOVIMENTI A DOMANDA,

3) OVVIAMENTE, QUALORA NEL CORSO DEI TRASFERIMENTI SI DETERMINI NELL'ISTITUZIONE DI TITOLARITA' DELL'INTERESSATO UNA DISPONIBILITA' DI POSTO, NON SI TIENE CONTO DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO CONDIZIONATA E IL DOCENTE VIENE RIASSORBITO NELLA PREDETTA ISTITUZIONE.

4) NON SI PROCEDE AL TRASFERIMENTO D'UFFICIO NEI CONFRONTI DEI DOCENTI DI CUI SIA STATA ACCOLTA LA DOMANDA DI TRASFERIMENTO ANCHE SE CONDIZIONATA.

5) QUALORA IL PERDENTE POSTO NON PRESENTI DOMANDA DI TRASFERIMENTO (CONDIZIONATA O NO), OVVERO NESSUNA DELLE PREFERENZE ESPRESSE SIA DISPONIBILE, SARA' TRASFERITO D'UFFICIO SECONDO I CRITERI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO.

6) I TRASFERIMENTI A DOMANDA DEGLI INSEGNANTI SOPRANNUMERARI CHE HANNO DICHIARATO DI VOLER PARTECIPARE COMUNQUE AL MOVIMENTO, RISPONDENDO AFFERMATIVAMENTE ALLA DOMANDA RIPORTATA NELL'APPOSITA CASELLA DEL MODULO-DOMANDA, VERRANNO EFFETTUATI, RELATIVAMENTE ALLE PREFERENZE ESPRESSE, CONTESTUALMENTE A TUTTI GLI ALTRI TRASFERIMENTI A DOMANDA,

SENZA ALCUNA PARTICOLARE PRECEDENZA E CON I PUNTEGGI SPETTANTI PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA QUALORA ESSI NON VENGANO TRASFERITI NEL CORSO DELLE SUDDETTE OPERAZIONI, E SEMPRE CHE PERMANGA LA POSIZIONE DI SOPRANNUMERO SI PROCEDERA' AL LORO TRASFERIMENTO D'UFFICIO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO.

7)RESTA, COMUNQUE, FERMO IL DIRITTO DEL PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO O A DOMANDA CONDIZIONATA AL RIENTRO PER UN QUINQUENNIO CON PRECEDENZA ASSOLUTA NELL'ISTITUZIONE DI PRECEDENTE TITOLARITA' A CONDIZIONE CHE L'INTERESSATO NE FACCIA ANNUALMENTE ESPRESSA DOMANDA NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO.

8) I TRASFERIMENTI D'UFFICIO SONO DISPOSTI SECONDO L'ORDINE DELLA APPOSTA TABELLA DI VICINIORITA' TRA PROVINCE , GIA' PREDISPOSTA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA SEDE AI BENEFICIARI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 8 BIS DELLA L. 426/88) PARTENDO DALLA PROVINCIA INDICATA DALL'INTERESSATO NELL'APPOSITA CASELLA DEL MODULO-DOMANDA .

9) I TRASFERIMENTI D’UFFICIO SARANNO DISPOSTI SULLA BASE DI GRADUATORIE, DISTINTE PER CLASSE DI CONCORSO, NELLE QUALI SARANNO INSERITI TUTTI I DOCENTI IN SOPRANNUMERO CHE NON HANNO PRODOTTO DOMANDA DI TRASFERIMENTO O CHE, PUR AVENDOLA PRODOTTA, NON SONO STATI SODDISFATTI. L’ORDINE DELLE SUDDETTE GRADUATORIE E’ DATO DAL PUNTEGGIO ATTRIBUITO AI DOCENTI SOPRANNUMERARI DAI DIRETTORI DELLE ISTITUZIONI IN CUI PRESTANO SERVIZIO SULLA BASE DELLA TABELLA ALLEGATA. NEL CASO IN CUI IL NUMERO DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI SIA MAGGIORE DELLE DISPONIBILITA’ IN ORGANICO, SARANNO SOGGETTI A TRASFERIMENTO D’ UFFICIO I DOCENTI CHE NELLE SUDDETTE GRADUATORIE HANNO TOTALIZZATO IL MINOR PUNTEGGIO.

10) 3^ FASE . SULLE CATTEDRE E SUI POSTI RESIDUATI DOPO I TRASFERIMENTI COME PREVISTO DALL’ARTICOLO 10 DEL PRESENTE CONTRATTO SI PROCEDERA' AI PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO NEL SEGUENTE ORDINE:

A)PASSAGGI DI CATTEDRA DEI DOCENTI PRIVI DI VISTA;

B)PASSAGGI DI CATTEDRA DEI DOCENTI APPARTENENTI AD INSEGNAMENTI PER I QUALI ESISTONO SITUAZIONI DI ESUBERO;

C)PASSAGGI DI CATTEDRA DEI DOCENTI INDIVIDUATI COME PERDENTI POSTO AD INIZIO MOVIMENTO;

D)PASSAGGI DI CATTEDRA DEGLI ALTRI DOCENTI;

E)PASSAGGI DI RUOLO DEI DOCENTI PRIVI DI VISTA;

F)PASSAGGI DI RUOLO DEI DOCENTI APPARTENENTI AD INSEGNAMENTI PER I QUALI ESISTONO SITUAZIONI DI ESUBERO;

G)PASSAGGI DI RUOLO DEI DOCENTI INDIVIDUATI COME PERDENTI POSTO AD INIZIO MOVIMENTO;

H)PASSAGGI DI RUOLO DEGLI ALTRI DOCENTI;

11)NELL’AMBITO DI CIASCUNA DELLE SUDDETTE OPERAZIONI I PASSAGGI VENGONO DISPOSTI SECONDO L’ORDINE DI GRADUATORIA, ATTRIBUENDO COMUNQUE LA PRECEDENZA AI DOCENTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI ORDINARI PER L’INSEGNAMENTO AL QUALE E’ RICHIESTO IL PASSAGGIO. A PARITÀ DI PUNTEGGIO E PRECEDENZE LA POSIZIONE IN GRADUATORIA È DETERMINATA DALL’ETÀ.

12)LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE, SISTEMAZIONE ED ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, DA DEFINIRE CON OPPORTUNA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ENTRO IL 30 LUGLIO, DOVRANNO PREVEDERE CON PRIORITA’ ASSOLUTA E NELL’ORDINE RIPORTATO LE SEGUENTI OPERAZIONI:

A) UTILIZZAZIONE A DOMANDA NELL’ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’ DEI DOCENTI TRASFERITI D’UFFICIO OVVERO A DOMANDA CONDIZIONATA ALLA SITUAZIONE DI SOPRANNUMERO PER L’ANNO ACCADEMICO IN CUI SI RIFERISCONO LE OPERAZIONI DI MOBILITA’;

B) UTILIZZAZIONE A DOMANDA NELL’ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’,IN MATERIE D’INSEGNAMENTO PER LE QUALI SIA STATA PRODOTTA DOMANDA DI PASSAGGIO, DEI DOCENTI TRASFERITI D’UFFICIO OVVERO A DOMANDA CONDIZIONATA A DECORRERE DALL’ANNO ACCADEMICO IN CUI SI RIFERISCONO LE OPERAZIONI DI MOBILITA’ (1);

C) UTILIZZAZIONE A DOMANDA NELL’ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’ DEL PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO E DEL PERSONALE RIMASTO IN SOPRANNUMERO DOPO LE OPERAZIONI DI MOBILITA’, NELLE ESERCITAZIONI E NELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO D’ISTITUTO. I DOCENTI DI LETTERATURA ITALIANA SONO UTILIZZATI PRIORITARIAMENTE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI, OVE AUTORIZZATI.

 

(1) LA PREECEDENZA SI ESTENDE ANCHE AI DOCENTI RIMASTI IN SOPRANNUMERO DOPO LE OPERAZIONI DI MOBILITA’ POICHE’ APPARTENENTI AD INSEGNAMENTI IN ESUBERO.

 

-ART.13-

ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI ANNUALI

1. I TRASFERIMENTI ANNUALI SONO DISPOSTI SUCCESSIVAMENTE AI MOVIMENTI DEFINITIVI. L'ORDINE DELLE OPERAZIONI INERENTI AL TRASFERIMENTO ANNUALE E' IL SEGUENTE.:

2. AL FINE DI POTER DISPORRE LA PROROGA D'UFFICIO L'ULTERIORE VACANZA DEL POSTO DEVE ESSERE CONSEGUENTE AD UN ATTO DISPOSITIVO EMANATO NEI TERMINI PREVISTI DALL'O.M. SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI.

3. IN CASO DI CONCORRENZA DI PIU' AVENTI DIRITTO ALLA PROROGA DEL TRASFERIMENTO ANNUALE PREVALE IL DOCENTE CHE HA OTTENUTO IL TRASFERIMENTO MEDESIMO DA UN MAGGIOR NUMERO DI ANNI . A PARITA' DI ANNI HA DIRITTO A PERMANERE SUL POSTO IL DOCENTE CHE A SUO TEMPO HA OTTENUTO IL TRASFERIMENTO ANNUALE CON LA PRECEDENZA E/O IL PUNTEGGIO MAGGIORE. IN CASO DI ULTERIORE PARITA' PREVALE CHI PRECEDE PER ETA'.

4 I BENEFICIARI DELLE PRECEDENZE PREVISTE PER L'ASSISTENZA AI PARENTI HANDICAPPATI, CHE ABBIANO CONSEGUITO IL TRASFERIMENTO ANNUALE, PER OTTENERE LA PROROGA DI DETTO TRASFERIMENTO DEBBONO PRESENTARE ANNUALMENTE - IN ANALOGIA A QUANTO AVVIENE PER IL TRASFERIMENTO DEFINITIVO CONDIZIONATO. LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL'ART.17 .DEL PRESENTE CONTRATTO, ATTESTANTE LA PERMANENZA DEI REQUISITI CHE DANNO TITOLO ALLA RELATIVA PRECEDENZA.

