CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PROVINCIALE (CCDP)
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

 

I N D I C E

 

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Definizione del quadro complessivo delle disponibilità

Art. 2 - Scadenze criteri e procedure per la definizione delle disponibilità

 

PARTE SECONDA

UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE

CAPO I: DOCENTI SOPRANNUMERARI

Art. 3 - Adempimenti e procedure per l’individuazione dei docenti in soprannumero

Art. 4 - Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità (sia su posto comune che sul sostegno)

Art. 5 - Utilizzazione docenti soprannumerari - Formazione delle graduatorie provinciali

CAPO II: DOCENTI TITOLARI DI POSTI DI D. O. P.

Art. 6 - Docenti titolari di posti di dotazione organica provinciale

CAPO III: DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL TRASFERIMENTO PER COMPENSAZIONE DA ALTRA PROVINCIA

Art. 7 - Docenti che hanno ottenuto il trasferimento per compensazione da altra provincia. Formazione delle graduatorie provinciali. Indicazione delle preferenze

CAPO IV: PARTICOLARI CATEGORIE DI DOCENTI

Art. 8 - Utilizzazione in altra classe di concorso del personale destinatario della procedura di cui all’art. 482 del D. L.vo 297/94 e di quello appartenente a classi di concorso sottoposte a modifica di ordinamento

Art. 9 - Utilizzazioni sulle attività di coordinatore dei servizi di biblioteca e di orientamento scolastico, per i docenti di scuola secondaria di II grado e artistica; sulle attività di operatore tecnologico e psicopedagogico, per i docenti di scuola elementare e media; sulle attività di operatore psicopedagogico, per i docenti della scuola materna

Art. 10 - Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio

Art. 11 - Corsi di istruzione per adulti preordinati al conseguimento del diploma di scuola elementare

Art. 12 - Utilizzazione degli insegnanti tecnico pratici

CAPO V: DOCENTI APPARTENENTI A RUOLI CON SITUAZIONE DI ESUBERO

Art. 13 - Utilizzazioni in altro ruolo o in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero

CAPO VI: PRECEDENZE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE

Art. 14 - Precedenze a favore di particolari categorie.

CAPO VII: INDICAZIONI PER LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE

Art. 15 - Criteri di assegnazione dei docenti sui posti di sostegno. Disposizioni comuni

Art. 16 - Sequenza operativa

CAPO VIII:LICEO CLASSICO EUROPEO

Art. 17 - Assegnazione del personale docente alle classi del liceo classico europeo

CAPO IX: MESSA A DISPOSIZIONE DELLE SCUOLE E IMPIEGO DEL PERSONALE

Art. 18 - Criteri generali per l’impiego del personale - Utilizzazione del personale pure parzialmente a disposizione

CAPO X: ASSEGNAZIONI PROVVISORIE - SCAMBIO DI POSTO TRA CONIUGI

Art. 19 - Presentazione delle domande di assegnazione

Art. 20 - Graduatorie per le assegnazioni provvisorie e precedenze

Art. 21 - Assegnazioni provvisorie da fuori provincia

Art. 22 - Scambio di posto tra coniugi

 

PARTE TERZA

UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO

Art. 23 - Utilizzazione del personale educativo delle istituzioni educative

 

PARTE QUARTA

UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE A.T.A.

Art. 24 - Destinatari delle utilizzazioni - Scadenze e procedure

Art. 25 - Assegnazione del personale alle succursali, sezioni staccate e sedi coordinate

Art. 26 - Individuazione del personale soprannumerario

Art. 27 - Graduatorie provinciali dei soprannumerari - Corsi di riconversione professionale

Art. 28 - Modalità di utilizzazione

Art. 29 - Assegnazioni provvisorie per sopravvenuti motivi del personale A.T.A.

Art. 30 - Scambio di posto fra coniugi appartenenti al personale A.T.A.

 

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI FINALI

Art.31 - Risoluzione delle controversie

Art.32 - Presentazione di reclami e ricorsi

Art.33 - Impegni di spesa

 


 

L’anno 1999, il giorno 8 del mese di luglio, in Udine, presso il Provveditorato agli Studi, in sede di negoziazione decentrata provinciale

TRA

la delegazione di parte pubblica

E

i rappresentanti della delegazione sindacale risultanti dall’allegato al presente contratto

VIENE STIPULATO

il seguente contratto collettivo decentrato provinciale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., delle scuole di ogni ordine e grado, per l’a.s. 1999/2000:

- visto il CCNL del personale del comparto scuola sottoscritto in data 26 maggio 1999;

- visto il CCDN sottoscritto in data 23 giugno 1998 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., integrato dal contratto nazionale siglato in data 21.06.1999 e in data 7 luglio 1999.

 

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Finalità, efficacia e durata del contratto

Il presente CCDP individua i criteri e definisce le modalità di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola.

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo, il quale ha validità per l’a.s. 1999/2000.

 

Campo di applicazione

Il presente CCDP si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a quello di cui agli artt. 43 e 44 della legge 270/82 dipendente dall’amministrazione scolastica ed appartenente al comparto di cui all’art. 9 del DPCM 30.12.1993, n. 593.

 

Art. 1 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità

Il Provveditore agli Studi predisporrà il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, che comprenderà:

 

PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE

posti/cattedre, cattedre orario, spezzoni vacanti per l’intero anno riferiti a:

- disponibilità residue dopo i movimenti, i passaggi di ruolo e le assegnazioni definitive di sede;

- disponibilità derivanti dall’adeguamento degli organici di diritto alla situazione di fatto;

- trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, compresi quelli dei docenti utilizzati presso le Università;

- disponibilità relative alle deroghe per le attività di sostegno;

- disponibilità relative alla prosecuzione o avvio di sperimentazioni autorizzate dal M.P.I.;

- disponibilità relative alla prosecuzione o attuazione di progetti formativi ed educativi corrispondenti a specifiche esigenze didattiche e sociali, con particolare riguardo alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi, all’inserimento degli alunni extracomunitari e/o nomadi e, per la scuola secondaria, all’orientamento scolastico degli alunni in situazione di handicap;

- disponibilità relative all’attivazione della figura professionale di operatore psicopedagogico (per la scuola materna);

- disponibilità relative all’attivazione delle figure professionali di operatore tecnologico e psicopedagogico (per la scuola elementare e secondaria di I grado)

- disponibilità relative all’attivazione delle figure professionali di operatore dei servizi di biblioteca e di orientamento scolastico (per la scuola secondaria di II grado);

- disponibilità derivanti da progetti deliberati da scuole medie di primo grado ove si attuano corsi per lavoratori;

- disponibilità dei posti di educazione fisica nelle scuole secondarie di I grado con ore curricolari e con ore concernenti l’avviamento alla pratica sportiva e attività sportiva scolastica, giochi della gioventù e organizzazione dei campionati studenteschi, consulenza presso i circoli didattici per favorire l’educazione motoria, richieste di iniziative e progetti di cui alla C.M. 67/1996, recepita nel protocollo d’intesa del 12.03.1997 tra il M.P.I. ed il C.O.N.I.;

- disponibilità derivanti da progetti di orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi, con particolare riguardo all’attività di coordinamento e progettazione organizzativa e didattica di scuole associate, nella scuola secondaria di II grado;

- disponibilità derivanti da altre attività progettuali delle scuole per le quali sia richiesto un incremento di organico;

- disponibilità sopraggiunte per qualsiasi altro motivo (distacchi, esoneri, comandi, utilizzi in altri compiti, ecc.);

- disponibilità negli istituti di istruzione secondaria nei quali verrà attuata la sperimentazione dell’organico funzionale ai sensi del D.M. n. 71 del 22.03.1999:

a) relative all’autorizzazione di classi bilingue;

b) relative a spezzoni d’insegnamento rimasti dopo l’attribuzione delle risorse alla classe di concorso in coerenza con il piano dell’offerta formativa deliberato dal collegio dei docenti, nel limite del 5% del monte ore totale assegnato alla scuola;

c) relative all’esonero e/o semiesonero del collaboratore vicario e del personale titolare a tempo parziale (artt. 5 e 6 del D.M. 71/99);

d) relative alle esigenze di sostegno;

e) relative all’attuazione di ulteriori progetti.

 

posti/cattedre, cattedre orario, spezzoni vacanti per un periodo inferiore all’anno anno.

 

PERSONALE A.T.A.

