Circolare Ministeriale 6 maggio 1998, n. 218

Oggetto: Trasmissione O.M. n. 217 del 6.5.98 - Criteri di procedura di mobilità intercompartimentale

L'ordinanza che si allega, inviata ai prescritti controlli e redatta secondo i criteri contenuti nel C.C.D.N. stipulato il 20 aprile, disciplina la presentazione della domanda di trasferimento nei ruoli dell'INPS - VII qualifica funzionale, da parte del personale docente appartenente a classi di concorso in esubero per le quali nell'attuale ordinamento (tab. A annessa al D.M. 24.11.94) è previsto il diploma di laurea come titolo di accesso.
La domanda di trasferimento in argomento dovrà essere inviata da parte degli interessati entro il 5 giugno prossimo al Provveditore agli studi della provincia di servizio, il quale nei successivi 30 giorni formulerà una graduatoria da utilizzare per la stipula del contratto di lavoro con l'INPS a far data da l° settembre del corrente anno.
Si fa riserva di comunicare eventuali variazioni che si rendesse necessario adottate a seguito dell'attività di controllo.

Il Capo di Gabinetto

 

Ordinanza Ministeriale 6 maggio 1998, n. 217

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE D'INTESA CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

VISTO il C.C.D.N. concernente i criteri di procedure di mobilità intercompartimentale volontaria del personale scolastico sottoscritto il giorno 11.3.98 in Roma, presso il Ministero della P.I. tra la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale ed i rappresentanti delle OO.SS.;
CONSIDERATO che l'Istituto della Previdenza Sociale ha comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica e a questo Ministero le vacanze di 1.511 posti disponibili per la VII qualifica funzionale per la mobilità intercompartimentale;
RITENUTO necessario avviare le procedure di detta mobilità prima che si concludano le operazioni di mobilità interna del comparto scuola, a norma del C.C.D.N., sottoscritto il 20.1.98; SENTITE le OO.SS.;

ORDINA

Art. 1

Le vacanze di posti disponibili, per la mobilità segnalate dall'INPS, sono indicate nell'elenco allegato (allegato A) che individua la distribuzione dei posti riferita alle sedi di servizio in ambito provinciale e regionale.

Art. 2

Il personale interessato al trasferimento presso una delle sedi dell'INPS presenta, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di emanazione della presente Ordinanza, domanda in carta semplice al Provveditore agli Studi della provincia presso cui presta servizio.

Art. 3

Possono presentare domanda di mobilità intercompartimentale esclusivamente i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, rispetto alla dotazione organica provinciale e che siano in possesso di laurea ovvero appartengano a classi di concorso per le quali nell'attuale ordinamento scolastico è previsto il diploma di laurea come titolo di studio di accesso.

Art. 4

Nella domanda gli aspiranti alla mobilità intercompartimentale, oltre alle sedi di servizio richieste, segnate in stretto ordine di preferenza, devono indicare:

  1. l'appartenenza a classe di concorso in esubero;
  2. la complessiva anzianità di servizio;
  3. le esigenze di famiglia;
  4. i titoli culturali posseduti.

Per le dichiarazioni di cui ai punti b) c) d) si dovrà tener conto delle singole voci previste nelle tabelle di valutazione per i trasferimenti a domanda di cui al C.C.D.N. vigente in materia di mobilità interna (allegato b).

Art. 5

Il Provveditore agli Studi, accertata l'appartenenza del docente a classe di concorso in esubero entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, formulerà un'unica graduatoria in base ai titoli di servizio, di studio ed alle esigenze di famiglia, con i punteggi già stabiliti nelle tabelle dei trasferimenti a domanda allegate al C.C.D.N. vigente in materia di mobilità interna, ovvero, se la domanda è presentata per sede diversa, la trasmetterà attestando il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 e munita dell'esatto punteggio al Provveditore agli Studi della provincia richiesta.
Saranno riconosciute le precedenze previste dalla normativa vigente in materia di mobilità interna; a parità di punteggio si darà precedenza secondo l'età anagrafica.
Il docente appartenente alla stessa provincia ha precedenza nell'ordine rispetto a:

  1. docenti appartenenti a province della stessa regione;
  2. docenti appartenenti a province di altra regione.