5. QUALORA, NEL CORSO DEI TRASFERIMENTI ANNUALI, CONCORRANO PER IL MEDESIMO POSTO O CATTEDRA UN AVENTE DIRITTO ALLA PROROGA ED UN PERDENTE POSTO ( OVVERO UN EX PERDENTE POSTO) ASPIRANTI AL MOVIMENTO ANNUALE, PREVALE L'INTERESSE ALLA PROROGA

6. I NUOVI TRASFERIMENTI ANNUALI SONO DISPOSTI SECONDO I MEDESIMI CRITERI FISSATI PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA DEFINITIVI. . LE PRECEDENZE E I PUNTEGGI ATTRIBUITI SONO GLI STESSI DI QUELLI CONSIDERATI NEI PREDETTI TRASFERIMENTI DEFINITIVI.

7 CON IL TRASFERIMENTO ANNUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE SOLTANTO LE STESSE SEDI ESPRESSE NELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO AL DOCENTE SOPRANNUMERARIO CHE ABBIA PRODOTTO DOMANDA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO CONDIZIONATA, QUALORA SI RENDA DISPONIBILE PER UN ANNO UN POSTO NELLA SEDE DI TITOLARITA'. SARA' ASSEGNATO CON PRECEDENZA ASSOLUTA IL POSTO PREDETTO PER TRASFERIMENTO ANNUALE.

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESIGENZE DI FAMIGLIA

 

Art. 14

ANZIANITA' DI SERVIZIO

1. L'ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI CUI ALLE LETTERE A),B),C) E D DEL PUNTO 1 DELLE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI E I PUNTI I E II DELLA LETTERA C) DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE RELATIVA AI PASSAGGI, ALLEGATE ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI, DEVE ESSERE ATTESTATA DALL'INTERESSATO CON APPOSITA DICHIARAZIONE PERSONALE CONFORME AL MODELLO ALLEGATO ALL'O.M. SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI, OVVERO CON CERTIFICATO DI SERVIZIO (1).

2. L'ANZIANITA' DI SERVIZIO DI CUI ALLA LETTERA A) DELL’ALLEGATO B E PUNTO I LETTERA C) DELL’ ALLEGATO C COMPRENDE GLI ANNI DI SERVIZIO, COMUNQUE PRESTATI NEL RUOLO DI ATTUALE APPARTENENZA SUCCESSIVAMENTE ALLA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA (2)

3. L'ANZIANITA' DI CUI ALLA LETTERA B) DELL’ALLEGATO B COMPRENDE IL SERVIZIO PRE-RUOLO RELATIVO AL RUOLO DI APPARTENENZA RICONOSCIUTO O VALUTATO AI FINI DELLA CARRIERA, PRESTATO NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI.
TALE ANZIANITA' SI RIFERISCE ANCHE AL SERVIZIO NON DI RUOLO IVI COMPRESO QUELLO MILITARE, RICONOSCIUTO O RICONOSCIBILE AI FINI DELLA CARRIERA A NORMA DEGLI ARTT.485, 487 E 490 DEL D.L.VO 297/94 PRESTATO .IN COSTANZA DI RAPPORTO DI IMPIEGO NELLO STESSO RUOLO DI APPARTENENZA VA, INVECE, CONSIDERATO SERVIZIO DI RUOLO A TUTTI GLI EFFETTI, QUELLO DERIVANTE DALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM OPERATA A SEGUITO DI UN GIUDICATO.

4. L'ANZIANITA' DI CUI ALLA LETTERA C) DELL’ALLEGATO B COMPRENDE GLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATI NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI RIFERITI SIA AL SERVIZIO PRE-RUOLO RICONOSCIUTO O VALUTATO AI FINI DELLA CARRIERA SIA A QUELLO DI RUOLO DIVERSI DA QUELLO DI ATTUALE TITOLARITA' IVI COMPRESO IL SERVIZIO MILITARE PRESTATO IN COSTANZA DI RAPPORTO D'IMPIEGO IN RUOLI DIVERSI DA QUELLI DI APPARTENENZA.
L'ANZIANITA' DERIVANTE DA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA NEL RUOLO DI APPARTENENZA, ANTERIORE ALLA DECORRENZA ECONOMICA, RIENTRA NELL'ANZIANITA' PREVISTA DALLA LETTERA C) DELL’ALLEGATO B QUALORA NON SIA STATO PRESTATO ALCUN SERVIZIO O SE IL SERVIZIO NON SIA STATO PRESTATO NEL RUOLO DI APPARTENENZA.

5. L'ANZIANITA' DI CUI ALLA LETTERA D) DELL’ALLEGATO B COMPRENDE IL SERVIZIO PRE-RUOLO E DI RUOLO PRESTATO IN ALTRO ORDINE DI SCUOLA E COMPORTA LA VALUTAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO NEI LIMITI IN CUI LO STESSO E' RICONOSCIUTO AI FINI DELLA CARRIERA. IL SERVIZIO DI RUOLO VA RICONOSCIUTO PER INTERO E IL SERVIZIO PRE-RUOLO NEI LIMITI IN CUI LO STESSO E' RICONOSCIUTO AI FINI DELLA CARRIERA.

6.QUALORA IL DOCENTE ABBIA USUFRUITO DI PERIODI DI ASPETTATIVA PER FAMIGLIA IL PUNTEGGIO PER I SERVIZI DI RUOLO DI CUI ALLE LETTERE A) E C) DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE (ALLEGATO B) ED I PUNTI I E II DELLA LETTERA C) DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE RELATIVA AI PASSAGGI (ALLEGATO C) SARA' ATTRIBUITO PER INTERO, A CONDIZIONE CHE NEL RELATIVO ANNO ACCADEMICO L'INTERESSATO ABBIA PRESTATO UN SERVIZIO NON INFERIORE A 180 GIORNI. IN CASO CONTRARIO L'ANNO NON PUO' ESSERE VALUTATO E, PERTANTO, NON SARA' ATTRIBUITO ALCUN PUNTEGGIO.

7.AL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO COLLOCATO IN CONGEDO STRAORDINARIO PER MOTIVI DI STUDIO SENZA ASSEGNI AI SENSI DELL'ART.2 DELLA LEGGE 13.8.1984, N.476, PER LA FREQUENZA DEL DOTTORATO DI RICERCA E AL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO ASSEGNATARIO DI BORSE DI STUDIO - A NORMA DELL'ART.463 DEL D.L.VO 16/4/1994 N.297 - DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI STATALI DI ENTI PUBBLICI, DI STATI OD ENTI STRANIERI, DI ORGANISMI ED ENTI INTERNAZIONALI, E' RICONOSCIUTO IL PERIODO DI DURATA DEL CORSO O DELLA BORSA DI STUDIO COME EFFETTIVO SERVIZIO DI RUOLO E QUINDI VALUTATO AI FINI DEL TRASFERIMENTO A DOMANDA O D'UFFICIO- LETTERA A) E LETTERA C) -(NELLA PARTE RELATIVA AL SERVIZIO IN ALTRO RUOLO) DELL’ALLEGATO B E A QUELLA DI PASSAGGIO PUNTI I II DELLA LETTERA C) DELL’ ALLEGATO C.- TALE RICONOSCIMENTO AVVIENE TENUTO CONTO DELLA CIRCOSTANZA CHE IL PERIODO DI QUESTO TIPO DI CONGEDO STRAORDINARIO E' UTILE AI FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA, DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA. DETTO PERIODO NON VA VALUTATO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CONCERNENTI LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO (LETTERA E - F - G - ED - H DELL’ALLEGATO B).

8.L'ANZIANITA' DI CUI ALLA LETTERA E) DELL’ALLEGATO B COMPRENDE IL SERVIZIO NEL RUOLO DI ATTUALE APPARTENENZA PRESTATO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' NEGLI ULTIMI TRE ANNI ACCADEMICI NELL'ISTITUZIONE DI ATTUALE TITOLARITA' IVI COMPRESO QUELLO SVOLTO NELLE SEZIONI ALL’ EPOCA STACCATE E DIVENTATE AUTONOME (3).

9.L'ANZIANITA' DI CUI ALLA LETTERA F) COMPRENDE INVECE IL SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' NEGLI ULTIMI TRE ANNI ACCADEMICI NELL'INSEGNAMENTO DI ATTUALE TITOLARITA'.

10.SONO ATTRIBUITI, INOLTRE, P. 2 PER OGNI ANNO DI SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO NELL'ISTITUZIONE DI ATTUALE TITOLARITA' OLTRE IL TRIENNIO E P. 3 PER OGNI ANNO DI SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO DOPO IL QUINQUENNIO IVI COMPRESI GLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATI NELLE SEZIONI ALL’EPOCA STACCATE E' ALTRESI' ATTRIBUITO UN PUNTO PER OGNI ANNO DI SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' NELL'INSEGNAMENTO DI ATTUALE TITOLARITA' OLTRE IL TRIENNIO E P. 2 PER OGNI ANNO DI SERVIZIO DI RUOLO OLTRE IL QUINQUENNIO.

11. LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO PRESTATO ININTERROTTAMENTE DA ALMENO UN TRIENNIO OPPURE OLTRE IL TRIENNIO NELLA ISTITUZIONE O NELL'INSEGNAMENTO DI ATTUALE TITOLARITA' (LETTERA E - F - G - ED H DEL TITOLO I° DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI DEVE ESSERE ATTESTATA DALL'INTERESSATO CON APPOSITA DICHIARAZIONE PERSONALE CONFORME AL MODELLO ALLEGATO ALL'O.M. SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI.