- i posti disponibili e/o vacanti di cui alle tabelle annesse al d. l.vo 297/94, di diritto e di fatto, compresi quindi i posti i cui titolari siano assenti in quanto:

a) in aspettativa per mandato sindacale ovvero per mandato politico o amministrativo, per servizio militare, per comando presso gli IRRSAE, CEDE, BDP;

b) utilizzati presso i distretti scolastici sulla base degli accordi stipulati in applicazione della C.M. 301/91, nonché presso i Provveditorati agli studi ai sensi dell’art. 31, comma 6 bis del d. l.vo 29/93 o per altra causa che comporti l’assenza del titolare presumibilmente fino al termine dell’attività didattica;

- i posti determinati in relazione alle esigenze funzionali delle istituzioni scolastiche, anche sulla base delle richieste delle medesime, con particolare riferimento :

- alle esigenze amministrative e di laboratorio nei licei classici ed istituti magistrali;

- alle esigenze amministrative delle scuole medie;

- alle esigenze amministrative dei distretti scolastici (a tal fine non valutare gli utilizzi ex art. 514 d. l.vo 297/94);

- ai progetti relativi alla dispersione scolastica, all’inserimento di alunni portatori di handicap, all’educazione multiculturale, allo sviluppo delle attività multimediali di cui alla direttiva del ministro della P.I. n. 318/95 e della C.M. n. 282/97;

- alle attività integrative di cui alla direttiva del Ministro della P.I. n. 133/96;

- alle esigenze dei laboratori, officine o reparti di lavorazione proposte dalle giunte esecutive delle istituzioni scolastiche;

- alla copertura del posto di responsabile amministrativo, in caso di aggregazione di istituti con personale A.T.A. a carico dello stato ad istituti con personale A.T.A. a carico degli Enti locali, qualora gli Enti locali non siano in grado di provvedere alla copertura del posto di responsabile amministrativo;

- a tutte le ulteriori esigenze richiamate dall’art. 2 del CCDN sottoscritto a Roma il 7 luglio 1999.

 

Art. 2 - Scadenze, criteri e procedure per le operazioni di utilizzazione e la definizione delle disponibilità

1. Entro il 02.09.1999 per la scuola materna ed elementare ed entro il 08.09.1999 per la scuola secondaria verrà pubblicato all’albo del Provveditorato agli studi il quadro complessivo delle disponibilità, distinto per ogni ordine di scuola, tipologia, classe di concorso o profilo professionale, che sarà costantemente aggiornato e reso pubblico con le disponibilità sopraggiunte. Ad eccezione che per le operazioni di rientro dei soprannumerari sull’organico di fatto e dei trasferiti d’ufficio nel quinquennio, tali ulteriori disponibilità saranno utilizzate per le operazioni ancora da disporsi. Unitamente al quadro delle disponibilità iniziali sarà reso noto il calendario delle operazioni disciplinate dal presente contratto che potrà subire modifiche solo in relazione ad esigenze organizzative e tecniche dell’U.S.P.

 

2. Le attività progettuali sono attivabili nei limiti della dotazione organica provinciale assegnata a ciascun ordine di scuola e dell’esubero presente in provincia.

 

3. Per la valutazione dei progetti e delle richieste relative alle nuove figure professionali, il Provveditore agli studi procederà alla costituzione di una commissione tecnica composta da un rappresentante dell’USP, un direttore didattico, un preside di scuola media di I grado e da un preside di scuola media di II grado. Entro il 31 agosto 1999 la commissione farà pervenire al Provveditore una relazione contenente le proposte di approvazione dei progetti.

 

4. Fatte salve le operazioni di assegnazione provvisoria, che possono essere disposte solo su posti, cattedre e posti orario disponibili per l’intero anno scolastico, le altre operazioni possono essere disposte, in relazione alle preferenze degli interessati, per qualunque tipo di posto accertato disponibile, purché il numero dei docenti da utilizzare sia superiore o uguale al numero dei posti disponibili.

 

5. Qualora invece il numero dei docenti da utilizzare o sistemare risulti inferiore al numero dei posti disponibili, le operazioni di utilizzazione e sistemazione dovranno essere effettuate in modo che la disponibilità residua si riferisca a posti con minore consistenza oraria e minore durata della disponibilità.

 

PARTE II

UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE

 

CAPO I: DOCENTI SOPRANNUMERARI

Art. 3 - Adempimenti e procedure per l’individuazione dei docenti in soprannumero

1. La situazione di soprannumero si verifica quando il numero dei posti, per la scuola materna ed elementare, delle cattedre interne e delle cattedre orario esterne, per la scuola secondaria, esistente nell’organico è inferiore al numero dei docenti titolari o che hanno ottenuto il trasferimento annuale.

 

2. L’individuazione dei docenti da utilizzare deve essere effettuata secondo il seguente ordine:

a) docenti che abbiano ottenuto il trasferimento con decorrenza dall’anno scolastico nel quale si procede all’utilizzazione;

b) docenti che abbiano ottenuto la proroga del trasferimento annuale con decorrenza dall’anno scolastico nel quale si procede all’utilizzazione;

c) docenti titolari nella scuola o circolo, entrati a far parte dell’organico della scuola medesima per trasferimento, passaggio o assegnazione definitiva di sede con decorrenza dall’anno scolastico nel quale si procede all’utilizzazione;

d) docenti titolari nella scuola o circolo dall’anno o dagli anni scolastici precedenti indicati al punto c).

 

3. Il Capo d’istituto è tenuto alla formazione di una graduatoria comprendente tutti i docenti di cui alla lettera a). Nel caso in cui il numero dei docenti compresi in tale graduatoria sia inferiore al numero dei docenti da utilizzare, il Capo d’istituto compilerà una seconda graduatoria comprendente tutti i docenti di cui alla lettera b); ove necessario compilerà, quindi, una terza graduatoria comprendente tutti i docenti di cui alla lettera c) e così via. (1)

4. Il Capo di istituto terrà conto di tutti i punteggi previsti per i trasferimenti d’ufficio dal CCDN relativo alla mobilità, sottoscritto a Roma il 20.01.1999. Va valutato anche l’anno scolastico 1998/99. Le esigenze di famiglia devono essere riferite alla situazione esistente alla data di inizio dell’anno scolastico 1999/2000 (01.09.99).

 

5. Il Capo d’istituto, sulla base degli atti in suo possesso, procederà d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante, qualora i docenti interessati non provvedano a documentare i titoli valutabili.

 

6. Non dovranno essere inseriti nella graduatoria i docenti di cui agli artt. 21 e 33 commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/92.

 

7. Non saranno individuati soprannumerari i docenti degli istituti di istruzione secondaria, titolari di posto comune o di sostegno, per i quali, nell’organico di fatto, sia prevista una riduzione dell’orario obbligatorio di insegnamento fino al massimo di 1/5 (4 ore). Gli stessi saranno utilizzati nella scuola di titolarità, per le ore mancanti, prioritariamente per lo svolgimento delle supplenze temporanee.

 

8. Le graduatorie dovranno essere affisse all’albo delle singole istituzioni scolastiche.

 

9. I Capi d’istituto inviteranno i docenti in soprannumero ad indicare le scuole/circoli cui desiderano essere assegnati per l’utilizzazione in subordine alla sede di titolarità.

 

10. Copia delle graduatorie con la documentazione attestante le eventuali precedenze, sarà inviata al Provveditore agli studi entro il termine che sarà stabilito con apposita circolare provveditoriale.

 

11. I docenti soprannumerari di posto comune sono utilizzati a domanda nella scuola di titolarità per tutte le disponibilità di cui al precedente art. 2, comprese quelle di sostegno, purché in possesso del prescritto titolo, in subordine al rientro dei docenti trasferiti da posti di sostegno nell’ultimo quinquennio. I predetti docenti sono altresì utilizzati nella scuola di titolarità su posti di sostegno, qualora esprimano tale preferenza, anche se sprovvisti di titolo, secondo i criteri indicati nei successivi articoli che disciplinano l’ordine con cui le operazioni devono essere effettuate.

 

12. I docenti di sostegno soprannumerari nella tipologia di titolarità, qualora siano in possesso di titolo di specializzazione per tipologia diversa, per la quale nell’ambito della scuola sia disponibile un posto, partecipano a domanda o d’ufficio, con precedenza, all’utilizzazione su tale posto in conformità a quanto previsto dal CCDN sulla mobilità, sottoscritto a Roma il 20.01.1999.

 

13. Per gli istituti di istruzione secondaria, nel caso di contrazione di ore che comporti la trasformazione del posto da cattedra interna a posto orario esterno, l’individuazione del docente da assegnare al predetto posto orario esterno deve avvenire sulla base di graduatorie formulate ai sensi del presente articolo.

 

14. I docenti che non trovino nella scuola di titolarità il pieno orario di cattedra possono completare, a domanda, l’orario nella scuola medesima con ore di sostegno che non siano state utilizzate per la formazione di posti in organico. Tali docenti, fermo restando quanto disposto dall’art. 5, comma 2 del C.C.D.N. sulle utilizzazioni citato in premessa, ove non chiedano o non ottengano il predetto completamento su ore di sostegno, saranno utilizzati secondo le disposizioni generali del presente contratto collettivo.

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(1) Per i docenti di educazione fisica nelle scuole medie e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica verrà compilata, per ciascuna delle categorie previste alle lettere a), b), c) e d), un’unica graduatoria indistintamente in base al sesso.

 

Art. 4 - Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità (sia su posto comune che di sostegno)

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3, commi 11 e 12, il docente trasferito quale soprannumerario nell’ultimo quinquennio, a partire dall’anno scolastico 1994/95, qualora ne faccia richiesta, dovrà essere utilizzato nella scuola o circolo di precedente titolarità, anche se non è in soprannumero nella scuola in cui è stato trasferito.

 

2. Qualora la scuola di precedente titolarità sia stata soppressa, l’interessato può presentare domanda di utilizzazione per altra istituzione scolastica della sede (comune) di precedente titolarità o, in mancanza, nel comune più vicino secondo la tabella di viciniorietà.