Art. 6

6.1 Con apposito decreto il Provveditore agli Studi, individua, sulla base della graduatoria, il docente destinatario del contratto da stipularsi con l'INPS avente effetto dal 1 settembre dell'anno in cui si svolge la procedura di mobilità;
6.2 Il docente è collocato nei ruoli dell'INPS alla VII qualifica funzionale, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS;
6.3 Il docente che ha fruito della procedura di mobilità intercompartimentale è tenuto a frequentare i corsi di formazione organizzati dall'INPS.

Art. 7

7.1 Avverso le graduatorie formulate dal Provveditore, è ammesso reclamo al Provveditore stesso entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, trascorso tale termine, la graduatoria è definitiva.
7.2 Avverso il decreto provveditoriale di individuazione del docente destinatario delle procedure di mobilità intercompartimentale, in quanto atto definitivo, sono esperibili, esclusivamente ricorso straordinario al Capo dello Stato o ricorso giurisdizionale.

La presente Ordinanza sarà soggetta ai controllo di legge.

Il Ministro

 


 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE I CRITERI DI PROCEDURE DI MOBILITA' INTERCOMPARTIMENTALE VOLONTARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO

L'anno 1998, il giorno 11, il mese di marzo, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti dall'allegato al presente contratto.

NEL QUADRO

delle misure specifiche atte a consentire forme di mobilità intercompartimentale, previste nell'intesa Governo OO.SS. sottoscritta il 10.12.97, allo scopo di valorizzare la funzione dei docenti e del loro ruolo nella società;
in relazione alle linee di indirizzo delle disposizioni di cui al D.L.vo del 1993, n. 35 tendenti a ridurre le situazioni di esubero del personale della scuola;
ai sensi dell'art. 35, comma 8 del D.L.vo 3.2.93, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

SI CONCORDA

di disciplinare con il presente contratto i criteri per consentire procedure di mobilità intercompartimentale volontaria del personale scolastico appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero.
1. Il personale scolastico con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero può chiedere di essere trasferito ad altra Amministrazione o Ente Pubblico che segnali vacanze di posti in profili o qualifiche corrispondenti.
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione d'intesa con L'Amministrazione o Ente Pubblico interessato attiverà le procedure atte a consentire la mobilità del personale che ne faccia richiesta e che verrà graduato in base ai titoli di servizio, di studio ed alle esigenze di famiglia, con i punteggi già stabiliti nelle tabelle dei trasferimenti a domanda allegate al C.C.N.D. vigente in materia di mobilità interna.
3. La mobilità intercompartimentale avverrà relativamente alle sedi richieste nella domanda, prioritariamente in ambito provinciale.
4. Il provvedimento che attiva le procedure sarà adeguatamente pubblicizzato ed indicherà:

5. L'effettivo trasferimento del personale scolastico avverrà solo al termine dell'anno scolastico.
6. Il presente accordo ha valore fino alla ridefinizione delle procedure della mobilità intercompartimentale per disposizioni legislative o per norme di contrattazione collettiva.
Le modalità applicative del presente accordo sono oggetto di confronto fra Amministrazione e OO.SS. secondo quanto previsto dal C.C.N.L.

 