12. SI PRECISA CHE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PREVISTO DALLA LETTERA E) DELL’ALLEGATO B DEVONO CONCORRERE, PER GLI ANNI CONSIDERATI, LA TITOLARITA' NELLA ISTITUZIONE (CON ESCLUSIONE SIA DEL PERIODO DI SERVIZIO PRE-RUOLO SIA DEL PERIODO COPERTO DA DECORRENZA GIURIDICA RETROATTIVA DELLA NOMINA) E LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO LA ISTITUZIONE STESSA OVVERO NELLE SEZIONI ALL’EPOCA STACCATE DIVENTATE AUTONOME (3).

13. PARIMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI CUI ALLA LETTERA F) DELL’ALLEGATO B DEVONO CONCORRERE LA TITOLARITA' NELL'INSEGNAMENTO E LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO NEL MEDESIMO.

14. IL PUNTEGGIO IN QUESTIONE VA ATTRIBUITO ANCHE IN TUTTI I CASI IN CUI IL PERIODO DI MANCATA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO NELL'ISTITUZIONE E NELL'INSEGNAMENTO E' RICONOSCIUTO A TUTTI GLI EFFETTI DALLE NORME VIGENTI COME SERVIZIO VALIDAMENTE PRESTATO. CONSEGUENTEMENTE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I PUNTEGGI PER LA CONTINUITA' DEVONO ESSERE ATTRIBUITI NEL CASO DI CONGEDI E ASPETTATIVE PER MOTIVI DI SALUTE, PER GRAVIDANZA E PUERPERIO, PER SERVIZIO MILITARE DI LEVA, PER MANDATO POLITICO E AMMINISTRATIVO, NEL CASO DI UTILIZZAZIONI, DI ESONERI DAL SERVIZIO PREVISTI DALLA LEGGE PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA P.I., DI ESONERI SINDACALI, DI INCARICO ALLA DIREZIONE, DI ESONERI PER LA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO ETC.

15. NEL COMPUTO DEL SERVIZIO VALUTABILE AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO NON DEVE ESSERE CONSIDERATO L'ANNO ACCADEMICO IN CORSO.

16.NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DICHIARAZIONI NON CONFORMI AL MODELLO SUDDETTO O DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

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(1) NON E' VALUTABILE IL BENEFICIO DI CUI ALL'ART.1 DELLA LEGGE 24/5/1970 N.336.

(2) IL RUOLO DI APPARTENENZA VA RIFERITO RISPETTIVAMENTE A

A)RUOLO DEI DOCENTI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI

B)RUOLO DEGLI ASSISTENTI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI

C)RUOLO DEI DOCENTI DEI CONSERVATORI DI MUSICA

D)RUOLO DEGLI ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA.

(3) AI FINI DELLA CONTINUITA’ IL SERVIZIO SVOLTO ALL’EPOCA STACCATE NON E’ COMUNQUE COMULABILE CON QUELLO PRESTATO NELLA SEDE CENTRALE FATTO SALVO QUELLO SVOLTO NELLE SOPPRESSE SEZIONI STACCATE PER CIECHI.

 

ART. 15

ESIGENZE DI FAMIGLIA

1) IL PUNTEGGIO PER IL RICONGIUNGIMENTO, PREVISTO DALLA LETTERA A TITOLO II DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE, SPETTA SOLO PER IL COMUNE DI RESIDENZA O LA PROVINCIA OVE E' SITUATO TALE COMUNE.
DETTO PUNTEGGIO SARA' ATTRIBUITO SOLO SE SARA' ALLEGATO UN CERTIFICATO DI RESIDENZA DELLA PERSONA ALLA QUALE SI RICHIEDE IL RICONGIUNGIMENTO. IN TALE CERTIFICATO DOVRA' ESSERE PRECISATA LA DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA CHE DEVE ESSERE ANTERIORE DI ALMENO TRE MESI ALLA DATA INDICATA SULL'O.M. RELATIVA ALLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE.

2) NEL CASO IN CUI NEL COMUNE DI RESIDENZA DELLA PERSONA A CUI SI RICHIEDE IL RICONGIUNGIMENTO O NELLA PROVINCIA OVE E' SITUATO IL PREDETTO COMUNE, NON VI SIANO ISTITUZIONI RICHIEDIBILI (OVVERO CHE NON COMPRENDONO L'INSEGNAMENTO DEL RICHIEDENTE), IL PUNTEGGIO DEL RICONGIUNGIMENTO SARA' ATTRIBUITO PER LA PROVINCIA PIU' VICINA SECONDO LE TABELLE DI VICINIORITA', PURCHE' COMPRESA TRA LE PREFERENZE ESPRESSE.

3) NELL'EVENTUALITA' IN CUI IL DOCENTE NON PROVVEDA AD INDICARE LA PROVINCIA PIU' VICINA, MA SI LIMITI AD INDICARE IL COMUNE DI RESIDENZA DEL FAMILIARE, IN CUI NON VI SONO ISTITUZIONI RICHIEDIBILI, SARA' CURA DELL'UFFICIO COMPETENTE DELL'ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA APPORTARE LA VARIAZIONE, ASSEGNANDO LA PROVINCIA PIU' VICINA A QUELLA IN CUI E' SITUATO IL COMUNE DI RESIDENZA DEL FAMILIARE. TALE VARIAZIONE A CURA DELL'UFFICIO SARA' UGUALMENTE APPORTATA NEL CASO SI VERIFICHI DIFFORMITA' TRA LA PROVINCIA INDICATA DAL DOCENTE QUALE VICINIORE E QUELLA RIPORTATA DALLE TABELLE DI VICINIORITA'.

4) DOVRA', INOLTRE, ESSERE ALLEGATA UNA DICHIARAZIONE PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 4/1/1968 N. 15 DALLA QUALE RISULTI IL GRADO DI PARENTELA CHE INTERCORRE TRA IL RICHIEDENTE E LA PERSONA A CUI INTENDE RICONGIUNGERSI.

5) LA MANCATA PRECISAZIONE DELLA DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA SUL CERTIFICATO O L'OMESSA PRESENTAZIONE DI CUI SOPRA, ESCLUDE LA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.

6) DAL REQUISITO DELLA RESIDENZA SI PRESCINDE QUANDO SI CHIEDE IL RICONGIUNGIMENTO AL FAMILIARE DESTINATO A NUOVA SEDE PER MOTIVI DI LAVORO NEI 3 MESI ANTECEDENTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL' O.M. SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE. IN TAL CASO, PER LA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO, DOVRA' ESSERE PRESENTATA UNA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE ATTESTI TALE CIRCOSTANZA.

7) AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PREVISTO DALLE LETTERE B E C IL COMPIMENTO DEI 6 ANNI E DICIOTTO ANNI DEVE AVVENIRE NELL'ARCO DI TEMPO A PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CUI VENGONO DISPOSTI I TRASFERIMENTI.

8) IL PUNTEGGIO PREVISTO DALLA LETTERA D DEL TITOLO II DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE E' ATTRIBUITO NEI SEGUENTI CASI:

A) FIGLIO MINORATO OVVERO CONIUGE O GENITORE, RICOVERATI PERMANENTEMENTE IN UN ISTITUTO DI CURA;

B) FIGLIO MINORATO, OVVERO CONIUGE O GENITORE BISOGNOSI DI CURE CONTINUATIVE PRESSO UN ISTITUTO DI CURA TALI DA COMPORTARE DI NECESSITA' LA RESIDENZA NELLA PROVINCIA NEL CUI AMBITO E' SITUATO L'ISTITUTO.

C) FIGLIO TOSSICODIPENDENTE SOTTOPOSTO AD UN PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO DA ATTUARE PRESSO LE STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE DI CUI AGLI ARTT. 114, 118 E 122, D.P.R. 9.10.1990 N. 309, PROGRAMMA CHE COMPORTI DI NECESSITA' IL DOMICILIO NELLA PROVINCIA NEL CUI AMBITO E' SITUATA LA STRUTTURA, OVVERO, PRESSO LA RESIDENZA ABITUALE CON L'ASSISTENZA DEL MEDICO DI FIDUCIA COME PREVISTO DALL'ART. 122, COMMA 3, CITATO D.P.R. N. 309/1990.

9) I PUNTEGGI PER LE ESIGENZE DI FAMIGLIA DI CUI ALLE LETTERE A, B, C, D DELLA TABELLA SONO CUMULABILI FRA DI LORO.

 

ART. 16

TITOLI GENERALI

1. E' EQUIPARATA ALL'INCLUSIONE IN GRADUATORIA DI MERITO L'INCLUSIONE IN TERNE DI CONCORSI A CATTEDRA IN ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA.

2. AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGI DI CUI ALLA LETTERA B DEL TITOLO III DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE I CONCORSI A POSTI DI PERSONALE ISPETTIVO E DIRETTIVO SONO DA CONSIDERARE DI LIVELLO SUPERIORE RISPETTO AI CONCORSI A POSTI DI INSEGNAMENTO.

3. AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI CUI ALLA LETTERA C DEL SUDDETTO TITOLO III VANNO RICONOSCIUTI OLTRE AI CORSI PREVISTI DAGLI STATUTI DELL'UNIVERSITA' (ART. 6 L. 341/90) OVVERO ATTIVATI CON PROVVEDIMENTO RETTORALE PRESSO LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI AL D.P.R. 162/82 (ART. 4-1°COMMA L. 341/90) ANCHE I CORSI PREVISTI DALLA L. 341/90, ART. 8 F , REALIZZATI DALLE UNIVERSITA' ATTRAVERSO I PROPRI CONSORZI ANCHE DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' I CORSI ATTIVATI DALLE UNIVERSITA' AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CON FACOLTA' DI PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI (ART. 8 L. 341/90).