 

3. L’esercizio dei diritti previsti nei commi precedenti è subordinato alla condizione che i docenti abbiano richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione scolastica di precedente titolarità o, in caso di soppressione, in altra della sede (comune) di precedente titolarità o, in mancanza, nel comune più vicino secondo la tabella di viciniorietà. Tale circostanza dovrà essere attestata dagli interessati sotto la propria responsabilità in calce alla domanda di utilizzazione.

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(1) Per medesima tipologia di posto si intende quella cui si accede con lo stesso titolo

 

 

Art. 5 - Utilizzazione docenti soprannumerari - Formazione delle graduatorie provinciali

1. Si conviene che il Provveditore agli studi compili, per ciascuna tipologia di posto o per ciascuna classe di concorso, un’unica graduatoria nella quale saranno inseriti, con gli stessi punteggi già attribuiti dai Capi di istituto, tutti i docenti titolari nella provincia, dichiarati in soprannumero ai sensi del precedente art. 3. La graduatoria deve essere affissa all’albo dell’Ufficio scolastico provinciale prima dell’inizio delle operazioni.

 

2. In tale graduatoria saranno compresi anche gli insegnanti, trasferiti quali soprannumerari nell’anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni e nei cinque anni scolastici precedenti, i quali chiedano l’utilizzazione, oltre che nella scuola o circoli da cui sono stati trasferiti, anche nelle altre scuole o circoli della sede (comune) di precedente titolarità e, in subordine, in sedi più vicine ad essa della sede di attuale titolarità.

 

3. L’utilizzazione sarà disposta in base all’ordine di graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse dai docenti interessati.

 

 

 

 

CAPO II: DOCENTI TITOLARI DI POSTI DI D. O. P.

Art. 6 - Docenti titolari di posti di dotazione organica provinciale

1. I docenti già titolari di posti D.O.P. della scuola secondaria che non possano essere confermati nella scuola in cui sono stati utilizzati l’anno scolastico precedente, ovvero non chiedano la conferma dell’utilizzazione nella predetta scuola, saranno utilizzati secondo l’ordine delle operazioni previste dal presente contratto.

 

2. Le disposizioni che seguono riguardano anche tutti i docenti che hanno acquisito la titolarità sulla dotazione organica provinciale con decorrenza dall’inizio dello stesso anno scolastico in cui si procede alle operazioni di utilizzazione.

 

3. Ai fini delle utilizzazioni il Provveditore agli studi compilerà pertanto due distinte graduatorie provinciali, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del C.C.D.N. sulle utilizzazioni sottoscritto a Roma il 23.06.1998.

 

4. Le suddette graduatorie devono essere affisse all’albo dell’Ufficio scolastico provinciale.

 

5. Ai fini dell’utilizzazione i docenti di cui al presente articolo dovranno inviare al Provveditore agli studi, entro il 10 agosto 1999, una istanza nella quale indicheranno le sedi e le scuole cui desiderano essere confermati o assegnati.

 

6. In mancanza di tale istanza l’utilizzazione sarà disposta d’ufficio.

 

CAPO III: DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO

IL TRASFERIMENTO PER COMPENSAZIONE DA ALTRA PROVINCIA

Art. 7 - Docenti che hanno ottenuto il trasferimento per compensazione da altra provincia. Formazione delle graduatorie provinciali. Indicazione delle preferenze

1. Il Provveditore agli studi compila, nell’ambito provinciale e, per ciascuna classe di concorso, una graduatoria dei docenti trasferiti per compensazione da altra provincia che non abbiano già ottenuto la sede definitiva.

 

2. Nella graduatoria, affissa all’albo dell’Ufficio scolastico provinciale, i docenti saranno graduati in base al punteggio loro attribuito ai fini del trasferimento.

 

3. Ai fini dell’utilizzazione si applicano i commi 5 e 6 del precedente art. 6.

 

CAPO IV: PARTICOLARI CATEGORIE DI DOCENTI

Art. 8 - Utilizzazione in altra classe di concorso del personale destinatario della procedura di cui all’art. 482 del d. l.vo 297/94 e di quello appartenente a classi di concorso sottoposte a modifica di ordinamento

1. Il personale che abbia titolo al passaggio, (art. 482 del d. l.vo 297/94) potrà, a domanda, essere utilizzato in altra classe di concorso con precedenza rispetto alle utilizzazioni del personale proveniente da altra classe di concorso o da altro ruolo.

 

2. Nell’ambito di tale categoria ha la precedenza, nell’istituto di titolarità e per la classe di concorso alla quale ha titolo al passaggio, il personale inserito nella graduatoria d’istituto compilata ai fini dei passaggi di cui trattasi.

 

3. Analogamente, il personale che abbia ottenuto il passaggio, ai sensi del citato art. 482 del d. l.vo 297/94, qualora sia individuato quale soprannumerario ai sensi dell’art. 3 del presente contratto collettivo decentrato, ha la precedenza, ai fini dell’utilizzazione nell’istituto di titolarità, per le disponibilità accertate nella classe di concorso di provenienza.

 

4. Le utilizzazioni del personale appartenente a classe di concorso oggetto di accorpamenti disposti a seguito dell’emanazione del D.M. 334/94 e successive modifiche ed integrazioni saranno effettuate secondo criteri che consentano l’attribuzione ai docenti interessati, nell’ambito della classe di concorso di titolarità, degli insegnamenti per i quali siano in possesso di adeguata competenza professionale, ai sensi del C.C.D.N. sulle utilizzazioni sottoscritto a Roma il 23.06.1998.

 

5. Al medesimo fine è consentita la possibilità per il personale di cui trattasi, di produrre domanda di utilizzazione in classe di concorso diversa da quella di titolarità e per la quale lo stesso sia in possesso di titolo di studio richiesto per l’accesso.

 

 

Art. 9 - Utilizzazioni sulle attività di coordinatore dei servizi di biblioteca e di orientamento scolastico, per i docenti di scuola secondaria di II grado e artistica; sulle attività di operatore tecnologico e psicopedagogico, per i docenti di scuola elementare e media; sulle attività di operatore psicopedagogico, per i docenti della scuola materna

1. In rapporto alla consistenza del soprannumero e, in subordine, alla copertura di tutte le cattedre e posti compresi quelli di sostegno, i docenti delle scuole e istituti di istruzione secondaria di II grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, possono essere utilizzati per le attività di coordinatore dei servizi di biblioteca e dei servizi di orientamento scolastico; quelli della scuola media per le attività di operatore tecnologico e psicopedagogico; quelli di scuola materna per le attività di operatore psicopedagogico.

 

2. I docenti interessati debbono presentare domanda in carta libera al Provveditore agli studi, tramite il Capo d’istituto, entro il 10 agosto p.v. precisando: la sede di titolarità, il tipo di attività prescelto, la sede o le sedi di preferenza, i titoli culturali e professionali posseduti.

 

3. Per ogni tipo di attività viene formulata una graduatoria provinciale. L’accesso alle graduatorie per coordinatori dei servizi di orientamento scolastico e per coordinatori dei servizi di biblioteca è consentito a coloro che sono in possesso di diploma di laurea. Per la figura di operatore psicopedagogico è necessaria la laurea in psicologia, pedagogia, filosofia ad indirizzo psicopedagogico, sociologia ad indirizzo psicopedagogico o il diploma di specializzazione conseguito in corsi post-universitari ad indirizzo psicopedagogico.

 

4. I docenti inclusi nella graduatoria provinciale, se titolari nella scuola individuata quale sede dell’attività, hanno la precedenza assoluta; in caso di concorrenza, nella stessa scuola, fra più aventi titolo, la precedenza è data dal punteggio attribuito in graduatoria provinciale.

 

5. La domanda di utilizzazione per le predette attività può essere prodotta anche da docenti non soprannumerari per l’anno scolastico in cui si effettuano le utilizzazioni; tuttavia potrà essere presa in considerazione nei limiti dei contingenti numerici e alle condizioni previste al precedente comma 1, purché non si faccia ricorso a personale supplente per sostituire il docente utilizzato.

 

6. Le utilizzazioni per le attività di cui al presente articolo dovranno essere disposte precedentemente alle altre operazioni di utilizzazione. Una volta avviate, le attività relative alle figure professionali, comunque, non possono essere interrotte per soddisfare esigenze di copertura di posti resisi disponibili solo successivamente.

 

 

Art. 10 - Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio

1. I corsi di cui all’art. 169 del d. l.vo 297/1994 sono regolati dalle disposizioni contenute nella O.M. n. 307 del 02/07/1996.

 

2. Il Provveditore agli studi procederà all’individuazione dei docenti soprannumerari, secondo le modalità ed i criteri di cui all’art. 3. Il personale soprannumerario sarà utilizzato con precedenza nell’ambito del distretto di titolarità nel seguente ordine:

a) su posti di insegnamento costituiti sui corsi per lavoratori;

b) su altri posti di insegnamento disponibili al momento delle operazioni.

 

3. Lo stesso ordine viene seguito per le utilizzazioni su distretti viciniori, a meno che l’interessato non chieda di essere utilizzato prioritariamente nei corsi per lavoratori. In tale ipotesi l’assegnazione sul corso per lavoratori, anche sui distretti viciniori, sarà disposta con precedenza rispetto all’assegnazione su altri posti di insegnamento nell’ambito del distretto.

 

4. In mancanza di posti di insegnamento l’utilizzazione sarà disposta con i criteri e le modalità di cui al successivo art. 16.

