Contratto Collettivo Decentrato Nazionale
Utilizzazioni Personale Accademie e Conservatori - A.S. 1999/2000
Roma 22 luglio 1999

 

ISPETTORATO PER L’ISTRUZIONE ARTISTICA

ART.1
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

  1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale dell’area docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle Accademie e dei Conservatori ed appartenente al comparto di cui all’art. 9 del D.P.C.M. del 30.12.1993 n. 593.
  2. Premesso che l’organico di istituto è definito secondo i criteri previsti dai decreti Interministeriali dell’11.5.1999 relativi agli organici per il triennio 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, il presente contratto stabilisce i criteri generali e i principi per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del predetto personale per l’ anno accademico 1999/2000, anche secondo le disposizioni contenute nell’art.4 co.12 del C.C.D.N. del 7.5.99 relativo alla mobilità del personale docente e assistente di ruolo delle Accademie di Belle Arti e del personale docente e degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di Musica .
  3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
  4. Prima che i Direttori delle istituzioni procedano alle operazioni di utilizzazione, sarà predisposto dall’Ispettorato, tramite il Sistema Informativo, il quadro complessivo delle disponibilità riferito a tutte le cattedre e i posti compresi nel Piano dell’Offerta Formativa e comunque disponibili al 30 ottobre (comprese le disponibilità derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa), di modo che la sistemazione del personale da utilizzare sia finalizzata al miglior impiego del personale stesso.

Le tabelle di valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie (per quest’ultime limitatamente alle esigenze di famiglia) sono quelle previste per i trasferimenti a domanda e d’ufficio dal suddetto contratto collettivo decentrato.

ART. 2
UTILIZZAZIONI - CRITERI DI ARTICOLAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI

Le utilizzazioni del personale soprannumerario nell’organico di istituto di Accademie e Conservatori saranno disposte dai rispettivi Direttori, dopo che l’Ispettorato avrà ultimato le operazioni dei trasferimenti e delle assegnazioni definitive di sede, e saranno dagli stessi Direttori comunicati al Sistema Informativo.

Sono attribuibili alle utilizzazioni tutte le cattedre o posti comunque disponibili e gli insegnamenti sperimentali, nonchè le attività e gli insegnamenti previsti dal Piano dell’Offerta Formativa.

1° F A S E

Le utilizzazioni saranno disposte dai Direttori delle istituzioni di titolarità nel seguente ordine:

  1. utilizzazione a domanda nell’istituto di precedente titolarità, per la stessa disciplina di titolarità, dei docenti trasferiti, d’ufficio o a domanda condizionata alla situazione di soprannumero, nell’anno in cui si riferiscono le operazioni di mobilità;
  2. utilizzazioni a domanda nell’istituto di precedente titolarità del docente trasferito, quale soprannumerario, nell’ultimo quinquennio, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituto di precedente titolarità (per l’anno 1999/2000 il quinquennio è da considerare a partire dall’anno 1994/95);
  3. utilizzazioni a domanda nell’istituto di precedente titolarità dei docenti trasferiti, d’ufficio o a domanda condizionata alla situazione di soprannumero, in materia d’insegnamento diversa, per la quale l’aspirante abbia prodotto domanda di passaggio di cattedra o di ruolo, conseguendone l’idoneità o sulla base della idoneità acquisita in concorsi relativi alla disciplina richiesta;
  4. utilizzazioni a domanda nell’istituto di precedente titolarità del personale trasferito d’ufficio e del personale rimasto in soprannumero, dopo le operazioni di mobilità, negli insegnamenti sperimentali, nelle esercitazioni e nelle attività e negli insegnamenti previsti dal Piano dell’Offerta Formativa.
  5. i docenti di letteratura italiana sono utilizzati, prioritariamente, per lo svolgimento dei Corsi di lingua italiana per stranieri, ove autorizzati, nell’istituto di precedente titolarità o in altri istituti a domanda.

2° F A S E

I Direttori delle istituzioni cui sono rivolte le domande di utilizzazione per sedi diverse da quelle di titolarità procederanno nell’ordine, alle seguenti operazioni:

  1. Utilizzazione a domanda in sede diversa da quella di titolarità per la stessa disciplina di titolarità dei docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata alla situazione di soprannumero.
  2. Utilizzazione a domanda, in sede diversa da quella di precedente titolarità, dei docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumero dell’anno a cui si riferisce il movimento, per materia d’insegnamento diversa, per la quale l’aspirante abbia prodotto domanda di passaggio di cattedra o di ruolo conseguendone l’idoneità o sulla base dell’idoneità acquisita in concorsi relativi alla disciplina richiesta.