4. SI RICORDA CHE A NORMA DELL'ART. 10 DEL D.L. 1.10.73, N. 580, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 30.11.73, N. 766 LE DENOMINAZIONI DI UNIVERSITA', ATENEO, POLITECNICO, ISTITUTO D'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA POSSONO ESSERE USATE SOLTANTO DALLE UNIVERSITA' STATALI E DA QUELLE NON STATALI RICONOSCIUTE PER RILASCIARE TITOLI AVENTI VALORE LEGALE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

5.LA VALUTAZIONE DEI TITOLI ARTISTICI E PROFESSIONALI DI CUI ALLA LETTERA A DELL ATABELLA DI VALUTAZIONE PER I PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO, RELATIVAMENTE A CIASCUNA DISCIPLINA E’ EFFETTUATA DALLE COMMISSIONI NOMINATE CON D.M. PER IL TRIENNIO 1997/98, 1998/99 E 1999/2000.
EVENTUALI SOSTITUZIONI, PER GRAVI E COMPROVATI MOTIVI, SONO EFFETTUATE PER SORTEGGIO SULLA BASE DEGLI ELENCHI NOMINATIVI PERVENUTI ALL’ISPETTORATO PER L’ISTRUZIONE ARTISTICA NELLA PRECEDENTE TORNATA DELLE OPERAZIONI FINALIZZATE ALLA MOBILITA’ PROFESSIONALE. IN MANCANZA, IL CAPO DELL’ISPETTORATO PROVVEDERA’ ALLA NOMINA D’UFFICIO.

6.CIASCUNA COMMISSIONE DOVRA’ VALUTARE I TITOLI ARTISTICI E PROFESSIONALI, INDICANDO PER CIASCUN TITOLO VALUTATO IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO. PER I TITOLI NON VALUTATI LA COMMISSIONE DOVRA’ ESPRIMERE IDONEA ED ARTICOLATA MOTIVAZIONE. LA COMMISSIONE DOVRA’, ALTRESI, PROCEDERE ED AGGIORNARE IL PUNTEGGIO RELATIVAMENTE A QUEGLI ASPIRANTI GIÀ IDONEI NELLA PRECEDENTE TORNATA DI OPERAZIONI DI MOBILITÀ CHE PRESENTERANNO NUOVI TITOLI.
PARIMENTI, PER GLI ASPIRANTI CHE NON ERANO STATI RITENUTI IDONEI, MA CHE PRESENTERANNO NUOVI TITOLI VALUTABILI, SARÀ NECESSARIO CHE LA COMMISSIONE RIESAMINI LA DOCUMENTAZIONE GIÀ PRESENTATA L'ANNO PRECEDENTE.

7. SUCCESSIVAMENTE LA COMMISSIONE DOVRÀ COMPILARE:

1) ELENCO DI COLORO CHE HANNO CONSEGUITO, PER I TITOLI ARTISTICI E PROFESSIONALI DI CUI ALLA LETTERA A DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE, ALMENO P.30.
I DOCENTI DI CUI AL PUNTO 1) RISULTATI IDONEI DEVONO AVERE SUPERATO IL PERIODO DI PROVA ED ESSERE IN POSSESSO, SOLO PER I PASSAGGI DI RUOLO, DI UN'ANZIANITÀ NEL RUOLO DI APPARTENENZA DI ALMENO CINQUE ANNI.

2) ELENCO DI COLORO CHE NON SARANNO STATI RITENUTI IDONEI PER NON AVERE CONSEGUITO PER I TITOLI ARTISTICI E PROFESSIONALI IL PUNTEGGIO MINIMO DI P. 30.
PER CIASCUN ASPIRANTE DOVRÀ ESSERE INDICATA UNA ESAUSTIVA ED ARTICOLATA MOTIVAZIONE.

8. L'UFFICIO PROCEDERA’ QUINDI, LIMITATAMENTE A COLORO CHE SARANNO INCLUSI NELL' ELENCO DEGLI IDONEI OVVERO DI COLORO CHE RISULTANO INCLUSI IN GRADUATORIA DI CONCORSO ORDINARIO OVVERO DI CONCORSO PER SOLI TITOLI DI CUI ALL' ART. 55 LEGGE 270/82, ALLA VALUTAZIONE DEGLI ALTRI TITOLI DI CUI AI PUNTI B) E C).

 

CAPO IV

- PRECEDENZE -

 

ART.17

PRECEDENZE EX 483 DEL D.L.VO 297/94 EX L.104/92 ED EX ART.61 L.270/82

1) A NORMA DELL'ART.483 DEL D.L.VO 297/94 I DOCENTI PRIVI DI VISTA HANNO TITOLO ALLA PRECEDENZA ASSOLUTA PER PREFERENZE ESPRESSE NEL MODULO DOMANDA PER I TRASFERIMENTI DEFINITIVI ED ANNUALI .IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL'ART.21 COMMA 2 DELLA LEGGE 104/92 RICHIAMATO DALL'ART.601 DEL D.L.VO N.297/94 I DOCENTI HANDICAPPATI CON UN GRADO DI INVALIDITA' SUPERIORE AI DUE TERZI O CON MINORAZIONI ISCRITTE ALLE CATEGORIE PRIMA, SECONDA E TERZA DELLA TABELLA A ANNESSA ALLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648 E I DOCENTI EMODIALIZZATI EX ART.61 DELLA LEGGE N.270/82, HANNO TITOLO, SUCCESSIVAMENTE ALLA CATEGORIA DEI DOCENTI PRIVI DELLA VISTA ALLA PRECEDENZA ASSOLUTA PER PREFERENZE ESPRESSE NEL MODULO DOMANDA.
IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL'ART.33 COMMI 5 E 7 DELLA LEGGE N.104/92 RICHIAMATO DALL'ART.601 DEL D.L.VO N.297/94, I GENITORI ANCHE ADOTTIVI DI MINORE CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA', IL CONIUGE, IL PARENTE O AFFINE ENTRO IL TERZO GRADO E L'AFFIDATARIO DI PERSONA HANDICAPPATA IN SITUAZIONE DI GRAVITA', NONCHE' L'HANDICAPPATO MAGGIORENNE IN SITUAZIONE DI GRAVITA' DI CUI AL COMMA 6. HANNO TITOLO, SUCCESSIVAMENTE ALLE PREDETTE CATEGORIE AD OTTENERE LA PRECEDENZA NELLE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO.
I SOGGETTI DI CUI AI COMMI 5 E 7 DEL CITATO ART.33 LEGGE 104/92. POSSONO USUFRUIRE DI TALE PRECEDENZA PER LA PROVINCIA OVE E' COMPRESO IL COMUNE IN CUI SONO EFFETTIVAMENTE CONVIVENTI CON L'HANDICAPPATO, A CONDIZIONE CHE L'ABBIANO ESPRESSA COME PRIMA PREFERENZA.
ANALOGA DISPOSIZIONE VALE ANCHE PER I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 6 DEL CITATO ART.33.
ALLE MEDESIME CONDIZIONI LA PRECEDENZA VALE ANCHE PER LE ISTITUZIONI DI UN' ALTRA PROVINCIA CHE SIA CONFINANTE CON QUELLA DI DOMICILIO, RICHIESTA IMMEDIATAMENTE DOPO LA PREDETTA PROVINCIA.
E' RICONOSCIUTA LA PRECEDENZA NEI TRASFERIMENTI ANCHE AI SOGGETTI CHE, OBBLIGATI ALL'ASSISTENZA ( CONIUGE O, IN MANCANZA, GENITORI O FIGLI) ABBIANO INTERROTTO UNA PREESISTENTE SITUAZIONE DI ASSISTENZA CONTINUATIVA A SEGUITO DI INSTAURAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.

2) IL PERSONALE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON DEVE ESSERE INSERITO NELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L'IDENTIFICAZIONE DEI PERDENTI POSTO DA TRASFERIRE D'UFFICIO A MENO CHE LA CONTRAZIONE DI ORGANICO NON SIA TALE RENDERE STRETTAMENTE NECESSARIO IL COINVOLGIMENTO ANCHE DELLE PREDETTE CATEGORIE.

3) PER FRUIRE DI TALI PRECEDENZE I DOCENTI DOVRANNO CONTRASSEGNARE LE APPOSITE CASELLE DEL MODULO DOMANDA ED ALLEGARVI I DOCUMENTI PREVISTI DAL SUCCESSIVO COMMA 4 DEL PRESENTE ARTICOLO. LE PRECEDENZE DI CUI AI CITATI COMMI NON SI CUMULANO TRA DI LORO ED IN CASO DI CONCORRENZA TRA PIU' AVENTI DIRITTO A PRECEDENZE ANCHE DIVERSE SI FA RIFERIMENTO AL PUNTEGGIO E, IN CASO DI ULTERIORE PARITA', ALLA ETA'.