 

5. Ai sensi degli articoli 520 e 521 del d. l.vo n. 297 del 16/04/94 è possibile procedere alla nomina di supplenti per gli insegnamenti previsti a condizione che tutti i docenti di ruolo, ivi compresi i titolari su D.O.P., siano stati utilizzati per l’intero orario di cattedra e per l’intero anno scolastico.

 

6. Ai sensi della O.M. n. 307/96 a ciascun modulo organizzativo viene assegnato un docente della classe di concorso 33/A, a condizione che il consiglio di modulo abbia predisposto un progetto e che questo sia stato approvato.

 

7. I posti così definiti concorrono a definire il quadro delle disponibilità di cui all’art. 2 del presente contratto collettivo.

 

 

Art. 11 - Corsi di istruzione per adulti preordinati al conseguimento del diploma di scuola elementare

1. Per la copertura dei posti di attività di istruzione per adulti rimasti vacanti successivamente alle operazioni relative ai trasferimenti, si applicano le disposizioni di carattere generale contenute nel presente contratto collettivo decentrato.

 

2. Le operazioni di utilizzazione nell’ambito del distretto di titolarità precedono quelle nell’ambito dei distretti viciniori, e sono disposte prima sui posti per gli adulti, poi su quelli di tipo comune. Lo stesso ordine viene seguito per l’utilizzazione nei distretti viciniori, a meno che l’interessato non chieda di essere utilizzato prioritariamente sui posti per adulti. In tale ipotesi l’assegnazione su posti per l’istruzione degli adulti, anche nei distretti viciniori, sarà disposta con precedenza rispetto all’assegnazione sui posti di tipo comune nell’ambito del distretto.

 

 

 

 

Art. 12 - Utilizzazione degli insegnanti tecnico pratici

1. Gli insegnanti tecnico pratici, individuati come soprannumerari ai sensi del precedente art. 3, che non sia stato possibile utilizzare neanche in altro ruolo o altra provincia ai sensi del successivo art. 13, potranno essere utilizzati a domanda, purché in possesso di titoli ritenuti idonei, nei laboratori di informatica degli istituti di istruzione secondaria di II grado, ivi inclusi i laboratori attivati con la sperimentazione dell’introduzione dell’informatica nei programmi di matematica e fisica nel biennio della scuola secondaria superiore.

 

2. Sempre dopo la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, qualora permangano situazioni di soprannumero gli insegnanti tecnico-pratici possono essere utilizzati, previa delibera del collegio dei docenti, per le attività previste dal piano dell’offerta formativa di istituto.

 

3. Può anche essere disposto l’impiego, sulla base di quanto disposto dal C.C.D.N. sulle utilizzazioni più volte citato, degli insegnanti tecnico-pratici in esubero in istituzioni di altro ordine e tipo per progetti di sperimentazioni di nuovi ordinamenti e strutture o il loro utilizzo nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni.

 

 

CAPO V: DOCENTI APPARTENENTI A RUOLI CON SITUAZIONE DI ESUBERO

Art. 13 - Utilizzazioni in altro ruolo o in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero

1. Il personale docente che appartenga a ruolo o classe di concorso ove sussista situazione di esubero, può presentare domanda di utilizzazione in altro ruolo nei limiti del riassorbimento del soprannumero, purché provvisto del relativo titolo di studio.

 

2. Il docente appartiene a ruolo con situazione di esubero qualora nel ruolo medesimo o nella classe di concorso di titolarità, dopo le operazione di trasferimento e passaggio, il numero complessivo dei docenti di ruolo sia superiore a quello delle cattedre e posti presenti in organico.

 

3. Il Provveditore agli studi, concluse le operazioni di mobilità, provvederà a comunicare, con propria circolare, i ruoli e le classi di concorso con situazioni di esubero, che dovranno essere affissi all’albo dell’ufficio stesso con un congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della presentazione della domanda di utilizzazione.

 

4. Poiché la situazione di fatto può subire variazioni rispetto alla situazione concernente la previsione dell’organico, si considera non sussistente la situazione di esubero, e non si procede ad utilizzazione in altro ruolo o altra classe di concorso, solo se i docenti interessati possono essere utilizzati nell’ambito del ruolo e della classe di concorso di appartenenza per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di cattedra.

 

5. I docenti appartenenti a ruoli ovvero a classi di concorso ove sussistono situazioni di esubero possono presentare domanda di utilizzazione anche in una provincia da loro scelta, diversa da quella di titolarità, per gli insegnamenti di cui sono titolari ovvero per altri ordini e gradi di scuola e per altre classi di concorso. Nella domanda di utilizzazione, che dovrà essere inviata in copia anche al Provveditore della sede di titolarità, il docente dovrà dichiarare, sotto la sua responsabilità, di appartenere a ruoli con situazione di esubero.

 

6. I docenti utilizzati nell’anno scolastico precedente ai sensi del presente articolo, persistendo l’esubero, possono presentare domanda di proroga indicando la scuola nella quale erano utilizzati.

 

7. La domanda di utilizzazione o di proroga sarà presentata entro il 10 agosto p.v. e sarà disposta secondo l’ordine delle operazioni indicate nel presente contratto e in conformità alle seguenti disposizioni.

 

8. Qualora, per l’accesso al tipo di posto richiesto, sia prescritto il possesso dell’abilitazione specifica, le operazioni di utilizzazione saranno disposte prima nei confronti dei docenti in possesso di tale abilitazione e poi nei confronti dei docenti forniti del solo titolo prescritto per l’accesso all’insegnamento richiesto. A tal fine, per i posti di insegnamento e le classi di concorso per i quali è richiesto il titolo di abilitazione, saranno compilate due distinte graduatorie, una per i docenti abilitati e una per i non abilitati, nelle quali i docenti saranno collocati con i punteggi di cui alla tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio contenuta nel CCDN sulla mobilità sottoscritto a Roma il 20 gennaio 1999, con esclusione delle esigenze di famiglia. Per gli altri posti e le altre classi di concorso sarà formulata un’unica graduatoria.

 

9. Per le utilizzazioni nelle scuole secondarie di I e II grado, ove in sede di mobilità professionale sono previsti i passaggi sia di cattedra che di ruolo, allo scopo di finalizzare specificatamente le utilizzazioni a tali passaggi nell’ambito di ciascuna delle graduatorie previste al precedente comma, i docenti provenienti dallo stesso ruolo (docenti laureati ovvero docenti diplomati) e da scuole dello stesso grado precederanno, a prescindere dal punteggio loro attribuito, quelli provenienti da altro ruolo o da scuole di grado diverso.

 

10. Le operazioni di utilizzazione a domanda dei docenti titolari nella provincia in altro ruolo ovvero in altra classe di concorso saranno disposte prima di procedere a tutte le operazioni di utilizzazione previste dal presente contratto collettivo decentrato, relative ai ruoli e alle classi di concorso di cui sono titolari i docenti che hanno chiesto l’utilizzazione.

 

11. Qualora, dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione a domanda, persistano ancora situazioni di soprannumero del personale da utilizzare rispetto al numero dei posti disponibili, le utilizzazioni in questione saranno disposte anche d’ufficio nei soli confronti dei docenti individuati come soprannumerari, che non sia stato possibile utilizzare nel ruolo o nella classe di concorso di titolarità.

 

12. Le utilizzazioni d’ufficio saranno disposte secondo lo stesso ordine indicato per le utilizzazioni a domanda. Le utilizzazioni d’ufficio dei docenti sforniti del titolo di abilitazione saranno disposte tenendo presente, ove possibile, le preferenze espresse dagli interessati tra gli insegnamenti per i quali sono in possesso del titolo prescritto.

 

13. Successivamente alle operazioni di utilizzazione, a domanda e d’ufficio, dei docenti titolari nella provincia, si procede alle operazioni da fuori provincia nel seguente ordine:

a) utilizzazioni a domanda da fuori provincia di docenti titolari in scuole nello stesso grado per la stessa o altre classi di concorso;

b) assegnazioni provvisorie da fuori provincia;

c) utilizzazioni a domanda da fuori provincia dei docenti appartenenti ad altro ruolo.

 

14. Il personale docente appartenente al ruolo dei docenti diplomati della scuola secondaria di II grado, che non possa essere utilizzato nell’ambito della classe di concorso o del ruolo di appartenenza, può essere utilizzato nel ruolo dei docenti laureati, purché sia in possesso dello specifico titolo di abilitazione o di studio, secondo i criteri sopra precisati, sia a domanda che d’ufficio. L’utilizzazione dal ruolo dei docenti laureati a quello dei diplomati può avvenire viceversa solo a domanda.

 

15. Qualora persistano le situazioni numeriche di soprannumerarietà che hanno determinato nell’anno scolastico precedente utilizzazioni in altro ruolo o in altra classe di concorso ovvero in altra provincia, le stesse sono prorogate anche d’ufficio, nell’anno scolastico successivo, secondo le stesse modalità da seguire per le nuove utilizzazioni.

 

16. Nel caso che residuino posti disponibili dopo le operazioni predette, saranno disposte ulteriori utilizzazioni che si rendano necessarie a fronte di situazioni di soprannumerarietà determinatesi nel nuovo anno scolastico, dando sempre la precedenza alle operazioni a domanda.