Decreto Ministeriale 19 marzo 1998, n. 135

Il Ministero della Pubblica Istruzione

VISTO il D.L.vo 4.11.97 n. 396, recante ulteriori modificazioni al D.L.vo 3.2.93 n. 29;VISTA la lettera circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 23080/97/8.93.5 del 16.12.97, con la quale sono state fornite direttive per la prima applicazione delle disposizioni transitorie recate dal suindicato decreto legislativo in materia, tra l'altro, di contrattazione decentrata e, in particolare, il punto 8 dove viene chiarito che la cennata disciplina transitoria non riguarda né la formazione della delegazione di parte pubblica, né i procedimenti di autorizzazione e controllo relativi alla sottoscrizione dei contratti collettivi a livello decentrato, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni antecedenti l'entrata in vigore dello stesso D.L.vo n. 396/97;
RITENUTA la necessità di adeguare il comportamento di quest'Amministrazione alle suindicate direttive;
CONSIDERATE le misure atte a consentire forme di mobilità intercompartimentale previste nell'intesa Governo OO.SS. del 10.12.97;
CONSIDERATE altresì le linee di indirizzo delle disposizioni di cui al D.L.vo n. 35/93, tendenti a ridurre le situazioni di esubero del personale della scuola;
VISTO l'art. 35, comma 8, del D.L.vo 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la deliberazione n. 28/97 emessa nell'adunanza del 3.12.96, con la quale la Corte dei Conti - Sezione del controllo - I collegio - si è dichiarata non competente a controllare gli atti autorizzativi relativi ai contratti collettivi decentrati i quali, a norma dell'art. 14 della legge quadro 29.3.83 n. 93, sono sia quelli stipulati al centro per singole branche della pubblica amministrazione, sia quelli conclusi in sede periferica locale;
VISTO il testo dell'ipotesi di contratto decentrato nazionale siglato 1'11.3.98, recante i criteri e le procedure per la mobilità intercompartimentale volontaria del personale scolastico;

DECRETA

Art. 1

1. E' autorizzata la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato a livello nazionale, di cui in premessa siglato l'11.3.98, recante i criteri e le procedure per la mobilità intercompartimentale volontaria del personale della scuola.

Art. 2

1. Il presente decreto, corredato del contratto di cui sopra, verrà inviato alla Ragioneria Centrale, per il previsto controllo.
2. Il presente decreto ed il relativo contratto verranno inviati, a norma del comma 3, dell'art. 51 del D.L.vo 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale (ARAN), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - ed al Ministero del Tesoro.

 

INPS
D.C. RISORSE UMANE
IMPORTI ANNO 1997

Qualifica  Anzianità   Competenze  Competenze    Totale   Riten. Prev.  Riten. Erar.  Netto
       Compl di Servizio Fisse       Access.
7 a Q. F.   15 anni   34.116.277   16.550.241   50.666.518  5.054.486    9.487.197   36.124.835
7 a Q. F.   20 anni   34.486.491   17.735.886   52.222.377  5.209.248   10.601.537   36.411.592
7 a Q. F.   25 anni   35.687.249   18.104.664   53.791.913  6.066.563   10.864.226   36.861.124
7 a Q. F.   30 anni   36.177.778   27.572.004   63.749.782  7.068.484   14.989.012   41.692.286

 

ALLEGATO A

MOBILITA' INTERCOMPARTIMENTALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA IN SOPRANNUMERO

Ripartizione territoriale:

- regione Piemonte n. 122
- regione Liguria n. 85
- regione Lombardia n. 352
- regione Trentino A.A. n. 20
- regione Friuli V.G. n. 42
- regione Veneto n. 247
- regione Emilia R. n. 216
- regione Marche n. 100
- regione Toscana n. 195
- regione Umbria n. 25
- regione Abruzzo n. 70
- regione Sardegna n. 37

TOTALE n. 1.511

Regione Piemonte
- Sede provinciale ALESSANDRIA n. 15
Agenzie: Acqui Terme, Novi Ligure, Casale Monferrato
- Sede provinciale ASTI n. 10
Agenzia: Nizza Monferrato
- Sede provinciale BIELLA n. 5
- Sede provinciale CUNEO n. 15
Agenzie: Alba, Mondovì, Saluzzo, Savigliano
- Sede provinciale VERBANO CUSIO OSSOLA n. 20
- Sede provinciale NOVARA n. 15
Agenzia: Borgomanero
- Sede provinciale TORINO n. 15
Agenzia: Chieri
Sede zonale TORINO NORD n. 5
Agenzia: Chivasso, Piazza Crispi TO
Sede zonale TORINO SUD n. 7
Sede zonale COLLEGNO n. 3
Sede zonale IVREA n. 7
Agenzia: Rivarolo
Sede zonale MONCALIERI n. 5
Agenzia: Carmagnola
TOTALE N. 122