4) L'ATTRIBUZIONE DELLE PRECEDENZE DI CUI ALLA L. 104/92 E' EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE IN BASE ALLA DOCUMENTAZIONE CHE GLI INTERESSATI HANNO PRODOTTO NEI TERMINI, UNITAMENTE ALLA DOMANDA. IL RAPPORTO DI ASCENDENZA, DISCENDENZA, CONIUGIO, PARENTELA O AFFINITA' FINO AL TERZO GRADO. ADOZIONE E AFFIDAMENTO CON IL SOGGETTO HANDICAPPATO DEVE ESSERE COMPROVATO MEDIANTE DICHIARAZIONE PERSONALE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' REDATTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 15/68 OVVERO MEDIANTE PRESENTAZIONE DELLO STATO DI FAMIGLIA O DI COPIA DELLA SENTENZA DI AFFIDAMENTO E DI ADOZIONE. LO STATO DI HANDICAP DEVE ESSERE DOCUMENTATO CON CERTIFICAZIONE O COPIA AUTENTICATA RILASCIATA DALLE COMMISSIONI MEDICHE, FUNZIO- NANTI PRESSO LE UNITA' SANITARIE LOCALI, DI CUI ALL'ART.4 DELLA LEGGE N. 104/92. QUALORA TALI COMMISSIONI NON SI PRONUNCINO ENTRO 90 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, GLI INTERESSATI, AI SENSI DELL'ART.2 COMMA 2 DEL D.L. 27.8.93 N. 324, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 27.10.93 N. 423 DOCUMENTERANNO, IN VIA PROVVISORIA, LA SITUAZIONE DI HANDICAP, CON CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA UN MEDICO SPECIALISTA NELLA PATOLOGIA DENUNCIATA IN SERVIZIO PRESSO L'U.S.L. DA CUI E' ASSISTITO L'INTERESSATO. LA MANCATA EMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO PER IL DECORSO DEI NOVANTA GIORNI DOVRA' ESSERE RILEVATA E DICHIARATA IN SEDE DEL PREDETTO ACCERTAMENTO PROVVISORIO. TALE ACCERTAMENTO PRODUCE EFFETTO FINO ALL'EMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI CUI ALL'ART.1 DELLA LEGGE 10.5.90, N. 295 INTEGRATA, EX ART. 4 DELLA LEGGE 1O4/92 DA UN OPERATORE SOCIALE E DA UN ESPERTO IN SERVIZIO PRESSO LE UNITA' SANITARIE LOCALI. E' FATTO OBBLIGO ALL'INTERESSATO DI PRESENTARE LA CERTIFICAZIONE DEFINITIVA ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL RELATIVO ATTO.
PER LE PERSONE HANDICAPPATE CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART.21 E' NECESSARIO CHE NELLE PREDETTE CERTIFICAZIONI SIA CHIARAMENTE INDICATO OLTRE ALLA SITUAZIONE DI HANDICAP ANCHE IL GRADO DI INVALIDITA' SUPERIORE AI DUE TERZI O LE MINORAZIONI ISCRITTE ALLE CATEGORIE PRIMA, SECONDA E TERZA DELLA TABELLA A ANNESSA ALLA LEGGE 10.8.50, N. 648 RICONOSCIUTE AL MEDESIMO. TENUTO CONTO CHE LE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALL'INVALIDITA' E QUELLE RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP SONO DISTINTE, PER LE PERSONE HANDICAPPATE MAGGIORENNI DI CUI ALL'ART.33 COMMA 6 NELLE PREDETTE CERTIFICAZIONI DEVE RISULTARE LA SITUAZIONE DI GRAVITA' DELL'HANDICAP. PER LE PERSONE HANDICAPPATE ASSISTITE, DALLE CERTIFICAZIONI DEVE RISULTARE LA SITUAZIONE DI GRAVITA' DELL'HANDICAP E LA NECESSITA' DI UNA ASSISTENZA CONTINUATIVA, GLOBALE E PERMANENTE, COSI' COME PREVISTO DALL'ART.3 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 1O4/92. IL GENITORE, ANCHE ADOTTIVO, IL CONIUGE, IL PARENTE O AFFINE ENTRO IL TERZO GRADO E L'AFFIDATARIO DEBBONO COMPROVARE CHE L'HANDICAPPATO NON E' RICOVERATO A TEMPO PIENO PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI CON DICHIARAZIONE PERSONALE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' AI SENSI DELLA LEGGE N. 15/68, O MEDIANTE CERTIFICATO RILASCIATO DALLE COMPETENTI U.S.L.
DEBBONO, ALTRESI', ESSERE COMPROVATE SIA A) L'ASSISTENZA CONTINUATIVA, SIA B) LA CONVIVENZA CON LA PERSONA HANDICAPPATA.

A) LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA CON CARATTERE CONTINUATIVO A FAVORE DEL SOGGETTO HANDICAPPATO E' COMPROVATA MEDIANTE DICHIARAZIONE PERSONALE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' REDATTA AI SENSI DELLA LEGGE 15/68.
E' NECESSARIO, INOLTRE CHE, QUALORA NON SI TRATTI DI CONIUGE O GENITORI, VENGA DIMOSTRATO DALL'INTERESSATO MEDIANTE CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA O MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE, CHE NON VI SIANO NELL'ORDINE, ALTRI CONVIVENTI CON L'HANDICAPPATO PARENTI O AFFINI TENUTI PER LEGGE A DARE ASSISTENZA O DI GRADO PIU' STRETTO, OVVERO PARENTI O AFFINI DELLO STESSO GRADO NELLE CONDIZIONI DI PRESTARE ASSISTENZA CONTINUATIVA AL DISABILE E PERTANTO DI ESSERE L'UNICO MEMBRO DELLA FAMIGLIA IN GRADO DI PROVVEDERE A TALE ASSISTENZA. TALE UNICITA' DI ASSISTENZA COMPORTA CHE NESSUN ALTRO MEMBRO DEL NUCLEO FAMIGLIARE IN QUESTIONE SI AVVALGA O SI SIA AVVALSO IN PASSATO DELLA PRECEDENZA RELATIVA ALL'ART.33 PER IL MEDESIMO SOGGETTO HANDICAPPATO; PERTANTO IL RICHIEDENTE LA PRECEDENZA DOVRA' PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE DEGLI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMIGLIARE REDATTA, AI SENSI DELLA L. 15/68, IN CONFORMITA' AL FAC-SIMILE ALLEGATO AL PRESENTE ACCORDO.

B) PER CONVIVENZA ANAGRAFICA, AL FINE DI BENEFICIARE DELLE PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI MOBILITA' TERRITORIALE, DERIVANTI DALL'ART.33 COMMI 5 E 7 DELLA LEGGE 1O4/92 OCCORRE CHE, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO O AL MOMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERO, ESISTA UNA EFFETTIVA CONVIVENZA CON LA PERSONA HANDICAPPATA BISOGNEVOLE DI ASSISTENZA. PREMESSO CHE TALE EFFETTIVITA' PRESUPPONE CHE I SOGGETTI IN QUESTIONE CONVIVANO NELLA STESSA ABITAZIONE E NON SOLO NELLO STESSO COMUNE, IL PERSONALE INTERESSATO DEVE COMPROVARE TALE EFFETTIVA CONVIVENZA CON UNA DICHIARAZIONE PERSONALE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' REDATTA AI SENSI DELLA LEGGE 15/68 CONFORME ALL'ALLEGATO AL PRESENTE ACCORDO DA DOCUMENTARE CON CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI CUI ALL'ART.13 DEL D.P.R. N. 223/89 OVVERO MEDIANTE PRESENTAZIONE DELLO STATO DI FAMIGLIA O DI CERTIFICATO DI RESIDENZA DAI QUALI SI EVINCA LA COABITAZIONE TRA IL SOGGETTO INTERESSATO AL TRASFERIMENTO ED IL SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP. TUTTE LE PREDETTE CERTIFICAZIONI DEVONO ESSERE PRODOTTE CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO. SARA' CURA DELL'ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA VERIFICARE CHE SUI CERTIFICATI MEDICI REDATTI SECONDO LE DISPOSIZIONI SUESPOSTE E PRESENTATI DAL PERSONALE INTERESSATO AL FINE DEL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO DELLA PRECEDENZA, RISULTINO LE ATTESTAZIONI SOPRA RICHIESTE. QUALORA VENGANO OGGETTIVAMENTE MENO LE CONDIZIONI CHE HANNO DETERMINATO IL DIRITTO ALLA PRECEDENZA DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.33 DELLA LEGGE 1O4/92, I MEDESIMI HANNO L'OBBLIGO DI COMUNICARE AGLI UFFICI DELL'ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA LA CESSAZIONE DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALL'HANDICAP ENTRO I RELATIVI TERMINI DI INIZIO DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA' FISSATI NELL'O.M. SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI.

5. IL TRASFERIMENTO OTTENUTO BENEFICIANDO DELLE PRECEDENZE PREVISTE PER L'ASSISTENZA AI PARENTI HANDICAPPATI E' CONDIZIONATO AL PERMANERE PER UN QUINQUENNIO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEL FAMIGLIARE HANDICAPPATO. DURANTE TALE PERIODO QUALORA VENGANO MENO I REQUISITI CHE HANNO DETERMINATO IL DIRITTO ALLA PRECEDENZA MEDESIMA - CON L'ESCLUSIONE DEL DECESSO DEL CONIUGE O DEL FIGLIO O FIGLIA ASSISTITI - IL DOCENTE VIENE REINTEGRATO NELLA SEDE IN CUI ERA TITOLARE AL MOMENTO DELL'AVVENUTO TRASFERIMENTO CONDIZIONATO, EVENTUALMENTE ANCHE IN SOPRANNUMERO. IN TALE ULTIMO CASO, QUALORA AI FINI DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA' DELL'ANNO SCOLASTICO IN CUI E' AVVENUTO IL REINTEGRO SI DETERMINI UNA DISPONIBILITA' NELLA PREDETTA TITOLARITA' IL DOCENTE REINTEGRATO NON VIENE CONSIDERATO SOPRANNUMERARIO; IN CASO CONTRARIO VIENE INSERITO IN CODA ALLA GRADUATORIA FORMULATA DAI DIRETTORI DELLE ISTITUZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERARIO E PARTECIPA AL TRASFERIMENTO D'UFFICIO, SEMPRECHE' NON ABBIA OTTENUTO QUELLO A DOMANDA.