 

CAPO VI: PRECEDENZE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE

Art. 14 - Precedenze a favore di particolari categorie

In ogni fase di attuazione delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie saranno rispettate le precedenze previste dall’art. 8 del CCDN sottoscritto a Roma il 23 giugno 1998, commi 1 e 2.

 

CAPO VII: INDICAZIONI PER LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE

Art. 15 - Criteri di assegnazione dei docenti sui posti di sostegno. Disposizioni comuni

1. Le operazioni di utilizzazione sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, di scuola speciale e per l’insegnamento nei corsi sperimentali di istruzione elementare presso gli istituti penali minorili nella scuola elementare, per cui è richiesto il relativo titolo di specializzazione, saranno disposte con precedenza rispetto a tutte le operazioni del presente contratto collettivo decentrato, ad eccezione dell’utilizzazione d’ufficio dei docenti non specializzati, che avverrà contestualmente alle operazioni di utilizzazione sui posti comuni.

 

2. Il Provveditore agli Studi, nel disporre le operazioni di utilizzazione, deve avere una particolare attenzione per le situazioni di handicap più gravi in modo da assegnare, possibilmente, ai posti di sostegno istituiti nelle scuole, in relazione alle situazioni medesime, docenti che siano in possesso del titolo di specializzazione.

 

3. Le utilizzazioni, disposte anche a domanda, sui posti di sostegno non interrompono la continuità didattica.

 

 

Art. 16 - Sequenza operativa

Premesso che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 2, comma 6 del C.C.N.D. sulle utilizzazioni sottoscritto a Roma il 23.6.1998 tutte le operazioni a domanda precedono quelle d’ufficio si conviene che:

[1.] Tutte le operazioni di utilizzazione, sistemazione e assegnazione provvisoria dei docenti di cui al presente contratto collettivo decentrato saranno effettuate sistemando preliminarmente il personale titolare di sede che renda disponibili posti per le operazioni successive.

[2.] Le utilizzazioni in classi di concorso diverse da quelle di titolarità a domanda o d’ufficio del personale in soprannumero e, a domanda, del personale di classe di concorso in esubero precedono quelle relative alla classe di concorso di provenienza.

[3.] Nell’ambito di ciascuna fase di utilizzazione sono rispettate le precedenze di cui all’art 14.

 

 

A - UTILIZZAZIONI DEI DOCENTI TITOLARI SU POSTI DI SOSTEGNO.

 

1) rientro dei docenti trasferiti d’ufficio nel quinquennio che chiedono l’utilizzo nella scuola o circolo di precedente titolarità;

 

2) conferma a domanda delle utilizzazioni già disposte per l’anno scolastico 1998/99;

 

3) utilizzazione a domanda (anche su posti di diversa tipologia per la quale siano in possesso di specializzazione) dei docenti non accontentati ai punti 1 e 2 che abbiano chiesto in subordine l’utilizzo in scuole o circoli del comune di precedente titolarità o dei comuni viciniori;

 

4) nuove utilizzazioni a domanda;

 

5) utilizzazione d’ufficio dei docenti soprannumerari;

 

6) nuova utilizzazione a domanda e poi d’ufficio dei docenti in possesso del titolo di specializzazione, titolari su posto comune, che chiedono il passaggio da posto comune a posto di sostegno;

 

7) assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia;

 

8) utilizzazione dei docenti trasferiti da altra provincia per compensazione con effetto dall’anno scolastico per il quale si procede alle operazioni di cui al presente contratto;

 

9) assegnazione di sede ai neonominati con incarico a tempo indeterminato a decorrere dal medesimo anno scolastico;

 

10) utilizzazione dei docenti provenienti da altra provincia;

 

11) assegnazione provvisoria dei docenti provenienti da fuori provincia.

 

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N.B. PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO:

1) Sui posti di sostegno costituiti presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica saranno utilizzati innanzitutto i docenti che, per effetto di trasferimento o passaggio, ovvero per nuova nomina, abbiano acquisito la titolarità su posti di sostegno della dotazione organica provinciale determinata ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.I. 15.04.94 n. 132 e successive integrazioni. I predetti docenti saranno graduati ai fini dell’utilizzazione e saranno assegnati alle scuole in base alle preferenze espresse.

2) L’utilizzazione del predetto personale nella scuola assegnata nell’a.s. 1998/99 è prorogata d’ufficio a meno che i docenti stessi non chiedano ed ottengano l’utilizzazione sui posti di sostegno di altre scuole e istituti.

3) Sui posti che residuano dopo la precedente operazione sono utilizzati gli altri docenti di ruolo della provincia in possesso del titolo di specializzazione, come previsto dai commi precedenti.

 

 

B - UTILIZZAZIONE SU POSTI DI SOSTEGNO DEI DOCENTI SFORNITI DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE

Una volta compiute le utilizzazioni, a domanda e d’ufficio, del personale in possesso del titolo di specializzazione, dai posti ancora disponibili deve essere detratto un numero di posti pari a quello dei docenti specializzati aspiranti a supplenze annuali.

Ai posti eccedenti tale accantonamento sono assegnati docenti di ruolo sforniti del titolo di specializzazione nel seguente ordine:

 

1) utilizzazione a domanda dei docenti titolari individuati come soprannumerari sull’O.d.F. e, in subordine, dei docenti trasferiti nell’ultimo quinquennio che abbiano richiesto l’utilizzo nella scuola di precedente titolarità o in scuole e circoli del comune di precedente titolarità o dei comuni viciniori;

 

2) utilizzazione a domanda e/o d’ufficio.

 

 

C - UTILIZZAZIONI SU POSTI PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA ELEMENTARE DEI DOCENTI IN POSSESSO DEL TITOLO PRESCRITTO

 

1) rientro dei docenti trasferiti d’ufficio nel quinquennio che chiedono l’utilizzo nel circolo di precedente titolarità;

 

2) proroga a domanda dei docenti già utilizzati nell’anno scolastico 1998/99;

 

3) nuova utilizzazione a domanda di docenti forniti di titolo.

D - UTILIZZAZIONI NELL’AMBITO DELLA CLASSE DI CONCORSO O POSTO DI APPARTENENZA

 

1) utilizzazione a domanda del personale trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità

 

2) conferma delle utilizzazioni già disposte per l’anno scolastico 1998/99 anche per i D.O.P. e per i docenti trasferiti d’ufficio su sede provvisoria (Provveditorato agli studi);

 

3) utilizzazione a domanda dei docenti non accontentati ai punti 1 e 2 che abbiano chiesto in subordine l’utilizzo in scuole o circoli del comune di precedente titolarità o dei comuni;

 

4) nuova utilizzazione a domanda di docenti D.O.P. compresi gli insegnanti elementari assegnati d’ufficio a posti di organico sede;

 

5) utilizzazione d’ufficio dei docenti che dovessero risultare ancora in soprannumero nell’ambito della classe di concorso o posto di appartenenza (sono comprese anche le utilizzazioni su posto di sostegno dei docenti sprovvisti di titolo) (1);

6) assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia;

 

7) utilizzazione dei docenti trasferiti da altra provincia per compensazione con effetto dall’anno scolastico per il quale si procede alle operazioni di cui al presente contratto;

 

8) assegnazioni di sede ai neonominati con incarico a tempo indeterminato a decorrere dal medesimo anno scolastico;

 

9) utilizzazione dei docenti provenienti da fuori provincia;

 

10) assegnazione provvisoria dei docenti provenienti da fuori provincia.

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(1) Secondo i criteri che disciplinano le operazioni sui posti di sostegno.

 

 

E - UTILIZZAZIONI IN CLASSI DI CONCORSO DIVERSE DA QUELLA DI TITOLARITÀ (NEL LIMITE DEL SOPRANNUMERO, DA EFFETTUARSI SUI POSTI RESIDUATI DOPO LE OPERAZIONI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA D, PUNTO 5) DI DOCENTI APPARTENENTI A CLASSI DI CONCORSO O POSTI IN ESUBERO NELLA PROVINCIA

 

1) proroga a domanda delle utilizzazioni dei docenti appartenenti a classi di concorso o posti in esubero già utilizzati nell’anno scolastico 1998/99;

 

2) nuove utilizzazioni a domanda di personale appartenente a classi di concorso o posti in esubero anche se non in soprannumero;

 

3) utilizzazioni d’ufficio (in classe di concorso diversa da quella di titolarità) dei docenti soprannumerari appartenenti a classe di concorso o posti in esubero nella provincia;

 

4) Si darà corso alle operazioni che seguono solo se residuano posti dopo le operazioni di cui alla precedente lettera D, punti 6, 7 e 8:

a) assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia.

b) utilizzazione dei docenti trasferiti da altra provincia per compensazione con effetto dall’anno scolastico per il quale si procede alle operazioni di cui al presente contratto;

c) assegnazioni di sede ai neo nominati con incarico a tempo indeterminato a decorrere dal medesimo anno scolastico.

 

5) Si darà corso alle operazioni che seguono solo se residuano posti dopo le operazioni di cui alla precedente lettera D, punti 9 e 10:

a) utilizzazioni dei docenti provenienti da altra provincia;

b) assegnazioni provvisorie dei docenti provenienti da fuori provincia.

.......................

N.B.:

- I docenti che abbiano titolo ad essere presi in considerazione nel corso di più operazioni nell’ambito della provincia, qualora vengano soddisfatti per una delle preferenze espresse, nel corso di una operazione precedente, non vengono più presi in considerazione nel corso della operazioni successive.