Regione Liguria
- Sede regionale GENOVA n. 10
- Sede provinciale GENOVA n. 30
Agenzia: Val Polcevera-Bolzaneto
Sede zonale SESTRI PONENTE n. 5
Sede zonale SESTRI LEVANTE n. 5
Sede provinciale IMPERIA n. 5
Agenzie: Sanremo Ventimiglia
Sede provinciale LA SPEZIA n. 25
Agenzia: Sarzana
Sede provinciale SAVONA n. 5
Agenzie: Albenga, Carcare, Finale Ligure
TOTALE n. 85

Regione Lombardia
Sede provinciale BERGAMO n. 15
Agenzie: Clusone, Romano di Lombardia, Terno d'Isola, Treviglio, Zogno
Sede provinciale BRESCIA n. 25
Agenzie: Breno, Chiari, Desenzano, Manerbio, Roè Volciano
Sede provinciale COMO n. 15
Agenzie: Cantù, Erba, Menaggio
Sede provinciale CREMONA n. 15
Agenzie: Casalmaggiore, Crema
Sede provinciale LECCO n. 15
Agenzia: Merate
Sede provinciale LODI n. 7
Agenzie: Codogno, Sant'Angelo Lodigiano
Sede provinciale MANTOVA n. 35
Agenzie: Castiglione delle Stiviere, Ostiglia
Sede provinciale MILANO n. 15
Agenzie: Cinisello Balzamo, Cologno Monzese, Niguarda, Paderno Dugnano, Sesto S. Giovanni, Palmanova, Gorgonzola
Sede zonale MILANO CORVETTO n. 25
Agenzie: Cassano d'Adda, Melegnano, Melzo
Sede zonale MILANO FIORI n. 75
Sede zonale MILANO MISSORI n. 10
Sede zonale MILANO NORD n. 30
Agenzie: Bollate, Garbagnate, Rho
Sede zonale LEGNANO n 5
Agenzie: Castano Primo, Magenta
Sede zonale MONZA n 30
Agenzie: Carate Brianza, Cesano Maderno, Desio, Seregno, Vimercate
- Sede provinciale PAVIA n. 5
Agenzie: Mede, Stradella, Vigevano, Voghera
- Sede provinciale SONDRIO n. 15
- Sede provinciale VARESE n. 15
Agenzie: Busto Arsizio, Gallarate, Luino
TOTALE n. 352

Regione Trentino Alto Adige
- Sede regionale TRENTO n. 5
- Sede provinciale TRENTO n. 15
Agenzie: Rovereto, Riva del Garda, Cles, Cavalese, Borgo Valsugana
TOTALE n 20

Regione Friuli Venezia Giulia
- Sede provinciale GORIZIA n. 5
Agenzia: Monfalcone
- Sede provinciale PORDENONE n. 10
Agenzia: Spilimbergo
- Sede provinciale UDINE n. 20
Agenzie: Cervignano, Cividale, San Daniele, Tolmezzo
- Sede provinciale TRIESTE n. 7
TOTALE n. 42

Regione Veneto
- Sede provinciale BELLUNO n. 10
Agenzie: Pieve di Cadore, Feltre, Agordo
- Sede provinciale PADOVA n. 34
Agenzie: Piove di Sacco, Cittadella, Este, Camposanpiero
- Sede provinciale ROVIGO n. 5
Agenzie: Badia Polesine, Adria
- Sede provinciale TREVISO n. 43
Agenzie: Oderzo, Pieve di Soligo, Conegliano Veneto, Montobelluna
- Sede provinciale VENEZIA n. 15
Agenzie: Dolo, Chioggia, Mestre, Mirano
Sede zonale S. DONA' DI PIAVE n. 20
Agenzia: Portogruaro
- Sede provinciale VERONA n. 70
Agenzia: Caprino Veronese, Legnago, San Bonifacio
- Sede provinciale VICENZA n. 50
Agenzie: Bassano del Grappa, Lonigo, Thiene, Arzignano, Schio
TOTALE n. 247