6. IL TRASFERIMENTO OTTENUTO NELLA NUOVA SEDE DI TITOLARITA' SOTTO LA PREDETTA CONDIZIONE, DEVE ESSERE ANNUALMENTE CONFERMATO DALL'ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA PREVIA VERIFICA DELLA PERMANENZA DI TUTTI I REQUISITI CHE HANNO DATO TITOLO ALLA PRECEDENZA DI CUI ALL'ART.33 DELLA LEGGE 1O4/92, DOCUMENTATA SECONDO QUANTO RIPORTATO NEL SUCCESSIVO COMMA.

7. PER OTTENERE ANNUALMENTE LA CONFERMA DEL TRASFERIMENTO E' NECESSARIO CHE IL BENEFICIARIO DELLA PREDETTA PRECEDENZA PRESENTI, NEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO, UNA DICHIARAZIONE PERSONALE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', REDATTA AI SENSI DELLA L. 15/68, NELLA QUALE SI EVINCANO SIA IL PERDURARE DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL FAMIGLIARE HANDICAPPATO SIA IL PERMANERE DELLE ALTRE CONDIZIONI NECESSARIE PER USUFRUIRE DELLA PRECEDENZA.

8. LA SEDE DI TITOLARITA' ASSEGNATA PER TRASFERIMENTO CONDIZIONATO NON CONFERMATO SI RENDE OVVIAMENTE DISPONIBILE PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA' RELATIVE ALLO STESSO ANNO ACCADEMICO NEL QUALE VIENE REVOCATA LA CONFERMA.

9. LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAI PRECEDENTI COMMI DEVE ESSERE PRODOTTA ANCHE AI FINI DELL'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L'IDENTIFICAZIONE DEI PERDENTI POSTO DA TRASFERIRE D'UFFICIO.

10. NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI DA PARTE DEGLI INTERESSATI L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE, SALVO LE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE, A REVOCARE IL TRASFERIMENTO DISPOSTO E AD ASSEGNARE IL DOCENTE, OVE NON VI SIA PIU' DISPONIBILITA' NELLA TITOLARITA' DI PROVENIENZA, SUI POSTI RESIDUALI DOPO I TRASFERIMENTI. QUALORA INVECE LE DICHIARAZIONI MENDACI ABBIANO CONSENTITO LA PERMANENZA NELL'ISTITUTO DI TITOLARITA' PURE IN PRESENZA DI SOPRANNUMERO, PER EFFETTO DELLA MANCATA INCLUSIONE NELLA RELATIVA GRADUATORIA DI ISTITUTO, IL DOCENTE VERRA' ASSEGNATO ALLA SEDE OTTENUTA DAL SOPRANNUMERARIO TRASFERITO D'UFFICIO, IL QUALE VERRA' REINTEGRATO SULLA TITOLARITA' DI PROVENIENZA.

 

ART.18

PRECEDENZE AI SENSI DELLA L. 10/87-402/87 E DEL D.P.C.M. 770/94

1. FATTE SALVE LE PRECEDENZE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, IL PERSONALE CONIUGE CONVIVENTE RISPETTIVAMENTE DEL PERSONALE MILITARE O DEL PERSONALE CUI VIENE CORRISPOSTA L'INDENNITA' DI PUBBLICA SICUREZZA E CHE SI TROVI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 1-V COMMA- L. 100/87 E ART. 10- COMMA II - D.L. 325/87, CONVERTITO NELLA L. 402/87, HA TITOLO ALLA PRECEDENZA NEL TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA RICHIESTA.
PER FRUIRE DELLA PRECEDENZA, IL PERSONALE INTERESSATO DOVRA' CONTRASSEGNARE L'APPOSITA CASELLA DEL MODULO DOMANDA ED ALLEGARE UNA DICHIARAZIONE DELL'UFFICIO OVE PRESTI SERVIZIO IL CONIUGE, DALLA QUALE RISULTI CHE IL MEDESIMO SIA STATO TRASFERITO IN TALE SEDE D'AUTORITA', NONCHE' UNA DICHIARAZIONE IN CARTA SEMPLICE, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA', CON LA QUALE IL CONIUGE TRASFERITO SI DICHIARI CONVIVENTE CON IL RICHIEDENTE.
TALE PERSONALE PUO' PRESENTARE DOMANDA DI MOVIMENTO OLTRE I TERMINI PREVISTI DALLA APPOSITA ORDINANZA MINISTERIALE NEL CASO IN CUI IL TRASFERIMENTO DEL CONIUGE AVVENGA DOPO LA SCADENZA DEI DETTI TERMINI.

2. IL PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PERMESSI E DELLE ASPETTATIVE SINDACALI DI CUI AL REGOLAMENTO ADOTTATO CON D.P.C.M. 27.10.1994, N. 770, HA DIRITTO ALLA PRECEDENZA SUCCESSIVAMENTE ALLE CATEGORIE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, NONCHE' A QUELLE PREVISTE DALL'ART. 17.

 

ART. 19

PERSONALE SOPRANNUMERARIO TRASFERITO D'UFFICIO

1. IL PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO PER SOPPRESSIONE DI POSTO O TRASFERITO A SEGUITO DI DOMANDA CONDIZIONATA PERCHE’ SOPRANNUMERARIO, CONSERVA PER UN QUINQUENNIO, A DOMANDA, IL DIRITTO A RIENTRARE, IN CASO DI DISPONIBILITA' DI POSTO NELL'ISTITUZIONE DI PRECEDENTE TITOLARITA'. TALE PERSONALE, QUALORA CHIEDA DI RIENTRARE NELL'EX ISTITUZIONE DI TITOLARITA', PRECEDE GLI ALTRI ASPIRANTI IVI COMPRESI QUELLI DELLE CATEGORIE DI CUI AGLI ARTT. 17 E 18. PER USUFRUIRE DI TALE PRECEDENZA, GLI INTERESSATI DEVONO ALLEGARE UNA DICHIARAZIONE IN CUI ATTESTINO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', CHE SONO TRASFERITI D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO PRECEDENTE L'ANNO SCOLASTICO PER IL QUALE SI EFFETTUERANNO I TRASFERIMENTI, IN QUANTO RISULTATI IN SOPRANNUMERO.
PERTANTO, GLI INTERESSATI DEVONO RIPORTARE IL CODICE DELL'ISTITUZIONE DI PRECEDENTE TITOLARITA' NELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO.

2. L'UTILIZZAZIONE IN ALTRA ISTITUZIONE DEL PERSONALE IN SOPRANNUMERO NELLA ISTITUZIONE DI TITOLARITA', NON INTERROMPE LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO QUALORA IL PERSONALE INTERESSATO RICHIEDA, IN CIASCUN ANNO DEL QUINQUENNIO SUCCESSIVO, IL TRASFERIMENTO NELLA ISTITUZIONE DI PRECEDENTE TITOLARITA'.

3. ANALOGAMENTE AVVIENE NEL CASO IN CUI IL PERSONALE IN SOPRANNUMERO TRASFERITO D'UFFICIO OTTENGA L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA O IL TRASFERIMENTO ANNUALE, QUALORA IL MEDESIMO RICHIEDA, IN CIASCUN ANNO DEL QUINQUENNIO, IL RIENTRO NELLA ISTITUZIONE DI PRECEDENTE TITOLARITA'.
QUALORA IL RIENTRO NON SIA STATO POSSIBILE NEL QUINQUENNIO, IL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO NEL QUINQUENNIO SARA' RIFERITO ALLA ISTITUZIONE OVE IL PERSONALE E' STATO TRASFERITO IN QUANTO SOPRANNUMERARIO.

 

ART. 20

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO

1. AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA TRASFERIRE D'UFFICIO IN QUANTO SOPRANNUMERARIO PER EFFETTO DI CONTRAZIONE DI ORGANICO, IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE FORMULERA' LE GRADUATORIE DEI PERDENTI POSTO SULLA BASE DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL'ALLEGATA TABELLA DI VALUTAZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO, IN RELAZIONE AL PUNTEGGIO PER LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO, A QUANTO DISPOSTO NELLA NOTA 2.

2. AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI, NON DOVRA' ESSERE PRESO IN ESAME IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 17 DEL PRESENTE ACCORDO SALVO CHE LA CONTRAZIONE DI ORGANICO NON SIA TALE DA RENDERE NECESSARIO IL COINVOLGIMENTO ANCHE DELLE PREDETTE CATEGORIE.

3. DEVONO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE, AI FINI PREVISTI DAL PRECEDENTE COMMA, LE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI DI HANDICAP CHE SIANO STATE PRODOTTE FINO AL MOMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI SOPRANNUMERO.