- Viceversa i docenti utilizzati nella provincia di titolarità, qualora abbiano presentato domanda anche per altra provincia, concorreranno ugualmente all’utilizzazione e/o all’assegnazione provvisoria nella provincia.

 

CAPO VIII: LICEO CLASSICO EUROPEO

Art. 17 - Assegnazione del personale docente alle classi del liceo classico europeo

1. In considerazione della specificità del corso di studi attivato presso le scuole annesse all’Educandato Statale Femminile "Uccellis" di Udine le parti concordano che, in ossequio a quanto stabilisce la C.M. prot. A215 del 20 luglio 1995, l’assegnazione alle classi di liceo europeo che non sia stato possibile affidare ai docenti di ruolo dell’istituto venga attribuita a personale di provata esperienza e competenza, appartenente ai ruoli provinciali, individuato dal Provveditore agli studi secondo i criteri e le modalità che seguono.

 

2. Tutto il personale docente interessato all’assegnazione alle classi del liceo europeo presenterà domanda, entro il 10 agosto p.v., al Provveditore agli studi di Udine, indicando il possesso dei titoli valutabili così come specificati nella tabella allegato 1. Sulla base del quadro delle disponibilità accertate e delle domande presentate il Provveditore agli studi disporrà i provvedimenti di assegnazione.

 

3. Qualora residuassero posti disponibili dopo dette operazioni, tali posti verranno attribuiti a personale docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, con le procedure e modalità previste dall’art. 24 del R.D. 23.12.1929, n. 2392, ribadito dall’art. 6 del D.P.R. 30.6.1955 n. 766.

 

CAPO IX: MESSA A DISPOSIZIONE DELLE SCUOLE E IMPIEGO DEL PERSONALE

Art. 18 - Criteri generali per l’impiego del personale - Utilizzazione del personale pure parzialmente a disposizione

1. Il Provveditore agli studi, sulla base di un organico piano di utilizzazione definito in conformità delle disposizioni impartite dal presente contratto, disporrà i provvedimenti di utilizzazione sui posti e per le attività individuate nel piano medesimo nonché, qualora il predetto piano lo preveda in relazione al numero dei docenti da utilizzare, i provvedimenti di messa a disposizione per la sostituzione dei docente temporaneamente assenti o per attività inerenti al funzionamento di organi collegiali.

 

2. In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n. 181 del 19.02.1994, nei confronti dei coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza, per i quali ricorrano le condizioni per l’applicazione della legge n. 100/87 e che abbiano chiesto e non ottenuto l’assegnazione provvisoria nella sede (comune) di servizio del coniuge per mancanza di posti disponibili, l’utilizzazione nella predetta sede viene disposta anche per le attività previste dall’art. 3, comma 2 del del C.C.N.D. sulle utilizzazioni sottoscritto a Roma il 23.6.1998 e dell’art. 5 del d. l. n. 323/1988, convertito dalla legge n. 426/1988 se presenti nel quadro complessivo delle esigenze ovvero sotto forma di messa a disposizione. L’utilizzazione su sede viciniore viene disposta solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

 

3. Parimenti si procederà ad una messa a disposizione, ai sensi del precedente primo comma, nei confronti del predetto personale, qualora il trasferimento d’autorità del coniuge intervenga dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria o dopo l’inizio dell’anno scolastico, sempre che non sia reperibile al momento una cattedra vacante nella sede in cui il coniuge è stato trasferito.

 

4. Nel provvedimento di messa a disposizione dovrà essere indicata la scuola dalla quale il docente amministrativamente dipende.

 

CAPO X: ASSEGNAZIONI PROVVISORIE - SCAMBIO DI POSTO TRA CONIUGI

Art. 19 - Presentazione delle domande di assegnazione provvisoria

1. I docenti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi entro il 10 agosto p.v.

 

2. I docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica invece, per i quali non è previsto che la richiesta di assegnazione provvisoria sia formulata contestualmente a quella di trasferimento, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria anche se hanno presentato domanda di trasferimento per lo stesso anno scolastico ma non lo abbiano ottenuto per nessuna delle sedi richieste.

 

3. A norma dell’art. 475 del d. l.vo n. 297/94 la richiesta di assegnazione provvisoria può essere avanzata solo per i seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili (1) e ai genitori anziani;

- per gravi esigenze di salute.

 

4. Si considerano anziani i genitori di età superiore a 65 anni ovvero quelli inabili (1) a carico. Le gravi esigenze di salute dell’aspirante all’assegnazione provvisoria sono limitate alle sole ipotesi previste dal precedente art. 14.

 

5. Non possono pertanto chiedere l’assegnazione provvisoria i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento, definitivo o annuale per una qualunque delle sedi richieste. Non possono parimenti chiedere l’assegnazione provvisoria i docenti che hanno ottenuto la proroga del trasferimento annuale.

 

6. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia e possono essere espresse, relativamente alla provincia richiesta, solo le preferenze già espresse nella domanda di trasferimento.

 

7. Qualora l’assegnazione venga richiesta per più di una provincia o per sedi diverse da quelle richieste per trasferimento, le domande prodotte sono nulle.

 

8. Parimenti il personale che abbia chiesto il trasferimento per lo stesso anno scolastico, sia che l’abbia ottenuto, sia che non lo abbia ottenuto, può chiedere, sempre per una sola provincia e per non più di 15 sedi, l’assegnazione provvisoria anche a sedi diverse da quelle richieste per trasferimento, qualora sia sopraggiunto uno dei motivi, da documentare, di cui al comma 2, che giustifichino la richiesta di assegnazione provvisoria (2). Quanto precede vale anche per il docente che ha ottenuto la proroga del trasferimento annuale.

 

9. A norma dell’art. 475, comma 5, ultimo periodo del d. l.vo n. 297/94 i docenti trasferiti d’ufficio quali soprannumerari, ivi compresi quelli trasferiti su posti di dotazione organica provinciale, possono chiedere l’assegnazione provvisoria, sempre per una sola provincia per non più di 15 sedi, indipendentemente dai motivi di cui al comma 2 del presente articolo. Possono chiedere altresì l’assegnazione provvisoria, indipendentemente dai motivi di cui al comma 2 del presente articolo, anche gli insegnanti che hanno ottenuto l’assegnazione definitiva di sede con decorrenza dall’anno scolastico per cui si dispongono le operazioni di cui al presente contratto collettivo decentrato.

 

10. I predetti docenti, qualora abbiano ottenuto nel medesimo anno scolastico il trasferimento annuale o la proroga di detto trasferimento, possono chiedere l’assegnazione provvisoria solo per motivi sopravvenuti di cui al comma 2 del presente articolo.

 

11. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nei confronti di docenti di nuova nomina.

 

12. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell’ambito della sede (comune) di titolarità.

 

13. Il personale trasferito d’ufficio per incompatibilità con la sede non può ottenere l’assegnazione provvisoria per la sede dalla quale è stato trasferito.

 

14. Le domande di assegnazione provvisoria, redatte su carta semplice, devono essere presentate al Provveditore agli Studi nella cui circoscrizione rientrano le sedi richieste, entro i termini fissati dal comma 1 del presente articolo. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro tali termini.

 

15. Qualora l’assegnazione provvisoria sia richiesta per provincia diversa da quella della sede di titolarità, l’interessato deve presentare copia della domanda stessa al Provveditore agli studi della provincia di appartenenza.

 

16. Il personale docente può chiedere l’assegnazione provvisoria anche per classe di concorso diversa da quella di titolarità, per la quale sia ammesso il passaggio a norma dell’art. 471 del d. l.vo n. 297/94 e per la quale l’aspirante abbia i requisiti richiesti per il passaggio medesimo, tenuto conto anche di quanto stabilito dal D.M. 354/98 relativo al riconoscimento delle abilitazioni delle classi di concorso appartenenti agli ambiti disciplinari

 

17. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono anche al personale titolare sulla dotazione organica provinciale.

.......................

1) L’inabilità deve essere totale e permanente.

2) Es. trasferimento del coniuge - successivo alla scadenza dei termini per la revoca della domanda di trasferimento - in sede diversa da quella richiesta per trasferimento.

 

Art. 20 - Graduatorie per le assegnazioni provvisorie e precedenze

1. Al fine di procedere alle operazioni di assegnazione provvisoria il Provveditore agli studi formerà per ciascuna classe di concorso due distinte graduatorie nelle quali saranno inseriti, rispettivamente, nella prima tutti i docenti aspiranti all’assegnazione provvisoria titolari nella provincia e nella seconda tutti i docenti aspiranti all’assegnazione provvisoria provenienti da altre province.

 

2. I predetti docenti saranno inseriti nelle rispettive graduatorie secondo i punteggi loro spettanti ai sensi della tabella allegata al C.C.D.N. sulla mobilità sottoscritto a Roma il 20 gennaio 1999.

 

3. Nell’ambito di ciascuna graduatoria sarà data la precedenza alle categorie che usufruiscono delle precedenze previste dal presente contratto.

 

4. A parità di punteggio la precedenza è determinata dall’età. Le graduatorie compilate come sopra saranno affisse all’albo del Provveditorato agli studi.