Regione Emilia Romagna
- Sede regionale BOLOGNA n. 10
- Sede provinciale BOLOGNA n. 40
Agenzie; Budrio, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, Vergato
Sede zonale: IMOLA n. 3
- Sede provinciale FERRARA n. 10
Agenzia: Codigoro
- Sede provinciale FORLI' n. 7
Agenzie: Cesena, Savignano sul Rubicone
- Sede provinciale MODENA n. 40
Agenzie: Carpi, Mirandola, Pavullo, Sassuolo, Vignola
- Sede provinciale PARMA n. 26
Agenzia: Langhirano
- Sede provinciale PIACENZA n. 5
Agenzie: Castel San Giovanni, Fiorenzuola
- Sede provinciale RAVENNA n. 10
Agenzie: Faenza, Lugo
Sede provinciale REGGIO EMILIA n.45
Agenzie: Castelnuovo Monti, Guastalla
- Sede provinciale RIMINI n. 20
TOTALE n. 216

Regione Marche
- Sede regionale ANCONA n. 5
- Sede provinciale ANCONA n 20
Agenzie: Senigallia, Osimo, Jesi, Fabriano
- Sede provinciale ASCOLI PICENO n. 30
Agenzie: Fermo, San Benedetto del Tronto
- Sede provinciale MACERATA n. 25
Agenzie: Camerino, Civitanova Marche, Tolentino
- Sede provinciale PESARO n. 20
Agenzie: Fano, Fossombrone, Novafeltria, Urbino,
TOTALE n. l00

Regione Toscana
- Sede provinciale AREZZO n. 25
Agenzia: Montevarchi, Sansepolcro
- Sede provinciale FIRENZE n. 45
Agenzie: Sesto Fiorentino, Empoli, Scandicci; Pontassieve, Borgo San Lorenzo, Gavinana-FI, Isolotto-FI, Campo di Marte-FI
- Sede provinciale GROSSETO n. 10
Agenzia: Castel del Piano
- Sede provinciale LIVORNO n. 10
Sede zonale PIOMBINO n. 5
- Sede provinciale LUCCA n. 30
Agenzie: Viareggio, Capannori, Castelnuovo Garfagnana
- Sede provinciale M. CARRARA n. 5
Agenzie: Massa, Aulla
- Sede provinciale PISA n. 35
Agenzia: Pontedera
- Sede provinciale PISTOIA n. 5
Agenzia: Montecatini Terme
- Sede provinciale PRATO n. 15
- Sede provinciale SIENA n. 10
Agenzie: Montepulciano, Colle Val d'Elsa, Abbadia San Salvatore
TOTALE n. 195

Regione Umbria
- Sede provinciale PERUGIA n. 20
Agenzie: Todi, Spoleto, Gubbio, Foligno, Castiglione del Lago
- Sede provinciale TERNI n. 5
Agenzie: Orvieto, Narni, Amelia
TOTALE N. 25

Regione Abruzzo
- Sede regionale CHIETI n. 20
Agenzie: Lanciano, Vasto
- Sede regionale L'AQUILA n. 5
- Sede provinciale L'AQUILA n. 10
Sede zonale AVEZZANO n. 5
Sede zonale SULMONA n. 3
- Sede provinciale PESCARA n. 12
Agenzia: Penne
- Sede provinciale TERAMO n. 15
Agenzie: Atri, Giulianova, Nereto
TOTALE N. 70

Regione Sardegna
- Sede regionale CAGLIARI n. 5
- Sede provinciale CAGLIARI n. 5
Agenzie: Pirri-CA, S. Elia-CA, Mulinu, Becciu-CA, Assemini, Giba, Carbonia, Quartu S. Elena, Sanluri, Senorbì
- Sede zonale IGLESIAS n. 5
- Sede provinciale NUORO n. 5
Agenzie: Gavoi, Isili, Lanusei, Macomer, Siniscola, Sorgono
- Sede provinciale ORISTANO n. 2
Agenzia; Ghilarza
- Sede provinciale SASSARI n. 15
Agenzie: Alghero, Olbia, Ozieri, Tempio Pausania, Thiesi
TOTALE N. 37