 

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 

ALLEGATO B

TABELLA PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI DI MUSICA

 

1- ANZIANITA' DI SERVIZIO

A) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO COMUNQUE PRESTATO SUCCESSIVAMENTE ALLA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA NEL RUOLO DI APPARTENENZA .(1)....P. 6

B) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRERUOLO RICONOSCIUTO O VALUTATO AI FINI DELLA CARRIERA PRESTATO NELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E NEI CONSERVATORI IN RELAZIONE AL CORRISPONDENTE RUOLO DI APPARTENENZA.....P. 6

C) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRE-RUOLO RICONOSCIUTO O VALUTATO AI FINI DELLA CARRIERA O DI RUOLO DIVERSO DA QUELLO DI ATTUALE TITOLARITA' NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI....P.4.5

D) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRERUOLO E DI RUOLO, RICONOSCIUTO O VALUTATO AI FINI DELLA CARRIERA , PRESTATO IN ALTRO ORDINE DI SCUOLA.....P. 3

E) PER IL SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' NEGLI ULTIMI TRE ANNI ACCADEMICI NELL'ISTITUZIONE DI ATTUALE TITOLARITA', IN AGGIUNTA A QUELLO PREVISTO DALLE LETTERE A) e B)..(2)......P. 6

F) PER IL SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' NEGLI ULTIMI TRE ANNI ACCADEMICI NELL'INSEGNAMENTO DI ATTUALE TITOLARITA' IN AGGIUNTA A QUELLO PREVISTO DALLE LETTERE A E B .(2)......P. 6

G) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO SENZA SOLUZIONE NELL' ISTITUZIONE DI ATTUALE TITOLARITA' IN AGGIUNTA A QUELLO PREVISTO DALLE LETTERE A E B

OLTRE IL TRIENNIO.......P. 2

OLTRE IL QUINQUENNIO......P.3

H) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' NELL'INSEGNAMENTO DI ATTUALE TITOLARITA', IN AGGIUNTA A QUELLO PREVISTO DALLE LETTERE A E B

OLTRE IL TRIENNIO......P. 1

OLTRE IL QUINQUENNIO......P.2

 

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA

A) PER IL RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE OVVERO, NEL CASO DI DOCENTE SENZA CONIUGE O SEPARATI GIUDIZIALMENTE O CONSENSUALMENTE CON ATTO OMOLOGATO DAL TRIBUNALE, PER RICONGIUNGIMENTO AI GENITORI O AI FIGLI (3):  

 

 

PUNTI 6

B) PER OGNI FIGLIO DI ETA' INFERIORE A SEI ANNI (4) PUNTI 4
C) PER OGNI FIGLIO DI ETA' SUPERIORE AI SEI ANNI, MA CHE NON ABBIA SUPERATO IL 18° ANNO DI ETA' (4) OVVERO PER OGNI FIGLIO DI ETA' SUPERIORE AI 18 ANNI AFFETTO DA INFERMITA' O DIFETTO FISICO O MENTALE CHE SIA CAUSA DI INIDONEITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA A PROFICUO LAVORO:  

 

 

 

PUNTI 3

D) PER LA CURA E L'ASSISTENZA DEI FIGLI MINORATI FISICI, PSICHICI O SENSORIALI, TOSSICODIPENDENTI OVVERO DEL CONIUGE O DEL GENITORE TOTALMENTE E PERMANENTEMENTE INABILE AL LAVORO, CHE POSSONO ESSERE ASSISTITI SOLTANTO NEL COMUNE RICHIESTO (5).  

 

 

PUNTI 6

 

III - TITOLI GENERALI

A) PER OGNI PROMOZIONE DI MERITO DISTINTO...................................................................P. 3

B) PER L'INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA DI MERITO IN PUBBLICI CONCORSI PER ESAMI, PER L'ACCESSO AL RUOLO DI APPARTENENZA O A RUOLI DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO DI APPARTENENZA(1) .........................................................................................................................................................P.12

C) DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITI IN CORSI POST-DIPLOMA O POST-LAUREA, DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO , RILASCIATI DA UNIVERSITA' (2) STATALI O LIBERE PREVISTI DAGLI STATUTI OVVERO DALL'ART. 4 OVVERO ART. 6 e ART. 8 DELLA LEGGE 19/11/90 N. 341, OVVERO DIPLOMI CONSEGUITI NEI CONSERVATORI O NELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA A CONCLUSIONE DI CORSI CHE RICHIEDONO PER L'AMMISSIONE IL POSSESSO DI UN DIPLOMA RILASCIATI DAGLI ISTITUTI PREDETTI (TALI ULTIMI DIPLOMI OVVIAMENTE NON SONO VALUTATI NELLA LETT. D)

PER OGNI DIPLOMA DI DURATA ANNUALE .............................................................................P. 2

PER OGNI DIPLOMA DI DURATA PLURIENNALE ....................................................................P. 5

D) PER OGNI DIPLOMA DI LAUREA, DI ACCADEMIA DI BELLE ARTI, DI CONSERVATORIO DI MUSICA ....................................................................................................................................P. 5

E) PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI "DOTTORATO DI RICERCA"..........................P. 5

 

(1)E’ EQUIPARATA ALL'INCLUSIONE IN GRADUATORIA DI MERITO L'INCLUSIONE IN TERNE DI CONCORSI A CATTEDRE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA.

(2) I DIPLOMI ANNUALI DOVRANNO AVERE DURATA NON INFERIORE ALLE 350 ORE OVVERO QUELLI PLURIENNALI NON INFERIORE ALLE 700 ORE.

 

NOTE ALLEGATO B

 

(1) IL RUOLO DI APPARTENENZA VA RIFERITO RISPETTIVAMENTE:

A)RUOLO DEI DOCENTI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI

B)RUOLO DEGLI ASSISTENTI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI

C)RUOLO DEI DOCENTI DEI CONSERVATORI DI MUSICA

D)RUOLO DEGLI ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA

(2) AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE SOPRANNUMERARIO SI PRESCINDE DAL TRIENNIO DI SERVIZIO . PERTANTO SARANNO ATTRIBUITI PER OGNI ANNO ...................................................................................................................................PUNTI 2.
(3) IL PUNTEGGIO SPETTA SOLO PER LA SEDE PRESENTE NEL COMUNE DI RESIDENZA DEI FAMILIARI O NELLA PROVINCIA OVE E' SITUATO IL PREDETTO COMUNE A CONDIZIONE CHE ESSI, ALLA DATA DI EMANAZIONE DELL'ORDINANZA, VI RISIEDANO EFFETTIVAMENTE CON ISCRIZIONE ANAGRAFICA DA ALMENO TRE MESI. LA RESIDENZA DELLA PERSONA ALLA QUALE SI CHIEDE IL RICONGIUNGIMENTO DEVE ESSERE DOCUMENTATA CON CERTIFICATO ANAGRAFICO NEL QUALE DOVRA' ESSERE INDICATA LA DECORRENZA DELLA ISCRIZIONE STESSA.

DALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA SI PRESCINDE QUANDO SI TRATTI DI RICONGIUNGIMENTO AL FAMILIARE TRASFERITO PER SERVIZIO NEI TRE MESI ANTECEDENTI ALLA DATA DI EMANAZIONE DELL'ORDINANZA. I PUNTEGGI PER LE ESIGENZE DI FAMIGLIA DI CUI ALLE LETTERE A), B), C), D) SONO CUMULABILI TRA LORO.

IL PUNTEGGIO DI RICONGIUNGIMENTO SPETTA ANCHE NEL CASO IN CUI NEL COMUNE DI RESIDENZA DEL FAMILIARE O NELLA PROVINCIA OVE E' SITUATO IL COMUNE DI RESIDENZA NON VI SIANO ISTITUZIONI RICHIEDIBILI. IN TAL CASO IL PUNTEGGIO SARA' ATTRIBUITO PER LA PROVINCIA PIU' VICINA A QUELLA IN CUI E' SITUATO IL COMUNE DI RESIDENZA DEL FAMILIARE, PURCHE' COMPRESA TRA LE PREFERENZE ESPRESSE.

(4) AI FINI DELLA CONSIDERAZIONE DEL FIGLIO COME INFERIORE AI SEI ANNI O CHE NON ABBIA SUPERATO IL DICIOTTESIMO ANNO DI ETA' SI TERRA' CONTO DELLA SEGUENTE PRESCRIZIONE: IL COMPIMENTO DI SEI ANNI E DICIOTTO ANNI CHE AVVENGA NELL'ARCO DI TEMPO A PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CUI VENGONO DISPOSTI I TRASFERIMENTI COMPORTA COMUNQUE L'ATTRIBUZIONE RISPETTIVAMENTE DI PUNTI 4 E PUNTI 3.
(5)

A)

B)

 

 

C)

IL PUNTEGGIO E' ATTRIBUITO NEI SEGUENTI CASI:

FIGLIO MINORATO, OVVERO CONIUGE O GENITORE, RICOVERATI PERMANENTEMENTE IN UN ISTITUTO DI CURA;

FIGLIO MINORATO, OVVERO CONIUGE O GENITORE BISOGNOSI DI CURE CONTINUATIVE PRESSO UN ISTITUTO DI CURA DA COMPORTARE DI NECESSITA' LA RESIDENZA NELLA PROVINCIA IN CUI E' SITUATO L'ISTITUTO MEDESIMO:

FIGLIO TOSSICODIPENDENTE SOTTOPOSTO AD UN PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO DA ATTUARE PRESSO LE STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE, DI CUI AGLI ARTT.114, 118 E 122 D.P.R. 9.10.1990 N.309, PROGRAMMA CHE COMPORTI DI NECESSITA' IL DOMICILIO NELLA PROVINCIA IN CUI E' UBICATA LA STRUTTURA STESSA, OVVERO, PRESSO LA RESIDENZA ABITUALE CON L'ASSISTENZA DEL MEDICO DI FIDUCIA COME PREVISTO DALL'ART.122, COMMA 3, DEL CITATO D.P.R. N.309/1990.

 

DICHIARAZIONI

 

IL/LA I/LE SOTTOSCRITT..................................................................(SPECIFICARE LA RELAZIONE DI PARENTELA O AFFINITA') ............................CONVIVENTE/I CON IL/LA SIG..................................................(FAMILIARE DISABILE) UNITAMENTE AL/ALLA QUALE ABITA NEL COMUNE DI............................................................VIA.................................................................

DICHIARA/DICHIARANO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DELLA LEGGE N. 15/68, DI NON ESSERE NELLE CONDIZIONI DI PRESTARE ASSISTENZA CONTINUATIVA AL FAMILIARE DISABILE, PER I SEGUENTI MOTIVI..........................................................................................................................