 

 

Art. 21 - Assegnazioni provvisorie da fuori provincia

1. I provvedimenti di assegnazione provvisoria da fuori provincia debbono essere adottati entro il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni stabilito per la provincia di titolarità del docente avente titolo all’assegnazione provvisoria.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22 - Scambio di posto tra coniugi

1. A conclusione di tutte le operazioni di cui al presente contratto collettivo decentrato potranno essere esaminate eventuali richieste di scambio di posto tra coniugi, ambedue docenti di scuola materna o di scuola elementare.

 

2. Lo scambio è effettuabile a condizione che gli interessati risultino entrambi assegnati a posti della stessa tipologia e può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.

 

3. Parimenti può procedersi in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi docenti di scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado, a condizione che entrambi siano assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso.

 

4. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all’anno per il quale viene disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa sede.

 

5. Le eventuali domande dovranno pervenire al Provveditore agli studi competente almeno 5 giorni prima della data di inizio dell’anno scolastico.

 

6. Lo scambio di posto tra coniugi titolari in province diverse deve essere disposto entro il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni fissato per entrambe le province interessate al movimento.

 

PARTE TERZA

UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO

 

Art. 23 - Utilizzazione del personale educativo delle istituzioni educative

1. Nelle istituzioni educative, qualora si determini situazione di soprannumero, il capo d’istituto procede alla compilazione di una graduatoria del personale educativo individuato come soprannumerario.

 

2. Per la formazione della predetta graduatoria il capo d’istituto terrà conto di tutti i punteggi di cui alla tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio contenuta nel CCDN sulla mobilità sottoscritto a Roma il 20 gennaio 1999.

 

3. Il Provveditore agli studi compilerà, in ambito provinciale, un’unica graduatoria nella quale saranno inseriti, con gli stessi punteggi già attribuiti dai Capi d’istituto, tutti gli istitutori individuati come soprannumerari.

 

4. L’utilizzazione sarà disposta in base all’ordine di graduatoria, prioritariamente nelle istituzioni educative della provincia o su posti di sostegno della scuola elementare o in altro ruolo, nel caso di personale educativo fornito di titoli culturali, professionali e/o di specializzazione, tenendo conto delle preferenze espresse dagli istitutori interessati.

 

5. Qualora, dopo la copertura di tutti i posti disponibili e le utilizzazioni a domanda di cui al comma precedente, persistano situazioni numeriche di soprannumerarietà il Provveditore agli studi procederà, secondo le disposizioni di cui all’art. 73, comma 60 della legge n. 270/82, all’utilizzo del personale soprannumerario o presso l’Ufficio scolastico provinciale o presso singole istituzioni educative che abbiano elaborato progetti per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa.

 

PARTE QUARTA

UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE A.T.A.

 

Art. 24 - Destinatari delle utilizzazioni - Scadenze e procedure

1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione sono:

a) il personale individuato in soprannumero nella scuola o istituto;

b) il personale trasferito quale soprannumerario nell’ultimo quinquennio, che chieda di essere utilizzato nella scuola o istituto di precedente titolarità o, in subordine, in altra scuola o istituto viciniore, e che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nella scuola o istituto di precedente titolarità (a partire dall’a.s. 1994/95);

c) il personale immesso in ruolo senza sede definitiva;

d) il personale senza sede per altro titolo (trasferiti per compensazione, riammissione in servizio ecc.);

e) il personale che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/07/97, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità.

 

2. Il personale interessato alle operazioni di utilizzazione sarà convocato tramite comunicazione alla scuola. Entro cinque giorni dalla determinazione degli organici di fatto del personale docente verrà pubblicato all’albo del Provveditorato agli studi e delle sedi distrettuali il quadro complessivo delle disponibilità. Per garantire a detto personale certezza dei tempi, entro il 1° settembre sarà pubblicato inoltre il calendario delle operazioni, comprese quelle relative al conferimento degli incarichi a tempo determinato. Eventuali modifiche rese necessarie da esigenze oggettive saranno rese note, con circolare all’albo e alle scuole, almeno cinque giorni prima delle convocazioni cui si riferiscono.

 

3. Eventuali disponibilità sopravvenute dopo la pubblicazione del quadro di cui al comma 2 e l’avvio delle operazioni, fatto salvo il diritto assoluto al rientro in sede del perdente posto in organico di fatto e del rientro del trasferito in quanto soprannumerario nel quinquennio, andranno ad integrare il quadro precedentemente definito. Tali eventuali disponibilità saranno rese utili ai fini delle operazioni ancora da compiere.

 

Art. 25 - Assegnazione del personale alle succursali, sezioni staccate e sedi coordinate

1. All’inizio dell’anno scolastico i capi delle istituzioni scolastiche aventi succursali, sezioni staccate o sedi coordinate determineranno per gli assistenti tecnici e collaboratori scolastici il numero dei posti da assegnare alle predette succursali, sezioni staccate o sedi coordinare.

 

2. Il numero dei posti alle predette sedi scolastiche deve essere determinato utilizzando i seguenti criteri:

- applicazione delle tabelle annesse al d. l.vo n. 297/94, con riferimento alle dimensioni delle predette sedi;

- presenza del magazzino ai fini dell’assegnazione del personale assistente amministrativo;

- eventuali e particolari esigenze amministrative;

- presenza di laboratori, officine o reparti di lavorazione o altre esigenze di supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche.

 

3. Tali posti saranno fissati in modo tale da assegnare il personale per esigenze di funzionamento di durata annuale.

 

4. Ai posti eventualmente disponibili sarà assegnato innanzitutto il personale che ne faccia richiesta. Nel caso di più aspiranti si formulerà apposita graduatoria di scuola o istituto secondo i criteri di cui alla tabella di valutazione dei titoli relativa ai trasferimenti a domanda allegata al C.C.D.N. sulla mobilità sottoscritto a Roma il 20.01.1999.

 

5 Nel caso di provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica che comportino la soppressione di istituzioni scolastiche con trasformazione in succursali, sezioni staccate o scuole coordinate, l’assegnazione alle predette sedi avverrà con precedenza nei confronti di coloro che vi prestavano già servizio.

 

6. Nel caso in cui manchino aspiranti si formulerà apposita graduatoria del personale secondo la tabella di valutazione dei titoli ai fini dell’individuazione del soprannumero allegata al C.C.D.N. sulla mobilità sottoscritto a Roma il 20.01.1999.

 

7. Le medesime disposizioni si applicano per l’assegnazione del personale ai corsi serali negli istituti di II grado.

 

 

Art. 26 - Individuazione del personale soprannumerario

1. La posizione di soprannumero del personale A.T.A. nelle istituzioni scolastiche è individuata in relazione alla differenza di posti tra organico di diritto e situazione di fatto esistente alla data di inizio dell’anno scolastico.

 

2. Il Capo di istituto individuerà il personale in soprannumero formulando una graduatoria di istituto sulla base delle tabelle di valutazione annesse al C.C.D.N. sulle mobilità più volte citato. Tale graduatoria terrà conto dei titoli in possesso al 1° settembre.

 

3. Qualora gli interessati non abbiano provveduto a dichiarare o documentare i titoli valutabili, il Capo d’istituto procederà d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti contenuti nel fascicolo personale.

 

4. Le graduatorie compilate dal Capo d’istituto, comprensive dei punteggi analitici, rimangano affisse all’albo della scuola per l’intero anno scolastico.

 

5. Le esigenze di famiglia devono essere valutate con riferimento alla situazione maturata alla data del 31 agosto.

 

6. In particolare, per quanto attiene al personale titolare nella scuola con decorrenza dall’anno scolastico in cui si verifica la situazione di soprannumerarietà di fatto, viene considerato soprannumerario nell’ordine:

- il personale riammesso in servizio ai sensi dell’art. 132 del D.P.R. n. 3/57;

- il personale trasferito ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. n. 3/57 da altra amministrazione;

- il personale vincitore dei concorsi ordinari e riservati;

- il personale trasferito nella scuola secondo l’ordine inverso a quello delle operazioni di trasferimento.

 

7. In seguito sarà preso in considerazione il restante personale già titolare nella scuola negli anni precedenti.

 

8. Non dovrà essere inserito nelle graduatorie predette, a meno che non si preveda la soppressione della scuola, il personale A.T.A.:

a) handicappato, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 104/92;

b) bisognoso, per gravissimi motivi di salute, di particolari cure a carattere continuativo (ad es. dialisi o cobaltoterapia) praticabili solo nella sede di servizio;

c) genitore anche adottivo di minore con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il terzo grado, affidatario di persona handicappata in situazione di gravità purché effettivamente conviventi con l’handicappato, nonché l’handicappato maggiorenne in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/92

 

 

Art. 27 - Graduatorie provinciali dei soprannumerari - Corsi di riconversione professionale

1. Il personale A.T.A. individuato quale soprannumerario è collocato in distinte graduatorie provinciali per profilo professionale, secondo l’ordine previsto dall’art. 14 del C.C.D.N. sulle utilizzazioni sottoscritto a Roma il 23.06.1998 e tenuto conto delle precedenze indicate all’art. 17 del medesimo accordo.

 

2. Qualora non sia possibile utilizzare, nell’ambito del profilo di appartenenza o di altro profilo della stessa qualifica in relazione ai titoli posseduti, il personale soprannumerario, per tale personale il Provveditore agli studi provvederà a definire entro il 30 settembre 1999, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, un piano di interventi di supporto e di riconversione professionale, ai sensi dell’art. 19 del C.C.D.N. sulle utilizzazioni citato.