Successivamente alle categorie di personale di cui ai punti 1 e 2, 1° fase, del presente articolo, sarà prevista per ogni singola fase di attuazione delle utilizzazioni la precedenza alle seguenti categorie:

a) dei docenti privi di vista;

b) dei destinatari dell’art. 21 della legge 104/1992 (handicappati con grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alla categoria 1^, 2^ e 3^ della tabella A annessa alla legge 10.8.1950, n. 648);

c) dei docenti emodializzati, di cui all’art. 61 della legge n. 270/82;

d) dei destinatari dell’art. 33 comma 5, 6 e 7 della citata legge 104/92 (limitatamente al coniuge, al genitore anche adottivo di minore con handicap in situazione di gravità, e al docente o assistente o accompagnatore al pianoforte handicappato in situazione di gravità);

e) alle lavoratrici madri con figli di età inferiore ad un anno o, in alternativa, i lavoratori padri che documentino che la madre del bambino non stia usufruendo dei benefici della legge 1204/71.

ART.3
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

  1. Prima di procedere alla copertura di tutti i posti residui con personale da assumere con contratto a tempo determinato, l’Ispettorato dispone assegnazioni provvisorie per la durata di un solo anno al personale in servizio a tempo indeterminato che, nei termini stabiliti, ne abbia fatto documentata domanda. Sono disponibili per le assegnazioni provvisorie tutte le cattedre o posti rimasti dopo le operazioni di utilizzazione.
  2. A norma dell’art. 475 del D.Lgs n. 297/94 la richiesta di assegnazione provvisoria può essere avanzata solo per i seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge, ai familiari per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori anziani;

- gravi esigenze di salute.

  1. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per la disciplina di titolarità o per quelle per le quali l’aspirante ha titolo per il passaggio di cattedra o per il passaggio di posto o di ruolo.
  2. Le assegnazioni provvisorie saranno disposte dall’Ispettorato per l’Istruzione artistica per la disciplina di titolarità o in base all’idoneità conseguita in concorsi relativi alla disciplina richiesta:

- nel caso non sia stata soddisfatta la domanda di trasferimento:

- in caso di motivi sopravvenuti successivamente alla scadenza di presentazione della domanda di trasferimento.

  1. Il punteggio è attribuito sulla base della tabella di valutazione dei titoli, allegata al contratto sulla mobilità, e concernente la mobilità territoriale.
  2. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei motivi sopra indicati dal personale che abbia richiesto trasferimento per lo stesso anno e non lo abbia ottenuto. Pertanto non possono chiedere l’assegnazione provvisoria i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento definitivo o annuale per una qualunque delle sedi richieste, così come i docenti che abbiano ottenuto la proroga del trasferimento annuale.
  3. L’assegnazione può essere richiesta solo per preferenze già espresse nella domanda di trasferimento.
  4. Può, altresì chiedere l’assegnazione provvisoria il personale docente che non abbia chiesto il trasferimento per lo stesso anno, qualora sia sopraggiunto uno dei motivi sopraindicati.
  5. Parimenti il personale che abbia chiesto il trasferimento per lo stesso anno, sia che l’abbia ottenuto sia che non lo abbia ottenuto, può chiedere l’assegnazione provvisoria anche a sedi diverse da quelle richieste per trasferimento, ove sopravvenga uno dei motivi predetti.
  6. I docenti trasferiti d’ufficio quali soprannumerari possono chiedere l’assegnazione provvisoria indipendentemente dai motivi in questione, sempreché non abbiano già ottenuto l’utilizzazione.
  7. I predetti docenti, qualora abbiano ottenuto nel medesimo anno il trasferimento annuale o la proroga di detto trasferimento, possono chiedere l’assegnazione provvisoria solo per i suddetti motivi sopravvenuti.
  8. Il personale trasferito d’ufficio per incompatibilità con la sede non può ottenere l’assegnazione provvisoria per la sede dalla quale è stato trasferito.
  9. Tra più docenti aspiranti allo stesso movimento ha la precedenza il docente soprannumerario e, in subordine, il docente della stessa materia.
  10. Per quanto concerne le precedenze si applicano le disposizioni di cui all’art.2, ultimo comma.

ART. 4
PRECEDENZE DELLA LEGGE n. 100/87

  1. Hanno comunque diritto all’assegnazione provvisoria i coniugi conviventi rispettivamente del personale militare, del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 2, commi 197 e 198 della legge 28.12.95, n. 549, destinatari della legge 10.3.1987, n. 100, che sia stato trasferito per servizio in data posteriore al 28.6.1999.
  2. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano istituzioni nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.


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