E PERTANTO DI NON AVVALERSI DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 33 DELLE LEGGE 104/92 E DI NON ESSERSENE AVVALSO/A/E/I IN PRECEDENZA.

 

IN FEDE

 

FIRMA

 

DICHIARAZIONE

 

IL/LA SOTTOSCRITT...................................................................................................

DOCENTE DI RUOLO NELL'ISTITUTO .....................................................................

ASPIRANTE AL TRASFERIMENTO PER L'ANNO ACCADEMICO.........................,

AVENDO CHIESTO DI BENEFICIARE DELLA PRECEDENZA PREVISTA DALL'ART.33 COMMI 5 E 7 DELLA LEGGE 104/92. DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' AI SENSI DELLA LEGGE N.15/68 DI ESSERE EFFETTIVAMENTE CONVIVENTE CON IL/LA SIG.................................................

(SPECIFICARE LA RELAZIONE DI PARENTELA O AFFINITA')..............................

UNITAMENTE AL/ALLA QUALE ABITA NEL COMUNE DI ...................................

VIA....................................................... E CHE LA DESCRITTA SITUAZIONE RISULTA AGLI ATTI DELLA ANAGRAFE DEL COMUNE DI .................................

AVENDO IL/LA SOTTOSCRITT ADEMPIUTO ALLE PRESCRIZIONI INDICATE DALL'ART.13 DEL D.P.R. N.223/89.

 

IN FEDE

FIRMA

 

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 

ALLEGATO C

TABELLA PER I PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI DI MUSICA

LA COMMISSIONE DISPONE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI ARTISTICI E PROFESSIONALI DI CUI ALLA LETTERA A):

A)FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60 PER I SEGUENTI TITOLI, VALUTABILI PURCHÈ STRETTAMENTE ATTINENTI ALLE MATERIE PER LE QUALI SI CHIEDE IL PASSAGGIO E DI PARTICOLARE VALENZA ARTISTICA CULTURALE E SCIENTIFICA.

- PRODUZIONE ARTISTICA ESPOSTA IN MOSTRE PERSONALI E/O COLLETTIVE (COME DOCUMENTATO DAI RELATIVI CATALOGHI A STAMPA), PRODUZIONE MUSICALE (COMPOSIZIONI, TRASCRIZIONI, REVISIONI) EDITA ED ESEGUITA IN PUBBLICI CONCERTI; PRODUZIONE ARTISTICA E COREUTICA OGGETTO DI ARTICOLI DI STAMPA, MONOGRAFIE, LIBRI D’ARTE OVVERO REALIZZATA IN AMBITO MULTIMEDIALE (PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE, TEATRALI E TELEVISIVE PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI GRAFICHE PER TRASMISSIONI TELEVISIVE, LIBRI, CATALOGHI, ECC), PRODUZIONE ARTISTICA REALIZZATA IN SEGUITO ALLA VINCITA DI CONCORSI NAZIONALI PER L’ESECUZIONE DI OPERE D’ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI, ATTIVITÀ CONCERTISTICA E PROFESSIONALE (1)

FINO AD UN MASSIMO DI P. 40

- PUBBLICAZIONI, DIREZIONE DI RIVISTE SPECIALIZZATE, DIREZIONE DI MUSEI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE E CURA DI MOSTRE, CONVEGNI, PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE, TEATRALI E RADIOTELEVISIVE, CONCERTI, PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI O GIURIE IN CONCORSI PER LA PREMIAZIONE DI OPERE OD ESECUZIONI ARTISTICHE (2).

FINO A UN MASSIMO DI P. 40

L’ UFFICIO DISPONE ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI CUI ALLE LETTERE B) E C):

B)FINO A UN MASSIMO DI 20 PUNTI PER LA VALUTAZIONE DEI SEGUENTI TITOLI,

I) DIPLOMA DI ACCADEMIA, DIPLOMA DI CONSERVATORIO DI MUSICA, DI I.S.I.A., DI LAUREA ATTINENTE ALLA MEDESIMA DISCIPLINA (3).

-CON VOTAZIONE DI 66/110 O 6/10 P. 3

-PER OGNI VOTO OLTRE 66 FINO A 110 P. 0,10

-PER OGNI VOTO OLTRE AL 6 FINO AL 10 P. 1,1

-PER LA "LODE" P. 1

II) ALTRO DIPLOMA DI ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CONSERVATORIO DI MUSICA I.S.I.A. O DIPLOMA DI LAUREA P. 2

III) DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA (RILASCIATO DA UNIVERSITÀ), DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO CONSEGUITO IN CORSI POST DIPLOMA RILASCIATI DALL’ACCADEMIA NAZIONALE DI "S. CECILIA" E DALL’ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA, DIPLOMI RILASCIATI DA CONSERVATORI E ACCADEMIE AL TERMINE DI CORSI CHE PREVEDANO PER L’AMMISSIONE IL POSSESSO DI UN PRECEDENTE DIPLOMA, OVVERO BORSE DI STUDIO ASSEGNATE DA UNIVERSITÀ O DA ENTI PUBBLICI DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO P. 1

C)FINO AD UN MASSIMO DI 20 PUNTI PER LA VALUTAZIONE DEI SEGUENTI TITOLI:

SERVIZIO PRESTATO NEL RUOLO DI APPARTENENZA PER OGNI ANNO ACCADEMICO (4) P.2

SERVIZIO PRESTATO IN RUOLO DIVERSO DA QUELLO DI APPARTENENZA PER OGNI ANNO ACCADEMICO (4) P.1

 

NOTE

(1)PER LA PRODUZIONE ARTISTICA ESPOSTA IN MOSTRE PERSONALI E/O COLLETTIVE DOVRANNO ESSERE PRODOTTI I RELATIVI CATALOGHI A STAMPA. PER LA PRODUZIONE ARTISTICA OGGETTO DI ARTICOLI DI STAMPA, MONOGRAFIE, LIBRI D’ARTE, DOVRÀ ESSERE PRODOTTA COPIA DEL GIORNALE O RIVISTA (O FOTOCOPIA DELLE PAGINE DELLA PUBBLICAZIONE CON INDICAZIONE DELLA FONTE EDITORIALE) E, PER LE MONOGRAFIE E I LIBRI D’ARTE, LA COPIA EDITORIALE DEI MEDESIMI. PER LA PRODUZIONE ARTISTICA REALIZZATA IN AMBITO MULTIMEDIALE DOVRANNO ESSERE PRODOTTI LE RELATIVE PELLICOLE, SUPPORTI MAGNETICI O CD ROM. PER LA PRODUZIONE ARTISTICA REALIZZATA IN SEGUITO ALLA VINCITA IN CONCORSI NAZIONALI PER ESECUZIONI DI OPERE D’ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI DOVRÀ ESSERE PRODOTTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CORREDATA DA CERTIFICAZIONE (OVVERO AUTOCERTIFICAZIONE) CHE INDICHI IL LUOGO, LA DATA E L’EDIFICIO PUBBLICO OVE LE OPERE SONO STATE COLLOCATE O IL CONCERTO SIA STATO ESEGUITO. PER LA PRODUZIONE MUSICALE, LA VALUTAZIONE DEVE RIGUARDARE OGNI SINGOLA PRODUZIONE DELLA QUALE RISULTA PRODOTTA DELL’INTERESSATO COPIA EDITORIALE.
OGNI PRODUZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE CHE LA PRODUZIONE MEDESIMA È STATA ESEGUITA IN ALMENO UN PUBBLICO CONCERTO O RAPPRESENTAZIONE. LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITÀ CONCERTISTICA DEVE ESSERE CERTIFICATA DALL’INTERESSATO SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ.

(2)LA VALUTAZIONE DEVE RIGUARDARE OGNI SINGOLA PUBBLICAZIONE IN VOLUME, GLI ARTICOLI DI STAMPA, LE PRESENTAZIONI IN CATALOGO, L’EDITORIA ELETTRONICA. DI OGNI PUBBLICAZIONE IN VOLUME DEVE ESSERE PRODOTTA COPIA EDITORIALE. PER GLI ARTICOLI DI STAMPA DEVE ESSERE PRODOTTA COPIA DEL GIORNALE, RIVISTA O CATALOGO (OVVERO COPIA DELLE PAGINE DELLA PUBBLICAZIONE CON INDICAZIONE DELLA FONTE EDITORIALE).
PER L’EDITORIA ELETTRONICA DEVE ESSERE PRODOTTO IL SUPPORTO MAGNETICO O CD ROM. L’ORGANIZZAZIONE E LA CURA DI MOSTRE CONVEGNI, PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE, TEATRALI, RADIOTELEVISIVE E DI CONCERTI, DOVRÀ ESSERE COMPROVATA DA IDONEA CERTIFICAZIONE. LA DIREZIONE DI MUSEI PUBBLICI DOVRÀ ESSERE DOCUMENTATA DA ATTESTATO RILASCIATO DALL’AMMINISTRAZIONE DI CUI DIPENDE IL MUSEO. LA DIREZIONE DI RIVISTE SPECIALIZZARE DOVRÀ ESSERE ATTESTATA DALLA CASA EDITRICE. LA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI O GIURIE DOVRÀ ESSERE DOCUMENTATA DA ATTESTATO RILASCIATO DALL’ENTE PROMOTORE.

(3)L’ATTINENZA VA DETERMINATA SULLA BASE DELLE TABELLE ALLEGATE ALLE OO. MM. NN 453 454 E 455 DEL 2 AGOSTO 1996.

(4)IL SERVIZIO DEVE ESSERE PRESTATO PER ALMENO 180 GIORNI DURANTE L’ARCO TEMPORALE DELLE LEZIONI, I GIORNI DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA AGLI ESAMI DI PRIMA E SECONDA SESSIONE.