 

3. Il personale privo dei prescritti recquisiti d’accesso al diverso profilo professionale per il quale si prevede la possibilità di utilizzazione è tenuto a partecipare al corso di formazione di riqualificazione professionale.

 

 

Art. 28 - Modalità di utilizzazione

1. Qualora il personale individuato come soprannumerario sia in numero superiore ai posti così come definiti all’art. 1 del presente contratto l’utilizzazione è disposta sul complesso delle disponibilità: agli interessati sarà offerto l’insieme dei posti di organico e dei posti funzionali.

 

2. Qualora il responsabile amministrativo non trovi possibilità di utilizzazione nell’ambito delle disponibilità di cui all’art. 1 citato sarà utilizzato con precedenza presso uno dei distretti scolastici a sua richiesta.

 

3. Al fine di favorire la funzionalità e la qualificazione dell’istituzione scolastica, le proroghe del personale già utilizzato nell’a.s. 1998/99 sono disposte prioritariamente, rispetto alla altre operazioni di utilizzazione, nell’ambito di ciascuna delle seguenti fasi:

a) utilizzazione in altra area professionale, nell’ambito dello stesso istituto, degli assistenti tecnici in soprannumero sulla propria area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti o anche, in mancanza dei titoli prescritti, con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;

b) utilizzazione a domanda o d’ufficio del personale in soprannumero sulla scuola di titolarità in altra istituzione scolastica, nello stesso profilo professionale o, per gli assistenti tecnici, nella stessa o in altra area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionale posseduti;

c) utilizzazione degli assistenti tecnici in soprannumero sulla scuola di titolarità, a domanda o d’ufficio, in altra istituzione scolastica e area professionale, in mancanza dei titoli prescritti con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;

d) utilizzazione degli assistenti tecnici che non trovano alcuna collocazione nell’ambito del proprio profilo professionale;

e) assegnazioni di sede provvisoria, a domanda e d’ufficio, al personale nominato in ruolo ancora senza sede definitiva;

f) assegnazioni provvisorie provinciali;

g) assegnazioni provvisorie del personale proveniente da fuori provincia.

 

4. Nell’ipotesi di soppressione di circoli o scuole, con conseguente aggregazione di plessi, sezioni staccate o succursali ad altri circoli o scuole, tutto il personale titolare può essere utilizzato, a domanda, con precedenza rispetto ai soprannumerari inclusi nelle graduatoria provinciale, nei circoli o scuole ai quali i plessi, le sezioni staccate e le succursali sono stati aggregati. Analoga opzione è consentita altresì al responsabile amministrativo.

 

5. Nel caso di più aspiranti ad uno stesso circolo o scuole si tiene conto del maggior punteggio riportato da ciascuno sulla base dei titoli previsti dalla tabella di valutazione allegata al C.C.D.N. sulla mobilità. In assenza di tale domanda, ovvero in caso in cui la richiesta stessa non possa essere accolta per indisponibilità di posti, il Provveditore agli studi procede all’utilizzazione del predetto personale secondo i criteri generali previsti dal presente contratto decentrato provinciale.

 

6. Nel caso di nuova istituzione, conseguente alla totale fusione di scuole istituti o circoli, il Provveditore agli studi formula un’unica graduatoria nella quale sono inseriti, con i rispettivi punteggi, tutti i titolari delle predette istituzioni scolastiche. Il personale verrà utilizzato nella nuova istituzione secondo l’ordine di inclusione nella graduatoria predetta, a partire dal punteggio più alto e fino alla concorrenza dei posti disponibili.

 

7. Nel caso di cambio di aggregazione di sezioni staccate o scuole coordinate da istituti con personale a carico dello stato a istituti con personale a carico degli enti locali, secondo le previsioni dell’art. 22 del D. l. n. 357/89, convertito nella legge n. 417/89, il personale in servizio nelle sezioni staccate o scuole coordinate medesime può chiedere di essere utilizzato, con precedenza rispetto ai soprannumerari inclusi nella graduatoria provinciale, negli istituti o scuole ai quali le predette sezioni o scuole coordinate siano state aggregate.

 

8. La domanda va documentata con adeguata certificazione attestante la prestazione del servizio nelle precedenti sedi staccate. Il personale utilizzato secondo i criteri di cui al presente articolo ha precedenza per i trasferimenti aventi effetto nell’anno scolastico successivo, per quei posti su cui è stato utilizzato. Le domande di utilizzazione devono essere presentate entro il 10 agosto p.v.

 

Art. 29 - Assegnazioni provvisorie per sopravvenuti motivi del personale A.T.A.

1. L’assegnazione provvisoria per i motivi sopravvenuti contemplati dall’art. 475 del d .l.vo n. 297/94 può essere richiesta dal personale per sedi di una sola provincia. In tal caso l’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche per sedi diverse da quelle indicate nella domanda di trasferimento entro il 10 agosto p.v.

2. Il personale A.T.A. trasferito d’ufficio in quanto soprannumerario può, per lo stesso anno scolastico, chiedere l’assegnazione provvisoria prescindendo dai motivi di cui al precedente comma 1, a norma dell’art. 475, comma 5, ultimo periodo del D. l.vo n. 297/94.

 

3. Gli aspiranti all’assegnazione provvisoria per sopravvenuti motivi sono tenuti a produrre i documenti comprovanti i titoli giustificativi della richiesta di assegnazione in carta semplice o a integrare la documentazione già prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

 

4. Il personale A.T.A. può presentare domanda di assegnazione provvisoria per motivi sopravvenuti al Provveditore agli studi nella cui circoscrizione rientrano le sedi richieste. Qualora l’assegnazione provvisoria sia richiesta per provincia diversa da quella della sede di titolarità l’interessato deve presentare, entro la scadenza sopraindicata, copia della domanda stessa al Provveditore agli studi della provincia di appartenenza.

 

 

Art. 30 - Scambio di posto fra coniugi appartenenti al personale A.T.A.

1. A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto e, comunque, entro la data di inizio dell’anno scolastico, saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto fra coniugi o conviventi di fatto, ambedue appartenenti al medesimo profilo professionale. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.

 

2. Le domande, documentate, dovranno essere presentate al Provveditore agli studi entro il 10 agosto p.v.

3. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse province le domande dovranno essere presentate, entro la medesima data, ad entrambi i Provveditori interessati, che le esamineranno di concerto.

 

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 31 - Risoluzione delle controversie

1. Ai sensi dell’art. 21 del C.C.D.N. sulle utilizzazioni più volte citato, nel caso in cui insorgano controversie in applicazione del presente contratto le parti contraenti, al fine di risolvere consensualmente il conflitto, si incontrano entro cinque. Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro cinque giorni dal primo incontro.

 

2. Le parti non intraprenderanno alcuna iniziativa prima che si sia conclusa la procedura prevista dal presente articolo.

 

 

Art. 32 - Presentazione di reclami e ricorsi

1. Contro le graduatorie formulate dai capi di istituto in caso di soprannumero ai fini della scelta del personale da utilizzare è ammesso reclamo al Provveditore agli studi entro 5 giorni dalla notifica della posizione di soprannumero.

 

2. Il Capo d’istituto, per il cui tramite sia stato avanzato il reclamo, deve trasmetterlo al Provveditore agli studi, con le proprie osservazioni, entro cinque giorni dalla data di presentazione.

 

3. Nel caso in cui il predetto reclamo sia prodotto direttamente al Provveditore agli studi, questi deve acquisire tempestivamente le osservazioni del capo di istituto in merito al reclamo stesso.

 

4. Il Provveditore agli studi deve decidere in ordine ai predetti reclami, ove possibile, prima dell’inizio delle operazioni di utilizzazione.

 

5. La decisione del Provveditore agli studi in merito al reclamo è atto definito e, pertanto, non impugnabile con ricorso gerarchico.

 

6. I provvedimenti adottati da parte del Provveditore agli studi a norma del presente contratto collettivo decentrato sono atti definitivi e, pertanto, non impugnabili con ricorso gerarchico.

 

7. Avverso i provvedimenti predetti è ammesso peraltro presentare, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento, reclamo al Provveditore agli studi per la correzione di eventuali errori materiali. Parimenti è consentito presentare reclamo al Provveditore agli studi avverso le graduatorie provinciali dei soprannumerari, per la correzione di eventuali errori materiali, entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.

 

 

Art. 33 - Impegni di spesa

1. A norma dell’art. 51, comma 3 del d. l.vo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal C.C.N.L.

 

 

ALLEGATO 1

 

Tabella di valutazione dei titoli

I - Anzianità di servizio

a) per ogni anno di servizio prestato per insegnamenti ricompresi nella sperimentazione del liceo classico europeo…………………………………………………………………………………………………….....…… punti 6

II - Titoli generali

a) per ogni corso di formazione organizzato dall’Amministrazione scolastica relativo al progetto sperimentale ….……………………………………………………………………………………………………..…..……… punti 3

b) per ogni laurea in lingue straniere, con corso di studi almeno biennale di lingua e letteratura inglese e/o tedesca, oltre al titolo di studio valido per l’accesso all’attuale ruolo.................................................................. punti 1

 



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