ALLEGATO B

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DECENTRATO CONCERNENTE LA MOBILITA' DEL PERSONALE SCOLASTICO

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 

ALLEGATO D

TABELLA PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA

Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria di primo grado

I - Anzianità di servizio

a) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) ... punti 6
a1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto a) ... punti 6
b) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola materna (4) ... punti 3
b1) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3 e 4) in aggiunta al punteggio di cui al punto b) ... punti 3
b2) per la scuola elementare, per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'a.s. 92/93 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere b e b1) rispettivamente:

c) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a, a1, b, b1, b2) ... punti 6
- per ogni anno di servizio di ruolo prestato, senza soluzione di continuità, nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a, a1, b, b1, b2)
Oltre il triennio ... punti 2
Oltre il quinquennio ... punti 3
c1) per la scuola elementare:

II - Esigenze di famiglia (6)

a) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) ... punti 6
b) per ogni figlio di età inferiore a 6 anni (8) ... punti 4
c) per ogni figlio di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età, ovvero senza limite, qualora si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (8) ... punti 3
d) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) ... punti 6

III - Titoli generali

a) per ogni promozione di merito distinto ... punti 3
b) per l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (10) ... punti 12
c) diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla L. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente per ogni diploma ... punti 5
d) per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza ... punti 3
e) per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla L. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente
per ogni corso ... punti 1
(è valutabile un solo corso per ogni anno accademico)
f) per ogni diploma di laurea, di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione fisica, di vigilanza scolastica (12), conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza ... punti 5
g) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" ... punti 5
h) per la scuola elementare, per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione dei provveditori agli studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (IRRSAE, CEDE, BDP) e dell'università ... punti 1 I titoli relativi a c), d), e), f), g), h) anche comulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di ... punti 10.

 

ALLEGATO E

TABELLA PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA

Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda del personale docente della scuola secondaria superiore ed artistica

I - Anzianità di servizio

a) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) ... punti 6
a1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto a) ... punti 6
b) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola materna (4) ... punti 3
b1) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della L. 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di i grado in aggiunta al punteggio di cui al punto b) ... punti 3
b2) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto b) e b1) ... punti 3
c) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a, a1, b, b1), b2) ... punti 6
- per ogni anno di servizio di ruolo prestato, senza soluzione di continuità, nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a, a1, b, b1), b2)
Oltre il triennio ... punti 2
Oltre il quinquennio ... punti 3

II - Esigenze di famiglia (6)

a) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) ... punti 6
b) per ogni figlio di età inferiore a 6 anni (8) ... punti 4
c) per ogni figlio di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età, ovvero senza limite, qualora si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (8) ... punti 3
d) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) ... punti 6

III - Titoli generali

a) per ogni promozione di merito distinto ... punti 3
b) per l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (10) ... punti 12
c) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla L. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente
per ogni diploma ... punti 5
d) per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza ... punti 3
e) per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla L. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente
per ogni corso ... punti 1
(è valutabile un solo corso per ogni anno accademico)
f) per ogni diploma di laurea, di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione fisica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza ... punti 5
g) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" ... punti 5
I titoli relativi a c), d), e), f), g) anche comulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di ... punti 10.

Note comuni alla tabelle dei trasferimenti a domanda dei docenti delle scuole materne, elementari, medie e degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dall'art. 2 della L. 127 del 17/05/97.
(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola materna; b) alla scuola elementare; c) alla scuola media; d) agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della L. 1/3/57, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'a.s. 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della L. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
(3) La dizione 'piccole isole' è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.
Nella stessa misura è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19.6.70 n. 370, convertito con modificazioni nella L. 26.7.70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle dos, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della L. 1/3/57, n. 90, il punteggio è raddoppiato.
Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
(5) Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
Il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato dall'articolo 31 comma 1 (diritto di rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario). Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
(6) Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.
(7) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della L. 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.
Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.
(8) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
A) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
B) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
C) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/90, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/90.
(10) È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella L. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.
(11) Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 L. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma L. 341/90) anche i corsi previsti dalla L. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato; nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 L. 341/90).
Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella L. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
(12) Tale diploma costituisce titolo valutabile per il personale insegnante della scuola materna ed elementare.